IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento; Ritenuto, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o piu' modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE (conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione); Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009; Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione UE previsti dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione di cui al citato art. 72; Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione UE dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali in questione le disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi del quale l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e' riferita ad un unico disciplinare, cosi' come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare, e con il quale e' stato previsto l'adeguamento delle situazioni pregresse, nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al richiamato art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOCG «Colli Bolognesi Pignoletto»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOCG; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale e' stata concessa al Consorzio Vini Colli Bolognesi, con sede in Valsamoggia (Bologna), l'autorizzazione per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOCG «Colli Bolognesi Pignoletto», ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformita' alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 28 agosto 2014; Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto ministeriale 26 settembre 2014, ai cui sensi le disposizioni di etichettatura transitoria di cui all'art. 1 dello stesso decreto coesistono con le disposizioni del preesistente disciplinare di produzione della DOP «Colli Bolognesi Pignoletto»; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto 7 novembre 2012; Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi del quale l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e' stata riferita ad un unico disciplinare, cosi' come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare, e con il quale e' stato previsto l'adeguamento delle situazioni pregresse, nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al richiamato art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012; Vista la domanda datata 14 marzo 2016 dall'Associazione dei Consorzio Vini Colli Bolognesi, con sede in Valsamoggia (BO), intesa ad ottenere l'adeguamento dell'autorizzazione all'etichettatura transitoria dei vini a DOCG «Colli Bolognesi Pignoletto», di cui al citato decreto 26 settembre 2014, alle disposizioni dell'art. 2 del richiamato decreto 23 dicembre 2015, al fine di evitare, seppure in via transitoria, la coesistenza delle disposizioni della proposta di modifica del disciplinare approvata con provvedimento ministeriale datato 28 agosto 2014 con le disposizioni del preesistente disciplinare; Vista la nota n. PG/2016/206042 del 23 marzo 2016 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della predetta richiesta di adeguamento dell'autorizzazione transitoria, da ritenersi valido ai fini dell'intesa con questo Ministero, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012; Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta di adeguamento dell'autorizzazione all'etichettatura temporanea per i vini DOP «Colli Bolognesi Pignoletto» di cui al decreto ministeriale 26 settembre 2014 alle disposizioni di cui all'art. 2 del richiamato decreto ministeriale 23 dicembre 2015;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, richiamato in premessa, al decreto ministeriale 26 settembre 2014 richiamato in premessa, concernente l'autorizzazione all'etichettatura temporanea per i vini DOP «Colli Bolognesi Pignoletto», e' soppresso l'art. 2. 2. In conformita' al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui al citato decreto ministeriale 26 settembre 2014 e' riferita all'unico disciplinare di produzione della DOCG «Colli Bolognesi Pignoletto», cosi' come risulta dalla proposta di modifica approvata con provvedimento ministeriale datato 28 agosto 2014, inviata alla Commissione UE e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP. E', pertanto, esclusa la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 giugno 2016
Il direttore generale: Gatto
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