Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2016 |
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri». |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto l'art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 4; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ritenuto opportuno, al fine di garantire una piu' efficiente e efficace gestione delle attivita' in materia di sport e anche in considerazione dell'incremento delle attivita' legato alla candidatura dell'Italia alle prossime Olimpiadi, trasformare l'Ufficio per lo sport, da Ufficio interno al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, ad Ufficio autonomo, cambiando contestualmente la denominazione del citato dipartimento in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»; Ritenuto, altresi', opportuno, nell'ottica di una razionalizzazione delle strutture della Presidenza, trasformare l'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in un Ufficio interno al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012
1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;»; b) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) Ufficio per lo sport;».
|
| Art. 2
Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012
1. L'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie). - 1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. 2. Il Dipartimento provvede, in particolare, agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale e il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti all'attivita' delle Regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; gli aspetti legati alla finanza locale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione e il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonche' delle isole minori; le questioni relative ai servizi pubblici locali, in raccordo con i Ministeri interessati; le politiche urbane, con particolare riferimento alle citta' metropolitane, in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Il Dipartimento cura altresi' la realizzazione delle attivita' connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonche' il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. 3. Il Dipartimento assicura, altresi', le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, nell'esercizio di tali funzioni, opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvedendo, in particolare: a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; b) all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome; c) alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca informazione e alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome; d) agli adempimenti strumentali all'attivita' dei gruppi di lavoro o comitati, sia politici che tecnici, istituiti nell'ambito della Conferenza, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; e) all'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; f) allo svolgimento di funzioni di segreteria della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, istituita presso la Conferenza unificata dall'art. 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) all'attivita' di coordinamento del Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria e del Comitato paritetico interistituzionale per l'attuazione delle linee guida per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia, istituiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008; h) all'attivita' istruttoria e di supporto degli organismi costituiti, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'attuazione del federalismo fiscale operanti nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata; i) all'attivita' istruttoria delle questioni di competenza della Struttura tecnica di supporto in materia sanitaria, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 4. Il Capo del dipartimento svolge, altresi', le funzioni di segretario della Conferenza unificata e coordina l'attivita' istruttoria e di supporto posta in essere ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 5. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e in non piu' di sedici servizi. Il dipartimento si avvale altresi' di un ulteriore dirigente di seconda fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca.».
|
| Art. 3 Modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012
1. L'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente: «Art. 26 (Ufficio per lo sport). - 1. L'Ufficio per lo sport e' la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. L'ufficio provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive. 2. L'Ufficio per lo sport si articola in non piu' di due servizi.».
|
| Art. 4
Modifiche all'art. 27 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012
1. All'art. 27, comma 2, le parole: «a norma dell'art. 26, comma 3,» sono soppresse.
|
| Art. 5 Modifiche all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012
1. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, le parole: «sette ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia» sono sostituite dalle seguenti: «otto ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia».
|
| Art. 6
Disposizioni finali
1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012. 2. L'attuale organizzazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e dell'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta ferma sino all'entrata in vigore dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1. 3. Sono abrogate le disposizioni organizzative incompatibili con quanto previsto dal presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 giugno 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1616
|
|
|
|