Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 giugno 2016
Delega di attribuzioni per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato, sen. Antonio Gentile.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei sottosegretari ed ai loro compiti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, con la quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2016 con il quale il sen. Antonio Gentile e' stato nominato sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 2016, con il quale il dr. Carlo Calenda e' stato nominato Ministro dello sviluppo economico;
Ritenuta l'opportunita' di conferire al sen. Antonio Gentile le deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1

1. Al sottosegretario di Stato, sen. Antonio Gentile, e' delegata:
a) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle piccole e medie imprese e all'artigianato nonche' in tema di responsabilita' sociale delle imprese;
b) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alla promozione della concorrenza, alla semplificazione amministrativa, alle politiche per il consumatore, alla vigilanza e normativa tecnica, alle assicurazioni, alle professioni, nonche' alle liberalizzazioni;
c) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle «smart cities», in raccordo con il vice Ministro delegato per le questioni inerenti la materia dell'energia e con il Sottosegretario di Stato delegato per le questioni inerenti la materia delle telecomunicazioni;
d) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono al sistema cooperativo;
e) la trattazione e l'attuazione degli affari relativi alla lotta alla contraffazione e alle politiche per la proprieta' industriale;
f) la trattazione e l'attuazione degli affari inerenti l'impiego delle risorse minerarie ed energetiche, comprese le attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo.
2. Restano ferme la responsabilita' politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.


 
Art. 2

1. Al Sottosegretario di Stato, sen. Antonio Gentile, sono delegate, nelle materie rientranti nella competenza di cui all'articolo 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte agli atti di sindacato politico ispettivo in rappresentanza del Ministro nonche' la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di costo. L'Ufficio di Gabinetto cura l'esame e l'inoltro alla firma degli atti delegati al Sottosegretario.
2. Il sottosegretario di Stato, sen. Antonio Gentile, e' incaricato, altresi', di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee sia nelle commissioni, per le materie delegate, riferendone al Ministro.
3. Salvo quanto gia' previsto nei precedenti commi 1 e 2, con appositi provvedimenti il Ministro puo' delegare al sottosegretario di Stato, sen. Antonio Gentile, la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, l'esercizio di attivita' in ambito comunitario ed internazionale, nonche' i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.
4. E' altresi' delegata la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo assenso del Ministro.
5. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali e' richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonche' i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale.
6. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonche' la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.


 
Art. 3

1. In materie diverse da quelle oggetto di delega il sottosegretario di Stato, sen. Antonio Gentile, su specifica delega del Ministro, puo' essere delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunita', enti e parti sociali, nonche' alle relazioni in ambito comunitario ed internazionale.


 
Art. 4

1. In caso di assenza o d'impedimento del sottosegretario delegato, il Ministro puo' delegare ad altro sottosegretario l'esercizio delle relative funzioni.


 
Art. 5

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati di cui ai precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati al Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), e), g) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.


 
Art. 6

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto che indichera' i criteri di informazione sull'attivita' svolta.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 15 giugno 2016

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1834


 
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