Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 16 giugno 2016 |
Revoca dell'amministratore unico della «C.S.P. Cooperativa Servizi Piemonte», in Torino e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Vista la relazione di mancata revisione conclusa in data 9 febbraio 2016, con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorita' di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con nomina del liquidatore, nei confronti della societa' cooperativa «C.S.P. Cooperativa Servizi Piemonte», con sede in Torino per mancato deposito dei bilanci d'esercizio per oltre due anni consecutivi; Considerato che dall'istruttoria effettuata da questa Autorita' di vigilanza, anche attraverso la consultazione del registro delle imprese, si e' riscontrato che la cooperativa aveva successivamente depositato i bilanci relativi agli esercizio 2012, 2013 e 2014; Tenuto conto che dall'esame della citata relazione di mancata revisione si e' riscontrato che il revisore non ha potuto accedere alla documentazione necessaria al fine di verificare la corretta gestione della cooperativa, nonostante la formale richiesta dello stesso e la relativa diffida a consentire l'ispezione inviate con raccomandata r/r in data 2 gennaio 2016 presso la sede legale della cooperativa, che risulta anche essere il domicilio del legale rappresentante, restituita al mittente per compiuta giacenza; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile anche in considerazione che la cooperativa aveva gia' manifestato nel tempo un atteggiamento ostativo, rilevato anche nella precedente mancata revisione conclusa in data 4 luglio 2013 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale; Considerato che la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale inviata, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, via pec con nota n. 87578 del 29 marzo 2016 non e' stata consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa in quanto la stessa e' risultata non attiva; Vista la comunicazione di avvio del procedimento successivamente inviata per raccomandata r/r con nota 91490 del 1° aprile 2016 all'indirizzo della sede legale della cooperativa rilevato dalla visura camerale, che non ha avuto alcun esito; Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Marco Egalini;
Decreta:
Art. 1
L'Amministratore unico della societa' cooperativa «C.S.P. Cooperativa Servizi Piemonte», con sede in Torino (codice fiscale 10432840014), costituita in data 30 dicembre 2010 e' revocato.
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| Art. 2
Il dott. Marco Egalini, nato Piacenza il 12 ottobre 1951, codice fiscale GLNMRC51R12G5351B, domiciliato in Corso Re Umberto I, n. 17, Torino, e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
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| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.
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| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 16 giugno 2016
Il direttore generale: Moleti
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