Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 1 luglio 2016, n. 62871
Aggiornamento delle modalita' tecniche di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese.


Alle Amministrazioni pubbliche titolari
di aiuti di Stato
Ai Soggetti gestori di aiuti di Stato
1. Premessa
L'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 («Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2014») ha apportato sostanziali modifiche alle disposizioni in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sostituendo, tra l'altro, l'intero art. 52.
Il nuovo art. 52, in attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020, prevede la trasformazione della banca dati istituita presso questo Ministero ai sensi dell'art. 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57 in «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e stabilisce che detto Registro nazionale venga utilizzato al fine di espletare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti «de minimis».
La disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e' demandata dal comma 6 del precitato art. 52 a un regolamento, attualmente in corso di perfezionamento.
Lo stesso comma 6 prevede che, fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese stabilite dall'art. 14, comma 2, della citata legge n. 57/2001, costituite, in particolare, dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, e dalle modalita' tecniche per la trasmissione rese note da questa Direzione generale ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto attuativo 18 ottobre 2002.
Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al piu' volte citato art. 52, a partire dal mese di luglio 2016 e' prevista la disponibilita' di una nuova versione, profondamente reingegnerizzata, della predetta banca dati istituita presso questo Ministero dalla legge n. 57/2001 (di seguito, «Registro Aiuti»), realizzata nella prospettiva di anticipare i servizi che saranno offerti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato.
La presente circolare descrive, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 ottobre 2002, le nuove modalita' tecniche per la trasmissione al sistema «Registro Aiuti» delle informazioni relative agli aiuti concessi alle imprese, compresi gli aiuti a titolo di «de minimis», ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni. 2. I servizi resi disponibili dal «Registro Aiuti»
Il «Registro Aiuti» e' disponibile all'indirizzo web: https://bdaregistro.incentivialleimprese.gov.it.
Si presenta come un portale che dispone di un'area pubblica focalizzata sul tema degli aiuti, con una sezione dedicata alla trasparenza, e di un'area riservata alle amministrazioni titolari e ai soggetti gestori degli aiuti con le seguenti principali funzionalita':
registrazione delle «Misure di aiuto» alle imprese, comprensiva delle informazioni richieste dalla normativa europea in materia di trasparenza. Il sistema in fase di registrazione della Misura di aiuto rilascera' un Codice identificativo della Misura;
registrazione degli «Aiuti individuali», comprensiva delle informazioni necessarie per la verifica del rispetto dei massimali «de minimis» e del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e europea;
gestione della lista cosiddetta «Deggendorf», relativa ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali censiti nel Registro e oggetto di una decisione di recupero della Commissione europea;
visure relative agli aiuti «de minimis» e agli aiuti di Stato gia' concessi e registrati.
Il «Registro aiuti», inoltre, prevede:
l'introduzione di servizi applicativi atti a consentire l'interoperabilita' con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese;
l'avvio della fase di interoperabilita' con la banca dati presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con l'obiettivo di garantire che il controllo sul massimale «de minimis» tenga conto di quanto concesso anche nel settore agricolo primario.
Le informazioni sulle Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali registrate nel «Registro Aiuti» sono rese pubbliche e accessibili in un'apposita Sezione del sito dedicata alla trasparenza, consultabile senza restrizioni e necessita' di autenticazione, anche per il tramite di funzioni di ricerca avanzate.
Le informazioni raccolte per la trasparenza, in fase di registrazione delle Misure e degli Aiuti, sono in linea con le previsioni normative relative alla trasparenza in ambito europeo di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 e alla comunicazione della Commissione 2014/C 198/02 sulla trasparenza pubblicata il 27 giugno 2014 e possono, pertanto, costituire adempimento degli obblighi di trasparenza predetti. 3. Modalita' di accreditamento al «Registro Aiuti»
Per accedere all'area riservata del «Registro Aiuti» e utilizzare le funzioni e i servizi resi disponibili, e' necessario, in primo luogo, che l'Autorita' responsabile delle Misure di aiuto sia preventivamente accreditata al sistema.
Le Autorita' responsabili sono i soggetti cui e' attribuita, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, la competenza per l'adozione dei provvedimenti di attuazione di Misure di aiuto.
Le Autorita' responsabili possono accreditarsi autonomamente al sistema utilizzando la funzione di registrazione disponibile nella pagina di accesso all'area riservata del Registro.
In fase di accreditamento, l'Autorita' responsabile comunica al Registro il Referente per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 ottobre 2002. Le credenziali per l'accesso del Referente per gli adempimenti all'area riservata del Registro sono recapitate all'indirizzo email-PEC associato all'Area organizzativa omogenea di riferimento dell'Autorita', cosi' come risulta dall'Indice delle Pubbliche amministrazioni.
Una volta ottenute le credenziali per l'accesso al «Registro Aiuti» il Referente per gli adempimenti puo' accreditare gli Uffici dei soggetti concedenti abilitati a registrare gli Aiuti individuali. 4. Modalita' tecniche per la trasmissione delle informazioni e l'utilizzo dei servizi
Le modalita' tecniche di dettaglio per la trasmissione al «Registro Aiuti» delle informazioni relative agli aiuti concessi alle imprese sono contenute nel documento «Registro Aiuti - Guida tecnica all'utilizzo del Sistema», con indicazioni per il corretto utilizzo delle funzioni e dei servizi resi disponibili dal Registro, che in particolare illustra:
1. i passaggi fondamentali per la registrazione degli Aiuti individuali. Sono esposte, passo dopo passo, le sezioni del «Registro Aiuti» con cui e' necessario interfacciarsi, tramite un supporto illustrativo di immagini descrittive;
2. le ulteriori funzioni avanzate messe a disposizione dal sistema (la gestione della lista Deggendorf, le visure e le verifiche, i documenti di certificazione).
La Guida tecnica e i relativi allegati sono pubblicati nella sezione Supporto documentale del sito web «Registro Aiuti», in particolare al link: https://bdaregistro.incentivialleimprese.gov.it/sites/PortaleRNA/it_I T/manuali_operativi. 5. Informazioni e contatti
Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di accreditamento e di utilizzo delle funzioni e servizi resi disponibili dal «Registro Aiuti» e' possibile contattare l'assistenza tecnica del Registro, scrivendo all'indirizzo email rna.supporto@mise.gov.it.
Roma, 1° luglio 2016

Il direttore generale per gli incentivi
alle imprese: Sappino


 
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