Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 22 dicembre 2015
Realizzazione dei centri di produzione artistica, musica, danza e teatro contemporanei.


IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 2014, n. 171, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante: «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717 recante: «Norme per l'arte negli edifici pubblici»;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni», dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che introduce misure per la riqualificazione urbana;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2015), in particolare l'art. 1, commi 431-434;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013 n. 112, concernente: «Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione artistica, nonche' di musica, danza e teatro contemporanei»;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 6 del suddetto decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni immobili da concedere in locazione per la realizzazione di studi d'artista, nonche' le modalita' di sponsorizzazione degli stessi;
Visto, altresi', il comma 1 dell'art. 6 del suddetto decreto-legge, nella parte in cui dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo individua, con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, i beni immobili di proprieta' dello Stato, non utilizzati per finalita' istituzionali, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri;
Considerata l'esigenza di individuare appositi spazi di creazione, produzione e fruizione di arte, musica, danza e teatro contemporanei;
Considerata l'opportunita' di valorizzare le realta' locali e il contesto storico culturale dei comuni in cui insistono i beni immobili da destinare alle attivita' artistiche;
Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio del coordinamento amministrativo in data 4 maggio 2015, prot. n. 3-4480, del Ministero della difesa, Ufficio legislativo dell'11 giugno 2015, prot. n. 23199 e del Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, del 28 maggio 2015 prot. n. 27/A2014-001459 con le quali dette Amministrazioni si sono definitivamente espresse per quanto di propria competenza;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le modalita' di utilizzo dei beni immobili di proprieta' dello Stato non utilizzabili per altre finalita' istituzionali, e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri per la realizzazione di produzioni di arte, musica, danza e teatro contemporanei.
2. Sono esclusi dalla previsione della disposizione di cui al presente decreto gli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di valorizzazione.
3. Il presente decreto disciplina, altresi', le modalita' di sponsorizzazione per l'assegnazione degli immobili di cui al comma precedente.


 
Allegato A

Immobili individuati dall'Agenzia del demanio:
1) Baranello (CB) - Fabbricato urbano in contrada Veticozze - Vecchio complesso alberghiero in totale stato di abbandono;
2) Mantova - ex Chiesa di San Cristoforo;
3) Vicopisano (provincia di PI) - Ex casello idraulico di Vicopisano;
4) Livorno - Torre di Calafuria
Immobili selezionati dal Ministero della difesa e comunicati all'Agenzia del demanio:
1) Gorizia - ex fabbricato uso servizi in localita' Lucinico - Via degli Eroi, 14;
2) Pordenone - Ex alloggio in Via S. Quirino, 84;
3) Campo Calabro (RC) - Aliquota di ex fortino Matiniti in localita' Matiniti;
Immobili individuati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo:
1) Padova - immobile denominato «della Cavallerizza» e magazzini della ex Caserma Prandina;
2) Siena - spazi del complesso di Villa Brandi in localita' Vignano - Piani terra e primo;
3) Roma - n. 3 unita' abitative in Piazza Santa Cecilia, 23 (piano terra, secondo piano, terzo piano).


 
Art. 2

Procedura per l'individuazione dei beni immobili

1. Per le finalita' di cui all'art. 1, l'Agenzia del demanio provvede, entro il 30 gennaio di ciascun anno, a predisporre l'elenco degli immobili di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto, concedibili in uso o in locazione per ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri. Tali immobili non devono essere utilizzabili per altre finalita' istituzionali e non devono rientrare tra i beni trasferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa procedono con riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate.
3. Gli elenchi di cui ai commi precedenti sono inoltrati al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (d'ora in avanti «Ministero») per gli adempimenti di cui al comma 4 del presente articolo.
4. Sulla base della ricognizione di cui ai commi precedenti il Ministero procede, entro il 30 aprile di ciascun anno, a verificare l'eventuale interesse culturale dei beni individuati, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, d'ora in avanti «Codice», e con la corrispondente soprintendenza territorialmente competente, le condizioni di uso dei beni culturali.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge n. 91 del 2013, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, d'ora in avanti «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, in coerenza con il Piano nazionale per le citta' di cui all'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' con i piani di riqualificazione urbana adottati dagli enti territoriali e la pianificazione urbanistica comunale, sono individuati i beni immobili da destinare alla realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1, specificando, altresi', l'ente gestore degli stessi.


 
Art. 3

Modalita' di utilizzo e di assegnazione dei beni immobili

1. I beni individuati ai sensi del presente decreto sono locati o concessi dall'ente gestore, per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario, esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano.
2. Entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 5 del presente decreto, l'ente gestore di ciascun bene individuato provvede all'emanazione di un bando pubblico finalizzato all'assegnazione degli immobili ai soggetti di cui al comma precedente, definendo, altresi', specifiche modalita' di uso nonche' la tipologia di produzione artistica compatibile con la natura del bene concesso in uso o locazione, anche in relazione ai piani urbanistici e di riqualificazione urbana del territorio in cui e' sito l'immobile. L'Agenzia del demanio curera', per gli immobili segnalati dalla difesa e previa loro ripresa in consegna, gli adempimenti connessi alle procedure di assegnazione in concessione o locazione in favore dei giovani artisti.
3. I soggetti di cui al comma 1 presentano, nei termini e nelle modalita' previsti da ciascun bando, adeguato progetto artistico, di durata almeno decennale, con indicazione delle iniziative che si intendono realizzare e dei mezzi finanziari per farvi fronte.
4. Saranno considerati prioritariamente i progetti che rispondono ai seguenti requisiti:
a) interdisciplinarieta' tra diversi settori artistici;
b) disponibilita' a condividere i locali concessi in uso con artisti provenienti da altri territori italiani e stranieri coinvolti nella realizzazione del medesimo progetto;
c) attuazione periodica di iniziative aperte al pubblico;
d) alternanza, nei locali concessi, di produzioni artistiche e dei relativi artisti;
e) relazione organica e costruttiva con il territorio di riferimento e con l'intera filiera artistico-culturale e creativa;
f) sostenibilita' e fonti plurime di finanziamento, pubblico o privato;
g) promozione da parte di cooperative di artisti ed associazioni di residenti composte prevalentemente da artisti di eta' inferiore ai 35 anni;
h) raccordo con il tessuto culturale e le tradizioni culturali del territorio in cui e' sito l'immobile, creando sinergie con gli enti locali e le associazioni culturali gia' attive nel contesto,
i) gestione eco-sostenibile dell'immobile.
5. Nell'individuazione dei soggetti beneficiari, a seguito della valutazione della Commissione di cui all'art. 6, l'Ente gestore deve tener conto della compatibilita' del progetto artistico con le caratteristiche strutturali dei luoghi ove i suddetti progetti saranno realizzati. Il progetto artistico e culturale deve essere compatibile con lo spazio concesso o locato in modo da poter essere realizzato assicurando la sicurezza e il decoro delle aree in cui viene svolto e delle persone che le frequentano. A tal fine il progetto dovra' essere accompagnato da adeguati elaborati tecnici realizzati da professionisti operanti nel settore dell'edilizia, dell'urbanistica e del paesaggio.
6. In ogni caso i locatari o concessionari del bene si impegnano ad osservare le prescrizioni d'uso stabilite dagli uffici del Ministero preposti alla tutela del patrimonio culturale.
7. Con separato decreto sono definite le modalita' di utilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
8. Compatibilmente con la tipologia del bene immobile concesso in uso o locazione, e nel rispetto della normativa vigente in materia, i soggetti beneficiari possono prevedere, nell'ambito del progetto, la realizzazione, anche in forma gestionale indiretta, di servizi aggiuntivi, quali, ad esempio, servizi di ristorazione, caffetteria, accoglienza, gestione di punti vendita di prodotti culturali, purche' tali attivita' non abbiano carattere prevalente rispetto alla produzione artistica. I beneficiari possono conferire la gestione indiretta dei servizi accessori a soggetti terzi nei cui confronti sia stata preventivamente acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.


 
Art. 4

Manutenzione del bene immobile
e forme di sponsorizzazioni

1. I locatari o concessionari del bene si impegnano a sostenere gli oneri di manutenzione ordinaria nel rispetto delle misure di protezione indicate dalla Parte seconda, Titolo I, Capo III del Codice, ove si tratti di immobili sottoposti a tutela in base al Codice medesimo.
2. A favore degli assegnatari degli immobili, per interventi di manutenzione straordinaria, e' prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto in proporzione alle spese sostenute a valere su apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in base ai criteri di assegnazione individuati, nell'ambito e nel limite delle risorse del medesimo fondo, con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.
3. Anche al fine di sostenere in tutto o in parte i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene demaniale, i soggetti beneficiari possono attivare accordi di sponsorizzazione, previa autorizzazione dell'ente gestore, acquisiti gli atti di assenso del Ministero qualora l'immobile utilizzato sia stato dichiarato di interesse culturale, nel rispetto dell'art. 120 del Codice.
4. Per sponsorizzazione si intende ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la ristrutturazione, progettazione o attuazione di iniziative in ordine alla valorizzazione della produzione artistica realizzata nel bene concesso, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attivita' o il prodotto dell'attivita' posta in essere.
5. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresi' definite le modalita' di erogazione del contributo nonche' le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.


 
Art. 5

Fruibilita' dei beni immobili, trasparenza
e responsabilita'

1. I soggetti locatari e concessionari degli immobili si impegnano a rendere fruibili i locali concessi, nei limiti previsti dal bando e indicati nel progetto culturale presentato in sede di richiesta dell'assegnazione dell'immobile, onde consentire il libero accesso alla struttura e la condivisione con la collettivita' della produzione artistica realizzata.
2. I soggetti locatari e concessionari degli immobili realizzano, entro 60 giorni dall'avvio del progetto artistico, un sito internet dedicato al bene in uso e alla produzione artistica programmata, indicando, altresi', le modalita' di partecipazione e di fruizione del bene e della produzione artistica da parte della collettivita'. Sul sito internet sono, altresi', pubblicati tutti i documenti relativi al progetto artistico, unitamente al nome e ai riferimenti del responsabile del progetto, nonche' i bilanci dell'attivita' e le fonti di finanziamento.
3. In ogni caso, la responsabilita', anche verso terzi, e' a carico dei concessionari o locatari i quali devono assicurare, in particolare, il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.


 
Art. 6

Commissione di valutazione dei progetti artistici
e assegnazione

1. Al fine di esaminare i progetti artistici presentati a seguito dei bandi di cui all'art. 3 del presente decreto, e' istituita, presso il Ministero, una Commissione di valutazione (di seguito «Commissione»), nominata dal Ministro, composta da 5 esperti, di cui uno con funzioni di presidente individuato all'atto della nomina, designati in rappresentanza del Ministero, dell'Agenzia del demanio, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'universita', e della ricerca e della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. All'esito delle attivita' di valutazione della Commissione, ciascun ente gestore provvede all'assegnazione dell'immobile in favore dei soggetti prescelti.
3. Il Ministero assicura, nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e logistico alla Commissione. Allo stesso modo, il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolge una attivita' di informazione e supporto alle cooperative ed associazioni di artisti nella predisposizione dei progetti di cui al presente decreto.
4 . L'istituzione della Commissione di cui al presente articolo avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spesa.


 
Art. 7

Monitoraggio dei progetti artistici

1. Ogni anno i beneficiari dei beni immobili di cui al presente decreto, trasmettono, anche per via telematica, alla Commissione di cui all'art. 6 una dettagliata relazione sull'attivita' svolta, le produzioni artistiche realizzate, il numero e le caratteristiche degli artisti coinvolti, le modalita' di coinvolgimento della collettivita' e il numero degli accessi da parte del pubblico, i costi sostenuti e le fonti di finanziamento, le criticita' riscontrate, il programma delle attivita' da realizzarsi.
2. La Commissione esamina la documentazione trasmessa e, entro 60 giorni dalla ricezione, approva la relazione, eventualmente dopo aver chiesto integrazioni o precisazioni.
3. In qualsiasi momento la Commissione puo' richiedere, nelle forme e nelle modalita' ritenute piu' opportune, ai soggetti beneficiari informazioni circa l'attivita' svolta o programmata ovvero ogni altra informazione utile al fine di comprendere l'andamento della produzione artistica e lo stato di conservazione dell'immobile.
4. L'Agenzia del demanio e il Ministero sulla base della valutazione negativa della Commissione, adeguatamente motivata, dispongono la revoca della concessione o la risoluzione del contratto di locazione.


 
Art. 8

Prima applicazione

1. In sede di prima applicazione il presente decreto, in attuazione dell'art. 6 comma 1 del decreto-legge n. 91 del 2013, individua in apposito elenco (Allegato «A») i beni immobili pubblici da destinare a ospitare studi di giovani artisti, ferma restando la verifica dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell'art. 2, comma 4.
2. L'allegato «A» sara' integrato entro il 30 giugno di ciascun anno con l'adozione del decreto adottato nelle modalita' indicate all'art. 6 comma 1 del decreto-legge n. 91 del 2013.


 
Art. 9

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 22 dicembre 2015

Il Ministro dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo
Franceschini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 876


 
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