Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2016 (vai al sommario)
LEGGE 11 luglio 2016, n. 139
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.


 

Allegato
ACCORDO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E L'AMERICA CENTRALE, DALL'ALTRA

Il Regno del Belgio,
La Repubblica di Bulgaria,
La Repubblica Ceca,
Il Regno di Danimarca,
La Repubblica Federale di Germania,
La Repubblica di Estonia,
L'Irlanda,
La Repubblica Ellenica,
Il Regno di Spagna,
La Repubblica Francese,
La Repubblica Italiana,
La Repubblica di Cipro,
La Repubblica di Lettonia,
La Repubblica di Lituania,
Il Granducato di Lussemburgo,
L'Ungheria,
Malta,
Il Regno dei Paesi Bassi,
La Repubblica d'Austria,
La Repubblica di Polonia,
La Repubblica Portoghese,
La Romania,
La Repubblica di Slovenia,
La Repubblica Slovacca,
La Repubblica di Finlandia,
Il Regno di Svezia,
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominati «Stati membri dell'Unione europea» e
L'Unione europea,
da una parte, e
La Repubblica di Costa Rica,
La Repubblica di El Salvador,
La Repubblica del Guatemala,
La Repubblica di Honduras,
La Repubblica di Nicaragua,
La Repubblica del Panama,
di seguito denominate «America centrale», dall'altra,
Tenendo conto dei tradizionali legami storici, culturali, politici, economici e sociali tra le parti e del desiderio di rafforzare i loro rapporti sulla base di principi e valori comuni a partire dai meccanismi che disciplinano attualmente tali rapporti, nonche' del desiderio di consolidare, approfondire e diversificare i legami biregionali in settori di comune interesse in uno spirito di reciproco rispetto, uguaglianza, non discriminazione, solidarieta' e vantaggio reciproco;
Considerando gli sviluppi positivi registrati nelle due regioni negli ultimi due decenni - sviluppi che hanno consentito la promozione di obiettivi e interessi comuni, con l'ingresso in una nuova fase di relazioni piu' profonde, moderne e durature, cosi' da istituire un'associazione biregionale in grado di rispondere alle attuali sfide interne e alla nuova realta' internazionale;
Sottolineando l'importanza che le parti attribuiscono al consolidamento del dialogo politico e del processo di cooperazione economica attualmente instaurati tra le parti nel quadro del dialogo di San Jose' avviato nel 1984 e da allora ripetutamente rinnovato;
Ricordando le conclusioni del vertice di Vienna del 2006, tra cui gli impegni assunti dall'America centrale per quanto concerne l'approfondimento dell'integrazione economica regionale;
Riconoscendo i progressi conseguiti nel processo di integrazione economica centroamericana, come ad esempio la ratifica del Convenio Marco para el Establecimiento de la Union Aduanera Centroamericana e del Tratado sobre Inversion y Comercio de Servicios, nonche' l'attuazione di un meccanismo giurisdizionale capace di garantire l'applicazione della legislazione economica regionale in tutta la regione dell'America centrale;
Ribadendo il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
Ricordando il loro impegno a favore dei principi dello Stato di diritto e del buon governo;
Fondandosi sul principio della condivisione delle responsabilita' e persuasi dell'importanza di prevenire l'uso delle droghe illecite e di ridurne gli effetti dannosi, anche sotto il profilo della lotta alla coltivazione, alla produzione, alla lavorazione e al traffico delle droghe e dei loro precursori nonche' sotto il profilo della lotta al riciclaggio del denaro;
Osservando che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto Stati membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alle Repubbliche della parte AC che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 2 1) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda cessano di essere vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea conformemente all'articolo 4-bis del protocollo (n. 2 1), l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda comunicano immediatamente alle Repubbliche della parte AC ogni cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale. Quanto sopra si applica anche alla Danimarca, in conformita' al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati;
Sottolineando il loro impegno a collaborare per conseguire gli obiettivi dell'eliminazione della poverta', della creazione di posti di lavoro, di uno sviluppo equo e sostenibile che tenga conto anche di aspetti quali la vulnerabilita' alle calamita' naturali, la conservazione e la tutela dell'ambiente e la diversita' biologica, e la graduale integrazione delle Repubbliche della parte AC nell'economia mondiale;
Riaffermando l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle norme che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") e negli accordi multilaterali allegati all'accordo OMC, nonche' alla necessita' di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;
Considerando il diverso livello di sviluppo economico e sociale tra le Repubbliche della parte AC e la parte UE e il comune obiettivo di un rafforzamento del processo di sviluppo economico e sociale dell'America centrale;
Desiderosi di rafforzare le loro relazioni economiche, in particolare quelle commerciali e di investimento, attraverso un potenziamento e un miglioramento dell'attuale livello di accesso delle Repubbliche della parte AC al mercato dell'Unione europea, in modo da contribuire alla crescita economica dell'America centrale e a una riduzione delle asimmetrie tra le due regioni;
Persuasi che il presente accordo creera' un clima favorevole alla crescita di relazioni economiche sostenibili tra le parti, soprattutto nei settori del commercio e degli investimenti che sono essenziali ai fini della realizzazione dello sviluppo economico e sociale, della modernizzazione e dell'innovazione tecnologica;
Sottolineando l'esigenza di partire dai principi, dagli obiettivi e dai meccanismi che disciplinano i rapporti tra le due regioni, in particolare dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, firmato nel 2003 ("accordo di dialogo politico e di cooperazione del 2003 ") e dall'accordo-quadro di cooperazione del 1993 firmato tra le stesse parti;
Consapevoli della necessita' di promuovere lo sviluppo sostenibile in entrambe le regioni attraverso un partenariato in materia di sviluppo che coinvolga tutte le parti interessate, compresi la societa' civile e il settore privato, secondo i principi stabiliti nel consenso di Monterrey e nella dichiarazione di Johannesburg e nel relativo piano di attuazione;
Riaffermando che gli Stati, nell'esercizio del potere sovrano di sfruttare le loro risorse naturali in base alle proprie politiche ambientali e di sviluppo, dovrebbero promuovere lo sviluppo sostenibile;
Consapevoli della necessita' di sviluppare un ampio dialogo sulle migrazioni al fine di rafforzare la cooperazione biregionale sulle tematiche migratorie nel quadro delle parti del presente accordo dedicate al dialogo politico e alla cooperazione e garantire la promozione e la tutela efficaci dei diritti umani di tutti i migranti;
Riconoscendo che nessuna disposizione del presente accordo fa alcun riferimento alla posizione delle parti rispetto a negoziati commerciali bilaterali o multilaterali attualmente in corso o futuri, ne' va interpretata o intesa come indicatrice di tale posizione;
Sottolineando la volonta' di cooperare nelle sedi internazionali su temi di reciproco interesse;
Considerando il partenariato strategico sviluppato tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi nel quadro del vertice di Rio del 1999 e riaffermato al vertice di Madrid del 2002, al vertice di Guadalajara del 2004, al vertice di Vienna del 2006, al vertice di Lima del 2008 e al vertice di Madrid del 2010;
Tenendo conto della dichiarazione di Madrid del maggio 2010,
Hanno deciso
di concludere il presente accordo:

Art. 1.
Principi

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e del principio dello Stato di diritto e' alla base delle politiche interne e internazionali di entrambe le parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti confermano il loro impegno a favore della promozione dello sviluppo sostenibile, che costituisce un principio guida per l'attuazione del presente accordo, tenendo conto in particolare degli obiettivi di sviluppo del millennio. Le parti garantiscono un equilibrio adeguato tra le componenti economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile.
3. Le parti riaffermano la loro adesione ai principi del buon governo e dello Stato di diritto, il che comporta, in particolare, il primato del diritto, la separazione dei poteri, l'indipendenza del potere giudiziario, procedure decisionali chiare a livello delle autorita' pubbliche, istituzioni trasparenti e responsabili, la gestione corretta e trasparente degli affari pubblici a livello locale, regionale e nazionale e l'attuazione di misure volte a prevenire e combattere la corruzione.



 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 353 dell'Accordo stesso.


 

Art. 2.
Obiettivi

Le parti convengono che il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:
a) rafforzare e consolidare i rapporti tra le parti attraverso un'associazione fondata su tre parti fondamentali dell'accordo tra loro interdipendenti: il dialogo politico, la cooperazione e gli scambi commerciali, sulla base del rispetto reciproco, della reciprocita' e dell'interesse comune. L'attuazione del presente accordo utilizza appieno le disposizioni e i meccanismi istituzionali concordati dalle parti;
b) sviluppare un partenariato politico privilegiato fondato su valori, principi e obiettivi comuni, in particolare sul rispetto e sulla promozione della democrazia e dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile, del buon governo e dello Stato di diritto, con l'impegno a promuovere e proteggere questi valori e questi principi su scala mondiale, in modo da contribuire al rafforzamento del multilateralismo;
c) promuovere la cooperazione biregionale in tutti i settori di interesse comune con l'obiettivo di conseguire uno sviluppo sociale ed economico piu' equo e sostenibile in entrambe le regioni;
d) espandere e diversificare le relazioni commerciali biregionali delle parti conformemente all'accordo OMC e alle disposizioni e agli obiettivi specifici di cui alla parte IV del presente accordo in modo che cio' contribuisca a una maggiore crescita economica, al graduale miglioramento della qualita' della vita in entrambe le regioni e a una migliore integrazione delle due regioni nell'economia mondiale;
e) rafforzare e approfondire il progressivo processo di integrazione regionale nei settori di interesse comune per facilitare l'attuazione del presente accordo;
f) rafforzare le relazioni di buon vicinato e i principi della risoluzione pacifica delle controversie;
g) mantenere quantomeno, e preferibilmente innalzare, il livello di buon governo e delle norme sociali, ambientali e del lavoro raggiunto grazie all'attuazione efficace delle convenzioni internazionali cui le parti aderiscono al momento di entrata in vigore del presente accordo; e
h) favorire maggiori scambi commerciali e investimenti tra le parti, tenendo conto del trattamento speciale e differenziato in modo da ridurre le asimmetrie strutturali esistenti tra le due regioni.



 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 dell'allegato III all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 20.160 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Art. 3.
Ambito di applicazione

Le parti si trattano da eguali. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da compromettere la sovranita' di qualsivoglia Repubblica della parte AC.



 
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 11 dell'allegato III al medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Art. 4.
Consiglio di associazione

1. E' istituito un Consiglio di associazione che vigila sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e sovrintende alla sua attuazione. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale a intervalli regolari, non superiori a due anni. Ogniqualvolta le circostanze lo richiedano possono tenersi riunioni straordinarie, con l'accordo delle parti. Se del caso, e previo accordo di entrambe le parti, il Consiglio di associazione si riunisce a livello di capi di Stato o di governo. Per rafforzare il dialogo politico e renderlo piu' efficiente sono inoltre incoraggiati specifici incontri ad hoc a livello operativo.
2. Il Consiglio di associazione esamina i problemi di rilievo che dovessero insorgere nell'ambito del presente accordo, nonche' le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse.
3. Il Consiglio di associazione esamina altresi' le proposte e le raccomandazioni delle parti volte a migliorare le relazioni instaurate a norma del presente accordo.



 
Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 

Art. 5.
Composizione e regolamento interno

1. Il Consiglio di associazione e' composto di rappresentanti della parte UE e di ciascuna delle Repubbliche della parte AC a livello ministeriale, conformemente alle rispettive disposizioni interne delle parti e tenendo conto delle tematiche specifiche (dialogo politico, cooperazione e/o scambi commerciali) da affrontare in una determinata seduta.
2. Il Consiglio di associazione adotta il suo regolamento interno.
3. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione e' presieduto, a turno, da un rappresentante della parte UE, da una parte, e da un rappresentante di una Repubblica della parte AC, dall'altra, secondo quanto stabilito nel regolamento interno.



 

Art. 6.
Poteri decisionali

1. Il Consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo per il conseguimento degli obiettivi del medesimo.
2. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle conformemente alle rispettive procedure giuridiche e norme interne.
3. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare le opportune raccomandazioni.
4. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti. Nel caso delle Repubbliche della parte AC, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni avviene per consenso.
5. La procedura istituita dal paragrafo 4 si applica a tutti gli altri organi direttivi istituiti dal presente accordo.



 

Art. 7.
Comitato di associazione

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio di associazione e' assistito da un comitato di associazione composto di rappresentanti della parte UE e di ciascuna delle Repubbliche della parte AC a livello di alti funzionari, tenendo conto delle tematiche specifiche (dialogo politico, cooperazione e/o scambi commerciali) da affrontare in una determinata seduta.
2. Il comitato di associazione e' responsabile dell'attuazione generale del presente accordo.
3. Il Consiglio di associazione stabilisce il regolamento interno del comitato di associazione.
4. Il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo oppure ogniqualvolta il Consiglio di associazione abbia ad esso delegato tali poteri. In tal caso il comitato di associazione adotta le decisioni alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 6.
5. Il comitato di associazione si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente a Bruxelles e nell'America centrale, per un esame globale dell'attuazione del presente accordo. La data e l'ordine del giorno delle riunioni sono preventivamente concordati tra le parti. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, di comune accordo, riunioni straordinarie. Il comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna delle parti.



 

Art. 8.
Sottocomitati

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato di associazione e' assistito dai sottocomitati istituiti dal presente accordo.
2. Il comitato di associazione puo' decidere l'istituzione di qualsiasi sottocomitato aggiuntivo. Puo' decidere di modificare i compiti assegnati ai sottocomitati o disporne lo scioglimento.
3. I sottocomitati si riuniscono, a livello appropriato, una volta l'anno o su richiesta di una delle parti o del comitato di associazione. Quando tenute di persona, le riunioni hanno luogo alternativamente a Bruxelles o in America centrale. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti.
4. I sottocomitati sono presieduti, a turno e per un periodo di un anno, da un rappresentante della parte UE, da una parte, e da un rappresentante di una Repubblica della parte AC, dall'altra.
5. L'istituzione o l'esistenza di un sottocomitato non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato di associazione.
6. Il Consiglio di associazione adotta i regolamenti interni, che precisano la composizione e le funzioni dei sottocomitati e le modalita' del loro funzionamento, sempre che esse non siano stabilite nel presente accordo.
7. E' istituito un sottocomitato per la cooperazione, che assiste il comitato di associazione nell'esercizio delle sue funzioni relative alla parte III del presente accordo. Il sottocomitato per la cooperazione svolge anche i seguenti compiti:
a) si occupa, su incarico del comitato di associazione, di qualsiasi questione relativa alla cooperazione;
b) segue l'attuazione generale della parte III del presente accordo;
c) discute temi di cooperazione che possono influire sul funzionamento della parte III del presente accordo.



 

Art. 9.
Comitato parlamentare di associazione

1. E' istituito un comitato parlamentare di associazione, composto di membri del Parlamento europeo, da una parte, e di membri del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) e, nel caso delle Repubbliche della parte AC che non siano membri del PARLACEN, di rappresentanti designati dai loro rispettivi Congressi nazionali, dall'altra, che si riuniscono e si scambiano opinioni. Esso stabilisce autonomamente la frequenza delle proprie riunioni ed e' presieduto alternativamente da una delle due parti.
2. Il comitato parlamentare di associazione stabilisce il suo regolamento interno.
3. Il comitato parlamentare di associazione puo' chiedere le pertinenti informazioni in merito all'attuazione del presente accordo al Consiglio associazione, che fornisce le informazioni richieste.
4. Il comitato parlamentare di associazione e' informato delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione.
5. Il comitato parlamentare di associazione puo' presentare raccomandazioni al Consiglio di associazione.



 

Art. 10.
Comitato consultivo misto

1. E' istituito un comitato consultivo misto quale organo consultivo del Consiglio di associazione. La sua attivita' consiste nel presentare al Consiglio di associazione i pareri di organizzazioni della societa' civile in merito all'attuazione del presente accordo, fatti salvi gli altri processi di cui all'articolo 11. Il comitato consultivo misto e' altresi' incaricato di contribuire alla promozione del dialogo e della cooperazione tra le organizzazioni della societa' civile dell'Unione europea e dell'America centrale.
2. Il comitato consultivo misto e' composto, su base paritetica, di rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo, da una parte, e di rappresentanti del Comite' Consultivo del Sistema de la Integracion Centroamericana (CC-SICA) e del Comite' Consultivo de Integracion Economica (CCIE), dall'altra.
3. Il comitato consultivo misto adotta il suo regolamento interno.



 

Art. 11.
Societa' civile

1. Le parti promuovono riunioni tra i rappresentanti delle societa' civili dell'Unione europea e dell'America centrale, ivi comprese la comunita' accademica, le parti sociali ed economiche e le organizzazioni non governative.
2. Le parti convocano riunioni periodiche con detti rappresentanti per informarli dell'attuazione del presente accordo e raccogliere i loro suggerimenti in merito.



 

Art. 12.
Obiettivi

Le parti convengono che gli obiettivi del dialogo politico tra le Repubbliche della parte AC e la parte UE sono:
a) l'istituzione di un partenariato politico privilegiato fondato in particolare sul rispetto e sulla promozione della democrazia, della pace, dei diritti umani, dello Stato di diritto, del buon governo e dello sviluppo sostenibile;
b) la difesa di valori, principi e obiettivi comuni attraverso la loro promozione a livello internazionale, soprattutto nell'ambito delle Nazioni Unite;
c) il rafforzamento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite quale fulcro del sistema multilaterale, in modo da consentire a tale organizzazione di affrontare efficacemente le sfide globali;
d) l'intensificazione del dialogo politico per consentire un ampio scambio di opinioni, posizioni e informazioni nella prospettiva di iniziative congiunte a livello internazionale;
e) la cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza, con l'obiettivo di coordinare le posizioni delle parti e assumere iniziative congiunte di reciproco interesse nelle pertinenti sedi internazionali.



 

Art. 13.
Settori

1. Le parti convengono che sono oggetto del dialogo politico tutti i temi di reciproco interesse a livello regionale o internazionale.
2. Il dialogo politico tra le parti crea le condizioni per varare nuove iniziative volte al perseguimento di obiettivi comuni e alla creazione di un terreno comune in ambiti quali: l'integrazione regionale, lo Stato di diritto, il buon governo, la democrazia, i diritti umani, la promozione e la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali dei popoli e degli individui indigeni, quali sanciti dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, le pari opportunita' e l'uguaglianza di genere, la struttura e l'orientamento della cooperazione internazionale, le migrazioni, la riduzione della poverta' e la coesione sociale, le norme fondamentali del lavoro, la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, la sicurezza e la stabilita' regionale (compresa la lotta contro l'insicurezza dei cittadini), la corruzione, la droga, la criminalita' organizzata transnazionale, il traffico di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, la lotta al terrorismo, la prevenzione e la risoluzione pacifica dei conflitti.
3. Il dialogo di cui alla parte II riguarda anche le convenzioni internazionali in materia di diritti umani, buon governo, norme fondamentali del lavoro e ambiente nel rispetto degli obblighi internazionali delle parti e tratta in particolare la questione di una loro efficace attuazione.
4. Le parti possono in qualsiasi momento convenire di aggiungere altri temi quali settori di dialogo politico.



 

Art. 14.
Disarmo

1. Le parti convengono di cooperare e contribuire al rafforzamento del regime multilaterale di disarmo convenzionale garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi che ad esse incombono in virtu' di trattati e accordi internazionali e di altri strumenti internazionali pertinenti nel settore del disarmo convenzionale.
2. Le parti promuoveranno, in particolare, la piena attuazione e l'universalizzazione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, nonche' della convenzione su alcune armi convenzionali (CCW) e relativi protocolli.
3. Le parti riconoscono inoltre che la produzione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, la loro accumulazione eccessiva e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. Esse convengono quindi di cooperare nella lotta al traffico illecito e all'accumulazione eccessiva di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, e concordano anche di collaborare per regolamentare il commercio legale di armi convenzionali.
4. Le parti convengono pertanto di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, derivanti dai vigenti accordi internazionali e dalle risoluzioni applicabili del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite sulle armi leggere e di piccolo calibro.



 

Art. 15.
Armi di distruzione di massa

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce alla stabilita' e alla sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti in virtu' dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e in virtu' di altri obblighi internazionali in materia.
3. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.
4. Le parti decidono inoltre di cooperare e contribuire al conseguimento dell'obiettivo della non proliferazione:
a) provvedendo, a seconda dei casi, a firmare, ratificare o aderire a tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti e ad attuarli e rispettarli pienamente;
b) adottando un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale delle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
5. Le parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi la loro cooperazione in questo settore.



 

Art. 16.
Lotta al terrorismo

1. Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e convengono - nel rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e dei rifugiati, delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti, delle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite e della loro rispettiva legislazione e regolamentazione, come pure della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 - di cooperare per la prevenzione e la repressione delle azioni terroristiche.
2. Tale cooperazione avviene in particolare:
a) nel quadro della piena attuazione delle convenzioni e degli strumenti internazionali, comprese tutte le risoluzioni pertinenti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
b) mediante lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
c) mediante una collaborazione, anche sul piano tecnico e della formazione, in merito ai mezzi e ai metodi utilizzati per contrastare il terrorismo e mediante lo scambio delle esperienze acquisite in materia di prevenzione del terrorismo e di protezione nella lotta al terrorismo;
d) mediante lo scambio di opinioni in merito ai quadri legislativi e alle migliori pratiche, nonche' mediante assistenza tecnica e amministrativa;
e) mediante lo scambio di informazioni conformemente alla rispettiva legislazione;
f) mediante l'assistenza tecnica e la formazione riguardanti i metodi di indagine, le tecnologie dell'informazione, l'elaborazione di protocolli di prevenzione, i sistemi di allerta e la risposta efficace alle minacce o alle azioni terroristiche; e
g) mediante lo scambio di opinioni su modelli di prevenzione connessi ad altre attivita' illegali legate al terrorismo, quali tra l'altro il riciclaggio del denaro, il traffico di armi da fuoco, la falsificazione dei documenti di identita' e la tratta degli esseri umani.



 

Art. 17.
Gravi crimini di portata internazionale

1. Le parti ribadiscono la necessita' di non lasciare impuniti i crimini piu' gravi, motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale, e di perseguirli adottando, a seconda dei casi, provvedimenti a livello interno o internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.
2. Le parti ritengono che l'istituzione e il funzionamento efficace della Corte penale internazionale costituiscano un'evoluzione positiva per la pace e la giustizia internazionali e che la Corte rappresenti uno strumento efficace di indagine e per l'esercizio dell'azione penale nei confronti degli autori dei piu' gravi crimini di portata internazionale, motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale, nei casi in cui i tribunali nazionali non abbiano la volonta' o la capacita' di agire, vista la complementarita' della Corte penale internazionale rispetto alle giurisdizioni penali nazionali.
3. Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere l'adesione universale allo statuto di Roma:
a) mediante l'adozione di ulteriori iniziative volte a dare attuazione allo statuto di Roma e a ratificare e attuare gli strumenti correlati (quali l'accordo sui privilegi e le immunita' della Corte penale internazionale);
b) mediante lo scambio, con i partner regionali, dell'esperienza acquisita in materia di adozione degli adeguamenti legislativi necessari alla ratifica e all'attuazione dello statuto di Roma;
c) mediante l'adozione di misure volte a salvaguardare l'integrita' dello statuto di Roma.
4. Resta una decisione sovrana dei singoli Stati determinare il momento piu' opportuno per aderire allo statuto di Roma.



 

Art. 18.
Finanziamenti allo sviluppo

1. Le parti decidono di sostenere gli sforzi internazionali volti a promuovere le politiche e le disposizioni regolamentari per il finanziamento dello sviluppo e a rafforzare la cooperazione, cosi' da conseguire gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, quali gli obiettivi di sviluppo del millennio, e realizzare gli impegni enunciati nel consenso di Monterrey e assunti in altre sedi analoghe.
2. Per questo, e con l'obiettivo di promuovere societa' piu' inclusive, le parti riconoscono la necessita' di sviluppare nuovi e innovativi meccanismi finanziari.



 

Art. 19.
Migrazioni

1. Le parti ribadiscono l'importanza da esse ascritta ad una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Esse, nel riconoscere che la poverta' costituisce una delle cause di fondo delle migrazioni e al fine di consolidare la loro cooperazione, istituiscono un vasto dialogo su tutti i temi legati alle migrazioni, quali la migrazione irregolare, i flussi dei rifugiati, il traffico e la tratta degli esseri umani, e stabiliscono di integrare le problematiche migratorie, compresa quella della fuga dei cervelli, nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti, tenendo conto anche dei legami storici e culturali tra le due regioni.
2. Le parti convengono di assicurare a tutti i migranti il godimento, la tutela e la promozione effettivi dei diritti umani e di garantire i principi di equita' e trasparenza nel pari trattamento dei migranti. Sottolineano inoltre l'importanza della lotta contro il razzismo, la discriminazione, la xenofobia e altre forme di intolleranza.



 

Art. 20.
Ambiente

1. Le parti promuovono il dialogo nell'ambito dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile mediante lo scambio di informazioni e la promozione di iniziative su questioni ambientali di portata locale e globale, prendendo atto del principio delle responsabilita' comuni ma differenziate enunciato nella dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992.
2. Gli obiettivi del dialogo sono, tra l'altro, la lotta alla minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici, la conservazione della diversita' biologica, la protezione e la gestione sostenibile delle foreste per ridurre, tra l'altro, le emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste, la protezione delle risorse idriche e marine, dei bacini e delle zone umide, la ricerca e lo sviluppo di combustibili alternativi e di tecnologie delle energie rinnovabili, e la riforma della governance ambientale per accrescerne l'efficienza.



 

Art. 21.
Sicurezza dei cittadini

Le parti dialogano sul tema della sicurezza dei cittadini, essenziale ai fini della promozione dello sviluppo umano, della democrazia, del buon governo e del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali. Esse riconoscono che la sicurezza dei cittadini va oltre le frontiere nazionali e regionali e richiede quindi la promozione di un dialogo e di una cooperazione piu' ampi.



 

Art. 22.
Buon governo nel settore fiscale

Le parti riconoscono e si impegnano ad attuare i principi comuni, concordati a livello internazionale, del buon governo nel settore fiscale al fine di rafforzare e sviluppare le attivita' economiche tenendo conto anche dell'esigenza di sviluppare un adeguato quadro normativo.



 

Art. 23.
Fondo comune di credito economico-finanziario

1. Le parti concordano in merito all'importanza di intensificare gli sforzi per ridurre la poverta' e sostenere lo sviluppo dell'America centrale, soprattutto delle sue zone e popolazioni piu' povere.
2. Pertanto, le parti decidono di negoziare l'istituzione di un meccanismo economico e finanziario comune che comporti, tra l'altro, l'intervento della Banca europea per gli investimenti (BEI), del fondo investimenti per l'America latina (LAIF) e l'assistenza tecnica della strategia di cooperazione regionale dell'America centrale. Questo meccanismo contribuisce alla riduzione della poverta', favorisce lo sviluppo e il benessere integrale dell'America centrale e da' impulso alla crescita socioeconomica e alla promozione di una relazione equilibrata tra le due regioni.
3. Per questo e' stato istituito un gruppo di lavoro biregionale, il cui mandato consiste nell'esaminare la creazione di questo meccanismo e le modalita' del suo funzionamento.



 

Art. 24.
Obiettivi

1. L'obiettivo generale della cooperazione e' sostenere l'attuazione del presente accordo cosi' da realizzare un partenariato efficace tra le due regioni facilitando l'accesso a risorse, meccanismi, strumenti e procedure.
2. La priorita' e' accordata ai seguenti obiettivi che sono ulteriormente sviluppati nei titoli da I a IX della presente parte:
a) rafforzare la pace e la sicurezza;
b) contribuire a rafforzare le istituzioni democratiche, il buon governo e la piena applicazione dello Stato di diritto, la parita' di genere, la non discriminazione sotto ogni forma, la diversita' culturale, il pluralismo, la promozione e il rispetto dei diritti umani, le liberta' fondamentali, la trasparenza e la partecipazione dei cittadini;
c) contribuire alla coesione sociale mediante la riduzione della poverta', delle diseguaglianze, dell'esclusione sociale e di ogni forma di discriminazione cosi' da migliorare la qualita' della vita dei popoli dell'America centrale e dell'Unione europea;
d) promuovere la crescita economica cosi' da favorire lo sviluppo sostenibile, ridurre gli squilibri tra le parti e all'interno delle parti e sviluppare sinergie tra le due regioni;
e) approfondire il processo di integrazione regionale dell'America centrale mediante il rafforzamento della capacita' di attuare il presente accordo e metterne a frutto i vantaggi, contribuendo in tal modo allo sviluppo economico, sociale e politico della regione dell'America centrale nel suo complesso;
f) rafforzare le capacita' di produzione e di gestione e migliorare la competitivita', creando in tal modo opportunita' commerciali e di investimento per tutti gli operatori economici e sociali delle due regioni.
3. Le parti attuano politiche e misure volte al raggiungimento degli obiettivi sopraenunciati. Queste misure possono comprendere meccanismi finanziari innovativi con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio e di altri obiettivi concordati a livello internazionale, in linea con gli impegni stabiliti nel consenso di Monterrey e in successivi consessi.



 

Art. 25.
Principi

La cooperazione tra le parti e' disciplinata dai seguenti principi:
a) la cooperazione sostiene e integra gli sforzi che i paesi e le regioni associati compiono per attuare le priorita' stabilite dalle loro politiche e strategie di sviluppo, fatte salve le attivita' condotte con la societa' civile;
b) la cooperazione e' il risultato di un dialogo tra i paesi e le regioni associati;
c) le parti promuovono la partecipazione della societa' civile e delle autorita' locali alle loro politiche di sviluppo e alla loro cooperazione;
d) le attivita' di cooperazione sono istituite a livello sia nazionale sia regionale e hanno carattere tra loro complementare in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del presente accordo;
e) la cooperazione tiene conto di problematiche trasversali, quali la democrazia e i diritti umani, il buon governo, i popoli indigeni, le questioni di genere, l'ambiente anche sotto il profilo delle calamita' naturali, e l'integrazione regionale;
f) le parti migliorano l'efficacia della loro cooperazione operando all'interno di contesti concordati. Promuovono l'armonizzazione, l'allineamento e il coordinamento tra i donatori e l'adempimento degli obblighi reciproci connessi alla realizzazione delle attivita' di cooperazione;
g) la cooperazione comprende l'assistenza tecnica e finanziaria quale mezzo per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo;
h) le parti concordano in merito all'importanza di tener conto del loro diverso grado di sviluppo nella progettazione delle attivita' di cooperazione;
i) le parti concordano in merito all'importanza di proseguire il sostegno alle politiche e strategie di riduzione della poverta' nei paesi a reddito medio, in particolare in quelli a reddito medio-basso;
j) la cooperazione nel quadro del presente accordo non incide sulla partecipazione delle Repubbliche della parte AC, in qualita' di paesi in via di sviluppo, alle attivita' della parte UE riguardanti la ricerca per lo sviluppo o ad altri programmi di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea destinati a paesi terzi, nel rispetto delle norme e delle procedure di detti programmi.



 

Art. 26.
Modalita' e metodologia

1. Per attuare le attivita' di cooperazione le parti convengono quanto segue:
a) gli strumenti possono comprendere un'ampia gamma di attivita' bilaterali, orizzontali o regionali, quali programmi e progetti, compresi i progetti infrastrutturali, il sostegno al bilancio, il dialogo politico settoriale, lo scambio e il trasferimento di attrezzature, studi, valutazioni dell'impatto, statistiche e basi dati, lo scambio di esperienze e di esperti, la formazione, campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, seminari e pubblicazioni;
b) i soggetti responsabili di attuare le attivita' possono comprendere le autorita' locali, nazionali e regionali, la societa' civile e le organizzazioni internazionali;
c) le parti forniscono le opportune risorse amministrative e finanziarie necessarie a garantire l'attuazione delle attivita' di cooperazione da esse concordate in conformita' alle loro disposizioni legislative e regolamentari e alle loro procedure;
d) tutti i soggetti coinvolti nella cooperazione garantiscono una gestione trasparente e responsabile delle risorse;
e) le parti promuovono modalita' e strumenti finanziari e di cooperazione innovativi al fine di promuovere l'efficienza della cooperazione e utilizzare al meglio il presente accordo;
f) la cooperazione tra le parti individua ed elabora programmi di cooperazione innovativi per le Repubbliche della parte AC;
g) le parti incoraggiano ed agevolano i finanziamenti privati e gli investimenti esteri diretti, in particolare attraverso finanziamenti della Banca europea per gli investimenti in America centrale nel rispetto delle procedure e dei criteri finanziari da essa applicati;
h) e' promossa la partecipazione di ciascuna parte, in qualita' di partner associato, ai programmi quadro, a programmi specifici e ad altre attivita' dell'altra parte, nel rispetto delle norme e procedure delle parti;
i) e' promossa la partecipazione delle Repubbliche della parte AC ai programmi di cooperazione orizzontali e tematici per l'America latina della parte UE, anche attraverso specifiche opportunita';
j) le parti promuovono, in conformita' alle loro norme e procedure e in settori di comune interesse, la cooperazione triangolare tra le due regioni e con i paesi terzi;
k) le parti esaminano tutte le possibilita' pratiche di cooperazione nel reciproco interesse.
2. Le parti convengono di incentivare la cooperazione tra le istituzioni finanziarie in base alle loro necessita' e nell'ambito dei rispettivi programmi e della rispettiva legislazione.



 

Art. 27.
Clausola evolutiva

1. Il fatto che un settore o un'attivita' di cooperazione non siano stati inclusi nel presente accordo non e' interpretato come ostativo a una decisione delle parti di cooperare in tale settore o attivita', nel rispetto della loro rispettiva legislazione.
2. Non e' esclusa a priori alcuna opportunita' di cooperazione. Le parti possono avvalersi del comitato di associazione per esaminare possibilita' pratiche di cooperazione nel reciproco interesse.
3. Quanto all'attuazione del presente accordo, le parti possono formulare suggerimenti volti ad ampliare la cooperazione in tutti i settori, tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.



 

Art. 28.
Cooperazione statistica

1. Le parti decidono di cooperare alla messa a punto di migliori metodi e programmi statistici conformi alle norme internazionalmente riconosciute, in particolare in materia di raccolta, trattamento, controllo di qualita' e diffusione delle statistiche, allo scopo di sviluppare indicatori che consentano una migliore comparabilita' tra le parti, cosi' da consentire loro di utilizzare i reciproci dati statistici relativi agli scambi di merci e di servizi, agli investimenti esteri diretti e, piu' in generale, a qualsiasi settore disciplinato dal presente accordo e descrivibile in termini statistici. Le parti riconoscono l'utilita' della cooperazione bilaterale a sostegno di questi obiettivi.
2. La cooperazione in questo settore ha come finalita':
a) lo sviluppo di un sistema statistico regionale a sostegno delle priorita' di integrazione regionale concordate tra le parti;
b) la cooperazione riguardante le statistiche in materia di scienza, tecnologia e innovazione.
3. Questa cooperazione potrebbe tra l'altro comprendere scambi tecnici, anche di scienziati, tra gli istituti statistici delle Repubbliche della parte AC e degli Stati membri dell'Unione europea ed Eurostat, lo sviluppo di metodi perfezionati e, se del caso, compatibili di raccolta, disaggregazione, analisi e interpretazione dei dati, nonche' l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi di formazione statistica.



 

Art. 29.
Democrazia e diritti umani

1. Le parti cooperano per garantire il pieno rispetto di tutti i diritti umani e di tutte le liberta' fondamentali, che sono universali, indivisibili, interconnessi e interdipendenti, e per costruire e rafforzare la democrazia.
2. La cooperazione comprende, tra l'altro:
a) l'attuazione efficace degli strumenti internazionali in materia di diritti umani e delle raccomandazioni che discendono dai comitati istituiti in virtu' di convenzioni internazionali (treaty bodies) e da procedure speciali;
b) l'integrazione della promozione e della protezione dei diritti umani nelle politiche nazionali e nei piani di sviluppo;
c) il rafforzamento delle capacita' di applicazione dei principi e delle pratiche democratici;
d) l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione sui temi della democrazia e dei diritti umani;
e) la sensibilizzazione e l'educazione in materia di diritti umani, democrazia e cultura della pace;
f) il rafforzamento delle istituzioni democratiche e delle istituzioni che si occupano di diritti umani, nonche' dei quadri giuridici e istituzionali preposti alla promozione e alla protezione dei diritti umani;
g) l'elaborazione di iniziative comuni di reciproco interesse nelle sedi multilaterali competenti.



 

Art. 30.
Buon governo

Le parti concordano che la cooperazione in questo settore e' intesa a sostenere attivamente i governi mediante azioni le cui finalita' sono in particolare:
a) il rispetto dello Stato di diritto;
b) la garanzia della separazione dei poteri;
c) la garanzia di un sistema giudiziario indipendente ed efficiente;
d) la promozione di istituzioni trasparenti, responsabili, efficienti, stabili e democratiche;
e) la promozione di politiche che garantiscano l'assunzione di responsabilita' e la trasparenza di gestione;
f) la lotta alla corruzione;
g) il rafforzamento di un buon governo trasparente a livello nazionale, regionale e locale;
h) l'istituzione e il mantenimento di procedure decisionali chiare da parte delle autorita' pubbliche di ogni livello;
i) il sostegno alla partecipazione della societa' civile.



 

Art. 31.

Ammodernamento dell'amministrazione statale e pubblica, anche in
termini di decentramento

1. Le parti concordano che l'obiettivo della cooperazione in questo settore e' il miglioramento dei loro quadri giuridici e istituzionali, in particolare sulla base delle migliori pratiche. Cio' comporta, tra l'altro, l'ammodernamento e la riforma della pubblica amministrazione, anche attraverso lo sviluppo di capacita', per appoggiare e consolidare i processi di decentramento e sostenere le trasformazioni organizzative derivanti dall'integrazione regionale. Una particolare attenzione e' riservata all'efficienza organizzativa e alla prestazione di servizi ai cittadini, come pure a una buona e trasparente gestione delle risorse pubbliche e alla responsabilita'.
2. La cooperazione in questo ambito puo' riguardare programmi e progetti nazionali e regionali volti a sviluppare capacita' di elaborazione politica, di attuazione e valutazione delle politiche pubbliche, nonche' a rafforzare il sistema giudiziario, promuovendo nel contempo la partecipazione della societa' civile.



 

Art. 32.
Prevenzione e risoluzione dei conflitti

1. Le parti concordano che la cooperazione in questo settore e' intesa a promuovere e sostenere una politica globale di pace, che comprenda la prevenzione e risoluzione dei conflitti. Questa politica si basa sul principio dell'impegno e della partecipazione della societa' e si concentra principalmente sullo sviluppo di capacita' regionali, subregionali e nazionali. Garantisce pari opportunita' politiche, economiche, sociali e culturali a tutti i segmenti della societa', rafforza la legittimita' democratica, promuove la coesione sociale e un meccanismo efficace per conciliare pacificamente gli interessi di gruppi diversi e incoraggia una societa' civile attiva e organizzata, avvalendosi in particolare delle istituzioni regionali esistenti.
2. La cooperazione rafforza le capacita' di risoluzione dei conflitti e puo', tra l'altro, sostenere i processi di mediazione, negoziato e riconciliazione, le strategie di promozione della pace, gli sforzi volti a rafforzare la fiducia e la sicurezza a livello regionale, le iniziative a favore dei minori, delle donne e degli anziani e le azioni di lotta contro le mine antipersona.



 

Art. 33.
Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto

Le parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni di ogni livello per quanto riguarda, soprattutto, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. La cooperazione mira, in particolare, a rafforzare l'indipendenza del potere giudiziario e ad accrescerne l'efficienza.



 

Art. 34.
Protezione dei dati personali

1. Le parti convengono di cooperare per innalzare il livello di protezione dei dati personali in conformita' alle piu' rigorose norme internazionali, quali quelle contenute negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali, modificati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1990, e di impegnarsi a favore della libera circolazione dei dati personali tra le parti, nel rispetto della rispettiva legislazione interna.
2. Nella cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' rientrare, fra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio di informazioni e di competenze nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti.



 

Art. 35.
Droghe illecite

1. Le parti collaborano in modo da garantire un approccio complessivo, integrato ed equilibrato mediante l'azione e il coordinamento efficaci tra le autorita' competenti, comprese quelle dei settori della sanita', dell'istruzione, dell'applicazione della legge, delle dogane, degli affari sociali, della giustizia e dell'interno, con l'obiettivo di ridurre, per quanto possibile, l'offerta e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droghe e sulla societa' nel suo complesso. Le parti collaborano inoltre per controllare e prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, come pure la diversione verso usi illeciti degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope ad uso medico e scientifico.
2. La cooperazione si fonda sul principio della condivisione delle responsabilita', sulle convenzioni internazionali di settore, sulla dichiarazione politica, sulla dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga e sugli altri principali documenti adottati dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla droga nel giugno del 1998.
3. La cooperazione mira a coordinare e incrementare gli sforzi congiunti volti ad affrontare il problema delle droghe illecite. Fatti salvi altri meccanismi di cooperazione, le parti convengono di utilizzare a questo scopo a livello interregionale il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droga tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi e convengono di collaborare per rafforzarne l'efficienza.
4. Le parti convengono inoltre di cooperare contro il traffico di droga legato alla criminalita' attraverso un maggiore coordinamento con gli organismi e le istituzioni internazionali competenti.
5. Le parti collaborano in modo da garantire un approccio complessivo ed equilibrato mediante l'azione e il coordinamento efficaci delle autorita' competenti, comprese quelle degli affari sociali, della giustizia e dell'interno, con l'obiettivo di:
a) scambiare opinioni sugli impianti legislativi e sulle migliori pratiche;
b) contrastare l'offerta, il traffico e la domanda di stupefacenti e sostanze psicotrope;
c) rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia per combattere il traffico illecito;
d) rafforzare la cooperazione marittima finalizzata a contrastare il traffico in modo efficiente;
e) istituire centri di informazione e di monitoraggio;
f) definire e applicare misure volte a ridurre il traffico di droghe illecite, prescrizioni mediche (di stupefacenti e sostanze psicotrope) e precursori chimici;
g) avviare programmi e progetti di ricerca comuni e istituire l'assistenza giudiziaria reciproca;
h) stimolare uno sviluppo alternativo, in particolare la promozione di colture legali tra i piccoli produttori;
i) agevolare la formazione e l'istruzione delle risorse umane per prevenire il consumo e il traffico di droga e per rafforzare i sistemi di controllo amministrativo;
j) sostenere i programmi di prevenzione per i giovani e l'educazione all'interno e al di fuori del mondo scolastico;
k) rafforzare la prevenzione, come pure il trattamento, il recupero e il reinserimento dei consumatori di droghe attraverso una vasta gamma di strumenti, compresa la riduzione del danno derivante dall'abuso di droghe.



 

Art. 36.
Riciclaggio del denaro, compreso il finanziamento del terrorismo

1. Le parti convengono di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari e delle loro imprese per il riciclaggio dei proventi di tutti i reati gravi e in particolare dei reati connessi alle droghe illecite e alle sostanze psicotrope e ad atti di terrorismo.
2. Se del caso, nella cooperazione in questo ambito rientra - conformemente alle norme stabilite dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) - l'assistenza amministrativa e tecnica per sostenere l'elaborazione e l'attuazione delle disposizioni regolamentari e garantire il funzionamento efficiente di norme e meccanismi idonei. La cooperazione consente, in particolare, lo scambio di informazioni pertinenti e l'adozione di norme idonee per la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, conformemente alle norme adottate dagli organismi internazionali operanti nel settore e alle migliori pratiche impiegate a livello internazionale.



 

Art. 37.
Criminalita' organizzata e sicurezza dei cittadini

1. Le parti convengono di cooperare per la prevenzione e il contrasto della criminalita' organizzata e finanziaria. A tal fine esse provvedono alla promozione e allo scambio delle buone pratiche e attuano le norme e gli strumenti pertinenti concordati a livello internazionale, come la convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalita' organizzata transnazionale integrata dai relativi protocolli e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Esse incoraggiano, in particolare, i programmi di protezione dei testimoni.
2. Le parti convengono inoltre di cooperare per migliorare la sicurezza dei cittadini, soprattutto sostenendo le politiche e le strategie in materia di sicurezza. La cooperazione in questo ambito dovrebbe contribuire alla prevenzione dei reati e potrebbe comprendere attivita' quali i progetti di cooperazione regionale tra le autorita' giudiziarie e di polizia, i programmi di formazione e lo scambio delle migliori pratiche in materia di elaborazione del profilo criminale. Comprende, tra l'altro, lo scambio di opinioni sui quadri legislativi e l'assistenza tecnica e amministrativa volta a rafforzare le capacita' istituzionali e operative delle autorita' preposte all'applicazione della legge.



 

Art. 38.
Lotta alla corruzione

1. Le parti riconoscono l'importanza di prevenire e contrastare la corruzione nei settori pubblico e privato e ribadiscono la loro preoccupazione in merito alla grave minaccia che la corruzione rappresenta per la stabilita' e la sicurezza delle istituzioni democratiche. A questo scopo le parti collaborano per attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
2. Le parti cooperano in particolare al fine di:
a) migliorare l'efficacia organizzativa e garantire l'assunzione di responsabilita' e una gestione trasparente delle risorse pubbliche;
b) rafforzare le istituzioni competenti, comprese le autorita' preposte all'applicazione della legge e la magistratura;
c) prevenire la corruzione nelle transazioni internazionali;
d) monitorare e valutare le politiche di lotta alla corruzione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
e) incoraggiare le azioni volte a promuovere i valori di una cultura della trasparenza, la legalita' e un cambiamento nell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti delle pratiche di corruzione;
f) sviluppare ulteriormente la cooperazione per facilitare le misure di recupero dei beni, promuovere le buone pratiche e sviluppare le capacita'.



 

Art. 39.
Traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro

1. Le parti cooperano per prevenire e contrastare il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni. Esse perseguono la finalita' di un coordinamento delle azioni per rafforzare la cooperazione giuridica e istituzionale, nonche' il sequestro e la distruzione delle armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni di cui siano in possesso i civili.
2. Le parti cooperano per promuovere iniziative congiunte di lotta contro le armi leggere e di piccolo calibro, munizioni comprese. Le parti collaborano in particolare alle iniziative congiunte volte a attuare i programmi nazionali, regionali e internazionali e le convenzioni del settore, all'interno di un contesto multilaterale e interregionale.



 

Art. 40.
Lotta al terrorismo nel pieno rispetto dei diritti umani

1. La cooperazione nel settore della lotta al terrorismo attua il quadro e le norme di cui all'articolo 16 della parte II.
2. Le parti collaborano anche al fine di garantire che sia sottoposto a giudizio chiunque partecipi al finanziamento, alla pianificazione, alla preparazione o alla commissione di azioni terroristiche o a sostegno di azioni terroristiche. Le parti convengono che la lotta al terrorismo viene condotta nel pieno rispetto di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite in materia, rispettando nel contempo la sovranita' degli Stati, il principio del giusto processo, i diritti umani e le liberta' fondamentali.
3. Le parti convengono di cooperare per la prevenzione e repressione delle azioni terroristiche attraverso la cooperazione giudiziaria e di polizia.



 

Art. 41.

Coesione sociale, compresa la lotta alla poverta', alle
diseguaglianze e all'esclusione

1. Le parti, nel riconoscere che lo sviluppo sociale deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, concordano che la finalita' della cooperazione e' migliorare la coesione sociale mediante la riduzione della poverta', dell'ingiustizia, delle diseguaglianze e dell'esclusione sociale, in particolare nella prospettiva di realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio nonche' l'obiettivo, concordato a livello internazionale, di promuovere una globalizzazione equa e un lavoro dignitoso per tutti. La realizzazione di questi obiettivi mobilita importanti risorse finanziarie, tanto nazionali quanto della cooperazione.
2. A questo scopo le parti cooperano per promuovere e sostenere l'attuazione di:
a) politiche economiche ispirate alla visione di una societa' piu' inclusiva caratterizzata da una migliore distribuzione del reddito cosi' da ridurre le diseguaglianze e l'ingiustizia;
b) politiche commerciali e di investimento che tengano conto del legame tra commercio e sviluppo sostenibile, cosi' da promuovere e sostenere il commercio equo e solidale, lo sviluppo delle microimprese e delle piccole e medie imprese rurali e urbane e delle loro organizzazioni rappresentative e la responsabilita' sociale delle imprese;
c) corrette ed eque politiche fiscali che consentano una migliore redistribuzione della ricchezza, garantiscano un livello adeguato di spesa sociale e riducano l'economia informale;
d) una spesa pubblica sociale efficiente con obiettivi sociali chiaramente individuati e con un approccio orientato tendenzialmente ai risultati;
e) politiche sociali efficaci, con un accesso equo ai servizi sociali per tutta la popolazione in una serie di settori quali l'istruzione, la sanita', l'alimentazione, i servizi igienico-sanitari, l'alloggio, la giustizia e la sicurezza sociale;
f) politiche dell'occupazione volte a garantire a tutti un lavoro dignitoso e a creare opportunita' economiche che si rivolgano soprattutto ai gruppi piu' poveri e vulnerabili e alle regioni piu' svantaggiate, e misure specifiche dirette a promuovere la tolleranza nei confronti della diversita' culturale sul luogo di lavoro;
g) regimi di protezione sociale, tra l'altro nei settori delle pensioni, della sanita', degli infortuni e della disoccupazione, fondati sul principio della solidarieta' e dell'accessibilita' universale;
h) strategie e politiche di lotta alla xenofobia e alla discriminazione, in particolare quella fondata su motivi di sesso, razza, credenze od origine etnica;
i) politiche e programmi specifici per i giovani.
3. Le parti convengono di stimolare lo scambio di informazioni sui temi della coesione sociale in piani o strategie nazionali e sui successi e insuccessi nella formulazione e attuazione di tali iniziative.
4. Le parti si impegnano inoltre a valutare congiuntamente il contributo che l'attuazione del presente accordo fornisce alla coesione sociale.



 

Art. 42.
Occupazione e protezione sociale

1. Le parti convengono di cooperare per promuovere l'occupazione e la protezione sociale mediante azioni e programmi volti in particolare a:
a) garantire a tutti un lavoro dignitoso;
b) creare mercati del lavoro piu' inclusivi e ben funzionanti;
c) estendere la copertura della protezione sociale;
d) scambiare le migliori pratiche in tema di mobilita' dei lavoratori e trasferimento dei diritti a pensione;
e) favorire il dialogo sociale;
f) garantire il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro contenuti nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e noti come norme fondamentali del lavoro, in particolare per quanto concerne la liberta' di associazione, il diritto alla contrattazione collettiva e alla non discriminazione, l'abolizione del lavoro forzato e minorile, la parita' di trattamento tra uomini e donne;
g) affrontare le questioni connesse all'economia informale;
h) prestare una particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e alla lotta contro la discriminazione;
i) sviluppare la qualita' delle risorse umane migliorando l'istruzione e la formazione, ivi compresa un'efficace formazione professionale;
j) migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare rafforzando gli ispettorati del lavoro;
k) stimolare la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialita' rafforzando il quadro istituzionale necessario alla creazione di piccole e medie imprese e agevolando l'accesso al credito e alla microfinanza.
2. Le attivita' possono essere svolte a livello nazionale, regionale e interregionale, tra l'altro attraverso la realizzazione di reti, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche, la condivisione di dati sulla base di strumenti e indicatori statistici confrontabili e contatti tra le organizzazioni delle parti sociali.



 

Art. 43.
Istruzione e formazione

1. Le parti convengono che la cooperazione ha, la finalita' di:
a) promuovere un accesso equo all'istruzione per tutti, giovani, donne, anziani, popoli indigeni e minoranze compresi, con un'attenzione particolare per i segmenti piu' vulnerabili e marginali della societa';
b) migliorare la qualita' dell''istruzione, considerando prioritaria l'istruzione di base primaria;
c) innalzare il tasso di completamento dell'istruzione primaria e ridurre l'abbandono scolastico nell'istruzione secondaria obbligatoria;
d) migliorare l'apprendimento non formale;
e) migliorare le infrastrutture e le attrezzature dei centri di istruzione esistenti;
f) promuovere l'istruzione dei popoli indigeni, compresa l'istruzione interculturale bilingue;
g) promuovere l'istruzione superiore, la formazione professionale e l'apprendimento permanente.
2. Le parti convengono inoltre di incoraggiare:
a) la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore delle parti e lo scambio di studenti, ricercatori e docenti universitari attraverso i programmi esistenti;
b) le sinergie tra gli istituti di istruzione superiore e i settori pubblico e privato in ambiti concordati, al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro.
3. Le parti convengono di prestare particolare attenzione all'ulteriore sviluppo dello spazio della conoscenza UE-ALC e ad iniziative quali lo spazio comune dell'istruzione superiore UE-ALC, soprattutto nell'ottica di incoraggiare la condivisione e lo scambio di esperienze e di risorse tecniche.



 

Art. 44.
Salute pubblica

1. Le parti convengono di cooperare per sviluppare sistemi sanitari efficienti, risorse umane competenti e numericamente sufficienti nella sanita', meccanismi di finanziamento equi e regimi di protezione sociale.
2. Le riforme settoriali sono oggetto di un'attenzione particolare, e la stessa attenzione e' rivolta a garantire un accesso equo a servizi sanitari di qualita' e la sicurezza alimentare e nutrizionale soprattutto per quanto riguarda i gruppi vulnerabili, quali le persone con disabilita', gli anziani, le donne, i bambini e i popoli indigeni.
3. Le parti intendono inoltre cooperare per promuovere la prevenzione e l'assistenza sanitaria primaria mediante approcci integrati e azioni che coinvolgano altri settori di intervento, in particolare con le seguenti finalita': contrastare l'HIV/AIDS, la malaria, la tubercolosi, la dengue, la malattia di Chagas, altre malattie trasmissibili e non trasmissibili considerate prioritarie, come pure le malattie croniche, ridurre la mortalita' infantile, migliorare la salute materna e affrontare questioni prioritarie quali la salute sessuale e riproduttiva, la cura e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e l'assistenza e la prevenzione delle gravidanze indesiderate, purche' questi obiettivi non siano in contrasto con i quadri giuridici nazionali. Le parti cooperano inoltre in settori quali l'istruzione, la potabilizzazione delle acque e le questioni sanitarie.
4. La cooperazione puo' inoltre favorire l'elaborazione, l'attuazione e la promozione del diritto sanitario internazionale, tra cui i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanita' per la lotta al tabagismo.
5. Le parti si impegnano a favore della costituzione di associazioni che vadano oltre i sistemi sanitari pubblici e realizzino con la societa' civile e altri soggetti partenariati strategici le cui priorita' siano la prevenzione delle malattie e la promozione della salute.



 

Art. 45.
Popoli indigeni e altri gruppi etnici

1. Le parti, nel rispettare e promuovere i loro obblighi nazionali, regionali e internazionali, convengono che le attivita' di cooperazione mirano a potenziare la tutela e la promozione dei diritti e delle liberta' fondamentali dei popoli indigeni, quali sanciti dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Le attivita' di cooperazione sono intese, altresi', a valorizzare e promuovere i diritti umani e le liberta' fondamentali delle persone appartenenti a minoranze e gruppi etnici.
2. Un'attenzione particolare va rivolta alla riduzione della poverta' e alla lotta alle diseguaglianze, all'esclusione e alla discriminazione. Lo sviluppo delle attivita' di cooperazione deve essere ispirato, conformemente agli obblighi nazionali e internazionali delle parti, ai documenti e agli strumenti internazionali pertinenti che trattano dei diritti dei popoli indigeni, quali la risoluzione 59/174 delle Nazioni Unite per il secondo decennio dei popoli indigeni del mondo e la convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alle popolazioni indigene e tribali nei paesi indipendenti, se e in quanto ratificata.
3. Le parti convengono inoltre che le attivita' di cooperazione tengano sistematicamente conto dell'identita' sociale, economica e culturale di questi popoli e garantiscano, se del caso, la loro partecipazione efficace a tali attivita' soprattutto negli ambiti che rivestono per essi il maggior interesse, quali in particolare la gestione e l'uso sostenibili delle terre e delle risorse naturali, l'ambiente, l'istruzione, la sanita', il patrimonio e l'identita' culturale.
4. La cooperazione contribuisce a promuovere lo sviluppo dei popoli indigeni. Contribuisce inoltre a promuovere lo sviluppo delle persone appartenenti a organizzazioni delle minoranze e dei gruppi etnici. Tale cooperazione rafforza altresi' le loro capacita' negoziali, amministrative e di gestione.



 

Art. 46.
Gruppi vulnerabili

1. Le parti convengono che nella cooperazione a favore dei gruppi vulnerabili la priorita' e' accordata alle misure, quali tra l'altro le politiche e i progetti innovativi, che coinvolgono tali gruppi. L'obiettivo dovrebbe essere la promozione dello sviluppo umano, la riduzione della poverta' e la lotta contro l'esclusione sociale.
2. La cooperazione riguarda la tutela dei diritti umani e le pari opportunita' per i gruppi vulnerabili, la creazione di opportunita' economiche per i piu' poveri, specifiche politiche sociali intese a sviluppare le capacita' umane attraverso l'istruzione e la formazione, l'accesso a servizi sociali di base, le reti di sicurezza sociale e la giustizia. L'attenzione si concentra, in particolare e tra l'altro, sulle persone con disabilita' e sulle loro famiglie, sui minori, sulle donne e sugli anziani.



 

Art. 47.
Genere

1. Le parti convengono che la cooperazione contribuisce a rafforzare le politiche, i programmi e i meccanismi volti a garantire, migliorare ed estendere la partecipazione paritaria e le pari opportunita' tra uomini e donne in tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, con l'obiettivo di dare efficace attuazione alla convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Se del caso, sono previste azioni positive a favore delle donne.
2. La cooperazione promuove l'integrazione della prospettiva di genere in tutti gli ambiti pertinenti della cooperazione, quali tra l'altro le politiche pubbliche, le strategie e le azioni di sviluppo e gli indicatori destinati a misurare il loro impatto.
3. La cooperazione contribuisce inoltre a facilitare la parita' di accesso di uomini e donne a tutti i servizi e a tutte le risorse che consentono loro di esercitare appieno i loro diritti fondamentali, ad esempio nei seguenti ambiti: istruzione, salute, formazione professionale, opportunita' di lavoro, processi di adozione di decisioni politiche, strutture di governance e imprese private.
4. Un'attenzione particolare e' accordata ai programmi che si occupano della violenza contro le donne, soprattutto in termini di prevenzione.



 

Art. 48.
Gioventu'

1. La cooperazione tra le parti sostiene tutte le politiche settoriali che si occupano dei giovani, con l'obiettivo di evitare il perpetuarsi della poverta' e della marginalita'. Sostiene, tra l'altro, le politiche per la famiglia e l'istruzione, l'offerta di opportunita' di lavoro per i giovani soprattutto delle zone povere, nonche' la promozione di programmi sociali e nel settore della giustizia per prevenire la delinquenza minorile e consentire il reinserimento economico e sociale.
2. Le parti decidono di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla societa', anche in termini di partecipazione alla formulazione delle politiche che incidono sulla loro vita.



 

Art. 49.
Migrazioni

1. La cooperazione, basata su una valutazione delle esigenze specifiche condotta dalle parti in reciproca consultazione, trova attuazione nel rispetto della vigente legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia. Essa verte, in particolare, sui seguenti aspetti:
a) le cause di fondo delle migrazioni;
b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e prassi nazionali in materia di protezione internazionale, onde conformarsi alle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti internazionali pertinenti e garantire il rispetto del principio di non respingimento;
c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equita' di trattamento e l'integrazione nella societa' degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione dei migranti legali, le misure contro il razzismo e la xenofobia e tutte le disposizioni applicabili in materia di diritti umani dei migranti;
d) l'introduzione di una politica efficace che agevoli il trasferimento delle rimesse;
e) la migrazione temporanea e circolare, compresa la prevenzione della fuga dei cervelli;
f) l'elaborazione di un'efficace politica complessiva in materia di immigrazione, traffico e tratta di esseri umani, comprese le modalita' di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e trafficanti e le modalita' di protezione e sostegno delle vittime di tali traffici, e di ogni altra forma di migrazione non conforme al quadro giuridico del paese di destinazione;
g) il rimpatrio, in condizioni umane, dignitose e di sicurezza e nel pieno rispetto dei diritti umani, delle persone che non sono in possesso di un regolare titolo di soggiorno e la loro riammissione, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2;
h) lo scambio delle migliori pratiche in tema di integrazione relativamente alle migrazioni tra l'Unione europea e le Repubbliche della parte AC;
i) le misure di sostegno volte al reinserimento sostenibile delle persone rimpatriate.
2. Le parti, nel quadro della cooperazione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione non conforme al quadro giuridico del paese di destinazione, convengono inoltre di riammettere i loro cittadini il cui soggiorno nei territori dell'altra parte sia in contrasto con i rispettivi quadri giuridici. A tal fine:
a) ciascuna Repubblica della parte AC riammette, su richiesta e senza ulteriori formalita', i suoi cittadini il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia in contrasto con il quadro giuridico di tale Stato membro, fornisce loro gli opportuni documenti di identita' e mette a loro disposizione le strutture amministrative necessarie a tale scopo;
b) ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammette, su richiesta e senza ulteriori formalita', i suoi cittadini il cui soggiorno nel territorio di una Repubblica della parte AC sia in contrasto con il quadro giuridico di tale Repubblica della parte AC, fornisce loro gli opportuni documenti di identita' e mette a loro disposizione le strutture amministrative necessarie a tale scopo.
3. Qualora la persona da riammettere non possegga alcun documento o altre prove della sua cittadinanza, le autorita' diplomatiche e/o consolari competenti dello Stato membro interessato dell'Unione europea o della Repubblica interessata della parte AC prendono, su richiesta della Repubblica della parte AC o dello Stato membro dell'Unione europea interessati, le disposizioni necessarie per interrogare la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza.
4. Le parti convengono di concludere, su richiesta e non appena possibile, un accordo che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e delle Repubbliche della parte AC in materia di riammissione. Tale accordo disciplina anche la riammissione dei cittadini di altri paesi e degli apolidi.



 

Art. 50.
Cooperazione in materia di ambiente

1. Le parti convengono di cooperare per proteggere e migliorare la qualita' dell'ambiente a livello locale, regionale e globale, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile, quale enunciato nella dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992.
2. Le parti, tenendo conto del principio delle responsabilita' comuni ma differenziate, delle priorita' e delle strategie nazionali di sviluppo, prestano particolare attenzione al rapporto tra poverta' e ambiente e all'impatto dell'attivita' economica sull'ambiente, compresi i potenziali effetti del presente accordo.
3. La cooperazione riguarda in particolare:
a) la protezione e la gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi, comprese le foreste e le risorse ittiche;
b) la lotta all'inquinamento delle acque marine e delle acque dolci, dell'atmosfera e del suolo, anche attraverso una sana gestione dei rifiuti, delle acque reflue, delle sostanze chimiche e di altre sostanze e materiali pericolosi;
c) le questioni globali come i cambiamenti climatici, la riduzione dello strato di ozono, la desertificazione, la deforestazione, la conservazione della diversita' biologica e la biosicurezza;
d) l'impegno, in questo contesto, ad agevolare iniziative congiunte riguardanti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai suoi effetti negativi, anche attraverso il rafforzamento dei meccanismi di mercato per il carbonio.
4. La cooperazione puo' comportare misure quali:
a) la promozione del dialogo politico, dello scambio delle migliori pratiche ambientali e delle esperienze, nonche' lo sviluppo di capacita' anche a livello di rafforzamento istituzionale;
b) il trasferimento e l'impiego di know-how e tecnologie sostenibili, compresa l'introduzione di incentivi e meccanismi a favore dell'innovazione e della tutela dell'ambiente;
c) l'integrazione delle considerazioni ambientali in altre politiche, tra cui quella della gestione del territorio;
d) la promozione di modelli sostenibili di produzione e consumo, anche attraverso l'uso sostenibile degli ecosistemi, dei beni e dei servizi;
e) la promozione della consapevolezza e dell'educazione ambientale, come pure di una maggiore partecipazione della societa' civile, soprattutto delle comunita' locali, alle iniziative di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile;
f) la sollecitazione e la promozione della cooperazione regionale nell'ambito della tutela ambientale;
g) l'assistenza all'attuazione e all'applicazione degli accordi multilaterali sull'ambiente cui le parti aderiscono;
h) il rafforzamento della gestione ambientale e dei sistemi di monitoraggio e controllo.



 

Art. 51.
Gestione delle calamita' naturali

1. Le parti convengono che la finalita' della cooperazione in questo settore e' ridurre la vulnerabilita' della regione dell'America centrale alle calamita' naturali: cio' attraverso il sostegno agli sforzi nazionali e al quadro regionale per ridurre la vulnerabilita' alle calamita' naturali e affrontarle, il rafforzamento della ricerca regionale, la diffusione delle migliori pratiche e l'esperienza acquisita in materia di riduzione del rischio di calamita', preparazione alle catastrofi, pianificazione, monitoraggio, prevenzione, mitigazione, risposta e ripristino. La cooperazione sostiene anche gli sforzi di armonizzazione del quadro giuridico in base alle norme internazionali e il miglioramento del coordinamento istituzionale e del sostegno pubblico.
2. Le parti incoraggiano le strategie che riducono la vulnerabilita' sociale e ambientale e rafforzano le capacita' delle comunita' e istituzioni locali per quanto attiene alla riduzione del rischio di calamita'.
3. Le parti riservano un'attenzione particolare a rafforzare l'elemento di riduzione del rischio di calamita' in tutte le loro politiche, anche a livello di gestione del territorio e di attivita' di ripristino e ricostruzione.



 

Art. 52.

Cooperazione e assistenza tecnica nell'ambito della politica della
concorrenza

Tenendo conto della dimensione regionale, l'assistenza tecnica si concentra, tra l'altro, sullo sviluppo di capacita' istituzionali e sulla formazione delle risorse umane delle autorita' garanti della concorrenza cosi' da sostenerle nel rafforzamento e nell'applicazione efficace del diritto della concorrenza nel settore dell'antitrust e delle concentrazioni, anche in termini di promozione della concorrenza.



 

Art. 53.
Cooperazione e reciproca assistenza in materia doganale

1. Le parti promuovono e agevolano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire il conseguimento degli obiettivi al capo 3 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo II della parte IV del presente accordo, in particolare al fine di garantire la semplificazione delle procedure doganali e facilitare il commercio legittimo pur mantenendo le capacita' di controllo.
2. La cooperazione prevede, tra l'altro:
a) lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
<il x="8">i) la semplificazione e l'ammodernamento delle procedure doganali;
<il x="8">ii) l'agevolazione delle operazioni di transito;
<il x="8">iii) l'esecuzione dei diritti di proprieta' intellettuale da parte delle autorita' doganali;
<il x="8">iv) i rapporti con la comunita' imprenditoriale;
<il x="8">v) la libera circolazione delle merci e l'integrazione regionale;
b) l'elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati;
c) la promozione del coordinamento tra tutte le autorita' di frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero.
3. Le parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in materia doganale, conformemente alle disposizioni dell'allegato III della parte IV del presente accordo.



 

Art. 54.

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di dogane e
facilitazione degli scambi

Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica in materia di dogane e di facilitazione degli scambi per dare attuazione alle misure di cui al capo 3 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo II della parte IV del presente accordo. Le parti decidono di cooperare per quanto riguarda, tra l'altro, i seguenti settori:
a) il potenziamento della cooperazione istituzionale per rafforzare il processo di integrazione regionale;
b) l'apporto di competenze e lo sviluppo di capacita' a beneficio delle autorita' competenti su temi doganali (quali tra l'altro la certificazione e la verifica dell'origine) e su questioni tecniche per l'applicazione delle procedure doganali regionali;
c) l'applicazione di meccanismi e tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli doganali e metodi di verifica contabile delle societa';
d) l'introduzione di procedure e pratiche che si ispirino, per quanto possibile, agli strumenti e alle norme internazionali applicabili in materia di dogane e di commercio, tra cui la disciplina dell'OMC e gli strumenti e le norme dell'Organizzazione mondiale delle dogane ("OMD"), compresi tra l'altro la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, come modificata (convenzione riveduta di Kyoto) e il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) approvato dall'OMD;
e) i sistemi informativi e l'automazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali.



 

Art. 55.

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di proprieta'
intellettuale e di trasferimento di tecnologie

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica in materia di proprieta' intellettuale e decidono di cooperare tra l'altro per:
a) migliorare la cooperazione istituzionale (ad esempio tra gli uffici per la proprieta' intellettuale delle Repubbliche della parte AC), cosi' da facilitare lo scambio di informazioni sui quadri giuridici relativi ai diritti di proprieta' intellettuale e su altre norme pertinenti di protezione e rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale;
b) promuovere e agevolare lo sviluppo di contatti e la cooperazione nell'ambito della proprieta' intellettuale, compresa la promozione e la diffusione di informazioni all'interno delle seguenti categorie e tra l'una e l'altra: operatori economici, societa' civile, consumatori e istituti di insegnamento;
c) contribuire allo sviluppo di capacita' e alla formazione (ad esempio per quanto riguarda i giudici, i pubblici ministeri, i funzionari doganali e di polizia) sul tema del rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale;
d) cooperare allo sviluppo e al potenziamento dei sistemi informatici degli uffici per la proprieta' intellettuale delle Repubbliche della parte AC;
e) cooperare allo scambio di informazioni e apportare competenze e assistenza tecnica per quanto attiene all'integrazione regionale nel campo dei diritti di proprieta' intellettuale.
2. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia doganale e si impegnano quindi a promuovere e agevolare la cooperazione volta all'applicazione di misure alla frontiera in materia di diritti di proprieta' intellettuale, aumentando nettamente lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le amministrazioni doganali competenti. La cooperazione mira a rafforzare e modernizzare le prestazioni delle amministrazioni doganali delle Repubbliche della parte AC.
3. Le parti riconoscono inoltre l'importanza dell'assistenza tecnica e della cooperazione in materia di trasferimento di tecnologie per un rafforzamento della proprieta' intellettuale e convengono di cooperare tra l'altro in relazione alle seguenti attivita':
a) le parti promuovono il trasferimento di tecnologie attraverso programmi di scambio universitari, professionali e/o per imprenditori finalizzati al trasferimento di conoscenze dalla parte UE alle Repubbliche della parte AC;
b) le parti riconoscono l'importanza di dar vita a meccanismi che rafforzino e promuovano gli investimenti esteri diretti (IED) nelle Repubbliche della parte AC, soprattutto nei settori innovativi e ad alta tecnologia. La parte UE si adopera per offrire alle istituzioni e alle imprese situate sul suo territorio incentivi volti a promuovere e favorire il trasferimento di tecnologie verso istituzioni e imprese delle Repubbliche della parte AC, in modo tale da consentire a questi paesi di realizzare una piattaforma tecnologica efficiente;
c) allo stesso modo la parte UE facilita e promuove programmi finalizzati all'avvio di attivita' di ricerca e sviluppo nell'America centrale per rispondere alle esigenze della regione, quali tra l'altro l'accesso ai medicinali, le infrastrutture e lo sviluppo tecnologico necessari al progresso della popolazione.



 

Art. 56.

Cooperazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e
commercio elettronico

1. Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e della cooperazione per facilitare l'attuazione degli impegni e massimizzare le opportunita' di cui al titolo III (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) della parte IV e conseguire gli obiettivi del presente accordo.
2. La cooperazione comprende il sostegno all'assistenza tecnica, alla formazione e allo sviluppo di capacita', per quanto riguarda tra l'altro:
a) il miglioramento della capacita' dei prestatori di servizi delle Repubbliche della parte AC di raccogliere informazioni sulle disposizioni regolamentari e sulle norme della parte UE applicate a livello dell'Unione europea e a livello nazionale e subnazionale e di conformarsi a tali disposizioni e norme;
b) il miglioramento della capacita' di esportazione dei prestatori di servizi delle Repubbliche della parte AC, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese;
c) la facilitazione dell'interazione e del dialogo tra i prestatori di servizi della parte UE e delle Repubbliche della parte AC;
d) la risposta ai bisogni di qualifiche e norme nei settori oggetto di impegni a norma del presente accordo;
e) la promozione dello scambio di informazioni e di esperienze e, se del caso, la fornitura di assistenza tecnica relativa all'elaborazione e all'attuazione di regolamenti a livello nazionale o regionale;
f) l'istituzione di meccanismi per promuovere gli investimenti tra la parte UE e le Repubbliche della parte AC e migliorare le capacita' delle agenzie di promozione degli investimenti nelle Repubbliche della parte AC.



 

Art. 57

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di ostacoli tecnici agli
scambi

Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica in materia di ostacoli tecnici agli scambi e convengono di cooperare tra l'altro per:
a) apportare competenze, contribuire alla creazione di capacita', anche attraverso lo sviluppo e il rafforzamento delle infrastrutture necessarie, e offrire formazione e assistenza tecnica nei seguenti ambiti: regolamenti tecnici, normazione, valutazione della conformita', accreditamento e metrologia. In questo ambito possono rientrare le attivita' volte ad agevolare la comprensione e il rispetto, soprattutto da parte delle piccole e medie imprese, delle prescrizioni dell'Unione europea;
b) sostenere all'interno dell'America centrale l'armonizzazione della legislazione e delle procedure in materia di ostacoli tecnici agli scambi e agevolare la circolazione delle merci all'interno della regione;
c) promuovere la partecipazione attiva dei rappresentanti delle Repubbliche della parte AC ai lavori delle organizzazioni internazionali competenti, ai fini di un maggiore utilizzo delle norme internazionali;
d) scambiare le informazioni, le esperienze e le buone pratiche per agevolare l'attuazione del capo 4 (Ostacoli tecnici agli scambi) del titolo II della parte IV del presente accordo. In questo ambito possono rientrare i programmi di facilitazione degli scambi commerciali nei settori di comune interesse di cui al capo 4.



 

Art. 58.
Cooperazione e assistenza tecnica in materia di appalti pubblici

Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e della cooperazione in materia di appalti pubblici e convengono di cooperare per:
a) promuovere la cooperazione istituzionale e agevolare lo scambio di informazioni sui quadri giuridici relativi agli appalti pubblici in vista del possibile varo di un meccanismo di dialogo, previo accordo delle parti interessate;
b) fornire, su richiesta di una delle parti, servizi di sviluppo di capacita' e formazione, compresa la formazione destinata al settore privato su modalita' innovative di aggiudicazione concorrenziale degli appalti pubblici;
c) sostenere nelle Repubbliche della parte AC le attivita' di informazione e sensibilizzazione pubblica dirette al settore pubblico, al settore privato e alla societa' civile e aventi per oggetto le disposizioni del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo, per quanto attiene ai sistemi degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle opportunita' che i fornitori dell'America centrale potrebbero avere nell'Unione europea;
d) favorire lo sviluppo, l'istituzione e il funzionamento di un unico punto di accesso alle informazioni sugli appalti pubblici per l'intera regione dell'America centrale. Quest'unico punto di accesso funziona secondo quanto stabilito dall'articolo 212, paragrafo 1, lettera d), dall'articolo 213, dall'articolo 215, paragrafo 4 e dall'articolo 223, paragrafo 2, del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo;
e) migliorare le capacita' tecnologiche dei soggetti pubblici appaltanti, siano essi soggetti a livello centrale, soggetti di livello inferiore a quello centrale o soggetti di altra natura.



 

Art. 59.

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di pesca e acquacoltura

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione economica, tecnica e scientifica per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura. Tale cooperazione dovrebbe, in particolare, perseguire le seguenti finalita':
a) promuovere lo sfruttamento e la gestione sostenibili della pesca;
b) promuovere le migliori pratiche nella gestione della pesca;
c) promuovere la raccolta dei dati cosi' da tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione delle risorse e della loro gestione;
d) rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza (MCS);
e) contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU).
2. La cooperazione puo' comportare tra l'altro:
a) l'apporto di competenze tecniche, il sostegno e lo sviluppo di capacita' per una gestione sostenibile delle risorse della pesca, compreso lo sviluppo di sistemi di pesca alternativi;
b) lo scambio di informazioni ed esperienze e lo sviluppo di capacita' per uno sviluppo socioeconomico sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare e' accordata allo sviluppo responsabile della pesca e dell'acquacoltura artigianale e su piccola scala e alla diversificazione dei prodotti e delle attivita', anche in ambiti quali l'industria di trasformazione;
c) il sostegno alla cooperazione istituzionale e l'agevolazione dello scambio di informazioni sui quadri giuridici in materia di pesca e acquacoltura, compresi gli eventuali strumenti internazionali pertinenti;
d) il rafforzamento della cooperazione con le organizzazioni internazionali e con le organizzazioni nazionali e regionali di gestione della pesca fornendo assistenza tecnica, ad esempio con seminari e studi, in modo che sia meglio compreso il valore aggiunto che gli strumenti giuridici internazionali apportano al conseguimento di una corretta gestione delle risorse marine.



 

Art. 60.

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di prodotti artigianali

Le parti riconoscono l'importanza di programmi di cooperazione che promuovano azioni in grado di contribuire a far si' che i prodotti artigianali fabbricati nelle Repubbliche della parte AC traggano beneficio dal presente accordo. La cooperazione puo', piu' specificatamente, concentrarsi sui seguenti aspetti:
a) lo sviluppo di capacita' in modo da facilitare le opportunita' di accesso al mercato per i prodotti artigianali dell'America centrale;
b) lo sviluppo, a livello degli organismi dell'America centrale competenti in materia di promozione delle esportazioni, delle capacita' necessarie alla fabbricazione e all'esportazione di prodotti artigianali, sostenendo soprattutto le micro, piccole e medie imprese ("MPMI") delle aree urbane e rurali, anche per quanto riguarda le procedure doganali e le prescrizioni tecniche vigenti sul mercato dell'Unione europea;
c) la promozione della conservazione di questi prodotti culturali;
d) il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture necessarie a supportare le MPMI impegnate nella fabbricazione di prodotti artigianali;
e) lo sviluppo di capacita' attraverso programmi di formazione, al fine di migliorare i risultati economici dei produttori di prodotti artigianali.



 

Art. 61.
Cooperazione e assistenza tecnica in materia di prodotti biologici

Le parti riconoscono che i programmi di cooperazione sono importanti per rafforzare i benefici che i prodotti biologici delle Repubbliche della parte AC possono trarre dal presente accordo. La cooperazione puo', tra l'altro e piu' specificatamente, concentrarsi sui seguenti aspetti:
a) lo sviluppo di capacita' in modo da facilitare le opportunita' di accesso al mercato per i prodotti biologici dell'America centrale;
b) lo sviluppo, a livello degli organismi dell'America centrale competenti in materia di promozione delle esportazioni, delle capacita' necessarie alla produzione e all'esportazione di prodotti biologici, sostenendo soprattutto le MPMI delle aree urbane e rurali, anche per quanto riguarda le procedure doganali, i regolamenti tecnici e le norme di qualita' applicati sul mercato dell'Unione europea;
c) il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture necessarie a supportare le MPMI impegnate nella produzione di prodotti biologici;
d) lo sviluppo di capacita' attraverso programmi di formazione, al fine di migliorare i risultati economici dei produttori di prodotti biologici;
e) la cooperazione ai fini dello sviluppo di reti di distribuzione sul mercato dell'Unione europea.



 

Art. 62.

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di sicurezza alimentare, questioni sanitarie e fitosanitarie e questioni inerenti al benessere
degli animali

1. La cooperazione in questo ambito e' finalizzata a rafforzare le capacita' delle parti per quanto riguarda le questioni sanitarie e fitosanitarie e le questioni inerenti al benessere degli animali, cosi' da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte salvaguardando al tempo stesso il livello di protezione dell'uomo, degli animali e delle piante e il benessere degli animali.
2. Essa puo' riguardare, tra l'altro:
a) il sostegno all'armonizzazione della legislazione e delle procedure sanitarie e fitosanitarie nell'America centrale e la facilitazione della circolazione delle merci all'interno della regione;
b) l'apporto di competenze riguardanti la capacita' tecnica e legislativa di elaborare e applicare disposizioni legislative, nonche' di sviluppare sistemi di controllo sanitario e fitosanitario (comprendenti programmi di eradicazione, sistemi di sicurezza alimentare e la notifica di allarmi) e riguardanti il benessere degli animali;
c) il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle capacita' istituzionali e amministrative nell'America centrale, a livello sia regionale sia nazionale, per migliorarne lo status sanitario e fitosanitario;
d) lo sviluppo in ciascuna delle Repubbliche della parte AC di capacita' che consentano di soddisfare i requisiti sanitari e fitosanitari in modo da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando nel contempo il livello di protezione;
e) la fornitura di consulenza e assistenza tecnica sul sistema di regolamentazione sanitaria e fitosanitaria dell'Unione europea e sull'attuazione delle norme che il mercato dell'Unione europea impone.
3. Il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, di cui al capo 5 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo II (Scambi di merci) della parte IV del presente accordo segnala in quali ambiti e' necessario cooperare in modo da definire un programma di lavoro.
4. Il comitato di associazione monitora i progressi della cooperazione istituita a norma del presente articolo e presenta i risultati di quest'attivita' al sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie.



 

Art. 63.

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di commercio e sviluppo
sostenibile

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica in materia di commercio e lavoro, nonche' in materia di commercio e ambiente per il conseguimento degli obiettivi del titolo VIII (Commercio e sviluppo sostenibile) della parte IV del presente accordo.
2. A integrazione delle attivita' di cui ai titoli III (Sviluppo sociale e coesione sociale) e V (Ambiente, calamita' naturali e cambiamenti climatici) della parte III del presente accordo, le parti convengono di cooperare anche attraverso il sostegno a iniziative di assistenza tecnica, formazione e sviluppo di capacita', tra l'altro, nei seguenti settori:
a) il sostegno allo sviluppo di incentivi a favore della tutela dell'ambiente e di condizioni di lavoro dignitose, soprattutto attraverso la promozione del commercio legale e sostenibile, ad esempio mediante programmi di commercio equo ed etico, quali quelli che riguardano la responsabilita' sociale delle imprese e i loro obblighi di rendicontazione, e mediante le iniziative collegate in materia di etichettatura e commercializzazione;
b) la promozione dei meccanismi di cooperazione commerciale concordati tra le parti per contribuire all'attuazione del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici;
c) la promozione del commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali gestite in modo sostenibile, anche mediante misure efficaci riguardanti la flora e la fauna selvatica, le risorse della pesca e la certificazione del legname prodotto legalmente e in modo sostenibile. Un'attenzione particolare e' riservata ai meccanismi volontari e flessibili e alle iniziative di commercializzazione intese a promuovere sistemi di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale;
d) il rafforzamento dei quadri istituzionali, l'elaborazione e l'attuazione di politiche e programmi riguardanti l'attuazione e l'applicazione degli accordi multilaterali e della legislazione in materia di ambiente, secondo quanto convenuto dalle parti, e l'elaborazione di misure volte a contrastare il commercio illegale con conseguenze sull'ambiente, anche attraverso le attivita' di applicazione della legge e la cooperazione doganale;
e) il rafforzamento dei quadri istituzionali, l'elaborazione e l'attuazione di politiche e programmi riguardanti i principi e diritti fondamentali nel lavoro (liberta' di associazione, diritto alla contrattazione collettiva, abolizione del lavoro forzato e minorile, non discriminazione in materia di lavoro), nonche' l'attuazione e il rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL") e del diritto del lavoro, secondo quanto convenuto dalle parti;
f) l'agevolazione dello scambio di opinioni sulla messa a punto di metodologie e indicatori per l'analisi della sostenibilita', nonche' il sostegno a iniziative volte a esaminare, monitorare e valutare congiuntamente il contributo della parte IV del presente accordo allo sviluppo sostenibile;
g) il rafforzamento delle capacita' istituzionali relative alle tematiche del commercio e dello sviluppo sostenibile e il sostegno all'organizzazione e alla promozione di quadri concordati per un dialogo con la societa' civile su questi temi.



 

Art. 64.
Cooperazione industriale

1. Le parti convengono che la cooperazione industriale e' intesa a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria centroamericana e di suoi singoli settori, come pure la collaborazione industriale tra gli operatori economici con l'obiettivo di rafforzare il settore privato in condizioni che promuovano la tutela dell'ambiente.
2. Le iniziative di cooperazione industriale, che riflettono le priorita' stabilite dalle parti, tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, se del caso, partenariati transnazionali. Le iniziative intendono, in particolare, creare un quadro idoneo al miglioramento del know-how gestionale e alla promozione della trasparenza per quanto attiene ai mercati e alle condizioni in cui operano le imprese.



 

Art. 65.
Energia (comprese le energie rinnovabili)

1. Le parti concordano che il loro obiettivo comune e' la promozione della cooperazione nell'ambito dell'energia, in particolare in settori quali le fonti energetiche sostenibili, pulite e rinnovabili, l'efficienza energetica, le tecnologie per il risparmio energetico, l'elettrificazione rurale e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, secondo quanto indicato dalle parti e nel rispetto della legislazione interna.
2. La cooperazione puo' comprendere, tra l'altro, le seguenti attivita':
a) l'elaborazione e la programmazione della politica energetica, che comprenda le infrastrutture interconnesse di rilevanza regionale, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il miglioramento dei mercati dell'energia, compresa la facilitazione del transito, della trasmissione e della distribuzione nelle Repubbliche della parte AC;
b) la gestione e la formazione nel settore energetico e il trasferimento di tecnologie e know-how, comprese le attivita' in corso sulle norme relative alle emissioni provenienti dalla produzione di energia e all'efficienza energetica;
c) la promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e lo studio dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia, in particolare per quanto attiene agli effetti sulla diversita' biologica, sulle risorse forestali e sul cambiamento della destinazione dei suoli;
d) la promozione dell'applicazione di meccanismi di sviluppo pulito a sostegno delle iniziative riguardanti i cambiamenti climatici e la variabilita' climatica.



 

Art. 66.
Cooperazione nel settore minerario

Le parti convengono di cooperare nel settore minerario tenendo conto della loro rispettiva legislazione e delle loro rispettive procedure interne e dei temi dello sviluppo sostenibile, compreso anche quello della tutela e della conservazione dell'ambiente. Esse cooperano mediante iniziative volte a promuovere lo scambio di informazioni, di esperti, di esperienze e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie.



 

Art. 67.
Turismo equo e sostenibile

1. Le parti riconoscono l'importanza del turismo per ridurre la poverta' mediante lo sviluppo sociale ed economico delle comunita' locali e prendono atto che entrambe le regioni dispongono di grandi potenzialita' economiche per sviluppare imprese in questo settore.
2. A tal fine convengono di promuovere il turismo equo e sostenibile, soprattutto per sostenere:
a) l'elaborazione di politiche in grado di massimizzare i vantaggi socioeconomici del turismo;
b) la creazione e il consolidamento di prodotti turistici fornendo servizi non finanziari, formazione, assistenza e servizi tecnici;
c) l'integrazione di considerazioni ambientali, culturali e sociali, quali la protezione e la promozione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, nello sviluppo del settore turistico;
d) la partecipazione delle comunita' locali al processo di sviluppo del turismo, in particolare del turismo rurale e di comunita' e dell'ecoturismo;
e) le strategie di marketing e di promozione, lo sviluppo di capacita' istituzionali e delle risorse umane, la promozione di norme internazionali;
f) la promozione della cooperazione e dell'associazione tra il settore pubblico e il settore privato;
g) l'elaborazione di piani di gestione per lo sviluppo del turismo nazionale e regionale;
h) la promozione delle tecnologie dell'informazione applicate al turismo.



 

Art. 68.
Cooperazione nel settore dei trasporti

1. Le parti concordano che la cooperazione nel presente settore mira principalmente a ristrutturare e ammodernare i trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture anche a livello dei valichi di frontiera, ad agevolare e migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, e a fornire un migliore accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, ferroviari, stradali, marittimi e per via navigabile interna perfezionando la gestione dei trasporti in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi.
2. La cooperazione puo' comprendere:
a) lo scambio di informazioni sulle politiche delle parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali e altri temi di comune interesse;
b) la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le autorita' competenti;
c) progetti per il trasferimento delle tecnologie europee nel sistema globale di navigazione satellitare e centri di trasporto pubblico urbano;
d) l'innalzamento degli standard di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, anche attraverso la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione delle norme internazionali;
e) attivita' che promuovono lo sviluppo del trasporto aereo e marittimo.



 

Art. 69.
Buon governo nel settore fiscale

Le parti, conformemente alle loro rispettive competenze, miglioreranno la cooperazione internazionale nel settore fiscale per agevolare la riscossione del legittimo gettito fiscale ed elaborare misure volte a un'attuazione efficace dei principi comuni di buon governo nel settore fiscale, concordati a livello internazionale e richiamati all'articolo 22 della parte II del presente accordo.



 

Art. 70.
Micro, piccole e medie imprese

Le parti, riconoscendo il contributo che le micro, piccole e medie imprese danno alla coesione sociale attraverso la riduzione della poverta' e la creazione di posti di lavoro, nonche' attraverso la prestazione di servizi non finanziari, di formazione e di assistenza tecnica, convengono di promuovere la competitivita' e l'inserimento nei mercati internazionali delle MPMI rurali e urbane e delle organizzazioni che le rappresentano. Esse convengono di farlo realizzando tra l'altro le seguenti azioni di cooperazione:
a) l'assistenza tecnica e altri servizi per lo sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento dei quadri istituzionali locali e regionali per la creazione e il funzionamento delle MPMI;
c) il sostegno alle MPMI affinche' possano essere presenti sui mercati locali e internazionali di beni e servizi partecipando a fiere, missioni commerciali e altre iniziative promozionali;
d) la promozione di processi produttivi;
e) la promozione dello scambio di esperienze e delle migliori pratiche;
f) lo stimolo agli investimenti congiunti, ai partenariati e alle reti di imprese;
g) l'individuazione e la riduzione degli ostacoli riguardanti l'accesso delle MPMI alle fonti di finanziamento e la creazione di nuovi meccanismi di finanziamento;
h) la promozione del trasferimento di tecnologie e conoscenze;
i) il sostegno all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo;
j) il sostegno all'utilizzo di sistemi di gestione della qualita'.



 

Art. 71.
Cooperazione in materia di microcredito e microfinanza

Le parti concordano che, ai fini della riduzione delle disuguaglianze di reddito, i microfinanziamenti, compresi i programmi di microcredito, creano occupazione autonoma e si dimostrano uno strumento efficace in grado di contribuire a sconfiggere la poverta' e di ridurre la vulnerabilita' alle crisi economiche estendendo la partecipazione all'economia. La cooperazione contempla i seguenti ambiti:
a) lo scambio di esperienze e competenze relative alle banche etiche, alle banche di comunita' a carattere autogestito e associativo e il rafforzamento di programmi sostenibili di microfinanza, compresi programmi di certificazione, monitoraggio e convalida;
b) l'accesso al microcredito facilitando, mediante incentivi e programmi di gestione del rischio, l'accesso ai servizi finanziari offerti dalle banche e dagli istituti finanziari;
c) lo scambio di esperienze riguardo alle politiche e agli strumenti legislativi alternativi per la promozione dell'avvio delle attivita' di banca etica e popolare.



 

Art. 72.
Cooperazione nell'ambito dell'integrazione regionale

1. Le parti convengono che la cooperazione in tale settore rafforza il processo di integrazione regionale nell'America centrale sotto ogni profilo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e la realizzazione del mercato comune centroamericano, nella prospettiva di pervenire gradualmente a un'Unione economica.
2. La cooperazione sostiene le attivita' riguardanti il processo di integrazione dell'America centrale, in particolare lo sviluppo e il rafforzamento delle istituzioni comuni cosi' da renderle piu' efficienti, controllabili e trasparenti, come pure lo sviluppo e il rafforzamento dei loro rapporti interistituzionali.
3. La cooperazione rafforza la partecipazione della societa' civile al processo di integrazione, alle condizioni definite dalle parti, e sostiene, tra l'altro, i meccanismi di consultazione e le campagne di sensibilizzazione.
4. La cooperazione promuove l'elaborazione di politiche comuni e l'armonizzazione dei quadri giuridici sempre che disciplinati da strumenti di integrazione dell'America centrale. In questo ambito rientrano politiche economiche, quali quelle commerciale, doganale, agricola, energetica, dei trasporti, delle comunicazioni e della concorrenza, nonche' il coordinamento delle politiche macroeconomiche in settori quali la politica monetaria, la politica fiscale e le finanze pubbliche. La cooperazione puo' ulteriormente promuovere il coordinamento di politiche settoriali in ambiti quali la protezione dei consumatori, l'ambiente, la coesione sociale, la sicurezza, la prevenzione e la reazione ai rischi e alle calamita' naturali. Un'attenzione particolare e' accordata alla dimensione di genere.
5. La cooperazione puo' promuovere gli investimenti per infrastrutture e reti comuni, soprattutto ai confini delle Repubbliche della parte AC.



 

Art. 73.
Cooperazione regionale

Le parti convengono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione esistenti per promuovere le attivita' dirette a sviluppare una cooperazione attiva tra la parte UE e le Repubbliche della parte AC, senza compromettere la cooperazione tra loro, tra le Repubbliche della parte AC e altri paesi e/o regioni dell'America latina e dei Caraibi in tutti i settori di cooperazione disciplinati dal presente accordo. Le attivita' di cooperazione regionale e bilaterale puntano a essere complementari.



 

Art. 74.
Cooperazione nell'ambito della cultura e degli audiovisivi

1. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale per migliorare la comprensione reciproca e favorire scambi culturali equilibrati. Si impegnano altresi' a promuovere la circolazione delle attivita', dei beni e dei servizi culturali, degli artisti e dei professionisti della cultura, comprese altre organizzazioni della societa' civile della parte UE e delle Repubbliche della parte AC, conformemente alla loro rispettiva legislazione.
2. Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra persone, organizzazioni e istituzioni culturali che rappresentano la societa' civile della parte UE e delle Repubbliche della parte AC.
3. Le parti incoraggiano il coordinamento nel quadro dell'UNESCO con l'obiettivo di promuovere la diversita' culturale, anche attraverso consultazioni sulla ratifica ed esecuzione da parte della parte UE e delle Repubbliche della parte AC della convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversita' delle espressioni culturali. La cooperazione comporta altresi' la promozione della diversita' culturale, intendendo con cio' anche la diversita' culturale dei popoli indigeni e le pratiche culturali di altri gruppi specifici, anche a livello di istruzione nelle lingue autoctone.
4. Le parti concordano di promuovere la cooperazione nei settori audiovisivo e dei media, quali la radio e la stampa, attraverso iniziative congiunte di formazione e attraverso attivita' di sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, anche in ambito educativo e culturale.
5. La cooperazione avviene conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritto d'autore e agli accordi internazionali applicabili.
6. La cooperazione in questo settore riguarda, tra l'altro, la salvaguardia e la promozione del patrimonio naturale e culturale (tangibile e intangibile), compresa la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di beni culturali, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti.
7. Un protocollo sulla cooperazione culturale, rilevante ai fini del presente titolo, e' allegato al presente accordo.



 

Art. 75.
Societa' dell'informazione

1. Le parti concordano che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione costituiscono settori chiave in una societa' moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale e per il passaggio armonioso alla societa' dell'informazione. La cooperazione in questo settore contribuisce a delineare un solido quadro normativo e tecnologico e a favorire lo sviluppo di queste tecnologie; contribuisce altresi' all'elaborazione di politiche tendenti a ridurre il divario digitale e a sviluppare le capacita' umane, a fornire un accesso inclusivo ed equo alle tecnologie dell'informazione e ad ottimizzare l'uso di queste tecnologie per la prestazione di servizi. La cooperazione sostiene anche l'attuazione di queste politiche e contribuisce a migliorare l'interoperabilita' dei servizi di comunicazione elettronica.
2. La cooperazione in questo settore mira a promuovere:
a) il dialogo e lo scambio di esperienze su temi politici e normativi connessi alla societa' dell'informazione, quali l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione in ambiti come l'e-government, l'apprendimento elettronico e la sanita' elettronica, nonche' su politiche finalizzate alla riduzione del divario elettronico;
b) lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche circa lo sviluppo e la realizzazione di applicazioni di e-government;
c) il dialogo e lo scambio di esperienze sullo sviluppo del commercio elettronico, sulla firma elettronica e sul telelavoro;
d) lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformita' e sull'omologazione;
e) progetti comuni di ricerca e sviluppo sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
f) lo sviluppo dell'utilizzo dell'Academic Advanced Network (rete accademica avanzata), ovvero la ricerca di soluzioni a lungo termine in grado di garantire l'autosostenibilita' della rete REDClara.



 

Art. 76.
Cooperazione scientifica e tecnologica

1. La cooperazione in questo ambito mira allo sviluppo di capacita' scientifiche, tecnologiche e di innovazione in rapporto a tutte le attivita' oggetto dei programmi quadro di ricerca (PQ). A tal fine le parti promuovono il dialogo politico a livello regionale, lo scambio di informazioni e la partecipazione dei loro organismi di ricerca e sviluppo tecnologico alle attivita' di cooperazione scientifica e tecnologica di seguito enunciate, conformemente alle loro norme interne:
a) iniziative comuni di sensibilizzazione sui programmi per il potenziamento delle capacita' scientifiche e tecnologiche e sui programmi europei di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;
b) iniziative volte a promuovere la partecipazione ai PQ e agli altri programmi pertinenti dell'Unione europea;
c) azioni di ricerca comuni in settori di comune interesse;
d) riunioni congiunte su temi scientifici per favorire lo scambio di informazioni e individuare ambiti di ricerca comune;
e) la promozione di studi scientifici e tecnologici avanzati che contribuiscano allo sviluppo sostenibile a lungo termine delle parti;
f) lo sviluppo di contatti tra i settori pubblico e privato. Un'attenzione particolare e' attribuita al trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici nei sistemi di produzione e nelle politiche sociali nazionali, e viene tenuto conto delle tematiche ambientali e della necessita' di utilizzare tecnologie piu' pulite;
g) la valutazione della cooperazione scientifica e la diffusione dei risultati;
h) la promozione, la diffusione e il trasferimento delle tecnologie;
i) l'assistenza all'istituzione di sistemi nazionali di innovazione per sviluppare le tecnologie e l'innovazione, tra l'altro in modo da rispondere meglio alla domanda delle piccole e medie imprese e promuovere la produzione locale, ed anche l'assistenza allo sviluppo di centri di eccellenza e poli di alta tecnologia;
j) la promozione della formazione, della ricerca, dello sviluppo e di applicazioni della scienza e della tecnologia nucleari a fini medici, in modo da consentire il trasferimento di tecnologie alle Repubbliche della parte AC in settori quali la sanita', in particolare la radiologia, la medicina nucleare per la radiodiagnostica e la radioterapia, e nei settori concordati tra le parti, conformemente alle convenzioni e normative internazionali nel rispetto della giurisdizione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.
2. Un'attenzione particolare e' rivolta al rafforzamento del potenziale umano quale base durevole dell'eccellenza scientifica e tecnologica e all'instaurazione di legami sostenibili tra gli ambienti scientifici e tecnologici delle parti a livello nazionale e regionale. A tal fine sono promossi gli scambi di ricercatori e delle migliori pratiche relativamente ai progetti di ricerca.
3. Alla cooperazione sono, se del caso, associati i centri di ricerca, gli istituti di istruzione superiore e altre parti interessate, comprese le MPMI, con sede nelle parti.
4. Le parti convengono di utilizzare ogni strumento per innalzare la consistenza numerica e il livello qualitativo delle risorse umane altamente qualificate, anche attraverso la formazione, la ricerca collaborativa, le borse di studio e gli scambi.
5. Le parti promuovono la partecipazione dei propri rispettivi organismi ai programmi scientifici e tecnologici dell'altra parte per raggiungere un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa nel rispetto delle rispettive disposizioni che disciplinano la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi.



 

Art. 77.

Istituzione di una zona di libero scambio e rapporto con l'accordo
OMC

1. Le parti del presente accordo istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994") e all'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi ("GATS").
2. Le parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci vigenti
<breve>Il termine "vigenti" implica che il paragrafo si applica esclusivamente alle disposizioni vigenti dell'accordo OMC e non alle modifiche o alle disposizioni concordate successivamente alla finalizzazione del presente accordo.</breve> che discendono dall'accordo OMC.



 

Art. 78.
Obiettivi

Gli obiettivi della parte IV dell'accordo sono:
a) l'espansione e la diversificazione degli scambi di merci tra le parti mediante la riduzione o l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi;
b) la facilitazione degli scambi di merci, in particolare mediante le disposizioni concordate riguardanti le dogane e la facilitazione degli scambi, le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformita', e le misure sanitarie e fitosanitarie;
c) la liberalizzazione degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS;
d) la promozione dell'integrazione economica regionale nell'ambito delle procedure doganali, dei regolamenti tecnici e delle misure sanitarie e fitosanitarie al fine di agevolare la circolazione delle merci tra le parti e all'interno delle medesime;
e) lo sviluppo di un ambiente favorevole ad un aumento dei flussi di investimento, il miglioramento delle condizioni di stabilimento fra le parti sulla base del principio di non discriminazione e la facilitazione degli scambi e degli investimenti tra le parti a livello dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali connessi agli investimenti diretti;
f) la graduale ed effettiva apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti;
g) un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale conformemente agli obblighi internazionali vigenti tra le parti, cosi' da garantire l'equilibrio tra i diritti dei titolari dei diritti e l'interesse pubblico, tenendo conto delle differenze tra le parti e della promozione del trasferimento di tecnologie tra le regioni;
h) la promozione di una concorrenza libera e senza distorsioni nei rapporti economici e commerciali tra le parti;
i) l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace, equo e prevedibile; e
j) la promozione degli scambi e degli investimenti internazionali tra le parti in modo da contribuire al conseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile mediante attivita' congiunte di collaborazione.



 

Art. 79.
Definizioni di applicazione generale

Ai fini della parte IV del presente accordo, si applicano, salvo disposizione contraria, le seguenti definizioni:
- "America centrale": le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama;
- "dazio doganale": qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all'importazione di merci o ad essa collegato, comprese tutte le forme di sovrattassa od onere aggiuntivo applicate a tale importazione o ad essa collegate. In un "dazio doganale" non rientrano:
<il x="8">a) gli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati conformemente all'articolo 85 del capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) del titolo II;
<il x="8">b) i dazi applicati a norma della legislazione interna di una parte e conformemente alle disposizioni del capo 2 (Misure di difesa commerciale) del titolo II;
<il x="8">c) i diritti o gli altri oneri applicati a norma della legislazione interna di una parte e conformemente all'articolo 87 del capo 1 del titolo II;
- "giorni": giorni civili, compresi i fine settimana e i giorni festivi, salvo diversa definizione nel presente accordo;
- "sistema armonizzato" o "SA": il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, comprese le regole generali di interpretazione, le note di sezione e le note di capitolo, quale adottato e attuato dalle parti nella loro legislazione tariffaria;
- "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprieta' privata o pubblica, ivi comprese le societa' per azioni, i trust, le societa' di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;
- "misura": qualsiasi azione od omissione, comprese le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure, le prescrizioni o le prassi;
- "cittadino": una persona fisica che ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di una Repubblica della parte CA secondo la rispettiva legislazione;
- "persona": una persona fisica o giuridica;
- "trattamento tariffario preferenziale": l'aliquota del dazio doganale applicabile, a norma del presente accordo, a una merce originaria.



 

Art. 80.
Obiettivo

Le parti liberalizzano progressivamente gli scambi di merci in conformita' alle disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV del GATT 1994.



 

Art. 81.
Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto, le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci fra le parti.



 

Art. 82.
Classificazione delle merci

La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le parti e' quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna parte, in conformita' con il sistema armonizzato.



 

Art. 83.
Soppressione dei dazi doganali

1. Ciascuna delle parti sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di cui all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali). Ai fini del presente capo, per "originario" si intende conforme alle regole di origine di cui all'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa)
<breve>Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, i termini "merce" e "prodotto" sono considerati equivalenti.</breve>.
2. Per ciascuna merce, l'aliquota di base dei dazi doganali, cui devono essere applicate le successive riduzioni come disposto dal paragrafo 1, e' quella specificata nelle tabelle.
3. Se in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo una parte riduce le aliquote dei dazi doganali applicate alla nazione piu' favorita, tali aliquote si applicano se e fintantoche' inferiori alle aliquote dei dazi doganali calcolate secondo la tabella della parte.
4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sulle reciproche importazioni. Un accordo tra le parti inteso ad accelerare la soppressione di un dazio doganale su una merce o a sopprimerlo sostituisce l'aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva determinata per quella merce a norma delle rispettive tabelle.



 

Art. 84.
Clausola di standstill

Nessuna delle parti puo' aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra parte
<breve>Per le merci che non sono oggetto di trattamento preferenziale, per "dazio doganale" si intende l'"aliquota di base" indicata nelle tabelle della parte.</breve>. Cio' non osta a che una delle parti:
a) dopo una riduzione unilaterale, aumenti un dazio doganale al livello stabilito nelle sua tabella di soppressione dei dazi;
b) mantenga o aumenti un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione dell'OMC, o
c) aumenti le aliquote di base su merci escluse con l'obiettivo di pervenire a una tariffa esterna comune.



 

Art. 85.
Trattamento nazionale

Ciascuna delle parti riserva alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformita' all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A tale scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante
<breve>Le parti riconoscono che l'articolo 158 del capo 6 (Eccezioni relative alle merci) del titolo II si applica anche al presente articolo.</breve>.



 

Art. 86.
Restrizioni all'importazione e all'esportazione

Nessuna delle due parti istituisce o mantiene in vigore divieti o restrizioni sull'importazione di merci dell'altra parte o sull'esportazione o sulla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, salvo altrimenti disposto nel presente accordo o in conformita' all'articolo XI del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A tale scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante
<breve>Le parti riconoscono che l'articolo 158 del capo 6 (Eccezioni relative alle merci) del titolo II si applica anche al presente articolo.</breve>.



 

Art. 87.
Diritti e altri oneri sulle importazioni e sulle esportazioni

Ciascuna delle parti garantisce, conformemente all'articolo VIII, paragrafo 1, del GATT 1994 e alle relative note interpretative, che tutti i diritti e gli oneri di qualsiasi tipo [diversi dai dazi doganali, dagli oneri equivalenti a un'imposizione interna o da altri oneri interni applicati in conformita' all'articolo 85 del presente capo e dai dazi antidumping e compensativi istituiti a norma della legislazione interna di una parte e conformemente al capo 2 (Misure di difesa commerciale) del presente titolo], imposti all'importazione o all'esportazione o in relazione ad esse, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna ne' una tassazione a fini fiscali delle importazioni o delle esportazioni.



 

Art. 88.
Dazi o tasse all'esportazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, nessuna delle due parti mantiene o istituisce dazi o tasse imposti all'esportazione o in relazione all'esportazione di merci verso l'altra parte.



 

Art. 89.
Sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli

1. Ai fini del presente articolo le "sovvenzioni all'esportazione" hanno il medesimo significato attribuito a tale espressione nell'articolo 1, lettera e), dell'accordo OMC sull'agricoltura ("accordo sull'agricoltura"), comprese le eventuali modifiche di tale articolo.
2. Le parti condividono l'obiettivo di collaborare in seno all'OMC onde garantire la soppressione parallela di tutte le forme di sovvenzioni all'esportazione e l'istituzione di una disciplina relativa a tutte le misure all'esportazione di effetto equivalente. A tal fine, le misure all'esportazione di effetto equivalente comprendono i crediti all'esportazione, le garanzie o i programmi di assicurazione dei crediti all'esportazione, le imprese commerciali di Stato esportatrici e gli aiuti alimentari.
3. Nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra parte e che:
a) siano pienamente e immediatamente liberalizzati a norma dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali); o
b) siano pienamente ma non immediatamente liberalizzati e beneficino, all'entrata in vigore del presente accordo, di un contingente esente da dazi conformemente all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali); o
c) siano assoggettati al trattamento preferenziale previsto dal presente accordo per i prodotti che rientrano nelle voci 0402 e 0406 e beneficiano di un contingente esente da dazi.
4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettere da a) a c), se una parte mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione, la parte colpita/importatrice puo' applicare una tariffa aggiuntiva che innalza i dazi doganali sulle importazioni di tali merci - per il periodo stabilito per il mantenimento della sovvenzione all'esportazione - a un livello pari al valore piu' basso tra il dazio della nazione piu' favorita (NPF) e l'aliquota di base fissata nell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali).
5. Per i prodotti pienamente liberalizzati nell'arco di un periodo transitorio a norma dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) e che non beneficiano, all'entrata in vigore del presente accordo, di un contingente esente da dazi, nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione al termine del periodo transitorio.



 

Art. 90.
Cooperazione tecnica

Le misure relative all'assistenza tecnica e alla cooperazione volte a intensificare gli scambi tra le parti nei settori della pesca, dell'acquacoltura, dei prodotti artigianali e dei prodotti biologici sono contenute negli articoli 59, 60 e 61 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.



 

Art. 91.
Sottocomitato sull'accesso al mercato per le merci

1. Le parti istituiscono un sottocomitato sull'accesso al mercato per le merci conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (sottocomitati).
2. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:
a) controlla l'applicazione e l'amministrazione corretta del presente capo;
b) funge da sede per consultazioni sull'interpretazione e sull'applicazione del presente capo;
c) esamina le proposte presentate dalle parti in materia di accelerazione dello smantellamento tariffario e di inclusione di merci nelle tabelle di soppressione dei dazi;
d) formula raccomandazioni pertinenti al comitato di associazione nelle materie di sua competenza;
e) si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.



 

Art. 92.
Disposizioni generali

1. Le parti conservano i loro diritti ed obblighi derivanti dall'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("accordo antidumping") e dall'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("accordo SCM") e dall'accordo OMC relativo alle regole in materia di origine ("accordo sulle regole di origine").
2. Laddove le misure antidumping o compensative possano essere istituite a livello regionale e a livello nazionale, le parti garantiscono che le autorita' regionali e nazionali non applichino tali misure antidumping o compensative contemporaneamente allo stesso prodotto.



 

Art. 93.
Trasparenza e certezza del diritto

1. Le parti convengono che le misure di difesa commerciale sono applicate nel pieno rispetto delle disposizioni dell'OMC e in base a un sistema equo e trasparente.
2. Le parti, riconoscendo i vantaggi offerti agli operatori economici dalla certezza del diritto e dalla prevedibilita', garantiscono che, se del caso, la propria legislazione interna in materia di misure antidumping e compensative sia e resti armonizzata e pienamente conforme alle norme dell'OMC.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 9, dell'accordo antidumping e dall'articolo 12, paragrafo 8, dell'accordo SCM, e' auspicabile che le parti provvedano, immediatamente dopo l'istituzione di misure provvisorie, a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SCM. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto e in modo da lasciare alle parti interessate il tempo sufficiente per difendere i loro interessi.
4. Le parti concedono alle parti interessate che ne facciano richiesta la possibilita' di essere sentite e di esprimere il loro punto di vista nel quadro di inchieste su misure antidumping o compensative. Cio' non deve inutilmente ritardare lo svolgimento delle inchieste.



 

Art. 94.
Considerazione dell'interesse pubblico

Una parte puo' scegliere di non applicare le misure antidumping o compensative laddove dalle informazioni resesi disponibili durante l'inchiesta si possa chiaramente concludere che non e' nell'interesse pubblico applicare tali misure.



 

Art. 95.
Regola del dazio inferiore

Se una parte decide di istituire un dazio antidumping o compensativo, l'ammontare di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile. E' tuttavia auspicabile che il dazio sia inferiore al citato margine se il dazio inferiore e' sufficiente a eliminare il pregiudizio per l'industria interna.



 

Art. 96.
Nesso di causalita'

Per istituire misure antidumping o compensative e conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e dall'articolo 15, paragrafo 5, dell'accordo SCM, le autorita' incaricate dell'inchiesta - nel quadro della dimostrazione del rapporto di causalita' tra le importazioni in dumping e il pregiudizio per l'industria interna - separano e distinguono gli effetti pregiudizievoli di tutti i fattori noti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping o sovvenzionate.



 

Art. 97.
Valutazione cumulativa

Se le importazioni provenienti da piu' paesi sono simultaneamente oggetto di inchieste relative a dazi antidumping o compensativi, l'autorita' incaricata dell'inchiesta della parte UE esamina, con particolare attenzione, se la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni da una qualsiasi Repubblica della parte AC e' appropriata, tenuto conto delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra i prodotti importati e i prodotti simili di produzione interna.



 

Art. 98.
Esclusione dalle procedure di risoluzione delle controversie

Per le questioni attinenti alla presente sezione le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.



 

Art. 99.
Amministrazione dei procedimenti di salvaguardia

1. Ciascuna parte garantisce l'amministrazione coerente, imparziale e ragionevole delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, decisioni e pronunce che disciplinano i procedimenti di applicazione delle misure di salvaguardia.
2. Nei procedimenti di salvaguardia di cui alla presente sezione ciascuna parte affida le deliberazioni circa il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio a un'autorita' competente incaricata dell'inchiesta. Le deliberazioni sono soggette al riesame dei tribunali ordinari o amministrativi, nei limiti previsti dalla legislazione interna.
3. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure eque, rapide, trasparenti ed efficaci per i procedimenti di salvaguardia di cui alla presente sezione.



 

Art. 100.
Non cumulo

Nessuna parte puo' applicare contemporaneamente nei riguardi dello stesso prodotto:
a) una misura di salvaguardia bilaterale di cui alla sottosezione B.3 (Misure di salvaguardia bilaterali) del presente capo; e
b) una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia ("accordo sulle misure di salvaguardia") o dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.



 

Art. 101.
Disposizioni generali

Le parti mantengono i propri diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994, dall'accordo sulle misure di salvaguardia, dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura e dall'accordo sulle regole di origine.



 

Art. 102.
Trasparenza

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 101, la parte che avvia un'inchiesta o che intende adottare misure di salvaguardia comunica immediatamente per iscritto all'altra parte che le richieda tutte le informazioni pertinenti, comprese se del caso quelle sull'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, sulle conclusioni provvisorie e sulle conclusioni definitive dell'inchiesta.



 

Art. 103.
Esclusione dalle procedure di risoluzione delle controversie

Per le disposizioni che si richiamano ai diritti e agli obblighi in ambito OMC derivanti dalla presente sottosezione le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.



 

Art. 104.
Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

1. Ferma restando la sottosezione B.2 (Misure di salvaguardia multilaterali), se a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo, un prodotto originario di una parte e' importato nel territorio dell'altra parte in quantitativi cosi' accresciuti, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e in condizioni tali da costituire una causa effettiva o una minaccia di grave pregiudizio per i produttori interni di prodotti simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice puo' adottare misure appropriate alle condizioni e secondo le procedure enunciate nella presente sottosezione.
2. Ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, le misure di salvaguardia della parte importatrice possono essere esclusivamente una di quelle di seguito elencate:
a) la sospensione dell'ulteriore riduzione, prevista dal presente accordo, dell'aliquota del dazio doganale applicato al prodotto interessato; oppure
b) l'aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
i) l'aliquota della nazione piu' favorita applicata sul prodotto interessato e in vigore al momento dell'adozione della misura; o
ii) l'aliquota della nazione piu' favorita applicata sul prodotto interessato e in vigore il giorno immediatamente precedente all'entrata in vigore del presente accordo.
3. Nel caso di prodotti gia' pienamente liberalizzati prima dell'entrata in vigore del presente accordo in ragione di preferenze tariffarie accordate prima dell'entrata in vigore del presente accordo, la parte UE valuta con particolare attenzione se l'aumento delle importazioni sia la conseguenza della riduzione o della soppressione dei dazi doganali a norma del presente accordo.
4. Nessuna delle misure di cui sopra trova applicazione fino a concorrenza dei contingenti tariffari preferenziali esenti da dazi concessi a norma del presente accordo.



 

Art. 105.
Condizioni e limitazioni

1. Una misura di salvaguarda bilaterale non puo' essere applicata:
a) se non nella misura e per il periodo necessari per prevenire le situazioni di cui all'articolo 104 o 109 o per porvi rimedio;
b) per un periodo superiore a due anni, prorogabile di altri due anni se le autorita' competenti della parte importatrice accertano, secondo le procedure specificate nella presente sottosezione, che la misura continua a essere necessaria per prevenire le situazioni di cui all'articolo 104 o 109 o per porvi rimedio, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e la sua eventuale proroga, non superi i quattro anni; o
c) oltre la scadenza del periodo transitorio, salvo accordo dell'altra parte. Per "periodo transitorio" si intendono dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Per le merci per le quali la tabella dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) della parte che applica la misura prevede un periodo di durata pari o superiore a dieci anni per lo smantellamento tariffario, per "periodo transitorio" si intende il periodo stabilito in tale tabella per la soppressione dei dazi relativi alle merci in questione, aumentato di tre anni.
2. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale e' quella che sarebbe stata altrimenti in vigore per quella merce conformemente alle tabella di soppressione dei dazi di quella parte.



 

Art. 106.
Misure provvisorie

In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte puo' applicare, in via provvisoria, una misura di salvaguardia bilaterale senza rispettare le prescrizioni dell'articolo 116, paragrafo 1, del presente capo, se accerta in sede di valutazione preliminare che e' chiaramente dimostrato che le importazioni di un prodotto originario dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, e che tali importazioni causano o minacciano di causare le situazioni di cui all'articolo 104 o 109. La durata di una misura provvisoria non supera i duecento giorni, periodo durante il quale la parte si conforma alle norme procedurali pertinenti di cui alla sottosezione B.4 (Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali). La parte rimborsa sollecitamente gli aumenti tariffari se l'inchiesta di cui alla sottosezione B.4 non stabilisce che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 104. La durata di una misura provvisoria e' inclusa nel periodo di cui all'articolo 105, paragrafo 1, lettera b). All'atto dell'adozione delle misure provvisorie la parte importatrice interessata ne da' comunicazione all'altra parte interessata e se quest'ultima lo richiede sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato di associazione.



 

Art. 107.
Compensazione e sospensione di concessioni

1. Una parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta la parte i cui prodotti sono oggetto della misura per concordare un'adeguata compensazione, a livello di liberalizzazione degli scambi, sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti. La parte offre la possibilita' di procedere a tali consultazioni entro trenta giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non consentono di giungere, entro trenta giorni, ad un accordo sulla compensazione a livello di liberalizzazione degli scambi, la parte i cui prodotti sono oggetto della misura di salvaguardia puo' sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti agli scambi della parte che applica la misura di salvaguardia.



 

Art. 108.
Intervallo tra due misure

Le misure di salvaguardia di cui alla presente sottosezione non si applicano alle importazioni di un prodotto che sia gia' stato assoggettato a una misura di questo tipo, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla meta' della durata del periodo di applicazione piu' recente della misura di salvaguardia.



 

Art. 109.
Regioni ultraperiferiche

1. Quando un prodotto originario di una o piu' Repubbliche della parte AC e' importato nel territorio di una o piu' regioni ultraperiferiche della parte UE in quantitativi cosi' accresciuti e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche interessate della parte UE, quest'ultima, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, puo' adottare in via eccezionale misure di salvaguardia limitate al territorio della regione interessata o delle regioni interessate.
2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, altre norme di cui alla presente sottosezione applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali sono applicabili anche alle misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo.
3. In caso di grave deterioramento o di minaccia di un grave deterioramento della situazione economica di regioni estremamente sottosviluppate delle Repubbliche della parte AC, il Consiglio di associazione puo' discutere se il presente articolo possa applicarsi anche a tali regioni.



 

Art. 110.
Legge applicabile

Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali, l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta rispetta le disposizioni della presente sottosezione e per i casi in essa non contemplati applica le norme della propria legislazione interna.



 

Art. 111.
Avvio del procedimento

1. Nel rispetto della legislazione interna di ciascuna parte, l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta puo' avviare un procedimento di salvaguardia d'ufficio, sulla scorta delle informazioni ricevute da uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, oppure su domanda scritta presentata dai soggetti indicati nella legislazione interna. Qualora il procedimento venga avviato sulla base di una domanda scritta, il soggetto che presenta la domanda dimostra di essere rappresentativo dell'industria interna che produce un prodotto simile al prodotto importato o in diretta concorrenza con esso.
2. Le domande scritte, una volta presentate, sono sollecitamente rese disponibili per la consultazione pubblica, salvo per le informazioni riservate in esse contenute.
3. All'atto dell'avvio di un procedimento di salvaguardia, l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta pubblica un avviso di apertura del procedimento nella Gazzetta Ufficiale della parte. Nell'avviso sono indicati il soggetto che ha presentato la domanda scritta, ove applicabile, il prodotto importato oggetto del procedimento, la sottovoce e la voce tariffaria in cui il prodotto e' classificato, la natura e i tempi della decisione da assumere, il luogo e la data dell'audizione pubblica o il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dall'autorita' incaricata dell'inchiesta, il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare informazioni, il luogo in cui la domanda scritta e ogni altro documento non riservato depositato durante il procedimento possono essere consultati e infine il nome, l'indirizzo e il numero di telefono da contattare per ulteriori informazioni.
4. Nel caso di un procedimento di salvaguardia avviato sulla base di una domanda scritta presentata da un soggetto che affermi di essere rappresentativo dell'industria interna, l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta non pubblica l'avviso di cui al paragrafo 3 se non dopo aver attentamente verificato che la domanda scritta soddisfa le prescrizioni della propria legislazione interna.



 

Art. 112.
Inchiesta

1. Una parte puo' applicare una misura di salvaguardia solo al termine di un'inchiesta condotta dalla sua autorita' competente incaricata dell'inchiesta conformemente alle procedure di cui alla presente sottosezione. L'inchiesta comprende la pubblicazione di un avviso che consenta ragionevolmente di informare tutte le parti interessate, audizioni pubbliche o altre modalita' adeguate attraverso le quali gli importatori, gli esportatori e le altre parti interessate possano presentare elementi di prova ed esporre le rispettive opinioni, ivi compresa la possibilita' di replicare a quanto addotto da altre parti.
2. Ciascuna parte provvede affinche' la propria autorita' competente incaricata dell'inchiesta termini l'inchiesta entro dodici mesi dalla data di apertura.



 

Art. 113.
Elementi di prova relativi al pregiudizio e nesso di causalita'

1. Nello svolgimento del procedimento l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria interna, esaminando in particolare il tasso e l'entita' dell'incremento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, la quota di mercato interno assorbita dall'incremento delle importazioni, le variazioni intervenute in fattori quali il livello delle vendite, la produzione, la produttivita', l'utilizzo degli impianti, i profitti e le perdite, l'occupazione.
2. Non si procede a stabilire se l'incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare le situazioni di cui all'articolo 104 o 109 salvo che l'inchiesta dimostri, sulla base di elementi di prova oggettivi, l'esistenza di un evidente nesso di causalita' tra l'aumento delle importazioni del prodotto interessato e le situazioni descritte all'articolo 104 o 109. Qualora fattori diversi dall'aumento delle importazioni stiano contemporaneamente causando le situazioni descritte all'articolo 104 o 109, il pregiudizio o il grave deterioramento della situazione economica non e' imputato all'aumento delle importazioni.



 

Art. 114.
Audizioni

Nel corso di ciascun procedimento l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta:
a) organizza, previo congruo preavviso, un'audizione pubblica per consentire a tutte le parti interessate e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori di comparire personalmente oppure facendosi rappresentare da un legale per presentare elementi di prova ed essere sentite in merito al grave pregiudizio o alla minaccia di un grave pregiudizio e alle opportune misure correttive; oppure
b) offre a tutte le parti interessate la possibilita' di essere sentite qualora lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura e abbiano dimostrato di poter essere effettivamente interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari che giustificano una loro audizione orale.



 

Art. 115.
Informazioni riservate

Ove siano addotte valide ragioni, tutte le informazioni di natura riservata o fornite a titolo riservato sono trattate come tali dall'autorita' competente incaricata dell'inchiesta. Tali informazioni non sono divulgate senza l'autorizzazione della parte che le ha fornite. Alle parti che abbiano fornito informazioni riservate puo' essere richiesta la presentazione di una sintesi non riservata oppure dei motivi per i quali non e' possibile fornire tale sintesi, ove le parti affermino che tali informazioni non possono essere riassunte. Tuttavia nei casi in cui l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta ritenga che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte interessata non sia disposta a rendere pubbliche le informazioni o ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, la suddetta autorita' puo' non tener conto di tali informazioni, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.



 

Art. 116.
Notifiche e pubblicazioni

1. La parte che ritenga sussistere una delle situazioni descritte all'articolo 104 o 109 sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato di associazione, che puo' formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate. Se il comitato di associazione non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla data in cui la questione e' stata sottoposta al comitato di associazione, la parte importatrice e' autorizzata ad adottare le misure idonee a porre rimedio alla situazione secondo quanto disposto dalla presente sottosezione.
2. L'autorita' competente incaricata dell'inchiesta fornisce alla parte esportatrice tutte le informazioni pertinenti, compresi gli elementi di prova del pregiudizio o del grave deterioramento della situazione economica dovuto all'aumento delle importazioni, la descrizione dettagliata del prodotto interessato e le misure proposte, la data proposta per l'istituzione delle misure e la loro durata prevista.
3. L'autorita' competente incaricata dell'inchiesta pubblica inoltre nella Gazzetta Ufficiale della parte i risultati e le conclusioni motivate cui essa e' pervenuta in merito a tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti, tra cui la descrizione del prodotto importato e la situazione che ha determinato l'istituzione delle misure a norma dell'articolo 104 o 109, il nesso di causalita' tra tale situazione e l'aumento delle importazioni, nonche' la forma, il livello e la durata delle misure.
4. L'autorita' competente incaricata dell'inchiesta non pubblica le informazioni ricevute se esse sono oggetto di un impegno relativo al loro trattamento riservato, eventualmente assunto nel corso del procedimento.



 

Art. 117.
Obiettivi

1. Le parti riconoscono l'importanza che le questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore cosi' da garantire che la legislazione e le procedure pertinenti come pure la capacita' amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di raggiungere gli obiettivi di un controllo efficace e di promozione della facilitazione degli scambi e contribuiscano alla promozione dello sviluppo e dell'integrazione regionale delle Repubbliche della parte AC.
2. Le parti riconoscono che non vanno in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di ordine pubblico, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi.



 

Art. 118.
Dogane e procedure riguardanti il commercio

1. Le parti decidono di basare le rispettive legislazioni, disposizioni e procedure doganali:
a) sulle norme e sugli strumenti internazionali applicabili in materia doganale, compresi il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'OMD e la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;
b) sulla tutela e sulla facilitazione del commercio legittimo mediante un'applicazione efficace e il rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione doganale;
c) su una legislazione che eviti di imporre oneri inutili o discriminatori, protegga dalle frodi doganali e consenta un'ulteriore facilitazione a fronte di un elevato livello di conformita';
d) sull'applicazione di tecniche doganali moderne, comprendenti la gestione del rischio, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e metodi per le verifiche contabili delle societa';
e) su un sistema di pronunce vincolanti in materia doganale, in particolare per quanto concerne la classificazione tariffaria e le regole di origine, nel rispetto della legislazione delle parti;
f) sullo sviluppo progressivo di sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio elettronico di dati tra le amministrazioni doganali e con altre istituzioni pubbliche collegate;
g) su norme le quali garantiscano la proporzionalita' e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per le violazioni meno gravi della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali e la cui applicazione non determini indebiti ritardi;
h) su diritti e oneri che siano ragionevoli, non superino il costo del servizio prestato in rapporto a una determinata transazione e non siano calcolati ad valorem, senza che siano previsti diritti e oneri sui servizi consolari;
i) sull'eliminazione di qualsiasi prescrizione che imponga il ricorso obbligatorio alle ispezioni pre-imbarco quali definite nell'accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco, o di qualsiasi altra attivita' ispettiva effettuata nel luogo di destinazione da societa' private prima dello sdoganamento.
2. Le parti convengono che la loro legislazione, le loro disposizioni e procedure rispettive in materia doganale si ispirino, per quanto possibile, agli elementi sostanziali della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, come modificata (convenzione riveduta di Kyoto) e relativi allegati.
3. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilita' delle operazioni, le parti:
a) intraprendono, per quanto possibile, iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle dogane e da altre istituzioni pubbliche collegate;
b) semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalita' per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;
c) instaurano procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili che consentano, nel rispetto della legislazione di ciascuna delle parti, di presentare ricorso contro le misure, le pronunce e le decisioni amministrative delle autorita' doganali che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Gli eventuali oneri sono proporzionati al costo delle procedure di ricorso;
d) adottano misure volte ad assicurare i piu' elevati standard di correttezza.
4. Le parti provvedono affinche' la legislazione sugli spedizionieri doganali si basi su norme trasparenti e proporzionate. Qualora una parte prescriva il ricorso obbligatorio agli spedizionieri doganali, le persone giuridiche possono avvalersi di propri spedizionieri doganali interni (in house) autorizzati a tal fine dall'autorita' competente. La presente disposizione non pregiudica la posizione delle parti in negoziati multilaterali.



 

Art. 119.
Operazioni di transito

1. Le parti garantiscono la liberta' di transito attraverso i loro territori conformemente ai principi dell'articolo V del GATT 1994.
2. Eventuali restrizioni, controlli o condizioni devono essere fondati su un obiettivo legittimo di ordine pubblico, devono essere non discriminatori, proporzionati e applicati in modo uniforme.
3. Fatti salvi la sorveglianza e i controlli doganali legittimi delle merci in transito, ciascuna parte riserva al traffico in transito destinato a o proveniente dal territorio di una qualsiasi delle parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato al traffico in transito nel proprio territorio.
4. Conformemente ai principi dell'articolo V del GATT 1994 le parti si avvalgono di regimi che consentono, previa costituzione di un'adeguata garanzia, il transito delle merci senza l'imposizione di dazi doganali, diritti di transito o altri oneri relativi al transito, ad eccezione delle spese di trasporto o di oneri commisurati alle spese amministrative determinate dal transito o al costo dei servizi prestati.
5. Le parti promuovono e attuano regimi di transito regionali volti a ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali.
6. Le parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorita' e agenzie interessate sul loro territorio al fine di agevolare il traffico in transito e promuovere la cooperazione transfrontaliera.



 

Art. 120.
Rapporti con la comunita' imprenditoriale

Le parti convengono:
a) di garantire che tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i diritti e gli oneri, come pure le informazioni aggiuntive necessarie, siano resi noti al pubblico, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici.
Le parti rendono note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni e le procedure di entrata relative alle merci, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali, e i punti di contatto per chiedere informazioni;
b) sulla necessita' di consultazioni periodiche e tempestive con rappresentanti delle parti interessate sulle proposte legislative e sulle procedure in materia doganale. A tal fine ciascuna delle parti istituisce meccanismi per un'opportuna consultazione periodica;
c) di prevedere un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni legislative, procedure, diritti o oneri nuovi o modificati
<breve>Per quanto concerne le parti la cui legislazione impone che l'entrata in vigore e la data di pubblicazione coincidano, il governo fa in modo che gli operatori siano informati con sufficiente anticipo di eventuali nuove misure del tipo descritto al presente paragrafo.</breve>;
d) di favorire la cooperazione con la comunita' imprenditoriale mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili a tutti, quali i memorandum d'intesa fondati su quelli varati dall'OMD;
e) di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.



 

Art. 121.
Valutazione in dogana

Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi reciproci tra le parti si basano sull'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 dell'OMC ("accordo sulla valutazione in dogana").



 

Art. 122.
Gestione del rischio

Ciascuna delle parti applica sistemi di gestione del rischio che consentono alle sue autorita' doganali di concentrare le attivita' ispettive sulle merci ad alto rischio e semplificano lo sdoganamento e la circolazione delle merci a basso rischio.



 

Art. 123.

Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le
regole di origine

1. Le parti istituiscono un sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati).
2. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:
a) controlla l'attuazione e l'amministrazione del presente capo e dell'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) del presente accordo;
b) costituisce una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui in particolare le procedure doganali, la valutazione in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;
c) costituisce una sede di consultazione e di discussione su questioni inerenti alle regole di origine e alla cooperazione amministrativa;
d) intensifica la cooperazione relativa allo sviluppo, all'applicazione e al rispetto delle procedure doganali, all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, alle regole di origine e alla cooperazione amministrativa;
e) si occupa delle richieste di modifica delle regole di origine e presenta i risultati delle analisi e le raccomandazioni al comitato di associazione;
f) svolge i compiti e le funzioni di cui all'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) del presente accordo;
g) intensifica la cooperazione in materia di sviluppo delle capacita' e di assistenza tecnica; e
h) si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.
3. Le parti possono decidere di comune accordo di tenere riunioni ad hoc riguardanti la cooperazione doganale, le regole di origine o l'assistenza amministrativa reciproca.



 

Art. 124.

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di dogane e
facilitazione degli scambi

Le misure di assistenza tecnica necessarie per dare attuazione al presente capo sono contenute negli articoli 53 e 54 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.



 

Art. 125.
Obiettivi

1. L'obiettivo del presente capo e' agevolare e incrementare gli scambi di merci individuando, prevenendo ed eliminando gli ostacoli inutili agli scambi tra le parti che possono derivare dall'elaborazione, dall'adozione e dall'applicazione di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformita' ai sensi dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi ("accordo TBT").
2. Le parti si impegnano a cooperare per il rafforzamento dell'integrazione regionale all'interno delle parti su questioni relative agli ostacoli tecnici agli scambi.
3. Le parti si impegnano a sviluppare e rafforzare le capacita' tecniche sulle questioni relative agli ostacoli tecnici agli scambi con lo scopo di migliorare l'accesso ai rispettivi mercati.



 

Art. 126.
Disposizioni generali

Le parti riaffermano i loro diritti ed gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo TBT, che e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante. Le parti tengono conto, in particolare, dell'articolo 12 dell'accordo TBT sul trattamento speciale e differenziato.



 

Art. 127.
Ambito di applicazione e settori interessati

1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita', quali definiti nell'accordo TBT, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.
2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC ("accordo SPS"), ne' alle specifiche d'acquisto predisposte da organismi governativi per le loro necessita' di produzione o di consumo e disciplinate dal titolo V (appalti pubblici) della parte IV del presente accordo.



 

Art. 128.
Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato I dell'accordo TBT.



 

Art. 129.
Regolamenti tecnici

Le parti convengono di utilizzare nel miglior modo possibile le buone pratiche di regolamentazione previste nell'accordo TBT. In particolare decidono:
a) di utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformita', tranne nei casi in cui tali norme internazionali siano un mezzo inefficace o inappropriato per il conseguimento dei legittimi obiettivi perseguiti e, in caso di mancato utilizzo delle norme internazionali come base, convengono di spiegare, su richiesta dell'altra parte, i motivi per i quali tali norme sono state giudicate inappropriate o inefficaci in relazione allo scopo perseguito;
b) di promuovere l'elaborazione di regolamenti tecnici regionali in sostituzione dei regolamenti nazionali esistenti, cosi' da agevolare gli scambi con e tra le parti;
c) di istituire meccanismi che consentano di informare meglio le industrie dell'altra parte sui regolamenti tecnici (ad esempio mediante un sito web pubblico); e
d) di fornire senza indugio all'altra parte o ai suoi operatori economici, che ne facciano richiesta, informazioni e, se opportuno, istruzioni scritte su come conformarsi ai loro regolamenti tecnici.



 

Art. 130.
Norme

1. Le parti confermano l'obbligo che ad esse incombe, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo TBT, di fare in modo che i loro organismi di normazione accettino e rispettino il "codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme" di cui all'allegato 3 dell'accordo TBT.
2. Le parti si impegnano a:
a) garantire un'adeguata interazione tra le autorita' di regolamentazione e gli organismi di normazione nazionali, regionali o internazionali;
b) garantire l'applicazione dei principi enunciati nella "Decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo", adottata dal comitato TBT dell'OMC il 13 novembre 2000;
c) garantire che i loro organismi di normazione cooperino in modo che le attivita' di normazione internazionale servano, ove possibile, da base per l'elaborazione di norme a livello regionale;
d) promuovere l'elaborazione di norme regionali che, una volta adottate, sostituiscano integralmente tutte le norme nazionali esistenti;
e) scambiarsi informazioni circa l'uso che esse fanno delle norme in rapporto ai regolamenti tecnici e a prevedere, per quanto possibile, che le norme non siano rese obbligatorie; e
f) scambiarsi informazioni e competenze sul lavoro svolto dagli organismi di normazione nazionali, regionali e internazionali e sul grado di utilizzo delle norme internazionali come base delle loro norme nazionali e regionali, come pure informazioni di carattere generale sugli accordi di cooperazione utilizzati dall'una o dall'altra parte in materia di normazione.



 

Art. 131.
Valutazione della conformita' e accreditamento

1. Le parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi di valutazione della conformita' atti ad agevolare l'accettazione dei prodotti nel territorio delle parti, tra cui:
a) l'accettazione della dichiarazione di conformita' di un fornitore;
b) la designazione di organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio dell'altra parte;
c) l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' eseguite da organismi situati nel territorio dell'altra parte;
d) accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio di ciascuna delle parti.
2. In linea con quanto precede le parti si impegnano:
a) secondo quanto disposto dall'articolo 5.1.2 dell'accordo TBT, a non imporre procedure di valutazione della conformita' piu' rigorose del necessario;
b) a garantire che, laddove una parte abbia autorizzato vari organismi di valutazione della conformita' a norma della propria legislazione interna applicabile, le misure legislative adottate da tale parte non limitino la liberta' di scelta degli operatori circa il luogo nel quale far eseguire le pertinenti procedure di valutazione della conformita';
c) a scambiarsi informazioni sulla politica di accreditamento e a considerare come utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi internazionali cui partecipano gli organismi di accreditamento delle parti, per esempio mediante i meccanismi della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC) e del Forum internazionale per l'accreditamento (IAF).



 

Art. 132.
Trattamento speciale e differenziato

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 126 del presente capo, le parti decidono quanto segue:
a) di provvedere affinche' le misure legislative non limitino la conclusione di accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformita' situati nelle Repubbliche della parte AC e quelli situati nella parte UE e di promuovere la partecipazione di tali organismi a questi accordi;
b) laddove una delle parti individui, in relazione a regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformita' vigenti o proposti, un problema specifico tale da poter incidere sugli scambi tra le parti, la parte esportatrice puo' chiedere chiarimenti e istruzioni su come conformarsi alla misura della parte importatrice. Quest'ultima presta tempestivamente la dovuta attenzione alla richiesta ed esamina le preoccupazioni espresse dalla parte esportatrice;
c) su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice si impegna a trasmettere tempestivamente, tramite le sue autorita' competenti, le informazioni inerenti ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformita' applicabili a un gruppo di merci o a una merce specifica ai fini della commercializzazione nel territorio della parte importatrice; e
d) conformemente all'articolo 12.3 dell'accordo TBT, la parte UE, nell'elaborare o applicare i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformita', tiene conto delle particolari esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo delle Repubbliche della parte AC al fine di evitare che tali regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformita' creino inutili ostacoli alle loro esportazioni.



 

Art. 133.
Cooperazione e assistenza tecnica

Le parti convengono che e' nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca sui temi inerenti agli ostacoli tecnici agli scambi. In questo senso esse hanno individuato una serie di attivita' di cooperazione che sono descritte all'articolo 57 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.



 

Art. 134.
Collaborazione e integrazione regionale

Le parti convengono che, al fine di agevolare gli scambi all'interno delle regioni e tra le parti, e' importante la collaborazione tra le autorita' nazionali e regionali dei settori pubblico e privato che si occupano di ostacoli tecnici agli scambi. Per questo le parti si impegnano a svolgere azioni congiunte quali quelle di seguito enunciate:
a) il rafforzamento della loro cooperazione nell'ambito delle norme, dei regolamenti tecnici, della metrologia, dell'accreditamento e della valutazione della conformita' in modo da migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e da esaminare, nei settori di comune interesse, le iniziative di facilitazione degli scambi che favoriscono la convergenza delle loro prescrizioni regolamentari. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni inerenti alla regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale;
b) l'individuazione, lo sviluppo e la promozione di iniziative di facilitazione degli scambi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
i) il rafforzamento della cooperazione in materia di regolamentazione mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, competenze e dati, e il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnica per migliorare, in termini di trasparenza e consultazione, le modalita' di elaborazione dei regolamenti tecnici, e utilizzare in modo efficiente le risorse normative;
ii) la semplificazione delle procedure e delle prescrizioni; e
iii) la promozione e l'incoraggiamento della cooperazione bilaterale tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento;
c) su richiesta, una parte prende in debita considerazione le proposte di cooperazione a norma del presente capo avanzate dall'altra parte.



 

Art. 135.
Trasparenza e procedure di notifica

Le parti convengono:
a) di rispettare i loro obblighi in materia di trasparenza, quali enunciati nell'accordo TBT, di comunicare preventivamente l'introduzione di regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita' che incidano significativamente sugli scambi tra le parti e, all'atto dell'introduzione di tali regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita', di prevedere un periodo di tempo sufficiente tra la pubblicazione e l'entrata in vigore in modo che gli operatori economici possano conformarvisi;
b) nel caso di notifiche effettuate in applicazione dell'accordo TBT, di concedere all'altra parte un periodo di almeno sessanta giorni dalla notifica per la formulazione di osservazioni scritte sulla proposta, tranne nei casi in cui insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanita', protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, e convengono, se possibile, di prendere nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di proroga del termine concesso per formulare osservazioni. Tale periodo sara' prorogato se lo raccomanda il comitato TBT dell'OMC; e
c) di prendere in adeguata considerazione il parere dell'altra parte qualora una parte del processo di elaborazione di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformita' preveda, prima della notifica all'OMC, una consultazione pubblica secondo le procedure di ciascuna regione; e convengono di fornire risposte scritte alle osservazioni formulate dall'altra parte che ne faccia richiesta.



 

Art. 136.
Vigilanza del mercato

Le parti si impegnano a:
a) scambiarsi opinioni sulle attivita' di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme;
b) garantire che la vigilanza del mercato sia effettuata dalle autorita' competenti con indipendenza, onde evitare conflitti di interesse.



 

Art. 137.
Diritti

Le parti si impegnano a provvedere affinche':
a) i diritti eventualmente applicati per valutare la conformita' dei prodotti originari del territorio di una parte siano equi in rapporto a quelli applicati per la valutazione della conformita' di prodotti simili di origine nazionale oppure originari dell'altra parte, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto e altra natura dovute alla diversa ubicazione degli impianti del richiedente e dell'organismo di valutazione della conformita';
b) una parte dia all'altra parte l'opportunita' di contestare l'importo addebitato per la valutazione della conformita' dei prodotti, qualora i diritti siano eccessivi rispetto al costo del servizio di certificazione e cio' comprometta la competitivita' dei suoi prodotti;
c) la durata prevista per l'espletamento di qualsiasi procedura obbligatoria di valutazione della conformita' sia ragionevole ed equa per le merci importate e per quelle di produzione interna.



 

Art. 138.
Marcatura ed etichettatura

1. Le parti prendono atto, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'allegato 1 dell'accordo TBT, che un regolamento tecnico puo' includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura e convengono di rispettare i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT, qualora i loro regolamenti tecnici prevedano obblighi di marcatura od etichettatura.
2. In particolare, le parti decidono:
a) di prescrivere solo la marcatura o l'etichettatura utile per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto oppure di specificare la conformita' del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori
<breve>Qualora l'etichettatura e' richiesta a fini fiscali, tale obbligo e' formulato in modo da non comportare restrizioni agli scambi maggiori di quanto non sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo.</breve>;
b) ove cio' sia necessario considerato il rischio che i prodotti rappresentano per la salute o la vita dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o la sicurezza nazionale, le parti possono:
i) esigere l'approvazione, la registrazione o la certificazione delle etichette o marcature come condizione imprescindibile per la vendita sui rispettivi mercati; o
ii) stabilire prescrizioni circa le caratteristiche fisiche o la concezione delle etichette, in particolare l'obbligo di far figurare le informazioni su una parte specifica del prodotto o di rispettare un determinato formato o una data dimensione.
Quanto sopra lascia impregiudicate le misure che le parti adottano in base alla loro normativa interna per verificare la conformita' dell'etichettatura ai requisiti obbligatori e le misure che esse stabiliscono per contrastare le pratiche ingannevoli verso i consumatori;
c) che la parte che impone l'uso di un numero d'identificazione univoco da parte degli operatori economici comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte senza indugio e senza discriminazioni;
d) purche' cio' non sia fuorviante, contraddittorio o non provochi disorientamento rispetto alle informazioni prescritte nel paese di destinazione delle merci, di ammettere:
i) le informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel paese di destinazione delle merci;
ii) le nomenclature internazionali, i pittogrammi, i simboli o gli elementi grafici;
iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nel paese di destinazione delle merci;
e) nei casi in cui cio' non comprometta il raggiungimento degli obiettivi legittimi di cui all'accordo TBT e il consumatore possa essere adeguatamente informato, di adoperarsi per accettare le etichette non permanenti o staccabili, o una marcatura o etichettatura che figuri nei documenti di accompagnamento invece di essere fisicamente apposta sul prodotto;
f) di consentire che l'etichettatura e le correzioni dell'etichettatura siano effettuate nel paese di destinazione prima della commercializzazione delle merci.
3. Tenendo conto di quanto disposto dal paragrafo 2, le parti decidono che, qualora una parte prescriva la marcatura o l'etichettatura dei prodotti tessili, di abbigliamento o delle calzature, l'obbligo di marcatura permanente puo' riguardare unicamente le seguenti informazioni:
a) per i prodotti tessili e di abbigliamento: il contenuto di fibre, il paese di origine, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e le istruzioni per la manutenzione;
b) per le calzature: i materiali principali delle parti piu' importanti, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e il paese di origine.
4. Le parti applicano le disposizioni del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.



 

Art. 139.
Sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi

1. Le parti istituiscono un sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati).
2. Il sottocomitato svolge i seguenti compiti:
a) discute le questioni relative all'applicazione del presente capo che possono incidere sugli scambi tra le parti;
b) controlla l'attuazione e l'amministrazione del presente capo, provvedendo ad un esame sollecito di qualsiasi questione che una delle parti sollevi per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione, l'applicazione o il rispetto di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita', e provvedendo, su richiesta di una delle parti, a svolgere consultazioni su ogni questione attinente al presente capo;
c) agevola lo scambio di informazioni sui regolamenti tecnici, sulle norme e sulle procedure di valutazione della conformita';
d) costituisce una sede di discussione per risolvere i problemi o le questioni che ostacolano o limitano gli scambi, nei limiti dell'ambito di applicazione e della finalita' del presente capo;
e) rafforza la cooperazione per quanto riguarda l'elaborazione e il miglioramento delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita', compreso lo scambio di informazioni tra gli organismi pubblici o privati competenti che trattano queste materie, e incoraggia un'interazione diretta tra i soggetti non pubblici, quali gli organismi di normazione, accreditamento e certificazione;
f) facilita lo scambio di informazioni sul lavoro svolto da forum non governativi, regionali e multilaterali, che si occupano di regolamenti tecnici, normazione e procedure di valutazione della conformita';
g) esamina i modi per agevolare gli scambi tra le parti;
h) riferisce in merito ai programmi di cooperazione istituiti a norma dell'articolo 57 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo, ai risultati e agli effetti di questi progetti in termini di facilitazione degli scambi e di attuazione delle disposizioni del presente capo;
i) riesamina il presente capo alla luce di eventuali sviluppi nel quadro dell'accordo TBT;
j) riferisce al comitato di associazione in merito all'attuazione delle disposizioni del presente capo, in particolare sui progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi stabiliti delle disposizioni in materia di trattamento speciale e differenziato;
k) intraprende ogni altra iniziativa che, ad avviso delle parti, le aiutera' ad attuare il presente capo;
l) istituisce un dialogo con le autorita' di regolamentazione conformemente all'articolo 134, lettera a), del presente capo, e ove opportuno gruppi di lavoro per discutere vari temi di interesse per le parti. Esperti e soggetti interessati non appartenenti al settore pubblico possono partecipare ai gruppi di lavoro o essere dagli stessi consultati; e
m) si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.



 

Art. 140.
Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:
a) proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nel territorio delle parti, agevolando nel contempo gli scambi reciproci entro l'ambito di applicazione del presente capo;
b) collaborare all'ulteriore attuazione dell'accordo SPS;
c) fare in modo che le misure sanitarie e fitosanitarie non creino ostacoli ingiustificati agli scambi tra le parti;
d) tenere conto delle asimmetrie tra le regioni;
e) promuovere la cooperazione in ambito sanitario e fitosanitario in conformita' con la parte III del presente accordo, con l'obiettivo di rafforzare le capacita' che una parte possiede relativamente alle questioni sanitarie e fitosanitarie cosi' da migliorarne l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando nel contempo il livello di protezione dell'uomo, degli animali e delle piante;
f) dare progressiva attuazione all'approccio "da regione a regione" negli scambi delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie.



 

Art. 141.
Diritti e obblighi multilaterali

Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi stabiliti dall'accordo SPS.



 

Art. 142.
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una parte che possono, direttamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le parti.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformita' definiti nell'accordo TBT.
3. Le disposizioni del presente si applicano inoltre alla cooperazione in materia di benessere degli animali.



 

Art. 143.
Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato A dell'accordo SPS.



 

Art. 144.
Autorita' competenti

Le autorita' competenti delle parti sono le autorita' responsabili dell'attuazione del presente capo, secondo quanto contemplato nell'allegato VI (Autorita' competenti). Le parti si informano reciprocamente a norma dell'articolo 151 del presente capo di eventuali cambiamenti concernenti le autorita' competenti.



 

Art. 145.
Principi generali

1. Le misure sanitarie e fitosanitarie applicate dalle parti si ispirano ai principi stabiliti dall'articolo 3 dell'accordo SPS.
2. Le misure sanitarie e fitosanitarie non possono essere utilizzate per creare ostacoli ingiustificati agli scambi.
3. Le procedure istituite nell'ambito di applicazione del presente capo sono applicate in modo trasparente, senza indebiti ritardi e prevedendo condizioni e requisiti, costi compresi, non piu' onerosi rispetto al costo effettivo del servizio ed equi in rapporto ai diritti imposti su prodotti interni simili delle parti.
4. Le parti non si avvalgono, in assenza di giustificazioni tecniche e scientifiche, delle procedure di cui al paragrafo 3 ne' delle richieste di informazioni aggiuntive per ritardare l'accesso al mercato.



 

Art. 146.
Requisiti all'importazione

1. La parte esportatrice vigila affinche' i prodotti esportati nella parte importatrice siano conformi ai requisiti sanitari e fitosanitari della parte importatrice.
2. La parte importatrice vigila affinche' le condizioni all'importazione vengano applicate in modo proporzionato e non discriminatorio.



 

Art. 147.
Facilitazione degli scambi

1. Elenco degli stabilimenti
a) Per le importazioni di prodotti di origine animale la parte esportatrice trasmette alla parte importatrice l'elenco dei suoi stabilimenti che soddisfano i requisiti della parte importatrice;
b) Su richiesta della parte esportatrice, corredata delle opportune garanzie sanitarie, la parte importatrice riconosce gli stabilimenti di cui all'allegato VII (Requisiti e disposizioni per il riconoscimento degli stabilimenti per i prodotti di origine animale) situati nel territorio della parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Il riconoscimento e' effettuato conformemente ai requisiti e alle disposizioni di cui all'allegato VII e si limita a quelle categorie di prodotti le cui importazioni sono autorizzate;
c) Le garanzie sanitarie di cui al presente articolo possono comprendere le informazioni pertinenti e giustificate che assicurino lo status sanitario degli animali vivi e dei prodotti di origine animale da importare;
d) Tranne qualora occorrano informazioni aggiuntive, la parte importatrice adotta, conformemente alle proprie procedure di legge applicabili, le misure legislative o amministrative necessarie per consentire l'importazione su tali basi entro quaranta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta della parte esportatrice corredata delle adeguate garanzie sanitarie;
e) La parte importatrice presenta periodicamente un registro delle richieste di riconoscimento respinte, contenente le informazioni sui profili di non conformita' che hanno giustificato il mancato riconoscimento di uno stabilimento.
2. Controlli all'importazione e diritti d'ispezione: i diritti imposti per le procedure sui prodotti importati possono coprire unicamente le spese sostenute dall'autorita' competente per i controlli all'importazione, non sono piu' onerosi rispetto al costo effettivo del servizio e sono equi in rapporto ai diritti imposti su prodotti interni simili.



 

Art. 148.
Verifiche

1. Per mantenere la fiducia nella corretta applicazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna delle parti e' autorizzata, entro l'ambito di applicazione dello stesso, a:
a) realizzare, conformemente agli orientamenti stabiliti nell'allegato VIII (Orientamenti per l'espletamento delle verifiche), una verifica totale o parziale del sistema di controllo delle autorita' dell'altra parte. La parte che procede alla verifica ne sostiene le relative spese; e
b) ricevere dall'altra parte informazioni sul sistema di controllo di quest'ultima e sui risultati dei controlli realizzati nell'ambito di tale sistema.
2. Le parti si scambiano i risultati e le conclusioni delle verifiche effettuate sul territorio dell'altra parte e li mettono a disposizione del pubblico.
3. Quando la parte importatrice decide di effettuare una visita di verifica presso la parte esportatrice, tale visita viene notificata all'altra parte almeno sessanta giorni lavorativi prima del suo svolgimento, tranne in casi di emergenza o salvo diverso accordo tra le parti. Qualsiasi modifica della visita e' concordata fra le parti interessate.



 

Art. 149.
Misure connesse alla salute degli animali e delle piante

1. Le parti riconoscono il concetto di zone indenni e di zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia conformemente all'accordo SPS, nonche' le norme, gli orientamenti o le raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie ("OIE") e della convenzione internazionale per la protezione delle piante ("IPPC"). Il sottocomitato di cui all'articolo 156 del presente capo puo' precisare ulteriormente la procedura per il riconoscimento di tali zone, tenendo conto dell'accordo SPS, delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni pertinenti dell'OIE e dell'IPPC. Tale procedura riguarda anche le situazioni connesse ai focolai e alle reinfestazioni.
2. Nel determinare le zone indenni e le zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari nelle zone interessate.
3. Le parti cooperano strettamente nella determinazione delle zone indenni e delle zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, al fine di instaurare rapporti di fiducia reciproca per quanto riguarda le procedure seguite da ciascuna delle parti nella definizione di tali zone.
4. Nel determinare tali zone per la prima volta o in seguito all'insorgenza di un focolaio di una malattia animale o alla reintroduzione di un parassita delle piante, la parte importatrice, in linea di massima, basa la propria determinazione dello status zoosanitario e fitosanitario del territorio della parte esportatrice o di parti di esso sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice conformemente all'accordo SPS e alle norme, agli orientamenti o alle raccomandazioni pertinenti dell'OIE e dell'IPPC e tiene conto della determinazione effettuata dalla parte esportatrice.
5. Se la parte importatrice non accetta la determinazione della parte esportatrice, ne spiega le ragioni ed e' disponibile a consultazioni.
6. La parte esportatrice fornisce gli elementi di prova necessari per dimostrare obiettivamente alla parte importatrice che tali zone sono e probabilmente rimarranno, a seconda dei casi, zone indenni o zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia. A tal fine alla parte importatrice che ne faccia richiesta viene consentito l'accesso necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.
7. Le parti riconoscono il principio di compartimentalizzazione dell'OIE e il principio dei luoghi e siti di produzione indenni da parassiti dell'IPPC. Esse ne prendono in considerazione le future raccomandazioni in materia e il sottocomitato istituito dall'articolo 156 del presente capo formula le proprie raccomandazioni di conseguenza.



 

Art. 150.
Equivalenza

Tramite il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, istituito a norma dell'articolo 156, le parti possono elaborare disposizioni in materia di equivalenza e formulano raccomandazioni conformemente alle procedure previste nelle disposizioni istituzionali del presente accordo.



 

Art. 151.
Trasparenza e scambio di informazioni

Le parti:
a) perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio;
b) migliorano la comprensione reciproca delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e la loro applicazione;
c) si scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti con l'obiettivo di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; e
d) comunicano, su richiesta di una parte, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti.



 

Art. 152.
Notifiche e consultazioni

1. Ciascuna parte notifica per iscritto all'altra parte, entro tre giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le emergenze alimentari.
2. Le notifiche sono effettuate ai punti di contatto di cui all'allegato IX (Punti di contatto e siti web). Per notifica scritta si intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail.
3. Se una parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante riguardante prodotti oggetto di scambi commerciali, ove richieste, si tengono quanto prima consultazioni in merito alla situazione. In tali condizioni ciascuna parte si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi.
4. Le consultazioni di cui al paragrafo 3 possono essere condotte tramite e-mail, videoconferenza, audioconferenza o tramite qualsiasi altro strumento concordato tra le parti. La parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali che sono formalmente approvati dalle parti.



 

Art. 153.
Misure di emergenza

1. In caso di grave rischio per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, la parte importatrice puo', senza preventiva notifica, prendere le misure necessarie alla protezione della vita o della salute dell'uomo, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le partite in transito tra le parti, la parte importatrice cerca la soluzione piu' adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.
2. La parte che adotta la misura informa l'altra parte non appena possibile e comunque entro un giorno lavorativo dall'adozione della misura. Le parti possono chiedere informazioni sulla situazione sanitaria e fitosanitaria e sulle misure adottate e rispondono non appena le informazioni richieste sono disponibili.
3. Su richiesta di una delle parti e conformemente all'articolo 152 del presente capo, le parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla notifica. Le consultazioni si tengono in modo da evitare inutili perturbazioni degli scambi. Le parti possono esaminare le alternative che facilitino l'attuazione o la sostituzione delle misure.



 

Art. 154.
Cooperazione e assistenza tecnica

1. Le misure di cooperazione e assistenza tecnica necessarie per dare attuazione al presente capo sono contenute nell'articolo 62 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.
2. Tramite il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, istituito dall'articolo 156 del presente capo, le parti predispongono un programma di lavoro che individua tra la l'altro la cooperazione e l'assistenza tecnica necessarie per sviluppare e/o rafforzare le capacita' delle parti su temi di comune interesse riguardanti la salute dell'uomo, degli animali o delle piante e la sicurezza alimentare.



 

Art. 155.
Trattamento speciale e differenziato

Ciascuna Repubblica della parte AC puo' consultare direttamente la parte UE ogniqualvolta individui, in rapporto a una proposta di misura della parte UE, un problema specifico che potrebbe incidere sui loro scambi. Per tali consultazioni possono essere utilizzate orientativamente le decisioni del comitato SPS dell'OMC, come il documento G/SPS/33 e relative modificazioni.



 

Art. 156.
Sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie

1. Le parti istituiscono un sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati).
2. Il sottocomitato si puo' occupare di tutte le questioni connesse ai diritti e agli obblighi di cui al presente capo. Esso ha i seguenti compiti e le seguenti responsabilita':
a) raccomanda la definizione delle procedure o delle modalita' necessarie per dare attuazione al presente capo;
b) monitora i progressi compiuti nell'attuazione del presente capo;
c) costituisce una sede in cui discutere i problemi inerenti all'applicazione di determinate misure sanitarie o fitosanitarie per giungere ad alternative accettabili per entrambe le parti. A tale scopo il sottocomitato e' convocato d'urgenza, su richiesta di una parte, per procedere alle consultazioni;
d) procede, se necessario, alle consultazioni previste dall'articolo 155 del presente capo in merito al trattamento speciale e differenziato;
e) procede, se necessario, alle consultazioni previste dall'articolo 157 del presente capo in merito alla risoluzione delle controversie derivanti dal presente capo;
f) promuove la cooperazione tra le parti in materia di benessere degli animali;
g) si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.
3. Nel corso della prima riunione il sottocomitato delibera il regolamento interno da sottoporre all'approvazione del comitato di associazione.



 

Art. 157.
Risoluzione delle controversie

1. Una parte, se ritiene che una misura dell'altra parte sia o possa essere contraria agli obblighi che discendono dal presente capo, puo' chiedere consultazioni tecniche a livello del sottocomitato istituito dall'articolo 156. Le autorita' competenti di cui all'allegato VI (Autorita' competenti) agevolano queste consultazioni.
2. Quando una controversia e' oggetto delle consultazioni a livello di sottocomitato secondo quanto contemplato al paragrafo 1, tali consultazioni sostituiscono quelle previste dall'articolo 310 del titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo, salvo quanto diversamente convenuto dalle parti della controversia. Le consultazioni a livello del sottocomitato si ritengono concluse entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, tranne qualora le parti impegnate nelle consultazioni non decidano di proseguirle. Tali consultazioni possono essere condotte tramite conferenza telefonica, videoconferenza o qualsiasi altro strumento concordato tra le parti.



 

Art. 158.
Eccezioni generali

1. L'articolo XX del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne costituiscono parte integrante.
2. Le parti riconoscono che l'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 puo' applicarsi anche alle misure di carattere ambientale necessarie ai fini della protezione della vita o della salute dell'uomo, degli animali o delle piante e che l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche.
3. Le parti riconoscono che, su richiesta di una di esse e prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la parte esportatrice che intende adottare le misure fornisce all'altra parte tutte le informazioni pertinenti. Le parti possono concordare i mezzi necessari per far venir meno le condizioni che rendono necessarie le misure. Se non viene raggiunto un accordo entro trenta giorni, la parte esportatrice puo' applicare alle esportazioni del prodotto interessato le misure previste dal presente articolo. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'informazione o l'esame preventivi, la parte che intende adottare le misure puo' applicare immediatamente le misure precauzionali strettamente necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa sollecitamente l'altra parte.



 

Art. 159.
Obiettivo, ambito di applicazione e settori interessati

1. Le parti, nel riaffermare gli impegni assunti in forza dell'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie alla progressiva liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e alla cooperazione in materia di commercio elettronico.
2. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come tale da imporre la privatizzazione di imprese pubbliche o dei servizi di pubblica utilita' forniti nell'esercizio di poteri governativi o come tale da comportare obblighi in materia di appalti pubblici.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti.
4. Conformemente alle disposizioni del presente titolo, ciascuna parte si riserva il diritto di legiferare e adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi di politica nazionale.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte, ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
6. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte applichi misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel suo territorio, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrita' dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una qualsiasi delle parti dalle condizioni di un impegno specifico
<breve>Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non e' considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico.</breve>.



 

Art. 160.
Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:
a) "misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
b) "misure adottate o mantenute in vigore da una parte": misure prese da:
i) amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali;
ii) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali;
c) "persona fisica di una parte": un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di una Repubblica della parte CA secondo la rispettiva legislazione interna;
d) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprieta' privata o pubblica, comprese le societa' per azioni, i trust, le societa' di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;
e) "persona giuridica della parte UE" o "persona giuridica di una Repubblica della parte AC": una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di una Repubblica della parte AC, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale, rispettivamente, nel territorio della parte UE o nel territorio di una Repubblica della parte AC.
Se la persona giuridica ha solo la sede sociale o l'amministrazione centrale, rispettivamente, nel territorio della parte UE o nel territorio di una Repubblica della parte AC, essa e' considerata persona giuridica, rispettivamente, della parte UE o di una Repubblica della parte AC solo se svolge un'attivita' commerciale sostanziale, rispettivamente, nel territorio di uno Stato membro dell'UE o nel territorio di una Repubblica della parte AC
<breve>L'UE, conformemente alla notifica del trattato CE all'OMC (doc. WT/REG39/1), intende la nozione di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri, sancita dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come equivalente alla nozione di "attivita' commerciale sostanziale" di cui all'articolo V, paragrafo 6, del GATS.</breve>; e
f) ferma restando la lettera che precede, beneficiano delle disposizioni del presente accordo anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori della parte UE o delle Repubbliche della parte AC e controllate, rispettivamente, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di una Repubblica della parte AC, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro dell'Unione europea o in una Repubblica della parte AC in conformita' della loro rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di una Repubblica della parte AC.



 

Art. 161.

Cooperazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e
commercio elettronico

Le parti convengono che e' nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca su temi inerenti allo stabilimento, agli scambi di servizi e al commercio elettronico. In questo senso esse hanno individuato una serie di attivita' di cooperazione che sono descritte all'articolo 56 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.



 

Art. 162.
Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:
a) "succursale di una persona giuridica di una parte": una sede di attivita' priva di personalita' giuridica che presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre, dispone di una propria gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che un eventuale rapporto giuridico si stabilira' con la societa' madre la cui sede sociale e' all'estero, non devono trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro di attivita' che ne costituisce la sede secondaria;
b) "attivita' economica": le attivita' per le quali sono assunti impegni nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento). Il termine "attivita' economica" non comprende le attivita' svolte nell'esercizio di poteri governativi, ad esempio quelle attivita' che non sono svolte su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici;
c) "stabilimento":
i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica
<breve>I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica si intendono come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli.</breve>; o
ii) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza;
nel territorio di una parte allo scopo di esercitare un'attivita' economica;
d) "investitore di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda esercitare o eserciti un'attivita' economica per mezzo di uno stabilimento; e
e) "controllata di una persona giuridica di una parte": una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte
<breve>Una persona giuridica e' controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato.</breve>.



 

Art. 163.
Settori interessati

Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento
<breve>Il presente capo non disciplina la protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall'articolo 165, ivi comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.</breve> in tutti i settori dell'attivita' economica, quale definita all'articolo 162, tranne:
a) l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione di materiali nucleari;
b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
c) i servizi audiovisivi;
d) il trasporto di cabotaggio nazionale e per vie navigabili interne
<breve>Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nella stessa Repubblica della parte AC o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.</breve>; e
e) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
iv) altri servizi ausiliari che agevolano l'attivita' dei vettori aerei, elencati nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento).



 

Art. 164.
Accesso al mercato

1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordati e specificati negli impegni specifici di cui all'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento).
2. Salvo quanto diversamente precisato nell'allegato X, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure:
a) limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessita' economica;
b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica;
c) limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessita' economica
<breve>Il paragrafo 2, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo.</breve>;
d) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi; e
e) misure che limitano o impongono forme specifiche di stabilimento (controllata, succursale, ufficio di rappresentanza)
<breve>Ciascuna delle parti puo' imporre agli investitori l'assunzione di una specifica forma giuridica all'atto della costituzione di una societa' in base alla propria legislazione. Nella misura in cui tale obbligo sia applicato in modo non discriminatorio, non e' necessario che esso sia precisato nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) per essere mantenuto in vigore o adottato dalle parti.</breve> o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attivita' economica da parte di un investitore dell'altra parte.



 

Art. 165.
Trattamento nazionale

1. Nei settori specificati nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle parti accorda agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri stabilimenti e investitori simili.
2. Una parte puo' adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri stabilimenti e investitori simili oppure un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio degli stabilimenti o degli investitori della parte rispetto agli stabilimenti o agli investitori simili dell'altra parte.
4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che gli investitori in questione sono stranieri.



 

Art. 166.
Elenchi degli impegni

I settori per i quali ciascuna parte ha assunto impegni a norma del presente capo, nonche' le limitazioni dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale, le condizioni e le restrizioni applicabili - a seguito della formulazione di riserve - agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni di cui all'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento).



 

Art. 167.
Altri accordi

Nessuna disposizione del presente titolo va interpretata come limitativa dei diritti degli investitori delle parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e una Repubblica della parte AC. A nessuna disposizione del presente accordo si applicano direttamente o indirettamente le procedure di risoluzione delle controversie tra investitori e Stato istituite in tali altri accordi.



 

Art. 168.
Riesame

Le parti si impegnano a riesaminare, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica, il quadro giuridico per gli investimenti, il contesto degli investimenti e il flusso degli investimenti reciproci, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.



 

Art. 169.
Settori interessati e definizioni

1. Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori tranne i seguenti:
a) i servizi audiovisivi;
b) il trasporto di cabotaggio nazionale e per vie navigabili interne
<breve>Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nella stessa Repubblica della parte AC o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.</breve>; e
c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS);
iv) altri servizi ausiliari che agevolano l'attivita' dei vettori aerei, elencati nell'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi).
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di servizi:
i) dal territorio di una parte verso il territorio dell'altra parte (modalita' 1);
ii) nel territorio di una parte a favore di un consumatore dell'altra parte (modalita' 2);
b) "servizi": qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi;
"servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi": qualsiasi servizio che non viene prestato su base commerciale, ne' in concorrenza con uno o piu' prestatori di servizi;
c) "prestatore di servizi di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio; e
d) "prestazione di servizi": la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di servizi.



 

Art. 170.
Accesso al mercato

1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato attraverso le modalita' di prestazione definite all'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordati e specificati negli impegni specifici di cui all'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi).
2. Salvo quanto diversamente precisato nell'allegato XI, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure:
a) limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessita' economica;
b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica; e
c) limitazioni del numero complessivo di imprese di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di una verifica della necessita' economica
<breve>Il paragrafo 2, lettera c), non riguarda le misure di una parte che limitano i fattori produttivi necessari per la prestazione di servizi.</breve>.



 

Art. 171.
Trattamento nazionale

1. Nei settori specificati nell'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili.
2. Una parte puo' adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e prestatori di servizi simili oppure un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della parte rispetto ai servizi e ai prestatori di servizi simili dell'altra parte.
4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori in questione sono stranieri.



 

Art. 172.
Elenchi degli impegni

I settori per i quali ciascuna parte ha assunto impegni a norma del presente capo, nonche' le limitazioni dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale, le condizioni e le restrizioni applicabili - a seguito della formulazione di riserve - ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni di cui all'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi).



 

Art. 173.
Settori interessati e definizioni

1. Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, conformemente a quanto disposto dall'articolo 159, paragrafo 5, del presente titolo.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) "personale chiave": le persone fisiche - alle dipendenze di una persona giuridica di una delle parti che non sia un'organizzazione senza fine di lucro - responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento.
Il "personale chiave" comprende i "visitatori per motivi professionali" responsabili della creazione di uno stabilimento e il "personale trasferito all'interno di una societa'":
i) "visitatori per motivi professionali": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. Non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante;
ii) "personale trasferito all'interno di una societa'": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra parte. La persona fisica interessata deve appartenere a una delle categorie di seguito elencate.
"Dirigenti":
persone che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente con compiti di gestione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o di soggetti ad essi equiparabili, in particolare coloro che:
- dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;
- svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali;
- hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale.
"Personale specializzato":
dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terra' conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
b) "laureati in tirocinio": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa
<breve>Allo stabilimento ospitante puo' essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione corrispondente alla durata del soggiorno, che dimostri la finalita' formativa del soggiorno.</breve>;
c) "venditori di servizi alle imprese": le persone fisiche, rappresentanti di un prestatore di servizi di una parte, che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio dell'altra parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi. Non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante;
d) "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima parte un contratto in buona fede (diverso da quello di agenzia, quale definito al codice CPC 872
<breve>Per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991.</breve>) per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi;
e) "professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualita' di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima parte un contratto in buona fede (diverso da quello di agenzia, quale definito al codice CPC 872) per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi
<breve>Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere d) ed e) e' conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni della parte in cui il contratto e' eseguito.</breve>;
f) "qualifiche": i diplomi, i certificati e altri titoli rilasciati da un'autorita' designata in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, i quali certificano il completamento di una formazione per l'esercizio di una professione.



 

Art. 174.
Personale chiave e laureati in tirocinio

1. Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) o all'allegato XII (Riserve relative al personale chiave e ai laureati in tirocinio della parte UE), la parte UE consente agli investitori delle Repubbliche della parte AC di impiegare presso il loro stabilimento persone fisiche delle Repubbliche della parte AC, purche' tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 173. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una societa', novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali e dodici mesi per i laureati in tirocinio.
Salvo quanto diversamente specificato nell'allegato XII, nei settori liberalizzati a norma del capo 2 del presente titolo, la parte UE si astiene dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, le misure che limitano - sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica - il numero totale di persone fisiche che un investitore puo' assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore e le misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.
2. Nei settori elencati nell'allegato XIII (Elenchi degli impegni delle Repubbliche della parte AC relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio) e fatte salve le riserve e le condizioni in esso precisate, le Repubbliche della parte AC consentono agli investitori della parte UE di impiegare presso il loro stabilimento persone fisiche della parte UE, purche' tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 173. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di un anno, rinnovabile per il periodo massimo consentito a norma delle disposizioni pertinenti della rispettiva legislazione delle parti. L'ingresso e il soggiorno temporanei dei visitatori per motivi professionali sono consentiti per una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
Nei settori elencati nell'allegato XIII e fatte salve le riserve e le condizioni in esso precisate, le Repubbliche della parte AC si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, le misure che limitano - sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica - il numero totale di persone fisiche che un investitore puo' assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore e le misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.



 

Art. 175.
Venditori di servizi alle imprese

1. Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 o 3 del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) e all'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), la parte UE consente l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese delle Repubbliche della parte AC per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
2. Nei settori elencati nell'allegato XIV (Elenchi degli impegni delle Repubbliche della parte AC relativi ai venditori di servizi alle imprese) e fatte salve le riserve e le condizioni in esso precisate, le Repubbliche della parte AC consentono l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese della parte UE per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.



 

Art. 176.
Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti

Le parti confermano i rispettivi impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti.



 

Art. 177.
Reciproco riconoscimento

1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista, per il settore di attivita' interessato, nel territorio in cui il servizio viene prestato.
2. Le parti incoraggiano, a seconda dei casi, gli organismi professionali o le autorita' competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul reciproco riconoscimento e a presentarle al comitato di associazione per consentire agli investitori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attivita' e certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, in particolare di quelli professionali.
3. Il comitato di associazione, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo precedente, la esamina entro un termine ragionevole per valutarne la compatibilita' con il presente titolo.
4. Qualora una raccomandazione di cui al paragrafo 2 sia stata giudicata compatibile con il presente titolo secondo la procedura di cui al paragrafo 3 e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle parti risulti sufficiente, le parti incoraggiano le autorita' competenti a negoziare un accordo sul reciproco riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione.
5. Gli accordi di questo tipo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.



 

Art. 178.
Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate

1. Ciascuna parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra parte concernente le sue misure di applicazione generale o gli accordi internazionali che riguardano il presente titolo o incidono sul medesimo. Entro l'entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte designa inoltre uno o piu' punti di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste materie agli investitori e ai prestatori di servizi dell'altra parte che le richiedano. Tali punti di informazione non sono necessariamente i depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.
2. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo puo' essere interpretata come tale da imporre alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.



 

Art. 179.
Procedure

1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per lo stabilimento per i quali sia stato assunto un impegno specifico, le autorita' competenti della parte informano il richiedente, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne, della decisione riguardante tale domanda. Le autorita' competenti della parte forniscono sollecitamente al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della sua domanda.
2. Ciascuna delle parti mantiene o istituisce procedure od organi giurisdizionali, arbitrali o amministrativi che, su richiesta dell'investitore o del prestatore di servizi interessato, provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organismo preposto alla decisione amministrativa in questione, le parti garantiscono che la procedura adottata consenta comunque un riesame obiettivo e imparziale.



 

Art. 180.
Intesa sui servizi informatici

1. Nella misura in cui per gli scambi dei servizi informatici sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo, le parti si attengono all'intesa definita nei paragrafi che seguono.
2. Il codice 84 della CPC
<breve>Per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991.</breve>, codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, contempla le funzioni di base relative alla prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l'elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonche' i servizi correlati, quali i servizi di consulenza e di formazione del personale dei clienti. Grazie all'evoluzione tecnologica e' aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalita'. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici.
3. I servizi informatici e i servizi correlati, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come ad esempio internet, comprendono ogni servizio in materia di:
a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici, oppure
b) programmi informatici (in se') definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer, oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici, oppure
c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di basi dati, oppure
d) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer;
e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.
4. I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio servizi finanziari) mediante mezzi elettronici e di altro tipo. Esiste tuttavia una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web hosting, l'elaborazione dati o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello finanziario) fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non e' compreso nel codice CPC 84.



 

Art. 181.
Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile ai servizi di corriere per i quali sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo.
2. Ai fini della presente sezione e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo, per "licenza" si intende l'autorizzazione, accordata da un'autorita' competente a un singolo fornitore, eventualmente prescritta per iniziare a prestare un determinato servizio.



 

Art. 182.

Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi
di corriere

1. Le parti introducono o mantengono in vigore misure appropriate volte ad impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi di corriere di cui trattasi.
2. Ciascuna parte vigila affinche' il fornitore monopolistico di un servizio postale di una parte che operi in condizioni di concorrenza, direttamente o attraverso una societa' collegata, nella fornitura di servizi di consegna espressa non compresi nell'ambito dei suoi diritti di monopolio non violi gli obblighi che gli incombono a norma del presente titolo.



 

Art. 183.
Licenze

1. Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici:
a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e
b) i termini e le condizioni applicabili alle licenze.
2. I motivi del diniego del rilascio della licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta. Un fornitore ha il diritto di ricorrere avverso la decisione che lo riguardi dinanzi a un organo competente indipendente, conformemente alla rispettiva legislazione. Tale procedura e' trasparente, non discriminatoria e si basa su criteri oggettivi.



 

Art. 184.
Indipendenza degli organismi di regolamentazione

Gli organismi di regolamentazione dei quali le parti dispongano sono giuridicamente distinti dai fornitori di servizi di corriere e non devono rispondere a tali fornitori. Le decisioni e le procedure degli organismi di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.



 

Art. 185.
Definizioni e ambito di applicazione

1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione per i servizi pubblici di telecomunicazione, diversi dalla trasmissione radiotelevisiva, per i quali sono assunti impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo. Sono compresi i servizi di telefonia vocale, i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, i servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito, i servizi di telex, i servizi telegrafici, i servizi di fax, i servizi relativi ai circuiti privati affittati e i servizi e sistemi di comunicazione mobile e personale
<breve>Le parti convengono che questi servizi sono disciplinati dalla presente sezione nella misura in cui siano considerati servizi pubblici di telecomunicazione conformemente alla legislazione interna applicabile.</breve>.
2. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) "servizi di telecomunicazione": tutti i servizi relativi alla trasmissione e ricezione di segnali elettromagnetici attraverso reti di telecomunicazioni, escluse le attivita' economiche di fornitura di contenuti la cui distribuzione richieda servizi o reti di telecomunicazione;
b) "servizi pubblici di telecomunicazione" o "servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico": qualsiasi servizio di telecomunicazione che le parti impongono siano offerti al pubblico in generale conformemente alla loro rispettiva legislazione;
c) "autorita' di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni": l'organismo o gli organismi che svolgono i compiti di regolamentazione ad essi assegnati conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte;
d) "infrastrutture di telecomunicazione essenziali": le infrastrutture di una rete pubblica o di un servizio pubblico di telecomunicazione che:
i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e
ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della fornitura di un servizio;
e) "fornitore principale" del settore delle telecomunicazioni: un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi pubblici di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato;
f) "interconnessione": il collegamento tra fornitori che forniscono reti o servizi pubblici di telecomunicazione per consentire agli utilizzatori di un fornitore di comunicare con gli utilizzatori di un altro fornitore e di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore.



 

Art. 186.
Autorita' di regolamentazione

1. Le autorita' di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione.
2. Ciascuna delle parti si adopera per garantire che la propria autorita' di regolamentazione disponga di risorse sufficienti all'esercizio delle sue funzioni. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi.
3. Le decisioni delle autorita' di regolamentazione e le procedure da esse adottate sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
4. Un fornitore ha il diritto di ricorrere, conformemente alla rispettiva legislazione, avverso la decisione di un'autorita' di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente, indipendente dai fornitori coinvolti. Se quest'ultimo non ha carattere giurisdizionale, le sue decisioni sono sempre motivate per iscritto e sono soggette al riesame di un'autorita' giudiziaria imparziale e indipendente.
Le decisioni adottate da questi organi competenti hanno carattere di esecutivita' conformemente al procedimento legale applicabile. In attesa dell'esito del procedimento legale, la decisione dell'autorita' di regolamentazione resta valida, salvo che l'organo competente o la legislazione applicabile non disponga diversamente.



 

Art. 187.
Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione

<breve>Ai fini della presente sezione, per "autorizzazione" si intendono le licenze, le concessioni, i permessi, l'iscrizione in registri e qualsivoglia altra autorizzazione che una parte richieda per la prestazione di servizi di telecomunicazione.</breve>
1. La prestazione dei servizi e', per quanto possibile, autorizzata mediante procedure semplici e, se del caso, mediante semplice notifica.
2. Puo' essere prescritta una licenza o un'autorizzazione specifica per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni di tali licenze o autorizzazioni specifiche sono resi noti al pubblico.
3. Ove sia prescritta una licenza o un'autorizzazione:
a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze o delle autorizzazioni e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza o di autorizzazione sono resi noti al pubblico;
b) i motivi del diniego del rilascio di una licenza o di un'autorizzazione vengono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; e
c) il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio di una licenza o di un'autorizzazione deve avere il diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente conformemente alla rispettiva legislazione.



 

Art. 188.

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori
principali

Le parti introducono o mantengono in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare:
a) nella concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali
<breve>O "nella compressione dei margini" limitatamente alla parte UE.</breve>;
b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; e
c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative a infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi.



 

Art. 189.
Interconnessione

<breve>I paragrafi 3, 4 e 5 non si applicano ai fornitori di servizi commerciali di telefonia mobile ne' ai fornitori di servizi di telecomunicazioni rurali. Resta inteso che nessuna disposizione del presente articolo puo' essere interpretata come tale da impedire a una parte di imporre ai fornitori di servizi commerciali di telefonia mobile le prescrizioni contenute nel presente articolo.</breve>
1. Ogni fornitore autorizzato a fornire servizi pubblici di telecomunicazione ha il diritto di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e servizi pubblici di telecomunicazione. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi sulla base di trattative commerciali tra i fornitori interessati, fatto salvo il potere di intervento dell'autorita' di regolamentazione conformemente alla rispettiva legislazione.
2. I fornitori sono tenuti a utilizzare le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e rispettano sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
3. L'interconnessione a un fornitore principale e' garantita in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete ed e' fornita conformemente alla rispettiva legislazione interna:
a) secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualita' non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori di servizi ad esso non collegati o per le proprie societa' controllate o per altre societa' collegate;
b) tempestivamente, secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilita' economica e sufficientemente disaggregate, cosi' da consentire al fornitore di non dover pagare per componenti o strutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e
c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle strutture aggiuntive necessarie.
4. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese note al pubblico.
5. I fornitori principali rendono noti al pubblico i propri accordi di interconnessione vigenti o le loro offerte di interconnessione di riferimento o sia gli uni che le altre, conformemente alla rispettiva legislazione.
6. Il fornitore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore principale puo' rivolgersi, una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che puo' essere un'autorita' di regolamentazione ai sensi all'articolo 186, per la risoluzione delle controversie concernenti le modalita', le condizioni e le tariffe di interconnessione appropriate.



 

Art. 190.
Risorse limitate

Tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, sono espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa lo stato attuale delle bande di frequenza assegnate sono rese note al pubblico, ma non e' obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.



 

Art. 191.
Servizio universale

1. Ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende istituire o mantenere.
2. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere piu' gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.
3. Tutti i fornitori dovrebbero avere il diritto di garantire il servizio universale. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio, conformemente alla rispettiva legislazione.
4. Le parti provvedono affinche':
a) gli elenchi di tutti gli abbonati di telefonia fissa siano a disposizione degli utenti conformemente alla rispettiva legislazione; e
b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad essi comunicate da altre organizzazioni.



 

Art. 192.
Riservatezza delle informazioni

Ciascuna delle parti garantisce, conformemente alla rispettiva legislazione, la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, nonche' dei relativi dati sul traffico, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate agli scambi di servizi.



 

Art. 193.
Controversie tra fornitori

Qualora fra i fornitori di reti o di servizi di telecomunicazione insorga una controversia in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dagli articoli 188 e 189, l'autorita' di regolamentazione nazionale interessata o un'altra autorita' competente adotta, su richiesta di uno dei fornitori e conformemente alle procedure stabilite nella loro rispettiva legislazione, una decisione vincolante per risolvere la controversia nel piu' breve tempo possibile.



 

Art. 194.
Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari per i quali sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo.
2. Ai fini del presente capo e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo si intende per:
a) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita':
A. Servizi assicurativi e connessi:
1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
a) ramo vita;
b) ramo danni;
2. riassicurazione e retrocessione;
3. intermediazione assicurativa (ad esempio attivita' di broker e agenzie);
4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri.
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
1. raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili tra il pubblico;
2. prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
3. leasing finanziario;
4. tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheques e bonifici bancari;
5. garanzie e impegni;
6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
a) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
b) valuta estera;
c) prodotti derivati, compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;
d) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);
e) titoli trasferibili;
f) altri strumenti negoziabili e altre attivita' finanziarie, compresi i lingotti;
7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' prestazione di servizi collegati;
8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
9. gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
10. servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attivita' finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
11. fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari;
12. servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attivita' elencate ai precedenti punti da 1 a 11, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali;
b) "prestatore di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle parti che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine "prestatore di servizi finanziari" non comprende i soggetti pubblici;
c) "soggetto pubblico":
i) un governo, una banca centrale o un'autorita' monetaria di una parte, o un soggetto di proprieta' o controllato da una parte, che svolga principalmente funzioni governative o attivita' a fini governativi, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o
ii) un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nel momento in cui eserciti tali funzioni;
d) "nuovo servizio finanziario": un servizio finanziario non prestato nel territorio della parte, prestato nel territorio dell'altra parte. Comprende le nuove modalita' di erogazione di un servizio finanziario o la vendita di un prodotto finanziario che non e' venduto nel territorio della parte.



 

Art. 195.
Misure prudenziali

1. Ciascuna delle parti puo' adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:
a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei fruitori dei mercati finanziari, dei titolari di polizze o dei soggetti nei cui confronti un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
b) la salvaguardia della sicurezza, della solidita', dell'integrita' o della responsabilita' finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; e
c) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del sistema finanziario di una parte.
2. Tali misure, ove non conformi alle disposizioni del presente capo, non vengono utilizzate come mezzi per eludere gli impegni o obblighi che incombono alla parte a norma del presente capo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da imporre alle parti l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.



 

Art. 196.
Regolamentazione efficace e trasparente

1. Ciascuna parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, cosi' da dare a tali soggetti la possibilita' di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure e' effettuata mediante:
a) pubblicazione ufficiale; o
b) altra forma scritta o elettronica.
2. Ciascuna parte comunica agli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.
La parte in questione fornisce al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la parte ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne da' sollecitamente comunicazione all'interessato.
3. Ciascuna delle parti fa quanto in suo potere affinche' nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale per quanto concerne la regolamentazione e la vigilanza del settore dei servizi finanziari, la lotta contro il riciclaggio del denaro o di altri capitali e il finanziamento del terrorismo e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale.



 

Art. 197.
Nuovi servizi finanziari

1. Una parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel suo territorio a prestare sul suo territorio qualunque nuovo servizio finanziario compreso nell'ambito dei sottosettori e dei servizi finanziari per i quali sono assunti impegni nel suo elenco di impegni, fatti salvi i termini, le limitazioni, le condizioni e le restrizioni ivi specificati e a condizione che l'introduzione del nuovo servizio finanziario non richieda l'adozione di una nuova legge o la modifica di una legge esistente.
2. Conformemente al paragrafo 1 una parte puo' stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio finanziario e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Se e' prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene presa in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per motivi prudenziali.



 

Art. 198.
Trattamento dei dati

1. Ciascuna delle parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire i dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal proprio territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di detti prestatori di servizi finanziari
<breve>Resta inteso che l'obbligo previsto al presente articolo non e' considerato un impegno specifico a norma dell'articolo 194, paragrafo 2, lettera a).</breve>.
2. Ciascuna delle parti adotta o mantiene in vigore le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della liberta' individuale, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.



 

Art. 199.
Eccezioni specifiche

1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi che facciano parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attivita' che, in base alla regolamentazione interna della parte, possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita' svolte da una banca centrale o da un'autorita' monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
3. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi per conto proprio o di suoi soggetti pubblici, con garanzia propria o loro o utilizzando risorse finanziarie proprie o di suoi soggetti pubblici.



 

Art. 200.
Ambito di applicazione, definizioni e principi

1. La presente sezione stabilisce i principi relativi ai servizi di trasporto marittimo internazionale per i quali sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo.
2. Ai fini della presente sezione e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo si intende per:
a) "trasporto marittimo internazionale": i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante piu' di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un titolo di trasporto unico e implicanti percio' il diritto per i prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto
<breve>Resta inteso che l'ambito di applicazione della presente definizione non riguarda la prestazione di un servizio di trasporto. Ai fini della presente definizione, per "titolo di trasporto unico" si intende un documento che consente ai clienti di concludere un unico contratto con una compagnia di navigazione per un'operazione di trasporto porta a porta.</breve>;
b) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attivita' svolte dalle societa' che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse pero' le attivita' dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle societa' che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attivita' contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di:
i) carico e scarico delle navi;
ii) rizzaggio/derizzaggio del carico;
iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;
c) "servizi di sdoganamento" (o "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto terzi delle formalita' doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, sia questa l'attivita' principale del prestatore del servizio o una sua abituale attivita' complementare;
d) "servizi di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
e) "servizi di agenzia marittima": le attivita' che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o piu' linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonche' emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;
ii) rappresentanza delle compagnie, organizzazione dello scalo o, se necessario, presa in carico delle merci;
f) "servizi di spedizione merci": l'attivita' che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali.
3. Considerata la situazione attualmente esistente tra le parti nel trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte:
a) applica effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati marittimi internazionali e alle rotte commerciali marittime internazionali su basi commerciali e non discriminatorie;
b) accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonche' i relativi diritti e oneri, le strutture doganali e l'assegnazione di ormeggi e strutture per il carico e lo scarico
<breve>Le disposizioni della presente lettera riguardano unicamente l'accesso ai servizi, ma non consentono la prestazione di servizi.</breve>.
4. Nell'applicare questi principi, ciascuna delle parti:
a) si astiene dall'introdurre clausole concernenti la ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abroga entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi bilaterali; e
b) fatti salvi gli elenchi di impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo, provvede affinche' le misure vigenti o future adottate in materia di servizi di trasporto marittimo internazionale non siano discriminatorie e non costituiscano una restrizione dissimulata ai servizi di trasporto marittimo internazionale.
5. Ciascuna parte consente, conformemente all'articolo 165, lo stabilimento nel proprio territorio dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte.
6. Le parti vigilano affinche' i servizi forniti nei porti siano offerti secondo modalita' e condizioni non discriminatorie. I servizi forniti possono includere: il pilotaggio, il rimorchiaggio, la fornitura di provviste di bordo, il bunkeraggio e il rifornimento idrico, la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento della zavorra, i servizi della capitaneria di porto, gli ausili alla navigazione, i servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricita', le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.



 

Art. 201.
Obiettivo e principi

1. Le parti, nel riconoscere che il commercio elettronico migliora le possibilita' di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare nelle questioni relative al commercio elettronico, secondo quanto disposto dal presente titolo.
2. Le parti riconoscono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati, in modo che gli utenti abbiano fiducia nel commercio elettronico.



 

Art. 202.
Profili di regolamentazione del commercio elettronico

Sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico le parti instaurano un dialogo che riguardera' tra l'altro i seguenti temi:
a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;
b) la disciplina delle comunicazioni elettroniche commerciali non sollecitate;
c) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e
d) qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.



 

Art. 203.
Eccezioni generali

1. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti quando esistano condizioni simili, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure:
a) necessarie per tutelare la sicurezza pubblica o la moralita' pubblica o mantenere l'ordine pubblico;
b) necessarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono associate a restrizioni applicate nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
e) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente titolo, comprese quelle relative:
i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonche' alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
iii) alla sicurezza;
f) incompatibili con gli articoli 165 e 171 del presente titolo, purche' il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attivita' economiche, di investitori, di servizi o di prestatori di servizi dell'altra parte
<breve>Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, che: a) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti e' determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte; o b) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o riscossione di imposte nel territorio della parte; o c) si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; o d) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti nel territorio della parte; o e) operano una distinzione tra investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte. I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) della presente disposizione e alla presente nota sono intesi secondo le definizioni e i concetti fiscali, o secondo definizioni e concetti equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta la misura.</breve>.
2. Le disposizioni del presente titolo e dei corrispondenti allegati relativi agli elenchi degli impegni non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle parti ne' alle attivita' svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.



 

Art. 204.
Obiettivo e ambito di applicazione

1. Le parti si adoperano per liberalizzare i pagamenti correnti e i movimenti di capitali tra loro, conformemente agli impegni assunti nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali e tenendo debitamente conto della stabilita' monetaria di ciascuna parte.
2. Il presente titolo si applica a tutti i pagamenti correnti e a tutti i movimenti di capitali tra le parti.



 

Art. 205.
Conto corrente

Le parti consentono o autorizzano, a seconda dei casi, tutti i pagamenti e i trasferimenti tra le parti in valuta liberamente convertibile inerenti al conto corrente conformemente all'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, in particolare al suo articolo VIII.



 

Art. 206.
Conto capitale

Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti consentono o garantiscono, a seconda dei casi, la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti effettuati in persone giuridiche costituite a norma della legislazione del paese ospitante e agli investimenti e alle altre operazioni effettuati a norma delle disposizioni del titolo III (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico)
<breve>Resta inteso che le eccezioni di cui alla parte V del presente accordo e le eccezioni di cui al titolo III (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) della parte IV del presente accordo si applicano anche al presente titolo.</breve> della parte IV del presente accordo, nonche' la liquidazione e il rimpatrio di detti investimenti e degli utili che ne derivino.



 

Art. 207.
Misure di salvaguardia

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra le parti causino o rischino di causare gravi difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio di una delle parti, la parte interessata puo' adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali per un periodo non superiore a un anno. In circostanze assolutamente eccezionali l'applicazione delle misure di salvaguardia puo' essere prorogata mediante un loro formale ripristino, previo coordinamento tra le parti in merito all'attuazione della proposta di formale ripristino
<breve>Il ripristino di misure di salvaguardia non e' subordinato all'autorizzazione delle parti.</breve>.



 

Art. 208.
Disposizioni finali

1. Relativamente al presente titolo le parti confermano i diritti e gli obblighi che discendono dal Fondo monetario internazionale o da altri accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea e una Repubblica della parte AC.
2. Le parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra loro cosi' da promuovere gli obiettivi del presente accordo.



 

Art. 209.
Introduzione

1. Le parti, nel riconoscere il contributo di procedure di gara trasparenti, concorrenziali e aperte a uno sviluppo economico sostenibile, si propongono di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti.
2. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) "beni e servizi commerciali": beni e servizi generalmente venduti o offerti in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistati a un fine non pubblico;
b) "procedura di valutazione della conformita'": procedure utilizzate, direttamente o indirettamente, per accertare il rispetto dei requisiti pertinenti di regolamenti tecnici o norme;
c) "servizi di costruzione": qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsivoglia mezzo, di opere civili o di costruzione, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite;
d) "asta elettronica": processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili - diversi dal prezzo dell'offerta - connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;
e) "per iscritto": qualsiasi formulazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta o comunicata successivamente, comprese le informazioni trasmesse e memorizzate per via elettronica;
f) "gara a trattativa privata": procedura di gara in cui il soggetto appaltante contatta uno o piu' fornitori di sua scelta;
g) "elenco di fornitori": elenco di fornitori che il soggetto appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni e/o in possesso dei requisiti formali per l'inserimento nell'elenco che il soggetto appaltante intende utilizzare piu' di una volta;
h) "misura": qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, qualsiasi procedura, regola o prassi amministrativa di un soggetto appaltante, relativa agli appalti disciplinati;
i) "avviso di gara": avviso pubblicato da un soggetto appaltante e con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe, conformemente alla legislazione di ciascuna delle parti;
j) "compensazione": qualsiasi condizione o impegno per incentivare lo sviluppo locale o migliorare i conti della bilancia dei pagamenti di una parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il licensing tecnologico, gli investimenti, il countertrade (scambi in compensazione) e prescrizioni o interventi analoghi;
k) "gara aperta": procedura di gara in virtu' della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;
l) "soggetto appaltante": un soggetto contemplato nella Sezione A, B o C relativa alla parte interessata dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI (Appalti pubblici);
m) "fornitore qualificato": fornitore che il soggetto appaltante ritiene risponda alle condizioni di partecipazione;
n) "gara mediante preselezione": procedura di gara in virtu' della quale il soggetto appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati o registrati;
o) "servizi": anche i servizi di costruzione, salvo diversa indicazione;
p) "specifiche tecniche": qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:
i) definisca le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualita', prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi di produzione o fornitura; o
ii) stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura ed etichettatura applicabili a un bene o a un servizio.



 

Art. 210.
Ambito di applicazione e settori interessati

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le misure riguardanti gli appalti disciplinati. Ai fini del presente titolo, per appalti disciplinati si intendono gli appalti a fini pubblici:
a) per l'acquisizione di beni, servizi o di entrambi:
i) secondo quanto precisato da ciascuna parte nelle sezioni pertinenti dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI;
ii) il cui obiettivo non sia la vendita o la rivendita a fini commerciali o la produzione o la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;
b) con qualsiasi strumento contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;
c) il cui valore, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 213, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate da ciascuna parte nell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI;
d) da parte di un soggetto appaltante; e
e) non altrimenti esclusi dai settori interessati.
2. Tranne ove previsto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti;
b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle parti, compresi gli accordi di cooperazione, le sovvenzioni, i prestiti, i conferimenti di capitale, le garanzie e gli incentivi fiscali, la fornitura pubblica di beni e servizi a soggetti dell'amministrazione centrale, regionale o locale;
c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione per le istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;
d) ai contratti di pubblico impiego e alle misure occupazionali connesse;
e) agli appalti indetti:
i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo;
ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale relativo allo stazionamento di truppe o all'attuazione congiunta di un progetto da parte dei paesi firmatari;
iii) in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali nel caso in cui la procedura o condizione applicabile sia incompatibile con il presente titolo;
f) agli acquisti effettuati in condizioni eccezionalmente vantaggiose possibili solo nel breve periodo, quali le vendite eccezionali da parte di societa' che di solito non sono fornitori o la liquidazione dei beni di imprese sottoposte a procedure concorsuali o fallimentari.
3. Ciascuna parte fornisce nell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI le seguenti informazioni:
a) nella sezione A i soggetti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo;
b) nella sezione B i soggetti dell'amministrazione di livello inferiore a quello centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo;
c) nella sezione C tutti gli altri soggetti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo;
d) nella sezione D i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente titolo;
e) nella sezione E i servizi di costruzione disciplinati dal presente titolo;
f) nella sezione F le eventuali note generali.
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche nei casi in cui la legislazione interna di una parte consenta ad altri soggetti di svolgere, per conto del soggetto appaltante, la procedura di un appalto disciplinato.
5. a) Nessun soggetto appaltante puo' preparare, elaborare o altrimenti strutturare o dividere gli appalti in modo da eludere gli obblighi di cui al presente titolo.
b) Quando una procedura d'appalto puo' dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, e' computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alla soglie indicate per una parte nella sezione pertinente, all'aggiudicazione di tali lotti si applica il presente titolo, salvo per i lotti di valore inferiore a 80 000 EUR.
6. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o mantenere in vigore misure relative ai beni o ai servizi forniti da disabili, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario, o misure necessarie a proteggere la moralita' pubblica, l'ordine o la sicurezza, la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le misure di carattere ambientale, e la proprieta' intellettuale.
Le Repubbliche della parte AC possono adottare, sviluppare, mantenere in vigore o attuare misure volte a promuovere, in relazione alle politiche degli appalti, opportunita' o programmi per lo sviluppo delle minoranze e delle MPMI, come ad esempio norme preferenziali quali:
a) l'individuazione di MPMI registrate come fornitori dell'amministrazione pubblica;
b) la fissazione di criteri per il superamento della parita' che consentano ai soggetti appaltanti di aggiudicare un appalto a una MPMI nazionale che, singolarmente o in consorzio, abbia presentato un'offerta che occupi in graduatoria la stessa posizione delle offerte di altri fornitori.
7. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte elabori nuove politiche, procedure o strumenti contrattuali in materia di appalti, purche' esse non siano incompatibili con il presente titolo.



 

Art. 211.
Principi generali

1. Per quanto riguarda qualsiasi misura e appalto disciplinato, ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori dell'altra parte che offrono beni o servizi di qualsivoglia parte un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva alle merci, ai servizi e ai fornitori interni.
2. Per quanto riguarda qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal:
a) riservare a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri;
b) discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da lui offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte.
3. Per quanto attiene a qualsiasi misura riguardante un appalto disciplinato, a qualsiasi fornitore o prestatore di servizi della parte UE stabilito in una Repubblica della parte AC e' riservato in tutte le altre Repubbliche della parte AC un trattamento non meno favorevole di quello che queste ultime riservano ai loro fornitori o prestatori di servizi.
Per quanto attiene a qualsiasi misura riguardante un appalto disciplinato, a qualsiasi fornitore o prestatore di servizi di una Repubblica della parte AC stabilito in uno Stato membro dell'Unione europea e' riservato in tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea un trattamento non meno favorevole di quello che questi ultimi riservano ai loro fornitori o prestatori di servizi.
Le parti non introducono a carico dei fornitori e dei prestatori di servizi che intendano presentare un'offerta relativa a un appalto disciplinato nuove prescrizioni in materia di stabilimento in loco o di registrazione tali da porre i fornitori e i prestatori di servizi dell'altra parte in condizioni di svantaggio competitivo. Le prescrizioni attuali saranno oggetto di riesame entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo
<breve>Resta inteso che nessuna disposizione del presente articolo pregiudica gli scambi di servizi disciplinati dal titolo III (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) e dai relativi allegati: Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento, Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi, Riserve relative al personale chiave e ai laureati in tirocinio della parte UE, Elenchi degli impegni delle Repubbliche della parte AC relativi ai venditori di servizi alle imprese ed Elenchi degli impegni delle Repubbliche della parte AC relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio.</breve>.
Uso di mezzi elettronici
4. Nel caso in cui la procedura di un appalto disciplinato venga condotta per via elettronica, il soggetto appaltante:
a) garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per la procedura di appalto, inclusi quelli che riguardano l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili;
b) predispone dispositivi atti a garantire l'integrita' delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati.
Svolgimento dell'appalto
5. Un soggetto appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialita' evitando conflitti d'interesse e pratiche corruttive e in conformita' con il presente titolo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara mediante preselezione o la gara a trattativa privata. Inoltre le parti istituiscono o mantengono in vigore sanzioni contro le pratiche corruttive.
Regole di origine
6. Ai fini degli appalti disciplinati, e' fatto divieto alle parti di applicare ai beni o ai servizi importati o forniti da un'altra parte regole di origine diverse da quelle da esse applicate nello stesso momento, nel corso di normali operazioni commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o servizi provenienti dalla stessa parte.
Compensazioni
7. Fatte salve le eccezioni del presente titolo o dei relativi allegati, nessuna delle parti richiede, tiene conto di, impone o applica compensazioni.



 

Art. 212.
Pubblicazione delle informazioni sugli appalti

1. Ciascuna delle parti:
a) pubblica tempestivamente, tramite un mezzo elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e sia facilmente accessibile al pubblico, le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie o le pronunce amministrative di applicazione generale, le clausole contrattuali tipo previste da disposizioni legislative o regolamentari ed allegate come riferimento agli avvisi e alla documentazione di gara, nonche' le procedure riguardanti l'appalto disciplinato e le relative modifiche;
b) fornisce, su richiesta di qualsivoglia parte, ulteriori informazioni circa l'applicazione di tali disposizioni;
c) indica nell'appendice 2 (Mezzi per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti) dell'allegato XVI i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali pubblica le informazioni di cui alla lettera a); e
d) indica all'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI i mezzi tramite i quali pubblica gli avvisi di cui all'articolo 213, all'articolo 215, paragrafo 4, e all'articolo 223, paragrafo 2.
2. La parte AC compie ogni ragionevole sforzo per sviluppare un unico punto di accesso a livello regionale. La parte UE fornisce assistenza tecnica e finanziaria per lo sviluppo, l'istituzione e il mantenimento di questo unico punto di accesso. Questa cooperazione e' trattata nel titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo. L'attuazione di questa disposizione e' subordinata alla realizzazione dell'iniziativa relativa all'assistenza tecnica e finanziaria per lo sviluppo, l'istituzione e il mantenimento di un unico punto di accesso a livello dell'America centrale.
3. Ciascuna delle parti notifica tempestivamente all'altra parte qualsiasi modifica delle informazioni contenute nell'appendice 2 (Mezzi per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti) o nell'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI.



 

Art. 213.
Pubblicazione degli avvisi

Avviso di gara
1. Per ciascun appalto disciplinato, salvo nei casi descritti all'articolo 220, un soggetto appaltante pubblica un avviso di gara sul mezzo appropriato di cui all'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI. Ciascun avviso reca le informazioni di cui all'appendice 4 (Avviso di gara) dell'allegato XVI. Gli avvisi devono poter essere consultati gratuitamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso regionale, laddove esistente.
Avviso di appalti programmati
2. I soggetti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, ogni anno, un avviso sugli appalti programmati in futuro ("avviso di appalti programmati"). L'avviso indica l'oggetto degli appalti e la data approssimativa di pubblicazione dei relativi avvisi di gara e la data del possibile svolgimento della gara stessa.
3. Un soggetto appaltante puo', se la legislazione interna lo prevede, pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara purche' vi indichi il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle di cui all'appendice 4 (Avviso di gara) e precisi che i fornitori interessati devono manifestare al soggetto appaltante il loro interesse per l'appalto.



 

Art. 214.
Condizioni di partecipazione

1. Un soggetto appaltante subordina la partecipazione all'appalto unicamente a quelle condizioni essenziali a garantire che i fornitori possiedano la capacita' giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.
2. Nello stabilire se un fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione, un soggetto appaltante ne valuta la capacita' finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attivita' d'impresa da questi svolta tanto all'interno quanto al di fuori del territorio della parte cui il soggetto appaltante appartiene e non impone la condizione che, per poter partecipare a una gara d'appalto, il fornitore debba avere in precedenza ottenuto l'aggiudicazione di uno o piu' contratti da un soggetto appaltante di una determinata parte o debba avere una precedente esperienza di lavoro nel territorio di una determinata parte.
3. Nell'effettuare la valutazione il soggetto appaltante si basa sulle condizioni previamente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara.
4. Un soggetto appaltante puo' escludere dalla partecipazione un fornitore per motivi quali il fallimento, false dichiarazioni, gravi inadempienze nel rispetto di qualsiasi requisito o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti, condanne per crimini o altri reati gravi, colpa professionale grave, evasione fiscale o motivi analoghi.
Ciascuna parte puo' adottare o mantenere in vigore procedure per dichiarare l'esclusione dalla partecipazione ai suoi appalti, a tempo indeterminato o per un periodo di tempo definito, i fornitori dei quali la parte abbia scoperto il coinvolgimento in azioni fraudolente o in altri atti illegali in rapporto agli appalti. Su richiesta dell'altra parte, una parte individua, per quanto possibile, i fornitori dei quali e' stata disposta l'esclusione a norma delle citate procedure e, se del caso, scambia le informazioni relative a tali fornitori o alle azioni fraudolente o agli atti illegali.
5. Il soggetto appaltante puo' chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nonche' i subappaltatori proposti. Tale comunicazione lascia impregiudicata la responsabilita' dell'operatore economico principale.



 

Art. 215.
Qualificazione o registrazione dei fornitori

Gara mediante preselezione
1. Nel bandire una gara mediante preselezione, il soggetto appaltante:
a) pubblica un avviso di gara contenente quantomeno le informazioni di cui all'allegato XVI, appendice 4 (Avviso di gara), punto 1, e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione;
b) fornisce ai fornitori qualificati o registrati, entro l'inizio del periodo di presentazione delle offerte, quantomeno le informazioni di cui all'allegato XVI, appendice 4 (Avviso di gara), punto 2.
2. Un soggetto appaltante riconosce come fornitore qualificato qualsiasi fornitore interno e qualsiasi fornitore dell'altra parte che soddisfi le condizioni per la partecipazione a un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara che il numero di fornitori ammessi alla gara e' limitato, precisando i criteri della loro selezione.
3. Se la documentazione di gara non e' resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, il soggetto appaltante garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 2.
Elenco di fornitori
4. Un soggetto appaltante puo' tenere un elenco di fornitori, a condizione di pubblicare ogni anno un avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco e che, nel caso di pubblicazione elettronica, deve essere costantemente consultabile tramite uno degli appositi mezzi di comunicazione indicati nell'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI. Tale avviso reca le informazioni di cui all'appendice 5 (Avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco di fornitori) dell'allegato XVI.
5. Fermo restando il paragrafo 4, nel caso di elenchi di fornitori con validita' triennale o inferiore, un soggetto appaltante puo' pubblicare l'avviso di cui al suddetto paragrafo una sola volta all'inizio del periodo di validita' dell'elenco, a condizione di indicare nell'avviso il periodo di validita' e di precisare che non saranno pubblicati ulteriori avvisi.
6. Un soggetto appaltante deve consentire in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti nell'elenco e provvedere a inserire nell'elenco in tempi ragionevolmente brevi tutti i fornitori che soddisfano i relativi requisiti.
7. Se cio' e' previsto dalla legislazione della parte, un soggetto appaltante puo' utilizzare, come avviso di gara, un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco di fornitori purche':
a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 4, fornisca le informazioni di cui all'appendice 5 (Avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco di fornitori) nonche' tutte le informazioni disponibili di cui all'appendice 4 (Avviso di gara) dell'allegato XVI e precisi che si tratta di un avviso di gara;
b) il soggetto appaltante trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti in modo da consentire loro di valutare l'interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'appendice 4 (Avviso di gara) dell'allegato XVI, sempre che disponibili;
c) un fornitore che abbia chiesto di essere iscritto in un elenco di fornitori conformemente al paragrafo 6 possa essere autorizzato a partecipare a una determinata gara, a condizione che vi sia il tempo necessario a che il soggetto appaltante esamini se tale fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione.
8. Un soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a una gara di appalto o di essere iscritti in un elenco di fornitori la propria decisione in merito alla richiesta.
9. Se un soggetto appaltante respinge la richiesta di qualificazione di un fornitore o la sua richiesta di iscrizione in un elenco di fornitori, cessa di riconoscerne la qualificazione o lo esclude da un elenco di fornitori, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce una spiegazione scritta che motivi la decisione presa.
10. Le parti precisano nella sezione F dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI i soggetti che possono utilizzare gli elenchi di fornitori.



 

Art. 216.
Specifiche tecniche

1. Un soggetto appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformita' allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli al commercio internazionale.
2. Nello stabilire le specifiche tecniche relative ai beni o servizi oggetto dell'appalto, un soggetto appaltante, ove necessario:
a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziche' in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive;
b) determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti di regolamenti tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici delle costruzioni.
3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, un soggetto appaltante precisa, se del caso, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente", che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto.
4. Un soggetto appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purche', in questo caso, il soggetto appaltante inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente".
5. Un soggetto appaltante non sollecita ne' accetta da un soggetto che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di una determinata specifica tecnica per un dato appalto qualora la forma della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza.
6. Resta inteso che il presente articolo non impedisce a un soggetto appaltante di elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.



 

Art. 217.
Documentazione di gara

1. Un soggetto appaltante trasmette ai fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. La documentazione di gara fornisce una descrizione completa di quanto enunciato nell'appendice 8 (Documentazione di gara) dell'allegato XVI, se non gia' contenuta nell'avviso di gara.
2. Su richiesta, un soggetto appaltante fornisce tempestivamente la documentazione di gara a tutti i fornitori che partecipano all'appalto e risponde a qualsiasi loro ragionevole richiesta di informazioni, purche' tali informazioni non avvantaggino l'interessato rispetto ai concorrenti nell'appalto e purche' la richiesta sia stata presentata entro i termini previsti.
3. Se un soggetto appaltante, nel corso della procedura di appalto, modifica i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, e' tenuto a comunicare per iscritto tutte le modifiche di cui sopra:
a) a tutti i fornitori partecipanti alla gara al momento della modifica delle informazioni, se noti, e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalita' utilizzate per trasmettere le informazioni iniziali;
b) in tempo utile onde consentire ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare le offerte, se del caso.



 

Art. 218.
Termini

Compatibilmente con le proprie esigenze, un soggetto appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente a elaborare e presentare le domande di partecipazione e offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali la natura e la complessita' dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi di trasmissione delle offerte da fonti estere e nazionali nei casi in cui non si ricorra a mezzi elettronici. I termini e loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara. I termini applicabili figurano nell'appendice 6 (Termini) dell'allegato XVI.



 

Art. 219
Trattative

1. Ciascuna parte puo' incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre gare d'appalto attraverso trattative nei seguenti casi:
a) nel contesto di appalti per i quali sia stata espressa tale intenzione nell'avviso di gara; o
b) quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta e' palesemente la piu' vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara.
2. Un soggetto appaltante:
a) assicura che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara; e
b) una volta concluse le trattative, stabilisce un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.



 

Art. 220.

Ricorso alle gare a trattativa privata o a procedure di gara
equivalenti

1. A condizione che la procedura di gara non serva a evitare la concorrenza o a proteggere i fornitori interni, un soggetto appaltante puo' aggiudicare gli appalti mediante trattativa privata o altre procedure di gara equivalenti nei seguenti casi:
a) quando:
i) non e' pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;
ii) nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;
iii) nessun fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione, oppure
iv) le offerte pervenute presentano un carattere collusivo
sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali;
b) quando solo un particolare fornitore e' in grado di fornire i beni o i servizi e non vi sono alternative ragionevoli o beni e servizi sostitutivi, trattandosi di opere d'arte o per motivi connessi alla protezione di diritti esclusivi di proprieta' intellettuale, quali brevetti o diritti d'autore o informazioni esclusive, oppure in assenza di concorrenza per ragioni tecniche,
c) quando, nel caso di prestazioni supplementari di beni e servizi richieste al fornitore originario e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni e servizi da parte di un altro fornitore:
i) e' impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilita' o interoperabilita' con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
ii) provocherebbe al soggetto appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; e
d) per i beni acquistati su un mercato dei prodotti di base;
e) quando un soggetto appaltante appalta la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messo a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di uno specifico contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Una volta che tali contratti siano stati adempiuti, alle successive acquisizioni di beni o servizi si applicano le disposizioni del presente titolo;
f) quando, in seguito a circostanze imprevedibili, i servizi di costruzione descritti nel contratto iniziale devono essere integrati da servizi supplementari che non figuravano, ma rientravano comunque negli obiettivi della documentazione di gara iniziale. Il valore totale dei contratti aggiudicati per i servizi di costruzione supplementari non puo' comunque superare il 50% dell'importo del contratto iniziale;
g) nella misura strettamente necessaria quando, per motivi di urgenza derivante da eventi imprevedibili per il soggetto appaltante, non sarebbe possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a procedure di gara aperta e il ricorso a tali procedure provocherebbe un grave pregiudizio al soggetto appaltante, alle sue responsabilita' di programma o alla parte;
h) quando l'appalto e' aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente titolo e che i partecipanti siano giudicati da una giuria indipendente in vista dell'aggiudicazione del contratto di progettazione al vincitore; o
i) nei casi stabiliti da ciascuna parte nella sezione F (Note generali) dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI.
2. Un soggetto appaltante conserva un registro o redige relazioni scritte in cui vengono illustrate le motivazioni specifiche alla base dell'aggiudicazione di un appalto a norma del paragrafo 1.



 

Art. 221.
Aste elettroniche

Il soggetto appaltante che per un appalto disciplinato intenda ricorrere all'asta elettronica, prima di dar avvio all'asta, comunica a ciascun partecipante:
a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verra' utilizzato per la classificazione o riclassificazione automatica durante l'asta;
b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta piu' vantaggiosa; e
c) ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.



 

Art. 222.
Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

1. Un soggetto appaltante adotta procedure di ricevimento, apertura e trattamento delle offerte che garantiscono l'equita' e l'imparzialita' del processo di aggiudicazione dell'appalto e la riservatezza delle offerte.
2. Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione le offerte devono essere redatte per iscritto, soddisfare, al momento dell'apertura, i requisiti essenziali indicati nella documentazione di gara e, se del caso, negli avvisi ed essere presentate da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione.
3. Un soggetto appaltante, tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non sia nell'interesse pubblico, aggiudica l'appalto al fornitore da esso ritenuto in grado di rispettare i termini del contratto e che, in base esclusivamente ai criteri di valutazione precisati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato l'offerta piu' vantaggiosa o, nel caso in cui il prezzo sia l'unico criterio, il prezzo piu' basso.
4. Un soggetto appaltante che riceva un'offerta il cui prezzo e' anormalmente inferiore ai prezzi delle altre offerte ricevute puo' verificare che il fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione e sia in grado di rispettare i termini del contratto.



 

Art. 223.
Trasparenza delle informazioni sugli appalti

1. Un soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori partecipanti le decisioni di aggiudicazione dei suoi appalti e, ove richiesto, la comunicazione viene data per iscritto. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 224, paragrafi 2 e 3, un soggetto appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi del rifiuto della sua offerta e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.
2. Dopo l'aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente titolo, un soggetto appaltante pubblica, quanto prima e nel rispetto dei termini stabiliti nella legislazione di ciascuna parte, un avviso utilizzando il mezzo di comunicazione appropriato, cartaceo o elettronico, di cui all'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI. Nel caso in cui venga utilizzato unicamente un mezzo elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso reca almeno le informazioni di cui all'appendice 7 (Avviso di gara) dell'allegato XVI.



 

Art. 224.
Divulgazione delle informazioni

1. Su richiesta dell'altra parte, ciascuna parte fornisce tempestivamente tutte le informazioni pertinenti in merito all'aggiudicazione di un appalto disciplinato, necessarie a stabilire se l'aggiudicazione e' avvenuta conformemente alle norme del presente titolo. Qualora la comunicazione di tali informazioni pregiudichi la concorrenza in successivi appalti, la parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite.
2. Ferma restando ogni altra disposizione del presente titolo, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal fornire ai fornitori informazioni che potrebbero recare pregiudizio alla concorrenza leale tra gli stessi.
3. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i loro soggetti appaltanti, le loro autorita' e i loro organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione ostacoli l'applicazione della legge, possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i fornitori, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di specifiche persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.



 

Art. 225.
Procedure interne di riesame

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore procedure di riesame amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di presentare - relativamente agli obblighi che incombono alle parti e ai loro soggetti a norma del presente titolo - un ricorso nel quadro di un appalto disciplinato nel quale il fornitore abbia o abbia avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i ricorsi sono formulate per iscritto e sono rese generalmente accessibili.
2. Ciascuna parte puo' prevedere nella propria legislazione interna norme che, nel caso del reclamo di un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato, incoraggino il soggetto appaltante e il fornitore a ricercare la soluzione del reclamo mediante consultazioni. Il soggetto appaltante procede a un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami senza che cio' pregiudichi la possibilita' per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare successive o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di riesame amministrativo o giurisdizionale.
3. A ciascun fornitore e' concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso - termine in ogni caso non inferiore a dieci giorni e che decorre dal momento in cui il fornitore abbia avuto conoscenza o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza degli elementi alla base del ricorso.
4. Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorita' amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi soggetti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.
5. Quando il primo esame del ricorso e' effettuato da un organismo diverso da una delle autorita' di cui al paragrafo 4, la parte garantisce al fornitore la possibilita' di impugnare la decisione iniziale dinanzi a un'autorita' amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal soggetto appaltante il cui appalto e' oggetto del ricorso. L'organo di riesame, ove esso non sia un tribunale, e' soggetto a controllo giurisdizionale o offre garanzie procedurali che assicurino:
a) che il soggetto appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di riesame tutta la documentazione pertinente;
b) alle parti partecipanti al procedimento ("i partecipanti") il diritto di essere sentite prima che l'organo di riesame si pronunci in merito al ricorso;
c) ai partecipanti il diritto di farsi rappresentare e accompagnare;
d) ai partecipanti l'accesso a tutti gli atti del procedimento; e
e) che le decisioni o le raccomandazioni sui ricorsi dei fornitori siano comunicate entro un termine ragionevole, per iscritto, e che ciascuna decisione o raccomandazione sia motivata.
6. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che assicurino:
a) tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste misure provvisorie possono comportare la sospensione del processo di aggiudicazione dell'appalto. Le procedure possono prevedere la possibilita' che, al momento di decidere l'eventuale applicazione di tali misure, si tenga conto delle conseguenze negative prevalenti per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto;
b) interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti conformemente alla legislazione di ciascuna parte, nel caso in cui l'organo di riesame abbia stabilito che vi sia stata una violazione o una mancata osservanza secondo quanto enunciato al paragrafo 1.



 

Art. 226.
Modifiche e rettifica dei settori interessati

1. La parte UE tratta le modifiche e la rettifica dei settori interessati mediante negoziati bilaterali con ciascuna Repubblica interessata della parte AC. All'opposto ciascuna Repubblica della parte AC tratta le modifiche e la rettifica dei settori interessati mediante negoziati bilaterali con la parte UE.
La parte che intenda modificare i settori degli appalti disciplinati del presente titolo:
a) ne da' notifica per iscritto all'altra parte o alle altre parti interessate;
b) propone all'altra parte, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica.
2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, lettera b), una parte non e' tenuta a concedere adeguamenti compensativi se:
a) la modifica in esame e' una modifica di lieve entita' o una rettifica di carattere puramente formale; o
b) la modifica proposta si riferisce a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza.
Le parti possono apportare modifiche di lieve entita' o rettifiche di carattere puramente formale ai settori interessati a norma del presente titolo conformemente alle disposizioni del titolo XIII (Compiti specifici, relativi alle questioni commerciali, degli organi istituiti dal presente accordo) della parte IV del presente accordo.
3. Se la parte UE o la Repubblica interessata della parte AC non concorda sul fatto che:
a) l'adeguamento proposto a norma del paragrafo 1, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato;
b) la modifica proposta sia una modifica di lieve entita' o una rettifica di carattere puramente formale a norma del paragrafo 2, lettera a); o
c) la modifica proposta si riferisca a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza a norma del paragrafo 2, lettera b);
deve sollevare obiezioni per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 o altrimenti si presume il suo consenso all'adeguamento o alla modifica proposta anche ai fini del titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.
4. Se le parti interessate si sono accordate sulla modifica, sulla rettifica o sulla modifica di lieve entita' proposta, compreso il caso in cui non siano state sollevate obiezioni entro trenta giorni a norma del paragrafo 3, le modifiche sono apportate conformemente a quanto disposto dal paragrafo 6.
5. La parte UE e ciascuna Repubblica della parte AC puo' in qualsiasi momento avviare negoziati bilaterali aventi per oggetto l'estensione dell'accesso al mercato reciprocamente concesso a norma del presente titolo, conformemente alle disposizioni istituzionali e procedurali pertinenti del presente accordo.
6. Il Consiglio di associazione modifica le parti pertinenti delle sezioni A, B o C dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI, in modo che rispecchino le modifiche concordate dalle parti, le rettifiche tecniche o le modifiche di lieve entita'.



 

Art. 227.
Cooperazione e assistenza tecnica in materia di appalti pubblici

Le parti convengono che e' nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca su temi inerenti agli appalti pubblici. In questo senso esse hanno individuato una serie di attivita' di cooperazione che sono descritte all'articolo 58 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.



 

Art. 228
Obiettivi

Gli obiettivi del presente titolo sono:
a) garantire un'adeguata ed efficace protezione dei diritti di proprieta' intellettuale nei territori delle parti, tenendo conto della situazione economica e delle esigenze sociali o culturali di ciascuna parte;
b) promuovere e favorire il trasferimento di tecnologie tra le due regioni per consentire la creazione di una base tecnologica solida ed efficiente nelle Repubbliche della parte AC; e
c) promuovere la cooperazione tecnica e finanziaria tra le due regioni nel campo dei diritti di proprieta' intellettuale.



 

Art. 229.
Natura e ambito di applicazione degli obblighi

1. Le parti garantiscono un'adeguata ed efficace attuazione dei trattati internazionali relativi alla proprieta' intellettuale di cui sono parti, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio dell'OMC ("accordo TRIPS"). Le disposizioni del presente titolo completano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le parti derivanti dall'accordo TRIPS e da altri trattati internazionali nel settore della proprieta' intellettuale.
2. Proprieta' intellettuale e salute pubblica
a) Le parti riconoscono l'importanza della Dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio. Le parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi di cui al presente titolo siano compatibili con la suddetta dichiarazione;
b) le parti contribuiscono ad attuare e rispettare la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sull'attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica e il protocollo che modifica l'accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005.
3. a) Ai fini del presente accordo i diritti di proprieta' intellettuale comprendono il diritto d'autore, anche in relazione ai programmi informatici e alle basi dati, e i diritti connessi, i diritti collegati ai brevetti, i marchi, le denominazioni commerciali, i disegni e modelli industriali, le topografie di circuiti integrati, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, le varieta' vegetali e la protezione di informazioni segrete;
b) ai fini del presente accordo la protezione contro la concorrenza sleale e' accordata a norma dell'articolo 10-bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967) ("convenzione di Parigi").
4. Le parti riconoscono il diritto di sovranita' degli Stati sulle loro risorse naturali e l'accesso alle loro risorse genetiche conformemente a quanto stabilito dalla convenzione sulla diversita' biologica (1992). Nessuna disposizione del presente titolo impedisce alle parti di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere la conservazione della diversita' biologica, l'utilizzo sostenibile delle sue componenti e la partecipazione giusta ed equa ai benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche, conformemente a quanto stabilito dalla citata convenzione.
5. Le parti riconoscono l'importanza di rispettare, salvaguardare e preservare le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali riguardanti pratiche tradizionali in materia di conservazione e uso sostenibile della diversita' biologica.



 

Art. 230.
Nazione piu' favorita e trattamento nazionale

Conformemente agli articoli 3 e 4 dell'accordo TRIPS e fatte salve le eccezioni in essi contemplate, ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte:
a) un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprieta' intellettuale; e
b) i vantaggi, benefici, privilegi o immunita' da essa accordati ai cittadini di qualsiasi altro paese per quanto riguarda la protezione della proprieta' intellettuale.



 

Art. 231
Trasferimento di tecnologie

1. Le parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle loro pratiche e politiche che incidono sul trasferimento di tecnologie, sia all'interno delle rispettive regioni sia con paesi terzi, al fine di introdurre misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, le partnership tra imprese, la concessione di licenze e la subfornitura. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto idoneo e favorevole al trasferimento di tecnologie tra le parti, anche per quanto riguarda temi quali lo sviluppo del capitale umano e il quadro giuridico.
2. Le parti riconoscono l'importanza dell'istruzione e della formazione professionale per il trasferimento di tecnologie realizzabile attraverso programmi di scambio universitari, professionali e/o per imprenditori finalizzati al trasferimento di conoscenze tra la parti
<breve>La parte UE promuove gli scambi accademici sotto forma di sovvenzioni e gli scambi professionali e per imprenditori sotto forma di tirocini presso organizzazioni dell'Unione europea, il rafforzamento delle MPMI, lo sviluppo di industrie che fanno innovazione e la creazione di centri professionali in modo che le conoscenze acquisite possano essere applicate nella regione dell'America centrale.</breve>.
3. Le parti adottano, se del caso, le misure opportune per prevenire o controllare le pratiche o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprieta' intellettuale che possono pregiudicare il trasferimento internazionale di tecnologie e che costituiscono un abuso dei diritti di proprieta' intellettuale da parte dei titolari dei diritti o un abuso delle evidenti asimmetrie informative nella negoziazione delle licenze.
4. Le parti riconoscono l'importanza di dar vita a meccanismi che rafforzino e promuovano gli investimenti nelle Repubbliche della parte AC, soprattutto nei settori innovativi e ad alta tecnologia. La parte UE si adopera per offrire alle istituzioni e alle imprese situate sul suo territorio incentivi volti a promuovere e favorire il trasferimento di tecnologie verso istituzioni e imprese delle Repubbliche della parte AC, in modo tale da consentire a questi paesi di realizzare una piattaforma tecnologica efficiente.
5. Le azioni per il conseguimento degli obiettivi del presente articolo sono descritte all'articolo 55 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.



 

Art. 232.
Esaurimento

Le parti sono libere di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprieta' intellettuale, fatte salve le disposizioni dell'accordo TRIPS.



 

Art. 233.
Protezione concessa

Le parti si conformano:
a) alla convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961) ("convenzione di Roma");
b) alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979) ("convenzione di Berna");
c) al trattato dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale sul diritto d'autore (Ginevra, 1996) ("WCT"); e
d) al trattato dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (Ginevra, 1996) ("WPPT");



 

Art. 234.
Durata dei diritti d'autore

Le parti convengono che per il calcolo della durata della protezione dei diritti d'autore si applicano le norme di cui agli articoli 7 e 7-bis della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, a condizione che la durata minima della protezione, quale definita all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della convenzione di Berna, sia di settanta anni.



 

Art. 235.
Durata dei diritti connessi

Le parti convengono che per il calcolo della durata della protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della convenzione di Roma, a condizione che la durata minima della protezione, quale definita all'articolo 14 della convenzione di Roma, sia di cinquanta anni.



 

Art. 236.
Gestione collettiva dei diritti

Le parti prendono atto dell'importanza della funzione delle societa' di gestione collettiva dei diritti e della conclusione di intese tra tali societa' per rendere reciprocamente piu' agevoli l'accesso ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle parti, nonche' del conseguimento di un elevato livello di sviluppo per quanto attiene all'espletamento dei loro compiti.



 

Art. 237.
Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

<breve>Una parte puo' mantenere le riserve di cui alla convenzione di Roma e al WPPT in relazione ai diritti conferiti dal presente articolo e cio' non va interpretato come una violazione della presente disposizione.</breve>
1. Ai fini della presente disposizione, per "comunicazione al pubblico" di un'esecuzione o di un fonogramma si intende la trasmissione al pubblico, mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di un'esecuzione o dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del presente articolo, per "comunicazione al pubblico" si intende anche il fatto di rendere udibili dal pubblico i suoni o le rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma.
2. Conformemente alla legislazione interna, le parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, tranne nel caso in cui l'esecuzione sia essa stessa gia' un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione.
3. Quando un fonogramma pubblicato a fini commerciali e' utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a una remunerazione equa e unica. In caso di mancato accordo tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, le parti possono stabilire i criteri per ripartire questa remunerazione tra le due categorie di titolari di diritti.
4. Le parti riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonche' la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive se tale comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.
5. Le parti possono prevedere nella loro legislazione interna limitazioni o eccezioni ai diritti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 soltanto in determinati casi specifici che non siano in contrasto con un normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.



 

Art. 238.
Accordi internazionali

L'Unione europea e le Repubbliche della parte AC compiono ogni ragionevole sforzo per:
a) ratificare il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989) o aderirvi; e
b) rispettare il trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994).



 

Art. 239.
Procedura di registrazione

La parte UE e le Repubbliche della parte AC predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione finale dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivata e redatta per iscritto. In tal modo i motivi alla base del rifiuto di registrare un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilita' di impugnare il diniego e di ricorrere in giudizio contro il diniego definitivo. La parte UE e le Repubbliche della parte AC introducono anche la possibilita' di opporsi a domande di registrazione di marchi. I procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.



 

Art. 240.
Marchi notori

L'articolo 6-bis della convenzione di Parigi si applica, mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non identici o simili a quelli identificati da un marchio notorio, purche' l'uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio e purche' esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio. Resta inteso che le parti possono applicare questa protezione anche ai marchi notori non registrati.



 

Art. 241.
Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

Le parti possono istituire limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi. Tali eccezioni tengono conto dei legittimi interessi del titolare del marchio registrato e dei terzi.



 

Art. 242.
Disposizioni generali

1. Al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti si applicano le seguenti disposizioni.
2. Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o localita' di detto territorio, quando una determinata qualita', la notorieta' o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.



 

Art. 243.
Ambito di applicazione e settori interessati

1. Le parti riaffermano i diritti e gli obblighi stabiliti nella parte II, sezione 3, dell'accordo TRIPS.
2. Alle indicazioni geografiche di una parte che devono essere protette dall'altra parte si applicano le disposizioni del presente articolo solo se queste indicazioni sono riconosciute e dichiarate come tali nel paese d'origine.



 

Art. 244.
Sistema di protezione

1. Le parti mantengono in vigore o hanno introdotto nella loro legislazione sistemi di protezione delle indicazioni geografiche alla data di entrata in vigore del presente accordo conformemente a quanto disposto dall'articolo 353, paragrafo 5, della parte V.
2. La legislazione delle parti prevede elementi quali:
a) un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori;
b) una procedura amministrativa che consente di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una localita' di una delle parti, quando una determinata qualita', la notorieta' o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
c) l'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o piu' prodotti specifici per i quali e' stabilito un disciplinare che puo' essere modificato solo mediante debita procedura amministrativa;
d) disposizioni di controllo della produzione dei prodotti in questione;
e) il diritto, per qualsiasi operatore stabilito nella zona e che si sottopone al sistema di controllo, di utilizzare la denominazione protetta, a condizione che il prodotto rispetti il relativo disciplinare;
f) una procedura che comporti la pubblicazione della domanda e consenta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprieta' intellettuale.



 

Art. 245.
Indicazioni geografiche stabilite

1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 5 3, paragrafo 5, della parte V, le parti:
<breve>Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si considerano adempiuti se, nel corso delle procedure applicabili per la protezione di una denominazione come indicazione geografica: a) la decisione amministrativa rigetti la registrazione della denominazione; o b) la decisione amministrativa sia contestata nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione interna di ciascuna parte</breve>
a) hanno ultimato le procedure di esame e di opposizione, perlomeno per quanto riguarda le domande di registrazione come indicazioni geografiche di cui all'allegato XVII (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) che non sono state oggetto di opposizione o per le quali le eventuali opposizioni sono state respinte per motivi formali nel corso dei procedimenti di registrazione nazionale;
b) hanno avviato le procedure per la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XVII (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) e, relativamente alle domande di registrazione come indicazioni geografiche di cui all'allegato XVII che siano state oggetto di opposizione, i termini per fare opposizione sono scaduti e le opposizioni sono risultate prima facie fondate nel corso dei procedimenti di registrazione nazionale;
c) proteggono le indicazioni geografiche cui e' stata riconosciuta la protezione in quanto tali, accordando ad esse il livello di protezione stabilito nel presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione nel corso della sua prima riunione adotta una decisione che include nell'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette) tutte le denominazioni dell'allegato XVII (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) cui sia stata riconosciuta la protezione come indicazioni geografiche a seguito dell'esame favorevole a cura delle autorita' nazionali o regionali competenti delle parti.



 

Art. 246.
Protezione concessa

1. Le indicazioni geografiche di cui all'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette) e quelle aggiunte a norma dell'articolo 247 sono protette almeno contro:
a) l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione e' originario di una regione geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da poter indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto;
b) l'uso di un'indicazione geografica protetta per gli stessi prodotti non originari del luogo designato dell'indicazione geografica in questione, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione o e' accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "imitazione", "come" o simili;
c) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto o qualsiasi altro uso che configuri un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10-bis della convenzione di Parigi.
2. Un'indicazione geografica cui sia stata riconosciuta la protezione in una delle parti secondo la procedura di cui all'articolo 245 non puo', in quella parte, essere considerata divenuta generica fintantoche' sia protetta come indicazione geografica nella parte di origine.
3. Se un'indicazione geografica contiene una denominazione che e' considerata generica in una parte, l'uso di tale denominazione generica sul prodotto corrispondente in quella parte non e' considerato contrario al presente articolo.
4. Per le indicazioni geografiche diverse dai vini e dalle bevande spiritose, nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un obbligo per una parte di impedire l'uso continuato e simile di una particolare indicazione geografica dell'altra parte, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in buona fede e in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di quella parte prima dell'entrata in vigore del presente accordo.



 

Art. 247.
Aggiunta di nuove indicazioni geografiche

1. Le parti concordano sulla possibilita' di aggiungere altre indicazioni geografiche relative ai vini, alle bevande spiritose, ai prodotti agricoli e ai prodotti alimentari da proteggere in base alle norme e alle procedure del presente titolo, se del caso.
A seguito dell'esame favorevole a cura delle autorita' nazionali o regionali competenti, tali indicazioni geografiche sono incluse nell'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette) conformemente alle norme e alle procedure pertinenti che si applicano al Consiglio di associazione.
2. La data della domanda di protezione corrisponde alla data di trasmissione all'altra parte della domanda con cui viene chiesta la protezione di un'indicazione geografica, purche' siano soddisfatti i relativi requisiti formali.



 

Art. 248.
Rapporto tra indicazioni geografiche e marchi

1. La legislazione delle parti garantisce che la domanda di registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni descritte all'articolo 246 relativamente ai prodotti simili
<breve>Ai fini del presente articolo, le Repubbliche della parte AC ritengono che per "prodotto simile" si possa intendere un prodotto "identico o confondibile".</breve> sia respinta laddove tale domanda sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato
<breve>Per la parte UE la data della domanda di protezione e' la data di entrata in vigore del presente accordo, relativamente alle denominazioni elencate all'allegato XVII.</breve>.
2. Analogamente le parti possono, in base alla loro legislazione interna o regionale, stabilire i motivi per rifiutare la protezione delle indicazioni geografiche, tra cui rientra la possibilita' di non accordare la protezione a un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorieta' di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identita' del prodotto.
3. Le parti mantengono in vigore i mezzi legali atti a consentire alle persone fisiche o giuridiche portatrici di un legittimo interesse di chiedere, motivandola, la decadenza o la nullita' di un marchio o di un'indicazione geografica.



 

Art. 249.
Diritto d'uso delle indicazioni geografiche

Quando un'indicazione geografica e' protetta in virtu' del presente accordo in una parte diversa dalla parte di origine, l'uso di detta denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori in tale parte.



 

Art. 250.
Risoluzione delle controversie

Nessuna delle parti puo' impugnare la decisione finale adottata da un'autorita' nazionale o regionale competente in merito alla registrazione o alla protezione di un'indicazione geografica invocando il titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo. I reclami contro la protezione di un'indicazione geografica sono esperiti dinanzi agli organi giurisdizionali disponibili istituiti a norma della legislazione interna o regionale di ciascuna parte.



 

Art. 251.
Accordi internazionali

L'Unione europea e le Repubbliche della parte AC compiono ogni ragionevole sforzo per aderire all'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Ginevra, 1999).



 

Art. 252.
Requisiti per la protezione

1. Le parti assicurano la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi
<breve>Se previsto dalla legislazione di una parte, puo' inoltre essere richiesto che tali disegni o modelli presentino un carattere individuale.</breve> o originali.
2. Un disegno o modello si considera nuovo quando differisce in misura significativa da disegni o modelli noti o da combinazioni di disegni o modelli noti.
3. La protezione e' fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dal presente articolo. Ciascuna parte puo' prevedere che disegni e modelli non registrati divulgati al pubblico conferiscano diritti esclusivi, ma soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia del disegno o modello protetto.



 

Art. 253.
Eccezioni

1. Le parti possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purche' tali eccezioni non siano irragionevolmente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.
2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.
3. Un disegno o modello non conferisce diritti quando sia contrario all'ordine pubblico o alla moralita'.



 

Art. 254.
Diritti conferiti

1. Il titolare di un disegno o modello protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, vendere o importare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali.
2. Le parti, inoltre, assicurano un'efficace protezione dei disegni e modelli industriali per prevenire atti che compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10-bis della convenzione di Parigi.



 

Art. 255.
Durata della protezione

1. La durata della protezione accordata nella parte UE e nelle Repubbliche della parte AC e' di almeno dieci anni. Ciascuna parte puo' prevedere che il titolare dei diritti possa ottenere la proroga della durata della protezione per uno o piu' periodi di cinque anni ciascuno fino alla durata massima della protezione stabilita nella legislazione di ciascuna parte.
2. Quando una parte prevede la protezione di disegni o modelli non registrati, la durata di tale protezione e' di almeno tre anni.



 

Art. 256.
Nullita' o rifiuto della registrazione

1. La registrazione di un disegno o modello e' rifiutata oppure se ne dichiara la nullita' solo per importanti e valide ragioni in cui, fatta salva la legislazione di ciascuna parte, possono rientrare i seguenti casi:
a) se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 252, paragrafo 1;
b) se alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello;
c) se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno o modello anteriore che e' stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorita' del disegno o modello, se e' rivendicata una priorita', e che e' protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione di un disegno o modello o mediante una domanda di registrazione di un tale disegno o modello;
d) se in un disegno o modello successivo e' utilizzato un segno distintivo e la legislazione della parte interessata cui e' soggetto il segno distintivo conferisce al suo titolare il diritto di vietarne l'uso;
e) se il disegno o modello costituisce un'utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore della parte interessata;
f) se il disegno o modello costituisce un'utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della convenzione di Parigi, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6-ter e che rivestono un particolare interesse pubblico in una parte;
g) se la divulgazione del disegno o modello industriale e' contraria all'ordine pubblico o alla moralita'.
2. In alternativa alla nullita', una parte puo' prevedere che l'uso di un disegno o modello sia limitato per i motivi di cui al paragrafo 1.



 

Art. 257.
Rapporto con il diritto d'autore

I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in una parte a norma della presente sezione possono anche essere ammessi a beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore vigente in tale parte fin dal momento in cui il disegno o modello e' stato creato o stabilito in una qualsiasi forma.



 

Art. 258.
Accordi internazionali

1. Le parti si conformano al trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1977, modificato nel 1980).
2. L'Unione europea si adopera nella misura del possibile per conformarsi al trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000) e le Repubbliche della parte AC si adoperano nella misura del possibile per ratificare il suddetto trattato o aderirvi.



 

Art. 259.
Varieta' vegetali

1. Le parti prevedono la protezione delle varieta' vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due.
2. Le parti convengono che non esiste contraddizione tra la protezione delle varieta' vegetali e la capacita' di una parte di proteggere e conservare le proprie risorse genetiche.
3. Le parti hanno il diritto di stabilire eccezioni ai diritti esclusivi riconosciuti ai costitutori di varieta' in modo da consentire agli agricoltori di conservare, utilizzare e scambiare sementi prodotte in azienda o materiali di moltiplicazione protetti.



 

Art. 260.
Obblighi generali

1. Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo TRIPS, in particolare dalla sua parte III, e prevedono le misure, le procedure e i rimedi complementari sottoindicati, che sono necessari ai fini del rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
Tali misure, procedure e rimedi sono leali, proporzionati ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli ne' ritardi ingiustificati
<breve>Ai fini degli articoli da 260 a 272 per "diritti di proprieta' intellettuale" si intendono almeno i seguenti diritti: il diritto d'autore, ivi incluso il diritto d'autore relativo ai programmi informatici e alle basi dati, e i diritti connessi; i diritti collegati ai brevetti; i marchi; i disegni o modelli industriali; le topografie di circuiti integrati; le indicazioni geografiche; le varieta' vegetali e le denominazioni commerciali, se e in quanto queste ultime siano protette come diritti esclusivi nella legislazione interna interessata.</breve>.
2. Le misure e i rimedi sono anche efficaci e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.



 

Art. 261.
Soggetti dotati di legittimazione attiva

Le parti riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS ai seguenti soggetti:
a) ai titolari di diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;
b) alle federazioni e alle associazioni, ai titolari di licenze esclusive e ad altri titolari di licenze debitamente autorizzati, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni. Nell'accezione di "titolare di licenza" rientra il titolare di uno o piu' diritti di proprieta' intellettuale esclusivi compresi in una determinata proprieta' intellettuale.



 

Art. 262.
Elementi di prova

Le parti adottano le misure necessarie affinche', qualora il titolare dei diritti abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per comprovare le sue affermazioni relative alla violazione su scala commerciale del suo diritto di proprieta' intellettuale e abbia indicato elementi di conferma delle stesse detenuti dalla controparte, le autorita' giudiziarie competenti possano disporre - se del caso e previa presentazione di un'istanza ove cio' sia previsto dalla legislazione applicabile - che la controparte fornisca detti elementi, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.



 

Art. 263.
Misure di salvaguardia delle prove

L'autorita' giudiziaria, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprieta' intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, ha il potere di disporre celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci costituenti violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure possono essere adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o se sussiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.



 

Art. 264.
Diritto d'informazione

Le parti possono disporre che l'autorita' giudiziaria abbia il potere, a meno che cio' non sia sproporzionato rispetto alla gravita' della violazione, di ordinare all'autore della violazione di comunicare al titolare dei diritti l'identita' di terzi implicati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi costituenti violazione, nonche' i loro canali di distribuzione.



 

Art. 265.
Misure provvisorie e cautelari

1. Ciascuna parte prevede che la sua autorita' giudiziaria abbia il potere di emettere misure provvisorie e cautelari e dare ad esse sollecita esecuzione per impedire imminenti violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale o vietare il proseguimento delle asserite violazioni. Tali misure possono essere disposte su richiesta del titolare dei diritti inaudita altera parte o dopo aver sentito la parte convenuta, conformemente alle norme di procedura di ciascuna parte.
2. Ciascuna parte dispone che la sua autorita' giudiziaria abbia il potere di obbligare l'attore a fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare, con un sufficiente grado di certezza, che e' in atto o imminente una violazione dei diritti dell'attore, nonche' di ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi, in misura tale che cio' non possa indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure in questione.



 

Art. 266.
Misure correttive

1. Ciascuna delle parti provvede a che:
a) la propria autorita' giudiziaria possa ordinare, su richiesta del ricorrente e fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, la distruzione delle merci usurpative o contraffatte o altre misure idonee a garantirne il ritiro definitivo dai circuiti commerciali;
b) la propria autorita' giudiziaria possa ordinare, ove opportuno, che i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di dette merci usurpative o contraffatte siano, senza indennizzo di alcun genere, distrutti o, in circostanze eccezionali, smaltiti al di fuori dei circuiti commerciali, in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni. Nell'esame di una domanda di misure correttive, l'autorita' giudiziaria della parte tiene conto, tra l'altro, della gravita' della violazione e degli interessi di terzi titolari di diritti di proprieta', di possesso, contrattuali o di garanzia.
2. Ciascuna parte puo' prevedere che la donazione a enti di beneficenza delle merci contraddistinte da marchi contraffatti e delle merci che violano il diritto d'autore e i diritti connessi - ove ammessa dalla legislazione interna - non venga disposta dall'autorita' giudiziaria senza l'autorizzazione del titolare dei diritti oppure puo' prevedere che tali merci possano essere donate a enti di beneficenza solo a determinate condizioni che possono essere stabilite in base alla legislazione interna. In ogni caso la semplice rimozione del marchio apposto illegalmente non e' sufficiente, tranne nei casi stabiliti dalla legislazione interna e derivanti da altri obblighi internazionali, per consentire l'immissione delle merci nei circuiti commerciali.
3. Nell'esame di una domanda di misure correttive, le parti possono riconoscere alle loro autorita' giudiziarie la facolta' di tenere contro, tra l'altro, della gravita' della violazione e degli interessi di terzi titolari di diritti di proprieta', di possesso, contrattuali o di garanzia.
4. L'autorita' giudiziaria ordina che queste misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo circostanze eccezionali.
5. Conformemente alla legislazione interna, le parti possono prevedere altre misure correttive in relazione alle merci risultate usurpative o contraffatte e ai materiali e agli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di dette merci.



 

Art. 267.
Risarcimento dei danni

L'autorita' giudiziaria ha il potere di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare dei diritti una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprieta' intellettuale da parte di un soggetto implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attivita' di violazione. Ove opportuno, le parti possono autorizzare l'autorita' giudiziaria a ordinare il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se l'autore della violazione non ha proceduto a violazione consapevolmente o avendo motivi ragionevoli per esserne consapevole.



 

Art. 268.
Spese legali

Le parti assicurano che le spese legali ragionevoli e proporzionate, nonche' le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equita' non imponga una loro diversa ripartizione, conformemente alla legislazione interna.



 

Art. 269.
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Le parti possono prevedere che, nell'ambito delle azioni giudiziarie proposte per violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Le parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicita' appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicita' a grande diffusione.



 

Art. 270.
Presunzione di titolarita' dei diritti

Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedere e dei rimedi previsti dal presente titolo, affinche' i titolari di diritti d'autore o di diritti connessi relativi al rispettivo materiale protetto siano fino a prova contraria ritenuti tali e ammessi di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori, e' sufficiente che il loro nome sia indicato sull'opera nei modi d'uso.



 

Art. 271.
Sanzioni penali

Le parti prevedono procedimenti e sanzioni penali da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale. I possibili rimedi comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti a costituire un deterrente, coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravita'. Ove opportuno, i possibili rimedi comprendono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti costituenti violazione e di qualsiasi materiale e strumento principalmente utilizzato nella commissione del reato. Le parti possono prevedere procedimenti e sanzioni penali applicabili ad altri casi di violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale.



 

Art. 272.
Limitazioni della responsabilita' dei prestatori di servizi

Le parti convengono che esse manterranno in vigore le limitazioni della responsabilita' dei prestatori di servizi attualmente previste nella loro rispettiva legislazione, ossia:
a) per la parte UE: quelle previste dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico;
b) per le Repubbliche della parte AC: quelle adottate a livello interno per conformarsi agli obblighi internazionali.
Le parti possono ritardare la decorrenza di efficacia di quanto disposto dal presente articolo per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.



 

Art. 273.
Misure alla frontiera

1. Le parti riconoscono l'importanza del coordinamento in materia doganale e si impegnano quindi a promuovere l'applicazione effettiva della normativa doganale in relazione alle merci contraddistinte da marchi contraffatti e alle merci usurpative, soprattutto attraverso lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le loro amministrazioni doganali.
2. Salvo diversa disposizione contenuta nel presente capo, le parti adottano procedure intese a consentire al titolare dei diritti che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, l'ingresso nel territorio doganale o l'uscita dal medesimo, il vincolo a un regime sospensivo o il collocamento in zona franca o in deposito franco di merci contraffatte o usurpative di presentare alle autorita' competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinche' le autorita' doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al sequestro delle merci in questione. Resta inteso che non vi e' alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare dei diritti o con il suo consenso.
3. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella sezione 4 dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al detentore delle merci.
4. Ciascuna delle parti prevede che le proprie autorita' competenti possano d'ufficio avviare le misure alla frontiera relativamente all'importazione, all'esportazione e al transito.



 

Art. 274.
Sottocomitato per la proprieta' intellettuale

1. Le parti istituiscono un sottocomitato per la proprieta' intellettuale, conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati) per garantire il follow-up dell'attuazione dell'articolo 231 e della sezione C (Indicazioni geografiche) del capo 2 del presente titolo.
2. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:
a) raccomanda al comitato di associazione, per l'approvazione da parte del Consiglio di associazione, le modifiche dell'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette);
b) effettua scambi di informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunita' di una loro protezione in conformita' al presente accordo e sulle indicazioni geografiche che cessano di essere protette nel loro paese di origine;
c) promuove il trasferimento di tecnologie dalla parte UE alle Repubbliche della parte AC;
d) definisce i settori prioritari nei quali si concentreranno le iniziative nel campo del trasferimento delle tecnologie, della ricerca e dello sviluppo e del rafforzamento del capitale umano;
e) tiene un inventario o un registro dei programmi, delle attivita' o delle iniziative in corso nel campo della proprieta' intellettuale, riguardanti in particolare il trasferimento di tecnologie;
f) formula raccomandazioni pertinenti al comitato di associazione nelle materie di sua competenza;
g) si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.



 

Art. 275.

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di proprieta'
intellettuale

Le parti convengono che e' nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca su temi inerenti al presente titolo. In questo senso esse hanno individuato una serie di attivita' di cooperazione che sono descritte all'articolo 55 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.



 

Art. 276.
Disposizioni finali

1. Panama puo' ritardare la decorrenza di efficacia dell'articolo 233, lettere c) e d), dell'articolo 234, dell'articolo 238, lettera b), dell'articolo 240, dell'articolo 252, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 255, paragrafo 2, dell'articolo 256, dell'articolo 258, paragrafo 1, dell'articolo 259, dell'articolo 266, paragrafo 4, e dell'articolo 271 per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Panama aderisce al trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, modificato da ultimo nel 2001) entro un termine massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.



 

Art. 277.
Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:
1. "diritto della concorrenza":
a) per la parte UE, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche;
b) per la parte AC, il regolamento sulla concorrenza dell'America centrale ("il regolamento"), da istituire a norma dell'articolo 25 del Protocolo al Tratado General de Integracion Economica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) e dell'articolo 21 del Convenio Marco para el Establecimiento de la Union Aduanera Centroamericana (Guatemala, 2007);
c) fino all'adozione del regolamento a norma dell'articolo 279, il diritto nazionale della concorrenza di ciascuna Repubblica della parte AC adottato o mantenuto in vigore conformemente all'articolo 279;
d) ogni modifica che i suddetti strumenti subiscano successivamente all'entrata in vigore del presente accordo;
2. "autorita' garante della concorrenza":
a) per la parte UE, la Commissione europea;
b) per la parte AC, un organismo garante della concorrenza per l'America centrale che la parte AC istituisce e disciplina mediante il proprio regolamento sulla concorrenza;
c) fino all'istituzione e all'entrata in funzione dell'organismo garante della concorrenza per l'America centrale a norma dell'articolo 279, l'autorita' nazionale garante della concorrenza di ciascuna Repubblica della parte AC.



 

Art. 278.
Principi

1. Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di incidere sul corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.
2. Le parti convengono pertanto che sono incompatibili con il presente accordo, se e in quanto in grado di incidere sugli scambi reciproci:
a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
<breve>Resta inteso che il presente paragrafo non va interpretato come limitativo della portata dell'analisi da effettuare nei casi che configurino accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate tra imprese, secondo quanto previsto dal diritto nazionale delle parti in materia di concorrenza.</breve>, secondo quanto precisato nel loro rispettivo diritto della concorrenza;
b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante o di un rilevante potere di mercato o di una significativa partecipazione al mercato, secondo quanto precisato nel loro rispettivo diritto della concorrenza;
c) le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, secondo quanto precisato nel loro rispettivo diritto della concorrenza.



 

Art. 279.
Attuazione

1. Le parti adottano o mantengono in vigore un complesso di norme di diritto della concorrenza che affronti in modo efficace le pratiche anticoncorrenziali di cui all'articolo 278, paragrafo 2, lettere da a) a c). Le parti istituiscono o mantengono autorita' garanti della concorrenza le quali sono chiamate a dare attuazione in modo efficace e trasparente al diritto della concorrenza e dispongono dei mezzi adeguati a tale scopo.
2. La parte che, all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, non abbia ancora adottato il diritto della concorrenza di cui all'articolo 277, paragrafo 1, lettera a) o b), ne' designato un'autorita' garante della concorrenza quale richiamata all'articolo 277, paragrafo 2, lettera a) o b), provvede a farlo entro un termine di sette anni. Al termine del periodo transitorio i termini "diritto della concorrenza" e "autorita' garante della concorrenza" di cui al presente titolo vanno intesi unicamente nelle accezioni di cui all'articolo 277, paragrafo 1), lettere a) e b) e all'articolo 277, paragrafo 2, lettere a) e b).
3. Una Repubblica della parte AC che, all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, non abbia ancora adottato il diritto della concorrenza di cui all'articolo 277, paragrafo 1, lettera c), ne' designato un'autorita' garante della concorrenza quale richiamata all'articolo 277, paragrafo 2, lettera c), provvede a farlo entro un termine di tre anni.
4. Nessuna disposizione del presente titolo pregiudica le competenze attribuite dalle parti alle loro rispettive autorita' nazionali e regionali per un'attuazione efficace e coerente del loro rispettivo diritto della concorrenza.



 

Art. 280.

Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o
esclusivi, compresi i monopoli riconosciuti

1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una Repubblica della parte AC o uno Stato membro dell'Unione europea designi o mantenga, conformemente alla propria legislazione nazionale, imprese pubbliche, imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi o monopoli.
2. I soggetti di cui al paragrafo 1 sono sottoposti al diritto della concorrenza nei limiti in cui l'applicazione del diritto della concorrenza non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro assegnata da una Repubblica della parte AC o da uno Stato membro dell'Unione europea.
3. Le parti garantiscono che a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo tali soggetti non esercitino alcuna discriminazione
<breve>Per discriminazione si intende una misura che non e' conforme al trattamento nazionale, come stabilito dalle pertinenti disposizioni del presente accordo.</breve>, relativamente alle condizioni di vendita o di acquisto di beni o servizi, tra le persone fisiche o giuridiche di una o dell'altra parte, ne' tra i beni originari di una o dell'altra parte.
4. Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo.



 

Art. 281.

Scambio di informazioni non riservate e cooperazione in materia di
applicazione

1. Le autorita' garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni non riservate per agevolare la corretta applicazione del rispettivo diritto della concorrenza.
2. L'autorita' garante della concorrenza di una parte puo' chiedere la cooperazione dell'autorita' garante della concorrenza dell'altra parte per quanto attiene alle attivita' di applicazione. Tale cooperazione non impedisce alle parti di assumere decisioni autonome.
3. Nessuna delle due parti e' tenuta a comunicare informazioni all'altra parte. Qualora una parte decida di comunicare informazioni, essa puo' non fornirle se la comunicazione di tali informazioni e' vietata dalle disposizioni legislative e regolamentari della parte che e' in possesso delle informazioni o se tale comunicazione e' incompatibile con i suoi interessi. Una parte puo' chiedere che le informazioni comunicate a norma del presente articolo siano utilizzate alle condizioni da essa specificate.



 

Art. 282.
Cooperazione e assistenza tecnica

Le parti convengono che e' nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica in materia di politica della concorrenza e di attivita' di applicazione del diritto. Questa cooperazione e' trattata all'articolo 52 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.



 

Art. 283.
Risoluzione delle controversie

Per le questioni attinenti al presente titolo le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.



 

Art. 284.
Contesto e obiettivi

1. Le parti richiamano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e la dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso. Le parti riaffermano il loro impegno per promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, e per garantire che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali. A tal fine le parti riconoscono l'importanza di tener conto degli interessi economici, sociali e ambientali non solo delle rispettive popolazioni, ma anche delle future generazioni.
2. Le Parti riaffermano il loro impegno per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile, i cui pilastri - sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela dell'ambiente - sono interdipendenti e si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici che derivano dal considerare le questioni sociali e ambientali collegate al commercio nel quadro di un approccio globale al commercio e allo sviluppo sostenibile.
3. Le parti convengono che il presente titolo esprime un approccio di cooperazione fondato su valori e interessi comuni, tenendo conto delle differenze nel loro livello di sviluppo e nel rispetto delle loro esigenze e aspirazioni attuali e future.
4. Per le questioni attinenti al presente titolo le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo ne' al meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie di cui al titolo XI (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie) della parte IV del presente accordo.



 

Art. 285.
Diritto di legiferare e livelli di protezione

1. Le parti ribadiscono il rispetto delle rispettive costituzioni
<breve>Per la parte UE, il riferimento e' alle costituzioni degli Stati membri dell'Unione europea, al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</breve> e del diritto di legiferare che da esse discende al fine di stabilire le proprie priorita' di sviluppo sostenibile, fissare i propri livelli di protezione ambientale e sociale in ambito interno e adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche pertinenti.
2. Ciascuna delle parti si adopera affinche' le proprie leggi e le proprie politiche prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro, in linea con le sue condizioni sociali, ambientali ed economiche e in conformita' con le norme e con gli accordi internazionali riconosciuti richiamati agli articoli 286 e 287 e di cui ciascuna di esse sia parte, e si adopera altresi' per migliorare tali leggi e politiche, purche' la loro applicazione non avvenga in una forma tale da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le parti o restrizioni dissimulate al commercio internazionale.



 

Art. 286.
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Nel ricordare la dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, le parti riconoscono - quali elementi essenziali per lo sviluppo sostenibile di tutti i paesi e di conseguenza quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale - la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti, in cui rientrano la protezione sociale, i principi e diritti fondamentali nel lavoro e il dialogo sociale. In questo quadro, le parti riaffermano la loro volonta' di promuovere lo sviluppo di politiche macroeconomiche in forme tali da contribuire a una piena e produttiva occupazione e a un lavoro dignitoso per tutti - uomini, donne e giovani - nel pieno rispetto dei principi e diritti fondamentali nel lavoro in condizioni di giustizia, uguaglianza, sicurezza e dignita'.
In linea con i loro obblighi in qualita' di membri dell'OIL, le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e realizzare in buona fede e conformemente alla costituzione dell'OIL, i principi relativi ai diritti fondamentali oggetto delle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:
a) la liberta' di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c) l'abolizione effettiva del lavoro infantile;
d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
2. Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione nei loro ordinamenti e nella pratica alle seguenti convenzioni fondamentali dell'OIL richiamate nella dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro del 1998:
a) la convenzione n. 138 concernente l'eta' minima di ammissione al lavoro;
b) la convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione;
c) la convenzione n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
d) la convenzione n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio;
e) la convenzione n. 100 sull'uguaglianza di retribuzione fra mano d'opera maschile e mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale;
f) la convenzione n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione;
g) la convenzione n. 87 concernente la liberta' sindacale e la protezione del diritto sindacale; e
h) la convenzione n. 98 concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva.
3. Le parti si scambiano informazioni relative alla loro situazione e ai progressi compiuti relativamente alla ratifica delle altre convenzioni dell'OIL.
4. Le parti sottolineano che le norme del lavoro non devono mai essere invocate ne' altrimenti utilizzate a scopi di protezionismo commerciale e che il vantaggio comparativo di una qualsiasi delle parti non deve in alcun modo essere messo in discussione.
5. Le parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro di comune interesse che attengono al commercio.



 

Art. 287.
Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le parti riconoscono che la governance e gli accordi internazionali in materia di ambiente sono strumenti importanti per affrontare i problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessita' di rafforzare le reciproche sinergie tra commercio e ambiente. Esse si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni ambientali di comune interesse che attengono al commercio.
2. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione nei loro ordinamenti e nella pratica agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parte, tra cui:
a) il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
b) la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;
c) la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
d) la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione ("CITES");
e) la convenzione sulla diversita' biologica;
f) il protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla convenzione sulla diversita' biologica;
g) il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
<breve>Resta inteso che il riferimento agli accordi multilaterali in materia di ambiente nell'articolo 287, paragrafo 2, comprende i protocolli, gli emendamenti, gli allegati e gli adeguamenti ratificati dalle parti.</breve>.
3. Le parti si impegnano a garantire la ratifica, entro l'entrata in vigore del presente accordo, dell'emendamento all'articolo XXI della CITES adottato a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.
4. Le parti si impegnano inoltre, laddove non abbiano gia' provveduto in tal senso, a ratificare e dare efficace attuazione, al piu' tardi entro l'entrata in vigore del presente accordo, alla convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.
5. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure volte a dare attuazione agli accordi di cui al presente articolo, purche' tali misure non vengano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i paesi quando esistano condizioni identiche o una restrizione dissimulata del commercio internazionale.



 

Art. 288.
Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile

1. Le parti confermano che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. In questo quadro riconoscono il valore della cooperazione internazionale a sostegno degli sforzi finalizzati a sviluppare regimi e pratiche commerciali che favoriscano lo sviluppo sostenibile e convengono altresi' di collaborare nell'ambito degli articoli 288, 289 e 290 per elaborare, ove opportuno, approcci collaborativi.
2. Le parti si adoperano per:
a) esaminare le situazioni nelle quali la soppressione o la riduzione degli ostacoli agli scambi favorirebbe il commercio e lo sviluppo sostenibile, tenendo conto, in particolare, delle interazioni tra misure ambientali e accesso al mercato;
b) facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti esteri diretti in tecnologie e servizi ambientali, energie rinnovabili e prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari;
c) facilitare e promuovere il commercio di prodotti rispondenti a criteri di sostenibilita', quali i prodotti che rientrano in programmi di commercio equo ed etico, di etichettatura ecologica e di agricoltura biologica ed anche in programmi riguardanti la responsabilita' sociale delle imprese e i loro obblighi di rendicontazione; e
d) facilitare e promuovere lo sviluppo di pratiche e programmi, come l'ecoturismo, volti a favorire un adeguato ritorno economico dalla conservazione e dall'uso sostenibile dell'ambiente.



 

Art. 289.
Commercio di prodotti forestali

Per promuovere la gestione sostenibile delle risorse forestali, le parti si impegnano a collaborare per migliorare l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale e promuovere il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili mediante strumenti quali: un uso efficace della CITES per quanto riguarda le specie di alberi minacciate di estinzione, i sistemi di certificazione dei prodotti forestali ottenuti in modo sostenibile, e gli accordi di partenariato regionali o bilaterali su base volontaria per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT).



 

Art. 290.
Commercio di prodotti ittici

1. Le parti riconoscono la necessita' di promuovere una pesca sostenibile cosi' da contribuire alla conservazione degli stock ittici e al commercio sostenibile delle risorse della pesca.
2. A tal fine, le parti si impegnano a:
a) aderire e dare efficace attuazione ai principi dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, per quanto riguarda: lo sfruttamento sostenibile, la conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, la cooperazione internazionale tra gli Stati, il sostegno alla ricerca e alla consulenza scientifica, l'attuazione di misure efficaci di monitoraggio, controllo e ispezione, e le responsabilita' degli Stati di bandiera e di approdo, anche per quanto riguarda il rispetto e l'applicazione della normativa;
b) cooperare, anche all'interno delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e con le medesime, per prevenire la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU), adottando tra l'altro strumenti efficaci di attuazione di regimi di controllo e ispezione che garantiscano il pieno rispetto delle misure di conservazione;
c) scambiare i dati scientifici e i dati non riservati sugli scambi, condividere le esperienze e le migliori pratiche nel campo della pesca sostenibile e piu' in generale promuovere un approccio sostenibile alla pesca.
3. Le parti decidono, laddove non abbiano gia' provveduto in tal senso, di adottare misure di competenza dello Stato di approdo conformi all'accordo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, nonche' di attuare regimi di controllo e ispezione, incentivi e obblighi per una gestione sana e sostenibile nel lungo periodo della pesca e degli ambienti costieri.



 

Art. 291.
Mantenimento dei livelli di protezione

1. Le parti riconoscono che non e' opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente e lavoro.
2. Le parti non rinunciano ne' derogano alla propria legislazione in materia di ambiente o lavoro ne' propongono di rinunciarvi o derogarvi in modo tale da influire sugli scambi o cosi' da incentivare lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento di un investimento o di un investitore nel proprio territorio.
3. Le parti non omettono di dare efficace applicazione alla propria legislazione in materia di ambiente e lavoro in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.
4. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come tale da autorizzare le autorita' di una parte a svolgere attivita' di applicazione delle norme nel territorio dell'altra parte.



 

Art. 292.
Informazioni scientifiche

Le parti prendono atto dell'importanza di tenere conto delle informazioni tecniche e scientifiche e delle norme, delle linee guida o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente o della salute e della sicurezza sul lavoro, pur riconoscendo che l'assenza di una certezza scientifica assoluta non e' addotta per ritardare le misure di protezione laddove esista il rischio di danni gravi o irreversibili.



 

Art. 293.
Riesame relativo alla sostenibilita'

Le parti si impegnano a rivedere, monitorare e valutare congiuntamente il contributo allo sviluppo sostenibile derivante dalla parte IV del presente accordo, comprese le attivita' di cooperazione di cui all'articolo 302.



 

Art. 294.
Meccanismo istituzionale e di monitoraggio

1. Ciascuna delle parti designa, nell'ambito della sua amministrazione, un ufficio che funge da punto di contatto ai fini dell'attuazione degli aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti al commercio. All'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti forniscono al comitato di associazione tutte le informazioni di contatto relative ai loro punti di contatto.
2. Le parti istituiscono una commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile
<breve>La commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile riferisce al comitato di associazione in merito alle proprie attivita'.</breve> di cui fanno parte le autorita' di alto livello delle amministrazioni di ciascuna parte. Prima di ogni riunione della commissione, le parti si comunicano reciprocamente i nominativi e le informazioni di contatto dei rispettivi rappresentanti.
3. La commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per verificare l'attuazione del presente titolo, comprese le attivita' di cooperazione realizzate a norma del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo. Le decisioni e le raccomandazioni della commissione sono adottate di comune accordo tra le parti e sono rese pubbliche, salvo diversa decisione della commissione.
4. Ciascuna parte convoca nuovi gruppi consultivi sul commercio e sullo sviluppo sostenibile o consulta quelli esistenti
<breve>Le parti, nell'esercitare il diritto di avvalersi dei gruppi consultivi esistenti per attuare le disposizioni del presente titolo, offrono agli organismi esistenti la possibilita' di rafforzare e sviluppare le loro attivita' sulla base delle nuove prospettive e dei nuovi ambiti previsti dal presente titolo. A tal fine, le parti possono avvalersi dei gruppi consultivi nazionali esistenti.</breve>. Questi gruppi hanno il compito di formulare pareri e raccomandazioni su aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti al commercio e di fornire consulenza alle parti sui modi migliori per conseguire gli obiettivi del presente titolo.
5. I gruppi consultivi delle parti comprendono organizzazioni rappresentative indipendenti, con una rappresentanza equilibrata delle parti interessate del mondo economico, sociale e ambientale, tra cui le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni non governative e le autorita' pubbliche locali.



 

Art. 295.
Forum di dialogo con la societa' civile

1. Le parti decidono di organizzare e promuovere un forum biregionale di dialogo con la societa' civile in cui si realizzi un dialogo aperto e in cui siano rappresentati in modo equilibrato le parti interessate del mondo economico, sociale e ambientale. Il dialogo del forum di dialogo con la societa' civile verte sugli aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti alle relazioni commerciali tra le parti ed esamina anche come la cooperazione possa contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente titolo. Il forum di dialogo con la societa' civile si riunisce una volta l'anno, salvo diversa decisione delle parti
<breve>Resta inteso che non sono delegati al forum di dialogo con la societa' civile i compiti di elaborazione politica e altre tipiche funzioni di governo dello stesso tipo.</breve>.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, ogni riunione della commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile comprende una sessione nella quale i suoi membri riferiscono al forum di dialogo con la societa' civile in merito all'attuazione del presente titolo. Il forum di dialogo con la societa' civile puo' a sua volta esprimere punti di vista e pareri per promuovere il dialogo sui modi migliori per conseguire gli obiettivi del presente titolo.



 

Art. 296.
Consultazioni governative

1. Una parte puo' chiedere consultazioni con un'altra parte su ogni questione di comune interesse attinente al presente titolo, inviando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte. Per consentire alla parte destinataria della domanda di rispondere, la domanda contiene informazioni sufficientemente specifiche cosi' da illustrare la questione in modo chiaro e oggettivo, individuando il problema in esame e fornendo una breve sintesi delle rivendicazioni avanzate in forza del presente titolo. Le consultazioni sono avviate non appena una parte ha fatto pervenire la sua domanda in tal senso.
2. Le parti impegnate nelle consultazioni compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione della questione che sia reciprocamente soddisfacente, tenendo conto delle informazioni scambiate tra loro e delle opportunita' di cooperazione sulla questione. Nel corso delle consultazioni deve essere prestata particolare attenzione ai problemi e agli interessi specifici delle parti che sono paesi in via di sviluppo. Le parti impegnate nelle consultazioni tengono conto delle attivita' dell'OIL o delle organizzazioni o organismi multilaterali competenti in materia di ambiente di cui siano parti. Se del caso, le parti impegnate nelle consultazioni possono, di comune accordo, chiedere la consulenza o l'assistenza di tali organizzazioni e organismi o di qualsiasi persona o organismo cui esse ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione.
3. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta di consultazioni, se una parte impegnata nelle consultazioni ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, puo' - salvo diverso accordo tra le parti impegnate nelle consultazioni - chiedere che la questione venga rinviata all'esame della commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile presentando una domanda scritta ai punti di contatto delle altre parti. La commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce tempestivamente per contribuire al raggiungimento di una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se lo ritiene necessario, la commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile puo' chiedere l'assistenza di esperti nella materia di interesse per facilitare la propria analisi.
4. La soluzione raggiunta in merito alla questione dalle parti impegnate nelle consultazioni e' resa pubblica salvo diversa decisione della commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile.



 

Art. 297.
Gruppo di esperti

1. Salvo diverso accordo tra le parti impegnate nelle consultazioni, una di esse puo', trascorsi sessanta giorni dal rinvio della questione alla commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile o, nel caso in cui la questione non sia stata rinviata alla commissione, trascorsi novanta giorni dalla presentazione di una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 296, rispettivamente paragrafi 1 e 3, richiedere la convocazione di un gruppo di esperti che esamini la questione affrontata in modo non soddisfacente nell'ambito delle consultazioni governative. Le parti della procedura possono inviare comunicazioni al gruppo di esperti.
2. Alla data di entrata del presente accordo, le parti presentano al comitato di associazione, in vista della sua approvazione da parte del Consiglio di associazione nel corso della sua prima riunione, un elenco di diciassette persone, cinque delle quali almeno non cittadini di alcuna delle parti, esperti in diritto dell'ambiente, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali, nonche' un elenco di diciassette persone, cinque delle quali almeno non cittadini di alcuna delle parti, esperti in diritto del lavoro, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali. Gli esperti che non sono cittadini di alcuna delle parti possono essere designati a presiedere il gruppo di esperti. Gli esperti sono: i) indipendenti dalle parti e dalle organizzazioni rappresentate nei gruppi consultivi, non sono ad esse collegati e non ricevono istruzioni dalle medesime; e ii) sono scelti sulla base dei seguenti criteri: obiettivita', affidabilita' e capacita' di giudizio.
3. Le parti decidono la sostituzione degli esperti che non sono piu' disposti a far parte dei gruppi di esperti e possono comunque decidere di modificare l'elenco se e quando lo ritengono necessario.



 

Art. 298.
Composizione del gruppo di esperti

1. Il gruppo di esperti e' composto di tre esperti.
2. Il presidente non e' cittadino di nessuna delle parti.
3. Ciascuna delle parti della procedura sceglie un esperto dall'elenco di esperti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di costituzione di un gruppo di esperti. Se una parte della procedura non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra parte della procedura sceglie dall'elenco un esperto avente la cittadinanza di quella parte. I due esperti prescelti scelgono, di comune accordo o per sorteggio, il presidente tra gli esperti che non sono cittadini di nessuna delle parti.
4. La funzione di esperto non puo' essere esercitata in relazione a questioni per le quali l'esperto o le organizzazioni cui egli e' collegato possano trovarsi in conflitto di interessi diretto o indiretto. Al momento della scelta quale esperto per una determinata questione, ciascun esperto e' tenuto a rivelare l'esistenza o il profilarsi di interessi, rapporti o questioni di cui si possa ragionevolmente ritenere che egli sia a conoscenza e che rischino di incidere o dar luogo a ragionevoli dubbi sulla sua indipendenza o imparzialita'.
5. Se una delle parti della procedura ritiene che un esperto violi le prescrizioni di cui al paragrafo 4, le parti della procedura si consultano sollecitamente e, se d'accordo, l'esperto e' rimosso e un nuovo esperto viene scelto secondo le procedure di cui al paragrafo 3, utilizzate per la scelta dell'esperto che e' stato rimosso.
6. Salvo quanto diversamente concordato dalle parti della procedura conformemente all'articolo 301, paragrafo 2, il gruppo di esperti e' costituito entro sessanta giorni dalla richiesta di una parte.



 

Art. 299.
Regolamento interno

1. Il gruppo di esperti elabora un calendario che garantisce alle parti della procedura la possibilita' di far pervenire comunicazioni scritte e informazioni pertinenti.
2. Il gruppo di esperti e le parti assicurano la tutela delle informazioni riservate conformemente ai principi di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.
3. Il mandato del gruppo di esperti e' il seguente:
"esaminare se una delle parti non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti a norma dell'articolo 286, paragrafo 2, dell'articolo 287, paragrafi 2, 3 e 4, e dell'articolo 291 del presente titolo e formulare raccomandazioni non vincolanti per la soluzione della questione. Per questioni relative all'applicazione della legislazione, il mandato del gruppo di esperti e' stabilire se vi sia un inadempimento prolungato o ricorrente di una parte nel dare efficace esecuzione ai suoi obblighi.".



 

Art. 300.
Relazione iniziale

1. Come base della sua relazione il gruppo di esperti utilizza le comunicazioni e le argomentazioni delle parti della procedura. Nel corso della procedura le parti hanno la possibilita' di formulare osservazioni su documenti o informazioni che il gruppo ritiene rilevanti ai fini del proprio lavoro.
2. Entro centoventi giorni dalla sua costituzione il gruppo di esperti presenta alle parti della procedura una relazione iniziale comprensiva di raccomandazioni. Il gruppo di esperti, qualora ritenga di non poter presentare la sua relazione entro il termine di centoventi giorni, informa per iscritto le parti della procedura in merito ai motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale ritiene di poterlo fare.
3. Le raccomandazioni del gruppo di esperti tengono conto della particolare situazione socioeconomica delle parti.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione iniziale le parti della procedura possono presentare al gruppo di esperti osservazioni scritte in merito.
5. Una volta ricevute le osservazioni scritte, il gruppo di esperti puo', d'ufficio o su richiesta di una delle parti della procedura:
a) se del caso, richiedere il parere delle parti della procedura in merito alle osservazioni scritte;
b) riconsiderare la sua relazione; o
c) effettuare qualsiasi ulteriore esame da esso ritenuto opportuno.
La relazione finale del gruppo di esperti contiene un esame delle argomentazioni contenute nelle osservazioni scritte delle parti.



 

Art. 301.
Relazione finale

1. Il gruppo di esperti presenta alle parti della procedura e alla commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile una relazione finale entro centottanta giorni dalla sua costituzione. Le parti rendono accessibile al pubblico la relazione finale entro quindici giorni dalla sua presentazione.
2. Le parti della procedura possono di comune accordo decidere di prorogare i termini di cui al paragrafo 1, come pure i termini di cui all'articolo 298, paragrafo 6, e all'articolo 300, paragrafo 4.
3. Le parti della procedura, tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti, si adoperano per discutere le misure appropriate da attuare, compresa - laddove opportuno - la possibile cooperazione a sostegno dell'attuazione di tali misure. La parte cui le raccomandazioni sono indirizzate informa la commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile circa le sue intenzioni in merito alla relazione e alle raccomandazioni del gruppo di esperti, anche presentando un piano d'azione, se del caso. La commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile controlla l'attuazione delle azioni decise dalla parte.



 

Art. 302.

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di commercio e sviluppo
sostenibile

Le misure di cooperazione e assistenza tecnica relative al presente titolo sono contenute nel titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.



 

Art. 303.
Disposizioni generali

1. Le parti sottolineano l'importanza della dimensione "da regione a regione" e riconoscono la rilevanza dell'integrazione economica regionale nel quadro del presente accordo. Di conseguenza riaffermano la loro volonta' di rafforzare e approfondire i loro rispettivi processi di integrazione economica regionale nell'ambito dei contesti applicabili.
2. Le parti riconoscono che l'integrazione economica regionale nei campi delle procedure doganali, dei regolamenti tecnici e delle misure sanitarie e fitosanitarie e' essenziale ai fini della libera circolazione delle merci nell'America centrale e nella parte UE.
3. Di conseguenza le parti decidono le seguenti disposizioni, tenendo conto anche del diverso grado di sviluppo dei loro rispettivi processi di integrazione economica regionale.



 

Art. 304.
Procedure doganali

1. In ambito doganale, entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'autorita' doganale della Repubblica della parte AC di primo ingresso concede il rimborso del dazio versato quando tali merci sono esportate in un'altra Repubblica della parte AC. Tali merci sono soggette al dazio doganale nella Repubblica della parte AC in cui sono importate.
2. Le parti si adoperano per predisporre un meccanismo che garantisca che le merci originarie dell'America centrale o dell'Unione europea a norma dell'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) del presente accordo, le quali entrino nel loro rispettivo territorio e siano state sdoganate all'importazione, non possano piu' essere assoggettate a dazi doganali o tasse di effetto equivalente o a restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
3. Le parti decidono che la loro rispettiva legislazione e le loro rispettive procedure doganali prevedano l'uso di un documento amministrativo unico o di un suo equivalente elettronico rispettivamente nella parte UE e nella parte AC ai fini della dichiarazione in dogana all'importazione e all'esportazione. La parte AC si impegna a conseguire questo obiettivo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
4. Le parti garantiscono inoltre l'armonizzazione a livello regionale della legislazione doganale, delle procedure e delle prescrizioni doganali all'importazione applicabili alle merci originarie dell'America centrale o dell'Unione europea. La parte AC si impegna a conseguire questo obiettivo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



 

Art. 305.
Ostacoli tecnici agli scambi

1. Nel settore dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita':
a) le parti decidono che gli Stati membri dell'Unione europea provvederanno affinche' i prodotti originari dell'America centrale, legittimamente immessi sul mercato di uno Stato membro dell'Unione europea, possano anche essere commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, purche' il prodotto garantisca un livello equivalente di protezione dei vari legittimi interessi coinvolti (principio del reciproco riconoscimento);
b) a questo proposito gli Stati membri dell'Unione europea accetteranno che un prodotto che abbia superato le procedure di valutazione della conformita' imposte da uno degli Stati membri dell'Unione europea possa essere immesso sul mercato degli altri Stati membri dell'Unione europea senza dover essere sottoposto a un'ulteriore procedura di valutazione della conformita', purche' il prodotto garantisca un livello equivalente di protezione dei vari legittimi interessi coinvolti.
2. Qualora esistano prescrizioni regionali armonizzate all'importazione, i prodotti originari dell'Unione europea devono soddisfare tali prescrizioni regionali per poter essere legittimamente commercializzati nella Repubblica della parte AC di prima importazione. Conformemente al presente accordo, se un prodotto e' oggetto di una legislazione armonizzata e deve essere registrato, la registrazione in una delle Repubbliche della parte AC deve essere accettata in tutte le altre Repubbliche della parte AC, una volta adempiute le procedure interne.
3. Inoltre, nei casi in cui sia prescritta la registrazione, le Repubbliche della parte AC accetteranno la registrazione dei prodotti per gruppo o famiglia di prodotti.
4. La parte AC conviene di adottare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformita' regionali attualmente in fase di elaborazione ed elencati nell'allegato XX (Elenchi dei regolamenti tecnici dell'America centrale di cui e' in corso l'armonizzazione) del presente accordo, di continuare a lavorare per conseguire l'armonizzazione dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita' e di promuovere l'elaborazione di norme regionali.
5. Per i prodotti non ancora armonizzati nella parte AC e non compresi nell'allegato XX, il comitato di associazione elabora un programma di lavoro per esaminare la possibilita' di aggiungere in seguito altri prodotti.



 

Art. 306.
Misure sanitarie e fitosanitarie

1. La finalita' del presente articolo e':
a) promuovere condizioni che consentano la libera circolazione all'interno dell'America centrale e della parte UE delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie;
b) promuovere l'armonizzazione e il miglioramento delle prescrizioni e delle procedure sanitarie e fitosanitarie nella parte AC e nella parte UE, anche per giungere a utilizzare un unico certificato di importazione, un unico elenco di stabilimenti, un unico controllo sanitario all'importazione e un'unica tassa per i prodotti importati nella parte AC e provenienti dalla parte UE;
c) fare in modo di garantire il reciproco riconoscimento delle verifiche effettuate dalle Repubbliche della parte AC in un qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.
2. La parte UE garantisce che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali e i prodotti vegetali legittimamente immessi sul mercato possano liberamente circolare all'interno del territorio della parte UE senza controlli alle frontiere interne, purche' soddisfino i requisiti sanitari e fitosanitari pertinenti.
3. La parte AC garantisce che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali e i prodotti vegetali beneficino dell'agevolazione del transito regionale nei territori della parte AC conformemente alla risoluzione n. 219-2007 (COMIECO-XLVII) e ai successivi strumenti correlati. Ai fini del presente titolo, per le importazioni provenienti dalla parte UE, per agevolazione del transito regionale si intende che le merci della parte UE possono entrare attraverso qualsiasi posto d'ispezione frontaliero della parte AC e transitare nella regione, da una Repubblica della parte AC all'altra, rispettando i requisiti sanitari e fitosanitari della parte di destinazione finale nella quale puo' essere effettuata l'ispezione sanitaria o fitosanitaria.
4. La parte AC si impegna a riconoscere agli animali, ai prodotti di origine animale, ai vegetali e ai prodotti vegetali elencati nell'allegato XIX (Elenchi dei prodotti di cui all'articolo 306, paragrafo 4) il trattamento di seguito enunciato, purche' essi soddisfino i requisiti sanitari e fitosanitari pertinenti e nel rispetto dei meccanismi esistenti previsti dal processo di integrazione regionale dell'America centrale. All'atto dell'importazione nel territorio di una Repubblica della parte AC, le autorita' competenti verificano il certificato emesso dall'autorita' competente della parte UE e possono effettuare un'ispezione sanitaria o fitosanitaria; un prodotto compreso nell'allegato XIX, una volta sdoganato, puo' essere sottoposto solo a un'ispezione sanitaria o fitosanitaria a campione presso il punto di ingresso nella Repubblica della parte AC di destinazione finale.
Per i prodotti di cui all'elenco 1 dell'allegato XIX, l'obbligo di cui sopra si applica entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Per i prodotti di cui all'elenco 2 dell'allegato XIX, l'obbligo di cui sopra si applica entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
5. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti (parte UE o Repubbliche della parte AC) a norma dell'accordo OMC e le procedure e i requisiti sanitari e fitosanitari stabiliti da ciascuna parte, una parte importatrice non e' tenuta ad accordare ai prodotti d'importazione provenienti dalla parte esportatrice un trattamento piu' favorevole di quello riconosciuto dalla parte esportatrice nell'ambito dei suoi scambi intraregionali.
6. Il Consiglio di associazione puo' modificare l'allegato XIX (Elenchi dei prodotti di cui all'articolo 306, paragrafo 4) a seguito delle raccomandazioni del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie al comitato di associazione, secondo le procedure di cui al titolo XIII (Compiti specifici, relativi alle questioni commerciali, degli organi istituiti dal presente accordo) della parte IV del presente accordo.
7. Il sottocomitato di cui al paragrafo 6 controlla da vicino l'attuazione del presente accordo.



 

Art. 307.
Attuazione

1. Le parti riconoscono l'importanza di una maggiore cooperazione per il conseguimento degli obiettivi del presente titolo anche attraverso i meccanismi previsti dal titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.
2. Le parti si impegnano a consultarsi sulle questioni relative al presente titolo al fine di garantire l'attuazione efficace della dimensione "da regione a regione" del presente accordo e la realizzazione degli obiettivi di integrazione economica regionale.
3. I progressi della parte AC nell'attuazione del presente titolo sono oggetto di relazioni periodiche e di programmi di lavoro della parte AC concernenti gli articoli 304, 305 e 306. Le relazioni sui progressi realizzati e i programmi di lavoro sono presentati per iscritto e riportano tutte le iniziative intraprese per dare attuazione agli obblighi e agli obiettivi definiti all'articolo 304, paragrafi 1, 3 e 4, all'articolo 305, paragrafi 2, 3 e 4 e all'articolo 306, paragrafi 3 e 4, come pure le iniziative previste per il periodo fino alla relazione successiva. Le relazioni sui progressi realizzati e i programmi di lavoro sono presentati ogni anno fino all'avvenuto effettivo adempimento degli impegni di cui al presente paragrafo.
4. A cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti prenderanno in esame l'inclusione di altri settori nel presente titolo.
5. Gli impegni in materia di integrazione regionale assunti dalla parte AC a norma del presente titolo non sono soggetti alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.



 

Art. 308.
Obiettivo

L'obiettivo del presente titolo e' prevenire e risolvere le controversie tra le parti concernenti l'interpretazione o l'applicazione della parte IV del presente accordo e giungere, per quanto possibile, a una soluzione reciprocamente soddisfacente.



 

Art. 309.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della parte IV del presente accordo, salvo espressa disposizione contraria.
2. Il presente titolo non si applica alle controversie tra le Repubbliche della parte AC.



 

Art. 310.
Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 309 avviando consultazioni in buona fede per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente.
2. Una qualsiasi parte del presente accordo chiede l'apertura di consultazioni inviando una richiesta scritta all'altra parte, con copia al comitato di associazione, illustrando i motivi della richiesta e la base giuridica del reclamo, e precisando quali siano le misure proposte o vigenti contestate.
3. Se la parte attrice e' la parte UE e la presunta violazione di una norma individuata conformemente al paragrafo 2 riguarda piu' di una Repubblica della parte AC e si presenta simile sotto ogni profilo di fatto e di diritto, la parte UE puo' richiedere un'unica consultazione che coinvolga quelle Repubbliche della parte AC
<breve>Ad esempio, laddove una disposizione della parte IV del presente accordo istituisca, a carico di tutte le Repubbliche della parte AC, l'obbligo di adempiere a una specifica prescrizione entro una data stabilita, il mancato adempimento da parte di piu' di una Repubblica della parte AC costituirebbe una materia contemplata dal presente paragrafo.</breve>.
4. Se la parte attrice e' una Repubblica della parte AC e la presunta violazione di una norma individuata conformemente al paragrafo 2 reca pregiudizio agli scambi
<breve>Il divieto di importazione istituito nei confronti delle esportazioni di un prodotto provenienti da piu' di una Repubblica della parte AC costituirebbe, ad esempio, una materia contemplata dal presente paragrafo.</breve> di piu' di una Repubblica della parte AC, le Repubbliche della parte AC possono chiedere un'unica consultazione oppure chiedere di riunire le consultazioni entro cinque giorni dalla data di presentazione della prima richiesta di consultazioni. La Repubblica interessata della parte AC spiega nella richiesta quale sia, nel caso di specie, il proprio interesse commerciale sostanziale.
5. Le consultazioni si tengono entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle parti, nel territorio della parte convenuta. Le consultazioni si considerano concluse entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, sempre che le due parti non decidano di proseguirle. Se nelle consultazioni sono coinvolte piu' Repubbliche della parte AC conformemente ai paragrafi 3 e 4, dette consultazioni si considerano concluse entro quaranta giorni dalla presentazione della prima richiesta. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
6. Nei casi urgenti, riguardanti soprattutto merci deperibili o di carattere stagionale, le consultazioni si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Se nelle consultazioni sono coinvolte piu' Repubbliche della parte AC conformemente ai paragrafi 3 e 4, dette consultazioni si considerano consultazioni si considerano concluse entro vento giorni dalla presentazione della prima richiesta.
7. Se la parte convenuta non risponde alla richiesta di consultazioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della medesima o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente al paragrafo 5 o al paragrafo 6 oppure se le consultazioni si sono concluse senza la risoluzione della controversia, la parte attrice puo' richiedere la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 311.
8. Se dalle ultime consultazioni sono trascorsi piu' di dodici mesi di inattivita' e la situazione alla base della controversia persiste, la parte attrice chiede nuove consultazioni. Il presente paragrafo non si applica se questa inattivita' e' dovuta a tentativi condotti in buona fede per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente a norma dell'articolo 324.



 

Art. 311.
Apertura della procedura del collegio

1. Quando le parti impegnate nelle consultazioni non siano riuscite a risolvere la controversia sulla base di quanto disposto dall'articolo 310, qualsiasi parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio che esamini la questione.
2. La richiesta di costituzione del collegio e' comunicata per iscritto alla parte convenuta e in copia al comitato di associazione. La parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano la misura specifica contestata e la base giuridica del reclamo e spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 309.
3. Le parti legittimate a norma del paragrafo 1 a richiedere la costituzione di un collegio possono partecipare al procedimento del collegio come parti attrici previa notifica scritta alle altre parti della controversia. La notifica e' effettuata entro cinque giorni dal ricevimento della prima richiesta di costituzione del collegio.
4. Per il riesame di una misura proposta non puo' essere richiesta la costituzione di un collegio.



 

Art. 312.
Costituzione del collegio

1. Il collegio e' composto di tre membri.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di costituzione del collegio, le parti della controversia si consultano per concordarne la composizione
<breve>Se una parte della controversia e' costituita da due o piu' Repubbliche della parte AC, queste ultime agiscono congiuntamente ai fini della procedura di cui all'articolo 312.</breve>.
3. Qualora le parti della controversia non riescano a raggiungere un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse ha il diritto di selezionare, entro tre giorni dalla scadenza del citato termine, un membro, che non fungera' da presidente, tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 325. Il presidente del comitato di associazione o un suo delegato sorteggia il presidente e gli eventuali altri membri tra i soggetti competenti i cui nominativi figurano nell'elenco compilato a norma dell'articolo 325.
4. Il presidente del comitato di associazione o un suo delegato procede al sorteggio entro cinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta avanzata da una o da entrambe le parti della controversia. Il sorteggio e' effettuato in una data e in un luogo che vengono tempestivamente comunicati alle parti della controversia. Le parti della controversia che lo desiderino possono essere presenti al sorteggio.
5. Le parti della controversia possono, di comune accordo ed entro il termine di cui al paragrafo 2, selezionare persone non comprese nell'elenco dei membri che soddisfino pero' i requisiti di cui all'articolo 325.
6. La data di costituzione del collegio coincide con la data di notifica dell'accettazione della selezione da parte di tutti i membri.



 

Art. 313.
Decisione del collegio

1. Il collegio notifica la sua decisione sulla questione in esame alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, entro centoventi giorni dalla sua costituzione.
2. Qualora il collegio non ritenga possibile il rispetto del termine di cui al paragrafo 1, il suo presidente ne da' immediata notifica per iscritto alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Salvo circostanze eccezionali, la decisione e' notificata entro centocinquanta giorni dalla data di costituzione del collegio.
3. Nei casi urgenti, riguardanti soprattutto merci deperibili o stagionali, il collegio fa il possibile per notificare la decisione entro sessanta giorni dalla sua costituzione. Salvo circostanze eccezionali, la decisione e' notificata entro settanta giorni dalla data di costituzione del collegio. Su richiesta di una delle parti della controversia, il collegio puo' pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso entro dieci giorni dalla sua costituzione.



 

Art. 314.
Esecuzione della decisione del collegio

1. Se del caso, la parte convenuta adotta senza indugio le misure necessarie per dare esecuzione in buona fede alla decisione del collegio sulla questione in esame e le parti della controversia si adoperano per concordare i tempi della sua esecuzione.
2. Ai fini dell'esecuzione, le parti della controversia e in ogni caso il collegio considerano i possibili effetti che la misura giudicata incompatibile con il presente accordo ha sul livello di sviluppo della parte convenuta.
3. Nel caso in cui non sia data piena e tempestiva esecuzione alla decisione del collegio, come misura temporanea si puo' procedere a una compensazione o a una sospensione degli obblighi. In questo caso, le parti della controversia si adoperano per concordare una compensazione piuttosto che applicare una sospensione degli obblighi. Ne' la compensazione ne' la sospensione degli obblighi e', tuttavia, da preferire alla piena e tempestiva esecuzione della decisione del collegio.
4. Se la decisione del collegio si applica a piu' di una Repubblica della parte AC come parte attrice o parte convenuta, la compensazione o la sospensione degli obblighi a norma del presente titolo si applica singolarmente a ciascuna Repubblica della parte AC. Per tale motivo la decisione del collegio stabilisce singolarmente per ciascuna Repubblica della parte AC il livello dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.



 

Art. 315.
Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. La parte convenuta notifica tempestivamente alla parte attrice il periodo di tempo ragionevole necessario per dare esecuzione alla decisione e le misure specifiche che intende adottare, ove possibile.
2. Le parti della controversia si adoperano per concordare il periodo di tempo ragionevole necessario per dare esecuzione alla decisione del collegio entro trenta giorni dalla notifica della stessa nei loro confronti. Una volta raggiunto l'accordo, le parti della controversia notificano al comitato di associazione il periodo di tempo ragionevole concordato e, ove possibile, le misure specifiche che la parte convenuta intende adottare.
3. Qualora le parti della controversia non pervengano, entro il termine stabilito al paragrafo 2, a un accordo sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione della decisione del collegio, la parte attrice puo' chiedere al collegio originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta, effettuata per iscritto, viene notificata all'altra parte della controversia e, in copia, al comitato di associazione. Il collegio notifica la sua decisione alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. Se la decisione del collegio si applica a piu' di una Repubblica della parte AC, il collegio decide il periodo di tempo ragionevole per ciascuna Repubblica della parte AC.
4. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originario, si applicano le procedure pertinenti di cui all'articolo 312. Il termine per la notifica della decisione e' di trentacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3.
5. La parte convenuta riferisce al comitato di associazione in merito alle misure adottate e da adottare per dare esecuzione alla decisione del collegio. La relazione scritta e' presentata non oltre la prima meta' del periodo di tempo ragionevole.
6. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato previo accordo tra le parti della controversia. Tutti i periodi indicati nel presente articolo fanno parte del periodo di tempo ragionevole.



 

Art. 316.

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla decisione del
collegio

1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta notifica alla parte attrice, con copia al comitato di associazione, le misure adottate per dare esecuzione alla decisione del collegio, fornendo precisazioni quali la data di efficacia e il testo della misura e spiegando, in punto di fatto e di diritto, come la misura adottata per dare esecuzione alla decisione renda adempiente la parte convenuta.
2. Qualora le parti della controversia non concordino sull'esistenza o sulla compatibilita' delle misure notificate a norma del paragrafo 1 con le disposizioni di cui all'articolo 309, la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la misura specifica contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilita' con le disposizioni di cui all'articolo 309. Il collegio notifica la sua decisione entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se la decisione del collegio si applica a piu' di una Repubblica della parte AC, il collegio - ove le circostanze lo richiedano - pronuncia la sua decisione a norma del presente articolo per ciascuna Repubblica della parte AC.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originario, si applicano le procedure pertinenti di cui all'articolo 312. Il termine per la notifica della decisione e' di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.



 

Art. 317.
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Se la parte convenuta non provvede a notificare l'adozione delle misure di esecuzione della decisione del collegio prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole di cui all'articolo 316, paragrafo 1, o se il collegio stabilisce che la misura notificata a norma dell'articolo 316, paragrafo 1, non e' compatibile con gli obblighi che incombono alla parte in forza di quanto disposto dall'articolo 309, la parte convenuta presenta un'offerta di compensazione alla parte attrice che ne faccia richiesta. Se la decisione del collegio si applica a piu' di una Repubblica della parte AC, ciascuna Repubblica della parte AC presenta o riceve, a seconda dei casi, un'offerta di compensazione che tiene conto del livello dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici determinato a norma dell'articolo 314, paragrafo 4, e delle misure notificate a norma dell'articolo 316, paragrafo 1. Nel richiedere la compensazione a norma del presente paragrafo la parte UE si adopera per dare prova di moderazione.
2. Se non si perviene a un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla notifica della decisione del collegio a norma dell'articolo 316 con cui il collegio stabilisce la non compatibilita' con l'articolo 309 di una misura adottata per dare esecuzione alla decisione, la parte attrice e' autorizzata a sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 309 in misura equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, previa notifica alla parte convenuta, con copia al comitato di associazione. La notifica specifica gli obblighi che la parte attrice intende sospendere. La parte attrice puo' applicare la sospensione dieci giorni dopo la notifica, a meno che la parte convenuta abbia chiesto la decisione di un collegio a norma del paragrafo 3. Se la decisione del collegio si applica a piu' di una Repubblica della parte AC, la sospensione degli obblighi viene applicata singolarmente a ciascuna Repubblica inadempiente della parte AC o da ciascuna Repubblica della parte AC, a seconda dei casi, tenendo conto del livello individuale dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici determinato a norma dell'articolo 314, paragrafo 4, e delle misure notificate a norma dell'articolo 316, paragrafo 1.
3. Se una parte convenuta ritiene che il livello di sospensione non e' equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, essa puo' chiedere per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta e' notificata alla parte attrice, con copia al comitato di associazione, prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2. La decisione del collegio sul livello di sospensione degli obblighi e' notificata alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finche' il collegio non abbia notificato la sua decisione; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con la decisione del collegio.
4. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originario, si applicano le procedure pertinenti di cui all'articolo 312. Il termine per la notifica della decisione e' di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3.
5. Nel sospendere i benefici a norma del paragrafo 1, la parte UE si adopera per dare prova della dovuta moderazione tenendo conto, tra l'altro, del probabile effetto sull'economia e del livello di sviluppo della parte convenuta e sceglie le misure che contribuiscono a rendere adempiente la parte convenuta e che hanno la minore probabilita' di incidere negativamente sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
6. La sospensione degli obblighi e' temporanea e si applica solo fino a quando le misure specifiche giudicate incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 309 non siano state rese pienamente conformi a tali disposizioni secondo quanto previsto all'articolo 318, o fino a quando le parti della controversia non abbiano trovato un accordo per la sua risoluzione.



 

Art. 318.

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla decisione
successivamente alla sospensione degli obblighi

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice, con copia al comitato di associazione, le misure adottate per dare esecuzione alla decisione del collegio e la propria richiesta di revoca della sospensione degli obblighi applicata dalla parte attrice.
2. Se entro trenta giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 le parti della controversia non giungono a un accordo sulla compatibilita' della misura notificata con le disposizioni di cui all'articolo 309, la parte attrice chiede per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. La richiesta e' notificata alla parte convenuta, con copia al comitato di associazione. Se la decisione del collegio si applica a piu' di una Repubblica della parte AC, il collegio pronuncia la sua decisione a norma del presente articolo per ciascuna Repubblica della parte AC. La decisione del collegio e' notificata alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio stabilisce che una misura di esecuzione e' conforme alle disposizioni di cui all'articolo 309, la sospensione degli obblighi cessa.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originario, si applicano le procedure pertinenti di cui all'articolo 312. Il termine per la notifica della decisione e' di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.



 

Art. 319.
Regolamento di procedura

1. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo sono disciplinate dal regolamento di procedura adottato dal Consiglio di associazione.
2. A condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate, le udienze del collegio sono pubbliche conformemente al regolamento di procedura.
3. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, il collegio - entro cinque giorni dalla data della sua costituzione - e' investito del seguente mandato:
"esaminare la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio alla luce delle pertinenti disposizioni della parte IV del presente accordo, in modo da stabilire la compatibilita' della misura contestata con le disposizioni di cui all'articolo 309 del titolo X (Risoluzione delle controversie) e pronunciarsi sulla questione in conformita' all'articolo 313 del titolo X (Risoluzione delle controversie)."
4. Le parti della controversia, nel caso in cui abbiano concordato un diverso mandato, devono darne notifica al collegio entro due giorni dal loro accordo.
5. Conformemente al regolamento di procedura puo' essere richiesta la rimozione di un membro che, a giudizio di una parte della controversia, viola il codice di condotta o non soddisfa i requisiti stabiliti all'articolo 325.



 

Art. 320.
Informazioni e consulenza tecnica

1. Su richiesta di una parte della controversia o d'ufficio, il collegio puo' acquisire informazioni da qualunque parte esso ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento del collegio.
2. Se del caso il collegio puo' anche acquisire informazioni e pareri presso esperti, organismi o altre fonti. Prima di chiedere tali informazioni e pareri, il collegio informa le parti della controversia cui viene anche data la possibilita' di formulare osservazioni. Le informazioni ottenute conformemente al presente paragrafo devono essere tempestivamente comunicate a ciascuna delle parti della controversia affinche' esse possano formulare osservazioni. Le osservazioni sono trasmesse al collegio e all'altra parte.



 

Art. 321.
Amicus curiae

Le persone fisiche o giuridiche portatrici di un interesse in relazione alla questione e residenti o stabilite nel territorio delle parti della controversia sono autorizzate a presentare al collegio, a titolo di amicus curiae, memorie che il collegio puo' esaminare conformemente al regolamento di procedura.



 

Art. 322.
Norme e principi di interpretazione

1. I collegi interpretano le disposizioni di cui all'articolo 309 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, tenendo debitamente conto del fatto che le parti devono adempiere al presente accordo in buona fede ed evitare di eludere i loro obblighi.
2. Se una disposizione della parte IV del presente accordo e' identica a una disposizione dell'accordo OMC, il collegio adotta un'interpretazione compatibile con l'interpretazione pertinente stabilita nelle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC.
3. Le decisioni del collegio non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 309.



 

Art. 323.
Disposizioni comuni applicabili alle decisioni del collegio

1. Il collegio fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere dei membri dissenzienti non e' in alcun caso reso pubblico.
2. Le decisioni del collegio sono definitive e vincolanti per le parti della controversia e non creano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche.
3. La decisione indica le conclusioni di fatto e di diritto del collegio, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti del presente accordo e le motivazioni alla base delle risultanze e conclusioni del collegio. La decisione contiene anche un riferimento alle richieste di pronuncia avanzate da una o da entrambe le parti della controversia, quale risultano tra l'altro nel mandato del collegio. Le parti della controversia rendono pubbliche le decisioni del collegio. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle decisioni organizzative.
4. Nelle sue decisioni il collegio non rivela informazioni riservate, ma puo' formulare conclusioni tratte da tali informazioni.



 

Art. 324.
Soluzione reciprocamente soddisfacente

Le parti della controversia possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente titolo. Esse notificano tale soluzione al comitato di associazione. Alla notifica della soluzione reciprocamente soddisfacente, la procedura e' chiusa.



 

Art. 325.
Elenco dei membri del collegio

1. Entro sei mesi
<breve>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo: a) entro settantacinque giorni le parti inviano al Consiglio di associazione i loro elenchi di candidati; b) entro centoventi giorni il Consiglio di associazione approva o respinge i candidati che figurano negli elenchi; c) entro centocinquanta giorni le parti inviano un elenco di candidati aggiuntivi in sostituzione dei candidati respinti; d) entro centoottanta giorni l'elenco dei candidati e' reso definitivo.</breve> dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione compila un elenco di trentasei persone disposte a esercitare la funzione di membro del collegio e in possesso dei requisiti per farlo. La parte UE propone dodici membri e ciascuna Repubblica della parte AC ne propone due. La parte UE e le Repubbliche della parte AC scelgono inoltre dodici persone che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra parte e che avranno il compito di presiedere il collegio. Il Consiglio di associazione puo' rivedere e modificare l'elenco in qualsiasi momento e provvede a che l'elenco mantenga sempre questa composizione conformemente alle disposizioni del presente paragrafo.
2. I membri del collegio devono possedere conoscenze o esperienza specifiche per quanto attiene al diritto, al commercio internazionale o ad altre materie connesse alla parte IV del presente accordo o alla risoluzione delle controversie derivanti dagli accordi commerciali internazionali, devono essere indipendenti ed esercitare le funzioni a titolo personale, non essere collegati ad alcuna delle parti o ad alcuna organizzazione ne' ricevere da esse istruzioni e devono rispettare il codice di condotta adottato dal Consiglio di associazione.
3. Il Consiglio di associazione puo' compilare ulteriori elenchi di un massimo di quindici persone in possesso di competenze settoriali in ambiti specifici disciplinati dalla parte IV del presente accordo. Ai fini della procedura di selezione di cui all'articolo 312, il presidente del comitato di associazione puo' utilizzare un elenco settoriale previo accordo delle parti.



 

Art. 326.
Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1. Una parte della controversia che chiede venga sanzionata la violazione di un obbligo di cui all'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie ("DSU dell'OMC") si avvale delle norme e delle procedure pertinenti dell'accordo OMC.
2. Una parte della controversia che chiede venga sanzionata la violazione di un obbligo di cui alla parte IV del presente accordo si avvale delle norme e delle procedure previste dal presente titolo.
3. Una parte della controversia che chiede venga sanzionata la violazione di un obbligo di cui alla parte IV del presente accordo, laddove cio' configuri al tempo stesso una violazione degli accordi OMC, ha la scelta del foro.
4. Le parti della controversia evitano di sottoporre controversie identiche a fori diversi, se alla base delle controversie sono le stesse pretese giuridiche e le stesse misure.
5. Nel caso di controversie non identiche relative alla stessa misura, le parti si astengono dall'avviare procedure parallele di risoluzione delle controversie.
6. Se una parte della controversia ha avviato la procedura di risoluzione delle controversie a norma della DSU dell'OMC o a norma del presente titolo e successivamente chiede venga sanzionata la violazione di un obbligo di fronte a un secondo foro per una controversia identica a una gia' sottoposta all'altro foro, a tale parte e' precluso aprire il secondo contenzioso. Ai fini del presente titolo si intende per "identica" una controversia basata sulle stesse pretese giuridiche e sulle stesse misure contestate. Una controversia non e' ritenuta identica se il foro scelto inizialmente non e' riuscito, per motivi procedurali o di giurisdizione, a pronunciarsi sulle pretese giuridiche per le quali e' stato adito.
7. Ai fini del paragrafo precedente, una procedura di risoluzione delle controversie si intende avviata a norma della DSU dell'OMC se il panel e' istituito conformemente all'articolo 6 della DSU dell'OMC e a norma del presente titolo se una parte ha richiesto la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 311, paragrafo 1. Le procedure di risoluzione delle controversie a norma della DSU dell'OMC sono concluse quando l'organo di conciliazione adotta la relazione del panel o dell'organo di appello a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, della DSU dell'OMC. Le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo sono concluse quando il collegio notifica la sua decisione sulla questione alle parti e al comitato di associazione a norma dell'articolo 313, paragrafo 1.
8. Le questioni relative alla competenza dei collegi istituiti a norma del presente titolo sono sollevate entro il termine di dieci giorni dalla data di costituzione del collegio e sono risolte attraverso una pronuncia pregiudiziale entro trenta giorni dalla data di costituzione del collegio. Una volta sollevata un'eccezione sulla competenza di un collegio a norma del presente articolo, tutti i termini stabiliti dal presente titolo e dal regolamento di procedura sono sospesi in attesa della notifica della pronuncia pregiudiziale del collegio.
9. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte della controversia proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non puo' essere invocato per impedire a una parte della controversia di sospendere gli obblighi a norma del presente titolo.



 

Art. 327.
Termini

1. Tutti i termini fissati nel presente titolo e nel regolamento di procedura, compresi quelli per la notifica delle decisioni da parte dei collegi, sono calcolati in giorni civili e decorrono dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.
2. I termini di cui al presente titolo e al regolamento di procedura possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia.
3. Il collegio puo' sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a dodici mesi su richiesta della parte attrice e con il consenso della parte convenuta. In tal caso i termini sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione della procedura. Se la procedura del collegio resta sospesa per oltre dodici mesi, il mandato del collegio scade, fatto salvo il diritto della parte attrice di chiedere l'apertura di consultazioni e poi la costituzione di un collegio sulla stessa questione in un momento successivo. Il presente paragrafo non si applica se questa sospensione e' dovuta a tentativi condotti in buona fede per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente a norma dell'articolo 324.



 

Art. 328.

Adozione e modifica del regolamento di procedura e del codice di
condotta

1. Il Consiglio di associazione adotta il regolamento di procedura e il codice di condotta durante la prima riunione.
2. Il Consiglio di associazione puo' modificare il regolamento di procedura e il codice di condotta.



 

Art. 329.
Ambito di applicazione

1. Il meccanismo di mediazione si applica alle misure non tariffarie che recano pregiudizio agli scambi tra le parti di cui alla parte IV del presente accordo.
2. Il meccanismo di mediazione non si applica alle misure o ad altre questioni inerenti:
a) al titolo VIII (Commercio e sviluppo sostenibile);
b) al titolo IX (Integrazione economica regionale);
c) ai processi di integrazione della parte UE e delle Repubbliche della parte AC;
d) alle materie in cui siano state escluse le procedure di risoluzione delle controversie; e
e) alle disposizioni istituzionali del presente accordo.
3. Il presente titolo si applica a livello bilaterale tra la parte UE, da una parte, e ciascuna delle Repubbliche della parte AC, dall'altra.
4. La procedura di mediazione e' riservata.



 

Art. 330.
Avvio della procedura

1. Una parte puo', in qualunque momento, chiedere per iscritto che l'altra parte partecipi a una procedura di mediazione. La richiesta descrive la questione in modo sufficientemente dettagliato da illustrare chiaramente la misura interessata e i suoi effetti sugli scambi.
2. La parte cui e' rivolta la richiesta la considera favorevolmente e fornisce una risposta scritta entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.
3. Prima della scelta del mediatore a norma dell'articolo 331, le parti della procedura si adoperano in buona fede per pervenire a un accordo mediante negoziati diretti e dispongono per questo di un termine di venti giorni.



 

Art. 331.
Scelta del mediatore

1. Le parti della procedura sono invitate a trovare l'accordo sulla scelta di un mediatore entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 330, paragrafo 3, o prima se una parte notifica all'altra che l'accordo non e' possibile senza l'assistenza di un mediatore.
2. Se le parti della procedura non riescono a trovare un accordo sul mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse puo' chiedere che la nomina del mediatore avvenga per sorteggio. Entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta, ogni parte compila un elenco di almeno tre persone che non siano suoi cittadini, soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 4 e possano svolgere la funzione di mediatore. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'elenco, ogni parte sceglie almeno uno dei nominativi che figurano nell'elenco proposto dall'altra parte. Il presidente del comitato di associazione o un suo delegato sorteggia poi il mediatore all'interno della rosa dei nominativi prescelti. Il sorteggio avviene entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di nomina per sorteggio in un luogo e in una data che devono essere tempestivamente comunicati alle parti. Le parti che lo desiderino possono essere presenti al sorteggio.
3. Se una parte della procedura non compila l'elenco o non sceglie un nominativo nell'elenco proposto dall'altra parte, il presidente o un suo delegato sorteggia il mediatore dall'elenco della parte che ha rispettato quanto stabilito dal paragrafo 2.
4. Il mediatore e' un esperto della materia cui attiene la misura contestata
<breve>Ad esempio, nei casi riguardanti le norme e le prescrizioni tecniche, il mediatore dovrebbe provenire dai pertinenti organismi di normazione internazionali.</breve>. Il mediatore assiste con imparzialita' e trasparenza le parti della procedura, aiutando a chiarire la misura e i suoi possibili effetti commerciali e a pervenire a una soluzione concordata.
5. Se una parte della procedura ritiene che il mediatore violi il codice di condotta, ne puo' essere chiesta la rimozione e viene scelto un nuovo mediatore conformemente a quanto disposto dai paragrafi da 1 a 4.



 

Art. 332.
Regolamento della procedura di mediazione

1. Le parti partecipano in buona fede alla procedura di mediazione e si adoperano per pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente.
2. Entro quindici giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte della procedura una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro dieci giorni dal ricevimento di questa comunicazione, l'altra parte puo' trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito alla descrizione del problema. Ciascuna parte puo' aggiungere alla descrizione o alle osservazioni le informazioni che essa ritenga pertinenti.
3. Il mediatore puo' decidere il modo piu' adatto di procedere, in particolare se, come e quando consultare le parti della procedura, congiuntamente o separatamente. Qualora le parti non abbiano reso disponibili determinate informazioni o non ne siano in possesso, il mediatore puo' stabilire anche se le circostanze richiedano l'assistenza o la consultazione di esperti, agenzie governative e altre persone fisiche o giuridiche competenti con conoscenze specialistiche nella materia in esame. Se l'assistenza o la consultazione di esperti, agenzie governative e altre persone fisiche o giuridiche competenti con conoscenze specialistiche nella materia in esame comporta informazioni riservate di cui all'articolo 336 del presente titolo, tali informazioni possono essere rese disponibili solo dopo averne informato le parti della procedura e con la condizione espressa che tali informazioni vengano trattate in ogni momento come informazioni riservate.
4. Una volta raccolte le informazioni necessarie, il mediatore puo' fornire una valutazione della questione e della misura interessata e proporre una soluzione alle parti della procedura. La valutazione non riguarda la compatibilita' della misura contestata con il presente accordo.
5. La procedura si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.
6. Per l'esercizio delle sue funzioni il mediatore puo' usare qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi tra gli altri il telefono, il fax, i collegamenti via web o la videoconferenza.
7. La procedura si conclude di norma entro sessanta giorni dalla nomina del mediatore. In qualsiasi momento le parti della procedura possono rinunciare di comune accordo alla procedura.



 

Art. 333.
Attuazione di una soluzione concordata

1. Quando le parti della procedura si siano accordate su una soluzione per rimuovere gli ostacoli agli scambi causati dalla misura oggetto della procedura, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per darle sollecita attuazione.
2. Le misure o le iniziative prese per dare attuazione alla soluzione concordata sono regolarmente comunicate per iscritto dalla parte che le prende all'altra parte e al comitato di associazione. L'obbligo cessa una volta che la soluzione reciprocamente soddisfacente sia stata adeguatamente e compiutamente attuata.



 

Art. 334.

Rapporto con il titolo X relativo alla risoluzione delle controversie

1. La procedura del meccanismo di mediazione e' indipendente dal titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo e non e' destinata a servire come base per le procedure di risoluzione delle controversie previste da detto titolo o da qualsiasi altro accordo. Una richiesta di mediazione e le possibili procedure del meccanismo di mediazione non escludono il ricorso al titolo X.
2. Il meccanismo di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti di cui al titolo X.



 

Art. 335.
Termini

I termini indicati nel presente titolo possono essere modificati previo accordo fra le parti della procedura.



 

Art. 336.
Riservatezza delle informazioni

1. Una parte della procedura che presenti documenti o comunicazioni nel quadro di una procedura di mediazione puo' considerare riservati tali documenti, comunicazioni o parti di essi.
2. Se i documenti, le comunicazioni o parti di essi sono stati considerati riservati da una parte, l'altra parte e il mediatore restituiscono o distruggono tali documenti entro quindici giorni dalla conclusione della procedura di mediazione.
3. Analogamente i documenti, le comunicazioni o parti di essi considerati riservati, che siano stati messi a disposizione di esperti, agenzie governative o altre persone fisiche o giuridiche competenti con conoscenze specialistiche nella materia in esame, sono restituiti o distrutti entro quindici giorni dalla conclusione dell'assistenza o delle consultazioni del mediatore.



 

Art. 337.
Costi

1. Tutti i costi della procedura di mediazione sono ripartiti in parti uguali tra le parti della procedura. Per costi si intendono il compenso del mediatore, le sue spese di trasporto, vitto e alloggio, e tutte le spese amministrative generali della procedura di mediazione conformemente alla richiesta di rimborso delle spese presentata dal mediatore.
2. Il mediatore tiene un registro completo e dettagliato di tutte le spese sostenute e presenta alle parti della procedura una richiesta di rimborso delle spese con i relativi documenti giustificativi.
3. Il Consiglio di associazione stabilisce i costi ammissibili, il compenso e le indennita' da corrispondere al mediatore.



 

Art. 338.
Cooperazione per una maggiore trasparenza

Le parti convengono di cooperare nelle sedi bilaterali e multilaterali competenti per aumentare la trasparenza, anche attraverso l'eliminazione della corruzione nei settori disciplinati dalla parte IV del presente accordo.



 

Art. 339.
Pubblicazione

1. Ciascuna parte provvede affinche' le sue misure di applicazione generale, comprese le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative relative alle materie attinenti al commercio disciplinate dalla parte IV del presente accordo siano sollecitamente pubblicate o rese facilmente accessibili agli interessati, in modo da consentire agli interessati di una parte e a qualsiasi altra parte di prenderne conoscenza. Su richiesta, ciascuna parte fornisce una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione di tali misure, prevedendo un termine congruo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore delle misure, salvo che specifiche circostanze pratiche o legali non impongano diversamente.
2. Ciascuna parte si adopera per fornire agli interessati dell'altra parte la possibilita' di formulare osservazioni sulle proposte di disposizioni legislative e regolamentari, di procedure o pronunce amministrative di applicazione generale e per tener conto delle osservazioni pertinenti ricevute.
3. Le misure di applicazione generale di cui al paragrafo 1 si presumono rese facilmente accessibili quando siano state debitamente notificate all'OMC oppure quando siano consultabili gratuitamente da tutti su un sito web ufficiale della parte interessata.
4. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo puo' essere interpretata come tale da imporre alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.



 

Art. 340.
Punti di contatto e scambio di informazioni

1. La parte UE, la parte AC
<breve>Il punto di contatto designato dalla parte AC e' utilizzato per lo scambio di informazioni relative agli obblighi collettivi conformemente all'articolo 352, paragrafo 2, della Parte V (Disposizioni finali) del presente accordo e agisce secondo le istruzioni dirette concordate dalle Repubbliche della parte AC.</breve> e ciascuna Repubblica della parte AC designano, entro la data di entrata in vigore
<breve>Ai fini dell'obbligo per la parte AC di designare un punto di contatto, per "data di entrata in vigore" si intende la data in cui tutte le Repubbliche della parte AC hanno messo in vigore il presente accordo conformemente all'articolo 353, paragrafo 4.</breve> del presente accordo, un punto di contatto per facilitare la comunicazione e assicurare l'efficace attuazione dell'accordo. La designazione dei punti di contatto non pregiudica la designazione specifica di autorita' competenti in base a precise disposizioni del presente accordo.
2. Su richiesta di una delle parti, il punto di contatto dell'altra parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di ogni questione attinente all'attuazione della parte IV del presente accordo e fornisce il sostegno necessario a facilitare la comunicazione con la parte richiedente.
3. Su richiesta di una parte e nella misura in cui cio' sia giuridicamente possibile, ciascuna parte interessata fornisce le informazioni e risponde sollecitamente alle domande riguardanti una misura in vigore o proposta che potrebbe incidere in modo sostanziale sulla parte IV del presente accordo.



 

Art. 341.
Procedimenti amministrativi

Ciascuna parte amministra tutte le misure di applicazione generale di cui all'articolo 339 in modo coerente, imparziale e ragionevole. Piu' specificatamente, ciascuna parte, quando applica tali misure a particolari persone, merci, servizi o stabilimenti di una parte:
a) si adopera per comunicare alle persone che sono direttamente interessate da un procedimento, con un preavviso ragionevole, l'apertura di un procedimento, con informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica che autorizza l'apertura del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;
b) accorda alle persone interessate una possibilita' ragionevole di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni provvedimento amministrativo definitivo, quando i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e
c) provvede a che le sue procedure siano fondate sul diritto.



 

Art. 342.
Riesame e impugnazione

1. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene in vigore procedure od organi giurisdizionali, quasi giurisdizionali o amministrativi affinche' i provvedimenti amministrativi definitivi che incidono sulle materie attinenti al commercio disciplinate dalla parte IV del presente accordo possano essere sollecitamente riesaminati e, nei casi in cui cio' sia giustificato, riformati. Questi organi o procedure sono indipendenti dall'ufficio o dall'autorita' preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili sono imparziali e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.
2. Ciascuna delle parti provvede affinche' in tali organi o procedure le parti del procedimento abbiano diritto a:
a) una ragionevole possibilita' di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sulle comunicazioni presentati oppure, ove la legge lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorita' amministrativa.
3. Fatta salva la possibilita' di impugnazione o di ulteriore riesame nei modi previsti nella rispettiva legislazione, ciascuna delle parti provvede a che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorita' competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.



 

Art. 343.
Norme specifiche

Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicate le norme specifiche contenute in altre disposizioni del presente accordo.



 

Art. 344.
Trasparenza in materia di sovvenzioni

1. Ai fini del presente accordo per sovvenzione si intende una misura connessa agli scambi di merci, che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo SCM ed e' specifica ai sensi dell'articolo 2 dello stesso accordo. Questa disposizione copre le sovvenzioni quali definite nell'accordo sull'agricoltura.
2. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel settore delle sovvenzioni connesse agli scambi di merci. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, ogni due anni ciascuna parte presenta all'altra parte una relazione sulla base giuridica, sulla forma, sull'importo o sul bilancio e, se possibile, sul beneficiario delle sovvenzioni concesse dal proprio governo o da qualsiasi organismo pubblico. Tale relazione si intende presentata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili, dalle parti o per loro conto, su un sito web pubblico. Nello scambio di informazioni le parti tengono conto degli obblighi imposti dal segreto professionale e d'impresa.
3. Su richiesta di una parte, le parti possono scambiarsi informazioni su questioni attinenti alle sovvenzioni in materia di servizi.
4. Il comitato di associazione esamina periodicamente i progressi compiuti dalle parti nel dare attuazione al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti delle parti di applicare misure di difesa commerciale o di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie o altra azione idonea contro una sovvenzione concessa dall'altra parte, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC.
6. Per le questioni attinenti al presente articolo le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.



 

Art. 345.
Compiti specifici del Consiglio di associazione

1. Il Consiglio di associazione, quando svolge uno dei compiti ad esso assegnati a norma della parte IV del presente accordo, e' composto, a livello ministeriale, di rappresentanti della parte UE, da una parte, e di ministri di ciascuna delle Repubbliche della parte AC, responsabili delle questioni attinenti al commercio, dall'altra, conformemente al rispettivo quadro giuridico delle parti, oppure delle persone da essi designate.
2. Per quanto concerne le questioni attinenti al commercio il Consiglio di associazione puo':
a) modificare, ai fini del conseguimento degli obiettivi della parte IV del presente accordo:
i) gli elenchi delle merci di cui all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) allo scopo di aggiungere una o piu' merci alla tabella relativa alla riduzione tariffaria;
ii) le tabelle accluse all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) per accelerare lo smantellamento tariffario;
iii) le appendici 1, 2 e 3 dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali);
iv) le appendici 1, 2, 2A, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa);
v) l'allegato XVI (Appalti pubblici);
vi) l'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette);
vii) l'allegato XIX (Elenchi dei prodotti di cui all'articolo 306, paragrafo 4);
viii) l''allegato XXI (Sottocomitati);
b) adottare interpretazioni delle disposizioni della parte IV del presente accordo;
c) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, qualsiasi altra iniziativa convenuta dalle parti.
3. Ciascuna delle parti attua, conformemente alle proprie procedure di legge applicabili, le modifiche di cui al paragrafo 2, lettera a), entro il termine da esse convenuto
<breve>Attuazione delle modifiche approvate dal Consiglio di associazione: 1. nel caso della Costa Rica, le decisioni del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 345, paragrafo 2, lettera a), saranno equivalenti allo strumento di cui all'articolo 121.4, terzo comma (Protocolo de Menor Rango) della Constitucion Politica de la Republica de Costa Rica; 2. nel caso dell'Honduras, le decisioni del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 345, paragrafo 2, lettera a), saranno equivalenti allo strumento di cui all'articolo 21 della Constitucion de la Republica de Honduras.</breve>.



 

Art. 346.
Compiti specifici del comitato di associazione

1. Il comitato di associazione, quando svolge uno dei compiti ad esso assegnati a norma della parte IV del presente accordo, e' composto di rappresentanti della Commissione europea, da una parte, e di rappresentanti di ciascuna delle Repubbliche della parte AC, dall'altra, a livello di alti funzionari responsabili delle questioni attinenti al commercio, oppure delle persone da essi designate.
2. Quando affronta le questioni attinenti al commercio il comitato di associazione svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) assiste il Consiglio di associazione nello svolgimento delle sue funzioni che riguardano le questioni attinenti al commercio;
b) e' responsabile dell'attuazione e dell'applicazione corretta delle disposizioni della parte IV del presente accordo. A questo proposito e fatti salvi i diritti stabiliti dai titoli X (Risoluzione delle controversie) e XI (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie) dalla parte IV del presente accordo, le parti possono sottoporre all'esame del comitato di associazione ogni questione concernente l'applicazione o l'interpretazione della parte IV del presente accordo;
c) sovrintende all'ulteriore elaborazione, secondo le necessita', delle disposizioni della parte IV del presente accordo e valuta i risultati della sua applicazione;
d) cerca i metodi appropriati per prevenire e risolvere i problemi che potrebbero comunque insorgere nei settori disciplinati dalla parte IV del presente accordo;
e) approva i regolamenti di procedura di tutti i sottocomitati di cui alla parte IV del presente accordo e sovrintende ai loro lavori.
3. Per svolgere le funzioni di cui al paragrafo 2, il comitato di associazione ha la facolta' di:
a) istituire altri sottocomitati oltre a quelli istituiti dalla parte IV del presente accordo, composti di rappresentanti della Commissione europea e di ciascuna delle Repubbliche della parte AC e affidare ad essi responsabilita' che rientrano nel suo ambito di competenza. Puo' inoltre decidere di modificare le funzioni affidate ai sottocomitati da esso istituiti e puo' anche disporne lo scioglimento;
b) raccomandare al Consiglio di associazione di adottare decisioni conformi agli obiettivi specifici della parte IV del presente accordo; e
c) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, qualsiasi altra iniziativa secondo quanto convenuto tra le parti o secondo le indicazioni del Consiglio di associazione.



 

Art. 347.
Coordinatori per la parte IV del presente accordo

1. La Commissione europea e ciascuna delle Repubbliche della parte AC nominano un coordinatore per la parte IV del presente accordo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo.
2. Conformemente alle disposizioni che precedono i coordinatori collaborano alla definizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di associazione e del comitato di associazione e a tutti gli altri preparativi necessari per tali riunioni e garantiscono, se del caso, il follow-up delle decisioni di tali organi.



 

Art. 348.
Sottocomitati

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 del titolo II (Quadro istituzionale) della parte I del presente accordo, il presente articolo si applica a tutti i sottocomitati istituiti dalla parte IV del presente accordo.
2. I sottocomitati sono composti di rappresentanti della Commissione europea, da una parte, e di rappresentanti di ciascuna Repubblica della parte AC, dall'altra.
3. I sottocomitati si riuniscono a livello appropriato una volta l'anno oppure su richiesta di una delle parti o del comitato di associazione. Le riunioni dal vivo si tengono alternativamente a Bruxelles o nell'America centrale. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti.
4. I sottocomitati sono presieduti, a turno e per un periodo di un anno, da un rappresentante della parte UE e da un rappresentante di una Repubblica della parte AC.



 

Art. 349.
Bilancia dei pagamenti

1. Una parte, se ha o rischia di avere gravi difficolta' in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, puo' adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda gli scambi di merci e servizi e i pagamenti correnti.
2. Le parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1.
3. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto e' necessario per porre rimedio alla situazione riguardante la bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna. Tali misure sono conformi alle condizioni pertinenti stabilite negli accordi OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale.
4. La parte che mantiene in vigore, adotta o modifica misure restrittive, le notifica sollecitamente all'altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.
5. Se una parte ritiene che la misura restrittiva adottata o mantenuta in vigore incida sui rapporti commerciali bilaterali, puo' richiedere all'altra parte consultazioni che si tengono sollecitamente in sede di comitato di associazione. Le consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della parte interessata e le restrizioni adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
a) la natura e la portata delle difficolta' in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna;
b) il contesto economico e commerciale esterno; o
c) le eventuali misure correttive alternative a disposizione.
Nelle consultazioni viene esaminata la conformita' delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altro tipo presentati dal Fondo monetario internazionale relativamente ai cambi, alle riserve monetarie e alla bilancia dei pagamenti e le conclusioni si basano sulla valutazione che il Fondo da' della situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna della parte interessata.



 

Art. 350.
Disposizioni in materia fiscale

1. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo puo' essere interpretata come un divieto per le parti di fare distinzioni, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro rispettiva legislazione fiscale, tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali.
2. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma della sua parte IV puo' essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni fiscali di accordi diretti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o della legislazione fiscale interna.
3. Le disposizioni della parte IV del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsivoglia convenzione fiscale. In caso di contrasto tra la parte IV del presente accordo e una siffatta convenzione, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.



 

Art. 351.
Preferenza regionale

1. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo impone a una parte di riconoscere all'altra parte l'eventuale trattamento piu' favorevole applicato all'interno di ciascuna delle parti nel quadro del rispettivo processo di integrazione economica regionale.
2. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo impedisce il mantenimento, la modifica o l'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o altri accordi tra le parti o tra le parti e paesi o regioni terzi.



 

Art. 352.
Definizione delle parti

1. Le parti del presente accordo sono le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, denominate "Repubbliche della parte AC", da una parte, e l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri, nelle rispettive sfere di competenza, denominati "parte UE", dall'altra.
2. Ai fini del presente accordo per "parte" si intende, rispettivamente, ciascuna Repubblica della parte AC, fatto salvo il loro obbligo di agire collettivamente a norma di quanto disposto dal paragrafo 3, o la parte UE.
3. Ai fini del presente accordo le Repubbliche della parte AC decidono e assumono l'impegno di agire collettivamente per quanto attiene:
a) all'adozione di decisioni mediante gli organi di cui al titolo II (Quadro istituzionale) della parte I del presente accordo;
b) all'adempimento degli obblighi di cui al titolo IX (Integrazione economica regionale) della parte IV del presente accordo;
c) all'adempimento dell'obbligo di istituire un regolamento sulla concorrenza e un'autorita' garante della concorrenza per l'America centrale a norma dell'articolo 277 e dell'articolo 279, paragrafo 2, del titolo VII (Scambi e concorrenza) della parte IV del presente accordo;
d) all'adempimento dell'obbligo di istituire un unico punto di accesso a livello regionale a norma dell'articolo 212, paragrafo 2, del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo.
Quando le parti agiscono collettivamente in conformita' al presente paragrafo, le Repubbliche della parte AC sono designate come "parte AC".
4. In relazione a ogni altra disposizione del presente accordo le Repubbliche della parte AC assumono obblighi e agiscono a titolo individuale.
5. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 3 e in linea con il futuro sviluppo dell'integrazione regionale dell'America centrale, le Repubbliche della parte AC si impegnano ad adoperarsi affinche' l'ambito dei settori in cui agiscono collettivamente sia progressivamente esteso, dandone notifica alla parte UE. Il Consiglio di associazione adotta una decisione che indica con precisione l'ambito di tali settori.



 

Art. 353.
Entrata in vigore

1. Il presente accordo e' approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.
3. Le notifiche sono trasmesse ai depositari del presente accordo che sono il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea per la parte UE e la Secretaria General del Sistema de la Integracion Centroamericana (SG-SICA) per le Repubbliche della parte AC.
4. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 2, la parte IV del presente accordo puo' essere applicata dall'Unione europea e da ciascuna delle Repubbliche della parte AC a decorrere dal primo giorno del mese successivo corrispondente a quello in cui esse si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie a tal fine. In tal caso gli organi istituzionali necessari al funzionamento del presente accordo esercitano le loro funzioni.
5. Entro la data di entrata in vigore di cui al paragrafo 2, o entro la data di applicazione del presente accordo in caso di applicazione a norma del paragrafo 4, ciascuna parte deve aver adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 244 e dall'articolo 245, paragrafo 1, lettere a) e b), del titolo VI (Proprieta' intellettuale) della parte IV del presente accordo. Se una Repubblica della parte AC non ha adempiuto a tali prescrizioni, il presente accordo non entra in vigore conformemente al paragrafo 2 o non viene applicato conformemente al paragrafo 4 tra la parte UE e la Repubblica inadempiente della parte AC finche' tali prescrizioni non siano state adempiute.
6. Quando una disposizione del presente accordo e' applicata conformemente al paragrafo 4, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le parti decidono di applicare la disposizione conformemente al paragrafo 4.
7. Le parti per le quali la parte IV del presente accordo e' entrata in vigore conformemente al paragrafo 2 o 4 possono anche utilizzare materiali originari delle Repubbliche della parte AC per le quali il presente accordo non e' in vigore.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore conformemente al paragrafo 2, il presente accordo sostituisce gli accordi di dialogo politico e di cooperazione vigenti tra le Repubbliche della parte AC e la parte UE.



 

Art. 354.
Durata

1. Il presente accordo ha durata e validita' illimitata.
2. Ciascuna delle parti notifica per iscritto al rispettivo depositario l'intenzione di denunciare il presente accordo.
3. In caso di denuncia a opera di una qualsiasi delle parti, le altri parti esaminano gli effetti della denuncia del presente accordo in sede di comitato di associazione. Il Consiglio di associazione decide le eventuali misure transitorie o di adeguamento necessarie.
4. La denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica al rispettivo depositario.



 

Art. 355.
Adempimento degli obblighi

1. Le parti adottano le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si adoperano per raggiungere gli obiettivi in esso fissati.
2. La parte che ritenga che un'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo derivante dal presente accordo puo' adottare misure appropriate. Salvo nei casi particolarmente urgenti, prima di procedere ed entro trenta giorni essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie a un esame approfondito della situazione che consenta di pervenire a una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure da adottare, si privilegiano quelle che hanno le ripercussioni meno dannose sull'attuazione del presente accordo. Le misure decise sono immediatamente notificate al comitato di associazione e, ove una parte lo richieda, sono oggetto di consultazioni in seno al comitato.
3. Le parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" ai sensi del paragrafo 2 si intende una violazione sostanziale del presente accordo da parte di una delle parti. Le parti convengono inoltre che per "misure appropriate" ai sensi del paragrafo 2 si intendono misure adottate conformemente al diritto internazionale. Resta inteso che la sospensione costituisce l'extrema ratio.
4. Per violazione sostanziale del presente accordo si intende:
a) una denuncia del presente accordo non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale;
b) una violazione di elementi essenziali del presente accordo.
5. Se una parte adotta una misura in casi particolarmente urgenti, l'altra parte puo' chiedere la convocazione di una riunione urgente delle parti da tenersi entro quindici giorni.
6. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 2, qualora una parte ritenga che un'altra parte abbia mancato a uno o piu' obblighi ad essa incombenti in virtu' della parte IV del presente accordo, essa ricorre esclusivamente e si attiene alle procedure di risoluzione delle controversie istituite dal titolo X (Risoluzione delle controversie) e al meccanismo di mediazione istituito dal titolo XI (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie) della parte IV del presente accordo o ai meccanismi alternativi previsti per obblighi specifici dalla parte IV del presente accordo.



 

Art. 356.
Diritti e obblighi derivanti dal presente accordo

Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti dal presente accordo, ne' puo' essere interpretata come istitutiva, a carico di una parte, dell'obbligo di consentire che l'accordo possa essere direttamente invocato nel proprio ordinamento giuridico interno, salvo quanto diversamente disposto nella legislazione interna di quella parte.



 

Art. 357.
Eccezioni

1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da:
a) imporre alle parti di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza, o
b) impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione esse considerino necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza:
i) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati;
ii) nell'ambito di attivita' economiche destinate, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;
iii) in relazione alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;
iv) in relazione ad appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale;
v) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali;
c) impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione in ottemperanza agli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; o
d) impedire alle parti di decidere autonomamente le priorita' di bilancio o imporre loro di aumentare le risorse finanziarie destinate all'adempimento degli obblighi e degli impegni previsti dal presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione viene informato nella misura piu' ampia possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), e della loro revoca.



 

Art. 358.
Futuri sviluppi

1. Le parti possono decidere di ampliare e integrare il presente accordo modificandolo o concludendo accordi relativi ad attivita' o settori specifici, anche alla luce dell'esperienza acquisita durante l'attuazione del presente accordo.
2. Le parti possono anche decidere qualsiasi altra modifica del presente accordo.
3. Tutte le modifiche e gli accordi sopracitati sono approvati conformemente alle procedure giuridiche interne di ciascuna parte.



 

Art. 359.
Adesione di nuovi membri

1. Il comitato di associazione e' informato in merito a ogni domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea e a ogni domanda di uno Stato terzo di partecipare ai processi di integrazione politica ed economica dell'America centrale.
2. Nel corso dei negoziati tra l'Unione europea e lo Stato candidato, la parte UE fornisce ogni informazione utile alla parte CA che, a sua volta, fa conoscere alla parte UE il suo (eventuale) parere affinche' quest'ultima possa prenderlo in piena considerazione. La parte UE notifica alla parte CA ogni nuova adesione all'Unione europea.
3. Analogamente, nel corso dei negoziati tra la parte AC e lo Stato che chiede di partecipare ai processi di integrazione politica ed economica dell'America centrale, la parte AC fornisce ogni informazione utile alla parte UE che, a sua volta, fa conoscere alla parte AC il suo (eventuale) parere affinche' quest'ultima possa prenderlo in piena considerazione. La parte AC notifica alla parte UE ogni nuova adesione ai processi di integrazione politica ed economica dell'America centrale.
4. Le parti esaminano gli effetti dell'adesione sul presente accordo nel quadro del comitato di associazione. Il Consiglio di associazione decide le eventuali misure transitorie o di adeguamento necessarie che sono approvate conformemente alle procedure giuridiche interne di ciascuna parte.
5. Se l'adesione ai processi di integrazione politica ed economica dell'America centrale non comporta l'adesione automatica al presente accordo, lo Stato interessato aderisce depositando un atto di adesione presso i rispettivi depositari delle parti.
6. Lo strumento di adesione e' depositato presso i depositari.



 

Art. 360.
Applicazione territoriale

1. Per la parte UE il presente accordo si applica ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati.
2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, nella misura in cui il territorio doganale dell'Unione europea comprende zone che non rientrano nella definizione di territorio di cui sopra, il presente accordo si applica anche al territorio doganale dell'Unione europea.
3. Per l'America centrale il presente accordo si applica ai territori delle Repubbliche della parte AC, conformemente alla loro rispettiva legislazione interna e al diritto internazionale.



 

Art. 361.
Riserve e dichiarazioni interpretative

Il presente accordo non consente riserve unilaterali o dichiarazioni interpretative.



 

Art. 362.

Allegati, appendici, protocolli, note, note a pie' di pagina e
dichiarazioni congiunte

Gli allegati, le appendici, i protocolli, le note, le note a pie' di pagina e le dichiarazioni congiunte costituiscono parte integrante del presente accordo.



 

Art. 363.
Testi facenti fede

Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Parte di provvedimento in formato grafico



 
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