Gazzetta n. 155 del 5 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 giugno 2016
Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2019/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE», ed in particolare l'art. 19;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 settembre 2007, n. 185, recante l'istituzione e le modalita' di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, la costituzione e il funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi e l'istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 25 settembre 2007, istitutivo del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE;
Visto l'art. 41, comma 4, del decreto legislativo n. 49/2014, che dispone che gli oneri relativi alle attivita' di monitoraggio e gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (Comitato di vigilanza e controllo), del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (Registro nazionale) sono a carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato;
Visto l'art. 41, comma 5, del decreto legislativo n. 49/2014, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4 del citato decreto legislativo n. 49/2014, nonche' le relative modalita' di versamento;
Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3557 del 9 marzo 2016;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attivita' sotto indicate, nonche' le modalita' di versamento delle stesse da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE):
a) monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta differenziata dei RAEE di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 49/2014;
b) monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di recupero dei RAEE di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 49/2014;
c) funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 49/2014;
d) funzionamento del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 49/2014;
e) tenuta del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 49/2014.


 
Allegato 1

(articolo 4, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 2

(articolo 4, comma 2)

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 3

(articolo 4, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe dovute per le attivita' di cui all'art. 1 si articolano in una quota fissa e una quota variabile e garantiscono la copertura economica degli oneri di cui all'art. 4.
2. I produttori di AEE sono tenuti al versamento di una quota fissa annua pari a euro 10,00 (dieci) cadauno, indipendentemente dalla relativa quota di mercato.
3. I produttori di AEE sono, altresi', tenuti al versamento di una quota variabile calcolata come differenza tra l'ammontare totale degli oneri di cui all'art. 4, al netto della componente a carico dei produttori delle pile ed accumulatori ai sensi dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e il totale delle quote fisse dovute dai medesimi produttori.
4. La quota variabile e' ripartita tra i produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato, calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 49/2014, sulla base delle comunicazioni annuali rese ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Le tariffe dovute dai produttori di AEE sono calcolate annualmente e pubblicate nell'area riservata del sito www.registroaee.it, entro il 30 giugno di ogni anno. I produttori di AEE versano le tariffe entro il 30 settembre di ogni anno.


 
Art. 3

Modalita' di pagamento

1. Il pagamento delle tariffe dovute per la copertura degli oneri di cui all'art. 1 e' effettuato mediante versamento al Capo di entrata 32° - capitolo n. 2592 - art. 26 del Ministero dell'economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.
2. Nella causale del versamento e' indicato:
a) il riferimento al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
b) il nominativo del produttore;
c) il numero di iscrizione al registro di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 49/2014.
3. Sul sito www.registroaee.it sono resi disponibili i facsimile dei modelli da utilizzare per il versamento nonche' gli ulteriori sistemi telematici di pagamento.
4. La ricevuta di versamento dell'importo e' trasmessa dal produttore di AEE al Registro nazionale dei produttori contestualmente all'invio della comunicazione annuale di cui all'art. 2, comma 4.
5. I pagamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati cumulativamente dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 49/2014 per conto dei produttori associati secondo le rispettive quote di mercato.


 
Art. 4

Individuazione degli oneri

1. La quantificazione degli oneri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1 e' riportata in allegato 1.
2. La quantificazione degli oneri di cui alla lettera e) dell'art. 1, comma 1 e' riportata in allegato 2.
3. La quantificazione degli oneri di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 1 e' riportata in allegato 3 ed e' ulteriormente dettagliata come segue:
a) oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, nonche' gli eventuali rimborsi di spese di missione;
b) oneri sostenuti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per la per la predisposizione delle strutture e mezzi informatici necessari per il funzionamento della segreteria dei comitati di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 49/2014;
c) oneri sostenuti dall'ISPRA e dalla Guardia di finanza per le attivita' ispettive nei confronti dei produttori di AEE di cui all'art. 35, comma 1, lettera d) e comma 3 del decreto legislativo n. 49/2014;
d) oneri di funzionamento del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE, nonche' gli eventuali rimborsi di spese di missione.
4. Ai sensi dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, nonche' gli eventuali rimborsi di spese di missione di cui al comma 3, lettera a), sono posti in ugual misura a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile ed accumulatori.


 
Art. 5

Ripartizione del gettito delle tariffe

1. I proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri di cui all'art. 1, comma 1, vengono riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire alle amministrazioni competenti e alle associazioni interessate la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attivita'.


 
Art. 6

Disposizioni finali

1. I produttori di AEE che non rispettano il termine per il versamento di cui all'art. 2, comma 5, sono tenuti al pagamento della tariffa stabilita maggiorata degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza di detto termine.
Roma, 17 giugno 2016

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela
del territorio e del mare
Galletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan


 
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