Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 4 luglio 2016 |
Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio per il 2016 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 1, comma 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che, per gli anni 2016 e 2017, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione siciliana e alle Province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 723 della citata legge n. 208 del 2015 e resta ferma la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato; Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con riferimento al quale, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 1, comma 461, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 462, lettera d), del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012; Visto l'art. 1, comma 401, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la Regione Valle d'Aosta, la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Siciliana assicurano il contributo di cui al comma 400 del medesimo articolo e successive modificazioni nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilita' interno di competenza eurocompatibile; Visto l'art. 1, comma 408, della legge n. 190 del 2014, che definisce l'obiettivo di patto di stabilita' interno per gli anni dal 2014 al 2017 della Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonomie di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 228 del 2012, che definisce il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile; Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, ai sensi del quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti; Visto l'art. 1, comma 517, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2017, non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno della Regione Friuli-Venezia Giulia, le spese previste dall'accordo di cui al comma 512 dell'art. 1 della medesima legge; Visto l'art. 1, comma 462, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, che disciplina, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni da applicare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione o alla Provincia autonoma inadempiente; Visto l'art. 1, comma 728, della legge n. 208 del 2015, secondo il quale la Regione Siciliana, le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purche' sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale, mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilita' in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mentre la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilita' interno; Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale prevede che la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000, e che in caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'art. 1 della citata legge n. legge n. 208 del 2015. Alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il citato comma 4. Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 460 e 461, della legge n. 228 del 2012, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno per l'anno 2016 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2016, per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, escluse la Regione Sardegna e la Regione Siciliana, che assicurano il proprio contributo alla finanza pubblica attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 23 giugno 2016 ha espresso parere favorevole;
Decreta: Articolo unico
1. Le regioni a statuto speciale esclusa la Regione Sardegna e la Regione Siciliana, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno relative all'anno 2016 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. 2. Le regioni a statuto speciale esclusa la Regione Sardegna e la Regione Siciliana, e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre 97, 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2016, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione e' trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione. 3. La certificazione di cui al comma 2 puo' essere trasmessa per via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario firmano la relativa certificazione digitalmente ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo. 4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, escluse la Regione Sardegna e la Regione Siciliana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 2016
Il ragioniere generale dello Stato Franco
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| Allegato A
Il presente Allegato A al decreto riguarda i tempi, le modalita' ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno del 2016 e delle informazioni utili per la finanza pubblica, da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna e la regione Siciliana alle quali non si applicano i limiti di spesa previsti dall'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno. Ferma restando, negli esercizi 2016 e 2017, per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nonche' per le Province autonome di Trento e Bolzano, la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e dagli accordi sottoscritti con lo Stato, tali autonomie speciali applicano le disposizioni di cui ai commi dal 709 a 734 della legge n. 208 del 2015, esclusa la disciplina delle sanzioni prevista dall'art. 1, comma 723, della medesima legge. I tempi, le modalita' ed i prospetti riguardanti il monitoraggio e la certificazione dei risultati della disciplina del pareggio di bilancio sono definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, commi 719 e 720, della legge di stabilita' n. 208 del 2015. A. ISTRUZIONI GENERALI A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione. Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del patto di stabilita' interno: per la Regione Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, il modello n. 1M/16/EU (per il monitoraggio della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile); per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/16/S (per il monitoraggio del saldo espresso in termini di competenza mista). I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo trimestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del patto, avra' luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto. Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto . Per acquisire elementi informativi utili ai fini del patto di stabilita' interno e per la finanza pubblica, e', altresi', previsto il prospetto 3OB/16, concernente il patto regionalizzato di solidarieta', di cui all'art. 1, commi da 728 a 731, della legge di stabilita' 2016. A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso. Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno negli anni scorsi, rimangono validi sino a quando l'Amministrazione regionale o provinciale non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze. L'applicazione web del patto di stabilita' interno consente alla regione o alla provincia autonoma di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie: a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati; b. codice fiscale; c. ente di appartenenza; d. recapito di posta elettronica e telefonico. Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale, per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilita' interno Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del patto di stabilita' interno sono necessari i seguenti requisiti: Dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe. supporti operativi: le modalita' di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilita' interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze (all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto), sotto la dicitura «Regole per il sito». A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza sistema patto di stabilita' - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8,00 alle 18,00, con l'interruzione di un'ora tra 13,00 e le 14,00; pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa. B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI B.1. Istruzioni generali Cumulabilita' - I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2016; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2016, ecc.). Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' dei prospetti concernenti il monitoraggio che, per i pagamenti, prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente, mentre per gli impegni prevede solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati. Dati dell'esercizio precedente - E' prevista l'indicazione dei dati relativi all'esercizio precedente, inseriti dall'ente nella rilevazione del patto di stabilita' del precedente anno 2015, che sono riportati automaticamente dal sistema web. L'eventuale variazione dei dati 2015 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilita' dell'anno 2015. Variazioni - In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore. Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del patto di stabilita' interno, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 460, della citata legge n. 228 del 2012, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi. Rispetto del patto - Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2016 con l'obiettivo annuale prefissato, eventualmente rideterminato a seguito dell'attribuzione di una quota dello stesso agli enti locali del proprio territorio. Per le regioni a statuto speciale cui si applicano i limiti di spesa, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico rideterminato risulta negativa o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2016 e' stato rispettato. Per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulta positiva o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2016 e' stato rispettato. B.2. Modelli per il monitoraggio n. 1M/16/EU e n. 2M/16/S I modelli per il monitoraggio 1M/16/EU e 2M/16/S presentano, sostanzialmente, la stessa struttura dei corrispondenti prospetti dell'anno passato. Pertanto, le autonomie speciali che nel 2016 adottano gli schemi di bilanci di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 con funzioni autorizzatoria, valorizzano: la voce riguardante il titolo 4 delle entrate «Entrate derivanti da alienazioni di beni e da trasferimenti in c/capitale e da riscossione di crediti», indicando la somma del titolo 4 e del titolo 5 delle entrate del proprio bilancio; la voce riguardante il totale titolo 2 - spese in conto capitale, indicando la somma del titolo 2 e del titolo 3 delle spese del proprio bilancio. Entrambi i prospetti prevedono la detrazione dalle spese degli accantonamenti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011 e dalle leggi successive, al fine di evitare a carico delle autonomie speciali un contributo alla finanza pubblica doppio rispetto a quello previsto. Per il monitoraggio dell'obiettivo eurocompatibile del patto di stabilita' interno per le regioni a statuto speciale, escluse la regione Sardegna, la regione Siciliana, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, e' stato predisposto il modello n. 1M/16/EU. Come stabilito dall'art. 1, comma 451, della legge n. 228/2012, le spese finali in termini di competenza eurocompatibile sono costituite dalla somma: a) degli impegni di parte corrente, al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per oneri straordinari della gestione corrente; b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti. Il suindicato modello e', pertanto, articolato in tre distinte sezioni, corrispondenti alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 451, della legge n. 228/2012, i cui totali netti concorrono a determinare il risultato del patto, da confrontarsi, a fine esercizio, con l'obiettivo annuale. In ciascuna sezione sono previste le voci riguardanti le spese che non concorrono alla definizione del tetto eurocompatibile e delle spese non soggette al patto di stabilita' interno. La prima sezione prevede l'inserimento del totale degli impegni correnti (titolo primo della spesa), dal quale vanno detratti: gli impegni relativi ai trasferimenti correnti (S1), alle imposte e tasse (S2) e agli oneri straordinari della gestione corrente (S3), gli impegni correnti delle spese escluse dal patto individuate dalle voci da S4 a S10, se non comprese tra le spese indicate nelle voci S1, S2 e S3. La seconda sezione prevede l'inserimento dei dati relativi ai pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione correnti, dal cui totale vanno detratti i pagamenti correnti riguardanti le spese non soggette al patto considerati nelle voci economiche suindicate. La terza sezione prevede che dal totale dei pagamenti in conto capitale (Titolo II) siano detratti: i pagamenti riguardanti le concessioni di crediti, l'acquisto di titoli, le partecipazioni azionarie e i conferimenti; i pagamenti delle spese in c/capitale escluse dal patto (da S23 a S32), se non comprese tra le spese indicate nelle voci S23 e S24. Per la regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/16/S riguarda le voci di entrata e di spesa che concorrono alla determinazione del saldo in termini di competenza mista. Tale saldo e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza, tra gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti e delle spese concernenti partecipazioni azionarie e conferimenti. Si fa presente che gli obiettivi programmatici annuali del 2016 sono inseriti nel sistema dagli enti, sulla base di quanto previsto dagli accordi, gia' nel prospetto relativo al monitoraggio del primo trimestre 2016. Tali obiettivi, eventualmente rideterminati a seguito dell'attribuzione di una quota agli enti locali del proprio territorio, hanno esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2016, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali. I prospetti del monitoraggio sono compilati e trasmessi tramite l'applicativo web del patto, anche in attesa della conclusione degli accordi di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, laddove previsti. In tal caso, la regione non valorizza il campo relativo all'obiettivo programmatico annuale spese finali (OP SF 16 del modello 1M/16/EU), e i campi relativi alle esclusioni delle spese non previste in sede di accordo, che saranno compilati successivamente al perfezionamento dell'accordo. B.3. Modello informativo n. 3OB/16 I commi da 728 a 731 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016 introducono meccanismi di flessibilita' della regola del nuovo obiettivo di finanza pubblica in ambito regionale mediante i quali le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo allo scopo di favorire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali del territorio regionale e della regione stessa. In particolare, il comma 729 prevede che gli spazi finanziari ceduti dalla regione agli enti locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. La procedura e' stata articolata in due tempi al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacita' finanziarie degli enti: il comma 730, infatti, dispone che gli enti locali possono comunicare all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. A seguito di tali comunicazioni, le regioni e le province autonome, entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Si precisa che l'ultimo periodo del comma 730 prevede che gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo obiettivo di finanza pubblica di cui al comma 710. Tale disposto normativo trova fondamento nello specifico vincolo di destinazione degli spazi finanziari attribuiti mediante le procedure dei patti di solidarieta'. Il comma 731 prevede, inoltre, che agli enti locali che cedono spazi finanziari e' riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma algebrica dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti, deve risultare, per ogni anno del biennio successivo, pari a zero. Infine, con riguardo alle comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze previste ai fini dell'applicazione del patto regionalizzato, si precisa che le stesse, oltre a contenere la deliberazione di Giunta regionale, devono indicare, per ciascun ente, l'ammontare degli spazi finanziari attribuiti o ceduti con indicazione, altresi', del recupero nel biennio successivo. Lo schema di riparto e attribuzione degli spazi da utilizzare ai fini della deliberazione della Giunta regionale e' reso disponibile all'interno del sistema web dedicato al patto di stabilita' interno. Le regioni trasmettono le informazioni di dettaglio riferite a ciascun ente locale mediante il sistema web dedicato al patto di stabilita' interno, utilizzando il modello disponibile all'interno dell'applicativo; all'interno della sezione dedicata deve essere, altresi', allegata la deliberazione della Giunta regionale, completa delle tabelle allegate alla medesima deliberazione in formato pdf, redatte secondo il modello compilato mediante il sistema web dedicato al patto di stabilita' interno. Per gli anni 2016 e 2017, le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano, per le quali resta ferma la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e degli accordi sottoscritti con lo Stato, operano la compensazione a valere sui rispettivi obiettivi del patto di stabilita' interno. Diversamente la regione Sardegna e la regione Siciliana - alle quali non si applicano i limiti di spesa previsti dal citato comma 454 della legge n. 228 del 2012 e le disposizioni in materia di patto di stabilita', ai sensi dell'art. 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 - opera la compensazione a valere sul saldo finale di competenza di cui al comma 710 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016. Di seguito le tempistiche e gli adempimenti riguardanti il patto regionalizzato: le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali (e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali degli enti locali) dando priorita', nell'assegnazione degli spazi ceduti, alle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011; entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alla regione o provincia autonoma, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere esclusivamente impegni di spesa in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere; entro il 30 aprile: le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze mediante il sito web dedicato al patto con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; entro il 15 settembre: gli enti locali comunicano alla regione o provincia autonoma, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari ancora necessari per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli ulteriori spazi finanziari che sono disposti a cedere; entro il 30 settembre: le regioni e le province autonome definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web dedicato al patto di stabilita' interno con riferimento a ciascun ente locale e alla regione o provincia autonoma stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, ferma restando la competenza delle stesse a definire autonomamente i criteri, le tempistiche di acquisizione delle richieste/cessioni di spazi da parte degli enti locali e le modalita' operative riguardanti il patto regionalizzato, comunicano entro il 30 aprile ed il 30 settembre al Ministero dell'economia e delle finanze, l'obiettivo di saldo iniziale e l'obiettivo rideterminato con riferimento a ciascun ente locali e alla stessa regione o provincia autonoma. Restano, comunque, ferme le eventuali disposizioni gia' previste nei rispettivi protocollo d'intesa con lo Stato».
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B
Il presente Allegato B al decreto riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno per il 2016 delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, escluse la regione Sardegna e la regione Siciliana alle quali non si applicano i limiti di spesa previsti dall'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno. A decorrere dal 2016, le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano, sono tenute a certificare anche i risultati del pareggio di bilancio, di cui all'art. 1, commi 710 eseguenti, della legge n. 208 del 2015, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, commi 719 e 720, della citata legge n. 208 del 2015. In caso di mancato rispetto del saldo finanziario tra le entrate e le spese finali da parti di tali autonomie speciali, non si applica la disciplina delle sanzioni prevista dall'art. 1, comma 723, della medesima legge. A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DEL PATTO 2016 Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti della certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno per il 2016: la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano certificano i propri risultati del patto di stabilita' interno 2016 attraverso il modello n. 1C/16; le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta certificano i propri risultati del patto di stabilita' interno 2016 attraverso il modello 2C/16. Il prospetto della certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno 2016 e' inviato, entro il 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. La certificazione e' trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione. Per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico, e' necessario accedere all'applicazione web del «Patto» e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di «Interrogazione modello», relativa al IV trimestre 2016, che consentira' di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema, e' possibile procedere all'acquisizione della certificazione utilizzando la funzione «Acquisizione modello», che generera' un file in formato «pdf» pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze. Ove la regione a statuto speciale o la provincia autonoma opti per la trasmissione telematica della certificazione, e' prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, previa sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale. Alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica. La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71». Per acquisire il modello della certificazione e' necessario accedere al portale dedicato al patto di stabilita' interno e al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2016 che prospettera', in sola visualizzazione, il modello «1C/Patto 16» (per il Trentino-Alto Adige, la Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano) o «2C/Patto 16» (per le regioni Siciliana, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia) contenente le risultanze del monitoraggio del quarto trimestre del proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. A tal fine, occorre utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto «Scarica documento»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma dei soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi e' necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica documento firmato»; il sistema effettua una serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli. Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio. Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@tesoro.it». Si invitano le regioni e le province autonome a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del patto di stabilita' interno al 31 dicembre 2016, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2017 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Monitoraggio». Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora la regione o la provincia autonoma, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, e' tenuta a rettificare i dati del monitoraggio del quarto trimestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate. Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilita' interno.
Parte di provvedimento in formato grafico
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