Gazzetta n. 148 del 27 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 giugno 2016
Modifica del decreto 19 maggio 2016 di «Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di diflufenican e clodinafop, sulla base del dossier CHA 6251 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione

Visto il decreto dirigenziale 19 maggio 2016 di «Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di diflufenican e clodinafop, sulla base del dossier CHA 6251 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari»;
Tenuto conto che i prodotti fitosanitari «Ravenas Estra» registrato al n. 14541 e «Minox Flex» registrato al n. 15400 a nome dell'impresa Cheminova A/S, riregistrati con il decreto dirigenziale 19 maggio 2016 hanno ottenuto una modifica di composizione minore;
Rilevato che nella parte relativa allo smaltimento delle scorte del citato decreto 16 maggio 2016 e' stata riportata la frase relativa alla rietichettatura delle confezioni dei prodotti da commercializzare e da utilizzare anziche' quella prevista per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti fitosanitari stessi;
Ritenuto di dover modificare il decreto 19 maggio 2016 nella parte relativa allo smaltimento delle scorte sostituendo la frase relativa alla rietichettatura con la frase: «La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalita':
8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali»;

Decreta:

Il decreto dirigenziale 19 maggio 2016 di ri-registrazione dei prodotti fitosanitari «Ravenas Estra» registrato al n. 14541 e «Minox Flex» registrato al n. 15400 a nome dell'impresa Cheminova A/S viene cosi' modificato nella parte relativa allo smaltimento delle scorte si sostituisce la frase relativa alla rietichettatura con la frase:
La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per il prodotto fitosanitario con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inserita nell'allegato sono consentite secondo le seguenti modalita':
6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica all'Impresa interessata.
Roma, 9 giugno 2016

Il direttore generale: Ruocco


 
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