Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2016 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 30 maggio 2016
Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sul bilancio di esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 20/SEZAUT/2016/INPR).

LA CORTE DEI CONTI

La Corte dei conti nell'adunanza del 30 maggio 2016;
Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la nota n. 1545 del 23 maggio 2016, con la quale il magistrato capo di Gabinetto della Presidenza della Corte dei conti ha invitato, all'adunanza odierna, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome ed il coordinatore della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;
Vista la nota del presidente della Corte dei conti n. 2035 del 23 maggio 2016 di convocazione della sezione delle autonomie per l'odierna adunanza;
Udito il rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Udito il relatore, consigliere Alfredo Grasselli;

Delibera:

Di approvare l'unito documento, che e' parte integrante della presente deliberazione, riguardante lo schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2015 e le relative linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 30 maggio 2016

Il presidente: Falcucci
Il relatore: Grasselli

Depositata in segreteria il 7 giugno 2016.

Il dirigente: Prozzo


 
Allegato

CORTE DEI CONTI
Sezione delle autonomie
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 AI
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 170, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266
(LEGGE FINANZIARIA 2006), E DELL'ART. 1, COMMA 3 DEL DECRETO-LEGGE
10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE
7 DICEMBRE 2012, N. 213.

1. Con le presenti linee guida si opera una revisione dei precedenti analoghi documenti adottati per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
Dalla costruzione di un articolato impianto conoscitivo deriva la possibilita', per le sezioni regionali della Corte dei conti, di effettuare adeguate verifiche secondo un collaudato modello di controllo.
In tale contesto, le linee guida assumono la forma di questionario e si pongono nel segno della continuita' con i principi gia' affermati e ribaditi in occasione delle passate edizioni. Le modifiche sono state ridotte all'essenziale, in relazione alle novita' normative ed eliminando quesiti non piu' attuali.
2. Nel rinviare a quanto gia' ripetutamente illustrato nelle precedenti edizioni circa i principi e i criteri cui si ispirano le linee guida in esame, e le correlate attivita' di verifica, si ritiene opportuno rammentare che «l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto l'eventuale preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa causativi di squilibri finanziari degli enti sanitari, con riferimento a programmi di spesa di cui si accerti la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 6 marzo 2014, ha ritenuto la legittimita' costituzionale di detta norma (per contro censurata per la parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti delle regioni, poiche' riferibili alla produzione legislativa delle regioni), in quanto gli esiti impeditivi del controllo delle sezioni regionali sugli enti del servizio sanitario "sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti".
Al di fuori delle condizioni indicate nella norma in questione (da ritenere di stretta interpretazione, non applicabile ne' in via analogica, ne' in via estensiva), e cioe' mancata copertura di programmi di spesa o insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria, resta operante il criterio del "controllo collaborativo" sancito dall'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e confortato da una consolidata giurisprudenza costituzionale» (del. n. 15/SEZ/AUT/INPR).
3. Per quanto riguarda i contenuti della relazione-questionario, la complessita' delle gestioni sanitarie e la loro incidenza sulla finanza pubblica inevitabilmente si riflettono sulle «piste di verifica». Tuttavia, per quanto possibile, nella revisione dei quesiti si e' avuto cura di evitare appesantimenti e di semplificare gli oneri informativi, evitando di chiedere notizie gia' contenute in specifiche banche dati pubbliche: in quest'ottica, e' stato semplificato il prospetto di rilevazione degli organismi partecipati dagli enti sanitari, in quanto, a seguito delle intese con il MEF - Dipartimento del Tesoro, i dati relativi agli organismi partecipati saranno acquisiti dalla Banca dati gestita dal predetto Dipartimento, adeguata anche alle esigenze istruttorie della Corte dei conti. Gli organi di revisione dovranno comunque controllare la coerenza delle informazioni inserite dagli enti nella predetta banca dati con quelle rilevabili dalla documentazione oggetto di verifica. Nel caso di omessa o incompleta comunicazione dei dati, i revisori dovranno segnalare alla competente struttura dell'ente la necessita' di inserire le informazioni carenti.
Al fine di poter esercitare l'attivita' di controllo, i revisori dovranno accreditarsi sul portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/ come utenti dell'applicativo «Partecipazioni» per l'ente di riferimento, seguendo la procedura guidata di registrazione e consultando le istruzioni reperibili sul medesimo sito.
Il questionario e' articolato come indicato di seguito:
istruzioni per la compilazione e l'invio del questionario;
indice;
dati identificativi dell'ente, dimensione demografica e strutture di ricovero; al riguardo si segnala l'esigenza di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi giacche' indispensabili per la gestione del database (denominazione dell'ente, codice fiscale, regione e tipologia di ente);
la parte prima (domande preliminari) reca quesiti i cui elementi di risposta consentono un primo sommario esame alle sezioni regionali;
la parte seconda contiene il conto economico secondo il modello CE approvato dal Ministero della salute (cfr. il decreto ministeriale 15 giugno 2012 e, da ultimo, il decreto ministeriale 30 marzo 2013) ai fini delle comunicazioni al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), nonche' domande e prospetti riguardanti la situazione economica, con approfondimenti su temi particolari; il prospetto del conto economico e' integrato anche con i dati relativi al documento previsionale economico, per il confronto tra i risultati di consuntivo e i dati programmatici (lo scostamento e' calcolato automaticamente). Ai compilatori del questionario si chiede di verificare la conformita' dei dati del bilancio d'esercizio con quelli del modello C.E., quinta comunicazione al Ministero della salute, e con quelli del modello allegato alla nota integrativa;
la parte terza contiene lo stato patrimoniale secondo il modello SP approvato dal Ministero della salute, nonche' domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari; ai compilatori del questionario si chiede di verificare la conformita' dei dati dello stato patrimoniale con quelli del modello allegato alla nota integrativa. Per quanto riguarda la parte relativa alle partecipazioni (pag. 39, punto 4 delle domande specifiche sullo stato patrimoniale), rispetto alle precedenti edizioni si chiede l'elenco degli organismi partecipati dall'ente, la quota di partecipazione e la verifica della coerenza delle informazioni allegate al bilancio d'esercizio con quelle presenti nella banca dati del MEF - Dipartimento del Tesoro;
chiudono le attestazioni finali, distinte a seconda che la relazione-questionario sia stata redatta dal collegio sindacale, per gli enti dei servizi sanitari regionali, o dal terzo certificatore, per la Gestione sanitaria accentrata, ove istituita (art. 22, comma 3, lettera d), decreto legislativo n. 118/2011);
in calce al documento sono previsti fogli di lavoro per eventuali annotazioni, ove i compilatori ritengano necessarie ulteriori precisazioni, non riportabili nello schema cosi' come predisposto.
4. Per quanto riguarda gli enti assoggettati al controllo, restano quelli gia' individuati con riferimento ai bilanci d'esercizio a partire dal 2012 e cioe':
Azienda sanitaria locale;
Azienda ospedaliera;
Policlinici universitari;
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
Agenzie regionali per l'emergenza sanitaria;
Gestioni sanitarie accentrate;
Ospedali classificati, se ritenuti dalle sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali.
5. Le sezioni di controllo con sede nelle regioni e province a statuto speciale, ove ne ricorra l'esigenza, potranno apportare integrazioni e modifiche ai questionari che tengano conto delle peculiarita' della disciplina legislativa locale, e secondo modalita' con questa conferenti, fermo restando l'inoltro dei questionari, compilati nelle parti compatibili, alla sezione delle autonomie della Corte dei conti ai fini dell'alimentazione della banca dati degli enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a livello nazionale.
6. Per consentire la gestione informatica dei questionari ed evitare duplicazioni di richieste, e' indispensabile:
a) utilizzare esclusivamente il file del questionario reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, mantenendo il formato originale per l'invio (in particolare, il file non deve essere convertito in formati immagine, ma utilizzato cosi' come scaricato);
b) nominare il file secondo il seguente criterio: 15_regione_nome azienda (esempio: 15_Veneto_azienda ospedaliera Padova);
c) inviare il questionario unicamente per posta elettronica all'indirizzo della sezione regionale territorialmente competente, e, contestualmente, all'indirizzo appresso indicato: documentazione.serviziosanitario@corteconti.it;
d) nel caso in cui a seguito dell'istruttoria eseguita dalla sezione regionale di controllo alcuni dei dati originariamente inseriti nel questionario siano stati modificati, e' necessario inviare il questionario integrale modificato al recapito di posta elettronica sopra indicato; le sezioni regionali verificheranno l'esecuzione dell'adempimento.
Istruzioni per la compilazione e l'invio della relazione-questionario
Enti del Servizio sanitario nazionale - Bilancio di esercizio 2015
1 Prima di compilare il questionario leggere attentamente le linee guida e queste istruzioni.
2 Utilizzare esclusivamente il file nel formato originale scaricabile dal sito istituzionale della Corte dei conti, senza apportarvi alcuna modifica al contenuto e al formato (in particolare, non inviare il questionario in formato immagine o pdf ). Il file e' predisposto per consentirne il riversamento in un database, ed ogni modifica lo renderebbe inutilizzabile a tale fine, costringendo alla richiesta di una nuova e corretta compilazione.
Nell'ipotesi in cui si ritenga che una parte del questionario non sia del tutto idonea a rappresentare situazioni peculiari potranno essere utilizzati i fogli "Annotazioni" per esplicitare tutte le osservazioni ritenute utili.
3 Il file dovra' essere nominato secondo il seguente criterio: 15 regione nome azienda (esempio: 15 Veneto azienda ospedaliera Padova)
4 Il questionario dovra' essere inviato unicamente per posta elettronica all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, contestualmente, all'indirizzo: documentazione.serviziosanitario@corteconti.it
5 Nel questionario la colorazione delle celle indica la loro editabilita' o meno:
- le celle in rosso indicano la presenza di un menu' a tendina dal quale scegliere una risposta tra quelle indicate;
- le celle in giallo vanno compilate;
- le celle in lilla non sono editabili in quanto contengono formule che restituiscono totali e/o importi comunque calcolati;
- le celle in azzurro non sono editabili.
Nei prospetti C.E. e S.P. indipendentemente dalla colorazione vanno compilate tutte le celle, escluse quelle bloccate in quanto contenenti formule.
6 Nelle celle di colore rosso e' stata predisposta una modalita' per fornire le risposte. Selezionando la cella rossa apparira' una freccia rivolta verso il basso che permettera' di scegliere la risposta. E' necessario utilizzare il menu' a tendina, che diventera' di colore giallo una volta scelta la risposta tra quelle disponibili.
7 Le celle in lilla che contengono una formula risultato di operazioni, effettuate su altre celle, prima dell'inserimento dei relativi importi si presentano con un formato di "0". Di conseguenza tali celle presenteranno un valore numerico significativo una volta compilate le celle che contribuiscono alla formulazione del calcolo.
8 Le celle di controllo di colore azzurro presentano un commento che indica se vi e' corrispondenza tra la cella compilata e il corrispondente importo inserito nel conto economico o nello stato patrimoniale.
9 I dati debbono essere forniti in euro con arrotondamento all'unita'. L'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento e' effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
10 Il formato delle celle per gli importi e' preimpostato con la separazione delle migliaia. Ad esempio, scrivendo 1000 verra' visualizzato nella forma: 1.000.
11 Le celle nella pagina 1 sono necessarie per l'identificazione dell'ente e la gestione informatica del questionario. L'omessa compilazione di uno dei campi comporta il permanere dell'avviso "attenzione dati identificativi dell'ente incompleti".
12 Per la compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale si deve fare riferimento al bilancio d'esercizio del 2015 approvato con delibera del Direttore dell'Ente, indipendentemente dall'intervenuta approvazione da parte degli organi regionali.
13 Nel questionario sono utilizzati i modelli di rilevazione di conto economico e di stato patrimoniale conformi a quelli approvati con D.M. del 15.06.2012 e D.M. 30.03.2013 per consentire una riclassificazione omogenea, per tutti gli enti, dei dati dell'ultimo bilancio approvato come indicato nel punto 12.
14 Per eventuali chiarimenti sulle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale, si puo' far riferimento alle linee guida che integrano il modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale stabilito dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto ministeriale del 15 giugno 2012 pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.
15 I dati relativi agli organismi partecipati, per l'esercizio 2015, saranno acquisiti per il tramite dell'applicativo Partecipazioni implementato dal MEF - Dipartimento del Tesoro, riconfigurato anche per sopperire alle esigenze istruttorie della Corte dei conti.
I prospetti che seguono sono, pertanto, semplificati rispetto agli omologhi degli anni precedenti. I revisori degli enti dovranno comunque controllare la coerenza delle informazioni inserite dagli enti nella banca dati del predetto
Dipartimento del Tesoro (ai sensi del d.l. n. 90/2014, art. 17, co. 4) con quelle rilevabili dalla documentazione oggetto di verifica da parte dell'Organo di revisione. Nel caso di omessa o incompleta comunicazione dei dati, i revisori dovranno segnalare alla competente struttura dell'Ente la necessita' di inserire le informazioni carenti.
Al fine di poter esercitare l'attivita' di controllo, dovranno accreditarsi sul Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/ come utenti dell'applicativo Partecipazioni per l'ente di cui sono revisori, seguendo la procedura guidata di registrazione e consultando le istruzioni reperibili sul medesimo sito.
Parte di provvedimento in formato grafico



 
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