Gazzetta n. 155 del 5 luglio 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2016 |
Criteri e modalita' di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale gia' appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato della associazione italiana della Croce Rossa. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELLA DIFESA
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni e, in particolare l'art. 2, rubricato «Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute»; Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, che stabilisce che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalita' di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'art. 5 gia' appartenente al Corpo militare, nonche' tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali»; Visto, altresi', l'art. 5, comma 5, terzo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, il quale dispone che al personale gia' appartenente al Corpo militare, «continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi»; Visto il decreto 16 aprile 2014 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa e, in particolare, l'art. 8, comma 4, rubricato «Personale a tempo indeterminato», il quale dispone che «Ai fini dell'equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale appartenente al Corpo militare e il personale civile con contratto a tempo indeterminato, si provvede entro 120 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, a definire le tabelle di equiparazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni»; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» e, in particolare, l'art. 7, rubricato «Proroga di termini in materia sanitaria»; Sentito il Presidente dell'Associazione italiana della Croce Rossa; Ritenuto che le tabelle del presente decreto hanno anche la finalita' di favorire i processi di mobilita' del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa verso altre pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante «Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale», adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, il libro V - titolo IV «Personale della Croce Rossa Italiana, ausiliario delle Forze armate», Capo I «Personale del Corpo militare»; Tenuto conto della classificazione del personale militare come individuata nella gerarchia dei gradi del medesimo personale di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni; Ritenuto di dover tenere conto ai fini dell'equiparazione con il personale civile dell'Associazione italiana della Croce Rossa del grado rivestito dal personale militare; Visto il CCNL del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 1998-2001, recante, nella parte seconda, il sistema di classificazione del personale; Considerati i compiti, le mansioni, le responsabilita' ed i titoli di accesso relativi alle posizioni professionali contenute nelle declaratorie di area degli ordinamenti professionali del comparto enti pubblici non economici; Ritenuto che il personale gia' appartenente al Corpo militare della CRI debba essere collocato, nell'ambito dell'area di inquadramento, nella posizione economica da individuarsi sulla base del criterio di prossimita' degli importi del trattamento tabellare in godimento con il trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici dal CCNL relativo al biennio 2008-2009; Ritenuto, altresi', di dover inquadrare gli Ufficiali con professionalita' medica nelle due fasce funzionali di cui all'art. 90 del CCNL 1 agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003; Visto il parere reso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 71724 del 21 settembre 2015; Visto il parere reso dal Ministero della difesa con nota n. 36224 del 23 settembre 2015; Visto il parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con nota n. 54978 del 30 settembre 2015; Ritenuto di poter accogliere le osservazioni formulate dal predetto Dipartimento; Tenuto conto che la XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa riunitasi a Vienna nel mese di ottobre 1965, alla presenza anche del Governo Italiano, ha approvato i Sette Principi Fondamentali che devono ispirare l'attivita' e l'organizzazione della Croce Rossa, tra cui anche il Principio Fondamentale di «Unita'» che prevede che nel territorio nazionale non vi puo' essere che una sola associazione di Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio, aderente alla federazione internazionale delle societa' di croce rossa e mezzaluna rossa; Informate le organizzazioni sindacali con e-mail del 23 ottobre 2015 e sentite le stesse nell'incontro del 13 novembre 2015; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto definisce le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale gia' appartenente al Corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.), ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni, nonche' dell'art. 8, comma 4, del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa del 16 aprile 2014, secondo la corrispondenza definita nelle allegate tabelle «A» e «B» che fanno parte integrante del presente decreto. 2. Il personale nell'ambito dell'area funzionale di inquadramento individuata nella suddetta tabella «A», e' collocato nella posizione economica indicata, sulla base del criterio di prossimita' degli importi del trattamento tabellare in godimento con il trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici dal CCNL relativo al biennio economico 2008-2009.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
1. Per l'equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI, appartenente al comparto degli enti pubblici non economici, e quelli del personale dei diversi comparti della pubblica amministrazione, trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
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| Art. 3
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Roma, 25 marzo 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri il Sottosegretario di Stato De Vincenti
Il Ministro della salute Lorenzin
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Il Ministro della difesa Pinotti
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2016 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1783
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