Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2016 (vai al sommario) |
CORTE DEI CONTI |
DELIBERA 30 maggio 2016 |
Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015. (Delibera n. 22/SEZAUT/2016/INPR). |
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LA CORTE DEI CONTI
Nell'adunanza del 30 maggio 2016; Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, cosi' come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ed in particolare l'art. 1, commi 166 e seguenti; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni; Vista la legge 29 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015); Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, come dalle stesse modificato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008; Viste le proprie deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR con cui sono state, rispettivamente, dettate le Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilita' delle Regioni e degli Enti locali, integrate le Linee guida enti locali, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. della legge n. 266/2005 (approvate con deliberazione n. 13/2015/INPR), in ordine all'utilizzo della cassa vincolata per temporanee esigenze correnti, ai sensi dell'art. 195 del TUEL e dettate le Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 - 2017 nel contesto della contabilita' armonizzata; Vista la nota n. 2035 del 23 maggio 2016, con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle autonomie; Viste le note n. 1546 e n. 1547 del 23 maggio 2016, con le quali, il Magistrato Capo di Gabinetto della Presidenza della Corte dei conti ha invitato all'adunanza odierna il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Presidente dell'Unione province d'Italia; Uditi nell'odierna seduta, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione province d'Italia; Uditi i relatori Consiglieri Rinieri Ferone, Paola Cosa e Elena Brandolini;
Delibera: di approvare l'unito documento, che e' parte integrante della presente deliberazione, riguardante le linee guida, il relativo questionario allegato e l'annessa appendice, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato in Roma, nell'adunanza del 30 maggio 2016.
Il Presidente: Falcucci I relatori: Ferone - Cosa - Brandolini
Depositata in segreteria il 20 giugno 2016 Il dirigente: Prozzo
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| Allegato
CORTE DEI CONTI Sezione delle autonomie LINEE GUIDA E RELATIVO QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266. RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015.
1. Come e' noto, l'esercizio 2015 ha segnato un'importante tappa nella graduale entrata a regime del processo di armonizzazione contabile, introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Al fine di corrispondere alla consueta funzione di verifica ed orientamento - ancorata all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005 - le presenti linee guida intendono completare il percorso avviato dalla Sezione con la delibera n. 4/2015 (relativa al passaggio dal vecchio al nuovo sistema contabile) e proseguito con le delibere n. 31 del 19 novembre 2015 e n. 32 del 16 dicembre 2015 (concernenti rispettivamente linee di indirizzo sulla gestione di cassa e su aspetti significativi del bilancio di previsione 2015-2017). Con le citate deliberazioni la Sezione ha rivolto raccomandazioni agli organi di revisione contabile degli enti locali e fornito, al contempo, indicazioni di principio ed operative in merito ad alcuni snodi centrali della fase di transizione. Cio' allo scopo di assicurare, da una parte, l'uniformita' sostanziale dei controlli svolti dai suddetti organi e delle correlate attivita' di verifica delle Sezioni regionali e, dall'altra, di orientare gli enti verso una corretta soluzione delle problematiche connesse all'applicazione degli istituti dell'armonizzazione contabile. In tale ottica, negli indirizzi di orientamento, sono stati illustrati e dettagliatamente analizzati gli adempimenti per un corretto riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e per l'idonea quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilita'. Un focus specifico e' stato dedicato alla corretta individuazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2015, a seguito della reimputazione delle poste attive e passive, secondo il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata. Nelle stesse deliberazioni e' stata sottolineata la centralita', ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., di un corretto riaccertamento straordinario per la conseguente determinazione del risultato di amministrazione ed in vista del controllo e del mantenimento degli equilibri della gestione in corso e di quelle future. E' stata, altresi', ribadita la necessita' di un'attenta verifica di congruita' della formazione del fondo pluriennale vincolato, che deve passare attraverso la dimostrazione documentale degli atti che supportano l'esistenza delle obbligazioni giuridiche perfezionate e dei conseguenti impegni e, soprattutto, delle relative coperture. Cio' per le evidenti ricadute che una corretta contabilizzazione di tale fondo produce sulla conservazione degli equilibri generali di competenza, vieppiu' nella prospettiva dell'applicazione del principio del pareggio di bilancio per il 2016, nonche' della salvaguardia dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica, parametrato sui novellati articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. La Sezione ha evidenziato in piu' occasioni, inoltre, la rilevanza della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilita', in conformita' al principio applicato della contabilita' finanziaria. Correttezza la cui certificazione risulta affidata ai responsabili dell'acquisizione delle singole voci di entrata e la cui verifica spetta all'organo di revisione, in considerazione dei riflessi che puo' comportare per la sana gestione dell'ente. Alla luce del percorso orientativo ricostruito nelle citate deliberazioni, nel questionario, che si approva, sono stati inseriti quesiti tesi a verificare in quale misura le indicazioni operative fornite dalla Sezione siano state correttamente poste in essere dagli enti locali, nell'applicazione dei nuovi istituti contabili e, piu' in generale, nella gestione 2015. Deve sottolinearsi che diversamente da quanto accaduto negli ultimi anni, attesa la sostanziale uniformita' degli adempimenti richiesti agli enti monitorati, le presenti Linee guida, in un'ottica di economicita' e di maggiore semplificazione, sono costituite da un unico questionario, fatte salve le specifiche peculiarita', rivolto alle province/citta' metropolitane ed ai comuni appartenenti a tutte le fasce di popolazione. 2. In linea di continuita' con la deliberazione n. 32/2015/INPR, che ha approvato questionari semplificati concernenti elementi informativi e dati contabili essenziali per il monitoraggio della tenuta effettiva dei conti e nello stesso spirito di semplificazione, il questionario riguarda principalmente alcuni momenti e profili della gestione. In particolare, le quattro sezioni in cui risulta articolato concernono aspetti, la cui verifica e' affidata alla Corte dei conti dall'art. 1, commi 166 e seguenti, come rafforzato dall'art. 30 della legge n. 161/2014, in vista della tutela del coordinamento della finanza pubblica e della tenuta degli equilibri di bilancio. Al riguardo, tuttavia, appare doveroso sottolineare che le tematiche non trattate in questa sede ma, comunque, legate al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, potranno costituire oggetto di approfondimenti, demandati all'autonomia di programmazione delle attivita' di controllo spettante alle competenti Sezioni regionali, oltre a costituire materia di eventuale specifica trattazione da parte di questa Sezione, nell'ambito delle attivita' di referto al Parlamento. Per quanto riguarda l'esercizio 2015, in forza di quanto disposto dall'art. 11, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 118/2011, gli enti locali non sperimentatori hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva. Il relativo questionario, pertanto, e' stato costruito anche per il rendiconto 2015 con la struttura dei conti ex decreto del Presidente della Repubblica n. 194/1996. Va rimarcato, inoltre, che i suddetti enti hanno dato applicazione, a partire dal 1° gennaio 2015, al principio di competenza finanziaria potenziata, sulla base del quale hanno condotto la gestione, sia in termini di competenza che di residui, e che in linea con tale principio hanno effettuato il riaccertamento straordinario, all'esito del quale, hanno individuato il fondo pluriennale vincolato. Conseguentemente, gli schemi contenuti nei questionari, pur mantenendo la vecchia articolazione dei conti, sono stati opportunamente adeguati alle novita' introdotte dal decreto legislativo n. 118/2011, per quel che riguarda, in particolare, la dimostrazione del risultato di amministrazione e la sua composizione. Nei questionari sono stati inclusi, altresi', prospetti aggiornati relativi alla verifica degli equilibri di bilancio e specifici quesiti relativi all'evoluzione, in corso d'esercizio, sia del fondo pluriennale vincolato che del fondo crediti di dubbia esigibilita'. Si rammenta che, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto legislativo, gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalita' meramente conoscitiva, i vecchi schemi ex decreto del Presidente della Repubblica n. 194 (eccezion fatta per gli allegati 17, 18 e 20 riguardanti, rispettivamente, il conto del patrimonio, il conto economico ed il prospetto di conciliazione). Pertanto, il questionario fa rinvio per i suddetti enti alla compilazione dell'apposita appendice «Sperimentatori», ove sono stati inseriti quesiti volti a cogliere gli adempimenti gia' posti in essere da questi enti in attuazione del nuovo sistema contabile armonizzato. Tale appendice vale al fine di completare e/o sostituire alcune parti del questionario generale che, in ogni caso, i predetti enti per il resto sono tenuti a compilare. Uno spazio specifico e' dedicato, come di consueto, alla verifica del Patto di stabilita' interno, per il quale il 2015 e' stato l'ultimo esercizio di applicazione, secondo le regole precedenti. Infatti, la disciplina recata dai commi 480-489 della legge n. 190/2014 (legge di stabilita' per il 2015) ha abrogato le disposizioni previgenti in materia di Patto regionalizzato, conservando, per il resto, il vecchio impianto, che e' stato profondamente modificato dall'entrata in vigore delle disposizioni recate dai commi 707-734 della legge n. 208/2015 (legge di stabilita' per il 2016). 3. Il questionario risulta, attualmente articolato in quattro Sezioni, che seguono, come di consueto, una parte introduttiva contenente «domande preliminari», finalizzate a scrutinare alcuni aspetti per cosi' dire sensibili della gestione considerata. La prima Sezione si riferisce alla gestione finanziaria 2015 ed, in particolare, al risultato di amministrazione, focalizzando l'attenzione sulla sua formazione e composizione; un'analisi specifica viene rivolta agli equilibri di bilancio ed al loro mantenimento in corso d'esercizio ed in prospettiva. Domande puntuali sono dedicate, all'interno della stessa Sezione, all'evoluzione del fondo crediti di dubbia esigibilita' e del fondo pluriennale vincolato, nonche' alla gestione dei residui in termini di riaccertamento ordinario. In ordine alla spesa corrente, la stessa Sezione dedica alcuni, pochi, quesiti alla verifica del rispetto dei limiti e vincoli alla spesa di personale ed alcuni essenziali approfondimenti in ordine alla tempestivita' dei pagamenti. Non sono richiesti dati quantitativi del personale, reperibili tramite il SICO (Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche). La Sezione seconda si occupa, in continuita' con i questionari degli anni precedenti, dell'indebitamento e dell'utilizzo degli strumenti di finanza derivata. Il Patto di stabilita' - ormai in via di superamento - costituisce, come gia' precisato, oggetto della terza Sezione. La quarta Sezione mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di esternalizzazione dei servizi, anche con riferimento alla razionalizzazione delle partecipazioni. Per quanto riguarda la banca dati degli organismi partecipati, in virtu' delle intese con il MEF - Dipartimento del Tesoro, i dati relativi agli organismi partecipati, per l'esercizio 2015, saranno acquisiti per il tramite dell'applicativo «Partecipazioni» implementato dal predetto Dipartimento. Resta fermo l'obbligo di inserimento di informazioni nella banca dati allocata in SIQuEL, relativamente all'esercizio 2014 e precedenti, qualora mancanti. Si rammenta, infine, che le Sezioni di controllo, aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, ove ne ricorra l'esigenza, potranno apportare ai descritti questionari adattamenti o integrazioni, che tengano conto delle peculiarita' della disciplina vigente in materia di ordinamento degli enti locali, nonche' di finanza e tributi locali.
Parte di provvedimento in formato grafico
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