Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 30 marzo 2016 |
Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni ,dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualita' 2016 (59,73 milioni). |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 6 del citato decreto-legge (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare) che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto Fondo nonche' a stabilire i criteri e le priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosita' incolpevole che consentono l'accesso ai contributi; Considerato, altresi', che il medesimo comma stabilisce che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali e che, a tal fine, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto; Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80; Visto in particolare il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge con il quale la dotazione del Fondo risulta essere per l'anno 2016 di 59,73 milioni di euro; Visto il decreto interministeriale 14 maggio 2014 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in data 24 giugno 2014, registro n. 1, foglio n. 2762, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014 con il quale e' stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo per l'anno 2014, nonche' individuati i criteri per il riparto della disponibilita' del Fondo medesimo nonche' quelli per la definizione di morosita' incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorita' nella concessione dei contributi e fornite indicazioni per l'adozione, da parte dei comuni, di misure alla graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica e modalita' per il monitoraggio per l'utilizzo delle risorse ripartite; Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono dovute alle province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore; Visto il rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno sugli sfratti in Italia pubblicato nel maggio 2015 relativo agli sfratti registrati nel territorio nazionale nel 2014; Considerato che, a seguito di richiesta dell'ANCI, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto opportuno sottoporre alla Conferenza unificata anziche' alla Conferenza Stato-regioni, i decreti di riparto relativi al 2014, come invece previsto dall'art. 6, comma 5, del richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102; Ritenuto di procedere ad un sollecito riparto della suddetta disponibilita' per l'anno 2016 di euro 59,73 milioni al fine di dare ulteriori risposte al disagio abitativo degli inquilini morosi incolpevoli; Considerata la necessita' di procedere alla revisione dei criteri, delle procedure e delle modalita' di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo anche in considerazione del carattere innovativo che il Fondo inquilini morosi incolpevoli riveste adottando un nuovo decreto interministeriale; Sentita la Conferenza unificata nella seduta dell'11 febbraio 2016 sulla proposta effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del menzionato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80 e dell'art. 6, comma 5 del menzionato decreto-legge 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
Decreta:
Art. 1 Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2016
1. La disponibilita' complessiva di euro 59,73 milioni, relativa all'annualita' 2016, del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, e' ripartita in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosita' emessi, registrato dal Ministero dell'interno al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70%, tra tutte le regioni e le province autonome, secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto. 2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione abitativa, di cui all'elenco approvato con delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi, nelle more dell'aggiornamento di detto elenco ai sensi del comma 2-ter dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 25 maggio 2014, n. 80, i comuni capoluogo di provincia attualmente non inclusi ed i comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali cui sono destinate le risorse del Fondo unitamente ad eventuali stanziamenti regionali. Qualora le regioni adottino o aggiornino linee guida da seguire da parte degli organismi comunali incaricati delle attivita' di cui al presente decreto ne danno comunicazione alle Prefetture competenti per territorio e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Criterio di definizione di morosita' incolpevole
1. Per morosita' incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare. 2. La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attivita' libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
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| Art. 3 Criteri per l'accesso ai contributi
1. I1 comune, nel consentire l'accesso ai contributi di cui al presente decreto, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, verifica che il richiedente: a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attivita' lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00; b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosita', con citazione per la convalida; c) sia titolare di un contratto di locazione di unita' immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno. 2. Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. 3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidita' accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
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| Art. 4 Dimensionamento dei contributi
1. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosita' incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui all'art. 5 non puo' superare l'importo di euro 12.000,00.
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| Art. 5 Finalizzazione dei contributi
1. I contributi sono destinati a: a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosita' incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile; b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprieta' dei canoni corrispondenti alle mensilita' di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole; c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; d) assicurare il versamento di un numero di mensilita' relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00. 2. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.
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| Art. 6 Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica
1. I comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
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| Art. 7 Monitoraggio
1. Le regioni assicurano il monitoraggio sia sull'utilizzo dei fondi di cui al presente decreto che degli eventuali stanziamenti regionali, secondo specifiche definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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| Art. 8 Utilizzo risorse residue
1. Le risorse residue a valere sulle ripartizioni 2014 e 2015 trasferite alle regioni e dalle stesse non ancora assegnate ai comuni sono utilizzate sulla base dei criteri stabiliti nel presente decreto. Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2016
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2141
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