Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2016 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59
Testo del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 102 del 3 maggio 2016), coordinato con la legge di conversione 30 giugno 2016, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Pegno mobiliare non possessorio

1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti ((concessi a loro o a terzi)), presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.
2. Il pegno non possessorio puo' essere costituito su beni mobili((, anche immateriali,)) destinati all'esercizio dell'impresa ((e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio)), a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o piu' categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno e' autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che cio' comporti costituzione di una nuova garanzia. ((Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, piu' beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facolta' previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalita', sulla base delle stime effettuate con le modalita' di cui al comma 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. E' fatta salva la possibilita' per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno.))
3. Il contratto costitutivo, a pena di nullita', deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.
4. Il pegno non possessorio ((ha effetto verso i terzi)) esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; ((dal momento)) dell'iscrizione il pegno prende grado ed e' opponibile ai terzi e nelle procedure ((esecutive e)) concorsuali.
5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non e' opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprieta' sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio ((successivo)), a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro in conformita' al comma 6 e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.
6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di ((una nuova iscrizione)) nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione puo' essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonche' le modalita' di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalita' esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di consentire l'avvio della attivita' previste dal presente articolo, e' autorizzata la spesa di € 200.000 per l'anno 2016 e di € 100.000 per l'anno 2017.
7. Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, ((previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e)) previo avviso scritto agli eventuali titolari di un pegno non possessorio ((trascritto nonche' al debitore del credito oggetto del pegno)), ha facolta' di procedere:
a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita e' effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto e' nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, e' designato dal giudice; in ogni caso e' effettuata, a cura del creditore, la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di cui all'art. 490 del codice di procedura civile;
b) alla escussione ((o cessione)) dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita((, dandone comunicazione al datore della garanzia));
c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro ((di cui al comma 4)), alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalita' di ((determinazione)) del corrispettivo della locazione; ((il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore));
d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro ((di cui al comma 4)), all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalita' di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell'appropriazione.
((7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, puo' inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.
7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore puo' fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perche' proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III, del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore e comunque a carico del medesimo, di un esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si e' trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'art. 492-bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui all'art. 492-bis del codice di procedura civile e' concessa, su istanza del creditore, verificate l'iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.
7-quater. Quando il bene o il credito gia' oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalita' dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza e' corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante.))

8. In caso di fallimento del debitore il creditore puo' procedere a norma del comma 7 solo dopo che il suo credito e' stato ammesso al passivo con prelazione.
9. Entro tre mesi dalla comunicazione ((di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 7)), il debitore puo' agire in giudizio per il risarcimento del danno ((quando l'escussione)) e' avvenuta in violazione dei criteri e delle modalita' di cui ((alle predette lettere a), b), c) e d) )) e non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita, ((il corrispettivo della cessione,)) il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma della disposizione ((di cui alla lettera d) )).
10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio e' equiparato al pegno.
((10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III, del codice civile.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 492-bis del
codice di procedura civile:
«Art. 492-bis (Ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare). - Su istanza del creditore, il
presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il
diritto della parte istante a procedere ad esecuzione
forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero
di fax del difensore nonche', ai fini dell'art. 547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza
non puo' essere proposta prima che sia decorso il termine
di cui all'art. 482. Se vi e' pericolo nel ritardo, il
presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica
dei beni da pignorare prima della notificazione del
precetto.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di
accesso ai dati e alle informazioni degli archivi
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 8 della legge
1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al
primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui
delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti
nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio
dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti
previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni
rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da
sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai
rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito
e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni
l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale
nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le
relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a
pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto,
anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel
caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto e'
consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che
si proceda al pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si
trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel
territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario,
quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio
agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i
luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di
cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e'
rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal
rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,
unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli
articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario
territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa
individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al
secondo comma, intima al debitore di indicare entro
quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che
l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma
dell'art. 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del
debitore o cose di quest'ultimo che sono nella
disponibilita' di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica
d'ufficio, ove possibile a norma dell'art. 149-bis o a
mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che
dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si
procede, del titolo esecutivo e del precetto,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al
primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto
domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al
debitore di cui all'art. 492, primo, secondo e terzo comma,
nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o
delle somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546. Il
verbale di cui al presente comma e' notificato al terzo per
estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo
riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare piu'
crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono
nella disponibilita' di terzi l'ufficiale giudiziario
sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose
di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto
comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i
beni scelti dal creditore.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 66 e 67
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). - Il curatore
puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti
compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo
le norme del codice civile.
L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare,
sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto
dei sui aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro
costoro.».
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti
ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi
ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
ad uso non abitativo destinati a costituire la sede
principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente,
purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale
attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di
un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un
professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve
attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.
2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite
di soggetti con i quali e' unito in associazione
professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni
attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del
debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione
o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel
registro delle imprese su richiesta del debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonche' gli atti, i
pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il
deposito del ricorso di cui all'art. 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.».

 
Art. 2

Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene
immobile sospensivamente condizionato

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'art. 48 e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 48-bis. - (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato). - 1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ((ai sensi dell'art. 106)) puo' essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una societa' dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprieta' di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. ((La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all'art. 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile.))
2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purche' al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento.
3. Il trasferimento non puo' essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
4. Il patto di cui al comma 1 puo' essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso ((alla data di entrata in vigore della presente disposizione)), per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia gia' garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria. ((Fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e dell'assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando l'immobile e' stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10.))
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre ((nove mesi)) dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore e' tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre nove mesi, quando non e' prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. ((Qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia gia' rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al medesimo primo periodo e' elevato da nove a dodici mesi)). ((Al verificarsi dell'inadempimento)) di cui al presente comma, il creditore e' tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonche' a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo((, precisando l'ammontare del credito per cui procede)).
6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. ((Il perito procede in conformita' ai criteri di cui all'art. 568 del codice di procedura civile. Non puo' procedersi alla nomina di un perito per il quale ricorre una delle condizioni di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.)) Si applica l'art. 1349, primo comma, del codice civile. ((Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonche' a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile. I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.))
7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.
8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima di cui al comma 6 ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore ((della differenza di cui al comma 2)), qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento ((o la sua modificazione a norma del comma 4)) contiene l'espressa previsione di un ((apposito conto corrente bancario senza spese)), intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempiuto.
9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva ((ai sensi dell'art. 2668, terzo comma del codice civile)), il creditore, anche unilateralmente, rende nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l'inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresi' estratto autentico delle scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile.
10. Puo' farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare gia' oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso l'accertamento dell'inadempimento del debitore e' compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell'esecuzione e il valore di stima e' determinato dall'esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell'esecuzione provvede all'accertamento dell'inadempimento con ordinanza, fissando il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito inadempiuto. Avvenuto il versamento, il giudice dell'esecuzione, con decreto, da' atto dell'avveramento della condizione. Il decreto e' annotato ai fini della cancellazione della condizione, a norma dell'art. 2668 del codice civile. Alla distribuzione della somma ricavata si provvede in conformita' alle disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di procedura civile.
11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare e' sottoposto ad esecuzione a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1, sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare, il creditore, se e' stato ammesso al passivo, puo' fare istanza al giudice delegato perche', sentiti il curatore e il comitato dei creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.
13. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicita' nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.».
((13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 e' equiparato all'ipoteca.
13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all'art. 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5».))



 
Art. 3
Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle
procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi

1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro e' accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilita' complessiva.
2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi:
a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;
b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' ai piani di risanamento di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;
d) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
3. Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato, aventi il contenuto che segue:
a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui all'art. 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura o strumento; all'interno di questa sezione possono essere altresi' collocate le informazioni e i provvedimenti ((di cui all'art. 28, quarto comma, secondo periodo,)) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ((da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)). Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a fini di tutela della stabilita' finanziaria, anche della loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari;
c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b).
((4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilita' finanziaria, sono altresi' adottate le disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:
a) le modalita' di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonche' i tempi massimi della loro conservazione;
b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;
c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso, da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio, e i casi di esenzione; e' sempre consentito l'accesso gratuito all'autorita' giudiziaria;
d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.
5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera b), assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/848.))

6. Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o piu' sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La richiesta di cui al presente comma sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia gia' avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice puo' imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente.
7. In attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'art. 1, commi 513 e 515, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, puo' avvalersi della Societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Societa' provvedera', tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.
8. Per l'istituzione del registro e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipulare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonche' l'eventuale entita' della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia.


Riferimenti normativi

- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 182-bis del
citato regio decreto n. 267 del 1942:
«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti).
- L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'art. 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta
da un professionista, designato dal debitore, in possesso
dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)
sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita'
dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua
idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso
di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di
crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore, ne' acquisire titoli di
prelazione se non concordati. Si applica l'art. 168 secondo
comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione
in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto
dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima
della formalizzazione dell'accordo di cui al presente
articolo, depositando presso il tribunale competente ai
sensi dell'art. 9 la documentazione di cui all'art. 161,
primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una
proposta di accordo corredata da una dichiarazione
dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione,
attestante che sulla proposta sono in corso trattative con
i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento
dei crediti e da una dichiarazione del professionista
avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera
d), circa la idoneita' della proposta, se accettata, ad
assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali
non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione
di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle
imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o
prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche'
del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non
concordati, dalla pubblicazione.
Il tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai
creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti
con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione
se non concordati assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal
professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma
in quanto applicabile.
A seguito del deposito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al
secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo
termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e
settimo.».
- Per il riferimento al testo del terzo comma dell'art.
67 del citato regio decreto n. 267 del 1942 vedasi in Note
all'art. 1.
- Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
- Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39 (Misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2003, n.
298.
- La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in
materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione
delle crisi da sovraindebitamento) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24.
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 2 dell'art.
24 del regolamento (UE) 2015/848 (Regolamento del
parlamento europeo e del consiglio relativo alle procedure
di insolvenza - rifusione):
«Art. 24 (Registri fallimentari). - (Omissis).
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese
pubbliche, fatte salve le condizioni previste all'art. 27,
e includono quanto segue ("informazioni obbligatorie"):
a) la data di apertura della procedura d'insolvenza;
b) il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza
e numero di causa, se del caso;
c) il tipo di procedura d'insolvenza aperta di cui
all'allegato A e, se del caso, eventuali pertinenti
sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto
nazionale;
d) se la competenza per l'apertura della procedura si
fonda sull'art. 3, paragrafo 1, sull'art. 3, paragrafo 2, o
sull'art. 3, paragrafo 4;
e) se il debitore e' una societa' o una persona
giuridica, il nome del debitore, il relativo numero di
iscrizione, la sede legale o, se diverso, il recapito
postale;
f) se il debitore e' una persona fisica che esercita
o non esercita un'attivita' imprenditoriale o professionale
indipendente, il nome del debitore, il relativo numero di
iscrizione, se del caso, e il recapito postale o, laddove
il recapito sia riservato, il luogo e la data di nascita;
g) il nome, il recapito postale o l'indirizzo di
posta elettronica dell'amministratore, se del caso,
nominato nella procedura;
h) il termine per l'insinuazione dei crediti, se del
caso, o il riferimento ai criteri per il calcolo di tale
termine;
i) la data di chiusura della procedura principale di
insolvenza, se del caso;
j) il giudice dinanzi al quale e, se del caso, il
termine entro il quale presentare richiesta di impugnazione
della decisione di apertura della procedura d'insolvenza ai
sensi dell'art. 5, o un riferimento ai criteri per il
calcolo di tale termine.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 28 del citato
regio decreto n. 267 del 1942:
«Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). -
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o societa' tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale
caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in societa' per
azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
purche' non sia intervenuta nei loro confronti
dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i
creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in conflitto di
interessi con il fallimento.
Il curatore e' nominato tenuto conto delle risultanze
dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33, quinto
comma.
E' istituito presso il Ministero della giustizia un
registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti
di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei
liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresi'
annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di
omologazione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il
registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e'
accessibile al pubblico.».
- Il citato Regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento
europeo e del consiglio relativo alle procedure di
insolvenza - rifusione) e' pubblicato nella G.U.U.E. 5
giugno 2015, n. L 141.
- Si riporta il testo vigente dei commi 513 e 515
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016):
«513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid)
predispone il Piano triennale per l'informatica nella
pubblica amministrazione che e' approvato dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il
Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di
amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e
di connettivita' e dei relativi costi, suddivisi in spese
da sostenere per innovazione e spese per la gestione
corrente, individuando altresi' i beni e servizi la cui
acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.».
«515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un
obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere
alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento
della spesa annuale media per la gestione corrente del solo
settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al
netto dei canoni per servizi di connettivita' e della spesa
effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori
documentata nel Piano triennale di cui al comma 513,
nonche' tramite la societa' di cui all'art. 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono
esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti
disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 (39), nonche',
per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni
committenti, la societa' di cui all'art. 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la
societa' di cui all'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio
1998, n. 146, e la Consip SpA, nonche' l'amministrazione
della giustizia in relazione alle spese di investimento
necessarie al completamento dell'informatizzazione del
processo civile e penale negli uffici giudiziari. I
risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono
utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente
per investimenti in materia di innovazione tecnologica.».
- Si riporta il testo vigente del comma 15 dell'art. 83
del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
- (Omissis).
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'art. 6, comma 7, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base
alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con il presente comma. Il
consiglio di amministrazione, composto di cinque
componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30
giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma,
del codice civile.
(Omissis).».

 
Art. 4
Disposizioni in materia espropriazione forzata

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 492, terzo comma, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'art. 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;
b) all'art. 503, secondo comma, dopo le parole «dell'art. 568» sono aggiunte le seguenti: «nonche', nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis»;
c) all'art. 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresi' il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalita' di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'art. 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'art. 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.»;
d) all'art. 560:
((01) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarita' di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si e' perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento»;))
1) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il provvedimento e' attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice puo' avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'art. 68. ((Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attivita' imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e' presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione»;))
2) al quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ((«Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta.)) La richiesta e' formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non puo' essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalita' idonee a garantire la riservatezza dell'identita' degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.»;
e) all'art. 569, quarto comma, le parole «puo' stabilire » sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,» e dopo le parole «con modalita' telematiche» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice»;
((e-bis) all'art. 587, primo comma, le parole: «costituisce titolo esecutivo per il rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «e' attuato dal custode a norma dell'art. 560, quarto comma»;))
f) all'art. 588, dopo le parole «istanza di assegnazione » sono aggiunte le seguenti: «, per se' o a favore di un terzo,»;
g) dopo l'art. 590, e' inserito il seguente:
Art. 590-bis. - (Assegnazione a favore di un terzo). - «Il creditore che e' rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento e' fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.»;
h) all'art. 591, secondo comma, dopo le parole «fino al limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: ((«e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della meta'»));
i) all'art. 596, primo comma:
1) dopo le parole: «provvede a formare un progetto di distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il progetto di distribuzione parziale non puo' superare il novanta per cento delle somme da ripartire. ».
((i-bis) all'art. 596, dopo il secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'art. 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione e' escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma»;))

l) all'art. 615, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;
m) all'art. 648, primo comma, la parola «concede» e' sostituita dalle seguenti: «deve concedere».
((1-bis. All'art. 2929-bis del codice civile, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, e' stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed e' preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto e' stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
L'azione esecutiva di cui al presente articolo non puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento».))

2. All'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) il comma 9-sexies e' sostituito dal seguente:
«9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'art. 591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attivita' svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attivita' svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita' svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente»;))

b) al comma 9-septies, primo periodo, le parole: «il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata».
((2-bis. All'art. 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il rilascio dell'immobile il concedente puo' avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile».))
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
((3-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, e' accertata la piena funzionalita' del portale delle vendite pubbliche previsto dall'art. 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il portale e' operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.))
4. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
((4-bis. La richiesta di visita di cui all'art. 560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, e' formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis.
5. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis.))

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 492 del
codice di procedura civile, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 492 (Forma del pignoramento). - (Omissis).
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che
il debitore, ai sensi dell'art. 495, puo' chiedere di
sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di
denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai
creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli
interessi e delle spese, oltre che delle spese di
esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita', sia da
lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la
vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e
569, la relativa istanza unitamente ad una somma non
inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e'
stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori
intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento,
dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale. Il pignoramento deve contenere
l'avvertimento che, a norma dell'art. 615, secondo comma,
terzo periodo, l'opposizione e' inammissibile se e'
proposta dopo che e' stata disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo
che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che
l'opponente dimostri di non aver potuto proporla
tempestivamente per causa a lui non imputabile.Il
pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma
dell'art. 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione
e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta
la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552
e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero
che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla
tempestivamente per causa a lui non imputabile.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 503
del codice di procedura civile, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 503 (Modi della vendita forzata). - 1. (Omissis).
L'incanto puo' essere disposto solo quando il giudice
ritiene probabile che la vendita con tale modalita' abbia
luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore
del bene, determinato a norma dell'art. 568nonche', nel
caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis.».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 532
del codice di procedura civile, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 532 (Vendita a mezzo di commissionario). -
(Omissis).
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il
giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore
dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in
relazione alla peculiarita' del bene stesso, fissa il
prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al
raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e
puo' imporre al commissionario una cauzione. Il giudice
fissa altresi' il numero complessivo, non superiore a tre,
degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i
relativi ribassi, le modalita' di deposito della somma
ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a
sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della
vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli
atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il
giudice, se non vi sono istanze a norma dell'art. 540-bis,
dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo,
anche quando non sussistono i presupposti di cui all'art.
164-bis delle disposizioni di attuazione del presente
codice.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 560 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore e il
terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma
dell'art. 593.
Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione
l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice
dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento
impugnabile per opposizione ai sensi dell'art. 617, la
liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per
l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando
non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad
abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando
revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero
quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione
dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarita' di un
diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il
termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si e'
perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del
provvedimento.
Il provvedimento e' attuato dal custode secondo le
disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza
l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e
seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto
di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per
l'attuazione dell'ordine il giudice puo' avvalersi della
forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'art. 68.
Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono
essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento
di attivita' imprenditoriale o professionale, il custode
intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al
quale gli stessi risultano appartenere di asportarli,
assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta
giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da'
atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e'
presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora
l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i
beni o i documenti sono considerati abbandonati e il
custode, salvo diversa disposizione del giudice
dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la
distruzione.
Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma
dell'art. 569, stabilisce le modalita' con cui il custode
deve adoperarsi affinche' gli interessati a presentare
offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode
provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice
dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione
dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste
dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'.
Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno
diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici
giorni dalla richiesta. La richiesta e' formulata mediante
il portale delle vendite pubbliche e non puo' essere resa
nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si
svolge con modalita' idonee a garantire la riservatezza
dell'identita' degli interessati e ad impedire che essi
abbiano contatti tra loro.».
- Si riporta il testo dell'art. 569 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della
vendita). - A seguito dell'istanza di cui all'art. 567 il
giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito
della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567,
nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria
mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa
l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori
di cui all'art. 498 che non siano intervenuti. Tra la data
del provvedimento e la data fissata per l'udienza non
possono decorrere piu' di novanta giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a
pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la
vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta
giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale
possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi
dell'art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza
stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la
cauzione, se la vendita e' fatta in uno o piu' lotti, il
prezzo base determinato a norma dell'art. 568, l'offerta
minima, il termine, non superiore a centoventi giorni
dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere
depositato, con le modalita' del deposito e fissa, al
giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per
la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli
offerenti di cui all'art. 573. Quando ricorrono
giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione puo'
disporre che il versamento del prezzo abbia luogo
ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici
mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'art. 576 solo
quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita'
possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta'
rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art.
568.
Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo
che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o
per il sollecito svolgimento della procedura, che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte,
lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi
previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo, siano
effettuati con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con
sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la
vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine
entro il quale essa deve essere notificata, a cura del
creditore che ha chiesto la vendita o di un altro
autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non sono
comparsi.».
- Si riporta il testo dell'art. 587 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 587 (Inadempienza dell'aggiudicatario). - Se il
prezzo non e' depositato nel termine stabilito, il giudice
dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza
dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a
titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica
altresi' nei confronti dell'aggiudicatario che non ha
versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla
scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la
perdita a titolo di multa anche delle rate gia' versate.
Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il
giudice ordina altresi' all'aggiudicatario che sia stato
immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode;
il decreto e' attuato dal custode a norma dell'art. 560,
quarto comma.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli
576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla
cauzione confiscata, risulta inferiore a quello
dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente e'
tenuto al pagamento della differenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 588 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 588 (Termine per l'istanza di assegnazione). -
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della
data dell'udienza fissata per la vendita, puo' presentare
istanza di assegnazione, per se' o a favore di un terzo, a
norma dell'art. 589 per il caso in cui la vendita non abbia
luogo.».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 591
del codice di procedura civile, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria
o di incanto). - 1. (Omissis).
Il giudice puo' altresi' stabilire diverse condizioni
di vendita e diverse forme di pubblicita', fissando un
prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un
quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato
deserto, fino al limite della meta'. Il giudice, se
stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo
prezzo, assegna altresi' un nuovo termine non inferiore a
sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale
possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi
dell'art. 571.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 596 del
codice di procedura civile, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione). -
Se non si puo' provvedere a norma dell'art. 510 primo
comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista
delegato a norma dell'art. 591-bis, non piu' tardi di
trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare
un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la
graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita
in cancelleria affinche' possa essere consultato dai
creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro
audizione. Il progetto di distribuzione parziale non puo'
superare il novanta per cento delle somme da ripartire.
Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono
intercorrere almeno dieci giorni.
Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la
distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in
favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a
norma dell'art. 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui
crediti costituiscano oggetto di controversia a norma
dell'art. 512, qualora sia presentata una fideiussione
autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da
uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo
periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura
delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in
forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi
sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato
dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti
operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal
pagamento e sino all'effettiva restituzione. La
fideiussione e' escussa dal custode o dal professionista
delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche ai creditori che
avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate
nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte,
il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento
ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo
del presente comma.».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 615
del codice di procedura civile, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 615 (Forma dell'opposizione). - (Omissis). -
Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al
comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita'
dei beni si propongono con ricorso al giudice
dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza
di comparizione delle parti davanti a se' e il termine
perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione e'
inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la
vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552,
569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero
l'opponente dimostri di non aver potuto proporla
tempestivamente per causa a lui non imputabile.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 648 del
codice di procedura civile, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di
opposizione). - Il giudice istruttore, se l'opposizione non
e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo'
concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non
impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora
non sia gia' stata concessa a norma dell'art. 642. Il
giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale
del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non
contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi
procedurali.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2929-bis del codice
civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di
vincoli di indisponibilita' o di alienazioni a titolo
gratuito). - Il creditore che sia pregiudicato da un atto
del debitore, di costituzione di vincolo di
indisponibilita' o di alienazione, che ha per oggetto beni
immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a
titolo gratuito successivamente al sorgere del credito,
puo' procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione
forzata, ancorche' non abbia preventivamente ottenuto
sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il
pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui
l'atto e' stato trascritto. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche al creditore anteriore che,
entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole,
interviene nell'esecuzione da altri promossa.
Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto,
e' stato trasferito a un terzo, il creditore promuove
l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro
il terzo proprietario ed e' preferito ai creditori
personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se
con l'atto e' stato riservato o costituito alcuno dei
diritti di cui al primo comma dell'art. 2812, il creditore
pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario.
Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i
terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni
sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i
diritti sono opponibili.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e
ogni altro interessato alla conservazione del vincolo
possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al
titolo V del libro terzo del codice di procedura civile
quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al
primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle
ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto
conoscenza del pregiudizio arrecato.
L'azione esecutiva di cui al presente articolo non puo'
esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo
oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi
gli effetti della trascrizione del pignoramento.».
- Si riporta il testo dell'art. 16-bis del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16-bis (Obbligatorieta' del deposito telematico
degli atti processuali). - 1. Salvo quanto previsto dal
comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti
civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi
al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei
documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo
stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei
documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le
modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e
i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per
difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono
le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio
personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono
depositare, con le modalita' previste dal presente comma,
gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi
e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a
decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello
e' sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto
diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che
si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
stare in giudizio personalmente, con le modalita' previste
dalla normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. In tal caso il deposito si
perfeziona esclusivamente con tali modalita'.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del
codice di procedura civile la disposizione di cui al comma
1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui
inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il
deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della
nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati,
con le medesime modalita', le copie conformi degli atti
indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma
e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai
fini del presente comma, il difensore attesta la
conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai
casi previsti dal comma 9-bis e dall'art. 16-decies.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui
al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti
e dei documenti da parte del curatore, del commissario
giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e
del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento
davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I
del codice di procedura civile, escluso il giudizio di
opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di
parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita'
telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il
presidente del tribunale puo' autorizzare il deposito di
cui al periodo precedente con modalita' non telematiche
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta
ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1
al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.
5. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della
giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei
servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei
quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati
prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato
dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le
disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere
dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti,
aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro
della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita'
dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal
presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati interessati.
7. Il deposito con modalita' telematiche si ha per
avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di
avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
certificata del Ministero della giustizia. Il deposito e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta
consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e
si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, quarto e
quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il
messaggio di posta elettronica certificata eccede la
dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei
documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu'
messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e'
tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di
scadenza.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo,
il giudice puo' autorizzare il deposito degli atti
processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono
con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici
del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia
cartacea di singoli atti e documenti per ragioni
specifiche. Fatto salvo quanto previsto dal periodo
precedente, con decreto non avente natura regolamentare il
Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative
per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti
depositati con modalita' telematiche nonche' per la
riproduzione su supporto analogico degli atti depositati
con le predette modalita', nonche' per la gestione e la
conservazione delle predette copie cartacee. Con il
medesimo decreto sono altresi' stabilite le misure
organizzative per la gestione e la conservazione degli atti
depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8,
nonche' ai sensi del periodo precedente.
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di
atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice
nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei
fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel
presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive
della firma digitale del cancelliere di attestazione di
conformita' all'originale. Il difensore, il dipendente di
cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio personalmente, il consulente tecnico, il
professionista delegato, il curatore ed il commissario
giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche
duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei
provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti
contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed
informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo
informatico e munite dell'attestazione di conformita' a
norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il
duplicato informatico di un documento informatico deve
essere prodotto mediante processi e strumenti che
assicurino che il documento informatico ottenuto sullo
stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso
contenga la stessa sequenza di bit del documento
informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano agli atti processuali che contengono
provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di
somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti
civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi
alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e
dei documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo
stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei
documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le
modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e
i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il
Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine,
degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia,
previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, puo' individuare le corti di appello nelle
quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati
prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato
dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.
9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'art. 119,
primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto
in conformita' a quanto previsto dall'art. 33, quinto
comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione
del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede
a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore
al curatore.
9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura
di concordato preventivo di cui all'art. 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla
presentazione della relazione di cui all'art. 172, primo
comma, del predetto regio decreto redige un rapporto
riepilogativo secondo quanto previsto dall'art. 33, quinto
comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai
creditori a norma dell'art. 171, secondo comma, del
predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del
concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il
commissario al curatore.
9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'art.
591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni
dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un
rapporto riepilogativo iniziale delle attivita' svolte. A
decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale,
il professionista deposita, con cadenza semestrale, un
rapporto riepilogativo periodico delle attivita' svolte.
Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione
del progetto di distribuzione, il professionista delegato
deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita'
svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al
periodo precedente.
9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali
previsti per le procedure concorsuali ei rapporti
riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione
forzata devono essere depositati con modalita' telematiche
nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite
specifiche tecniche del responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I
relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del
Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni
statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cui al
presente comma devono contenere i dati identificativi
dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai prospetti
riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'art.
169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il
prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati
identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito
il valore ai beni pignorati a norma dell'art. 518 del
codice di procedura civile.
9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del
giudice depositati con modalita' telematiche sono redatti
in maniera sintetica.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 23 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Disciplina dei contratti di godimento in
funzione della successiva alienazione di immobili). - 1. I
contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che
prevedono l'immediata concessione del godimento di un
immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo
entro un termine determinato imputando al corrispettivo del
trasferimento la parte di canone indicata nel contratto,
sono trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis codice civile.
La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella
di cui all'art. 2643, comma primo, numero 8) del codice
civile.
1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la
quota dei canoni imputata al corrispettivo che il
concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del
diritto di acquistare la proprieta' dell'immobile entro il
termine stabilito.
2. Il contratto si risolve in caso di mancato
pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di
canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un
ventesimo del loro numero complessivo. Per il rilascio
dell'immobile il concedente puo' avvalersi del procedimento
per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I,
capo II, del codice di procedura civile.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 161-quater delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368:
«Art. 161-quater (Modalita' di pubblicazione sul
portale delle vendite pubbliche). - La pubblicazione sul
portale delle vendite pubbliche e' effettuata a cura del
professionista delegato per le operazioni di vendita o del
commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o
del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in
conformita' alle specifiche tecniche, che possono
determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le
specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e sono rese disponibili
mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche.
Quando la pubblicita' riguarda beni immobili o beni mobili
registrati, la pubblicazione non puo' essere effettuata in
mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo
per la pubblicazione, previsto dall'art. 18-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Il portale delle vendite pubbliche deve inviare
all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata,
ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si e'
registrato mediante un'apposita procedura disciplinata
dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso
contenente le informazioni relative alle vendite di cui e'
stata effettuata la pubblicita'.
Il portale delle vendite pubbliche provvede
all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle
vendite in esso pubblicate.
Il mancato funzionamento dei sistemi informatici e'
attestato dal responsabile dei sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia.».

 
Art. 5
Accesso degli organi delle procedure concorsuali
alle informazioni contenute nelle banche dati

1. All'art. 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 155-sexies delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 155-sexies (Ulteriori casi di applicazione delle
disposizioni per la ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare). - Le disposizioni in materia di ricerca
con modalita' telematiche dei beni da pignorare si
applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo
e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo
nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in
materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di
patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei
crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore
giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni
anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui
confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in
mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di
tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure
concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia,
l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.».

 
((Art. 5 bis

Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
dei beni pignorati

1. L'art. 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente:
«Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). - Presso ogni tribunale e' istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalita' per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande.
E' istituita presso ciascuna corte di appello una commissione, la cui composizione e' disciplinata dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, puo' essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico dello Stato, ne' alcun tipo di rimborso spese.
La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.
La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.
La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresi' i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o piu' procedure esecutive.
Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico puo' essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di € 41.600 per l'anno 2016 e di € 72.800 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al citato regio decreto n. 1368 del 1941, nonche' le modalita' di pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al citato art. 179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto art. 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))



 
Art. 6
Modifiche alla legge fallimentare

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 40, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente: «Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessita' di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.»;
b) all'art. 95, terzo comma, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «In relazione al numero dei creditori e alla entita' del passivo, il giudice delegato puo' stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.»;
c) all'art. 104-ter, decimo comma, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «E' altresi' giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 110 primo comma.»;
((c-bis) all'art. 110:
1) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'art. 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonche' le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'art. 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'art. 98»;
2) al quarto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma»;))

d) all'art. 163, secondo comma, dopo il n. 2) e' aggiunto il seguente: «2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entita' del passivo, puo' stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi»;
e) all'art. 175 comma secondo, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti e' disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 40 del citato regio
decreto n. 267 del 1942, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 40 (Nomina del comitato). - Il comitato dei
creditori e' nominato dal giudice delegato entro trenta
giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle
risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori
che, con la domanda di ammissione al passivo o
precedentemente, hanno dato la disponibilita' ad assumere
l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i
requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'art. 37-bis,
la composizione del comitato puo' essere modificata dal
giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato
passivo o per altro giustificato motivo.
Il comitato e' composto di tre o cinque membri scelti
tra i creditori, in modo da rappresentare in misura
equilibrata quantita' e qualita' dei crediti ed avuto
riguardo alla possibilita' di soddisfacimento dei crediti
stessi.
Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede,
su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il
proprio presidente.
La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo
le modalita' stabilite nel secondo comma.
Il comitato dei creditori si considera costituito con
l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da
parte dei suoi componenti, senza necessita' di convocazione
dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo
presidente.
Il componente del comitato che si trova in conflitto di
interessi si astiene dalla votazione.
Ciascun componente del comitato dei creditori puo'
delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie
funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati
nell'art. 28, previa comunicazione al giudice delegato.».
- Si riporta il testo dell'art. 95 del citato regio
decreto n. 267 del 1942, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di
discussione). - Il curatore esamina le domande di cui
all'art. 93 e predispone elenchi separati dei creditori e
dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di
proprieta' o in possesso del fallito, rassegnando per
ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore puo'
eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del
diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo su
cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se e'
prescritta la relativa azione.
Il curatore deposita il progetto di stato passivo
corredato dalle relative domande nella cancelleria del
tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata
per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo
trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni
all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al
passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il
fallito possono esaminare il progetto e presentare al
curatore, con le modalita' indicate dall'art. 93, secondo
comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a
cinque giorni prima dell'udienza.
All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il
giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su
ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed
avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle
rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri
interessati. Il giudice delegato puo' procedere ad atti di
istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le
esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al
numero dei creditori e alla entita' del passivo, il giudice
delegato puo' stabilire che l'udienza sia svolta in via
telematica con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori,
anche utilizzando le strutture informatiche messe a
disposizione della procedura da soggetti terzi.
Il fallito puo' chiedere di essere sentito.
Delle operazioni si redige processo verbale.».
- Si riporta il testo dell'art. 104-ter del citato
regio decreto n. 267 del 1942, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 104-ter (Programma di liquidazione). - Entro
sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni
caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza
dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un
programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione
del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine
di centottanta giorni di cui al primo periodo senza
giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore.
Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di
indirizzo in ordine alle modalita' e ai termini previsti
per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:
a) l'opportunita' di disporre l'esercizio provvisorio
dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi
dell'art. 104, ovvero l'opportunita' di autorizzare
l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi
dell'art. 104-bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il
loro contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o
revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
d) le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda,
di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici
individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti;
f) il termine entro il quale sara' completata la
liquidazione dell'attivo.
Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma
non puo' eccedere due anni dal deposito della sentenza di
fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati
cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un
termine maggiore, egli e' tenuto a motivare specificamente
in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior
termine.
Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'art.
107, puo' essere autorizzato dal giudice delegato ad
affidare ad altri professionisti o societa' specializzate
alcune incombenze della procedura di liquidazione
dell'attivo.
Il comitato dei creditori puo' proporre al curatore
modifiche al programma presentato.
Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare,
con le modalita' di cui ai commi primo, secondo e terzo, un
supplemento del piano di liquidazione.
Prima della approvazione del programma, il curatore
puo' procedere alla liquidazione di beni, previa
autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato
dei creditori se gia' nominato, solo quando dal ritardo
puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, puo' non acquisire all'attivo o rinunciare a
liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione
appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il
curatore ne da' comunicazione ai creditori i quali, in
deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare
azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella
disponibilita' del debitore.
Il programma approvato e' comunicato al giudice
delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso
conformi.
Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma
di liquidazione senza giustificato motivo e' giusta causa
di revoca del curatore. E' altresi' giusta causa di revoca,
in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il
mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 110 primo
comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 110 del citato regio
decreto n. 267 del 1942, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 110 (Procedimento di ripartizione). - Il
curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del
decreto previsto dall'art. 97 o nel diverso termine
stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle
somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle
medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel
progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si
applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui
all'art. 51. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui
all'art. 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di
cui al presente comma, indica, per ciascun creditore, le
somme immediatamente ripartibili nonche' le somme
ripartibili soltanto previo rilascio in favore della
procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a
prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui
all'art. 574, primo comma, secondo periodo, del codice di
procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla
procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso,
anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi
resi nell'ambito dei giudizi di cui all'art. 98, oltre agli
interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea
alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento
principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva
restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si
applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla
ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti
insussistente, in tutto o in parte, il credito avente
diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a
norma dell'art. 98.
Il giudice ordina il deposito del progetto di
ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i
creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei
giudizi di cui all'art. 98, ne sia data comunicazione
mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica
certificata.
I creditori, entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato
contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36.
Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta
del curatore, dichiara esecutivo il progetto di
ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di
ripartizione e' dichiarato esecutivo con accantonamento
delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di
contestazione; non si fa luogo ad accantonamento qualora
sia presentata in favore della procedura una fideiussione a
norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire
la restituzione di somme che, in forza del provvedimento
che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso,
oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto
terzo periodo del primo comma. Il provvedimento che decide
sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme
accantonate.».
- Si riporta il testo dell'art. 163 del citato regio
decreto n. 267 del 1942, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 163 (Ammissione alla procedura e proposte
concorrenti). - Il tribunale, ove non abbia provveduto a
norma dell'art. 162, commi primo e secondo, con decreto non
soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di
concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di
creditori, il tribunale provvede analogamente previa
valutazione della correttezza dei criteri di formazione
delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il
tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre
centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce
il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla
entita' del passivo, puo' stabilire che l'adunanza sia
svolta in via telematica con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione dei creditori, anche utilizzando le
strutture informatiche messe a disposizione della procedura
da soggetti terzi;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le
disposizioni degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici
giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella
cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento
delle spese che si presumono necessarie per l'intera
procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al
20 per cento di tali spese, che sia determinata dal
giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice
delegato puo' disporre che le somme riscosse vengano
investite secondo quanto previsto dall'art. 34, primo
comma;
4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al
commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica
o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il
commissario giudiziale provvede a norma dell'art. 173,
primo comma.
Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti
successivi alla presentazione della domanda di cui all'art.
161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti
risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai
sensi dell'art. 161, secondo comma, lettera a), possono
presentare una proposta concorrente di concordato
preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni
prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo
della percentuale del dieci per cento, non si considerano i
crediti della societa' che controlla la societa' debitrice,
delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte
a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo
dell'art. 161 puo' essere limitata alla fattibilita' del
piano per gli aspetti che non siano gia' oggetto di
verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere
omessa qualora non ve ne siano.
Le proposte di concordato concorrenti non sono
ammissibili se nella relazione di cui all'art. 161, terzo
comma, il professionista attesta che la proposta di
concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il
quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari
o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di cui
all'art. 186-bis, di almeno il trenta per cento
dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta puo'
prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la
forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata,
puo' prevedere un aumento di capitale della societa' con
esclusione o limitazione del diritto d'opzione.
I creditori che presentano una proposta di concordato
concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se
collocati in una autonoma classe.
Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi
di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori
ai sensi del secondo comma dell'art. 171, deve essere
sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la
correttezza dei criteri di formazione delle diverse
classi.».
- Si riporta il testo dell'art. 175 del citato regio
decreto n. 267 del 1942, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 175 (Discussione della proposta di concordato). -
Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale
illustra la sua relazione e le proposte definitive del
debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai
sensi dell'art. 163, comma quarto.
Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali
non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di
concordato e sollevare contestazioni sui crediti
concorrenti. Il debitore puo' esporre le ragioni per le
quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali
proposte concorrenti. Quando il tribunale ha disposto che
l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione
sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte
concorrenti e' disciplinata con decreto, non soggetto a
reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni
prima dell'adunanza.
Il debitore ha facolta' di rispondere e contestare a
sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice
gli opportuni chiarimenti.
Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le
proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo,
per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.».

 
Art. 7
Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A. S.p.a.

1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588 (di seguito anche «SGA»), per le quali e' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il diritto di pegno ai sensi dell'art. 3, comma 6-bis, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, sara' riconosciuto un corrispettivo non superiore ad € 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite, determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Successivamente all'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la SGA puo' acquistare sul mercato crediti, partecipazioni e altre attivita' finanziarie, nonche' compiere le ulteriori attivita' previste dallo statuto, fermo il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi nei confronti del pubblico. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogati i commi 6 e 6-bis dell'art. 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588. Lo statuto della SGA e' adeguato alle disposizioni del presente articolo.


Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19
novembre 1996, n. 588 (Disposizioni urgenti per il
risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del
Banco di Napoli) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
settembre 1996, n. 225 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 novembre 1996,
n. 588 (Gazzetta Ufficiale 21 novembre 1996, n. 273).
- Si riporta il testo vigente del comma 6-bis dell'art.
3 del citato decreto-legge n. 497 del 1996:
«Art. 3 (Condizioni). - 1. Gli interventi finanziari
del Tesoro di cui all'art. 1 sono condizionati:
a) all'accertamento, entro il 30 giugno 1996, della
situazione patrimoniale del Banco di Napoli alla data del
31 marzo 1996 e ai relativi provvedimenti di adeguamento
del capitale sociale;
b) alla deliberazione, entro il 30 giugno 1996, da
parte degli organi amministrativi del Banco, di un idoneo
piano di ristrutturazione, da elaborare con l'ausilio di un
consulente specializzato, scelto dal Tesoro con le
modalita' di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, da sottoporre
all'approvazione della Banca d'Italia e conforme
all'ordinamento comunitario, e che individui i criteri, i
tempi e le modalita' per il risanamento patrimoniale ed
economico e per la ristrutturazione del Banco e del gruppo
e ne definisca le strategie gestionali;
c) all'intervenuta stipulazione, non oltre il 31
luglio 1996, di accordi sindacali che comportino la
diminuzione, entro il 31 dicembre 1997, del costo del
lavoro, anche attraverso la riduzione del costo unitario ai
livelli medi nazionali del settore del credito, compresa la
revisione dei regimi pensionistici integrativi, incluso
quello destinato a realizzare la garanzia di cui alla
lettera c) del comma 3 dell'art. 3 della legge 30 luglio
1990, n. 218, e all'art. 4 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357. In sede di accordi, potra' essere
adottato anche il regime di cui alla lettera a) del comma 2
dell'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Detti accordi, stipulati dalle associazioni sindacali di
cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
efficaci anche se in deroga a disposizioni di legge o di
contratto collettivo, nei confronti di tutti gli
interessati;
d) agli interventi finanziari di cui al comma 2
dell'art. 1 ovvero all'assunzione di impegni a partecipare
alla dismissione di cui all'art. 5, secondo quanto previsto
con apposito decreto del Ministro del tesoro.
2. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1, il
prestito obbligazionario sottoscritto dalla Cassa depositi
e prestiti e' rilevato dal Tesoro entro il 15 giugno 1996 e
convertito in un prestito subordinato alle medesime
condizioni di tasso. Tale conversione e' subordinata alla
concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto di
voto, delle azioni del Banco di Napoli di proprieta'
dell'azionista di maggioranza, ovvero al conferimento, in
favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per piu'
assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare
il diritto di voto relativo alle azioni del Banco di Napoli
di proprieta' dell'azionista di maggioranza, al fine di
consentire al Tesoro di disporre della maggioranza dei
diritti di voto nelle assemblee convocate per le operazioni
sul capitale sociale e per il rinnovo degli organi ai sensi
degli articoli 1 e 3 del presente decreto. Convertito il
prestito, il Ministro del tesoro provvede, anche con
apposito atto amministrativo, al rinnovo dei componenti
degli organi societari del Banco, anche al fine di
agevolare gli interventi finanziari delle banche e degli
altri investitori istituzionali che abbiano assunto i
relativi impegni. Il prestito subordinato e i relativi
interessi maturati sono utilizzati dal Tesoro per la
sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui all'art. 1.
3. Relativamente alle pensioni integrative, alle quote
di pensione ed alle pensioni sostitutive, a carico del
Banco di Napoli, i meccanismi perequativi, comunque
previsti, rimangono temporaneamente sospesi, ricominciando
ad operare dall'esercizio in cui l'integrazione delle
riserve matematiche, necessaria a coprirne gli oneri, non
pregiudichera' la realizzazione di utili netti, e comunque
non prima del 31 dicembre 2000. Per le pensioni sostitutive
la quota soggetta al blocco e' pari al 15% dell'importo
spettante nell'anno 1996. E' escluso ogni successivo
recupero, sotto qualsiasi forma, degli aumenti non maturati
nel periodo di sospensione.
4. Al fine di favorire l'attuazione del piano di
ristrutturazione del Banco di Napoli S.p.a., da approvarsi
dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 1, lettera b),
limitatamente ai lavoratori il cui rapporto di lavoro venga
a cessare entro il 31 dicembre 1998 e che abbiano maturato,
o maturino entro tale data, almeno trenta anni di
contribuzione comunque utili nella gestione speciale di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357, e' consentito al Banco di Napoli S.p.a. di provvedere
alla prosecuzione volontaria della contribuzione
previdenziale fino alla data di maturazione del diritto
alla pensione di anzianita' o di vecchiaia, secondo piani
aziendali predisposti sentite le organizzazioni sindacali
di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
5. In relazione agli eventuali provvedimenti di
adeguamento del capitale del Banco di Napoli, gli effetti
di cui all'art. 15, comma nono, del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, nonche' gli effetti di cui agli
articoli 2447 e 2448, comma primo, n. 4), del codice civile
sono sospesi fino al 31 dicembre 1996. In pendenza delle
condizioni di cui al comma 1 restano sospesi, nei confronti
del Tesoro, gli effetti di cui alla legge 18 febbraio 1992,
n. 149. Alle operazioni di aumento di capitale previste dal
presente decreto non si applica la disposizione dell'art.
2441, comma 3 del codice civile.
6. (Abrogato).
6-bis. (Abrogato).
7. Gli atti concernenti operazioni di cessione di
azienda, di rami di azienda, di beni e di rapporti
giuridici, anche individuabili in blocco, posti in essere
per le finalita' di cui al presente decreto dal Banco o
dalle societa' del gruppo creditizio Banco di Napoli entro
il 30 giugno 1997, sono soggetti ad unico tributo,
sostitutivo di ogni altro, nella misura fissa di lire un
milione.».

 
Art. 8
Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'art. 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilita' per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;
b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;
c) «Nuova Banca»: la ((Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a.,)) la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;
d) «Fondo di solidarieta'»: il Fondo istituito dall'art. 1, comma 855, della legge di stabilita' per il 2016;
e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarieta' di cui alla lettera d);
f) «prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attivita' di cui all'art. 1, comma 5, e all'art. 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attivita' sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalita' acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati, nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;
g) «MTS»: il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Societa' per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p.A.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 855 dell'art. 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016):
«855. E' istituito il Fondo di solidarieta' per
l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22
novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari
subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla
Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa'
cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e
dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.
L'accesso alle prestazioni e' riservato agli investitori
che siano persone fisiche, imprenditori individuali,
nonche' imprenditori agricoli o coltivatori diretti.».
- Il testo vigente dell'art. 1 del decreto-legge 22
novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore
creditizio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
novembre 2015, n. 273.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 5 e
dell'art. 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
«Art. 1 (Definizioni). - (Omissis).
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
(Omissis).».
«Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da
imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si
applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti
finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 3,
la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese
di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis,
lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'art. 8, commi 1 e
2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art.
7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza
o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese
di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti
gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero
delle disposizioni generali o particolari emanate dalla
CONSOB ai sensi del comma 2.
4. I soggetti incaricati della revisione legale dei
conti delle imprese di assicurazione comunicano senza
indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello
svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle
disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che
svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della
revisione legale dei conti presso le societa' che
controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
6. L'IVASS e la CONSOB si comunicano reciprocamente le
ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di
assicurazione. Ciascuna autorita' puo' chiedere all'altra
di svolgere accertamenti su aspetti di propria
competenza.».

 
Art. 9
Accesso al Fondo di solidarieta' con erogazione diretta

1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprieta' dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;
b) ammontare del reddito ((complessivo)) dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno ((2014)) inferiore a 35.000 euro.
2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:
a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.
3. L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di:
a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;
b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del tesoro poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria piu' vicina.
4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e' rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del tesoro poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati per l'interpolazione e' determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS.
5. L'importo di cui al comma 3, lettera b), e' calcolato moltiplicando tra loro:
a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4;
b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione;
c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.
6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, ((entro sei mesi)) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario e' indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati: 7. Identico.
a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale;
b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati;
c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantita', del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.
8. L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti:
a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
c) attestazione degli ordini eseguiti;
d) (( (soppressa) ));
e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita' negli atti a norma dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
((8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, le banche di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnarne copia all'investitore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.))
9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarieta' e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilita' di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata gia' attivata la relativa istanza e' improcedibile. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.


Riferimenti normativi

- Il decreto Dirett. 29/12/2015, n. 363 (Approvazione
del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU),
nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013) e'
pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali in data 30 dicembre 2015.
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 10
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione
delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE):
«Art. 10 (Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)). -
(Omissis).
3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS,
sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la
protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo
della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative
istruzioni per la compilazione. Il modello contiene
l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si
definiscono le modalita' con cui l'attestazione, il
contenuto della DSU, nonche' gli altri elementi informativi
necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi
disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti
incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'art. 11,
comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento e'
adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e di esso viene data adeguata
pubblicita' dagli enti locali anche attraverso i propri
uffici di relazione con il pubblico e i propri siti
internet.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 857 della citata legge
n. 208 del 2015, come modificato dall'art. 10 della
presente legge:
«857. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) le modalita' di gestione del Fondo di
solidarieta';
b) le modalita' e le condizioni di accesso al Fondo
di solidarieta', ivi inclusi le modalita' e i termini per
la presentazione delle istanze di erogazione delle
prestazioni;
c) i criteri di quantificazione delle prestazioni,
determinate in importi corrispondenti alla perdita subita,
fino a un ammontare massimo;
d) le procedure da esperire, che possono essere in
tutto o in parte anche di natura arbitrale;
e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei
commi da 855 a 858.».
- Si riporta il testo vigente dei commi da 858 a 860
della citata legge n. 208 del 2015:
«858. In caso di ricorso a procedura arbitrale, la
corresponsione delle prestazioni e' subordinata
all'accertamento della responsabilita' per violazione degli
obblighi di informazione, diligenza, correttezza e
trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento relativi alla
sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari
subordinati di cui al comma 855.».
«859. Nei casi di cui al comma 858, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, sono nominati gli
arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialita',
indipendenza, professionalita' e onorabilita', ovvero
possono essere disciplinati i criteri e le modalita' di
nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalita' di
funzionamento del collegio arbitrale, nonche' quelle per il
supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che puo'
essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere
arbitrali gia' esistenti, e per la copertura dei costi
delle medesime procedure a carico del Fondo di
solidarieta'.».
«860. Resta salvo il diritto al risarcimento del
danno. Il Fondo di solidarieta' e' surrogato nel diritto
dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite
dell'ammontare della prestazione corrisposta.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 76 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
«Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.».

 
Art. 10
Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme

1. All'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 856 e' sostituito dal seguente: «856. Il Fondo di solidarieta' e' alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'art. 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.»;
b) al comma 857, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».


Riferimenti normativi

- Per il riferimento al testo modificato del comma 857
dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 vedasi nelle note
all'art. 9.

 
Art. 11

1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come successivamente integrato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono optare, con riferimento all'ammontare di attivita' per imposte anticipate pari alla differenza di cui al successivo comma 2, per il mantenimento dell'applicazione delle predette disposizioni al ricorrere delle condizioni ivi previste. ((L'opzione e' irrevocabile, comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029 e si considera esercitata con il versamento di cui al comma 7. Il canone e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.))
2. Il canone e' determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attivita' per imposte anticipate e le imposte versate.
3. L'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 2 e' determinato ogni anno sommando algebricamente:
a) la differenza, positiva o negativa, tra le attivita' per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del citato art. 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
b) le attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 55 a 57 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010.
4. Ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 2 si tiene conto dell'IRES, comprese le relative addizionali, versata con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e dell'IRAP versata con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi. Si tiene altresi' conto dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non e' dovuto.
6. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del predetto testo unico delle imposte sui redditi, ai fini della determinazione della differenza di cui al comma 2, per imposte versate si intendono l'IRES ((versata in proprio o in qualita' di consolidanti)), le addizionali all'IRES, l'IRAP e le imposte sostitutive di cui al comma 4 versate dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1; l'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3 e' dato dalla somma dell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3 delle singole imprese di cui al comma 1 partecipanti al consolidato.
7. Il versamento del canone e' effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta in corso al ((31 dicembre 2016. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 il versamento e' effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'art. 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435)). In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo unico delle imposte sul redditi, il versamento e' effettuato dalla consolidante.
8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le imprese di cui al comma 1 abbiano incrementato le attivita' per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, in qualita' di societa' incorporante o risultante da una o piu' fusioni o in qualita' di beneficiaria di una o piu' scissioni, ai fini della determinazione dell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3, si tiene conto anche delle attivita' per imposte anticipate iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei bilanci delle societa' incorporate, fuse o scisse e delle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta dalle societa' incorporate, fuse o scisse; ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene conto anche delle imposte versate dalle societa' incorporate, fuse o scisse.
9. A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 55 a 57, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, che non abbiano esercitato l'opzione entro i termini ((di cui al comma 7)) e che incorporino o risultino da una o piu' fusioni di altre imprese, oppure siano beneficiarie di una o piu' scissioni possono esercitare l'opzione di cui al medesimo comma 1 entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione.
10. Se non e' effettuata l'opzione di cui al comma 1, i commi da 55 a 57 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, si applicano all'ammontare delle attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di cui al comma 2. In caso di partecipazione al consolidato fiscale, la predetta differenza viene attribuita alle societa' partecipanti in proporzione alle attivita' per imposte anticipate di cui ai citati commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse.
11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del canone di cui al comma 1, nonche' per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo
13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, sono destinate:
a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi da 55 a 57
dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
di sostegno alle imprese e alle famiglie), come
successivamente integrato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - (Omissis).
55. In funzione anche della prossima entrata in vigore
del nuovo accordo di Basilea, le attivita' per imposte
anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e
perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito
imponibile ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento
dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai sensi
degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1,
lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
delle altre attivita' immateriali, i cui componenti
negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta
qualora nel bilancio individuale della societa' venga
rilevata una perdita d'esercizio.
56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla
data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea
dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, ed
opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla
base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:
a) la perdita d'esercizio, e
b) il rapporto fra le attivita' per imposte
anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale
sociale e delle riserve. Con decorrenza dal periodo
d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio,
non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti
alle attivita' per imposte anticipate trasformate in
credito d'imposta ai sensi del presente comma.
56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate
iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'art.
84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi
di reddito di cui al comma 55, e' trasformata per intero in
crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di
presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene
rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita
del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei
redditi di cui al periodo precedente e' computata in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi
per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo
precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che
hanno dato luogo alla quota di attivita' per imposte
anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del
presente comma.
56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive emerga un
valore della produzione netta negativo, la quota delle
attivita' per imposte anticipate di cui al comma 55 che si
riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma
che hanno concorso alla formazione del valore della
produzione netta negativo, e' trasformata per intero in
crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive in cui viene rilevato
il valore della produzione netta negativo di cui al
presente comma.
56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56-bis e
56-bis.1 si applica anche ai bilanci di liquidazione
volontaria ovvero relativi a societa' sottoposte a
procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi
inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e
alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri
intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.
Qualora il bilancio finale per cessazione di attivita',
dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione
coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto
positivo, e' trasformato in crediti d'imposta l'intero
ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria
di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'art. 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
57. Il credito d'imposta di cui ai commi 55, 56,
56-bis, 56-bis.1 e 56-ter non e' produttivo di interessi.
Esso puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero puo' essere ceduto al valore
nominale secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei
redditi e non concorre alla formazione del reddito di
impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. L'eventuale credito che residua
dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo
periodo del presente comma e' rimborsabile.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dei commi 10, 10-bis e
10-ter dell'art. 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale):
«Art. 15 (Riallineamento e rivalutazione volontari di
valori contabili). - (Omissis).
10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter
introdotto nell'art. 176 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'art. 1, comma 46,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo
decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare,
in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in
bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre
attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al
medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento,
versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere
l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a
partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale e' versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui
all'art. 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e
7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del
maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa puo'
essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, a
prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del
quale e' versata l'imposta sostitutiva. A partire dal
medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di
ammortamento del maggior valore delle altre attivita'
immateriali nel limite della quota imputata a conto
economico.
10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili
anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo,
iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di
avviamento, marchi d'impresa e altre attivita' immateriali.
Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse
nel consolidamento ai sensi del capo III del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad
applicare i principi contabili internazionali di cui al
regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di
controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai
sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato ad
imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale
della partecipazione stessa.
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili
anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi
di impresa e altre attivita' immateriali nel bilancio
consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite
nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di
partecipazioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 2-ter dell'art.
176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
soggetto conferitario). - (Omissis).
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni
dei commi 1, 2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo'
optare, nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere
l'operazione o, al piu' tardi, in quella del periodo
d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in
parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli
elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali
e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, con aliquota del 12
per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel
limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte
dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a
10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori
valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano
riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal
periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata
l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al
quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione,
il costo fiscale e' ridotto dei maggiori valori
assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata e'
scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli
22 e 79.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 117 e
seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1986, n. 302, S.O.:
«Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti [Testo post riforma
2004]). - 1. La societa' o l'ente controllante e ciascuna
societa' controllata rientranti fra i soggetti di cui
all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste
il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1,
numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui
all'art. 120, possono congiuntamente esercitare l'opzione
per la tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d),
possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualita'
di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa, come definita dall'art. 55,
mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'art. 162, che assume la qualifica di consolidante.
2-bis. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera
d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2,
residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero
in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo
che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste
dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare
una societa' residente nel territorio dello Stato o non
residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione per
la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna
societa' residente o non residente di cui al comma 2-ter,
su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
requisiti di cui all'art. 120. La controllata designata non
puo' esercitare l'opzione con le societa' da cui e'
partecipata. Agli effetti del presente comma:
a) la controllata designata, in qualita' di
consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono
essere verificati in capo al soggetto controllante non
residente;
c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla
condizione che il soggetto controllante non residente
designi la controllata residente assumendo, in via
sussidiaria, le responsabilita' previste dall'art. 127 per
le societa' o enti controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di mancato
rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'art. 122 sono attribuite
esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al
netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno
il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai
soggetti interessati;
e) se il requisito del controllo nei confronti della
controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del
compimento del triennio, il soggetto controllante non
residente puo' designare, tra le controllate appartenenti
al medesimo consolidato, un'altra controllata residente
avente le caratteristiche di cui al presente comma senza
che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova
controllata designata assume le responsabilita' previste
dall'art. 127 per le societa' o enti controllanti
relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validita'
della tassazione di gruppo, in solido con la societa'
designata nei cui confronti cessa il requisito del
controllo.
2-ter. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera
d), controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero
1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di cui
al comma 1 in qualita' di controllata mediante una stabile
organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'art. 120.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si
determinano le conseguenze di cui all'art. 124.».
«Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all'art. 117 comporta la determinazione di un reddito
complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei
redditi complessivi netti da considerare, quanto alle
societa' controllate, per l'intero importo
indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile
al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete
il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla
somma algebrica degli imponibili, la liquidazione
dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza
rimborsabile o riportabile a nuovo.
1-bis. Ai fini della determinazione del credito
d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art.
165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito
complessivo globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza
della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata
separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al
consolidato, e per ciascuno Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di mancato
rinnovo dell'opzione il diritto al riporto in avanti e
all'indietro dell'eccedenza di cui all'art. 165, comma 6,
compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi
all'estero.
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente
sezione possono essere utilizzate solo dalle societa' cui
si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo
relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate
dalla societa' o ente controllante o alternativamente dalle
societa' cui competono. Resta ferma l'applicabilita' delle
disposizioni di cui all'art. 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto
competono esclusivamente alla controllante. L'acconto
dovuto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al
periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella
dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell'art.
122. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto
dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base
dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla
somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente
come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate
per il periodo stesso dalle societa' singolarmente
considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154.
4. Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate
tra le societa' di cui al comma 1 in contropartita dei
vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.».
«Art. 119 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione). -
1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita'
legale solo in qualita' di controllante o solo in qualita'
di controllata e la sua efficacia e' subordinata al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna
societa' controllata con quello della societa' o ente
controllante;
b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di
ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante;
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna
controllata presso la societa' o ente controllante ai fini
della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai
periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione
prevista dall'art. 117. L'elezione di domicilio e'
irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza
dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
relative all'ultimo esercizio il cui reddito e' stato
incluso nella dichiarazione di cui all'art. 122;
d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve
essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la
dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere
dal quale si intende esercitare l'opzione.
2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in
cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di
liquidazione volontaria si determinano all'interno dello
stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di cui
all'art. 129 stabilisce le modalita' e gli adempimenti
formali da porre in essere per pervenire alla
determinazione del reddito complessivo globale.».
«Art. 120 (Definizione del requisito di controllo). -
1. Agli effetti della presente sezione si considerano
controllate le societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata:
a) al cui capitale sociale la societa' o l'ente
controllante partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi
relativamente all'ente o societa' controllante tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea
generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile;
b) al cui utile di bilancio la societa' o l'ente
controllante partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi
relativamente all'ente o societa' controllante, tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo e senza considerare la quota
di utile di competenza delle azioni prive del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata
dall'art. 2346 del codice civile.
1-bis. Si considerano altresi' controllate le stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite
dall'art. 162, dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera d), residenti in Stati appartenenti all'Unione
europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un
accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni,
che rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui
al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma.
2. Il requisito del controllo di cui all'art. 117,
comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio
relativamente al quale la societa' o ente controllante e la
societa' controllata si avvalgono dell'esercizio
dell'opzione.».
«Art. 121 (Obblighi delle societa' controllate). - 1.
Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui
all'art. 117, ciascuna societa' controllata, secondo quanto
previsto dal decreto di cui all'art. 129, deve:
a) compilare il modello della dichiarazione dei
redditi al fine di comunicare alla societa' o ente
controllante la determinazione del proprio reddito
complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei
crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al
modello deve essere allegato il prospetto di cui all'art.
109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste
relative ai componenti negativi di reddito dedotti;
b) fornire alla societa' controllante i dati relativi
ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di
neutralita' fiscale di cui all'art. 123, specificando la
differenza residua tra valore di libro e valore fiscale
riconosciuto;
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla
societa' controllante per consentire a quest'ultima
l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al
periodo di validita' dell'opzione.».
«Art. 122 (Obblighi della societa' o ente
controllante). - 1. La societa' o ente controllante
presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato,
calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla
somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
ciascuna delle societa' partecipanti al regime del
consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di
gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel
decreto ministeriale di cui all'art. 129 e in quello di
approvazione del modello annuale di dichiarazione dei
redditi.».
«Art. 123 (Omissis).».
«Art. 124 (Interruzione della tassazione di gruppo
prima del compimento del triennio). - 1. Se il requisito
del controllo, cosi' come definito dall'art. 117, cessa per
qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il
reddito della societa' o dell'ente controllante, per il
periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene
aumentato o diminuito per un importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei
precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto
previsto dall'art. 97, comma 2;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e
quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
societa' o ente controllante o da altra societa'
controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
all'art. 123. Il periodo precedente si applica nel caso in
cui il requisito del controllo venga meno anche nei
confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
cessionaria.
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal
venir meno del requisito del controllo:
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare
quanto versato a titolo d'acconto se il versamento
complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto
relativamente alle societa' per le quali continua la
validita' dell'opzione;
b) ciascuna societa' controllata deve effettuare
l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai
redditi propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione
di cui all'art. 121.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi
previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui
all'art. 129, la societa' o l'ente controllante puo'
attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia'
effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle
controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito
del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di
cui all'art. 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo
quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o
ente controllante. Il decreto di cui all'art. 129 puo'
prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite
fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all'art.
122, alle societa' che le hanno prodotte, al netto di
quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il
requisito del controllo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche nel caso di fusione di una societa' controllata in
altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione
della societa' o ente controllante con societa' o enti non
appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare
ove la societa' o ente controllante sia in grado di
dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni,
la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle
disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini
dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del
consolidato, la societa' o ente controllante puo'
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma
1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante
lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il decreto di
cui all'art. 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori
casi di interruzione anticipata del consolidato.
5-bis. La societa' o ente controllante che intende
continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non
ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5
ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve segnalare detta circostanza nella
dichiarazione dei redditi.
6. L'art. 118, comma 4, si applica anche relativamente
alle somme percepite o versate tra le societa' del comma 1
per compensare gli oneri connessi con l'interruzione della
tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.».
«Art. 125 (Mancato rinnovo dell'opzione). - 1. Le
disposizioni dell'art. 124, comma 1, lettera b), si
applicano sia nel caso di mancato rinnovo dell'opzione di
cui all'art. 117, sia nel caso in cui l'opzione rinnovata
non riguardi entrambe le societa' di cui alla predetta
lettera b).
2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli
obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna
societa' singolarmente considerata con riferimento ai
redditi propri cosi' come risultanti dalle comunicazioni di
cui all'art. 121. Si applica la disposizione dell'art. 124,
comma 4.
3. L'art. 118, comma 4, si applica anche relativamente
alle somme percepite o versate tra le societa' di cui al
comma 1 per compensare gli oneri connessi con il mancato
rinnovo della tassazione di gruppo relativi all'imposta
sulle societa'.».
«Art. 126 (Limiti all'efficacia ed all'esercizio
dell'opzione). - 1. Non possono esercitare l'opzione di cui
all'art. 117 le societa' che fruiscono di riduzione
dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa'.
2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta
amministrativa, l'esercizio dell'opzione non e' consentito
e, se gia' avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in
cui interviene la dichiarazione del fallimento o il
provvedimento che ordina la liquidazione.».
«Art. 127 (Responsabilita'). - 1. La societa' o l'ente
controllante e' responsabile:
a) per la maggiore imposta accertata e per gli
interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122;
b) per le somme che risultano dovute, con riferimento
alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di
controllo prevista dall'art. 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun
soggetto che partecipa al consolidato e dell'attivita' di
liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo decreto;
c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla
determinazione del reddito complessivo globale di cui
all'art. 122;
d) solidalmente per il pagamento di una somma pari
alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata
al soggetto che ha commesso la violazione.
2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al
consolidato e' responsabile:
a) solidalmente con l'ente o societa' controllante
per la maggiore imposta accertata e per gli interessi
relativi, riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in
conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito
imponibile, e per le somme che risultano dovute, con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art.
36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta
accertata riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in
conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito
imponibile, e alle somme che risultano dovute con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art.
36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla
lettera b).
3.
4. L'eventuale rivalsa della societa' o ente
controllante nei confronti delle societa' controllate perde
efficacia qualora il soggetto controllante ometta di
trasmettere alla societa' controllata copia degli atti e
dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla
notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario
secondo quanto previsto dall'art. 119.».
«Art. 128 (Norma transitoria). - 1. Fino a concorrenza
delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche
di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti,
al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione,
dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 117 e nei nove
precedenti dalla societa' o ente controllante o da altra
societa' controllata, anche se non esercente l'opzione di
cui all'art. 117, i valori fiscali degli elementi
dell'attivo e del passivo della societa' partecipata se,
rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili
sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette
svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza
dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e
l'ammontare complessivo di tali differenze.».
«Art. 129 (Disposizioni applicative). - 1. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze sono adottate le disposizioni applicative
della presente sezione.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435 (Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche'
disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di
adempimenti tributari):
«Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento).
- (Omissis).
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere
effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40
per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo
1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche' quelli
relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
sono effettuati in due rate salvo che il versamento da
effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro
103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato
alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla
scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e'
effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il
versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad
eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale
sulle attivita' produttive il cui periodo d'imposta non
coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello
stesso periodo d'imposta.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1240 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2007):
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge di stabilita' 2015), come rifinanziato ai sensi
dell'art. 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n.
208:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

 
Art. 12

Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione
professionale del personale del credito

1. Limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita' di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalita' di cui al comma 9 lettera b) dell'art. 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, puo' essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. L'operativita' delle disposizioni di cui al primo periodo e' subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 33
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 33 (Contributi di finanziamento). - (Omissis).
3. Per l'assegno straordinario di cui all'art. 26,
comma 9, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un
contributo straordinario di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario
erogabile e della contribuzione correlata.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'art. 26
del citato decreto legislativo n. 148 del 2015:
«Art. 26 (Fondi di solidarieta' bilaterali). -
(Omissis).
9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalita' di
cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative,
in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni
previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di
importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno
al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o dell'Unione europea.
(Omissis).».

 
((Art. 12 bis
Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa

1. All'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 21 febbraio 1991, n. 52, le parole: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «o un soggetto, costituito in forma di societa' di capitali, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attivita' previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».))



Riferimenti normativi

Riferimenti normativi: art. 10
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione
dei crediti di impresa), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. La cessione di
crediti pecuniari verso corrispettivo e' disciplinata dalla
presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) il cedente e' un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati
dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
c) il cessionario e' una banca o un intermediario
finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25
comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui
oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di
acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in
forma di societa' di capitali, che svolge l'attivita' di
acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da
soggetti del gruppo di appartenenza che non siano
intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi
nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme
restando le riserve di attivita' previste ai sensi del
citato testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.
(Omissis).».

 
Art. 13
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 6, 3, comma 8 e 7, pari complessivamente a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 
Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone