Gazzetta n. 166 del 18 luglio 2016 (vai al sommario)
LEGGE 28 giugno 2016, n. 132
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente

1. Al fine di assicurare omogeneita' ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualita' dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilita' ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, e' istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie».
2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualita' dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;
b) «stato dell'ambiente»: la qualita' di tutte le componenti delle matrici ambientali;
c) «pressioni sull'ambiente»: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attivita' antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonche' gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali;
d) «impatti»: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualita' ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;
e) «livello essenziale di prestazione»: il livello qualitativo e quantitativo di attivita' che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia di ambiente.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:
«Art. 28. Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali
1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale
per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente
articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione «Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia
per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e
passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e
geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le
funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 03 del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285:
«Art. 03. Agenzie regionali e delle province autonome.
1. Per lo svolgimento delle attivita' di interesse
regionale di cui all'art. 01 e delle ulteriori attivita'
tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo
ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime
regioni e province autonome con proprie leggi, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, istituiscono
rispettivamente Agenzie regionali e provinciali,
attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali
le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le
attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi
multizonali di prevenzione, nonche' il personale,
l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle
unita' sanitarie locali adibiti alle attivita' di cui
all'art. 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno
autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e
sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta
provinciale o regionale.
2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per
le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma
1, personale gia' in organico presso di esse o presso enti
finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono
ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i
trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse
regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve
essere condotta una ricognizione, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, che sulla base di parametri quali la
densita' di popolazione, la densita' di sorgenti
inquinanti, la presenza di recettori particolarmente
sensibili, la densita' di attivita' produttive ed agricole,
permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale
per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di
strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale,
finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro
articolazioni.
3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei
all'attivita' di prevenzione, di vigilanza e di controllo
ambientali, nonche' di coordinamento con l'attivita' di
prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in
settori tecnici corrispondenti alle principali aree di
intervento e articolate in dipartimenti provinciali o
subprovinciali e in servizi territoriali.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con le leggi di cui al comma l, provvedono a
definire l'organizzazione nonche' la dotazione tecnica e di
personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con
l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario,
delle disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse
stabiliscono le modalita' di consulenza e di supporto
all'azione delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali
dell'Agenzia e fissano le modalita' di integrazione e di
coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di
attivita' con i servizi delle unita' sanitarie locali.
5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano
con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di
cui all'art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto
tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3
del medesimo art. 1. In attesa dell'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle
Agenzie di cui al presente articolo e' confermato il
trattamento giuridico ed economico in godimento.
6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle
proprie attivita' istituzionali si avvalgono delle sezioni
regionali dell'Albo di cui all'art. 10 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le Agenzie e
le sezioni regionali del predetto Albo sono regolati
dall'accordo di programma di cui al comma 6 dell'art. 1 del
presente decreto.».

 
Art. 3

Funzioni del Sistema nazionale

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;
b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attivita' di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;
c) attivita' di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonche' trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni;
d) attivita' di supporto alle attivita' statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;
e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalita' di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonche' di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;
h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonche' collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;
i) attivita' istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;
l) attivita' di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;
m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualita' ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;
n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attivita' di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.
2. Ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attivita' di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le universita', l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.
4. I dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, trattati e pubblicati ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attivita' di competenza della pubblica amministrazione.


Note all'art. 3:
- Il testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2005, n. 222.
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'art. 7-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.:
«Art. 7-quinquies. Coordinamento con le Agenzie
regionali per l'ambiente. 1. Il Ministro della sanita' e il
Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, stipulano,
nell'ambito delle rispettive competenze, un accordo quadro
per il coordinamento e la integrazione degli interventi per
la tutela della salute e dell'ambiente che individua i
settori di azione congiunta e i relativi programmi
operativi.
2. Le regioni individuano le modalita' e i livelli di
integrazione fra politiche sanitarie e politiche
ambientali, prevedendo la stipulazione di accordi di
programma e convenzioni tra le unita' sanitarie locali e le
aziende ospedaliere e le agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente per la tutela della popolazione
dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle
attivita' di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione
del rischio. Tali accordi devono comunque garantire
l'erogazione delle prestazioni richieste dalle unita'
sanitarie locali per lo svolgimento di funzioni e di
compiti istituzionali senza oneri aggiuntivi per il
Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e le unita' sanitarie locali, per le
attivita' di laboratorio gia' svolte dai presidi
multizonali di prevenzione come compito di istituto, in
base a norme vigenti, nei confronti delle unita' sanitarie
locali, si avvalgono delle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente.».
- Il testo del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio
2005, n. 112, S.O.

 
Art. 4

Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale

1. L'ISPRA e' persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, sono adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle funzioni conferite dalla presente legge.
3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la piu' efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilita' delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attivita' di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonche' di coordinamento del Sistema nazionale.
4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita' dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonche' il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalita' operative del Sistema nazionale e delle attivita' degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.
5. Per il piu' efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le piu' ampie sinergie.
6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Il contratto che regola il rapporto del direttore generale dell'ISPRA, reclutato secondo le modalita' di cui all'articolo 8 della presente legge, ha durata di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 6 e dell'art. 14 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n.
123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2010, n.
179:
«Art. 6. Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre
che dal presidente dell'Istituto, da sei membri, nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, scelti tra persone con competenze
tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di
competenza dell'Istituto.
2. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di
indirizzo e di programmazione delle attivita' dell'Istituto
e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione,
assicurando prioritariamente l'attuazione delle direttive
generali del Ministro vigilante. In particolare:
a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b) verifica la compatibilita' finanziaria dei programmi
di attivita';
c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi,
nonche' le variazioni di bilancio;
d) delibera il regolamento di amministrazione e
contabilita', la pianta organica e gli atti organizzativi.
Delibera: inoltre il piano del fabbisogno del personale e
gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per
l'approvazione al Ministero vigilante e al Ministero
dell'economia e delle finanze; delibera, sentito il
Consiglio scientifico, il piano triennale delle attivita';
e) nomina il direttore generale, su proposta del
presidente.
3. Le sedute del consiglio sono convocate dal
presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno,
da far pervenire ai consiglieri per mezzo di posta
elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per
la seduta. Il consiglio puo' essere convocato, inoltre, su
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Per la validita' delle riunioni del consiglio di
amministrazione occorre la presenza di almeno la meta' piu'
uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza
dei presenti; in caso di parita' di voti prevale quello del
presidente.
5. In caso di urgenza, il presidente puo' convocare il
consiglio con preavviso di quarantotto ore o, su richiesta
del collegio dei revisori rivolta al presidente, quando
cio' si renda necessario per l'esercizio dei poteri ad esso
inerenti.
6. Il segretario, nominato dal consiglio di
amministrazione, redige e cura la tenuta dei verbali di
ciascuna seduta. Ciascun verbale e' firmato dal presidente
e dal segretario.»
«Art. 14. Statuto
1. Lo statuto dell'ISPRA e' approvato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Lo statuto dell'ISPRA assicura la separazione
dell'attivita' di ricerca e di consulenza
tecnico-scientifica da quella amministrativa, e disciplina
l'organismo indipendente di valutazione della performance
di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.».

 
Art. 5
Disposizioni per assicurare l'espletamento di alcune attivita' del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa».
2. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Note all'art. 5:
- Si riporta il nuovo testo dell'art. 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n.
147, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 28. Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali
1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale
per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente
articolo, sono soppressi.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono individuate le
funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento
nell'ambito dei compiti e delle attivita' di cui all'art.
2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n.
142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale procede al conseguente adeguamento statutario
della propria struttura organizzativa.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione «Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia
per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e
passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e
geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le
funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».

 
Art. 6

Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA

1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attivita' del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo, nell'ambito del Consiglio di cui all'articolo 13. Tali funzioni comprendono:
a) l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attivita' che l'ISPRA svolge a supporto delle agenzie o in collaborazione con esse, nel territorio di loro competenza;
c) la definizione degli strumenti, delle modalita' operative e dei criteri di periodicita' e di omogeneita' per l'esecuzione delle attivita' di controllo, tali da garantire una valutazione periodica dei dati esaminati, nonche' la definizione di metodologie per le attivita' di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali;
d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del processo di accreditamento dei laboratori;
e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualita' dei dati di monitoraggio ambientale in conformita' agli standard europei, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e dagli articoli da 76 a 79 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
f) l'elaborazione di criteri e di parametri uniformi per lo svolgimento dell'attivita' conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, nonche' la realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' l'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia in collaborazione con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
h) lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, nonche' per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e la gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera;
i) la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale di cui all'articolo 11;
l) la creazione di un legame diretto tra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e le agenzie, che garantisca a tutti gli enti locali, a tutte le figure istituzionali e a tutte le associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute, oltre che una fruizione libera dei dati ambientali, anche la possibilita' di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali;
m) le attivita' di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attivita' di trasferimento dei dati ambientali e al fine dell'adeguamento agli standard internazionali.


Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre
2010, n. 216, S.O. n. 217.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006,
n. 88, S.O. n. 96.
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61, S.O.:
«Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986,
n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al
programma triennale di salvaguardia ambientale, e'
autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi
per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso,
di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale,
contenente:
a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi
ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n.
349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per
l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge;
b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il
risanamento del bacino idrografico padano, nonche' dei
progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e
dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa
autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi
per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti
relativi agli altri bacini;
c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui
parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le
procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n.
349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti
Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione
Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche',
d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi
nazionali o interregionali; si applicano, per i parchi
nazionali cosi' istituiti, in quanto compatibili, le nuove
norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in
particolare per la redazione ed approvazione dei piani
regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto
e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa
autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
d) concessione di un contributo straordinario di 5
miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran
Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;
e) progettazione ed avvio della realizzazione di un
sistema informativo e di monitoraggio ambientale
finalizzato alla redazione della relazione sullo stato
dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui
agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8
luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a
fini ambientali dei sistemi informativi delle altre
amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti
locali e delle unita' sanitarie locali; nonche'
completamento del piano generale di risanamento delle acque
di cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976,
n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata
in lire 75 miliardi;
f) finanziamento, previa valutazione da parte della
commissione di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di
occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti
alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la
salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle
riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento
del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi
idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti
esistenti, con particolare riferimento a rifiuti tossici e
nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal
Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle
regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite
le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di
questi progetti e' affidata alle regioni ed agli enti
locali coinvolti e interessati secondo le priorita' e
articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di
giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento
deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su
domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni
utile informazione e sulla base di una graduatoria definita
secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto.
Tale graduatoria verra' affissa agli albi comunali dei
comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle
disponibilita' e' riservato a iniziative localizzate nei
territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa
viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre
1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti
Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui
progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni
progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e
il tipo di giovani impiegati;
g) avvio dei rilevamenti e delle altre attivita'
strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta
geologica nazionale e della relativa restituzione
cartografica; la relativa autorizzazione di spesa e'
fissata in lire 20 miliardi.».

 
Art. 7

Agenzie per la protezione dell'ambiente

1. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attivita' delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attivita', di cui all'articolo 10.
3. Le agenzie svolgono le attivita' istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza.
4. Le agenzie possono svolgere attivita' istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
5. Le agenzie possono svolgere altresi' attivita' ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
6. Le attivita' di cui al comma 5 devono in ogni caso essere compatibili con l'imparzialita' delle agenzie nell'esercizio delle attivita' istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, e' vietato lo svolgimento di attivita' di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale.
7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 
Art. 8

Requisiti del direttore generale dell'ISPRA
e delle agenzie

1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalita' e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o societa' di produzione di beni o servizi che partecipano ad attivita' o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ne' interdetti dai pubblici uffici.
2. Presso l'ISPRA e' istituita un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie, costantemente aggiornata e pubblicata nel sito internet dell'ISPRA medesimo, contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione dei medesimi. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti nell'anagrafe i direttori generali in carica alla data della sua entrata in vigore.


 
Art. 9

Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali

1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attivita' di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale e' tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.
2. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale, costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.
3. I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonche' il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Al fine di elevare costantemente verso i massimi standard internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA e il Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 3, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, come emerse dall'annuario dei dati ambientali, redatto dall'ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni.
5. Nella pianificazione delle proprie attivita', il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei LEPTA.


 
Art. 10

Programmazione delle attivita'

1. L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, predispone il programma triennale delle attivita' del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.
2. Il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attivita' delle agenzie.
3. Il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attivita' svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.


 
Art. 11

Sistema informativo nazionale ambientale

1. L'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione e' affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.
2. Nella gestione integrata della rete SINANET di cui al comma 1, l'ISPRA, in collegamento con le agenzie, collabora con le amministrazioni statali, con le regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative attuate da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.
3. E' garantita, indipendentemente dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, la divulgazione libera e accessibile della rete SINANET a tutti gli enti della pubblica amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti i professionisti e in generale a tutti i cittadini.
4. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, le societa' per azioni operanti in regime di concessione e quelle che comunque raccolgono dati nella materia ambientale, trasmettono i dati in proprio possesso alla rete SINANET secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
5. Il Sistema nazionale concorre, per le materie di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, alle attivita' promosse e coordinate dall'ISPRA ai sensi del comma 12-quaterdecies dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilita' e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali generati dalle attivita' sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche. Tali dati e informazioni devono essere forniti in forma libera e interoperabile.


Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 5, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56, S.O.:
«5. Al fine di ridurre il proliferare della spesa per
sistemi proprietari distribuiti e di rendere immediatamente
disponibili i dati atti all'analisi delle politiche
ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono
avere ripercussioni sull'ambiente, a decorrere dall'entrata
in vigore del presente decreto, l'ISPRA, ferma restando la
proprieta' e la responsabilita' del dato da parte delle
altre autorita' pubbliche, cura la progressiva integrazione
dei set di dati territoriali nell'ambito del Sistema
informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.) per il tramite
della rete SINAnet. Tale servizio sara' inoltre reso
disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati
territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle
disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che
definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di
metadati, servizi di rete e interoperabilita', comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 23, comma 12
quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156,
S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
2012, n. 189, S.O.:
«12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle
applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per
sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra
anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei
rischi e per attivita' di ricerca scientifica, tutti i dati
e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da
piattaforme satellitari nell'ambito di attivita' finanziate
con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i
potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei
limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza
nazionale. A tale fine, la catalogazione e la raccolta dei
dati geografici, territoriali ed ambientali generati da
tutte le attivita' sostenute da risorse pubbliche e' curata
da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con
decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una
intesa tra Presidenza del Consiglio - Dipartimento della
protezione civile, Ministero della difesa, Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per la
gestione della piattaforma e per l'accesso,
l'interoperativita' e la condivisione, anche in tempo
reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e
gli obblighi di comunicazione e disponibilita' dei dati
acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale
attivita' con il sostegno pubblico, anche parziale.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».

 
Art. 12

Rete nazionale dei laboratori accreditati

1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attivita' di laboratorio che presentino natura di elevata complessita' e specializzazione.
2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento. Sono fatte salve le attivita' di laboratorio e le attivita' attribuite ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.
3. Il Sistema nazionale, per le proprie attivita' ordinarie e straordinarie, ricorre in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni; in caso di urgente necessita', e' ammesso il ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti pubblici, mediante le convenzioni previste dall'articolo 3, comma 3.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 
Art. 13

Consiglio del Sistema nazionale

1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attivita' del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti, ivi compresi rimborsi di spese, diarie e indennita', e l'attivita' del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale.
2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonche' sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale.
3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunita' di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.


 
Art. 14

Disposizioni sul personale ispettivo

1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzieta' dell'intervento ispettivo.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalita' per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che ne evidenzi la neutralita' finanziaria, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il regolamento puo' essere comunque adottato.
5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.
6. Il personale di cui al comma 5 puo' accedere agli impianti e alle sedi di attivita' oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non puo' essere opposto il segreto industriale.
7. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.


 
Art. 15

Modalita' di finanziamento

1. L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonche' alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 2.
5. Le spese strettamente connesse ad attivita' di indagine delegate dall'autorita' giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia.


 
Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e le agenzie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e dei vincoli normativi assunzionali, possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari.
2. Sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono indicate espressamente le disposizioni del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che, risultando incompatibili rispetto alle disposizioni della presente legge, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della medesima legge.


Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993,
n. 285.

 
Art. 17

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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