Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2016 (vai al sommario)
LEGGE 7 luglio 2016, n. 122
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Disposizioni in materia di qualita' e trasparenza della filiera degli
oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI

1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»;
b) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, e' indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilita'. La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (G.U.U.E.).

Note all'art. 1:
Il testo degli articoli 1 e 7 della legge n. 9/2013
(Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli
oli di oliva vergini) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 gennaio 2013, n. 26, modificati dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 1 (Modalita' per l'indicazione di origine). - 1.
L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini
prevista dall'art. 4 del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio
2010, deve figurare in modo facilmente visibile e
chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del
recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre
indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e'
stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta,
in caratteri la cui parte mediana e' pari o superiore a 1,2
mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra
i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo
comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli
della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine,
nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza
cromatica.
4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di
oliva originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione
europea o di un Paese terzo, conforme all'art. 4, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n.
29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere
stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
in un punto evidente in modo da essere visibile,
chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in
nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da
altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi
suscettibili di interferire.
5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia
impregiudicata l'osservanza dell'art. 4, commi 3 e 4, del
citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.».
«Art. 7 (Termine minimo di conservazione e
presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi). -
1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli
oli di oliva vergini mantengono le loro proprieta'
specifiche in adeguate condizioni di conservazione va
indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente
entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno,
oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli
altri casi.
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei
pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di
preparazione dei pasti, devono essere presentati in
contenitori etichettati conformemente alla normativa
vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo
che il contenuto non possa essere modificato senza che la
confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema
di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo
l'esaurimento del contenuto originale indicato
nell'etichetta.
3. Il termine minimo di conservazione, di cui al comma
1, e' indicato da parte del produttore o del confezionatore
sotto la propria responsabilita'. La relativa dicitura va
preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta,
qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale
raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di
raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti
ovvero commercializzati in un altro Stato membro
dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti fabbricati
in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero
scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico
europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La
violazione del divieto di cui al comma 2 comporta
l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la
confisca del prodotto.
4. All'art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.».

 
Art. 2

Disposizioni relative all'etichettatura del miele.
Caso EU Pilot 7400/15/AGRI

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme di cui alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001».


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n.
179/2004 (Attuazione della direttiva 2001/110/CE
concernente la produzione e la commercializzazione del
miele) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2004,
n. 168, modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 3. - 1. Al miele si applica il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.
2. Al miele si applicano le seguenti particolari
disposizioni:
a) la denominazione di vendita «miele» e' riservata
al miele definito nell'art. 1, comma 1, ed e' utilizzata
nel commercio per designare tale prodotto;
b) la denominazione di vendita di cui all'art. 1,
commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e
sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste
denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione
di vendita «miele», ad eccezione del miele filtrato, del
miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato
nel miele e del miele per uso industriale;
c) il miele per uso industriale deve riportare,
accanto alla denominazione di vendita, la menzione
«destinato solo alla preparazione di cibi cotti»;
d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per
uso industriale, le denominazioni possono essere completate
da indicazioni che fanno riferimento:
1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto
e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta
indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche,
fisicochimiche e microscopiche;
2) all'origine regionale, territoriale o
topografica, se il prodotto proviene interamente
dall'origine indicata;
3) a criteri di qualita' specifici previsti dalla
normativa comunitaria;
e) il miele per uso industriale utilizzato come
ingrediente di un prodotto alimentare composto puo' essere
designato con il solo termine «miele» nella denominazione
di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia,
l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione
completa di miele per uso industriale;
f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i
Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto;
g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso
industriale, i contenitori per la merce alla rinfusa, gli
imballaggi e i documenti commerciali devono indicare
chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3;
g-bis) il polline non e' considerato un ingrediente,
ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera f), del
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei prodotti di cui all'art. 1 del presente
decreto, essendo una componente naturale specifica del
miele.
3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b),
c), d), e), f) e g), devono figurare in lingua italiana.
4. Il miele destinato ai consumatori deve essere
preconfezionato all'origine in contenitori chiusi.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f),
non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri
Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme
di cui alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20
dicembre 2001.».

 
Art. 3
Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di
immissione in commercio dei dispositivi medici

1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici» sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».
2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici» sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».


Note all'art. 3:
- L'Allegato I del decreto legislativo n. 46/1997
(Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
marzo 1997, n. 54, e l' Allegato I del decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 507 (Attuazione della direttiva
90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai dispositivi medici
impiantabili attivi.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1992, n. 305, dettano i requisiti essenziali
richiesti per i dispositivi medici che incorporano come
parte integrante sostanze la quali, se utilizzate
separatamente, possono essere considerate medicinali.

 
Art. 4
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n.
1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e
imballaggio delle sostanze e delle miscele

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014».


Note all'art. 4:
Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.
186/2011 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE)
n. 1907/2006.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
novembre 2011, n. 266, e' il seguente:
«Art. 8 (Violazione degli obblighi derivanti dagli
articoli 33 e 35 del regolamento in materia di
etichettatura e imballaggio). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in
materia di etichettatura degli imballaggi previste
dall'art. 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela
pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano in modo
errato o parziale alle prescrizioni previste dall'art. 35,
paragrafi 1 e 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
10.000 euro a 60.000 euro.
2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si
applica anche alla violazione delle disposizioni di cui
all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della
Commissione, del 5 dicembre 2014.».
- Il testo dell'art. 1 del regolamento (CE) della
Commissione n. 1297/2014 (modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele)
pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2014, n. L 350, cosi'
recita:
«Art. 1. - Il regolamento (CE) n. 1272/2008 e' cosi'
modificato:
1) all'art. 35, paragrafo 2, secondo comma, e'
aggiunta la frase seguente:
«Se un detergente liquido per bucato destinato ai
consumatori, quale definito all'art. 2, paragrafo 1-bis,
del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio (*), e' contenuto in un imballaggio solubile
monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui
all'allegato II, punto 3.3.
(*) Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti
(GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).»;
2) l'allegato II e' modificato conformemente
all'allegato del presente regolamento.».

 
Art. 5

Disposizioni relative alle Societa' Organismi
di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212)

1. Le Societa' Organismi di Attestazione disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono avere una sede nel territorio della Repubblica.
2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.


Note all'art. 5:
- L'art. 64, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010, (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE») pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, cosi' recita.
«Art. 64 (Requisiti generali e di indipendenza delle
SOA) (art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, D.P.R. n. 34/2000). -
1. Le Societa' Organismi di Attestazione sono costituite
nella forma delle societa' per azioni, la cui denominazione
sociale deve espressamente comprendere la locuzione
«organismi di attestazione».

 
Art. 6
Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco.
Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13.
Caso EU Pilot 5571/13/TAXU

1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta».
2. Il settimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' abrogato.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'articolo 22.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Note all'art. 6:
- L'art. 69 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1986, n. 302, modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 69 (Premi vincite ed indennita'). - 1. Fatte
salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le
vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 67
costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel
periodo di imposta, senza al-cuna deduzione.
1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco
autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri
dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo
sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il
reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di
imposta.
2. Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i
compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 81
non concorrono a formare il reddito per un importo non
superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500
euro. Non concorrono, altresi', a formare il reddito i
rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale. ».
- L'art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268,modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite). - I
premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti
per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai
sensi dell'art. 6 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi
comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti
dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da
concorsi a premio, da pronostici e da scommesse,
corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o
private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art.
23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione dei casi
in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione di
ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si
applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da
operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal
sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera
l'importo di lire 50.000; se il detto valore e' superiore
al citato limite, lo stesso e' assoggettato interamente a
ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si
applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare
il reddito di lavoro dipendente.
L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per
cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi
di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di
beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi
svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi,
competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro
genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove
basate sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel
venticinque per cento in ogni altro caso.
Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o
da servizi, i vincitori hanno facolta', se chi eroga il
premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio
di valore inferiore gia' prestabilito, differente per
quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari
all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali
differenze sono conguagliate in denaro.
La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle
lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi
pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo
operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite
dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco.
La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei
concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico
nazionale italiano e dalla Unione nazionale incremento
razze equine e' compresa nell'imposta unica prevista dalle
leggi vigenti.
L'imposta sulle vincite nelle scommesse al
totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei
diritti erariali dovuti a norma di legge.».

 
Art. 7
Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia
matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale. Accesso e
utilizzo delle informazioni da parte dell'autorita' centrale

1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, designato quale autorita' centrale a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell'articolo 4 della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti si avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Puo' chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti. Puo' accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in uso nell'ambito dell'esercizio delle loro attivita' istituzionali. Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati di cui al comma 1 sono trasmesse all'ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile.


Note all'art. 7:
- L'art. 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del
Consiglio, del 18 dicembre 2008 (relativo alla competenza,
alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione
delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni alimentari), pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Comunita' europea del 10 gennaio 2009, L 7,
affida agli Stati membri il compito di designare
un'autorita' centrale incaricata di adempiere gli obblighi
che ad essa derivano dal citato regolamento.
- L'art. 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del
Consiglio (relativo alla competenza, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilita' genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000.), pubblicato nella G.U.U.E.
23 dicembre 2003, n. L 338. Entrata in vigore: 1° agosto
2004 impone a ciascuno Stato membro il compito di designare
una o piu' autorita' centrali incaricate di assisterlo
nell'applicazione del presente regolamento e ne specifica
le competenze territoriali e materiali.
- Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 del 23
novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni
alimentari nei confronti di figli e altri membri della
famiglia.
- L'art. 9 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, cosi'
recita:
«Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli
archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo
precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai
funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente
autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art.
11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma
precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini
degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e
nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle
informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da
quelle previste dall'art. 6, lettera a). E' altresi'
vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno
della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel
primo comma del presente articolo.».
- L'art. 492-bis del Codice di Procedura Civile e' il
seguente:
«Art. 492-bis (Ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare). - Su istanza del creditore, il
presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il
diritto della parte istante a procedere ad esecuzione
forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero
di fax del difensore nonche', ai fini dell'art. 547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza
non puo' essere proposta prima che sia decorso il termine
di cui all'art. 482. Se vi e' pericolo nel ritardo, il
presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica
dei beni da pignorare prima della notificazione del
precetto.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di
accesso ai dati e alle informazioni degli archivi
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 8 della legge
1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al
primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui
delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti
nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio
dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti
previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni
rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da
sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai
rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito
e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni
l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale
nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le
relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a
pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto,
anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel
caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto e'
consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che
si proceda al pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si
trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel
territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario,
quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio
agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i
luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di
cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e'
rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal
rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,
unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli
articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario
territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa
individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al
secondo comma, intima al debitore di indicare entro
quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che
l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma
dell'art. 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del
debitore o cose di quest'ultimo che sono nella
disponibilita' di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica
d'ufficio, ove possibile a norma dell'art. 149-bis o a
mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che
dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si
procede, del titolo esecutivo e del precetto,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al
primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto
domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al
debitore di cui all'art. 492, primo, secondo e terzo comma,
nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o
delle somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546. Il
verbale di cui al presente comma e' notificato al terzo per
estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo
riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare piu'
crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono
nella disponibilita' di terzi l'ufficiale giudiziario
sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose
di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto
comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i
beni scelti dal creditore.».

 
Art. 8

Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo

1. L'autorita' che ha formato l'atto pubblico e' competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.
2. In ogni caso in cui l'autorita' che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvede l'autorita' nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.


 
Art. 9
Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni
alimentari e sottrazione internazionale di minori

1. Per le domande presentate ai sensi del capo III della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, il patrocinio a spese dello Stato e' concesso conformemente al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, fatte salve le disposizioni di maggior favore di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione predetta.
2. Il patrocinio a spese dello Stato e' riconosciuto per tutte le domande presentate ai sensi della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma all'Aia il 25 ottobre 1980, di cui alla legge 15 gennaio 1994, n. 64, tramite l'autorita' centrale.
3. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate, tramite autorita' centrale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, sono proposte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo di esecuzione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Note all'art. 9:
- Il Capo III della Convenzione dell'Aja del 23
novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni
alimentari nei confronti di figli e altri membri della
famiglia riguarda la presentazione delle domande tramite le
autorita' centrali.
- Il decreto legislativo n. 116/2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2005, n. 151, reca "Attuazione
della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso
alla giustizia nelle controversie transfrontaliere
attraverso la definizione di norme minime comuni relative
al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.".
- La legge 15 gennaio 1994, n. 64, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1994, n. 23, reca «Ratifica
ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento
dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta
alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della
convenzione sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25
ottobre 1980; norme di attuazione delle predette
convenzioni, nonche' della convenzione in materia di
protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5
ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio
dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.».
- Il testo dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 4/2009
del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
allesecuzione delle decisioni e alla cooperazione in
materia di obbligazioni alimentari, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 7 del 10
gennaio 2009, e' il seguente:
«Art. 56 (Domande proponibili). - 1. Il creditore che
intende recuperare alimenti in virtu' del presente
regolamento puo' presentare le seguenti domande:
a) riconoscimento o riconoscimento e dichiarazione di
esecutivita' di una decisione;
b) esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta
nello Stato membro richiesto;
c) emanazione di una decisione nello Stato membro
richiesto ove non ve ne sia gia' una, compreso, se
necessario, l'accertamento della filiazione;
d) emanazione di una decisione nello Stato membro
richiesto ove non siano possibili il riconoscimento e la
dichiarazione di esecutivita' di una decisione emessa in
uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto;
e) modifica di una decisione emessa nello Stato
membro richiesto;
f) modifica di una decisione emessa in uno Stato
diverso dallo Stato membro richiesto.
2. Il debitore nei cui confronti sia stata emessa una
decisione in materia di obbligazioni alimentari puo'
presentare le seguenti domande:
a) riconoscimento di una decisione che comporta la
sospensione o che limita l'esecuzione di una decisione
precedente nello Stato membro richiesto;
b) modifica di una decisione emessa nello Stato
membro richiesto;
c) modifica di una decisione emessa in uno Stato
diverso dallo Stato membro richiesto.
3. Per le domande ai sensi del presente articolo,
l'assistenza e la rappresentanza di cui all'art. 45,
lettera b), sono fornite dall'autorita' centrale dello
Stato membro richiesto direttamente o per il tramite di
autorita' pubbliche o di altri organismi o persone.
4. Salvo disposizione contraria del presente
regolamento, le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
trattate conformemente alla legge dello Stato membro
richiesto e sono soggette alle norme di competenza in esso
applicabili.».
- Il testo dell'art. 10, paragrafo 1, lettera a), della
Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007, cosi' recita:
«a) Domande proponibili
1. Il creditore che intende recuperare alimenti in
virtu' della presente convenzione puo' presentare le
seguenti categorie di domande nello Stato richiedente:
a) il riconoscimento o il riconoscimento e
l'esecuzione di una decisione;».
- Il testo dell'art. 41-bis della legge n. L. 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea.),
introdotto dall' art. 28, comma 1, della legge n. 115/2015
( Legge europea 2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
agosto 2015, n. 178, cosi' recita:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e,
quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- L'art. 21, comma 5, lettera b) della legge n.
196/2009 (Legge di contabilita' e finanza pubblica),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n.
303, riguarda le spese rimodulabili previste nell'ambito di
ciascun programma di spesa.

 
Art. 10

Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale e' affidato, se piu' favorevole. Al minore e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta' ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza»;
b) all'articolo 31, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,».
2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia» sono soppresse.
3. Al minore di anni quattordici, gia' iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui all'articolo 31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, e' rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario.
4. Per il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. nel periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico rilasciato ai soggetti di cui al comma 3, decorrente dal dicembre 2013 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e' autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2016. Al predetto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


Note all'art. 10:
- Il testo degli articoli 31 e 32 del decreto
legislativo n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero.), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, cosi' recita:
«Art. 31 (Disposizioni a favore dei minori)(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 29). - 1. Il figlio minore dello
straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante
segue la condizione giuridica del genitore con il quale
convive ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori
con cui convive.
Il minore che risulta affidato ai sensi dell'art. 4
della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione
giuridica dello straniero al quale e' affidato, se piu'
favorevole.
Al minore e' rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi familiari valido fino al compimento della maggiore
eta' ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo ai sensi dell'art. 9. L'assenza occasionale e
temporanea dal territorio dello Stato non esclude il
requisito della convivenza.
2. (abrogato).
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi
connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto
dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si
trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso
o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del
presente testo unico. L'autorizzazione e' revocata quando
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il
rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le
esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I
provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti
di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba
essere disposta l'espulsione di un minore straniero il
provvedimento e' adottato, su richiesta del questore, dal
Tribunale per i minorenni.».
«Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al
compimento della maggiore eta') (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 30). - 1. Al compimento della maggiore eta', allo
straniero nei cui confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all'art. 31, comma 1, e, fermo restando
quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati
affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n.
184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.
Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde
dal possesso dei requisiti di cui all'art. 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo'
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al
lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore eta', ai minori stranieri non
accompagnati, affidati ai sensi dell' art. 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo
parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui
all'art. 33 del presente testo unico, ovvero ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un
periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque
sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui
al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge
attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in
detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
decreti di cui all'art. 3, comma 4».
- Il testo dell'art. 28 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 (Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, cosi' recita:
«Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i
quali sono vietati l'espulsione o il respingimento). - 1.
Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il
questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore eta'. In caso di minore non
accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al
Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno
per minore eta' e' rilasciato a seguito della segnalazione
al Comitato medesimo ed e' valido per tutto il periodo
necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari
nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato,
e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni
per i provvedimenti di competenza;
a-bis) per integrazione sociale e civile del minore,
di cui all'art. 11, comma 1, lettera c-sexies), previo
parere del Comitato per i minori stranieri;
b) per motivi familiari, nei confronti degli
stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di
cui all'art. 19, comma 2, lettera c) del testo unico;
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante
idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne
che si trovano nelle circostanze di cui all'art. 19, comma
2, lettera d) del testo unico;
d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che
possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che
provvede ad accordare una protezione analoga contro le
persecuzioni di cui all'art. 19, comma 1, del testo unico.»
- L'art. 41-bis della legge n. 234/2012 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea.), introdotto dalla legge n. 115/2015 (
Legge europea 2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
agosto 2015, n. 178, ha istituito il Fondo per il
recepimento della normativa europea.

 
Art. 11
Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali
violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di
infrazione 2011/4147

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se piu' favorevoli, e' riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.
2. L'indennizzo e' elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l'indennizzo e' comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.


Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 603-bis del Codice Penale,
aggiunto dal comma 1 dell'art. 12, decreto-legge n.
138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
148/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre
2011, n. 216, e' il seguente:
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque svolga un'attivita' organizzata di
intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone
l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento,
mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando
dello stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori, e'
punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la
multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore
reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di
sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti
circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o
comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita'
del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa
all'orario di lavoro, al riposo settimanale,
all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in
materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da
esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la
sicurezza o l'incolumita' personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di
lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative
particolarmente degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano
l'aumento della pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia
superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati
siano minori in eta' non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori
intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo
alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle
condizioni di lavoro.».
- Il testo degli articoli 581, 582 e 583 del Codice
penale e' il seguente:
«Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se
dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente,
e' punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Tale disposizione non si applica quando la legge
considera la violenza come elemento costitutivo o come
circostanza aggravante di un altro reato.
Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad
alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti
giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti
previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle
indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il
delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Art. 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione
personale e' grave e si applica la reclusione da tre a
sette anni:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia
o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di
un senso o di un organo;
La lesione personale e' gravissima, e si applica la
reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1. una malattia certamente o probabilmente
insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda
l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo
o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e
grave difficolta' della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del
viso.».

 
Art. 12

Condizioni per l'accesso all'indennizzo

1. L'indennizzo e' corrisposto alle seguenti condizioni:
a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
b) che la vittima abbia gia' esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;
c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.


Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 407 del
Codice di Procedura Penale:
«Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione
di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso
da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se
piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato
l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi
con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od
omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati
commessi per eseguire o per occultare gli altri.»
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393 comma
4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque
superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'art.
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o
richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
la scadenza del termine non possono essere utilizzati ».

 
Art. 13

Domanda di indennizzo

1. La domanda di indennizzo e' presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilita', deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e);
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.


Note all'art. 13:
- L'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - Testo A)), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, cosi' recita:
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R)».

 
Art. 14

Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime

1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e' destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo e' altresi' alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.
3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.
4. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, e' possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014.


Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 60/2014 (Regolamento recante la disciplina
del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei
reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e
dell'usura, a norma dell'art. 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2014, n. 83,
cosi' recita:
«Art. 5 (Risorse finanziarie ed individuazione del
capitolo di spesa). - 1. Il Fondo e' alimentato secondo le
previsioni dell'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge
29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' dai proventi
derivanti dall'incasso delle rate di ammortamento dei
mutui, dal rientro dei benefici revocati o riformati e
dall'esercizio del diritto di surroga nei diritti delle
vittime nei confronti degli autori dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.
2. Tutte le somme di cui al comma 1 confluiscono nel
capitolo di bilancio 2341 dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno e sono messe a
disposizione di Consap con le modalita' e i tempi previsti
nel provvedimento di concessione di cui all'art. 6.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;».

 
Art. 15

Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512,
e 23 febbraio 1999, n. 44

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «mafioso» sono aggiunte le seguenti: «e dei reati intenzionali violenti»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «da due rappresentanti del Ministero della giustizia»;
c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302».
2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia».
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.


Note all'art. 15:
- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 512/1999
(Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso.), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2000, n. 6,come modificati
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 3 (Comitato di solidarieta' per le vittime dei
reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti). -
1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il
Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo
mafioso e dei reati intenzionali violenti. Il Comitato e'
presieduto dal Commissario per il coordinamento delle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo
mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale
della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata
esperienza nell'attivita' di solidarieta' alle vittime dei
reati di tipo mafioso. Il Comitato e' composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da due rappresentanti del Ministero della
giustizia;
c) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari
sociali;
g) da un rappresentante della Concessionaria di
servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto
di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri
restano in carica per quattro anni e l'incarico non e'
rinnovabile per piu' di una volta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo e' attribuita
al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto
previsto dall'art. 6.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo e'
attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del
Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti
a carico del Fondo.».
«Art. 4 (Accesso al Fondo). - 1. Hanno diritto di
accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche
costituite parte civile nelle forme previste dal codice di
procedura penale, a cui favore e' stata emessa,
successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza
definitiva di condanna al risarcimento dei danni,
patrimoniali e non patrimoniali, nonche' alla rifusione
delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a
carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei
seguenti reati:
a) del delitto di cui all'art. 416-bis del codice
penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal medesimo art. 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso.
1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme
previste dal codice di procedura penale hanno diritto di
accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso
delle spese processuali.
2. Hanno altresi' diritto di accesso al Fondo, entro i
limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello
stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio
civile, nelle forme previste dal codice di procedura
civile, per il risarcimento dei danni causati dalla
consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in
giudizio penale, nonche' i successori a titolo universale
delle persone a cui favore e' stata emessa la sentenza di
condanna di cui al presente articolo.
2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle
forme previste dal codice di procedura civile, hanno
diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie annuali dello stesso,
limitatamente al rimborso delle spese processuali.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione
del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone
indicate nei medesimi commi e' stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art.
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o
e' applicata in via definitiva una misura di prevenzione,
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, ovvero quando risultano escluse le
condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 20 ottobre 1990, n. 302.
4. Il diritto di accesso al Fondo non puo' essere
esercitato da coloro che, alla data di presentazione della
domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei
reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, o ad un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si
applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura
di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si
riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della
consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo
stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che
ne ha cagionato la morte, la qualita' di collaboratore di
giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e
non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione
ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto
medesimo».
- Il testo dell'art. 1, della legge n. 302/1990 (Norme
a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata.), come modificato anche dall'art. 2-quater del
decreto-legge n. 151/2008, aggiunto dalla relativa legge di
conversione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°
dicembre 2008, n. 281, e' il seguente:
«Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio
dello Stato di atti di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso
non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi
ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione
fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di
invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita'
lavorativa, in ragione di euro 2.000 per ogni punto
percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei
casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o
corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi'
corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente,
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti
delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita'
delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice
penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla
commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che
con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, del tutto
estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che
si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo
nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il
medesimo, al tempo dell'evento, si era gia' dissociato o
comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti
delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a
chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o
repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre
corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3,
subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei
casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita',
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di
azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi
nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita'
permanente che comporti la cessazione dell'attivita'
lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata
all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della
capacita' lavorativa.».
- Il testo della legge 23 febbraio 1999, n. 44
(Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura), modificata
dalla presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 marzo 1999, n. 51.

 
Art. 16

Disposizioni finanziarie

1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, la parola: «2.000» e' sostituita dalla seguente: «1.943» e le parole: «1.000 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «943 nel corso dell'anno 2016».
2. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «49.200.000» e' sostituita dalla seguente: «46.578.000», la parola: «94.200.000» e' sostituita dalla seguente: «91.578.000» e la parola: «93.200.000» e' sostituita dalla seguente: «90.578.000».
3. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «46.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «43.378.000 euro» e le parole: «92.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «89.378.000 euro».
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 e' autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo l, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 1, comma 425, della legge n.
190/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2014, n. 300, modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti
sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 422 del presente articolo
interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
cui al presente comma comunicano un numero di posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse
destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica
pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito
istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di
cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla
ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in
tal caso ricorso al fondo di cui all'art. 30, comma 2.3,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito
facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del
completamento del procedimento di cui al presente comma
alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero
della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a
valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un
contingente massimo di 1943 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
943 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno
2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione
giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di
acquisizione di personale di cui al presente comma ha
carattere prioritario su ogni altra procedura di
trasferimento all'interno dell'amministrazione della
giustizia.
- Il testo dell'art. 22 del decreto-legge n. 83/2015
(Misure urgenti in materia fallimentare, civile e
processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2015, n. 147 e convertito con
modificazioni dalla legge n. 132/2015, ulteriormente
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 22 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13,
comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di
euro per l'anno 2015, a 46.578.000 euro per l'anno 2016, a
91.578.000 euro per l'anno 2017 e a 90.578.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a
3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno
2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 43.378.000 euro per l'anno 2016 e a
89.378.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'art.
1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla
ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in
attuazione dell'art. 21.
2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'art.
1, comma 96 della legge 190 del 2014, resesi annualmente
disponibili, possono essere destinate, nel corso del
medesimo esercizio finanziario, per gli interventi gia'
previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento
del sistema giudiziario, nonche', in mancanza di
disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'art.
2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di
studio per la partecipazione agli stage formativi presso
gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n.
190/2014 e' il Fondo istituito presso il Ministero della
giustizia per il recupero di efficienza del sistema
giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi,
nonche' per il completamento del processo telematico. Il
fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno
2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

 
Art. 17
Iscrizione nel Registro internazionale italiano di navi in regime di
temporanea dismissione di bandiera comunitaria

1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «appartengono a soggetti» sono inserite le seguenti: «comunitari o» e le parole: «registro straniero non comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «registro comunitario o non comunitario».


Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30-12-1997 n.
457/1997 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore
dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303 e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998,
n. 49), modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
E' istituito il registro delle navi adibite alla
navigazione internazionale, di seguito denominato «Registro
internazionale», nel quale sono iscritte, a seguito di
specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, le navi adibite esclusivamente a
traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e'
diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte
rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1,
lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione,
come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice
della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o
non comunitari, in regime di sospensione da un registro
comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo
dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di
locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
tenuto conto degli appositi contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro
internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in
servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da
diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della
navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il
viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano
i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le
predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel
limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi, ciascuno
con percorrenza superiore alle cento miglia marine se
osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
e comma 1-bis.».

 
Art. 18
Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le
imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di
inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie

1. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 qualora:
a) riguardino la gestione della circolazione ferroviaria, il funzionamento e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario;
b) riguardino i requisiti e la qualificazione del personale impiegato in attivita' di sicurezza della circolazione ferroviaria;
c) riguardino i certificati e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
2. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari degli obblighi di fornire all'ANSF assistenza tecnica, informazioni o documentazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.
3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'ANSF, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabili. L'ANSF e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le attivita' di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle relative sanzioni. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'ANSF puo' adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del personale sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa.
4. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, il personale dell'ANSF incaricato dalla stessa di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di tali funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
5. Per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tale fine il direttore dell'ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare le sanzioni. Avverso l'accertamento e' ammesso il ricorso al direttore dell'ANSF entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.
6. La riscossione delle sanzioni e' effettuata ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.


Note all'art. 18:
- Il testo degli articoli 14 e 15 del decreto
legislativo n. 162/2007 (Attuazione delle direttive
2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie.), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234, e' il seguente:
«Art. 14 (Certificati di sicurezza). - 1. Per avere
accesso all'infrastruttura ferroviaria, un'impresa
ferroviaria deve essere titolare di un certificato di
sicurezza che puo' valere per l'intera rete ferroviaria o
soltanto per una parte delimitata. Scopo del certificato di
sicurezza e' fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha
elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed
e' pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI,
di altre pertinenti disposizioni della normativa
comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini
del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di
trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza.
2. Il certificato di sicurezza comprende:
a) la certificazione che attesta l'accettazione del
sistema di gestione della sicurezza dell'impresa
ferroviaria, di cui all'art. 13 e all'allegato III;
b) la certificazione che attesta l'accettazione delle
misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i
requisiti specifici necessari per la prestazione, in
condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in
questione. Detti requisiti possono riguardare
l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di
sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della
rete, l'accettazione dei certificati del personale e
l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli
utilizzati dall'impresa ferroviaria. La certificazione e'
basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa
ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.
3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma
2, su richiesta del rappresentante legale, all'impresa
ferroviaria che inizia in Italia la propria attivita'
specificando il tipo e la portata delle attivita'
ferroviarie in oggetto. La certificazione di cui al comma
2, lettera a), e' valida in tutto il territorio della
Comunita' per le attivita' di trasporto ferroviario
equivalenti.
4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria gia' in
possesso di un certificato di sicurezza rilasciato da una
Autorita' di sicurezza di un altro Stato membro della
Comunita' europea e che intende effettuare servizi
supplementari di trasporto ferroviario, la certificazione
aggiuntiva necessaria a norma del comma 2, lettera b),
relativa alla rete italiana o parte della rete italiana
sulla quale intende effettuare il servizio.
5. Il certificato di sicurezza scade ogni cinque anni
ed e' rinnovato a richiesta dell'impresa.
6. Il certificato di sicurezza e' aggiornato
parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la
portata delle attivita' cambia in modo sostanziale. Il
titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio
L'Agenzia in merito ad ogni modifica rilevante delle
condizioni che hanno consentito il rilascio della parte
pertinente del certificato. Il titolare notifica inoltre
all'Agenzia l'assunzione di nuove categorie di personale o
l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile.
7. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione della parte
pertinente del certificato di sicurezza in seguito a
modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza.
8. Se ritiene che il titolare del certificato di
sicurezza non soddisfi piu' le condizioni per la
certificazione che e' stata rilasciata, l'Agenzia revoca la
parte a) e b) del certificato, motivando la propria
decisione. Parimenti l'Agenzia revoca il certificato di
sicurezza se risulta che il titolare del certificato stesso
non ne ha fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al
rilascio dello stesso. Della revoca della certificazione
nazionale aggiuntiva o del certificato di sicurezza,
l'Agenzia informa l'Autorita' preposta alla sicurezza dello
Stato membro che ha rilasciato la parte a) del certificato.
9. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il
rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca dei
certificati di sicurezza di cui al comma 2, lettera a). La
notifica riporta la denominazione e la sede dell'impresa
ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di applicazione
e la validita' del certificato di sicurezza e, in caso di
revoca, la motivazione della decisione.
10. Per il rilascio del certificato di sicurezza
l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti
per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per
le procedure di certificazione.
11. I certificati di sicurezza gia' rilasciati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'art. 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
restano validi sino al rilascio da parte dell'Agenzia del
certificato di cui al presente articolo da richiedersi a
cura del rappresentante legale dell'impresa ferroviaria
entro tre mesi, fatta salva l'applicabilita' dei commi 8 e
9.
Art. 15 (Autorizzazione di sicurezza dei gestori
dell'infrastruttura). - 1. Per poter gestire e far
funzionare un'infrastruttura ferroviaria, il gestore
dell'infrastruttura, su richiesta del legale
rappresentante, deve ottenere un'autorizzazione di
sicurezza dall'Agenzia. L'Autorizzazione di sicurezza puo'
contenere limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate
dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza
comprende:
a) l'autorizzazione che attesta l'accettazione del
sistema di gestione della sicurezza del gestore
dell'infrastruttura di cui all'art. 13 e all'allegato III;
b) l'autorizzazione che attesta l'accettazione delle
misure adottate dal gestore dell'infrastruttura per
soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza
della progettazione, della manutenzione e del funzionamento
dell'infrastruttura ferroviaria, compresi, se del caso, la
manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo
del traffico e di segnalamento.
2. L'autorizzazione di sicurezza scade ogni cinque anni
ed e' rinnovata a richiesta del gestore
dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza e'
aggiornata parzialmente o integralmente ogniqualvolta sono
apportate modifiche sostanziali all'infrastruttura, al
segnalamento o alla fornitura di energia ovvero ai principi
che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione. Il
titolare dell'autorizzazione di sicurezza informa senza
indugio l'Agenzia in merito ad ogni modifica apportata.
3. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione
dell'autorizzazione di sicurezza in seguito a modifiche
sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza.
4. Se ritiene che il titolare dell'autorizzazione di
sicurezza non soddisfi piu' le pertinenti condizioni,
l'Agenzia preposta alla sicurezza revoca l'autorizzazione
motivando la propria decisione.
5. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il
rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca delle
autorizzazioni di sicurezza. La notifica riporta la
denominazione e la sede del gestore dell'infrastruttura, la
data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validita'
dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di revoca, la
motivazione della decisione.
6. Per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza
l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti
per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per
le procedure di certificazione.
7. I gestori per le infrastrutture gia' esistenti ed
aperte al traffico ferroviario alla data di entrata in
vigore del presente decreto provvedono entro tre mesi a
richiedere il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza. In
attesa del rilascio della stessa sono autorizzati a
proseguire la propria attivita' fatta salva
l'applicabilita' dei commi 4 e 5.».
- Il Capo I della legge n. 689/1981 (Modifiche al
sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, riguarda le sanzioni amministrative.
La Sezione I del suddetto Capo detta i principi generali,
mentre la Sezione II disciplina i criteri di applicazione.
- Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 689/1981,
e' il seguente:
«Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto disposto
nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle
somme dovute in base alle norme previste per l'esazione
delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza
di finanza che lo da' in carico all'esattore per la
riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non
riscosso come riscosso.
E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha
sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura
ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e
comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure
previste per la riscossione delle proprie entrate.
Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un
decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si
procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul
recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo
nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo
per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione
e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e'
trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli
interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore
si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione
delle imposte dirette.».

 
Art. 19
Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei
in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU

1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, e' esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia»;
b) all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocita' di trattamento,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione trimestrale e' subordinata alla sussistenza della reciprocita' di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni».


Note all'art. 19:
- Il testo vigente degli articoli 8 e 18 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 39/1953 (Testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1953, n. 33, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 8 (Tassa per autoveicoli in temporanea
importazione). - Le autovetture ed i motocicli ad uso
privato, importati temporaneamente dall'estero ed
appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero,
decorso il periodo di tre mesi di franchigia di cui al
successivo art. 18, possono circolare in Italia anche per
altri nove mesi contro pagamento, presso qualsiasi ufficio
esattore, di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun
mese di soggiorno oltre il terzo e sino al dodicesimo mese.
Ogni frazione di mese si computa per un mese intero.
Le autovetture ed i motocicli, non riesportati alla
scadenza di un anno, si considerano nazionalizzati e non
possono circolare in Italia senza il pagamento della
normale tassa di circolazione.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli
autoscafi esteri ad uso privato, temporaneamente importati
ed adibiti al trasporto di persone.
Gli autobus adibiti al trasporto di persone e gli
autocarri adibiti al trasporto di merci, nonche' i relativi
rimorchi importati temporaneamente dall'estero ed
appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero,
possono circolare in Italia contro il pagamento di un
trentaseiesimo della tassa annuale per ogni dieci giorni di
soggiorno o frazione di essi.
Il trattamento tributario di cui al presente articolo
e' subordinato alla sussistenza della reciprocita' di
trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il
possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato. Tale
disposizione non trova applicazione per i veicoli
immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in
uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di
informazioni. Il veicolo da turismo, come definito
dall'art. 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del
Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato
membro dell'Unione europea o nello Stato aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale
sussiste un adeguato scambio di informazioni in cui risiede
normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio
italiano, e' esente dal pagamento della tassa
automobilistica per l'intero periodo del corso di studi
svolto in Italia.
Il veicolo da turismo, come definito dall'art. 2,
lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del
28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione
europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio
di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente
che lo utilizza nel territorio italiano, e' esente dal
pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo
del corso di studi svolto in Italia.».
«Art. 18 (Esenzione trimestrale per autoveicoli in
temporanea importazione). - Le autovetture, i motocicli e
gli autoscafi, ad uso privato, i rimorchi ad uso di
applicazione di campeggio e simili, importati
temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da
persone residenti stabilmente all'estero, sono esentati dal
pagamento della tassa di circolazione. L'esenzione e'
accordata anche quando il proprietario od un suo congiunto
entro il terzo grado parimenti residente all'estero si
trova a bordo del veicolo e questo e' guidato da altra
persona, pure se residente in Italia. L'esenzione
trimestrale e' subordinata alla sussistenza della
reciprocita' di trattamento da parte del Paese terzo non
appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo
sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un
adeguato scambio di informazioni.».

 
Art. 20
Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci
temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo
di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea

1. Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l' articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Adattamento dell'ordinamento interno). - 1. In esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo di cui all'articolo 1 e dell'articolo 13 del protocollo n. 5 all'Accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»;
b) all'articolo 3, dopo il somma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Agli oneri recati dall'articolo 2-bis, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
2. I decreti previsti dall'articolo 2-bis della legge n. 10 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 3 della legge legge 7 gennaio
2008, n. 10 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee
ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Albania, dall'altra, con allegati, protocolli,
dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12
giugno 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2
febbraio 2008, n. 28, modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 3 (Copertura finanziaria). - 1. Per l'attuazione
della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 6.970
annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
1-bis. Agli oneri recati dall'art. 2-bis, valutati in
euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».

 
Art. 21
Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e
alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot
7292/15/TAXU

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte II, il numero 12-bis) e' abrogato;
b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) e' aggiunto il seguente:
«1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)»;
c) alla tabella A, parte III, il numero 38-bis) e' abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


Note all'art. 21:
- La Tabella A (Elenco dei beni e dei servizi soggetti
all'aliquota IVA del 5 per cento) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), modificata
dalla presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292.

 
Art. 22

Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati
per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU

1. Al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, le parole: «, ex 21.07.02» sono soppresse.


Note all'art. 22:
- Per i riferimenti alla Tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972, si veda nelle note
all'art. 21.

 
Art. 23
Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione
n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17
del regolamento (CE) n. 659/1999

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b.1) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99;».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.


Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 1, comma 460, della legge n.
311/2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n.
306, cosi' recita:
«460. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non
si applica alle societa' cooperative e loro consorzi a
mutualita' prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I,
sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni
di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo
delle cooperative sezione cooperative a mutualita'
prevalente di cui all'art. 223-sexiesdecies delle
disposizioni di attuazione del codice civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti
annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui
al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle
cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la quota del 40 per cento degli utili netti
annuali delle altre cooperative e loro consorzi;
b.1) per la quota del 50 per cento de-gli utili netti
annuali dei consorzi agrari di cui all'art. 9 della legge
23 luglio 2009, n. 99;
b-bis) per la quota del 65 per cento degli utili
netti annuali delle societa' cooperative di consumo e loro
consorzi.».

 
Art. 24
Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per
alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile
2015. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni
legislative in materia di incentivi in favore delle imprese
marittime

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 157, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui e' venuta meno l'opzione di cui all'articolo l55»;
b) all'articolo 158:
1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un'unita' gia' in proprieta' dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale e' esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione e' esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, il costo non ammortizzato e' determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»;
2) al comma 2, le parole: «la differenza di cui al comma precedente e' aggiunta» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, e' aggiunto».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica per le cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a tale fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di cessione di navi gia' in proprieta' dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'imponibile determinato secondo le disposizioni dell'articolo 156 del medesimo testo unico deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi dell'articolo 158, comma 1, terzo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle cessioni di navi che costituiscono un complesso aziendale ai sensi dell'articolo 158, comma 3, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi.
5. Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica nel caso in cui l'omesso versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, e' inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento.
7. E' in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento dovuto, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
8. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere regolarizzati entro novanta giorni dalla medesima data con le modalita' definite ai sensi del comma 8.
11. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale.
12. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, il decreto legislativo di cui al comma 11 e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore;
b) per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro/pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed all'articolo 157 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle sole imprese che imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;
c) semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica.
13. Il decreto legislativo di cui al comma 11 e' adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, decorsi i quali il decreto legislativo puo' essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 11 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
14. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 11, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 12 e con la procedura di cui al comma 13.
15. Dall'attuazione della delega di cui al comma 11 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 11 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso e' emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.


Note all'art. 24:
- Il testo vigente degli articoli 157, comma 5, e 158
del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
302, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 157 (Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla
sua efficacia). - 1. L'opzione di cui all'art. 155 non puo'
essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto
dal periodo d'imposta in corso nel caso in cui oltre la
meta' delle navi complessivamente utilizzate viene locato
dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo
superiore, per ciascuna unita', al 50 per cento dei giorni
di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.
2. In ogni caso l'opzione di cui all'art. 155 non
rileva per la determinazione del reddito delle navi
relativamente ai giorni in cui le stesse sono locate a
scafo nudo, da determinarsi in modo analitico per quanto
attiene ai costi specifici, e secondo la proporzione di cui
all'art. 159 per quanto attiene quelli non suscettibili di
diretta imputazione.
3. L'opzione di cui all'art. 155 viene meno, altresi',
nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei
cadetti secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui
all'art. 161.
4. L'ammontare determinato ai sensi dell'art. 156 non
comprende i ricavi e qualsiasi altro componente positivo
non derivante in via esclusiva dall'esercizio delle navi di
cui all'art. 155 e delle attivita' di cui al comma 2 dello
stesso articolo.
5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia
dell'opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa
non puo' avvenire prima del decorso del decennio
originariamente previsto e, comunque, non prima del quinto
periodo d'imposta successivo a quello in cui e' venuta meno
l'opzione di cui all'art. 155.
Art. 158 (Plusvalenze e minusvalenze). - 1. Nel caso di
cessione a titolo oneroso di una o piu' navi relativamente
alle quali e' efficace l'opzione di cui all'art. 155,
l'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 comprende
anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata. Tuttavia,
qualora la cessione abbia ad oggetto un'unita' gia' in
proprieta' dell'utilizzatore in un periodo d'imposta
precedente a quello nel quale e' esercitata l'opzione per
l'applicazione del presente regime, all'imponibile
determinato ai sensi dell'art. 156 deve essere aggiunto un
ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza
latente, data dalla differenza tra il valore normale della
nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati
nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in
cui l'opzione e' esercitata, e la plusvalenza realizzata ai
sensi dell'art. 86, e, comunque, non inferiore alla
plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla
nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente
capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione
fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai
fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai
sensi dell'art. 86, il costo non ammortizzato e'
determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base
delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio
dell'opzione di cui all'art. 155.
2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente
quello di prima applicazione del regime di determinazione
dell'imponibile previsto dalla presente sezione, al reddito
prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile
l'agevolazione di cui all'art. 145, comma 66, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, l'importo determinato ai sensi
del comma 1, secondo periodo, e' aggiunto all'imponibile
limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.
3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un
complesso aziendale, per l'applicazione del comma 1 e'
necessario che tali navi rappresentino l'80 per cento del
valore dell'azienda al lordo dei debiti finanziari.».
- Il Capo VI del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302,
disciplina la «Determinazione della base imponibile per
alcune imprese marittime». Al suo interno, il Titolo II
riguarda «l'imposta sul reddito delle societa'».
- Il testo dell'art. 156 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917/1986, aggiunto dall'art. 1, comma 1
del decreto legislativo n. 344/2003 e successivamente
modificato dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo
n. 247/2005, cosi' recita:
«Art. 156 (Determinazione del reddito imponibile). - 1.
Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed
unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna
nave con i requisiti predetti, e' calcolato sulla base
degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti
scaglioni di tonnellaggio netto:
a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090
euro per tonnellata;
b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta:
0,0070 euro per tonnellata;
c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta:
0,0040 euro per tonnellata;
d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro
per tonnellata.
2. Agli effetti del comma precedente, non sono
computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di
operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o
straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave;
sono altresi' esclusi dal computo dei giorni di
operativita' quelli nei quali la nave e' in disarmo
temporaneo.
3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto
dai commi precedenti non e' ammessa alcuna deduzione. Resta
ferma l'applicazione dell'art. 84.».
- Il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005
(Disposizioni applicative del regime di determinazione
della base imponibile delle imprese marittime, di cui agli
articoli da 155 a 161 del TUIR - tonnage tax), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2005, n. 153, cosi'
recita:
«3. L'obbligo di formazione di cui all'art. 157, comma
3, del testo unico, si ritiene assolto laddove il soggetto
interessato provveda ad imbarcare un allievo ufficiale per
ciascuna delle navi in relazione alle quali sia stata
esercitata l'opzione o, in alternativa, provveda, al fine
di assicurare tale addestramento, a versare al Fondo
nazionale marittimi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni
aventi analoghe finalita' un importo annuo, da determinarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti in base al numero delle unita' navali interessate
e ai costi medi connessi all'attivita' formativa.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008
(Determinazione delle modalita' di assolvimento
dell'obbligo di formazione a carico delle imprese
marittime, in attuazione del decreto del Ministero delle
finanze del 23 giugno 2005), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 marzo 2009, n. 65, cosi' recita
«Art. 2 (Determinazione dell'importo formativo
alternativo). - 1. L'importo di cui all'art. 1, comma 2,
lettere b) e c) e' di euro 22.732,00 su base annua, ovvero
di euro 62,00 su base giornaliera, da aggiornare
annualmente in base agli indici annuali ISTAT di variazione
dei prezzi.
2. L'importo di cui al comma 1 e' versato entro il
termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito
relativa al periodo di imposta per il quale e' presentata
la dichiarazione dei redditi dell'impresa marittima.».
- Il testo degli articoli 4 e 6 del decreto-legge n.
457/1997 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore
dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303 e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.
30/1998 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49), cosi'
recita:
«Art. 4 (Trattamento fiscale). - 1. Ai soggetti che
esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al
comma 2 e' attribuito un credito d'imposta in misura
corrispondente all'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro
autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle
navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai
fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a
tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione
del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico
della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6,
comma 1.
2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di
navi iscritte nel Registro internazionale concorre in
misura pari al 20 per cento a formare il reddito
complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere e'
posto a carico della gestione commissariale del Fondo di
cui all'art. 6 del presente decreto.
2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a
lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a
decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri
fondi formati con utili che non concorrono a formare il
reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.».
«Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1. Per la salvaguardia
dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente
i requisiti di cui all'art. 119 del codice della
navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro
internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo stesso
personale suindicato sono esonerati dal versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale
del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e'
rimborsato su conforme rendicontazione.
2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e'
prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese
armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli
concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per
ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono
superare per ciascuna nave il massimale fissato su base
annua dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il
valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana
nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.».
- L'art. 17 della legge n. 196/2009 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, riguarda la copertura
finanziaria delle leggi.

 
Art. 25
Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30
novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 10 della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, e' l'amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.
2. L'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale e' riservato, ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualita' di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonche' al Corpo della guardia di finanza, in qualita' di forza di polizia economica e finanziaria a norma del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.


Note all'art. 25:
- Il testo degli articoli 7 e 10 della Decisione del
Consiglio n. 2009/917/GAI sull'uso dell'informatica nel
settore doganale, pubblicata nella G.U.U.E. 10 dicembre
2009, n. L 323, cosi' recita:
« Art. 7. - 1. L'accesso diretto ai dati inseriti nel
sistema informativo doganale e' riservato alle autorita'
nazionali designate da ciascuno Stato membro. Tali
autorita' nazionali sono le amministrazioni doganali, ma
possono altresi' comprendere altre autorita' competenti, in
base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello
Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo
scopo previsto all'art. 1, paragrafo 2.
2. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri
e al comitato di cui all'art. 27 un elenco delle proprie
autorita' competenti designate a norma del paragrafo 1 del
presente articolo per accedere direttamente al sistema
informativo doganale e precisa, per ciascuna autorita', a
quali dati puo' avere accesso e per quali scopi.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio puo',
mediante decisione unanime, consentire l'accesso al sistema
informativo doganale ad organizzazioni internazionali o
regionali. Per prendere questa decisione il Consiglio tiene
conto di tutti gli accordi bilaterali vigenti e di ogni
parere in merito all'adeguatezza delle misure di protezione
dei dati da parte dell'autorita' comune di controllo di cui
all'art. 25.».
«Art. 10. - 1. Ciascuno Stato membro designa
un'amministrazione doganale competente responsabile a
livello nazionale del sistema informativo doganale.
2. L'amministrazione di cui al paragrafo 1 e'
responsabile del corretto funzionamento del sistema
informativo doganale nello Stato membro e adotta le misure
necessarie per garantire l'osservanza della presente
decisione.
3. Gli Stati membri si comunicano il nome
dell'amministrazione di cui al paragrafo 1.».
- Il decreto legislativo n. 68/2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, riguarda
l'«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78.».

 
Art. 26
Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della
direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune
applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi.
Procedura di infrazione 2016/0106

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;
b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.
3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una societa' che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;
b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate».
2. All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. La disposizione del comma l si applica altresi' alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della societa' erogante, sempreche' la remunerazione sia erogata a societa' con i requisiti indicati nel comma 1»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, e' attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016.


Note all'art. 26:
- Il testo vigente dell'art. 89 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917/, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 89 (Dividendi ed interessi). - 1. Per gli utili
derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in
nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dell'art. 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47,
comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'art. 73, comma
1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito
dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi
dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente
ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa
esclusione si applica alla remunerazione corrisposta
relativamente ai contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti
eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio
o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni detenuti per la
negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono
percepiti.
3. Verificandosi la condizione dell'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si
applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'art.
73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi
nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art.
167, comma 4, o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a
seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'art. 167,
comma 5, lettera b), il rispetto delle condizioni indicate
nell'art. 87, comma 1, lettera c). Ove la dimostrazione
operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5
dell'art. 167, per gli utili di cui al periodo precedente,
e' riconosciuto al soggetto controllante residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate
residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai
sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dalla
societa' partecipata sugli utili maturati durante il
periodo di possesso della partecipazione, in proporzione
degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione
dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al
periodo precedente e' computato in aumento del reddito
complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del
presente comma, si considerano provenienti da societa'
residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli
utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in
tali societa' o di partecipazioni di controllo anche di
fatto, diretto o indiretto, in altre societa' residenti
all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in
societa' residenti in Stati o territori a regime
privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il
contribuente intenda far valere la sussistenza delle
condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art.
87 ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista
dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 ovvero, avendola
presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la
percezione di utili provenienti da partecipazioni in
imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori
inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'art.
167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei
redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o
incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si
applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8,
comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito
per il loro intero ammontare gli utili relativi ai
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che non
soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.
3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti
finanziari e contratti indicati dall'arti-colo 109, comma
9, lettere a) e b), limitata-mente al 95 per cento della
quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso art.
109;
b) alle remunerazioni delle partecipa-zioni al
capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli
strumenti finanziari di cui all'art. 44, provenienti dai
soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3- ter
del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della
quota di esse non deducibile nella determinazione del
reddito del soggetto erogante.
3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma
3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni
provenienti da una societa' che riveste una delle forme
previste dall'allegato I, parte A, della direttiva
2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
e' detenuta una partecipa-zione diretta nel capitale non
inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un
anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro
dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di
una convenzione in materia di doppia imposizione sui
redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori
dell'Unione europea;
b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza
possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero
che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a
una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della
citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che
sostituisca una delle imposte indicate.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46
e 47, ove compatibili.
5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base
a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo
di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il
reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel
periodo di durata del contratto. La differenza positiva o
negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine,
al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
dell'operazione nel periodo di durata del contratto,
concorre a formare il reddito per la quota maturata
nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i
conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto.».
- L'Allegato I, parte A, della direttiva n. 2011/96/UE
concernente il regime fiscale comune applicabile alle
societa' madri e figlie di Stati membri diversi
(rifusione), pubblicata nella G.U.U.E. 29 dicembre 2011, n.
L 345, riporta Elenco delle societa' di tutti gli Stati
membro cui si applica la presente disciplina.
- Il testo vigente dell'art. 27-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600/1973 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
1973, n. 268, introdotto dal decreto legislativo n.
136/1993, e come ulteriormente modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 27-bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi
distribuiti a soggetti non residenti). - 1. Le societa' che
detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20
per cento del capitale della societa' che distribuisce gli
utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della
ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 27, se:
a) rivestono una delle forme previste nell'allegato
della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio
1990;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro
dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di
una Convenzione in materia di doppia imposizione sui
redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori
dell'Unione europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza
fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano
territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle
imposte indicate nella predetta direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente
per almeno un anno.
1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresi'
alle remunerazioni di cui all'art. 89, comma 3-bis, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura
corrispondente alla quota non deducibile nella
determinazione del reddito della societa' erogante,
sempreche' la remunerazione sia erogata a societa' con i
requisiti indicati nel comma 1.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere
prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti
autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la
societa' non residente possieda i requisiti indicati alle
lettere a), b) e c) del comma 1, nonche' una dichiarazione
della societa' che attesti la sussistenza del requisito
indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.
3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a
richiesta della societa' beneficiaria dei dividendi, i
soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la
ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 27. In
questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve
essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e
conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non
siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al
periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei
dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati
definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro
delle finanze possono essere stabilite specifiche modalita'
di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
4.
5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27
gennaio 2015, e' attuata dall'ordinamento nazionale
mediante l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 27
luglio 2000, n. 212.».
- Il testo vigente dell'art. 10-bis della legge n.
212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
luglio 2000, n. 177, e' il seguente:
«Art. 10-bis (Disciplina dell'abuso del diritto o
elusione fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una o
piu' operazioni prive di sostanza economica che, pur nel
rispetto formale delle norme fiscali, realizzano
essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni
non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne
disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base
delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto
versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
2. Ai fini del comma 1 si considerano:
a) operazioni prive di sostanza economica i fatti,
gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei
a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi
fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in
particolare, la non coerenza della qualificazione delle
singole operazioni con il fondamento giuridico del loro
insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli strumenti
giuridici a normali logiche di mercato;
b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non
immediati, realizzati in contrasto con le finalita' delle
norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le
operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non
marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che
rispondono a finalita' di miglioramento strutturale o
funzionale dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale
del contribuente.
4. Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente
tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra
operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
5. Il contribuente puo' proporre interpello ai sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le
operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.
6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del
diritto e' accertato con apposito atto, preceduto, a pena
di nullita', dalla notifica al contribuente di una
richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di
sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali
si ritiene configurabile un abuso del diritto.
7. La richiesta di chiarimenti e' notificata
dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di
decadenza previsto per la notificazione dell'atto
impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti
ovvero di inutile decorso del termine assegnato al
contribuente per rispondere alla richiesta e quella di
decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione
dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta
giorni. In difetto, il termine di decadenza per la
notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente
prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza
dei sessanta giorni.
8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto
impositivo e' specificamente motivato, a pena di nullita',
in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai
principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati,
nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine
di cui al comma 6.
9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di
dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non
rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai
commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare
l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.
10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi
accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in
riscossione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e
dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
disposizioni del presente articolo possono chiedere il
rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni
abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti
dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine,
entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o
conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle
entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli
interessi effettivamente riscossi a seguito di tali
procedure.
12. In sede di accertamento l'abuso del diritto puo'
essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono
essere disconosciuti contestando la violazione di
specifiche disposizioni tributarie.
13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti
punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta
ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative
tributarie.».

 
Art. 27
Modifiche alla legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti
nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono abrogati.


Note all'art. 27:
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 88/2001
(Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle
imprese marittime), abrogati dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78.

 
Art. 28
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10
novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di
tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016.
3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015.
4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.
5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, si applicano fino al 31 dicembre 2016.
6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.


Note all'art. 28:
- Il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e degli articoli
6, 7, 9 e 10 del decreto legislativo n. 84/2005 (Attuazione
della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio
2005, n. 118, e' il seguente:
«Art. 1 (Soggetti tenuti alle comunicazioni). - 1. Le
banche, le societa' di intermediazione mobiliare, le Poste
italiane S.p.a., le societa' di gestione del risparmio, le
societa' finanziarie e le societa' fiduciarie, residenti
nel territorio dello Stato, comunicano all'Agenzia delle
entrate le informazioni relative agli interessi pagati o il
cui pagamento e' attribuito direttamente a persone fisiche
residenti in un altro Stato membro, che ne siano
beneficiarie effettive; a tale fine le persone fisiche sono
considerate beneficiarie effettive degli interessi se
ricevono i pagamenti in qualita' di beneficiario finale. Le
suddette comunicazioni sono, altresi', effettuate da ogni
altro soggetto, anche persona fisica, residente nel
territorio dello Stato, che per ragioni professionali o
commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi
alle persone fisiche indicate nel primo periodo. Gli stessi
obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia
di soggetti non residenti.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate,
all'atto della riscossione, anche dalle entita' alle quali
sono pagati o e' attribuito un pagamento di interessi a
vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel
territorio dello Stato e diverse da:
a) una persona giuridica;
b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i
criteri di determinazione del reddito di impresa;
c) un organismo di investimento collettivo in valori
mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE
del 20 dicembre 1985 del Consiglio.».
«Art. 6 (Trasmissione degli elementi informativi). - 1.
I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 3, comunicano gli
elementi informativi indicati all'art. 5, secondo le
modalita' e i termini stabiliti con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta
comunicazione di cui al comma 1, da parte dei soggetti
indicati nel medesimo comma 1, si applica la sanzione
amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro.
3. Nel caso in cui le comunicazioni siano effettuate
con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la
sanzione minima.».
«Art. 7 (Scambio automatico di informazioni). - 1.
L'Agenzia delle entrate comunica gli elementi informativi
acquisiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, all'autorita'
competente dello Stato membro di residenza del beneficiario
effettivo.
2. La comunicazione di informazioni e' automatica e ha
luogo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel
corso del quale sono stati effettuati i pagamenti di
interessi di cui all'art. 2.
3. Le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del 19
dicembre 1977 del Consiglio, si applicano allo scambio di
informazioni previsto dal presente decreto legislativo, a
condizione che le disposizioni in esso contenute non vi
deroghino. Tuttavia, l'art. 8 della direttiva 77/799/CEE
non si applica alle informazioni da fornire ai sensi del
presente decreto legislativo.
4. Ai fini del presente articolo, per autorita'
competente di uno Stato membro si intende una qualsiasi
delle autorita' notificate dagli Stati membri alla
Commissione europea.».
«Art. 9 (Richiesta di non applicazione della ritenuta
alla fonte). - 1. Il beneficiario effettivo residente nel
territorio dello Stato puo' chiedere la non applicazione
della ritenuta alla fonte di cui all'art. 11 della
direttiva 2003/48/CE da parte degli Stati membri
autorizzati a prelevarla e che abbiano adottato la
procedura di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'art.
13 della direttiva medesima. A tale fine il beneficiario
effettivo richiede all'Agenzia delle entrate il rilascio di
un certificato indicante:
a) il nome, il cognome, l'indirizzo e il codice
fiscale del beneficiario effettivo;
b) la denominazione e l'indirizzo del soggetto non
residente che e' tenuto all'applicazione della ritenuta di
cui al citato art. 11 della direttiva nei predetti Stati;
c) il numero di conto del beneficiario effettivo o,
in assenza di tale riferimento, l'identificazione del
titolo di credito.
2. Tale certificato produce effetti per un periodo di
tre anni a decorrere dalla data di rilascio. Esso viene
rilasciato al beneficiario effettivo che ne faccia
richiesta entro due mesi dalla presentazione della
richiesta medesima».
«Art. 10 (Eliminazione delle doppie imposizioni). - 1.
Allo scopo di eliminare la doppia imposizione che potrebbe
derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui
all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE, se gli interessi
percepiti dal beneficiario effettivo residente nel
territorio dello Stato sono stati assoggettati alla
suddetta ritenuta, e' riconosciuto al beneficiario
effettivo medesimo un credito d'imposta determinato ai
sensi dell'art. 165 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
2. Se l'importo della ritenuta operata di cui al comma
1 e' superiore all'ammontare del credito d'imposta
determinato ai sensi dell'art. 165 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui
non sia applicabile il citato art. 165, il beneficiario
effettivo puo' chiedere il rimborso, rispettivamente,
dell'eccedenza o dell'intera ritenuta; in alternativa, puo'
utilizzare la modalita' di compensazione prevista dall'art.
17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

 
Art. 29
Modifiche al trattamento fiscale delle attivita' di raccolta dei
tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU

1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo periodo sono soppressi;
b) al terzo periodo, le parole: «dilettante od» sono soppresse.
2. Dopo l'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:
«Art. 25-quater (Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi). - 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed e' commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito».
3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il numero 20) e' inserito il seguente:
«20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»;
b) al numero 21), le parole: «, esclusi i tartufi,» sono soppresse;
c) al numero 70), le parole: «(esclusi i tartufi)» sono soppresse.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


Note all'art. 29:
- Il testo del comma 109 della legge n. 311/2004
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2005),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n.
306, gia' modificato dalla legge n. 228/2012, come
ulteriormente modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«109. La cessione di tartufo non obbliga il cedente
raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun
obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare
annualmente alle regioni di appartenenza la quantita' del
prodotto commercializzato e la provenienza territoriale
dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I
cessionari sono obbligati a certificare al momento della
vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e
quella di commercializzazione.».
- Per i riferimenti alla Tabella A allegata al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972,
modificato dalla presente legge, si veda nelle note
all'art. 21.

 
Art. 30
Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di
subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuita' che determinano una specifica identita' di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda».


Note all'art. 30:
- Il testo vigente dell'art. 29 del decreto legislativo
n. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 ottobre 2003, n. 235, gia' modificato dalla legge n.
92/2012 e dal decreto legislativo n. 175/2014, come
ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 29 (Appalto). - 1. Ai fini della applicazione
delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di
appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655
del codice civile, si distingue dalla somministrazione di
lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte
dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione
alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in
contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del
settore che possono individuare metodi e procedure di
controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento
di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde
solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente
imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio
per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli
eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente
imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima
difesa, il beneficio della preventiva escussione del
patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali
subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la
responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma
l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del
committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e
degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha
eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere
gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di
regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole
generali.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato
nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore
dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in
forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro
o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti
elementi di discontinuita' che determinano una specifica
identita' di impresa, non costituisce trasferimento
d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in
violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore
interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a
norma dell'art. 414 del codice di procedura civile,
notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato
la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro
alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
il disposto dell'art. 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18
e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano
applicazione qualora il committente sia una persona fisica
che non esercita attivita' di impresa o professionale.».
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 157/1992 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 febbraio 1992, n. 46, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 12 (Esercizio dell'attivita' venatoria). - 1.
L'attivita' venatoria si svolge per una concessione che lo
Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che
posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto
all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante
l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13.
3. E' considerato altresi' esercizio venatorio il
vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo
o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di
attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento e' vietato, salvo
che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con
il falco, l'esercizio venatorio stesso puo' essere
praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attivita'
venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel
rimanente territorio destinato all'attivita' venatoria
programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio
venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente
legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di
fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art.
10, comma 8, lettera d).
8. L'attivita' venatoria puo' essere esercitata da chi
abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e sia munito
della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di
polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso
terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili
all'attivita' venatoria, con massimale di lire un miliardo
(euro 516.456,90) per ogni sinistro, di cui lire 750
milioni (euro 387.342,67) per ogni persona danneggiata e
lire 250 milioni (euro 129.114,22) per danni ad animali ed
a cose, nonche' di polizza assicurativa per infortuni
correlata all'esercizio dell'attivita' venatoria, con
massimale di lire 100 milioni (euro 51.645,69) per morte o
invalidita' permanente.
9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,
provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad
aggiornare i massimali suddetti.
10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno
puo' procedere ad azione diretta nei confronti della
compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha
causato il danno ha contratto la relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha
validita' su tutto il territorio nazionale e consente
l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla
presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' venatoria e'
altresi' necessario il possesso di un apposito tesserino
rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le
specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonche'
le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di
caccia ove e' consentita l'attivita' venatoria. Per
l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di
residenza e' necessario che, a cura di quest'ultima,
vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni
sopramenzionate.
12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria
abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di
cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.».

 
Art. 31
Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma
e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
«12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».


 
Art. 32

Disposizioni relative allo stoccaggio geologico
di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) in caso di piu' siti di stoccaggio nella stessa unita' idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per ciascuna unita' idraulica puo' essere rilasciata un'unica autorizzazione»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:
a) qualora risulti necessario in base ai piu' recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;
b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»;
c) all'articolo 21, comma 6, e' aggiunto, in fine, seguente periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».


Note all'art. 32:
- I testi vigenti degli articoli 14, 17 e 21 del
decreto legislativo n. 162/2011 (Attuazione della direttiva
2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido
di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE,
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e
del Regolamento (CE) n. 1013/2006). pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2011, n. 231, come modificati
dalla presente legge, cosi' recitano:
«Art. 14 (Condizioni per il rilascio e il trasferimento
delle autorizzazioni allo stoccaggio). - 1.
L'autorizzazione allo stoccaggio e' rilasciata ove
sussistano le seguenti condizioni:
a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel
procedimento unico di cui all'art. 12 per il rilascio
dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato;
b) siano rispettate tutte le disposizioni del
presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in
materia autorizzativa;
c) il gestore sia finanziariamente solido,
affidabile, disponga delle competenze tecniche necessarie
ai fini della gestione e del controllo del sito e siano
previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e
professionali del gestore e di tutto il personale;
d) sia garantito, in considerazione del vincolo di
ubicazione, che la costruzione e la gestione del sito di
stoccaggio di CO2 non rechino danno al benessere della
collettivita' e agli interessi privati prevalenti;
e) siano esclusi effetti negativi a danno di
concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del
sito di stoccaggio di CO2 ;
g) siano previste misure che evitino danni ai beni
della collettivita';
g-bis) in caso di piu' siti di stoccaggio nella
stessa unita' idraulica, le potenziali interazioni di
pressione siano tali che tutti i siti rispettino
simultaneamente le prescrizioni del presente decreto.
1-bis. Per ciascuna unita' idraulica puo' essere
rilasciata un'unica autorizzazione.
2. L'autorizzazione allo stoccaggio puo' essere
soggetta a condizioni e a limitazioni temporali.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione allo
stoccaggio, anche mediante operazioni di scissione, fusione
o cessione di ramo di azienda delle societa' autorizzate,
deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell'ambiente sentita la regione territorialmente
interessata, previa verifica dei requisiti di cui al comma
1, lettere b) e c).».
«Art. 17 (Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e
decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio). - 1. Il
gestore comunica nelle forme previste dall'art. 16, comma
1, le eventuali modifiche che intende apportare alla
gestione del sito di stoccaggio. Sulla base di una
valutazione dell'entita' di tali modifiche e fatta salva
l'ottemperanza agli obblighi in materia di valutazione di
impatto ambientale concernenti le modifiche proposte, il
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente
interessata, su parere del Comitato, adottano i relativi
provvedimenti in termini di modifica, riesame e
aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio.
2. Il gestore non puo' mettere in atto modifiche
sostanziali in assenza di una nuova autorizzazione o di un
aggiornamento di quella esistente a norma del presente
decreto.
2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la regione territorialmente
interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed
eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei
seguenti casi:
a) qualora risulti necessario in base ai piu' recenti
risultati scientifici e progressi tecnologici;
b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a)
del presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3,
cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in
seguito, ogni dieci anni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico sentita la
regione territorialmente interessata, anche su proposta del
Comitato, dichiara la decadenza, previa diffida, del
soggetto titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio nei
seguenti casi:
a) qualora il soggetto autorizzato si sia reso
inadempiente alle prescrizioni previste
dall'autorizzazione;
b) se le comunicazioni di cui all'art. 20 o le
ispezioni effettuate a norma dell'art. 21 mettono in
evidenza il mancato rispetto delle condizioni fissate nelle
autorizzazioni o rischi di fuoriuscite o di irregolarita'
significative;
c) in caso di violazione dell'art. 14, comma 3, del
presente decreto;
d) in caso di mancata presentazione della relazione
di cui all'art. 20.
4. Nei casi di cui al comma 3, il soggetto autorizzato
provvede a tutti i lavori di messa in sicurezza e di
ripristino ambientale. In caso di revoca, il Ministero
dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell'ambiente sentita la regione territorialmente
interessata, su parere del Comitato, dispone l'immediata
chiusura del sito di stoccaggio di CO2 ai sensi dell'art.
23 oppure mette a disposizione il sito di stoccaggio ad
eventuali operatori interessati a proseguire le attivita'
di stoccaggio. In caso di chiusura del sito, il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente
dispongono le procedure di chiusura e di post-chiusura ai
sensi dell'art. 23, comma 6, a spese del gestore,
affidandone l'esecuzione al gestore stesso o, qualora il
gestore non fornisca garanzie sufficienti per una regolare
chiusura e post-chiusura, ad altro soggetto in possesso
delle necessarie competenze tecniche. Qualora sussistano le
condizioni di sicurezza per il proseguimento delle
operazioni di stoccaggio da parte di un soggetto terzo, il
sito di stoccaggio e' messo a disposizione degli altri
operatori, in concorrenza, tramite pubblicazione sui siti
web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello
sviluppo economico, secondo le procedure di cui all'art.
12, comma 2, e degli articoli 13, 14 e 16.
5. Fino al rilascio della nuova autorizzazione, il sito
di stoccaggio di CO2 e' gestito dal Ministero dello
sviluppo economico, tramite terzi o direttamente, a spese
del precedente gestore. In questo caso il Ministero dello
sviluppo economico, con il supporto tecnico del Comitato,
assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici
concernenti le attivita' di stoccaggio, il monitoraggio e i
provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni
del presente decreto, la restituzione di quote di emissione
in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, e le
azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'art.
304, comma 1, e dell'art. 305, comma 1, del decreto
legislativo n. 152 del 2006. I relativi costi sono a carico
del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla
garanzia finanziaria prestata a norma dell'art. 25 e per la
parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse
economiche del gestore.».
«Art. 21 (Vigilanza e controllo). - 1. Tutte le
attivita' di esplorazione, realizzazione degli impianti,
iniezione di CO2 e gestione dei siti, regolate ai sensi del
presente decreto, sono soggette a vigilanza e controllo.
Per le attivita' di esplorazione e stoccaggio geologico di
CO2 , trovano applicazione le norme di polizia mineraria di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, e successive modificazioni, nonche' le norme
relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive per trivellazione di cui al decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive
modificazioni.
2. Gli organi di vigilanza e controllo sono:
a) l'UNMIG ed i suoi Uffici territoriali, per
l'applicazione delle norme di polizia mineraria e per il
supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria
tecnica di cui al comma 2 dell'art. 4;
b) l'ISPRA per i controlli ambientali e di
monitoraggio del complesso di stoccaggio e per il supporto
tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di
cui al comma 2 dell'art. 4;
c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (VVFF),
per gli aspetti di competenza in merito alla verifica
dell'adozione di tutte le misure tecniche e gestionali
finalizzate al controllo dei rischi e alla gestione delle
situazioni di emergenza.
3. Ai fini delle attivita' di vigilanza e controllo
ISPRA si avvale anche delle Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (ARPA) ed e' a tal fine
autorizzata a stipulare apposite convenzioni con oneri
ricompresi nelle tariffe di cui all'art. 27.
4. L'attivita' di vigilanza e controllo ha lo scopo di
verificare che non siano violate le disposizioni del
presente decreto, i provvedimenti e le prescrizioni
contenute nella licenza di esplorazione e
nell'autorizzazione allo stoccaggio.
5. L'attivita' di vigilanza e controllo comprende le
ispezioni presso il complesso di stoccaggio, gli impianti
di superficie, compresi gli impianti di iniezione, la
valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio
effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati
pertinenti conservati dal gestore.
6. Ispezioni periodiche sono effettuate di norma almeno
una volta all'anno, in base a quanto previsto dal piano
annuale comunicato al gestore entro il 31 gennaio dal
Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni
cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di
responsabilita' di cui all'art. 24. Dette ispezioni
riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta
la serie di effetti significativi del complesso di
stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana.
7. Ispezioni occasionali hanno luogo nei casi in cui il
Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e
controllo, lo ritenga opportuno e comunque:
a) nel caso di irregolarita' significative o di
fuoriuscite ai sensi dell'art. 22, comma 1;
b) nel caso in cui le relazioni di cui all'art. 20
mettano in luce un inadempimento delle condizioni fissate
nelle autorizzazioni;
c) a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli per
l'ambiente o la salute e l'incolumita' pubblica.
8. Gli oneri relativi alle ispezioni occasionali sono
fronteggiati nell'ambito delle risorse di bilancio delle
amministrazioni interessate destinate a tali finalita'
dalla legislazione vigente.
9. Dopo ogni ispezione e' predisposta una relazione
sull'esito dell'attivita' ispettiva. La relazione riporta
la valutazione sulla conformita' alle disposizioni del
presente decreto e indica eventuali ulteriori provvedimenti
o adempimenti che il gestore deve porre in essere. La
relazione e' trasmessa al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla
regione territorialmente interessata, al gestore
interessato e resa disponibile entro due mesi
dall'ispezione per l'accesso agli atti ai sensi degli
articoli 22, 23 e 24 della legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni.».

 
Art. 33
Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia.
Procedura di infrazione 2014/2286)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»;
b) all'articolo 39, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorita' competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinche' il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione»;
c) all'articolo 45, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»;
2) alla lettera b), le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009».
2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: «vulnerabili» e' sostituita dalla seguente: «protetti»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale».


Note all'art. 33:
- Il testo vigente dell'art. 37 del decreto legislativo
n. 93/2011 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE,
2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e
ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi
al consumatore finale industriale di gas e di energia
elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno
2011, n. 148, gia' sostituito dalla legge n. 115/2015, come
ulteriormente modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 37 (Promozione della cooperazione regionale). -
1. Al fine di promuovere gli scambi transfrontalieri e
assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia
elettrica e lo sviluppo sostenibile nonche' di conseguire
prezzi competitivi, Terna in qualita' di gestore della rete
di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed il Gestore
dei mercati energetici Spa in qualita' di gestore del
mercato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19
marzo 1999, n. 79, operano con i rispettivi gestori dei
Paesi membri, assicurando il coordinamento delle proprie
azioni, informando preventivamente il Ministero dello
sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas. Terna e Gestore dei mercati energetici Spa redigono
congiuntamente un rapporto, con cadenza semestrale, con cui
informano il Ministero dello sviluppo economico e
l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas sulle
iniziative assunte in materia e sullo stato dei relativi
progetti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello
sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, in coerenza
con gli obiettivi di politica energetica nazionali e
comunitari, adottano le misure necessarie affinche' il
gestore della rete di trasmissione nazionale e il gestore
del mercato operino una gestione efficiente delle
piattaforme di contrattazione, una gestione efficace di
eventuali criticita', e assicurino l'interoperabilita', la
sicurezza e l'affidabilita' dei sistemi interconnessi.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico individua le modalita' e le condizioni delle
importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per
mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto
degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo
economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della
capacita' di transito di energia elettrica derivanti da
atti e da accordi internazionali nonche' da progetti comuni
definiti con altri Stati non appartenenti all'Unione
europea.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adotta
le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto
previsto al comma 3 concludendo, ove possibile, i necessari
accordi con le competenti autorita' di regolazione degli
Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme
comunitarie in materia.».
- Il testo vigente dell'art. 39 del decreto legislativo
n. 93/2011 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE,
2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e
ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi
al consumatore finale industriale di gas e di energia
elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno
2011, n. 148, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 39 (Interconnettori). - 1. All'art. 1-quinquies,
comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290, le parole: «L'esenzione e' accordata, caso per
caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla
data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una
quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove
capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero delle
attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.» sono sostituite dalle
seguenti: "L'esenzione e' accordata dal Ministero dello
sviluppo economico, sentito il parere dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, per un periodo e per una
quota delle nuove capacita' di trasmissione realizzate da
valutarsi caso per caso.".
2. L'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi di
cui all'art. 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' rilasciata ai soggetti
che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di
interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati
membri, indipendentemente dal livello di tensione.
3. La concessione di una esenzione dalla disciplina che
prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due
anni dopo la data della relativa concessione, qualora, alla
scadenza di tale termine, la costruzione
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni
dopo la data della relativa concessione, qualora alla
scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora
operativa, a meno che il Ministero dello sviluppo
economico, previa approvazione della Commissione europea,
non riconosca che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che
esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e'
concessa.
3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove
linee elettriche di interconnessione con i sistemi
elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente
articolo, sono designate quali gestori di sistemi di
trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione
da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico secondo le procedure di cui all'art. 10 o
all'art. 11 della direttiva 2009/72/CE e all'art. 3 del
regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee
esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorita'
competenti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CE) n.
714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di
rispettare tutte le condizioni affinche' il gestore del
sistema elettrico di trasmissione nazionale possa
effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni
della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive modificazioni. Analogo obbligo vale nei
confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello
Stato membro confinante interessato dalla interconnessione.
4. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio
decreto adegua le disposizioni per il rilascio
dell'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi ai nuovi
interconnettori, nel rispetto di quanto disposto ai commi
1, 2 e 3, prevedendo altresi' che il rilascio
dell'esenzione sia subordinato al raggiungimento di un
accordo con il Paese membro interessato.
5. Ai fini di garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale, assicurando nel contempo la equa
partecipazione degli enti territoriali al procedimento di
autorizzazione delle opere, gli interventi di riclassamento
fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con
l'estero facenti parte della rete di trasmissione nazionale
sono realizzabili mediante la procedura semplificata di cui
all'art. 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con
modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e
successive modificazioni, limitatamente alla connessione
tra il territorio estero e il primo nodo utile, anche se
necessitante di adeguati potenziamenti, in territorio
nazionale. La connessione tra il predetto primo nodo utile
e il resto del territorio nazionale e' assoggettato al
regime autorizzativo previsto per gli interventi di
sviluppo inseriti nel Piano decennale di sviluppo della
rete.».
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 2009/72/CE, pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n.
L 211, introduce norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica ed abroga la direttiva 2003/54/CE.
- L'art. 3 del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia
elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003,
pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211,
riguarda la certificazione dei gestori di sistemi di
trasmissione.
- L'art. 17 del regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio n. 714/2009 relativo alle condizioni di
accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di
energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n.
1228/2003, pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L
211, e' il seguente:
«Art. 17 (Nuovi interconnettori). - 1. Le autorita' di
regolamentazione possono, su richiesta, esentare gli
interconnettori per corrente continua per un periodo
limitato, dal disposto dell'art. 16, paragrafo 6, del
presente regolamento e degli articoli 9 e 32 e dell'art.
37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72/CE alle
seguenti condizioni:
a) gli investimenti devono rafforzare la concorrenza
nella fornitura di energia elettrica;
b) il livello del rischio connesso con gli
investimenti e' tale che gli investimenti non avrebbero
luogo se non fosse concessa un'esenzione;
c) l'interconnettore deve essere di proprieta' di una
persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di
forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale
interconnettore sara' creato;
d) sono imposti corrispettivi agli utenti di tale
interconnettore;
e) dal momento dell'apertura parziale del mercato di
cui all'art. 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
il proprietario dell'interconnettore non deve aver
recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi
di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei
corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di
trasmissione o di distribuzione collegati con tale
interconnettore; e
f) l'esenzione non deve andare a detrimento della
concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato
interno dell'energia elettrica o dell'efficace
funzionamento del sistema di regolamentato al quale
l'interconnettore e' collegato.
2. In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica
altresi' agli interconnettore per corrente alternata, a
condizione che i costi e i rischi degli investimenti in
questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai
costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del
collegamento di due reti di trasmissione nazionali
limitrofe mediante un interconnettore per corrente
alternata.
3. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di
significativi aumenti di capacita' di interconnettore
esistenti.
4. La decisione riguardante l'esenzione di cui ai
paragrafi 1, 2 e 3 e' adottata, caso per caso, dalle
autorita' di regolamentazione degli Stati membri
interessati. Un'esenzione puo' riguardare la totalita' o
una parte della capacita' del nuovo interconnettore e
dell'interconnettore esistente che ha subito un
significativo aumento di capacita'. Entro due mesi dalla
data in cui la domanda di esenzione e' stata sottoposta
all'ultima delle autorita' di regolamentazione interessate,
l'Agenzia puo' presentare un parere consultivo a tali
autorita' di regolamentazione che potrebbe fungere da base
per la loro decisione. Nel decidere di concedere
un'esenzione si tiene conto, caso per caso, della
necessita' di imporre condizioni riguardo alla durata della
medesima e all'accesso non discriminatorio
all'interconnettore. Nel decidere dette condizioni si tiene
conto, in particolare, della capacita' supplementare da
creare o della modifica della capacita' esistente, dei
tempi del progetto e delle circostanze nazionali. Prima di
concedere un'esenzione le autorita' di regolamentazione
degli Stati membri interessati decidono le regole e i
meccanismi di gestione e assegnazione della capacita'. Le
norme in materia di gestione della congestione includono
l'obbligo di offrire sul mercato le capacita' non
utilizzate e gli utenti dell'infrastruttura godono del
diritto a negoziare la capacita' contrattuale non
utilizzata sul mercato secondario. Nella valutazione dei
criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e f), si
tiene conto dei risultati della procedura di assegnazione
delle capacita'. Qualora tutte le autorita' di
regolamentazione interessate abbiano raggiunto un accordo
sulla decisione di esenzione entro sei mesi, informano
l'Agenzia di tale decisione. La decisione di esenzione,
incluse le condizioni di cui al secondo comma del presente
paragrafo, e' debitamente motivata e pubblicata.
5. La decisione di cui al paragrafo 4 e' assunta
dall'Agenzia:
a) qualora tutte le autorita' di regolamentazione
interessate non siano riuscite a raggiungere un accordo
entro sei mesi dalla data in cui e' stata presentata una
domanda di esenzione dinanzi all'ultima di queste autorita'
di regolamentazione; ovvero
b) dietro richiesta congiunta delle autorita' di
regolamentazione interessate.
Prima di adottare tale decisione, l'Agenzia consulta le
autorita' di regolamentazione interessate e i richiedenti.
6. Nonostante i paragrafi 4 e 5, gli Stati membri
possono disporre che l'autorita' di regolamentazione o
l'Agenzia, a seconda dei casi, trasmettano all'organo
pertinente nello Stato membro in questione, ai fini
dell'adozione di una decisione formale, il suo parere sulla
domanda di esenzione. Il parere e' pubblicato
contestualmente alla decisione.
7. Una copia di ogni domanda di esenzione e' trasmessa,
per conoscenza, dalle autorita' di regolamentazione
all'Agenzia ed alla Commissione senza indugio dopo la
ricezione. La decisione e' notificata tempestivamente alla
Commissione dalle autorita' di regolamentazione interessate
o dall'Agenzia (organi di notificazione), unitamente a
tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali
informazioni possono essere comunicate alla Commissione in
forma aggregata per permetterle di giungere ad una
decisione debitamente motivata. In particolare, le
informazioni riguardano:
a) le ragioni particolareggiate in base alle quali e'
stata concessa o rifiutata l'esenzione, incluse le
informazioni di ordine finanziario che giustificano la
necessita' della stessa;
b) l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e
sull'efficace funzionamento del mercato interno
dell'energia elettrica risultante dalla concessione
dell'esenzione;
c) la motivazione della durata e della quota della
capacita' totale dell'interconnettore in questione per cui
e' concessa l'esenzione; e
d) l'esito della consultazione con le autorita' di
regolamentazione interessate.
8. Entro un termine di due mesi dal giorno successivo a
quello di ricezione di una notifica ai sensi del paragrafo
7, la Commissione puo' adottare una decisione che impone
agli organi di notificazione di modificare o annullare la
decisione di concedere un'esenzione. Tale periodo di due
mesi puo' essere prorogato di un termine aggiuntivo di due
mesi, ove la Commissione richieda ulteriori informazioni.
Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui pervengono informazioni
complete. Il termine iniziale di due mesi puo' altresi'
essere prorogato con il consenso della Commissione e degli
organi di notificazione. La notifica si considera ritirata
se le informazioni chieste non sono fornite entro il
termine stabilito nella domanda, a meno che, prima della
scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il
consenso della Commissione e degli organi di notificazione,
ovvero gli organi di notificazione non abbiano informato la
Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di
considerare completa la notifica. Gli organi di
notificazione si conformano ad una decisione della
Commissione che richiede la modifica o l'annullamento della
decisione di esenzione entro un mese dalla data di adozione
e ne informano la Commissione. La Commissione assicura la
riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
L'approvazione di una decisione di esenzione da parte della
Commissione perde effetto due anni dopo la sua adozione se
la costruzione dell'interconnettore non e' ancora
cominciata, e cinque anni dopo la sua adozione se
l'interconnettore non e' ancora operativo, a meno che la
Commissione decida che un ritardo sia dovuto a gravi
ostacoli che esulano dal controllo della persona
beneficiaria dell'esenzione.
9. La Commissione puo' adottare orientamenti per
l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del
presente articolo e per definire la procedura da seguire
per l'applicazione dei paragrafi 4, 7 e 8, del presente
articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento completandolo, sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'art. 23, paragrafo 2.».
- L'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999
(Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75, reca
disposizioni per il Gestore della rete di trasmissione
nazionale.
- Il testo vigente dell'art. 45 del citato decreto
legislativo n. 93/2011, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 45 (Poteri sanzionatori). - 1. Fermo restando
quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza
delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti
disposizioni:
a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del
regolamento CE n. 714/2009 e degli articoli 36, comma 3,
38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;
b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e
allegato I del regolamento CE n. 715/2009 e degli articoli
4, 8, commi 4 e 5, dell'art. 10, commi 1 e 3, e degli
articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4 e 5,
18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonche' l'art. 20,
commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo n. 164 del
2000.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso di
mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti
dell'ACER o dell'Autorita' medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di
avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa
destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace
perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai
provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per
l'impresa proponente e concludere il procedimento
sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il
procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di
decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli
eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni
assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di
quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico per violazioni delle disposizioni del presente
decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500
euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato
realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal
gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima
dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas non si applica l'art. 26 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti
medesimi, il termine per la notifica degli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica, di cui all'art. 14, comma 2, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della
legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in
modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta
e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli
impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria
dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono
essere adottate modalita' procedurali semplificate di
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,
con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche
prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
7-bis. In caso di violazione persistente da parte del
Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della
direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di
trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del
Gestore.».
- Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 714/2009, pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto
2009, n. L 211, concerne le condizioni di accesso alla rete
per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e
abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003.
- Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 715/2009, pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto
2009, n. L 211, concerne le condizioni di accesso alle reti
di trasporto del gas naturale e abroga il regolamento (CE)
n. 1775/2005.
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo
23-5-2000 n. 164/2000 (Attuazione della direttiva 98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999,
n. 144), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno
2000, n. 142, gia' modificato dal decreto-legge n. 69/2013,
come ulteriormente modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 22 (Obblighi relativi al servizio pubblico e
tutela dei consumatori). - 1. Tutti i clienti sono idonei.
2. Sono considerati clienti protetti i clienti
domestici, le utenze relative ad attivita' di servizio
pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo,
carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che
svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche' i
clienti civili e non civili con consumo non superiore a
50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di
assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile,
le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in
situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i
soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di
servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di
riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.
2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi
della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui
all'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come individuati dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi
vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di
sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in
zone isolate, in momenti critici o in situazioni di
emergenza del sistema del gas naturale.
3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a
prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e'
registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti
salvi i requisiti in materia di sicurezza degli
approvvigionamenti.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede affinche':
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni
contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
coincida con il primo giorno del mese;
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di
consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di
distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei
clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e
la tempestivita' dell'informazione fornita;
c) qualora un cliente finale connesso alla rete di
distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore
di ultima istanza, l'impresa di distribuzione
territorialmente competente garantisca il bilanciamento
della propria rete in relazione al prelievo presso tale
punto per il periodo in cui non sia possibile la sua
disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni
definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
che deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione
una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e la
copertura dei costi sostenuti.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce
criteri in base ai quali le imprese di gas naturale
ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo
servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule
tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione
intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche
avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell'art.
27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede
affinche' siano istituiti sportelli unici al fine di
mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni
necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in
vigore e le modalita' di risoluzione delle controversie di
cui dispongono.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e
aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a
condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non
civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi
all'anno nonche' per le utenze relative ad attivita' di
servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di
riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e
private che svolgono un'attivita' riconosciuta di
assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non
si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale
nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma
46, della legge 23 agosto 2004, n. 239».

 
Art. 34

Modifiche all'articolo 19
della legge 24 dicembre 2012, n. 234

1. All'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi l e 4, le parole: «direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis»;
b) al comma 5, le parole: «responsabile della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis».


Note all'art. 34:
- Il testo dell'art. 34 della legge n. 234/2012 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 19 (Comitato tecnico di valutazione degli atti
dell'Unione europea). - 1. Per la preparazione delle
proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico
di valutazione degli atti dell'Unione europea, di seguito
denominato «Comitato tecnico di valutazione», istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche europee, coordinato e
presieduto dal Segretario del CIAE di cui all'art. 2, comma
9-bis.
2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel
quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione
della posizione italiana nella fase di formazione degli
atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato
tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni:
a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse
amministrazioni sulle questioni in discussione presso
l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che
saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea,
previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;
b) trasmette le proprie deliberazioni ai competenti
rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte
le diverse istanze dell'Unione europea;
c) verifica l'esecuzione delle decisioni prese nel
CIAE.
3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante
quale membro del Comitato tecnico di valutazione abilitato
a esprimere la posizione dell'amministrazione.
4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono
istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare
i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche
tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal
Segretario del CIAE di cui all'art. 2, comma 9-bis, o da un
suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette
quella del Comitato tecnico di valutazione.
5. Qualora siano trattate materie che interessano le
regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di
valutazione e' integrato da un rappresentante di ciascuna
regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo
presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti
locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e
dall'UNCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione
integrato sono convocate dal Segretario del CIAE di cui
all'art. 2, comma 9-bis, d'intesa con il direttore
dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e con il direttore dell'ufficio di
segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione
partecipano, in qualita' di osservatori, funzionari del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
designati dalle rispettive amministrazioni. Qualora siano
trattate materie che interessano le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di
valutazione partecipano, in qualita' di osservatori,
rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle
assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome.
7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione
possono essere invitati, quando si trattano questioni che
rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle
autorita' di regolamentazione o vigilanza.
8. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'art.
17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo
periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione
dell'art. 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
9. Non si applica l'art. 29, comma 2, lettera e-bis),
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

 
Art. 35

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234,
in materia di aiuti di Stato

1. All'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalita' prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento per le politiche europee effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione europea e' effettuato conformemente alla normativa europea.
1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza della documentazione contenuta nella notifica e' verificata direttamente dall'amministrazione competente»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di attuazione del presente articolo».
2. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma l, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto, e definisce le modalita' di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario straordinario svolge le attivita' connesse all'incarico conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati»;
c) al comma 3, le parole: «il provvedimento di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalita' e dei termini del pagamento».
3. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: «articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». All'articolo 51 della medesima legge n. 234 del 2012, le parole: «regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015».
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.


Note all'art. 35:
- I testi degli articoli 45 e 48 della legge n.
234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla
presente legge, cosi' recitano:
«Art. 45 (Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato).
- 1. Le amministrazioni centrali e territoriali che
intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa
notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la
notifica secondo le modalita' prescritte dalla normativa
europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche europee attraverso
il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento
per le politiche europee effettua un esame della
completezza della documentazione contenuta nella notifica,
entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il
successivo inoltro alla Commissione europea e' effettuato
conformemente alla normativa europea.
1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale,
della pesca e delle zone rurali, la completezza della
documentazione contenuta nella notifica e' verificata
direttamente dall'amministrazione competente.
2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le
informazioni richieste dalla Commissione europea in merito
a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea sono fornite dalle amministrazioni
competenti per materia, per il tramite della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, le modalita' di
attuazione del presente articolo.».
«Art. 48 (Procedure di recupero). - 1. La societa'
Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti
per effetto delle decisioni di recupero di cui art. 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto
che l'ha concesso.
2. A seguito della notifica di una decisione di
recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni
dalla data di notifica, il Ministro competente per materia,
con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti
tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi
dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento.
Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il Presidente
del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto,
entro quindici giorni dalla data di notifica della
decisione di recupero, un commissario straordinario, da
individuare all'interno delle amministrazioni che hanno
concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di
quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto,
e definisce le modalita' di attuazione della decisione di
recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario,
con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque
giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla
restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e
determina le modalita' e i termini del pagamento. Le
amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della
procedura di recupero forniscono tempestivamente al
commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni
altro elemento necessario alla corretta esecuzione della
decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario
straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario
straordinario svolge le attivita' connesse all'incarico
conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali
delle amministrazioni competenti, previste a legislazione
vigente. Il decreto del Ministro competente, il
provvedimento del commissario straordinario e il
provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli
esecutivi nei confronti degli obbligati.
3. Nei casi in cui l'ente competente e' diverso dallo
Stato, il provvedimento per l'individuazione dei soggetti
tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli
importi dovuti e la determinazione delle modalita' e dei
termini del pagamento e' adottato dalla regione, dalla
provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le
attivita' di cui al comma 1 sono effettuate dal
concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente
territoriale interessato.
4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea
sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono
fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche europee e per il suo
tramite.».
- Il testo degli articoli 46, 48, 49, 51 e 52 della
legge n. 234/2012, modificati dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'art. 16 del regolamento (CE) del
Consiglio n. 2015/1589, recante modalita' di applicazione
dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (codificazione), pubblicato nella G.U.U.E. 24
settembre 2015, n. L 248, cosi' recita:
«Art. 16 (Recupero degli aiuti). - 1. Nel caso di
decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la
Commissione adotta una decisione con la quale impone allo
Stato membro interessato di adottare tutte le misure
necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario
("decisione di recupero"). La Commissione non impone il
recupero dell'aiuto qualora cio' sia in contrasto con un
principio generale del diritto dell'Unione.
2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di
recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un
tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi
decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale e' divenuto
disponibile per il beneficiario, fino alla data del
recupero.
3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di
giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'art. 278 TFUE,
il recupero va effettuato senza indugio secondo le
procedure previste dalla legge dello Stato membro
interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione
immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A
tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorita'
giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati
adottano tutte le misure necessarie disponibili nei
rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure
provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.».

 
Art. 36
Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la
protezione dei dati personali nonche' in materia di funzionamento
dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Allo scopo di dare piena attuazione agli obblighi discendenti dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, nonche' dalla normativa nazionale di recepimento, in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, secondo cui gli Stati membri agevolano l'accesso alle relative procedure, assicurando il regolare svolgimento dei compiti affidati all'organismo di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, la Consob procede mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di 625.000 euro per l'anno 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 15 unita' della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 625.000 euro per l'anno 2016 e a 1.250.000 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob gia' destinate a finalita' assunzionali.


 
Art. 37

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 9, 10, 16, 20, 21, 29 e 36, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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