Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2016 (vai al sommario)
LEGGE 28 giugno 2016, n. 130
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.



La Camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Rapporti tra lo Stato
e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

1. I rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 27 giugno 2015.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Allegato
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA
GAKKAI
Preambolo.
La Repubblica e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (di seguito denominato IBISG) richiamandosi ai principi di liberta' religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950 e dal Protocollo addizionale alla Convenzione stessa del 1952, ratificati con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili, e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
Considerato che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intesa con le relative rappresentanze;
Ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;
Riconosciuta l'opportunita' di addivenire alla prodotta intesa; Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nel confronti dell'IBISG, la citata legislazione sui culti ammessi;
Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica prende atto che:
l'IBISG si ispira, idealmente e nelle sue attivita', ai principi di nonviolenza e di rispetto e compassione verso tutte le forme di vita esistenti, propri del buddismo e dell'insegnamento del maestro di spiritualita' il Budda Nichiren Daishonin;

Art. 1.
Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo.


 
Art. 2
Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo.


 

Art. 2.
Liberta' religiosa

1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena liberta' di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. E' garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena liberta' religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.


 
Art. 3
Liberta' religiosa

1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena liberta' di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. E' garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena liberta' religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.


 

Art. 3.
Ministri di culto

1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del proprio statuto e' assicurato il libero esercizio del loro ministero.
2. La qualifica di ministri di culto e' certificata dall'IBISG che ne tiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente intesa.
3. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
5. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.


 
Art. 4
Ministri di culto

1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del proprio statuto e' assicurato il libero esercizio del loro ministero.
2. La qualifica di ministri di culto e' certificata dall'IBISG che ne tiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.
3. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
5. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.


 

Art. 4.
Assistenza spirituale

1. Gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
2. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti. A tali ministri e' assicurata la liberta' di accesso alle strutture di cui al comma 1, affinche' possano garantire l'assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti all'IBISG, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto e' assicurato l'accesso agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito elenco dei ministri di culto e' tenuto dall'IBISG e trasmesso alle competenti amministrazioni.
5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'IBISG.
6. Gli appartenenti all'IBISG che prestano servizio militate possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attivita' religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geograficamente piu' vicina.
7. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti dell'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volonta' del defunto e della sua famiglia.


 
Art. 5
Assistenza spirituale

1. Gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
2. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti. A tali ministri e' assicurata la liberta' di accesso alle strutture di cui al comma 1, affinche' possano garantire l'assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti all'IBISG, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto e' assicurato l'accesso agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito elenco dei ministri di culto e' tenuto dall'IBISG e trasmesso alle competenti amministrazioni.
5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'IBISG.
6. Gli appartenenti all'IBISG che prestano servizio militare possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attivita' religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geograficamente piu' vicina.
7. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti all'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volonta' del defunto e della sua famiglia.


 

Art. 5.
Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato degli alunni e da coloro cui compete la potesta' su di essi.
2. L'IBISG fruisce delle possibilita' alleate dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai.
3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.


 
Art. 6
Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da coloro cui compete la responsabilita' su di essi.
2. L'IBISG fruisce delle possibilita' offerte dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai.
3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.


 

Art. 6.
Liberta' di insegnamento

1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parita', e' assicurata piena liberta', nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.


 
Art. 7
Liberta' di insegnamento

1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parita', e' assicurata piena liberta', nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.


Note all'art. 7:
- La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
67 del 21 marzo 2000.

 

Art. 7.
Edifici di culto

1. Gli edifici dell'IBISG aperti al culto pubblico non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Istituto.
2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG, effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e delle loro pertinenze, nonche' le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione ne' ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualsiasi tributo.
4. Le competenti autorita' dell'IBISG informano la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando gli spazi specificamente dedicati al culto ed eventuali variazioni che si determinino.
5. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.


 
Art. 8
Edifici di culto

1. Gli edifici dell'IBISG aperti al culto pubblico non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Istituto.
2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG, effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e delle loro pertinenze, nonche' le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione ne' ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualsiasi tributo.
4. Le competenti autorita' dell'IBISG informano la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando gli spazi specificamente dedicati al culto ed eventuali variazioni che si determinino.
5. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.


 

Art. 8.
Trattamento delle salme e cimiteri

1. Agli appartenenti all'IBISG e' assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformita' alle norme vigenti in materia.
2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.
3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato e' equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.


 
Art. 9
Trattamento delle salme e cimiteri

1. Agli appartenenti all'IBISG e' assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformita' alle norme vigenti in materia.
2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.
3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato e' equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.


 

Art. 9.
Certificazione
dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

1. Per i fini di' cui agli articoli 3, 4, 7, l'IBISG rilascia apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.


 
Art. 10
Certificazione
dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

1. Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 8, l'IBISG rilascia apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.


 

Art. 10.
Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, purche' abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto.
2. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 11.
3. Il riconoscimento della personalita' di un ente dell'IBISG e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera favorevole del Consiglio nazionale.
4. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia.
5. Gli enti dell'IBISG che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG civilmente riconosciuti.


 
Art. 11
Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, purche' abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto.
2. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 12.
3. Il riconoscimento della personalita' di un ente dell'IBISG e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera favorevole del consiglio nazionale.
4. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia.
5. Gli enti dell'IBISG che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG civilmente riconosciuti.


Note all'art. 11:
- Il decreto del Presidente della Repubblica, in data
20 novembre 2000, di riconoscimento dell'Istituto Buddista
Italiano Soka Gakkai, non risulta pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.

 

Art. 11.
Attivita' di religione o di culto

1. Agli effetti civili si considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto quelle dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, elle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o aventi scopo di lucro.


 
Art. 12
Attivita' di religione o di culto

1. Agli effetti civili si considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto quelle dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o aventi scopo di lucro.


 

Art. 12.
Regime tributario

1. Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalita' di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.


 
Art. 13
Regime tributario

1. Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalita' di tali enti, alla normativa europea e alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.


 

Art. 13.
Gestione degli enti

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorita' confessionali senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.


 
Art. 14
Gestione degli enti

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorita' confessionali senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.


 

Art. 14.
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.


 
Art. 15
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.


 

Art. 15.
Mutamento ed estinzione degli enti

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente dell'IBISG civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso e' revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'IBISG.
3. La soppressione di un ente aderente all'IBISG, civilmente riconosciuto, o la sua estinzione per altra causa hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento del competente organo dell'IBISG che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione e' disposta con decreto del Ministro dell'interno.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.


 
Art. 16
Mutamento ed estinzione degli enti

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente dell'IBISG civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso e' revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'IBISG.
3. La soppressione di un ente aderente all'IBISG, civilmente riconosciuto, o la sua estinzione per altra causa hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento del competente organo dell'IBISG che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione e' disposta con decreto del Ministro dell'interno.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.


 

Art. 16.
Contributi deducibili agli effetti IRPEF

1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'IBISG, destinate alla realizzazione delle finalita' istituzionali dell'Istituto e delle attivita' di cui all'articolo 11, lettera a).
3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.


 
Art. 17
Contributi deducibili agli effetti IRPEF

1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'IBISG, destinate alla realizzazione delle finalita' istituzionali dell'Istituto e delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).
3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.


 

Art. 17.
Ripartizione della quota
dell'otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'IBISG concorre, con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 16, ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonche' ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonche' per la difesa dell'ambiente.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle sede espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Istituto verra' indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)». Per quanto riguarda le quote relative alle scelte espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 lo Stato corrispondera' annualmente, entro il mese di giugno, all'IBISG le somme determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.


 
Art. 18
Ripartizione della quota dell'otto per mille
del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'IBISG concorre, con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 17, comma 2, anche ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonche' ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonche' per la difesa dell'ambiente.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Istituto verra' indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)». Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'IBISG le somme determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.


Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 45, comma 7, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
1998, e' il seguente:
«7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al
secondo comma dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n.
222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo
medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto
competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto
generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per
le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi
diritto. Con le medesime modalita' sono determinate la
quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta
a titolo di anticipo di cui all'art. 30 della legge 22
novembre 1988, n. 516; all'art. 23 della legge 22 novembre
1988, n. 517; all'art. 4 della legge 5 ottobre 1993, n.
409; all'art. 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520;
all'art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638.» «ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2000.».

 

Art. 18.
Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli 16 e 17, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'IBISG.


 
Art. 19
Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si puo' procedere alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli 17 e 18, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'IBISG.


 

Art. 19.
Rendiconto annuale

1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 16 e 17 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Il rendiconto di cui comma 1 deve comunque precisare gli interventi operati per le finalita' previste dagli articoli 16 e 17.
3. Il Ministro dell'intero entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.


 
Art. 20
Rendiconto annuale

1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 17 e 18 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve comunque precisare gli interventi operati per le finalita' previste dagli articoli 17 e 18.
3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.


 

Art. 20.
Beni culturali

1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 10, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.


 
Art. 21
Beni culturali

1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 11, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.


 

Art. 21.
Festivita' religiose

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro richiesta, il diritto di osservare le festivita' del 16 febbraio, che celebra la nascita del Budda Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin. Tale diritto e' esercitato nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano.


 
Art. 22
Festivita' religiose

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro richiesta, il diritto di osservare le festivita' del 16 febbraio, che celebra la nascita del Budda Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin. Tale diritto e' esercitato nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano.


 

Art. 22.
Norme di attuazione

1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'IBISG e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.


 
Art. 23
Norme di attuazione

1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'IBISG e avviano, se richieste, opportune consultazioni.


 

Art. 23.
Cessazione di efficacia della normativa
sui culti ammessi e delle norme contrastanti

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono.
2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione.


 
Art. 24
Cessazione di efficacia della normativa
sui culti ammessi e delle norme contrastanti

1. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono.
2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.


Note all'art. 24:
- La legge 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni
sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul
matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti
medesimi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 16 luglio 1929.
- Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per
l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti
ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le
altre leggi dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1930.

 

Art. 24.
Ulteriori intese

1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti dell'IBISG con lo Stato verranno promosse previamente, in conformita' dell'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.


 
Art. 25
Ulteriori intese

1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'IBISG con lo Stato sono promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.


 

Art. 25.
Legge di approvazione della presente intesa

1. Il Governo presenta al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
Firenze, 27 giugno 2015

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 26
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 17, valutati in euro 1.846.000 per l'anno 2017 ed in euro 1.081.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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