Gazzetta n. 148 del 27 giugno 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2016, n. 114
Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: «Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna» ed in particolare l'articolo 8, come sostituito dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che la nuova compartecipazione della Regione al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;
Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 1° febbraio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni sulla determinazione e sull'attribuzione delle quote di gettito delle entrate erariali, comunque denominate, spettanti alla Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come indicate negli articoli seguenti. Dette entrate comprendono le indennita', le maggiorazioni e gli interessi per mancato o ritardato pagamento e non includono le sanzioni amministrative.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono determinate, salvo quanto stabilito con il presente decreto legislativo, sulla base dell'ammontare delle entrate riscosse dallo Stato nel territorio regionale e afferenti al medesimo territorio, nonche' sulla base delle entrate di pertinenza regionale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal territorio della regione.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto
speciale per la Sardegna), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. Il testo vigente
dell'articolo 8 e' il seguente:
«Art. 8. Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul
reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone
giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo,
di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica
e delle tasse sulle concessioni governative percette nel
territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e
donazioni riscosse nel territorio della regione;
d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su
tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel
territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta
erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei
tabacchi consumati nella regione;
f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore
aggiunto generata sul territorio regionale da determinare
sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati
annualmente dall'ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi
propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in
armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal
proprio demanio;
l) da contributi straordinari dello Stato per
particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione
fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali,
dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di
quelle di spettanza di altri enti pubblici.
Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese
anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie
maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione
di disposizioni legislative o per esigenze amministrative,
ad uffici finanziari situati fuori del territorio della
regione.».
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2007), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. Il testo
dell'articolo 1, comma 838, e' il seguente:
«838. L'attuazione delle previsioni relative alla
compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle
lettere a) e m) del primo comma dell'articolo 8 dello
Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma
834 del presente articolo, non puo' determinare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori
rispettivamente a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a
371 milioni di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro
per l'anno 2009. La nuova compartecipazione della regione
Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno
2010.».
Il testo dell'articolo 56 della legge costituzionale 26
febbraio 148, n. 3, e' il seguente:
«Art. 56. Una Commissione paritetica di quattro
membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto
Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale,
proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del
personale dallo Stato alla Regione, nonche' le norme di
attuazione del presente Statuto.
Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta
o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto
legislativo.».

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26
febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.

 
Art. 2
Modalita' di attribuzione delle quote
delle entrate erariali spettanti alla regione

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuati i tempi, le procedure e le modalita' volti a garantire il riversamento diretto nelle casse regionali del gettito delle entrate erariali di cui all'articolo 1 riscosso dall'Agenzia delle entrate, dagli agenti della riscossione e da qualunque altro soggetto cui affluiscono le entrate spettanti alla Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, le quote delle compartecipazioni al gettito erariale sono corrisposte alla Regione secondo le modalita' indicate dal presente decreto legislativo.


Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26
febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.

 
Art. 3
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche

1. Le quote di gettito relative alle tasse automobilistiche spettanti alla Regione sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in base alle comunicazioni del Dipartimento delle finanze relative ai versamenti effettuati dai soggetti di cui all'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.


Note all'art. 3:
Il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in
materia tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1982, n. 359, e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia
tributaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo
1983, n. 58, S.O. Il testo dell'articolo 5, comma 32, e' il
seguente:
«Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente
sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per
il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle
finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge
21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari,
usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal
pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso
iscritti, e dai registri di immatricolazione per i
rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere
il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli
autoscafi dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al
pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli
usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato
dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti
nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli
autoscafi, nonche' dei veicoli e degli autoscafi importati
temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi
ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo
del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei
quali vengono utilizzati.».

 
Art. 4
Disposizioni in materia di imposta
sul reddito delle persone fisiche

1. La quota relativa alle imposte sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera a), e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, e' convenzionalmente costituita:
a) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonche' dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
b) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
c) dalle somme riscosse a seguito delle attivita' di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.
2. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1, lettere a) e b), sono determinate dal Dipartimento delle Finanze e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1, lettera c), sono determinate dal Dipartimento delle Finanze, sentita l'Agenzia delle Entrate, e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.


Note all'art. 4:
Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26
febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.

 
Art. 5
Disposizioni in materia di imposta
sul reddito delle societa'

1. La quota relativa all'imposta sul reddito delle societa' - IRES, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera a) e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, e' determinata dal Dipartimento delle Finanze prendendo in considerazione:
a) il luogo di ubicazione degli impianti per le imprese mono-impianto che operano nella Regione;
b) la distribuzione percentuale della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per le imprese multi-impianto, relativamente alla quota di produzione realizzata nel territorio della Regione.
2. La quota spettante alla Regione e' determinata dal Dipartimento delle Finanze e devoluta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.


Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26
febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.

 
Art. 6
Disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto spettante alla Regione

1. La compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto - IVA, spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera f), dello Statuto, e' annualmente stabilita applicando al gettito nazionale IVA complessivo, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota spettante all'Unione Europea, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sardegna rispetto a quella nazionale, cosi' come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile. Il relativo conguaglio e' effettuato quando si rendono disponibili i dati dell'annualita' di riferimento.
2. Le quote spettanti alla Regione sono determinate dal Dipartimento delle Finanze e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.


Note all'art. 6:
Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26
febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.

 
Art. 7

Disposizioni in materia di ritenute e imposte sostitutive sui redditi
di capitale

1. Fra le entrate devolute alla Regione, ai sensi del primo comma, lettera m), e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, rientra anche la quota del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella Regione.
2. La quota di cui al comma 1 e' determinata dal Dipartimento delle Finanze sulla base della distribuzione territoriale del risparmio delle famiglie e delle imprese, cosi' come risultante dai dati pubblicati dalla Banca d'Italia per l'annualita' di riferimento. Per l'erogazione dell'acconto si utilizzano i dati dell'ultimo anno disponibile.
3. Fino a quando non saranno definite, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione, le ulteriori modalita' per la determinazione dei criteri di quantificazione, le compartecipazioni alle entrate tributarie non disciplinate dai precedenti commi sono determinate dal Dipartimento delle Finanze sulla base del gettito riscosso nel territorio regionale e sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.


Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26
febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. Il
testo dell'articolo 26, comma 2, e' il seguente:
«Art. 26. Ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale.
(Omissis).
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una
ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli
interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di
conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da
certificati . La predetta ritenuta e' operata dalle banche
anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono
soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da
banche italiane o da filiali italiane di banche estere a
banche con sede all'estero o a filiali estere di banche
italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti
intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente
poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e
conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' gli
interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato"
di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre
1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione
del debito pubblico.
(Omissis).».

 
Art. 8
Disposizioni in materia di accise

1. Le quote delle accise spettanti alla Regione ai sensi del primo comma, lettere d) ed m), dell'articolo 8 dello Statuto, sono determinate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei prodotti immessi in consumo nel territorio regionale e sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. La quota regionale della compartecipazione all'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale e' versata dai soggetti obbligati di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tramite il modello F24. La Struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate ripartisce il gettito tra Stato e Regione e provvede a riversare le quote di spettanza della Sardegna direttamente nelle casse regionali, negli stessi tempi previsti per il riversamento delle rimanenti quote nelle casse statali.


Note all'art. 8:
Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26
febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.
Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 1995, n. 279, S.O.

 
Art. 9
Disposizioni in materia di accisa
sul consumo dei tabacchi

1. Il depositario autorizzato alla gestione dei depositi fiscali che effettua le immissioni in consumo di tabacchi lavorati nel territorio della Regione provvede direttamente al versamento della quota dell'accisa in favore della Regione negli stessi termini previsti per il versamento allo Stato.


 
Art. 10
Disposizioni in materia di entrate derivanti
dalla raccolta del gioco

1. La compartecipazione regionale di cui all'articolo 8, primo comma, lettera m), e del secondo comma dello Statuto, fa riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria sia di natura non tributaria in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. Le quote spettanti alla Sardegna sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio della Regione, e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio della Regione. In particolare, i giochi con vincita in denaro di cui al primo periodo sono:
a) i giochi mediante apparecchi con vincite in denaro;
b) le scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi, anche simulati;
c) i concorsi pronostici sportivi;
d) i giochi numerici a quota fissa;
e) i giochi numerici a totalizzazione nazionale;
f) le lotterie ad estrazione istantanea e differita;
g) il bingo di sala;
h) i giochi raccolti a distanza.
2. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1 sono quantificate dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli e versate alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
3. Qualora, per alcune tipologie di giochi, non sia possibile la quantificazione della quota del gettito spettante alla Regione, questa e' determinata dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli in base al rapporto percentuale, rispettivamente, tra la raccolta regionale in rete fisica e le giocate regionali effettuate a distanza, ai sensi del comma 1, e quelle corrispondenti nazionali, ed e' versata nelle casse regionali dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.


Note all'art. 10:
Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26
febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.

 
Art. 11
Disposizioni in materia di imposte e tasse sugli affari

1. La quota del gettito spettante alla Regione relativo all'imposta di registro, imposta di bollo, imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte e tasse ipotecarie e catastali ed alle tasse sulle concessioni governative, e' riversato direttamente alla Regione dai soggetti a cui il gettito affluisce.






 
Art. 12

Imposta sulle assicurazioni diverse dall'imposta sulla RC Auto e
imposta sulle riserve matematiche

1. La quota del gettito dell'imposta sulle assicurazioni diverse dall'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto) e dell'imposta sulle riserve matematiche, al netto degli importi compensati, spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera m), e del secondo comma dello Statuto, e' determinata dal Dipartimento delle Finanze sulla base della distribuzione regionale dei premi contabilizzati, a favore della Sardegna, dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, rilevati nell'anno precedente a quello cui la devoluzione si riferisce.


Note all'art. 12:
Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26
febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.

 
Art. 13
Rimborsi di tributi erariali

1. La restituzione ai contribuenti dei tributi indebitamente percepiti, o comunque non dovuti, grava sul bilancio della Regione in misura proporzionale alla quota del tributo ad essa devoluta.


 
Art. 14
Agevolazioni fiscali

1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione Sardegna, con riferimento ai tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove la legge statale consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni di pagamento, detrazioni d'imposta, agevolazioni o deduzioni dalla base imponibile, puo' in ogni caso compiere una qualsiasi di tali manovre, purche' non venga superato il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale.
2. La Regione autonoma della Sardegna puo', con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni di cui al presente comma sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalita' operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.


Note all'art. 14:
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174. Il Capo III e' rubricato
come segue: «Capo III. Disposizioni in materia di
riscossione.».

 
Art. 15
Riserve erariali

1. Le compartecipazioni spettanti ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto alla Regione non possono essere oggetto di riserva erariale, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Esclusivamente qualora intervengano eventi eccezionali e imprevedibili, previa comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna, il gettito derivante dall'istituzione di nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote determinati con legge statale puo' essere riservato allo Stato, a condizione che il medesimo gettito sia specificamente finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dagli eventi anzi detti, sia temporalmente delimitato e distintamente contabilizzato nel bilancio statale.


Note all'art. 15:
Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26
febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.

 
Art. 16
Disposizioni di carattere generale

1. Le quote delle entrate spettanti alla Regione sono determinate al netto dei rimborsi e delle compensazioni a favore dei soggetti passivi d'imposta. Dette quote, ove non diversamente disposto, sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che procede alla loro erogazione mediante acconti e conguagli.
2. Per le entrate non disciplinate dai precedenti articoli, la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze si impegnano a concordare nuovi parametri di calcolo al fine di quantificare il gettito maturato nel territorio regionale. Fino a quando non saranno definite, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione, le ulteriori modalita' per la determinazione dei criteri di quantificazione, la devoluzione delle compartecipazioni regionali e' effettuata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulla base del gettito riscosso nel territorio regionale.
3. Nel caso in cui le disposizioni relative alla spettanza dei gettiti tributari contrastino con analoghe disposizioni stabilite dall'ordinamento in applicazione del principio di territorialita', con riferimento ai gettiti spettanti ad altre regioni, all'attribuzione si provvede d'intesa tra gli enti interessati ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei principi generali previsti dall'ordinamento, in modo da non comportare duplicazioni di oneri per il bilancio dello Stato.


 
Art. 17
Abrogazione di norme

1. Gli articoli dal 32 al 38 del capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, sono abrogati.


Note all'art. 17:
Il testo degli articoli da 32 a 38 del Capo VIII
decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n.
250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la
Sardegna), abrogati dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1949, n. 121.

 
Art. 18
Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 giugno 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Costa, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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