Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 maggio 2016
Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte per la concessione e pagamento di un contributo pubblico ai sensi della sottomisura 17.1.


IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale in qualita' di Autorita' di gestione del
programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2015 registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2015, reg. n. 3456, con il quale e' stato conferito al dott. Giuseppe Cacopardi, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonche' dei relativi compiti;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 13 febbraio 2014, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorita' di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea ed e' supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;
Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, e' individuata quale Organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, reg. provv. n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 2015;
Visto in particolare il capo III del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 riguardante la gestione del rischio in agricoltura;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
Visto l'accordo di partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 14 del regolamento UE n. 1303/2013;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 approvato dalla Commissione europea con decisione (C2015) 8312 del 20 novembre 2015 e cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nel quale, ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono stati individuati il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale quale Autorita' di gestione e AGEA quale organismo pagatore;
Vista in particolare la sottomisura 17.1 del PSRN riguardante l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, di cui agli articoli 36 e 37 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
Visto l'avviso pubblico n. 9371 del 7 maggio 2015 e ss.mm e ii., pubblicato attraverso il quale l'Autorita' di gestione del PSRN ha definito le modalita' per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1;
Tenuto conto della necessita' ed urgenza di procedere all'attuazione della sottomisura 17.1 del PSRN, con particolare riferimento alla campagna assicurativa agricola 2015 per la quale gli agricoltori hanno gia' sostenuto lo sforzo finanziario per la sottoscrizione delle polizze;
Considerato che il PSRN prevede, per il periodo 2015-2020, una dotazione finanziaria per la sottomisura 17.1 pari ad euro 1.396.800.000, di cui euro 768.240.000 a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 ed euro 628.560.000 a carico del FEASR;
Ritenuto opportuno stabilire una dotazione finanziaria per la campagna agraria 2015 proporzionato al profilo annuale della dotazione finanziaria assegnata al PSRN con la predetta decisione (C2015) 8312 del 20 novembre 2015 della Commissione europea;
Visto l'art. 65 paragrafo 3 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorita' di gestione e gli altri organismi;
Visto l'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che prevede che l'Autorita' di gestione puo' designare uno o piu' organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinche' l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;
Visto il decreto ministeriale n. 9618 del 28 aprile 2016 con il quale l'Autorita' di gestione del PSRN ha delegato all'Organismo pagatore AGEA le funzioni connesse alla trattamento, gestione ed istruttoria delle domande di sostegno della sottomisura 17.1;
Visto l'art. 60, paragrafo 2 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorita' di gestione del relativo programma;
Ritenuto opportuno che le decisioni dell'Autorita' di gestione in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.1 siano assunte attraverso una procedura trasparente e che tutti i potenziali beneficiari possano essere informati delle opportunita' previste dal PSRN nell'ambito delle assicurazioni agricole agevolate;

Decreta:

Art. 1

Approvazione avviso pubblico a presentare proposte

1. E' approvato l'allegato schema di avviso pubblico per la presentazione di proposte per la concessione e pagamento di un contributo pubblico ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020. Lo schema di avviso ed i suoi allegati sono parte integrante del presente decreto.
2. Le proposte riguardano le assicurazioni per le produzioni vegetali relative alla campagna assicurativa 2015.


 
Allegato

AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
ANNUALITA' 2015
OGGETTO: regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale
nazionale 2014-2020 - Misura 17 - Sottomisura 17.1, Assicurazione
del raccolto, degli animali e delle piante. Colture vegetali -
Annualita' 2015. Avviso pubblico a presentare proposte.

Art. 1.

Finalita' ed obiettivi

La sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (PSRN), approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015) 8312 del 20 novembre 2015, e' finalizzata a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, allo scopo di incentivare una piu' efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell'art. 37 del regolamento UE 1305/2013. Detta sottomisura e' cofinanziata con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1997.
La sottomisura persegue l'obiettivo di ampliare e migliorare l'offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. Inoltre, la sottomisura si prefigge l'obiettivo di ridurre il divario nella diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del paese e tra alcuni settori.
Il presente avviso reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonche' per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per l'annata agraria 2015, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.
Le risorse del Programma intervengono anche per le polizze agevolate relative all'assicurazione del raccolto dell'uva da vino che non hanno trovato copertura nell'ambito del plafond finanziario del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'annualita' 2015.
L'entita' delle risorse attribuite al presente avviso e' definito in ragione della ripartizione annuale delle risorse finanziarie indicate nel PSRN per le misure di gestione del rischio, di cui all'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013: pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche, fitopatie e da infestazioni parassitarie.

Art. 2.

Definizioni e disposizioni specifiche

- Agricoltore: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 1307/2013, per agricoltore s'intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica di detto gruppo dei suoi membri.
- «Agricoltore attivo»: ai fini delle misure di gestione del rischio un «agricoltore» s'intende attivo ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonche' ai sensi del decreto ministeriale 18 novembre 2014, del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 e del decreto ministeriale del 20 marzo 2015.
- «Avversita' atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccita' prolungata, assimilabile a una calamita' naturale.
- Calamita' naturale: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo.
- «Epizoozie»: malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 2009 /470/CE del Consiglio.
- «Piano assicurativo agricolo»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo n. 102/04, che stabilisce l'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per tipologia di polizza assicurativa; area territoriale; calamita' naturali ed altri eventi eccezionali, avversita' atmosferiche; garanzia; tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree; qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.
- Sistema informativo integrato «Sistema gestione del rischio»: sistema informativo specifico per le misure di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa a tali misure, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni.
- Piano assicurativo individuale: Il PAI e' un documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del Sistema gestione dei rischi istituito nel SIAN, sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall'allegato B, lettera b), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162
- Sistema OTP: oltre alla modalita' standard di presentazione della domanda di sostegno e pagamento che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) puo' sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP. Attivando questa modalita', il sistema verifichera' che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verra' invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo e' positivo verra' inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice restera' valido per un intervallo di tempo limitato e dovra' essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Art. 3.

Beneficiari ammissibili

Per avere diritto alla concessione ed al pagamento del contributo pubblico per la sottomisura 17.1 i richiedenti devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti di ammissibilita' soggettivi:
a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
b) essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed ai sensi del decreto ministeriale 18 novembre 2014, del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 e del decreto ministeriale del 20 marzo 2015;
c) essere titolari di «Fascicolo aziendale» ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, in cui deve essere dettagliato il piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione nonche' i relativi titoli di conduzione validi per l'intero periodo temporale per il quale si richiede il contributo.
I suddetti requisiti di ammissibilita' soggettivi devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno di cui all'art. 9 del presente avviso e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'intervento.
Non e' prevista la partecipazione ai benefici della sottomisura ad altri soggetti che non possiedano tali requisiti.
Inoltre, in caso di pagamenti di contributo pubblico superiori ai 150.000 euro, non devono sussistere a carico dei richiedenti procedimenti o provvedimenti di decadenza, sospensione o divieto e di tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011.
La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le Compagnie di assicurazione e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o piu' certificati assicurativi, a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e sono i destinatari degli eventuali risarcimenti. Naturalmente, anche nel caso di polizze collettive, i beneficiari del contributo pubblico erogato in base al presente bando sono esclusivamente i singoli imprenditori agricoli associati e solo questi ultimi possono presentare la domanda di sostegno, indicando il Consorzio di difesa a cui aderiscono.

Art. 4.

Condizioni di ammissibilita'

I richiedenti presentano domanda di sostegno e domanda di pagamento rispettivamente per la concessione e l'erogazione del contributo pubblico che sara' liquidato direttamente agli stessi dall'Organismo pagatore competente. Gli interventi oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6.

Art. 5.

Criteri di ammissibilita'

Criteri generali
- Il contratto assicurativo trova corrispondenza con il Piano assicurativo individuale (PAI) generato dal Sistema di gestione dei rischi (SGR), istituiti ai sensi del capo III del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015.
- Nel contratto assicurativo/certificato devono essere riportati i seguenti dati:
- intestazione della compagnia;
- intestazione dell'assicurato;
- cuaa;
- campagna assicurativa di riferimento;
- tipologia di polizza;
- numero della polizza o del certificato;
- avversita' assicurabile;
- fitopatia assicurabile;
- infestazione parassitaria assicurabile;
- valore assicurato;
- quantita' assicurata;
- tariffa applicata;
- importo del premio;
- soglia di danno e/o la franchigia;
- data di entrata in copertura e la data di fine copertura;
- nome del Consorzio contraente (in caso di adesione a polizza collettiva).
- La copertura assicurativa e' riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura. Le polizze o certificati di polizza per le polizze collettive coprono l'intero ciclo colturale che puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula.
- Nel contratto assicurativo la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale.
- Le polizze o i certificati di polizza per le polizze collettive non comportano obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura.
- Per le polizze, o i certificati di polizza in caso di polizze collettive, deve essere stata presentata una Manifestazione di interesse con le modalita' e nei termini indicati dall'Avviso Pubblico n. 9371 del 7 maggio 2015 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf e ss.mm.ii.
- Le stipule delle polizze o dei certificati di polizza, in caso di polizze collettive, sono state effettuate sulla base delle scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo art. 10 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2014 e non oltre il 31 ottobre 2015.
Rischi assicurabili e loro combinazioni:
- Le polizze assicurative agevolate coprono esclusivamente rischi classificati come avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.
- Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti (art. 1895 del codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.
- In ogni caso, le polizze coprono esclusivamente i rischi elencati nell'allegato M17.1-1 al presente avviso.
- Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralita' di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al presente avviso.
- Per ogni Piano assicurativo individuale non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive.
- Per ogni polizza o certificato di adesione a polizze collettive e' ammesso l'abbinamento ad un solo Piano assicurativo individuale.
Produzioni assicurabili
- Le produzioni, le tipologie colturali e gli allevamenti assicurabili sono ricompresi nell'allegato M17.1-3 del presente avviso.
Soglia e rimborso del danno
- Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 30% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata conformemente a quanto definito al successivo art. 6.
- Le polizze ammissibili prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversita' atmosferica assimilabile alle calamita' naturali o fitopatia o di un'infestazione parassitaria, che siano formalmente riconosciuti dalle autorita' nazionali. Nel caso di avversita' atmosferiche, il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla cultura, verificati i dati meteo nonche' e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione media annua dell'agricoltore.
- Le polizze agevolate prevedono che il rimborso dei danni non compensi piu' del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Art. 6.

Impegni, altri obblighi e dichiarazioni

Impegni ed altri obblighi:
- Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera produzione ottenibile in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole, nel corso dell'annata agraria 2015.
- Per ciascun prodotto, le quantita' assicurabili sono quelle realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati, fermo restando che ai fini del calcolo del contributo pubblico la quantita' non potra' superare la produzione media annua calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre anni ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione piu' alta e quello con la produzione piu' bassa.
- La produzione media annua dell'agricoltore, per il calcolo della resa massima assicurabile, e' determinata sulla base delle seguenti fonti: amministrative, dichiarative o attraverso benchmark di resa cosi' come previsto dal decreto ministeriale n. 11079 del 29 maggio 2015 recante la procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate con polizze agevolate, nonche' dalla nota dell'Autorita' di Gestione del PSRN 2014-2020, n. 19214 del 17 settembre 2015, di chiarimento in materia di correttive delle rese delle produzioni vegetal.
- I benchmark di resa per comune/prodotto sono approvati con decreto ministeriale prot.n. 3825 dell'11 febbraio 2016 e ss.mm.ii. e consultabili sul sito internet del Mipaaf.
- Il valore unitario assicurato di ciascun prodotto non puo' superare il prezzo unitario di riferimento delle produzioni agricole, riportato nei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2015, pubblicati sul sito internet del Mipaaf.
In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il Consorzio di appartenenza, la documentazione attestante il pagamento all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potra' essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore.
Dichiarazioni:
I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 e dall'avviso pubblico per accedere alla predetta sottomisura con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
ai requisiti di ammissibilita' soggettivi di cui all'art. 3);
ai criteri di ammissibilita' delle polizze/certificati di polizze di cui all'art. 5);
agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 6);
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda di sostegno non ha ottenuto contributi a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacita' giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'Assicurazione agricola agevolata;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato da parte della Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015, del contenuto del presente avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;
- di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'art. 15 del presente bando in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:
a) le produzioni annuali dichiarate nel Piano assicurativo individuale;
b) le polizze/certificati sottoscritti in originale;
c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive.
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzionali istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali;
- di essere consapevole che l'Autorita' competente avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici e' regolarmente registrata e l'autorita' competente vi avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attivita' di ispezione previste;
- di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilita' derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'Organismo pagatore competente, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale in materia, effettuera' i controlli e determinera' l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione, in particolare in merito all'atto di concessione emesso dall'Autorita' di gestione, sara' effettuata, tramite la PEC indicata sulla domanda o attraverso il portale SIAN con modalita' che sara' opportunamente pubblicizzata;
- di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverra' solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;
- a riprodurre o integrare la domanda di sostegno nonche' a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto viene disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020;
- a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attivita' relative al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014/2020.

Art. 7.

Spese ammissibili

Sono ammessi a contributo i premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'organo collettivo.
Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, lo stesso dovra' effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Art. 8.
Attivita' propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno

Ai fine della presentazione delle domande di sostegno e' necessario che il richiedente abbia:
- costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale e il Piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC a ad essa riferibile (art. 14 comma 2 a ai sensi del decreto ministeriale 162 del 12 gennaio 2015) e alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 4 decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015);
- presentato Manifestazione di interesse ai sensi dell'avviso pubblico n. 9371 del 7 maggio 2015 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf e ss.mm. e ii.;
- presentato il Piano assicurativo individuale PAI relativo alla campagna 2015, in conformita' a quanto previsto dalla circolare emanata da Agea Coordinamento prot. n. ACIU.2015.305 del 2 luglio 2015 e ss.mm. e ii..

Art. 9.

Presentazione della domanda di sostegno

L'Organismo pagatore AGEA e' responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.
La domanda di sostegno, compilate conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato M17.1-4, puo' essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Organismo pagatore AGEA, secondo una delle seguenti modalita':
a. direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
b. in modalita' assistita sul Portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA;
Per il puntoi b, oltre alla modalita' standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualita' di «utente qualificato», puo' sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.
Le domande di sostegno possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro 90 giorni di calendario dalla stessa ovvero entro 90 dalla data di presentazione del PAI qualora quest'ultima sia successiva alla pubblicazione del presente avviso. Laddove tali termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo. In ogni caso la domanda di sostegno deve essere presentata entro il 31 dicembre 2016.
La domanda di sostegno e' corredata dai seguenti documenti:
1) la Manifestazione di interesse, di cui all'avviso pubblico n. 9371 del 7 maggio 2015, pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf, e ss.mm.ii.;
2) il Piano assicurativo individuale (PAI);
3) la polizza o, nel caso di polizze collettive, il certificato di polizza;
4) copia del documento di identita' in corso di validita'.
Tali documenti sono associati o acquisti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sara' rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.
In merito al punto 3), si precisa che le informazioni relative alle polizze stipulate dai produttori, anche nel caso di polizze collettive, sono acquisite dall'Organismo pagatore AGEA tramite le funzionalita' disponibili nel SGR. A tale scopo, pertanto, nel caso di polizze individuali, il richiedente si deve recare al CAA presentando la polizza stipulata ovvero deve utilizzare le funzionalita' on-line predisposte dell'OP AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato. Il termine ultimo di tale procedimento di informatizzazione delle polizze e' fissato entro 60 giorni di calendario dalla pubblicazione del presente bando.
Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'Organismo pagatore AGEA.

Art. 10.
Termini per la sottoscrizione delle polizze o certificati di polizza
per le polizze collettive

Ai fini dell'ammissibilita' a contributo ai sensi del presente avviso pubblico, le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere stati sottoscritti entro le seguenti date, definite dal Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN 2015) approvato con decreto ministeriale n. 547 del 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2015 e ss.mm.ii:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile, entro il 31 maggio 2015;
b) per le colture permanenti, entro il 31 maggio 2015;
c) per le colture a ciclo primaverile, entro il 31 maggio 2015;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, entro il 15 luglio 2015;
e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche, entro il 31 ottobre 2015.
La tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture ammesse a sostegno di cui all'allegato M17.1-3 e' pubblicata sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it ).

Art. 11.

Istruttoria delle domande di sostegno

Conformemente a quanto indicato dal reg. UE n. 809/2014 tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. In particolare vengono effettuate verifiche in ordine:
a) alla ricevibilita' delle domande;
b) al possesso dei requisiti di ammissibilita' sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente avviso, nonche' alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale;
c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo. a) Ricevibilita' delle domande
La verifica di ricevibilita' della domande comprende la completezza formale e documentale della stessa, ivi compresa la presenza della sottoscrizione. Inoltre, tale verifica include il rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta il mancato accoglimento della domanda di sostegno. b) Possesso dei requisiti di ammissibilita'
In relazione al possesso dei requisiti di ammissibilita', in fase istruttoria viene sottoposta a verifica la documentazione (compresa la documentazione riportata a corredo della domanda) comprovante il possesso degli stessi e le dichiarazioni rese dal richiedente. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilita' a contributo della domanda di sostegno. c) Determinazione dell'importo ammissibile a contributo.
La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 del Piano assicurativo agricolo nazionale 2015 (decreto ministeriale n. 5447 del 10 marzo 2015), e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
I criteri di calcolo per la determinazione dei parametri contributivi, approvati con decreto ministeriale n. 5447 del 10 marzo 2015 (Piano assicurativo agricolo 2015) e con provvedimento dell'Autorita' di gestione decreto ministeriale n. 19621 del 23 settembre 2015, costituiscono verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati dai beneficiari nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 67 paragrafo 1 del reg. (UE) 1303/2013.
Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati del PAI-Polizza/Certificato e i dati del fascicolo, effettuando in caso di difformita' la rideterminazione:
- delle quantita' assicurate nei limiti fissati nel PAI;
- dei prezzi entro i massimali definiti nel decreto ministeriale n. 5450 del 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 19 giugno 2015 e decreto ministeriale n. 13075 del 1° luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 13 agosto 2015;
- delle superfici nel rispetto del valore del fascicolo aziendale.
La tipologia dei controlli effettuati e l'esito degli stessi sono registrati in lista apposita di controllo (check list) firmata dal tecnico istruttore.
L'Organismo istruttore entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della check-list comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia della check-list stessa.
Per le domande risultate ammesse in seguito all'istruttoria, viene comunicata anche l'indicazione della spesa ammissibile ed il contributo concedibile.
Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa, l'organismo istruttore comunica al richiedente l'inammissibilita' totale o parziale della domanda di sostegno, allegando copia della check-list stessa nella quale e' esplicitamente riportata la descrizione degli elementi ritenuti non ammissibili e le motivazioni di inammissibilita' con i relativi riferimenti giuridici.
Il richiedente puo' presentare richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso. A tale scopo puo' presentare memoria scritta all'Organismo istruttore per motivare il riesame della domanda ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale di tale possibilita' di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. L'organismo istruttore ha 10 giorni lavorativi di tempo, dalla data di ricezione della memoria, per comunicare l'esito del riesame.
Sulla base degli esiti istruttori, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di riesame, l'Autorita' di gestione del PSRN (AdG) con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei beneficiari e delle domande di sostegno ammesse a finanziamento, comprensivo dell'indicazione della spesa ammissibile a contributo e del contributo concedibile. Provvede, inoltre, a darne comunicazione ai singoli beneficiari tramite l'atto di concessione notificato tramite posta elettronica certificata o attraverso il portale SIAN con modalita' opportunamente pubblicizzate. Con la medesima modalita', ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilita'. In entrambi i casi verra' dato avviso sul sito web del MIPAAF.
Su delega dell'AdG del PSRN, la fase istruttoria relativa alla domanda di sostegno viene operata da AGEA Organismo pagatore. Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti l'istruttoria delle domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'organismo pagatore.

Art. 12.

Presentazione delle domande di pagamento

In seguito al provvedimento di concessione emesso dall'Autorita' di gestione e successivamente al pagamento della polizza o del certificato di polizza nel caso di polizze collettive, il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, presenta entro e non oltre il termine del 31 marzo 2017, apposita domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel provvedimento di concessione. Tale domanda e' presentata esclusivamente tramite i servizi di presentazione telematica a disposizione dall'OP AGEA, secondo una delle seguenti modalita':
a. direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
b. in modalita' assistita sul Portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA;
Per il punto b, oltre alla modalita' standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualita' di «utente qualificato», puo' sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.
La domanda di pagamento, e' compilata conformemente al modello definito dall'Organismo pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue:
- la documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata. In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla compagnia assicuratrice. In caso di polizze collettive il pagamento e' dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza. In quest'ultimo caso il beneficiario non puo' presentare la domanda di pagamento prima che l'Organismo di difesa cui aderisce abbia trasmesso ad SGR la copia della quietanza sopra indicata;
- la documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti alle compagnie assicurative, come di seguito indicato per ciascuna modalita' di pagamento ammessa:
bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite «home banking», il beneficiario del contributo e' tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita;
assegno: tale modalita' puo' essere accettata, purche' l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile» e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale e' stato effettuato il pagamento;
carta di credito e/o bancomat: tale modalita', puo' essere accettata, purche' il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale e' stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalita' di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza agevolata o al numero di certificato di polizza per le polizze collettive;
vaglia postale: tale forma di pagamento puo' essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza agevolata o al numero di certificato di polizza per le polizze collettive.
Il pagamento in contanti non e' consentito.
I documenti suddetti sono acquisti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sara' rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.
Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'Organismo pagatore AGEA.

Art. 13.

Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene operata da AGEA Organismo pagatore e prevede:
a) controlli amministrativi;
b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione;
c) controlli ex post, per le domande selezionate a campione e solo nel caso di polizze collettive; a) Controlli amministrativi;
Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche, su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:
- alla ricevibilita' delle domande stesse, inclusa la validita' della certificazione antimafia ove previsto;
- alla conformita' della polizza/certificato di polizza stipulata con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno;
- ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;
- alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali o unionali. b) Controlli in loco, per le domande selezionate a campione
I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento, nell'anno civile dall'organismo pagatore AGEA. La selezione del campione sara' effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.
Attraverso i controlli in loco sara' verificata la conformita' degli interventi realizzati dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.
I controlli in loco comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza del beneficiario stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. c) Controlli ex post, per le domande selezionate a campione e solo nel caso di polizze collettive
Il controllo ex post e' finalizzato a verificare, nel caso di polizze collettive, il pagamento da parte del consorziato/beneficiario all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza. Tali controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa ancora subordinata all'impegno di mantenimento della documentazione di cui all'art. 6 e per le quali e' stato pagato il contributo pubblico. Sono considerati solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione. La selezione del campione sara' effettuata in base ad un'analisi dei rischi ed in base ad un fattore casuale. L'Organismo istruttore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione delle liste di controllo (check list), comunica ai beneficiari, a mezzo posta elettronica certificata o attraverso il portale SIAN con modalita' opportunamente pubblicizzate, l'esito dei controlli amministrativi, dei controlli in loco e dei controlli ex post, allegando copia delle check-list stesse.
Per le domande risultate ammesse in seguito all'istruttoria amministrativa ed in loco, viene comunicata al beneficiario l'indicazione della spesa ammessa e del contributo pubblico spettante.
Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa, l'organismo istruttore comunica al beneficiario con le medesime modalita' l'inammissibilita' totale o parziale della domanda di pagamento, allegando copia della check-list stessa nella quale e' esplicitamente riportata la descrizione degli elementi ritenuti non ammissibili e le motivazioni di inammissibilita' con i relativi riferimenti giuridici.
Nel caso di istruttoria negativa risultante dal controllo ex post viene comunicata l'entita' del recupero finanziario a cui sottoposto il beneficiario con eventuali sanzioni.
Il beneficiario puo' presentare richieste di riesame degli esiti istruttori dell'istruttoria entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi. A tale scopo puo' presentare memoria scritta all'Organismo istruttore per motivare il riesame ai sensi della legge 241/90. Se il beneficiario non si avvale di tale possibilita' di riesame l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. L'organismo istruttore ha 10 giorni di tempo dalla data di ricezione della memoria per comunicare l'esito del riesame.
Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in loco delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'Organismo pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti e a darne comunicazione ai singoli beneficiari tramite posta elettronica certificata o attraverso il portale SIAN con modalita' opportunamente pubblicizzate. Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilita' della spesa secondo le medesime modalita'.
Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'Organismo Pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Art. 14.

Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi
delle domande di sostegno e pagamento
1. RITIRO DELLE DOMANDE
Ai sensi dell'art. 3 del regolamento UE 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tuttavia se l'autorita' competente (l'Autorita' di gestione del PSRN per la domanda di sostegno e l'Organismo pagatore AGEA per la domanda di pagamento) ha gia' informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.
Le modalita' operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'art. 3 del reg. UE 809/2014, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 2. CORREZIONE DEGLI ERRORI PALESI
Ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorita' competente (l'Autorita' di gestione del PSRN per la domanda di sostegno e l'Organismo pagatore AGEA per la domanda di pagamento) sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede.
L'autorita' competente dell'istruttoria (Autorita' di gestione o Organismo pagatore), in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, determina la ricevibilita' della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.
L'autorita' competente dell'istruttoria puo' riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.
Le modalita' operative per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del reg. UE 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'Organismo Pagatore AGEA con proprio provvedimento. 3. CESSIONE DI AZIENDE
Qualora un'azienda venga ceduta (venduta, affittata o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unita' di produzione considerate) o transiti attraverso una successione «mortis causa» nella sua totalita' da un beneficiario a un altro beneficiario, dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del sostegno, non e' erogato alcun sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta.
Il sostegno per il quale il cedente ha presentato domanda e' erogato al cessionario se:
a) il cessionario informa l'autorita' competente dell'avvenuta cessione e chiede la concessione/pagamento del sostegno attraverso la presentazione di richiesta di subentro alle domande di cui agli articoli 9 ed 12 del presente avviso;
b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorita' competente;
c) sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno.
Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorita' competente la cessione dell'azienda e richiesta la concessione/pagamento del sostegno:
a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorita' competente per effetto della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
b) tutte le operazioni necessarie per la concessione/pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;
c) l'azienda ceduta e' considerata, nel caso che il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente bando, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.
Le modalita' attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Art. 15.

Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Le modalita' di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni imputabili al mancato rispetto dei criteri di ammissibilita', degli impegni e degli altri obblighi a carico dei beneficiari e richiamati nel presente avviso pubblico sono stabilite sulla base dei regolamento UE n. 809/2014 e n. 640/2014 nonche' del decreto MIPAAF n. 3536 dell'8 febbraio 2016, relativo alla «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale».
Su tali basi, in conformita' all'art. 35 paragrafo 1, del regolamento UE n. 640/2014 il sostegno richiesto in domanda di pagamento e' rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilita' di cui agli articoli 3 e 5 del presente avviso.
Ai sensi dell'art. 35, paragrafo 2 del medesimo regolamento UE n. 640/2014, il sostegno richiesto e' invece rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi di cui all'art. 6 del presente avviso. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi si tiene conto della gravita', dell'entita', della durata e della ripetizione dell'inadempienza.
Alle riduzioni di cui al capoverso precedente puo' essere aggiunta una sanzione amministrativa per le fattispecie previste dall'art. 63 del regolamento UE n. 809/2014.
Dettagliate modalita' di calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite da specifico provvedimento del Mipaaf, pubblicata sul sito www.politicheagricole.it.

Art. 16.

Condizioni specifiche per il settore vitivinicolo

Le domande di aiuto presentate nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo che non hanno trovato copertura finanziaria attraverso tale strumento, a causa dell'esaurimento delle risorse FEAGA disponibili, si intendono presentate come domande di sostegno ai sensi del presente avviso. Ai fini della ricevibilita' delle stesse, i richiedenti sono tenuti ad apportare le eventuali integrazioni richieste dalle autorita' competenti con le modalita' che verranno contestualmente indicate. A tali domande si applicano le medesime condizioni di ammissibilita' di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 e saranno istruite con le modalita' previste dall'art. 11 del presente avviso. Inoltre, i richiedenti, con le modalita' previste dal precedente art. 12, dovranno presentare apposita domanda di pagamento per l'erogazione del contributo. Queste ultime, a loro volta, saranno istruite sulla base delle disposizioni di cui all'art. 13 del presente avviso.

Art. 17.

Modalita' di gestione della comunicazione con il beneficiario

Tutte le comunicazioni tra i beneficiari e le autorita' competenti per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno attraverso posta elettronica certificata o attraverso il portale SIAN con modalita' opportunamente pubblicizzate. Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale.
Eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Art. 18.

Modalita' di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico e' pari al 65% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'art. 13 del presente avviso.
Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dal beneficiario stesso all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

Il PSRN 2014/2020 prevede una dotazione finanziaria per la misura 17, sottomisura 17.1, pari a 1.396,8 milioni di euro in termini di spesa pubblica totale (quota FEASR e Nazionale) per l'intero periodo di programmazione.
L'Autorita' di gestione con proprio decreto ha assegnato all'annualita' 2015 per l'attuazione del presente avviso un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a 250 milioni di euro.

Art. 20.

Norme di rinvio

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito ufficiale della Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sul sito www.politicheagricole.it. Si precisa che i termini indicati nella suddetta tabella, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.
Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, (3), della legge 241/1990 e ss. mm. ii. con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.
Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente avviso e' ammesso ricorso in opposizione all'autorita' che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela.
In tutti i casi e' fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.

Art. 21.

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Titolare del trattamento e' l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e nel suo ruolo di Organismo pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento e delegato dal Mipaaf al trattamento delle domande di sostegno.
La sede di AGEA e' in Via Palestro, 81 00187 ROMA.
Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it
Allegato M17.1- 1
Rischi assicurabili (Criterio di ammissibilita' A.2.2.4)

Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato M17.1-2 Combinazioni di rischi assicurabili (Criterio di ammissibilita'
A.2.2.5)

Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato M17.1-3 Elenco produzioni vegetali assicurabili (Criterio di ammissibilita'
A.2.3.1)

Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato M17.1-4

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico di cui all'art. 1 e' pari ad euro 250.000.000 di cui euro 137.500.000 a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 ed euro 112.500.000 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. Laddove la suddetta dotazione finanziaria non fosse sufficiente a far fronte alle proposte presentate ai sensi dell'avviso pubblico di cui al precedente art. 1, l'Autorita' di gestione con successivo provvedimento, potra' incrementare le risorse disponibili tenendo conto delle richieste pervenute, nei limiti della disponibilita' finanziaria assegnata dal PSRN alla sottomisura 17.1.
3. In caso di economie, le risorse non utilizzate saranno riassegnate alle annualita' successive.
Il presente provvedimento sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet del Mipaaf e della Rete rurale nazionale.
Roma, 11 maggio 2016

L'Autorita' di gestione: Cacopardi

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1748


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone