Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 19 maggio 2016, n. 123
Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento comunitario (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) che, agli articoli 15 e 27, rinvia a successive norme attuative per la disciplina dei metodi di trattamento dei materiali di origine animale e per la disciplina della relativa combustione;
Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, come modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, che individua, nell'allegato IV, una serie di processi di trasformazione dei materiali di origine animale, inclusi i processi di combustione dei grassi animali;
Visto l'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui un materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo il cui scopo primario non sia la produzione di tale materiale puo' essere classificato come sottoprodotto, piuttosto che come rifiuto, se si rispettano una serie di requisiti, tra cui l'obbligo che l'ulteriore utilizzo sia legale, ossia il materiale soddisfi i pertinenti requisiti in materia di prodotti e di protezione della salute e dell'ambiente, e non porti ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
Visto l'articolo 298, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui le modifiche e le integrazioni dell'allegato X alla parte quinta di tale decreto sono effettuate con le modalita' previste dall'articolo 281, comma 5, alla stregua del quale gli allegati alla parte quinta di tale decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;
Visto l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che negli impianti produttivi e civili di cui alla parte quinta del decreto, possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell'allegato X a tale parte quinta del medesimo decreto e, in particolare, la parte II, sezione 4, che elenca le biomasse combustibili e definisce le relative caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo;
Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione UNI/TS 11163:2009 «Biocombustibili liquidi. Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico», che permette di individuare elementi utili a definire le caratteristiche merceologiche da applicare ai grassi animali destinati alla combustione a fini energetici;
Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 5 novembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00067/2016 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 0001931 del 27 gennaio 2016;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserita, nella parte II, sezione 4, paragrafo 1, la seguente lettera:
«h) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale qualificati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che e' possibile utilizzare nei processi di combustione, purche':
siano applicati i metodi di trasformazione, le condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti per l'uso di tali materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;
i materiali rispettino i valori limite previsti dalla seguente tabella:

===================================================================== | |  Unita' di | Valori | Metodo di | | Proprieta' | misura | limite | prova | +==========================+================+===========+===========+ |Densita' a 15 °C | (kg/m³) | 850-970 | ISO 6883 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Densita' a 60 °C | (kg/m³) | 820-940 | 3675 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Viscosita' a 50 °C | (cST) | Max. 100 | 3104 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Contenuto di acqua | (%m/m) | Max. 1 | 12937 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Ceneri | (%m/m) | Max. 0.05 | ISO 6884 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Sedimenti totali | (mg/kg) |Max. 1.500 |ISO 10307-1| +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Potere Calorifico | | | | |Inferiore | (MJ/kg) | Min. 33 |ASTM-D 240 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Punto di infiammabilita' | °C | Min. 120 | ISO 15267 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Stabilita' all'ossidazione| | | | |110°C | (h) | Min. 4 | ISO 6886 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Residuo carbonioso | (%m/m) | Max. 1,5 | 10370 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Acidita' forte (SAN) | (mgKOH/g) | LR |ASTM-D 664 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Zolfo | mg/kg | Max. 200 | 20884 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Solventi organici | | | EN ISO | |clorurati | mg/kg | LR | 16035 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Solventi idrocarburici | | |UNI EN ISO | |(Esano) | mg/kg | Max. 300 | 9832 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+

LR: il valore rilevato deve essere inferiore al limite di
rilevabilita' specifico per il metodo di analisi indicato

L'utilizzo di tali materiali come combustibili e' in tutti i casi escluso negli impianti termici civili di cui alla parte quinta, titolo II, del presente decreto.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 maggio 2016

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2081


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.
Note alle premesse:
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il testo dell'art. 184-bis del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' il seguente:
«Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un sottoprodotto
e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera
a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un
processo di produzione, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza
o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di
tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.
2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto
2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di
cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che
provengono da attivita' o opere soggette a valutazione
d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si
applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109
presente decreto.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'allegato X alla parte V del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, modificato dal
presente decreto, e' stato pubblicato nel supplemento
ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile
2006.

 
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