Gazzetta n. 150 del 29 giugno 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 giugno 2016 |
Modalita' di attuazione del decreto 6 agosto 2015 recante individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 3 luglio 2015. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto il reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c); Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilita' delle domande; Visto il programma operativo, predisposto in conformita' al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015; Visto i piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n. 11109 del 27 maggio 2015; Visti i criteri di selezione delle operazioni del PO FEAMP 2014/2020 approvati dal comitato di sorveglianza del 3 marzo 2016 relativi alla misura 1.33: arresto temporaneo dell'attivita' di pesca - art. 33 del reg. (UE) n. 508/2014; Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 162 del 15 luglio 2015, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti per l'annualita' 2015; Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2015 registrato alla Corte dei conti in data 31 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 207 del 7 settembre 2015 recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2015; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, del suddetto decreto ministeriale del 6 agosto 2015 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la definizione delle modalita' di attuazione dello stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 - Individuazione degli uffici dirigenzialinon generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma 8, del decreto ministeriale del 6 agosto 2015.
Decreta:
Art. 1 Modalita' di integrazione alla manifestazione di interesse
1. L'armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015 e che ha presentato, previa autorizzazione del/i proprietario/i dell'unita', al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV - Viale dell'arte, 16 00144 Roma per il tramite dell'autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015 deve trasmettere, entro il 31 agosto 2016, per il tramite della stessa autorita' marittima, l'integrazione alla manifestazione di interesse redatta sulla base del modello di cui all'allegato 1 del presente decreto. 2. L'integrazione alla manifestazione di interesse dovra' essere trasmessa al termine del periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015 e dovra' contenere: a) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate al beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto; b) copia della comunicazione scritta presentata all'autorita' marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 5, comma 2 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015); c) per le unita' di lunghezza inferiore ai 10 metri f.t. idonea documentazione, quale ad esempio documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita, che dimostri l'effettiva attivita' di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. 3. Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015, se depositate all'autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio, ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui al comma 1 dell'art. 4, cosi' come indicato all'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015.
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| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Requisiti di ammissibilita'
Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015 devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento: il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilita' previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo); l'armatore deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'unita' da pesca, per la presentazione della manifestazione di interesse; il beneficiario deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validita' alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; l'unita' deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; l'unita' deve aver effettuato un'attivita' di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; l'unita' deve aver rispettato l'intero periodo di arresto temporaneo obbligatorio definito dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 luglio 2015; l'unita' deve aver rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 3 luglio 2015 (solo per i pescherecci iscritti nell'areale compreso da Trieste a Bari); l'unita' deve essere in possesso, alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di pesca in corso di validita' ed essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 3 luglio 2015;
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| Art. 3 Attestazione del periodo di arresto
1. Entro 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'integrazione alla manifestazione di interesse di cui all'allegato 1 del presente decreto, l'autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, trasmette alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.gov.it per ciascuna unita', la seguente documentazione: la manifestazione di interesse ricevuta ai sensi dell'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015 corredata dal documento di identita' del sottoscrittore in corso di validita' e dagli eventuali allegati; l'integrazione alla predetta manifestazione di cui all'allegato 1 del presente decreto corredata degli eventuali allegati; un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato al presente decreto (All.2), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015, l'effettivo rispetto dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' i controlli effettuati per l'accertamento degli stessi. 2. All'attestazione di cui allegato 2 del presente decreto dovra' essere allegata, a cura dell'autorita' marittima, la seguente documentazione: Copia della licenza di pesca o attestazione provvisoria in corso di validita'; Certificato di iscrizione al RIP; Estratto dei RR.NN. MM e GG. o delle Matricole che riporti le date di nomina di armamento e di proprieta' dell'imbarcazione alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. Qualora alla data di compilazione dell'allegato 2 le informazioni relative all'armamento e alla proprieta' avessero subito cambiamenti, l'estratto dovra' riportare anche le date di chiusura;
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| Art. 4 Inammissibilita'
1. L'unita' che ha usufruito dell'opzione di cui all'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015, non e' ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015; 2. L'unita' che ha usufruito della deroga prevista all'art. 7, comma 4 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015 ed e' stata autorizzata dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura all'effettuazione di attivita' di ricerca in mare, a scopi scientifici, durante il periodo di arresto temporaneo obbligatorio, non e' ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015;
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| Art. 5 Ulteriori adempimenti
1. L'autorita' marittima, presso la cui giurisdizione e' stato effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio, provvede alla conservazione dei logbook cartacei per i 10 anni successivi la data dell'arresto temporaneo, al fine di eventuali futuri controlli da parte dell'autorita' di gestione, dell'autorita' di Audit, della Commissione europea e/o della Corte dei conti europea; 2. L'obbligo di cui al suindicato comma 1 e' annullato nel momento in cui l'autorita' marittima provvede alla registrazione dei logbook cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN.
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| Art. 6 Obblighi del beneficiario
Il beneficiario e' tenuto a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dell'art. 10 del reg. (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento, vale a dire per tutto il periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale 3 luglio 2015 e per un periodo di cinque anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario;
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| Art. 7 Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 99 paragrafo 1 del regolamento (UE) n°508/2014 la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede a rettifiche finanziarie nel caso in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014. 2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al suddetto comma 1, la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura stabilisce l'ammontare della rettifica finanziaria, che e' proporzionata tenendo conto della natura, della gravita', della durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte del beneficiario.
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| Art. 8 Modalita' di istruttoria dell'istanza
1. Il Ministero, acquisita la documentazione di cui all'art. 3 e verificata la disponibilita' finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di selezione di cui al successivo art. 9, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 2. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di impegno e pagamento seguendo l'ordine della graduatoria; 3. L'aiuto calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale del 6 agosto 2015 e' erogato in un'unica soluzione previo controllo di I° livello effettuato dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
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| Art. 9 Criteri di selezione
1. La selezione delle richieste di arresto temporaneo tiene conto dei seguenti criteri: a) Maggior numero di kW dell'imbarcazione; b) Maggior numero di GT dell'imbarcazione; secondo la tabella di seguito riportata:
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 10 Ulteriori disposizioni
Il presente decreto si applica anche alle unita' iscritte nei compartimenti della regione Sardegna e Siciliana che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale del 3 luglio 2015. Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione all'albo delle capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 giugno 2016
Il direttore generale: Rigillo
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