Gazzetta n. 149 del 28 giugno 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. 116
Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera s), recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare gli articoli 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies, 55-sexies come successivamente modificati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 4 febbraio 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 55-quater
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita' fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita' lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione e' disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente e' convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' della sanzione irrogata, purche' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilita' e' esercitata, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilita' di proroga. L'ammontare del danno risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non puo' essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse e' data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorita' giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.».


Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 97 della Costituzione:
«Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio
dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico. I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la
imparzialita' dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli
uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 comma 1, lettera
s), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche):
«Art. 17 (Riordino della disciplina del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche). - 1. I decreti
legislativi per il riordino della disciplina in materia di
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
connessi profili di organizzazione amministrativa sono
adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di
cui all'art. 16:
(Omissis).
s) introduzione di norme in materia di
responsabilita' disciplinare dei pubblici dipendenti
finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei
tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio
dell'azione disciplinare;
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 55, 55-bis,
55-ter, 55-quinquies e 55-sexies del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 55 (Responsabilita', infrazioni e sanzioni,
procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del presente
articolo e di quelli seguenti, fino all'art. 55-octies,
costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all'art. 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita'
civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro di cui al comma 1 si applica l'art. 2106 del codice
civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione
del codice disciplinare, recante l'indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire
procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal
contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il
contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'art. 21, per le
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi
degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
art. 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma
3.».
«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento
disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore gravita',
per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni
superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se
il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale,
si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il
responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale
o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu'
gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento
disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4.
Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero
verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della
struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione
di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di
comportamenti punibili con taluna delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza
indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per
iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per
il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza
di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o
conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci
giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato,
se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria
scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento,
formulare motivata istanza di rinvio del termine per
l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento
dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il
responsabile della struttura conclude il procedimento, con
l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione,
entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In
caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a
difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento e' prorogato in misura
corrispondente. Il differimento puo' essere disposto per
una sola volta nel corso del procedimento. La violazione
dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare
ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica
dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' piu'
grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette
gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto,
all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo
periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
istruisce e conclude il procedimento secondo quanto
previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e'
piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con
applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi
stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi
dell'art. 55-ter. Il termine per la contestazione
dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti
trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella
quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia
dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento resta comunque fissata alla
data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione,
anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura
in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di
cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la
decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del
procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta
elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente
dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna
a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione
dell'addebito, il dipendente puo' indicare, altresi', un
numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la
disponibilita'. In alternativa all'uso della posta
elettronica certificata o del fax ed altresi' della
consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente
ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi
o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente
articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura
o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono
acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o
documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La
predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione
del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente,
appartenente alla stessa amministrazione pubblica
dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso,
rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione
richiesta dall'autorita' disciplinare procedente ovvero
rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto
all'applicazione, da parte dell'amministrazione di
appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata
alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente, fino
ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque
titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il
procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la
sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi i
termini per la contestazione dell'addebito o per la
conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono
interrotti e riprendono a decorrere alla data del
trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per
l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del
licenziamento o se comunque e' stata disposta la
sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni
del presente articolo e le determinazioni conclusive sono
assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla
cessazione del rapporto di lavoro.».
«Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e
procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare,
che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in
relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e'
proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento
penale. Per le infrazioni di minore gravita', di cui
all'art. 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la
sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore
gravita', di cui all'art. 55-bis, comma 1, secondo periodo,
l'ufficio competente, nei casi di particolare complessita'
dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e
quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi
sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo'
sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di
quello penale, salva la possibilita' di adottare la
sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del
dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si
conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con
una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che
il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non
costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo
non lo ha commesso, l'autorita' competente, ad istanza di
parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi
dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il
procedimento disciplinare per modificarne o confermarne
l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio
penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con
l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza
irrevocabile di condanna, l'autorita' competente riapre il
procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni
conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento
disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza
irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile
al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del
licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento
disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto entro
sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza
all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero
dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e'
concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla
riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante
il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte
dell'autorita' disciplinare competente ed il procedimento
prosegue secondo quanto previsto nell'art. 55-bis. Ai fini
delle determinazioni conclusive, l'autorita' procedente,
nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica
le disposizioni dell'art. 653, commi 1 ed 1-bis, del codice
di procedura penale.».
«Art. 55-quinquies (False attestazioni o
certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria presenza
in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalita'
fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o falsamente
attestante uno stato di malattia e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400
ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a
chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la
responsabilita' penale e disciplinare e le relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale,
pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei
periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione,
nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione
della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per
il medico, la sanzione disciplinare della radiazione
dall'albo ed altresi', se dipendente di una struttura
sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la
decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni
disciplinari si applicano se il medico, in relazione
all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che
attestano dati clinici non direttamente constatati ne'
oggettivamente documentati.».
«Art. 55-sexies (Responsabilita' disciplinare per
condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e
limitazione della responsabilita' per l'esercizio
dell'azione disciplinare). - 1. La condanna della pubblica
amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla
violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli
obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti
da norme legislative o regolamentari, dal contratto
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento di cui all'art. 54, comporta l'applicazione
nei suoi confronti, ove gia' non ricorrano i presupposti
per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi,
in proporzione all'entita' del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore,
quando cagiona grave danno al normale funzionamento
dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o
incompetenza professionale accertate dall'amministrazione
ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilita',
all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale
responsabilita', e si applicano nei suoi confronti le
disposizioni di cui all'art. 33, comma 8, e all'art. 34,
commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il
giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica
per le quali puo' avvenire l'eventuale ricollocamento.
Durante il periodo nel quale e' collocato in
disponibilita', il lavoratore non ha diritto di percepire
aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione
disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza
giustificato motivo, degli atti del procedimento
disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza
dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente
infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e
palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti
responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione
della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione in proporzione alla
gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo
di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con
il licenziamento, ed altresi' la mancata attribuzione della
retribuzione di risultato per un importo pari a quello
spettante per il doppio del periodo della durata della
sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale
si applica la predetta sanzione della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilita' civile eventualmente
configurabile a carico del dirigente in relazione a profili
di illiceita' nelle determinazioni concernenti lo
svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in
conformita' ai principi generali, ai casi di dolo o colpa
grave.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 55-quater del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal presente decreto:
«Art.55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma
la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o
per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste
dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione
disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio,
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero
giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno
stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un
numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre
nell'arco di un biennio o comunque per piu' di sette giorni
nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa
del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il
termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsita' documentali o dichiarative commesse ai
fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi
condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o
comunque lesive dell'onore e della dignita' personale
altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla
quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del
rapporto di lavoro.
1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in
servizio qualunque modalita' fraudolenta posta in essere,
anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente
in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la
quale il dipendente presta attivita' lavorativa circa il
rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della
violazione risponde anche chi abbia agevolato con la
propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto,
altresi', nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad
un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale
l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche,
una valutazione di insufficiente rendimento e questo e'
dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti
la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o
regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da
atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o
dai codici di comportamento di cui all'art. 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed
f), il licenziamento e' senza preavviso.
3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa
attestazione della presenza in servizio, accertata in
flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di
registrazione degli accessi o delle presenze, determina
l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del
dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare
nella misura stabilita dalle disposizioni normative e
contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione
dell'interessato. La sospensione e' disposta dal
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o,
ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui
all'art. 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in
via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento
in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La
violazione di tale termine non determina la decadenza
dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della
sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale
responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione
cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla
contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla
convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui
all'art. 55-bis, comma 4. Il dipendente e' convocato, per
il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno
quindici giorni e puo' farsi assistere da un procuratore
ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui
il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data
dell'audizione, il dipendente convocato puo' inviare una
memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del
termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non
superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a
difesa del dipendente puo' essere disposto solo una volta
nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il
procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
del dipendente, della contestazione dell'addebito. La
violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale
responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non
determina la decadenza dall'azione disciplinare, ne'
l'invalidita' della sanzione irrogata, purche' non risulti
irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del
dipendente e non sia superato il termine per la conclusione
del procedimento di cui all'art. 55-bis, comma 4.
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia
al pubblico ministero e la segnalazione alla competente
procura regionale della Corte dei conti avvengono entro
quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare.
La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i
presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine
entro tre mesi dalla conclusione della procedura di
licenziamento. L'azione di responsabilita' e' esercitata,
con le modalita' e nei termini di cui all'art. 5 del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i
centoventi giorni successivi alla denuncia, senza
possibilita' di proroga. L'ammontare del danno risarcibile
e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in
relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di
informazione e comunque l'eventuale condanna non puo'
essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio in
godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i
dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto,
ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i
responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione
del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del
provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato
motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il
licenziamento e di esse e' data notizia, da parte
dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare,
all'Autorita' giudiziaria ai fini dell'accertamento della
sussistenza di eventuali reati.».

 
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 
Art. 3
Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 giugno 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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