Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 giugno 2016
Modifiche al decreto 10 novembre 2014 di individuazione delle sedi degli uffici del Giudice di pace, mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 - Esclusione dell'ufficio del Giudice di pace di Ginosa dall'elenco delle sedi mantenute.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;
Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformita' delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;
Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale e' stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;
Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi»;
Visto il comma 5 del medesimo articolo, che prevede che «qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verra' conseguentemente soppresso con le modalita' previste dal comma 3»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari»;
Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;
Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;
Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in conformita' dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimita';
Visto in particolare l'art. 1, con il quale il passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' fissato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria, degli oneri connessi alla erogazione del servizio giustizia, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche' si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;
Considerato che all'assunzione dei predetti oneri corrisponde, a carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalita' e operativita' dell'ufficio mantenuto verificati in sede di valutazione dell'istanza e a fondamento delle determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo e 10 novembre 2014 e successive variazioni;
Ritenuto pertanto che, per le sedi specificamente indicate nell'allegato 1 vigente al decreto ministeriale 10 novembre 2014, deve essere assicurato, a cura dell'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio, un assetto strutturale, organizzativo ed organico idoneo a consentire l'operativita', in autonomia, del presidio giudiziario;
Considerato che il monitoraggio condotto su scala nazionale nella fase di avvio dell'operativita' degli uffici mantenuti, diretto a verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate in occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per alcune sedi giudiziarie, la sussistenza di criticita' ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale;
Valutato che, con note del 17 e 22 dicembre 2014, il Presidente del tribunale di Taranto, nel rappresentare lo stato di attuazione del passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli enti locali compresi nel rispettivo circondario, ha evidenziato, tra l'altro, la presenza di condizioni preclusive al regolare svolgimento del servizio giudiziario presso l'ufficio del giudice di pace di Ginosa, determinate da carenze formative, non imputabili a questa Amministrazione, del personale ivi assegnato;
Rilevato altresi' che, con la nota innanzi citata, il Presidente, anche alla luce della mancata disponibilita' a provvedere alla integrazione dell'organico da parte dell'ente responsabile per il mantenimento, ha espresso orientamento favorevole alla soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Ginosa;
Considerato che con decreto n. 9 del 20 gennaio 2015 il Presidente della Corte di appello di Lecce, preso atto delle criticita' rappresentate, ha disposto, al fine di assicurare il necessario supporto all'attivita' giurisdizionale, l'applicazione di personale dell'Amministrazione giudiziaria presso l'ufficio del giudice di pace di Ginosa;
Rilevato che con nota del 13 maggio 2015, il Presidente del tribunale di Taranto ha ribadito la persistenza di disagi e disfunzioni nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale presso l'ufficio in oggetto, determinate dalla insufficiente dotazione di personale, che risulta inadeguato, sia sotto il profilo della consistenza numerica, sia per quanto attiene a requisiti e capacita' professionali, a garantire la funzionalita', in autonomia, del presidio giudiziario;
Considerato che, con nota del 4 dicembre, lo stesso Presidente, nel trasmettere la relazione del giudice di pace coordinatore di Ginosa, ha ulteriormente evidenziato l'impossibilita' per l'ufficio di conseguire un adeguato livello di funzionalita' con l'impiego del solo personale messo a disposizione dall'ente locale responsabile per il mantenimento, resosi anche indisponibile alla sostituzione delle unita' gia' assegnate;
Valutato che, con nota 1° febbraio 2016, il Presidente del tribunale di Taranto ha nuovamente segnalato, per la sede in questione, le insanabili criticita' nella gestione dei servizi, reiterando l'orientamento favorevole alla chiusura del presidio giudiziario;
Rilevato che, con nota 1° febbraio 2016, il Presidente della corte di appello di Lecce, nel rappresentare i disagi e i disservizi riscontrati presso l'ufficio del giudice di pace di Ginosa, superabili solo prorogando l'applicazione del personale giudiziario, destinato a rientrare negli uffici di appartenenza, ha confermato la sussistenza di condizioni ostative al regolare ed efficiente svolgimento dell'attivita' giudiziaria;
Considerato che, ai sensi del citato art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalita' e operativita' dell'ufficio mantenuto, con particolare riferimento al fabbisogno di personale amministrativo, e' posto a carico dell'ente richiedente il mantenimento;
Ritenuto che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, la mancata ottemperanza agli impegni assunti da parte dell'ente richiedente il mantenimento del presidio giudiziario, protratta per un periodo superiore ad un anno, determina la necessita' di procedere, con le modalita' indicate al comma 3, alla soppressione dell'ufficio;
Rilevato che, per effetto dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 novembre 2014 in precedenza riportato, gli oneri connessi alla erogazione del servizio giudiziario devono essere assunti dall'ente richiedente il mantenimento a far data dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento, fissata per il 16 dicembre 2014;
Ritenuto, per quanto in precedenza rappresentato, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Ginosa dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal gia' citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni, ripristinando la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Decreta:

Art. 1

1. L'ufficio del giudice di pace di Ginosa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Taranto.


 
Art. 2

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.


 
Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2016

Il Ministro: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1871


 
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