Gazzetta n. 166 del 18 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 luglio 2016
Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio - 31 dicembre 2016 ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.


IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento e' assunto a carico del bilancio dello Stato, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita';
Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita', del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Modalita' e procedure per la concessione dei mutui che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a contrarre, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento del programma degli interventi nel settore sanitario»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del suddetto decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita', del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, pubblicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR maggiorata dello 0,75;
Considerato altresi' che, in virtu' del suddetto art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con Ministro della sanita', del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR e' l'EURIBOR;
Visto il comunicato del direttore generale del Tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 32 , della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' stato reso noto il costo globale annuo massimo dei mutui da stipulare di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire con oneri a carico dello Stato;
Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di maggio 2016, rilevato sul sito informatico della Banca d'Italia;
Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2016 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);
Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:
- rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 0,922%;
- media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): - 0,261%;
Ritenuti validi i dati sopra indicati;
Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, e' pari allo 0,70%.
In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2016 e' pari all'1,50%.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2016

Il direttore generale del Tesoro: La Via


 
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