Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2016, n. 124
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, che consente al Governo di adottare, entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dello stesso comma 1;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5 maggio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero della salute»;
b) al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124,»;
c) al comma 1, dopo le parole: «nonche' dell'ISPRA» sono inserite le seguenti: «e dell'Istituto Superiore di Sanita' (ISS).»;
d) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. I Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute svolgono le funzioni di cui al comma 1 sulla base di uno specifico protocollo d'intesa, in coordinamento con il "Comitato tecnico di Coordinamento" di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008, nonche' in raccordo con le regioni e province autonome, ai fini del coordinamento tra le rispettive articolazioni organizzative, sulla base dei vigenti accordi in materia per gli ambiti di competenza.».
2. Il protocollo d'intesa di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e' sottoscritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
e' pubblicata nella G.U.U.E. 1° luglio 2011, n. L 174.
- Il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e
vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13
agosto 2008, n. L 218.
- Il testo dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96
(Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B
alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.».
- Il testo dell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n.
124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2015, n. 187, cosi' recita:
«Art. 10 (Riordino delle funzioni e del finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per la riforma
dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29
dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente
riordino delle disposizioni che regolano la relativa
materia. Il decreto legislativo e' adottato nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione del diritto annuale a carico delle
imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 28
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con
riduzione del numero dalle attuali 105 a non piu' di 60
mediante accorpamento di due o piu' camere di commercio;
possibilita' di mantenere la singola camera di commercio
non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima
di 75.000 imprese e unita' locali iscritte o annotate nel
registro delle imprese, salvaguardando la presenza di
almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo
la istituibilita' di una camera di commercio in ogni
provincia autonoma e citta' metropolitana e, nei casi di
comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di
equilibrio economico, tenendo conto delle specificita'
geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni
territoriali di confine, nonche' definizione delle
condizioni in presenza delle quali possono essere istituite
le unioni regionali o interregionali; previsione, fermo
restando il predetto limite massimo di circoscrizioni
territoriali, dei presupposti per l'eventuale mantenimento
delle camere di commercio nelle province montane di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e,
anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei
territori montani delle regioni insulari privi di adeguate
infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e
ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere
di commercio accorpate la neutralita' fiscale delle
operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla
cessione e dal conferimento di immobili e di
partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale
esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione
dell'imposta sul valore aggiunto;
c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con
particolare riguardo a quelle di pubblicita' legale
generale e di settore, di semplificazione amministrativa,
di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti
di attivita' nei quali svolgere la funzione di promozione
del territorio e dell'economia locale, nonche' attribuendo
al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate
dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con
altre amministrazioni pubbliche, limitando le
partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali nonche' per lo
svolgimento di attivita' in regime di concorrenza, a tal
fine esplicitando criteri specifici e vincolanti,
eliminando progressivamente le partecipazioni societarie
non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da
soggetti privati;
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e
valorizzazione del registro delle imprese presso le camere
di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di
promozione della trasparenza del mercato e di pubblicita'
legale delle imprese, garantendo la continuita' operativa
del sistema informativo nazionale e l'unitarieta' di
indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo
di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo
economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di
qualita' delle prestazioni delle camere di commercio, in
relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi
servizi ed all'utilita' prodotta per le imprese, nonche' di
un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello
sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto
degli standard;
f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e
delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa
quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare
un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai
mandati, nonche' delle unioni regionali, delle aziende
speciali e delle societa' controllate; individuazione di
criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la
rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi
associative delle camere di commercio accorpate, favorendo
il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino della
disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la
gratuita' degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei
revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento
economico dei vertici amministrativi delle camere di
commercio e delle aziende speciali;
g) introduzione di una disciplina transitoria che tenga
conto degli accorpamenti gia' deliberati alla data di
entrata in vigore della presente legge;
h) introduzione di una disciplina transitoria che
assicuri la sostenibilita' finanziaria, anche con riguardo
ai progetti in corso per la promozione dell'attivita'
economica all'estero, e il mantenimento dei livelli
occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per
garantire la completa attuazione del processo di riforma,
anche mediante la nomina di commissari in caso di
inadempienza da parte delle camere di commercio.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello
schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo
e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato. Se il termine previsto per il parere
cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza
medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono
esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine
di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere
adottato.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo puo'
adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e
della procedura di cui al presente articolo, uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.».
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
(Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione
dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2014, n. 62.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo
15 marzo 2014, n. 62, come modificato dal presente decreto
cosi' recita:
«Art. 19 (Vigilanza del mercato). - 1. Le funzioni di
autorita' di vigilanza per il controllo della conformita'
delle AEE alle disposizioni del presente decreto, sono
svolte dal Ministero dello sviluppo economico, dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e dal Ministero della salute, che si avvalgono delle
Camere di commercio, ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 2 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni
nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell'art. 10
della legge 7 agosto 2015, n. 124, e della Guardia di
finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, nonche' dell'ISPRA e dell'Istituto Superiore
di Sanita' (ISS). Le funzioni di controllo alle frontiere
esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del
Regolamento (CE) n. 765/2008.
1-bis. I Ministeri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
della salute svolgono le funzioni di cui al comma 1 sulla
base di uno specifico protocollo d'intesa, in coordinamento
con il "Comitato tecnico di Coordinamento" di cui all'art.
7 del decreto del Ministro della salute del 22 novembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15
gennaio 2008, nonche' in raccordo con le regioni e province
autonome, ai fini del coordinamento tra le rispettive
articolazioni organizzative, sulla base dei vigenti accordi
in materia per gli ambiti di competenza.».

 
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 giugno 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Lorenzin, Ministro della salute

Costa, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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