Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 27 giugno 2016 |
Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Brisighella» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1º luglio 1996. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento eropeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Brisighella»; Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Brisighella», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Brisighella», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 228 del 24 giugno 2016. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Brisighella», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 27 giugno 2016
Il direttore generale: Gatto
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| Allegato
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA «BRISIGHELLA» DISCIPLINARE DI PRODUZIONE Articolo 1 Denominazione
La denominazione di origine protetta olio extra vergine di oliva «Brisighella» e' riservata all'olio extra vergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2 Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta «Brisighella» deve essere ottenuta dalla varieta' di olivo «Nostrana di Brisighella» presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.
Articolo 3 Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'Olio di Oliva della denominazione di origine protetta «Brisighella» devono essere prodotte nel territorio delle province di Ravenna e Forli' idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Modigliana. La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Brisighella» e' cosi' delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea che, partendo sul limite nord-est della zona delimitata, in localita' Ca' Fontana Vezzola, segue in direzione nord-ovest fino ad incrociare la strada di Toranello, da dove continua in direzione sud verso Galisterna per poi prendere, in direzione nord-est, la strada vicinale per Ca' Rosso, prosegue sempre nella medesima direzione fino ad incrociare la strada per Mazzolano da casa Anderlina. Da qui la linea prosegue in direzione sud-est fino alla localita' Ca' Raggio da dove continua verso nord-est fino ad incrociare la strada Ossano-Campiano da dove segue in direzione sud-est fino ad incrociare la Statale Casolana, che percorre verso Riolo Terme per immettersi sulla strada di Cuffiano fino ad incrociare, in direzione sud-est, la strada provinciale Villa Vezzaro-Tebano, che percorre in direzione nord fino ai pressi di Tebano da dove riprende la strada Provinciale, sempre in direzione nord, fino a Casale. Da qui prosegue in direzione sud lungo la strada provinciale fino ad incrociare la Statale Brisighellese che percorre in direzione sud verso Brisighella fino alla frazione di Errano, dove prosegue sulla strada provinciale Canaletta-Sarna in direzione sud-est fino ai pressi di Villa Gessi, da dove prosegue in direzione nord-est verso Borgo Tuliero fino ad incrociare la strada provinciale per Modigliana che percorre in direzione sud-est fino ai pressi di Ca' Spalancona, dove prosegue lungo la strada comunale per Santa Lucia, frazione che raggiunge e oltrepassa fino a toccare la localita' Ca' Campazzo da dove prosegue prima in direzione ovest e poi sud lungo la strada per S. Mamante, che segue fino ai pressi di Ca' Monducci per proseguire lungo la strada vicinale fino a Ca' Fontana; prosegue fino ad incrociare il confine di provincia tra Ravenna e Forli', segue lungo tale confine fino ad incrociare il confine tra i comuni di Castrocaro e Dovadola. Da qui attraversa il torrente Samoggia e segue in direzione nord-est la strada vicinale il Raggio fino ad incrociare la strada San Savino - Urbiano, che segue in direzione sud verso San Savino, che oltrepassa fino ad incrociare la strada provinciale del Monte Trebbio, che percorre in direzione sud fino ad incrociare la strada comunale per Castagnara, che segue in direzione est e poi in direzione nord fino ad incrociare la strada comunale Modigliana - Lago di Azzano, che segue in direzione nord fino ai pressi del Podere La Villa da dove prosegue in direzione sud lungo la strada consorziale la Ca' Bene di Sopra. Da la Ca' Bene di Sopra prosegue in direzione sud-est lungo la strada vicinale di Pianello di Sopra per giungere a Pianello e proseguire fino ad incrociare la strada provinciale per Tredozio nei pressi del cimitero di Fregiolo. Da qui, attraversata la strada provinciale, prosegue, sempre in direzione sud-est lungo la strada vicinale che porta a Valvarana fino ad incrociare, oltre la suddetta localita', la strada consorziale di San Bartolo. Percorre per un breve tratto la strada di San Bartolo in direzione sud, prosegue poi lungo la strada vicinale in direzione nord-est fino a Fiumane, attraversa quindi la strada di Modigliana-Lutirano e prosegue sempre in direzione nord-est lungo la strada consorziale per S. Caterina. Da qui prosegue nella medesima direzione lungo la strada vicinale Vettarano - Canova Navorsa fino ad incrociare la strada consorziale di Lago. Prosegue, quindi, in direzione est, oltrepassa Valpiana fino ad incrociare la strada statale Brisighellese nei pressi di S. Eufemia; segue la strada suddetta, in direzione nord verso Brisighella, attraversa il fiume Lamone prima del passaggio a livello e continua, in direzione nord-est, lungo la strada consorziale per S. Maria in Purocielo. Oltrepassata S. Maria in Purocielo, prosegue in direzione nord-est lungo la strada forestale delle lagune fino alla Casa delle Lagune dove riprende a proseguire in direzione nord-ovest, attraversa Ca' Braghetto, il Tre, Donegaglia e dopo aver attraversato il torrente Sintria prosegue in direzione sud-ovest lungo la strada consorziale Zattaglia - Monte Romano fino alla localita' Casetto dove continua in direzione nord-ovest sulla strada di S. Andrea e dopo aver attraversato Casone della Casa, Albergo, Pagnano, Soglia ed il fiume Senio si immette sulla Statale Casolana, che percorre in direzione nord verso Riolo Terme fino ad immettersi sulla strada provinciale per Fontanelice; da qui prosegue in direzione nord-est fino a oltre il cimitero di Prugno per proseguire lungo la strada vicinale in direzione nord-ovest verso Ca' Bosco fino ad incrociare il confine di provincia tra Bologna e Ravenna; segue, quindi in direzione nord-est il confine predetto fino alla localita' Ca' Fontana Vezzola, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.
Articolo 4 Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. Le forme di allevamento devono essere a vaso Policonico e a Monocono. La densita' di impianto puo' variare tra un massimo di 200 piante per ettaro per gli oliveti con sesti di impianto di m 6 x 8, e un massimo di 550 piante per gli oliveti con sesti di impianto di m 6 x 3. La produzione massima di olive/ha non puo' superare i Kg 5.000. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio di invaiatura e non deve protrarsi oltre il 20 dicembre di ogni campagna olivicola. La raccolta deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.
Articolo 5 Modalita' di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 18 %. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura non superiore a 27°C; ogni altro trattamento e' vietato. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i 2 giorni successivi alla raccolta.
Articolo 6 Caratteristiche al consumo
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Brisighella» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Colore: verde smeraldo con riflessi dorati; Odore: fruttato di oliva da medio ad intenso (mediana >3) che si integra con la sensazione di carciofo e note di erba e pomodoro; Sapore: fruttato di oliva da medio ad intenso (mediana >3) che si integra con sensazioni medio-intense (mediana >3) sia di amaro che di piccante; Acidita' massima totale espressa in Acido oleico, in peso, minore o eguale a 0,3g/100g di olio; N. di Perossidi: ≤ 13 mEq O2 /kg; K232: ≤ 2,0; K270: ≤ 0,20; Acido Linoleico: ≤ 8 %; Acido Oleico: ≥ 74 %. Limite minimo contenuto in polifenoli: ≥ 200 ppm (mg tirosolo kg-1 olio) con determinazione analitica in accordo con il metodo ufficiale «Determinazioni dei biofenoli nell'olio di oliva mediante HPLC» recepito dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI/T. 20/Doc. n. 29). In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Brisighella» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
Articolo 7 Origine
Al fine di garantire l'origine del prodotto, ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori agricoli autorizzati, dei molitori e dei confezionatori accreditati, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto.
Articolo 8 Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del Reg. UE 1151/2012. Tale struttura e' l'organismo di controllo Kiwa Cermet Italia, via Cadriano 23, 40057 Cadriano di Granarolo (BO) - Tel. +39 051 4593111; fax +39 051 763382; e-mail info@kiwacermet.it
Articolo 9 Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1. e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolare modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleficazione ed il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Il nome della denominazione di origine controllata «Brisighella» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. I recipienti in cui e' confezionato l'Olio ExtraVergine «Brisighella» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro scuro o in metallo di capacita' non superiore a litri 5. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. Per gli oli che contengono almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati per 20 grammi di olio e' possibile indicare in etichetta la dicitura relativa al claim salutistico «i polifenoli dell'olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo» - «l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 20 g di olio d'oliva».
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