Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2016, n. 136
Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare, l'allegato B;
Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
Vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);
Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»);
Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, recante attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nelle riunione del 14 luglio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o piu' lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unita' produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.
2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unita' produttiva in Italia.
3. L'autorizzazione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non e' richiesta alle agenzie di somministrazione di cui al comma 2 che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato dall'autorita' competente di un altro Stato membro.
4. Nel settore del trasporto su strada, il presente decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 10 e 11 del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del comma 1.
6. Il presente decreto non si applica al personale navigante delle imprese della marina mercantile.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 e l'allegato B della legge 9
luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
cosi' recita:
«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
«Allegato B (articolo 1, comma 1):
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di
recepimento 1° luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre
2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali e del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno
(«regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio
2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori
per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie
portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a
essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di
pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che
abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine
di recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre
2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza
relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di
credito ai consumatori relativi a beni immobili
residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE
e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine
di recepimento 21 marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive
92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la
direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1° giugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato e al
controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di
recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti
per pesare a funzionamento non automatico (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti
di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati
a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato del
materiale elettrico destinato a essere adoperato entro
taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di
ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per
motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali
(termine di recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo
di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1° gennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di
garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi
per accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive
2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009,
(UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i
poteri dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita'
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva
2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(termine di recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese
ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai
lavoratori nel quadro della libera circolazione dei
lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione
elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento
27 novembre 2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno
2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni
penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di
mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e
(UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione
dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di
uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n.
1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre
2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a
ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita' (termine di recepimento 1°
gennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il
diritto penale dell'euro e di altre monete contro la
falsificazione e che sostituisce la decisione quadro
2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23
maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva
2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di
recepimento 24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di
recepimento 3 luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso
e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione
della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e
recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio
2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto
2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per
la pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della
direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in
materia di taluni organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni
di depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione
di informazioni di carattere non finanziario e di
informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e
di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di
recepimento 6 dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre
2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione
di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico
navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre
2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate
norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno
ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle
disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati
membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27
dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).».
- La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi e' pubblicata nella G.U.C.E.
21 gennaio 1997, n. 18.
- La direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l'applicazione della direttiva
96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del
regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del
mercato interno («regolamento IMI») (Testo rilevante ai
fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2014,
n. L 159.
- Il regolamento (CE) 17 giugno 2008, n. 593/2008, del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 4 luglio 2008, n. L 177.
- Il regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1072/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni
per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di
merci su strada (rifusione) (Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L
300.
- Il regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni
per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di
trasporto effettuati con autobus e che modifica il
regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione) (Testo rilevante
ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre
2009, n. L 300.
- Il regolamento (CE) 25 ottobre 2012, n. 1024/2012,
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno e che abroga la decisione
2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»),Testo
rilevante ai fini del SEE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 14
novembre 2012, n. L 316.
Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72
(Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco
dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2000, n.
75.
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003,
n. 235, S.O.
- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
S.O.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149
(Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2015, n. 221, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 4. (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate
allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo
20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3,
lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali
viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto
albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi,
i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione
a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa
verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al
corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
i termini previsti, la domanda di autorizzazione
provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita'
concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome
competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle
filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed
hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita'
concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui
e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla
lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d), ed
e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo
di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non
puo' essere oggetto di transazione commerciale.».
- Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) 21
ottobre 2009, n. 1072/2009, si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) 21
ottobre 2009, n. 1073/2009, si veda nelle note alle
premesse.

 
Allegato A

(di cui all'articolo 4, comma 2)
Le attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, comprendono tutte quelle del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l'eliminazione di edifici e in particolare i lavori seguenti:
1) scavo;
2) sistemazione;
3) costruzione;
4) montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
5) assetto o attrezzatura;
6) trasformazione;
7) rinnovo;
8) riparazione;
9) smantellamento;
10) demolizione;
11) manutenzione;
12) manutenzione lavori di pittura e di pulitura;
13) bonifica.


 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «autorita' richiedente» l'autorita' competente che presenta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;
b) «autorita' adita» l'autorita' alla quale e' diretta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;
c) «autorita' competente» il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro nonche', ai soli fini delle disposizioni relative alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21, l'autorita' giudiziaria;
d) «lavoratore distaccato» il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia;
e) «condizioni di lavoro e di occupazione» le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 relative alle seguenti materie:
1) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
2) durata minima delle ferie annuali retribuite;
3) trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario;
4) condizione di cessione temporanea dei lavoratori;
5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
6) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
7) parita' di trattamento fra uomo e donna nonche' altre disposizioni in materia di non discriminazione.


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 51. (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.».

 
Art. 3

Autenticita' del distacco

1. Ai fini dell'accertamento dell'autenticita' del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie.
2. Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attivita' diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:
a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unita' produttive;
b) il luogo in cui l'impresa e' registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attivita' svolta, ad un albo professionale;
c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attivita' economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificita' delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
3. Al fine di accertare se il lavoratore e' distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati al comma 2 e, altresi', i seguenti elementi:
a) il contenuto, la natura e le modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attivita' nello Stato membro da cui e' stato distaccato;
c) la temporaneita' dell'attivita' lavorativa svolta in Italia;
d) la data di inizio del distacco;
e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attivita' nello Stato membro da cui e' stato distaccato;
f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalita' di pagamento o rimborso;
g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attivita' e' stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
4. Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore e' considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
5. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso l'ammontare della sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro ne' superiore a 50.000 euro. Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.


Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 17
giugno 2008, n. 593/2008, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 4

Condizioni di lavoro e di occupazione

1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.
2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali e' stato disposto il distacco, non e' superiore a otto giorni, escluse le attivita' del settore edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto legislativo.
3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1, comma 1, trova applicazione il regime di responsabilita' solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il caso di somministrazione, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
5. In caso di distacco nell'ambito di un contratto di trasporto trova applicazione l'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 35. (Tutela del lavoratore, esercizio del potere
disciplinare e regime della solidarieta'). - 1. Per tutta
la durata della missione presso l'utilizzatore, i
lavoratori del somministratore hanno diritto, a parita' di
mansioni svolte, a condizioni economiche e normative
complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di
pari livello dell'utilizzatore.
2. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il
somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e a versare i relativi contributi
previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il
somministratore.
3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore
stabiliscono modalita' e criteri per la determinazione e
corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
concordati tra le parti o collegati all'andamento economico
dell'impresa. I lavoratori somministrati hanno altresi'
diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui
godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa
unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia
condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa'
cooperative o al conseguimento di una determinata
anzianita' di servizio.
4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi
per la sicurezza e la salute connessi alle attivita'
produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature
di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa per la quale essi vengono assunti, in
conformita' al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il
contratto di somministrazione puo' prevedere che tale
obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore
osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli
obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per
legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti.
5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di
livello superiore o inferiore a quelle dedotte in
contratto, l'utilizzatore deve darne immediata
comunicazione scritta al somministratore consegnandone
copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto
all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via
esclusiva per le differenze retributive spettanti al
lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale
risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a
mansioni inferiori.
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che
e' riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al
somministratore gli elementi che formeranno oggetto della
contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300
del 1970.
7. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei
danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento
delle sue mansioni.
8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche
indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore di assumere
il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva
l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata
indennita', secondo quanto stabilito dal contratto
collettivo applicabile al somministratore.».
- Il testo dell'art. 1676 del codice civile cosi'
recita:
«Art. 1676. (Diritti degli ausiliari dell'appaltatore
verso il committente). - Coloro che, alle dipendenze
dell'appaltatore, hanno dato la loro attivita' per eseguire
l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione
diretta contro il committente per conseguire quanto e' loro
dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente
ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la
domanda.».
- Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 29. (Appalto). - 1. Ai fini della applicazione
delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di
appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione
di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da
parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti
in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del
settore che possono individuare metodi e procedure di
controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento
di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde
solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente
imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio
per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli
eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente
imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima
difesa, il beneficio della preventiva escussione del
patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali
subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la
responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma
l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del
committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e
degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha
eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere
gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di
regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole
generali.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato
nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore
dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in
forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro
o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti
elementi di discontinuita' che determinano una specifica
identita' di impresa, non costituisce trasferimento
d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in
violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore
interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a
norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile,
notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato
la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro
alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
il disposto dell'articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18
e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano
applicazione qualora il committente sia una persona fisica
che non esercita attivita' di impresa o professionale.».
- Il testo dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O., convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,
S.O., cosi' recita:
«Art. 83-bis. (Tutela della sicurezza stradale e della
regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi). - (Omissis).
4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto
a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi
retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente
e' tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione
del contratto tale regolarita' mediante acquisizione del
documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il
committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e
4-quinquies.
4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui
al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater e' obbligato
in solido con il vettore, nonche' con ciascuno degli
eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla
cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi, nonche' i contributi
previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti,
dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso
della durata del contratto di trasporto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui
risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il
committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali.
4-quater. La verifica sulla regolarita' del vettore e'
effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma
4-bis, fino alla data di adozione della delibera del
presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. A
decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo
periodo, la verifica sulla regolarita' del vettore e'
assolta dal committente mediante accesso ad apposita
sezione del portale internet attivato dal citato Comitato
centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la
qualificazione di regolarita' del vettore a cui si intende
affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal
fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna
intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica
dalle amministrazioni e dagli enti competenti
l'informazione necessaria a definire e aggiornare la
regolarita' dei vettori iscritti.
4-quinquies. In caso di contratto di trasporto
stipulato in forma non scritta il committente che non
esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al
comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si
assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli
obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per
suo conto eseguito.
4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il
vettore e' tenuto a fornire al committente un'attestazione
rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore
a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in regola
ai fini del versamento dei contributi assicurativi e
previdenziali.
(Omissis). ».

 
Art. 5

Difesa dei diritti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, i lavoratori distaccati che prestano o hanno prestato attivita' lavorativa in Italia possono far valere i diritti di cui all'articolo 4 in sede amministrativa e giudiziale.


 
Art. 6

Osservatorio

1. E' costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio con compiti di monitoraggio sul distacco dei lavoratori finalizzato a garantire una migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro assicurano all'osservatorio, attraverso un'apposita convenzione, l'accesso ai dati relativi, tra l'altro, al numero, alla durata e al luogo dei distacchi in Italia, all'inquadramento dei lavoratori distaccati e alla tipologia dei servizi per i quali avviene il distacco. L'osservatorio formula proposte circa le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 7 e assume ogni altra iniziativa per la migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati.
2. L'osservatorio e' composto da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale dei lavoratori, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale dei datori di lavoro, due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente, un rappresentante dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.


Note all'art. 6:
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O., cosi' recita:
«Art. 10. (Funzioni e compiti dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori). -
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali provvede al rinnovo degli organi
dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di amministrazione
a tre membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati
nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle
materie oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione a
tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL e'
ridotto di euro centomila a decorrere dall'anno 2016 e
trasferito all'ANPAL.
2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli
organi dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla
modifica dello statuto e del regolamento dell'ISFOL cui
sono assegnate le seguenti funzioni:
a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione,
coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti
delle politiche statali e regionali in materia di
istruzione e formazione professionale, formazione in
apprendistato e percorsi formativi in alternanza,
formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo
del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano
maggiori difficolta' e misure di contrasto alla poverta',
servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche
avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;
b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle
politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi
inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da
parte dell'ANPAL, nonche' delle spese per prestazioni
connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio
e valutazione delle altre politiche pubbliche che
direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato
del lavoro;
c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in
materia di terzo settore;
d) gestione di progetti comunitari, anche in
collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche,
universita' o soggetti privati operanti nel campo della
istruzione, formazione e della ricerca.
3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche
pubbliche di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e
all'ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri
archivi gestionali.».

 
Art. 7

Accesso alle informazioni

1. Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ai relativi aggiornamenti. Esse in particolare sono relative a:
a) condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori distaccati in Italia;
b) contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati in Italia, con particolare riferimento alle tariffe minime salariali e ai loro elementi costitutivi, al metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai criteri per la classificazione del personale;
c) procedure per sporgere denuncia, nonche' la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile ai lavoratori distaccati;
d) soggetti a cui i lavoratori e le imprese possono rivolgersi per ottenere informazioni con riferimento ai diritti e agli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali.
2. Tutte le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in lingua italiana e inglese, in modo trasparente, chiaro e dettagliato, conformemente agli standard di accessibilita' riferiti anche alle persone con disabilita' e sono accessibili gratuitamente.


 
Art. 8

Cooperazione amministrativa

1. Al fine di realizzare un'efficace cooperazione amministrativa, l'Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestivamente alle motivate richieste di informazione delle autorita' richiedenti ed esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori.
2. Le richieste comprendono anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l'invio di documenti e informazioni circa la legalita' dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi.
3. Al fine di consentire all'autorita' competente di fornire una risposta alle richieste di cui ai commi 1 e 2, i destinatari della prestazione di servizi stabiliti in Italia comunicano all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie.
4. Lo scambio delle informazioni avviene tramite il sistema di informazione del mercato interno, di seguito IMI, o per via telematica nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta nei casi urgenti, che richiedano la consultazione di registri. Le ragioni di urgenza sono espressamente indicate nella richiesta unitamente agli elementi idonei a comprovarla;
b) entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta in tutti gli altri casi.
5. L'Ispettorato nazionale del lavoro puo' applicare gli accordi e le intese bilaterali relativi alla cooperazione amministrativa al fine di accertare e monitorare le condizioni applicabili ai lavoratori distaccati, fermo restando l'utilizzo, per quanto possibile, di IMI, per lo scambio delle informazioni.
6. Nel caso in cui vi siano obiettive difficolta' a rispondere alla richiesta di informazioni o ad eseguire i controlli e le ispezioni nei termini espressamente previsti nella richiesta, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne fornisce tempestiva comunicazione all'autorita' richiedente al fine di individuare una soluzione.
7. Nel caso in cui l'autorita' competente ravvisi casi di irregolarita', si attiva senza ritardo affinche' tutte le informazioni pertinenti siano trasmesse tramite IMI allo Stato membro interessato.
8. La richiesta di informazioni non e' ostativa all'adozione di misure atte a prevenire possibili violazioni delle disposizioni del presente decreto.
9. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca con le autorita' competenti di altri Stati membri e' svolta a titolo gratuito. Le informazioni sono utilizzate esclusivamente in relazione alle richieste cui si riferiscono.


 
Art. 9

Misure di accompagnamento

1. Nell'ambito delle iniziative adottate dalla Commissione europea, lo Stato italiano adotta le misure necessarie a sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca, nonche' della vigilanza sul rispetto della normativa vigente, con gli altri Stati membri.


 
Art. 10

Obblighi amministrativi

1. L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell'impresa distaccante;
b) numero e generalita' dei lavoratori distaccati;
c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
f) tipologia dei servizi;
g) generalita' e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);
h) generalita' del referente di cui al comma 4;
i) numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalita' delle comunicazioni.
3. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di:
a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.
4. L'impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente decreto ha l'obbligo di designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.


Note all'art. 10:
- Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva
91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di
informare il lavoratore delle condizioni applicabili al
contratto o al rapporto di lavoro), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1997, n. 135, cosi' recita:
«Art. 1. (Obbligo di informazione). - 1. Il datore di
lavoro pubblico e privato e' tenuto a fornire al
lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione,
le seguenti informazioni:
a) l'identita' delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di
lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il
lavoratore e' occupato in luoghi diversi, nonche' la sede o
il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si
tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato;
e) la durata del periodo di prova se previsto;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica
attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la
descrizione sommaria del lavoro;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi
elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di
pagamento;
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il
lavoratore o le modalita' di determinazione e di fruizione
delle ferie;
i) l'orario di lavoro;
l) i termini del preavviso in caso di recesso.
2. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere assolto:
a) nel contratto di lavoro scritto ovvero nella
lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto, da
consegnarsi al lavoratore entro trenta giorni dalla data
dell'assunzione;
b) nella dichiarazione di cui all'articolo 9-bis,
comma 3, del decreto-legge 1°(gradi) ottobre 1996, n. 510 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996,
n. 608, per i soggetti cui si applica la predetta
disposizione.
3. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima
della scadenza del termine di trenta giorni dalla data
dell'assunzione, al lavoratore deve essere consegnata, al
momento della cessazione del rapporto stesso, una
dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al
comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto.
4. L'informazione circa le indicazioni di cui alle
lettere e), g), h), i) ed l) del comma 1, puo' essere
effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto
collettivo applicato al lavoratore.».
«Art. 2. (Prestazioni di lavoro all'estero). - 1. Le
informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono fornite
al lavoratore invitato a svolgere la sua prestazione
lavorativa all'estero per un periodo superiore a trenta
giorni, prima della partenza e comunque non oltre la
scadenza del termine di cui al predetto comma, insieme alle
seguenti ulteriori informazioni:
a) la durata del lavoro da effettuare all'estero;
b) la valuta in cui verra' corrisposta la
retribuzione;
c) gli eventuali vantaggi in danaro o in natura
collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa
all'estero;
d) le eventuali condizioni del rimpatrio del
lavoratore.
2. L'informazione relativa alle indicazioni di cui al
comma 1, lettere b) e c), puo' essere effettuata mediante
rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al
lavoratore.».

 
Art. 11

Ispezioni

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro pianifica ed effettua accertamenti ispettivi volti a verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto, nel rispetto del principio di proporzionalita' e non discriminazione e secondo le disposizioni vigenti in materia di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea.


 
Art. 12

Sanzioni

1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, commi 3, lettera b), e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.
4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere superiori a 150.000 euro.


 
Art. 13

Ambito di applicazione

1. I principi dell'assistenza e del riconoscimento reciproci, nonche' le misure e le procedure di cui al presente capo si applicano all'esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alle imprese che distaccano uno o piu' lavoratori ai sensi dell'articolo 1.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie, inclusi gli interessi, le spese ed eventuali somme accessorie irrogate o confermate in sede amministrativa o giudiziaria, relative alla mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto.
3. Ai fini di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni del presente capo e non si applica la disciplina di cui alla legge 21 marzo 1983, n. 149, sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa.


Note all'art. 13:
- La legge 21 marzo 1983, n. 149 (Ratifica ed
esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e
l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove
in materia amministrativa, adottate a Strasburgo,
rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1983, n.
122, S.O.

 
Art. 14

Competenza

1. La competenza a trasmettere la richiesta di notifica di provvedimenti amministrativi o giudiziari o la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta all'Ispettorato nazionale del lavoro.
2. La richiesta e' trasmessa all'autorita' competente dello Stato membro nel quale la persona risiede o ha il proprio domicilio o, se persona giuridica, ha la propria sede legale. In caso di richiesta di recupero, qualora la persona fisica o giuridica non disponga di beni nello Stato membro di cui al primo periodo, la richiesta e' trasmessa all'autorita' competente dello Stato nel quale la persona dispone di beni o di un reddito.


 
Art. 15

Condizioni per la trasmissione

1. La richiesta di notifica di un provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria e di ogni altro documento pertinente e la richiesta di recupero sono effettuate in presenza dei seguenti presupposti:
a) quando non sia possibile procedere alla notifica o al recupero applicando le disposizioni e le procedure previste dall'ordinamento interno;
b) quando il provvedimento amministrativo o giudiziario non e' soggetto a impugnazione.
2. La richiesta di cui al comma 1 e' trasmessa ai sensi dell'articolo 16 e deve contenere i seguenti elementi:
a) le generalita', la residenza o il domicilio del destinatario ove diverso dalla residenza e ogni altra informazione utile alla sua identificazione;
b) una sintetica esposizione dei fatti e delle circostanze della violazione e la disciplina applicabile;
c) l'indicazione delle disposizioni che consentono l'esecuzione secondo l'ordinamento interno e ogni altra informazione o documento, anche di natura giudiziaria, concernente la sanzione amministrativa pecuniaria e le eventuali impugnazioni;
d) i dati identificativi dell'autorita' amministrativa o giudiziaria competente al gravame sulla sanzione amministrativa pecuniaria e, se diversa, dell'autorita' competente a fornire ulteriori informazioni sulla sanzione o sulle possibilita' di impugnazione.
3. La richiesta di cui al comma 1 indica altresi':
a) nel caso di richiesta di notifica di un provvedimento o di altro documento pertinente, lo scopo della notifica e il termine entro il quale deve essere eseguita;
b) nel caso di richiesta di recupero, la data in cui la sentenza o il provvedimento e' divenuto esecutivo o definitivo anche a seguito di una decisione non piu' soggetta a impugnazione, una descrizione della natura e dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, con l'indicazione dello stato della procedura sanzionatoria nonche' delle modalita' della notifica al trasgressore e all'obbligato in solido.


 
Art. 16

Trasmissione ad altri Stati

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla trasmissione del provvedimento amministrativo o giudiziario, unitamente alla documentazione di riferimento, nelle forme previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI all'autorita' competente dell'altro Stato membro.
2. Quando ai fini del recupero nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido sussiste la competenza delle autorita' di Stati diversi, il provvedimento che irroga la sanzione e' trasmesso all'autorita' di un solo Stato di esecuzione per volta.
3. Se il provvedimento da eseguire e' impugnato dall'impresa destinataria, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne informa senza indugio l'autorita' dell'altro Stato membro.


Note all'art. 16:
- Per i riferimenti al regolamento (CE) 25 ottobre
2012, n. 1024/2012 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 17

Effetti del riconoscimento

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro non e' tenuto all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione quando l'autorita' adita comunica di avere dato seguito alla richiesta di recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. L'Ispettorato nazionale del lavoro procede all'esecuzione quando:
a) l'autorita' adita comunica la mancata esecuzione, totale o parziale;
b) l'autorita' adita rifiuta il riconoscimento per uno dei motivi di cui all'articolo 20.
3. Se il trasgressore prova di avere provveduto al pagamento, totale o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne da' comunicazione all'autorita' adita, anche ai fini della deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.


 
Art. 18

Richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro che riceve tramite IMI da un altro Stato membro una richiesta di notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che irroga o conferma una sanzione amministrativa pecuniaria nonche' di ogni altro documento pertinente, valutata la sussistenza di eventuali motivi di rigetto di cui all'articolo 20, comma 1, provvede senza formalita', entro il termine di trenta giorni.
2. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica tramite IMI all'autorita' richiedente gli eventuali motivi di rigetto.
3. La notifica di un provvedimento, effettuata secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorita' adita, ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato richiedente.


 
Art. 19

Richiesta di recupero della sanzione

1. La competenza a decidere sulla richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta alla Corte di appello nel cui distretto risiede la persona nei confronti della quale e' stata irrogata la sanzione e dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede o dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale al momento della trasmissione dallo Stato membro del provvedimento da eseguire.
2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, provvede con ordinanza disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente dandone tempestiva comunicazione, tramite l'Ispettorato nazionale del lavoro all'autorita' richiedente.
3. Il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, effettuato secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorita' adita ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato richiedente.


 
Art. 20

Motivi di rigetto

1. La Corte d'appello non e' tenuta a dare esecuzione a una richiesta di notifica o di recupero se la richiesta non contiene le informazioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, e' incompleta o non corrisponde manifestamente alla relativa decisione.
2. La Corte d'appello puo' rifiutare di dare esecuzione a una richiesta di recupero nei seguenti casi:
a) le spese e le risorse necessarie per il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito di accertamento effettuato dall'autorita' adita, risultano sproporzionate rispetto all'importo da recuperare;
b) la sanzione pecuniaria e' inferiore a 350 euro o all'equivalente di tale importo;
c) in presenza del mancato rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dei trasgressori e dei principi giuridici fondamentali loro applicabili, previsti dalla Costituzione.


 
Art. 21

Procedimento e decisione di riconoscimento

1. Quando ai fini dell'esecuzione in Italia, la procura generale presso la Corte di appello riceve da un altro Stato membro, tramite l'Ispettorato nazionale del lavoro, la richiesta di recupero corredata dal provvedimento che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, contenente le informazioni di cui all'articolo 15 il procuratore generale presso la Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 19, fa richiesta di riconoscimento alla Corte di appello che provvede alla notifica della richiesta al datore di lavoro entro il termine di trenta giorni.
2. Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza che viene comunicata al datore di lavoro e alle altre parti interessate, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza, ove viene sentito anche il pubblico ministero. La Corte di appello decide entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, valutate dal Presidente della Corte di appello, sia impossibile rispettare tale termine, si provvede ad informare l'autorita' richiedente entro i successivi quindici giorni al fine di ottenere una proroga di ulteriori trenta giorni per l'esecuzione.
3. Quando e' pronunciata la decisione di riconoscimento, la Corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.
4. Avverso la decisione emessa dalla Corte di appello il procuratore generale, la persona cui e' stata irrogata la sanzione e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notifica dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non puo' avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della decisione sulle sanzioni amministrative pecuniarie, e' informata senza indugio l'autorita' richiedente.
5. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione.
6. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento e' trasmessa all'autorita' richiedente.
7. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni.
8. La decisione divenuta irrevocabile e' immediatamente trasmessa all'autorita' richiedente.
9. L'Autorita' giudiziaria adita comunica, nelle forme previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI all'autorita' richiedente gli eventuali motivi di rigetto.
10. Se il riconoscimento e' negato perche' la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria deve essere eseguito in un altro Stato, l'autorita' giudiziaria adita provvede secondo le modalita' indicate nel comma 9.


Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale
cosi' recita:
«Art. 127. (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a
pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.».
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 25
ottobre 2012, n. 1024/2012, si veda nelle note alle
premesse.

 
Art. 22

Sospensione del procedimento

1. Se il provvedimento da eseguire e' impugnato, la procedura di esecuzione transnazionale della sanzione e' sospesa fino alla decisione dell'autorita' competente dello Stato membro richiedente.


 
Art. 23

Effetti del riconoscimento

1. Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento del provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, l'esecuzione e' disciplinata secondo la legge italiana.
2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
3. Qualora il trasgressore fornisca la prova di un pagamento parziale gli importi riscossi sono dedotti dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia. Nel caso in cui il trasgressore dimostri l'integrale pagamento della sanzione, l'autorita' giudiziaria sospende l'esecuzione dandone comunicazione all'autorita' richiedente.
4. Le somme recuperate a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano e sono riscosse in euro secondo le procedure previste. Le sanzioni espresse in valuta diversa, sono convertite in euro, al tasso di cambio in vigore alla data in cui esse sono state inflitte.


 
Art. 24

Somme recuperate

1. Le somme recuperate in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente capo spettano al Ministero della giustizia.
2. L'autorita' adita recupera le somme dovute nella valuta del proprio Stato secondo le procedure previste.


 
Art. 25

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente.


 
Art. 26

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.72.


Note all'art. 26:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 72, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 luglio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Delrio, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone