Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 19 maggio 2016, n. 134
Regolamento concernente l'applicazione del fattore climatico (CFF) alla formula per l'efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e, in particolare, l'articolo 38, comma 1, che stabilisce che e' possibile prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento, le condizioni climatiche locali, come, ad esempio, la rigidita' del clima e il bisogno di riscaldamento, nella misura in cui influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore;
Vista la direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE ed individua un fattore climatico di correzione per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani (cosiddetta formula R1);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, la nota 4 dell'allegato C alla Parte Quarta;
Visto l'articolo 264, comma 2-bis, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che «Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2013 recante «Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 agosto 2013, n. 193, che, nelle more dell'emanazione, a livello europeo, di misure di attuazione del citato articolo 38, comma 1 della direttiva 2008/98/CE, ha individuato un fattore di correzione fra quelli proposti nel documento «Energy recovery Efficiency in Municipal Solid Waste-to-Energy plants in relation to local climate conditions», redatto, nel maggio 2012, su incarico della Commissione europea, da ESWET (European Suppliers of Waste to Energy Technology) al fine di definire fattori climatici correttivi per gli inceneritori da applicare in ambito europeo;
Considerato che, a seguito della adozione del citato decreto 7 agosto 2013, la Commissione europea, ad ottobre 2013, ha proceduto all'apertura del caso EU-PILOT 5714/13/ENVI, invitando il Governo italiano a modificarlo. EU-PILOT chiuso negativamente in data 8 maggio 2014;
Vista la preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che «alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento giuridico ....» sia data attuazione «con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Considerato che la direttiva 2015/1127 individua un fattore climatico di correzione diverso da quello adottato nel citato decreto 7 agosto 2013 e pertanto e' necessario adeguare la normativa italiana alla direttiva 2015/1127/UE;
Acquisito ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il parere favorevole reso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. USSDPE - 831 del 24 febbraio 2016;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 18 giugno 2015;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) reso con nota 43849 del 6 ottobre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 28 gennaio 2016 prot. n. 1979;

A d o t t a
il seguente regolamento

Art. 1

Modifica dell'allegato «C» alla Parte Quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. La nota (4) dell'allegato «C» alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituita dalla nota (4) dell'allegato 1 al presente decreto.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 1, della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.
2008/98/CE del 19 novembre 2008 (relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive), pubblicata nella G.U.U.E. 22
novembre 2008, n. L 312:
«Art. 38 (Interpretazione e adeguamento al progresso
tecnico). - 1. La Commissione puo' elaborare orientamenti
per l'interpretazione delle definizioni di recupero e di
smaltimento.
Se necessario, l'applicazione della formula per gli
impianti di incenerimento di cui all'allegato II, codice
R1, e' specificata. E' possibile considerare le condizioni
climatiche locali, ad esempio la rigidita' del clima e il
bisogno di riscaldamento nella misura in cui influenzano i
quantitativi di energia che possono essere tecnicamente
usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica,
raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle
regioni ultraperiferiche di cui all'art. 299, paragrafo 2,
quarto comma, del trattato e dei territori di cui all'art.
25 dell'atto di adesione del 1985 possono essere prese in
considerazione. Tale misura, intesa a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva, e' adottata
secondo la procedura di regolamentazione con controllo di
cui all'art. 39, paragrafo 2.
(Omissis).».
- La direttiva n. 2015/1127 del 10 luglio 2015, della
Commissione che sostituisce l'allegato II della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa
ai rifiuti e che abroga alcune direttive), e' pubblicata
nella G.U.U.E. 11 luglio 2015, n. L 184.
- Il testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
Il testo dell'Allegato II alla citata direttiva n.
2008/98/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2008,
n. L 312.
- Si riporta il testo dell'art. 264, comma 2-bis, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 264 (Abrogazione di norme). - (Omissis).
2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati
alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della
salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo
parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.».
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 36 (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione
dell'Unione europea). - 1. Alle norme dell'Unione europea
non autonomamente applicabili, che modificano modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive
gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di
esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal
Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea
in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o
gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per
gli affari europei.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto
legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM
(14).
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al testo del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, modificato dal presente
decreto, si veda nelle note alle premesse.

 
Allegato 1

(articolo 1)

< (4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica e' uguale o superiore a:
- 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformita' della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,
- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = «(Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))»* CCF
dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. E' calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricita' per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.
CCF = valore del fattore di correzione corrispondente all'area climatica nella quale insiste l'impianto di incenerimento (Climate Correction Factor).
1. Per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformita' alla legislazione applicabile nell'Unione europea prima del 1 settembre 2015, CCF e' uguale a:
CCF = 1 se HDDLLT >= 3350
CCF = 1,25 se HDDLLT <= 2150
CCF = - (0,25/1200) × HDDLLT + 1,698 se 2150 < HDDLLT < 3350
2. Per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029, CCF e' uguale a:
CCF = 1 se HDDLLT >= 3350
CCF = 1,12 se HDDLLT <= 2150
CCF = - (0,12/1200) x HDDLLT + 1,335 se 2150 < HDDLLT < 3350
I valori di CCF sono approssimati alla terza cifra decimale.
Dove:
HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine, e' uguale alla media ventennale dei valori di HDDanno calcolati nell'area di riferimento come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

HDDanno e' il grado di riscaldamento annuo calcolati nell'area di riferimento come segue:
HDDanno = ∑HDDi
HDDi e' il grado di riscaldamento giornaliero dello i-esimo giorno
Pari a:
HDDi = (18°C - Tm) se Tm ≤ 15°C
HDDi = 0 se Tm > 15°C
Essendo Tm la temperatura media giornaliera, calcolata come (Tmin + Tmax)/2, del giorno "i" dell'anno di riferimento nell'area di riferimento.
I valori di temperatura sono quelli ufficiali dell'aeronautica militare della stazione meteorologica piu' rappresentativa in termini di prossimita' e quota del sito dell'impianto di incenerimento. Se nessuna stazione dell'aeronautica militare e' rappresentativa del sito dell'impianto di incenerimento o non presenta una sufficiente disponibilita' di dati e' possibile fare riferimento a dati di temperatura acquisiti da altre istituzioni del territorio, quali ad esempio le ARPA regionali o altre reti locali.
La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.


 
Art. 2
Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2013 e' abrogato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 19 maggio 2016

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2180


 
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