Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 giugno 2016
Proroga dei termini di ultimazione di programmi d'investimento agevolati riferiti a unita' produttive ubicate nei comuni della regione Campania danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici dell'ottobre 2015.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 dell'8 ottobre 2013, recante termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale nelle regioni dell'obiettivo convergenza (Macchinari innovativi), che prevede il cofinanziamento con risorse del Programma operativo nazionale «ricerca e competitivita'» 2007- 2013 FESR;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, che disciplina l'intervento per la promozione e il sostegno di investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attivita' produttive localizzate nelle regioni dell'obiettivo convergenza, in attuazione del Programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 2007-2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2015, recante modalita' di chiusura degli interventi di agevolazione alle imprese cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nel periodo di programmazione 2007-2013, di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del predetto decreto 10 marzo 2015, che prevede che per i programmi agevolati nell'ambito dei sopra citati decreti del 29 luglio 2013 e del 5 dicembre 2013 il termine per l'ultimazione degli investimenti puo' essere prorogato e fissato entro il 31 ottobre 2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2015, che disciplina l'intervento per la promozione e il sostegno di ulteriori investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attivita' produttive localizzate nelle regioni dell'obiettivo convergenza, in attuazione del Programma operativo interregionale «energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 2007-2013;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4, lettera d), del predetto decreto 24 aprile 2015, che prevede che per i programmi che accedono alle agevolazioni previste dall'art. 7, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, la realizzazione del programma d'investimento e il pagamento dell'ultimo titolo di spesa ad esso correlato devono avvenire non oltre il 31 dicembre 2015;
Visti il Piano di azione coesione - aggiornamento n. 2, presentato dal Ministro per la coesione territoriale al Consiglio dei ministri in data 11 maggio 2012 e la successiva delibera n. 96 del 3 agosto 2012, registrata alla Corte dei conti in data 13 novembre 2012, con cui il CIPE ha preso atto del predetto aggiornamento e delle procedure individuate per l'utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul Piano provenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013 e per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2015, relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 17 novembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2015, recante primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania (ordinanza n. 298);
Vista l'ordinanza del Commissario delegato n. 01 del 1° dicembre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 77 del 21 dicembre 2015, relativa all'individuazione dei comuni danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania ex O.c.d.p.c. n. 298 del 17 novembre 2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2016, recante ulteriori semplificazioni in materia di modalita' di chiusura degli interventi di agevolazione individuati dal citato decreto 10 marzo 2015, che prevede la possibilita' per le imprese beneficiarie di richiedere la proroga del termine di ultimazione degli investimenti al 30 settembre 2016;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 2016, recante semplificazioni procedurali alle modalita' di completamento dei programmi agevolati ai sensi del citato decreto 24 aprile 2015, che prevede la possibilita' per le imprese beneficiarie di richiedere la proroga del termine di ultimazione degli investimenti al 30 settembre 2016;
Considerato che gli eventi alluvionali oggetto della predetta dichiarazione di stato di emergenza, non consentono alle imprese il proseguimento dei lavori nelle unita' produttive interessate da detti eventi e, dunque, il rispetto della tempistica stabilita dalle disposizioni relative ai richiamati interventi di agevolazione;
Ritenuto opportuno facilitare la completa realizzazione degli investimenti agevolati nelle unita' produttive interessate dai predetti eventi alluvionali e di dover, a tal fine, prevedere la proroga dei termini di ultimazione e di rendicontazione delle spese oltre quanto previsto dai suddetti decreti del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2015, in considerazione delle dianzi citate cause di forza maggiore sottostanti il mancato completamento dei programmi agevolati;
Considerato che per i programmi di investimento che usufruiranno della proroga di cui al presente decreto, aventi copertura finanziaria nell'ambito dei Programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, tale copertura non potra' essere confermata, stante il vincolo relativo alla certificabilita' dei soli costi sostenuti alla data del 31 dicembre 2015;
Considerato che per i programmi di investimento predetti la copertura finanziaria puo' essere rinvenuta nelle risorse nazionali del sopra citato Piano di azione coesione e che, pertanto, l'adozione della proroga di cui al presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e termini
per l'ultimazione degli investimenti

1. Al fine di consentire la completa realizzazione dei programmi agevolati nell'ambito degli interventi individuati al comma 2 e riferiti a unita' produttive ubicate nei comuni danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania, il termine di ultimazione dei suddetti programmi puo' essere prorogato al 30 giugno 2017. I predetti comuni sono individuati nell'ordinanza del Commissario delegato n. 01 del 1° dicembre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 77 del 21 dicembre 2015.
2. Le disposizioni del presente provvedimento sono riferite ai seguenti programmi di investimento:
a) programmi agevolati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013 nel caso in cui gli stessi abbiano beneficiato della proroga prevista dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015;
b) programmi agevolati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 nel caso in cui gli stessi abbiano beneficiato della proroga prevista dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015;
c) programmi agevolati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015 nel caso in cui gli stessi abbiano beneficiato delle agevolazioni sotto forma di contributo in conto impianti come previsto dall'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto stesso.
3. Ai fini della proroga di cui al comma 1 le imprese devono presentare un'apposita richiesta nella quale, oltre a dimostrare l'avvenuto inoltro alle amministrazioni competenti della segnalazione e quantificazione del danno subito in conseguenza degli eventi alluvionali, fissano il termine finale per la realizzazione del programma, che non puo' essere successivo a quello indicato al medesimo comma 1. La richiesta di proroga deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e si intende automaticamente accettata, ove non sia rigettata, entro trenta giorni solari dalla data di ricezione.
4. L'istanza di cui al comma 3 puo' essere presentata anche dalle imprese che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano avanzato richiesta di proroga dei termini di ultimazione del programma ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 23 dicembre 2015 richiamati in premessa.
5. Per i programmi di investimento che beneficiano della proroga di cui al comma 1, le agevolazioni continuano ad essere determinate ed erogate secondo le modalita' previste dagli specifici interventi agevolativi di cui al comma 2.
6. Le imprese che beneficiano della proroga di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasmettere la documentazione finale di spesa e la relativa richiesta di erogazione a saldo entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei programmi come fissata a seguito della richiesta di cui al comma 3. Nel caso in cui i programmi di investimento siano realizzati in misura parziale, l'ammontare complessivo delle agevolazioni e' rideterminato, nella misura massima prevista dai relativi decreti di concessione, sulla base delle spese sostenute alla data di ultimazione come fissata a seguito della richiesta di cui al comma 3, a condizione che i programmi stessi risultino, comunque, ultimati e funzionali in rapporto agli obiettivi specifici fissati dalle misure agevolative di riferimento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° giugno 2016

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1891


 
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