Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 10 giugno 2016, n. 140
Regolamento recante criteri e modalita' per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il regolamento (CE) n. 107/2009 del 4 febbraio 2009 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici;
Visto il regolamento (CE) n. 244/2009 del 18 marzo 2009, recante modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 245/2009 del 18 marzo 2009 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensita' e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 642/2009 del 22 luglio 2009 recante modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori;
Visto il regolamento (CE) n. 643/2009 del 22 luglio 2009 recante modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 347/2010 del 21 aprile 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensita' e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade;
Visto il regolamento (CE) n. 1015/2010 del 10 novembre 2010 recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 1016/2010 del 10 novembre 2010 recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 206/2012 del 6 marzo 2012 recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori;
Visto il regolamento (CE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 1194/2012 del 12 dicembre 2012 recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature;
Vista la comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012 della Commissione recante modalita' di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico;
Visto il regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici;
Visto il regolamento (UE) n. 666/2013 dell'8 luglio 2013 recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere;
Visto il regolamento (UE) n. 813/2013 del 2 agosto 2013 recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti;
Visto il regolamento (CE) n. 640/2009 del 22 luglio 2009 emendato dal Regolamento (UE) n. 4/2014 del 6 gennaio 2014 recante modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici;
Visto il regolamento (UE) n. 66/2014 del 14 gennaio 2014 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico;
Visto l'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti»;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 «Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l'articolo 5;
Viste le specifiche misure previste per i RAEE dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti»;
Considerato che la progettazione e la produzione ecocompatibile delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e' fondamentale al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonche' le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali;
Considerato che il Centro di coordinamento RAEE ha predisposto una banca dati contenente le informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato fornite dai produttori di AEE, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico espresso con nota n. 29097 del 18 dicembre 2015;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 233/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 gennaio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1079/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 aprile 2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. GAB/10142/2016 del 9 maggio 2016;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente regolamento, in coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina le misure dirette a:
a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;
b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE), al fine di facilitare le operazioni di riutilizzo e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE);
c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- La direttiva 2009/125/CE del 21 ottobre 2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
connessi all'energia, e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
ottobre 2009, n. L 285.
- La direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2012, n. L 197.
- Il regolamento (CE) n. 107/2009 del 4 febbraio 2009
della Commissione, recante misure di esecuzione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 5 febbraio 2009, n. L 36.
- Il regolamento (CE) n. 244/2009 del 18 marzo 2009
della Commissione, recante modalita' di applicazione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso
domestico, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2009, n. L
76
- Il regolamento (CE) n. 245/2009 del 18 marzo 2009
della Commissione, recante modalita' di esecuzione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le specifiche per la progettazione
ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore
integrato, lampade a scarica ad alta intensita' e di
alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far
funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva
2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2009, n. L 76.
- Il regolamento (CE) n. 642/2009 del 22 luglio 2009
della Commissione, recante modalita' di applicazione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei televisori, e' pubblicato nella G.U.U.E.
23 luglio 2009, n. L 191.
- Il regolamento (CE) n. 643/2009 del 22 luglio 2009
della Commissione, recante modalita' di applicazione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso
domestico, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 luglio 2009, n.
L 191.
- Il regolamento (CE) n. 347/2010 del 21 aprile 2010
della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n.
245/2009 della Commissione per quanto riguarda le
specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade
fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a
scarica ad alta intensita' e alimentatori e apparecchi di
illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 aprile 2010, n. L 104.
- Il regolamento (CE) n. 1015/2010 del 10 novembre 2010
della Commissione, recante modalita' di applicazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 11 novembre 2010, n. L 293.
- Il regolamento (CE) n. 1016/2010 del 10 novembre 2010
della Commissione, recante modalita' di applicazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 11 novembre 2010, n. L 293.
- Il regolamento (CE) n. 206/2012 del 6 marzo 2012
della Commissione, recante modalita' di applicazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 marzo 2012, n. L 72.
- Il regolamento (CE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012
della Commissione, recante modalita' di esecuzione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 ottobre 2012, n. L 278.
- Il regolamento (CE) n. 1194/2012 del 12 dicembre 2012
della Commissione, recante modalita' di applicazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con
diodi a emissione luminosa e delle pertinenti
apparecchiature, e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 dicembre
2012, n. L 342.
- Il regolamento (CE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013
della Commissione, recante misure di esecuzione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile di computer e server informatici, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 175.
- Il regolamento (CE) n. 666/2013 del 8 luglio 2013
della Commissione, recante misure di esecuzione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile di computer e server informatici, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 175.
- Il regolamento (CE) n. 813/2013 dell' 8 luglio 2013
della Commissione, recante modalita' di applicazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento
d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 6 settembre 2013, n. L 239.
- Il regolamento (CE) n. 640/2009 del 22 luglio 2009
della Commissione (recante modalita' di applicazione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei motori elettrici), e' pubblicato nella
G.U.U.E. 23 luglio 2009, n. L 191.
- Il regolamento (CE) n. 4/2014 del 6 gennaio 2014
della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n.
640/2009 recante modalita' di applicazione della direttiva
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito
alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei
motori elettrici, e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 gennaio
2014, n. L 2.
- Il regolamento (CE) n. 66/2014 del 14 gennaio 2014
della Commissione, recante misure di esecuzione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina
per uso domestico, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 gennaio
2014, n. L 29.
- Si riporta il testo dell'art. 180, comma 1-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96:
«Art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti). -
(Omissis).
1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre 2012, a
norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni
affinche' tale programma sia integrato nei piani di
gestione dei rifiuti di cui all'art. 199. In caso di
integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente
identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il
31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare presenta alle Camere una relazione recante
l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei
rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati
raggiunti e delle eventuali criticita' registrate nel
perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15
(Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di
specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti
connessi all'energia), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 8 marzo 2011, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O. :
«Art. 5 (Progettazione dei prodotti). - 1. In coerenza
con le misure previste dal Programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, comma 1-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto col Ministro dello
sviluppo economico, disciplina le misure dirette a:
a) promuovere la cooperazione tra produttori e
operatori degli impianti di trattamento, recupero e
riciclaggio;
b) favorire la progettazione e la produzione
ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni
di smontaggio, riparazione, nonche' le operazioni di
preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e
smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali, con
particolare riguardo per quei prodotti che introducono
soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi
ambientali associati al ciclo di vita;
c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche
per la produzione di nuove AEE.
2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto
dell'intero ciclo di vita delle apparecchiature e delle
migliori tecniche disponibili, e sono volte, in
particolare, a favorire la corretta applicazione dei
requisiti di progettazione ecologica di cui al decreto
legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, nonche' ad evitare che
le caratteristiche specifiche della progettazione o i
processi di fabbricazione possano ostacolare o limitare il
riutilizzo e il trattamento dei RAEE, salvo che gli stessi
presentino vantaggi di primaria importanza in relazione ad
interessi di rilevanza costituzionale, quali la protezione
dell'ambiente e la sicurezza.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze, individua e promuove
politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio previsti.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto
legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 27 (Informazione agli impianti di trattamento). -
1. Per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento e la
riparazione, nonche' la preparazione per il riutilizzo e il
trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli impianti
di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonche' ai centri
di preparazione per il riutilizzo accreditati in
conformita' al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
informazioni gratuite in materia di preparazione per il
riutilizzo e di trattamento adeguato.
2. Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima
volta sul mercato e rientrante nel campo di applicazione
del presente decreto le informazioni devono essere fornite
entro un anno dalla data di immissione sul mercato.
3. Per i consentire ai centri di preparazione per il
riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio
di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, le
informazioni di cui al comma 1 del presente articolo
indicano almeno le diverse componenti e i diversi materiali
delle AEE, nonche' il punto dell'AEE in cui si trovano le
sostanze e le miscele pericolose.
4. Le informazioni vengono messe a disposizione dei
centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti
di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori di
AEE in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici
(ad esempio CD-Rom e servizi on line), anche tramite la
banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 180, comma 1-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note alle premesse.

 
Allegato 1

(articolo 3, comma 3)
Documentazione minima per la richiesta di attestazione di cui
all'articolo 4, comma 4

1. Relazione illustrativa del ciclo produttivo del prodotto oggetto della valutazione, realizzata anche applicando le metodiche del Life Cycle Assessment.
2. Relazione illustrativa di dettaglio contenente l'analisi del fine vita del prodotto (modalita' di gestione, costi, impatto sull'ambiente e consumi energetici). Tale relazione dovra' contenere, inoltre, la quantificazione del beneficio ambientale ed economico derivante dalla nuova eco progettazione del prodotto.
3. Specifiche di manutenzione e riparazione (se applicabile).
4. Specifiche di disassemblaggio (se applicabile).
5. Elenco delle certificazioni ISO.



 
Allegato 2

(articolo 3, comma 4)

Griglia di valutazione


===================================================================== |   | Valori | di | riferimento | +=================+================+================+===============+ |Analisi del ciclo| | | | |di vita del |Sufficiente = 1 | | Ottima = 3 | |prodotto | punto |Media = 2 punti | punti | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Analisi del fine |Sufficiente = 1 | | Ottima = 3 | |vita del prodotto| punto |Media = 2 punti | punti | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Riparabile | si = 1 punto | No = 0 punti |   | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Disassemblaggio | si = 1 punto | No = 0 punti | | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ | | da 1 a 2 | da 3 a 5 | > di 5 | |Certificazioni |certificazioni =|certificazioni =|certificazioni | |ISO | 1 punto | 2 punti | = 3 punti | +-----------------+----------------+----------------+---------------+
Griglia di valutazione

Per valori finali compresi tra 1 e 3 si applica un coefficiente di riduzione del peso (R) pari al 5%.
Per valori fra 3 e 6 si applica un coefficiente di riduzione del peso (R) pari al 10%.
Per valori superiori si applica un coefficiente di riduzione del peso (R) pari al 20%.
Tale riduzione si applica esclusivamente al peso dei prodotti che hanno ottenuto la certificazione e per la determinazione del valore dell'eco-contributo relativo ai prodotti immessi al consumo nell'anno successivo ed esclusivamente per un anno.
Il valore finale dell'eco-contributo da versare e' dato dalla formula:

Eco-contributo= PAEE * (1-R) * Veco

In cui:
PAEE : peso complessivo delle AEE che hanno ricevuto l'attestazione, immesse al consumo in un determinato anno [kg].
R: coefficiente di riduzione con valore compreso tra 0 e 1 [-].
Veco : valore dell'eco-contributo per l'anno di riferimento e per la tipologia di AEE che ha ottenuto la certificazione [€/kg].


 
Art. 2
Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ai fini del seguente regolamento si intende per:
a) «costo di gestione di fine vita dell'AEE»: somma dei costi di raccolta, recupero, trattamento e riciclaggio di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, intesi sia come costi economici che come costi ambientali;
b) «fine vita»: insieme delle attivita' di raccolta, recupero, trattamento e riciclaggio con le quali si garantisce la gestione del bene divenuto rifiuto;
c) «prodotto ricondizionato»: bene che dopo essere stato sottoposto ad un processo di riparazione e manutenzione, sia di tipo estetico che meccanico-funzionale viene immesso sul mercato.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo si intende per:
a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o
"AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto
funzionamento, da correnti elettriche o da campi
elettromagnetici e le apparecchiature di generazione,
trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e
progettate per essere usate con una tensione non superiore
a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la
corrente continua;
b) "utensili industriali fissi di grandi dimensioni":
un insieme di grandi dimensioni di macchine,
apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano
congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e
disinstallati in maniera permanente da professionisti in un
determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti
presso un impianto di produzione industriale o un centro di
ricerca e sviluppo;
c) "installazioni fisse di grandi dimensioni": una
combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed,
eventualmente, di altri dispositivi, che:
1) sono assemblati, installati e disinstallati da
professionisti;
2) sono destinati ad essere utilizzati in modo
permanente come parti di un edificio o di una struttura in
un luogo prestabilito e apposito;
3) possono essere sostituiti unicamente con le
stesse apparecchiature appositamente progettate;
d) "macchine mobili non stradali": le macchine dotate
di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento
richiede mobilita' o movimento continuo o semicontinuo
durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro
fisse;
e) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche o
elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e
materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto
al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione
o l'obbligo disfarsene;
f) "RAEE di piccolissime dimensioni": i RAEE di
dimensioni esterne inferiori a 25 cm;
g) "produttore": la persona fisica o giuridica che,
qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la
comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del
Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza:
1) e' stabilita nel territorio nazionale e fabbrica
AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure
commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le
commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio
nome o marchio di fabbrica;
2) e' stabilita nel territorio nazionale e rivende
sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di
fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il
rivenditore non viene considerato "produttore", se
l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma
del numero 1);
3) e' stabilita nel territorio nazionale ed immette
sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attivita'
professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato
membro dell'Unione europea;
4) e' stabilita in un altro Stato membro
dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato
nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza
direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi
dai nuclei domestici;
h) "distributore": persona fisica o giuridica
iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che,
operando nella catena di approvvigionamento, rende
disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a
che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai
sensi della lettera g);
i) "distributore al dettaglio": una persona fisica o
giuridica come definita nella lettera h), che rende
disponibile un'AEE all'utilizzatore finale;
l) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE
originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine
commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo,
analoghi, per natura e quantita', a quelli originati dai
nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere
usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi
dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE
provenienti dai nuclei domestici;
m) "RAEE professionali": i RAEE diversi da quelli
provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l);
n) "RAEE equivalenti": i RAEE ritirati a fronte della
fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto
la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita;
o) "RAEE storici": i RAEE derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato prima del 13 agosto 2005;
p) "accordo finanziario": qualsiasi contratto o
accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita
dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura,
indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto
o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano
il trasferimento o la possibilita' del trasferimento della
proprieta' di tale apparecchiatura;
q) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura
di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul
mercato nazionale nel corso di un'attivita' commerciale, a
titolo oneroso o gratuito;
r) "immissione sul mercato": la prima messa a
disposizione di un prodotto sul mercato nazionale
nell'ambito di un'attivita' professionale;
s) "rimozione": l'operazione manuale, meccanica,
chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze,
le miscele e le componenti pericolose sono confinate in un
flusso identificabile o sono una parte identificabile di un
flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una
miscela o una componente e' identificabile se puo' essere
monitorata per verificare che il trattamento e' sicuro per
l'ambiente;
t) "dispositivo medico": un dispositivo medico o un
accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a) o b)
dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva
93/42/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sui
dispositivi medici, che costituisca un'AEE;
u) "dispositivo medico-diagnostico in vitro": un
dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi
rispettivamente delle lettere b) o c), dell'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37,
recante attuazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro che costituisca
un'AEE;
v) "dispositivo medico impiantabile attivo": un
dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi,
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, che costituisca
un'AEE;
z) "rifiuto pericoloso": i rifiuti che presentano le
caratteristiche indicate nell'articolo 183, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
aa) "prevenzione": le misure indicate nell'articolo
183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
bb) "raccolta": le operazioni definite all'articolo
183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, compresa la cernita e il deposito preliminare
alla raccolta e la gestione dei centri di raccolta di cui
alla lettera mm);
cc) "deposito preliminare alla raccolta": il deposito
temporaneo di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 10, e alle
note al punto D15 dell'Allegato I e al punto R13
dell'Allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
dd) "raccolta differenziata": la raccolta definita
nell'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ee) "riutilizzo": le operazioni indicate
nell'articolo 183, comma 1, lettera r), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ff) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni
indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera q), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
gg) "recupero": le operazioni indicate nell'articolo
183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
hh) "riciclaggio": le operazioni di recupero indicate
nell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ii) "smaltimento": le operazioni indicate
nell'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ll) "trattamento": le operazioni indicate
nell'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
mm) "centro di raccolta dei RAEE": centro di raccolta
definito e disciplinato ai sensi dell'art. 183, comma 1,
lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, presso il quale sono raccolti,
mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse
tipologie di RAEE;
nn) "marchio": immagine, simbolo o iscrizione apposta
sulla apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi
dell'art. 28, che permette l'identificazione del
produttore;
oo) "raggruppamento": ciascuno dei raggruppamenti di
RAEE definiti all'Allegato 1 del regolamento 25 settembre
2007, n. 185;
pp) "luogo di raggruppamento": deposito preliminare
alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai
distributori ai sensi dell'art. 11;
qq) "rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici":
sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i
rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in
impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti
pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel
raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25
settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da
pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza
nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE
professionali.
2. Non e' "produttore" ai sensi della lettera g)
chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o
a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in
qualita' di produttore ai sensi dei numeri da 1) a 4) della
lettera g).
3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche
destinate all'esportazione il produttore e' considerato
tale solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29.».

 
Art. 3
Incentivazione della produzione ecocompatibile di AEE

1. Le misure previste relative alla progettazione ecocompatibile delle AEE fanno riferimento al decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, e agli specifici regolamenti europei citati in premessa.
2. Ai fini dell'ottimizzazione del «fine vita» delle AEE, ovvero dell'insieme delle attivita' necessarie per il corretto trattamento, recupero e riciclaggio dei rifiuti delle AEE, i produttori prevedono l'implementazione di strategie di eco-progettazione volte a facilitare le operazioni di riuso e riciclo, incluse quelle relative a:
a) uso di materiali riciclabili e biodegradabili;
b) riduzione della quantita' e della diversita' dei materiali;
c) aumento della riciclabilita' del prodotto e delle sue componenti;
d) limitazione dell'uso di sostanze pericolose;
e) ottimizzazione del disassemblaggio del prodotto.
3. I produttori di AEE che, a seguito della verifica della documentazione presentata al Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (di seguito Comitato) prima dell'immissione sul mercato delle AEE, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dimostrano di avere ridotto il costo di gestione di fine vita dell'AEE, possono richiedere una riduzione dell'eco-contributo secondo quanto previsto dal comma 4. La documentazione da presentare contiene le relazioni e i dati riportati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, ed eventuali altre informazioni che il produttore ritiene necessarie.
4. Il Comitato, avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione dell'ambiente (di seguito ISPRA), valuta la documentazione presentata dai produttori, secondo la griglia di valutazione di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, tenendo conto altresi' del possesso delle certificazioni della serie ISO 14001 e successive, relative alla gestione ambientale dei processi e dei prodotti, e rilascia un'attestazione per il prodotto che risulta idoneo a ricevere la riduzione dell'ecocontributo. La percentuale di riduzione dell'ecocontributo e' valutata dal Comitato in relazione al risparmio effettivo di gestione del fine vita dell'AEE. La riduzione percentuale dell'eco-contributo, ottenuta come riduzione del peso dell'immesso a consumo, e' determinata secondo le modalita' contenute nella griglia di valutazione di cui all'Allegato 2.
5. Il produttore, in possesso dell'attestazione di cui al comma 4, nella dichiarazione di immesso sul mercato annuale al Registro nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, applica il coefficiente di riduzione del peso per le sole tipologie di AEE per le quali ha ricevuto l'attestazione.


Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, e'
riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 35 (Comitato di vigilanza e di controllo). - 1.
Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei
RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi
rifiuti, gia' istituito presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, e ridefinito dall'articolo 19 del
decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, svolge i
seguenti compiti:
a) predispone ed aggiorna il Registro nazionale di
cui all'art. 29, sulla base delle comunicazioni delle
Camere di commercio previste allo stesso art. 29, comma 8;
b) raccoglie, esclusivamente in formato elettronico,
i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle
garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a
comunicare al Registro nazionale ai sensi dell'art. 29,
comma 6;
c) calcola, sulla base dei dati di cui alla lettera
b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
d) programma e dispone, sulla base di apposito piano,
ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano
le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione,
sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b);
e) vigila affinche' le apparecchiature immesse sul
mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del
produttore ed il simbolo di cui all'Allegato IX ed
affinche' i produttori che forniscono apparecchiature
elettriche ed elettroniche mediante tecniche di
comunicazione a distanza informino il Registro sulla
conformita' alle disposizioni di cui all'art. 29;
f) assicura il monitoraggio sull'attuazione del
presente decreto legislativo;
g) funge da punto di riferimento per la
rappresentazione di diverse problematiche da parte degli
interessati, e del Centro di coordinamento ed in
particolare, in mancanza di una specifica valutazione a
livello europeo, si esprime circa l'applicabilita' o meno
del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non
elencate agli Allegati II e IV;
h) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a
garantire l'uniforme applicazione del presente decreto
legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche
sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa
ai Ministeri competenti;
i) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare le informazioni in suo possesso
che siano necessarie ai fini della predisposizione delle
relazioni di cui all'art. 31, comma 2.
2. Con apposita delibera, il Comitato definisce i
criteri di determinazione delle quote di mercato di cui
alla lettera c) del comma 1, anche in considerazione, ove
possibile, del diverso impatto ambientale delle singole
tipologie di AEE. A tal fine, il Comitato valuta l'analisi
del ciclo di vita dei beni che puo' essere facoltativamente
presentata da ciascun produttore con riferimento alle
proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le
quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito
www.registroraee.it, previo avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Ai fini della definizione delle quote
di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro
di coordinamento.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si
avvale dell'ISPRA e, in particolare, per le ispezioni di
cui al comma 1, lettera d), il Comitato puo' avvalersi
anche della collaborazione della Guardia di finanza.
4. L'attivita' e il funzionamento del Comitato sono
disciplinati con regolamento interno adottato dal medesimo
Comitato, nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto. La Segreteria del Comitato e' assicurata
dall'ISPRA.».
- Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto
legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 29 (Registro nazionale dei soggetti obbligati al
finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE). - 1. Il
Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento
dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante
ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185,
garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni
necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del
presente decreto legislativo e il corretto trattamento dei
RAEE, nonche' idonee a consentire la definizione delle
quote di mercato di cui all'art. 35, comma 1, lettera c).
2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i
produttori prima che inizino ad operare nel territorio
italiano, secondo le modalita' indicate all'art. 1 del
regolamento 25 settembre 2007, n. 185.
3. All'interno di tale Registro, oltre alla sezione
relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE
domestici, e' istituita una apposita sezione relativa ai
sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell'art. 9.
4. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui
al comma 1 puo' immettere sul mercato dette apparecchiature
solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio
di competenza. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve
indicare, qualora il codice di attivita' non individui
esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo
specifico codice di attivita' che lo individua come tale,
nonche' il sistema attraverso il quale intende adempiere
agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di
garanzia previsti dal presente decreto.
5. L'iscrizione al registro, con l'indicazione delle
pertinenti informazioni, e' effettuata esclusivamente per
via telematica dal produttore o dal rappresentante
autorizzato ai sensi dell'art. 30, secondo le modalita'
indicate all'art. 3 del regolamento 25 settembre 2007, n.
185. Nel caso in cui l'iscrizione sia effettuata dal
rappresentate autorizzato, tale soggetto risponde degli
obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche
con riferimento agli oneri di registrazione di cui al
presente comma.
6. All'atto dell'iscrizione al Registro nazionale il
produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce le
informazioni previste all'Allegato X e si impegna ad
aggiornarle opportunamente.
7. Per facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati,
il Registro nazionale predispone all'interno del proprio
sito web istituzionale, appositi rimandi (link) agli altri
registri nazionali.
8. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento
del Registro, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di
vigilanza e controllo l'elenco delle imprese iscritte al
Registro come produttori di AEE.».

 
Art. 4
Azioni di promozione della cooperazione tra produttori di AEE ed
operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio.

1. I produttori di AEE forniscono agli operatori degli impianti di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio, nonche' agli operatori dei centri di riutilizzo ai sensi dell'articolo 180-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato, come previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
2. I produttori di AEE e gli operatori degli impianti di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio, stipulano tra loro appositi accordi di programma finalizzati alla definizione di linee guida per la progettazione, produzione, attivita' di smontaggio, di recupero e riciclo ecocompatibili. Tali linee guida sono predisposte per singole categoria di AEE di cui all'Allegato II del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
3. Per favorire le azioni di promozione della cooperazione tra produttori di AEE e operatori degli impianti di trattamento adeguato e di recupero e riciclaggio, il Centro di coordinamento, di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, mette a disposizione un'apposita banca dati, secondo le modalita' previste dall'articolo 27, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, aggiornata con le informazioni periodicamente fornite dai produttori di AEE.


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 180-bis, comma 1,
lettera b) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione
per il riutilizzo dei rifiuti). - 1. Le pubbliche
amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive
competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei
prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.
Tali iniziative possono consistere anche in:
(Omissis).;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il
sostegno di centri e reti accreditati di
riparazione/riutilizzo;
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo
n. 49 del 2014, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 33 e dell'Allegato II al citato
decreto legislativo n. 49 del 2014, e' riportato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O.

 
Art. 5
Prevenzione e preparazione per il riutilizzo

1. I produttori di AEE coerentemente con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, favoriscono azioni volte a:
a) aumentare la durata e l'affidabilita' del prodotto;
b) facilitare la manutenzione e la riparazione;
c) facilitare lo sviluppo tecnico e la progettazione modulare dei prodotti.
2. I produttori di AEE promuovono e favoriscono l'istituzione di corsi di formazione per addetti ai centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo di riutilizzo accreditati in conformita' all'articolo 180-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I produttori di AEE sostengono la costituzione di centri e reti accreditate di riparazione e riutilizzo di AEE per garantirne il ricondizionamento. I prodotti ricondizionati, immessi sul mercato dopo 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono coperti da garanzia minima di 12 mesi e riconoscibili ai consumatori finali per la presenza di un'apposita etichetta che reca l'indicazione «prodotto ricondizionato».
3. I produttori di AEE promuovono apposite campagne informative sui temi di cui ai commi 1 e 2 rivolte ai consumatori finali e finalizzate alla prevenzione della produzione di RAEE e all'uso consapevole dei prodotti.


Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 180, comma 1-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 180-bis, comma 1, lettera b), del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato
nelle note all'art. 4.

 
Art. 6
Monitoraggio

1. L'ISPRA, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V del medesimo decreto legislativo e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantita' e sulle categorie di AEE riutilizzate e preparate per il riutilizzo. A tal fine i centri e le reti accreditate di riparazione/riutilizzo costituite ai sensi dell'articolo 5, trasmettono ad ISPRA entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai quantitativi di AEE trattati nell'anno precedente.
2. Il Centro di Coordinamento, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nel predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione, tiene conto delle azione intraprese e programmate con specifico riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 giugno 2016

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti

Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2313


Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 31 (Monitoraggio e comunicazioni). - 1. L'ISPRA
assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi
indicati all'Allegato V e trasmette annualmente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare una relazione contenente informazioni, comprese stime
circostanziate, sulle quantita' e sulle categorie di AEE
immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali,
preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate,
nonche' sui RAEE raccolti separatamente esportati, per
peso.
(Omissis).».
- Per i riferimenti al testo dell'art. 33 del citato
decreto legislativo n. 49 del 2014, si veda nelle note
all'art. 4.

 
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