Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 giugno 2016, n. 143
Regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e, in particolare, l'articolo 9, comma 11, come modificato dall'articolo 2, comma 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha istituito presso il Ministero dell'ambiente un albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco;
Visto l'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ai sensi del quale «con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e, in particolare, l'articolo 7;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 10 novembre 1999, recante «Istituzione dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2016 con il quale sono stati adottati il Piano triennale per la prevenzione e la corruzione 2016/2018 ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 2016/2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione atti consultivi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto n. 400, con nota n. 3809 del 17 febbraio 2016;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modalita' di iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio
dell'attivita' di direttore di parco nazionale

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero), con cadenza almeno biennale, mediante bando pubblicato sul sito web del Ministero, indice un concorso per titoli per l'iscrizione all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco nazionale (di seguito Albo), istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 11, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
1991, n. 292, S.O.:
«Art. 9. (Ente parco).
(Omissis).
11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto,
dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre
candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti
iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita'
di direttore di parco istituito presso il Ministero
dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura
concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a
stipulare con il direttore nominato un apposito contratto
di diritto privato per una durata non superiore a cinque
anni.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo
ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14
dicembre 1998, n. 291:
«Art. 2. (Interventi per la conservazione della natura)
(Omissis).
26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal
comma 25 del presente articolo, nonche' le modalita' di
svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono
iscritti i direttori in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' i soggetti inseriti
nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente del 14 aprile 1994.
(Omissis).».
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009,
n. 254, S.O.
La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012,
n. 265.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, n.
80.
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92.
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185, S.O..
Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013, n. 129.
Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70
(Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche
di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 giugno 2013, n. 146:
«Art. 7. (Reclutamento dei dirigenti)
1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo
28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso
del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di
servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi
i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di
applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di
laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno
ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a
cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea. Sono
altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo
titolo di studio universitario, che hanno maturato, con
servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti
od organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea.
2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui
all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalita'
stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo
articolo 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o
magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo
gli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato
di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito
presso le scuole di specializzazione individuale con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, o master di secondo livello conseguito
presso universita' italiane o straniere dopo la laurea
magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi,
altresi', i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea specialistica o
magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso della laurea.
3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi
comprensivi di un periodo di applicazione presso
amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno
Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o
internazionale, secondo modalita' determinate dal decreto
di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n.
165 del 2001, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel periodo
di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico
della Scuola nazionale dell'amministrazione.
4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili
riservata al corso-concorso di cui al comma 2 non puo'
essere inferiore al cinquanta per cento.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 2 e' abrogato;
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Concorso
pubblico per titoli ed esami»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle
amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1,
avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto
dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima
del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del
concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile
ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale.
Il valore complessivo dei titoli non puo' superare il
quaranta per cento della votazione finale del candidato.»;
c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «Il concorso
pubblico per esami» sono sostituite dalle seguenti: «Il
concorso pubblico per titoli ed esami»;
d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «prova
orale» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' il punteggio
conseguito all'esito della valutazione dei titoli»;
e) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione» sono
inserite le seguenti: «su delibera conforme del Comitato
per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione»;
f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione» sono
inserite le seguenti: «su delibera conforme del Comitato
per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione»;
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per
una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei
posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione.»;
h) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Graduatoria del concorso). - 1. Al
corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i
candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso
di ammissione entro il limite del numero dei posti
disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del
venti per cento.
2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione
al corso-concorso e' predisposta dalla commissione
esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da
ciascun candidato, costituito dalla somma dei voti di
ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova orale.
A parita' di merito trovano applicazione le vigenti
disposizioni in materia di titoli di preferenza. La
graduatoria di merito e' approvata con decreto del
Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed
e' pubblicata sul sito internet della stessa Scuola. Della
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.»;
i) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le
commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al
corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14,
sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.»;
l) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Modalita' di svolgimento dei corsi). - 1. Con
decreto del Presidente della Scuola nazionale
dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il
coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono
stabilite le modalita' di svolgimento della fase di
formazione generale del corso-concorso della durata di otto
mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo
della fase di formazione specialistica e dell'esame
finale.»;
m) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Valutazione continua ed esame conclusivo
della fase di formazione generale). - 1. Gli allievi che
conseguono nella valutazione continua una media delle
votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame
conclusivo della fase di formazione generale. Superano
l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel
limite dei posti di dirigente in concorso.»;
n) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Formazione specialistica). - 1. Gli allievi
che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono
assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte
sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della
graduatoria di merito, per svolgere un periodo di
formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per
il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione
provvede all'organizzazione del periodo di formazione
specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo
Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale
dell'amministrazione.
2. A conclusione del periodo di formazione
specialistica gli allievi sostengono un esame finale.
Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una
votazione di almeno ottanta su cento.»;
o) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Graduatoria finale del corso-concorso). - 1.
Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri che viene pubblicato
sui siti internet delle scuole di formazione di cui
all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica provvede
all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di
destinazione.»;
p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Trattamento economico degli allievi). - 1.
Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti
pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione
corrisponde una borsa di studio stabilita in
millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali
e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad
inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio
corrisposto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione
sara' rimborsato dall'amministrazione di destinazione
finale.
2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti
pubblici e' corrisposto, a cura dell'amministrazione di
appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza
alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sara'
rimborsato dall'amministrazione di destinazione del
dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato.
Qualora il trattamento economico del dipendente sia
inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola
nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.
3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti
pubblici sono collocati a disposizione della Scuola
nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di legge.»;
q) le parole: «Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Scuola Nazionale dell'Amministrazione».».
Il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare 5 febbraio 2016 con il quale sono
stati adottati il piano triennale per la prevenzione e la
corruzione 2016-2018 ed il programma triennale per la
trasparenza e l'integrita' 2016-2018, e' pubblicato sul
sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 9, comma 11, della citata legge
n. 394 del 1991, e' riportato nelle note alle premesse.

 
Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per accedere al concorso ed essere iscritti all'Albo e' necessario avere conseguito uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b) laurea specialistica, o magistrale, conseguita presso un'universita' statale della Repubblica italiana o presso un'universita' non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.
Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e' richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli indicati, secondo la vigente normativa. Gli estremi del provvedimento di equipollenza dovranno essere dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione.
2. E', altresi', richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere dirigente di ruolo appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con specifica esperienza maturata in materia di tutela delle aree protette e della biodiversita' per un periodo non inferiore a sei anni;
b) essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avendo ricoperto per almeno sette anni incarichi di servizio correlati a materie legate alla tutela delle aree protette e della biodiversita' o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, aver maturato almeno quattro anni di servizio in materia ambientale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Il periodo utile per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso che abbiano acquisito esperienze in materie di tutela delle aree protette e della biodiversita' e' di cinque anni;
c) essere in possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversita', desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, nelle medesime materie e per almeno sei anni, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.
3. Il candidato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indica le condanne penali o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche di primo grado riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il candidato non e' tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione.


Note all'art. 2:
Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
(Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione)
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.

 
Art. 3
Commissione di valutazione e giudizio di idoneita'

1. Il giudizio di idoneita' e' formulato sulla base della valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 2 da una Commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Commissione e' composta da tre membri. La partecipazione alla Commissione di valutazione non da' diritto a compensi. Il Presidente e' scelto tra gli appartenenti alle magistrature amministrative o contabili ed i restanti due componenti tra:
a) dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risultino aver maturato una concreta esperienza professionale, per almeno quattro anni, in materia di tutela delle aree protette e della biodiversita';
b) professori universitari in discipline naturalistico-ambientali.
2. La valutazione dei titoli, ai fini del giudizio di idoneita', e' effettuata secondo le modalita' definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento ed aggiornato ogni quattro anni, nel quale sono individuati, in particolare, i criteri di valutazione e sono stabiliti i punteggi minimi e massimi attribuibili al possesso dei titoli di cui all'articolo 2. Le modalita' di valutazione dei titoli possono essere integrate nel bando di cui all'articolo 1.
3. Sono iscritti all'Albo coloro che riportano, per ciascuna categoria di titoli - di studio, di servizio e scientifici - un punteggio non inferiore a quello minimo previsto dal bando e, complessivamente, un punteggio pari alla somma dei punteggi minimi assegnabili a ciascuna categoria di titoli.


Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' riportato nelle note
all'articolo 2.

 
Art. 4
Cancellazione e sospensione dall'Albo

1. Non possono essere iscritti all'Albo e, se inclusi, sono cancellati dall'elenco coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e coloro che si trovano in stato di interdizione temporanea e di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) risultano destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso le pubbliche amministrazioni;
c) sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti;
d) hanno riportato sentenze penali di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ancorche' non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per qualunque delitto commesso ai danni della pubblica amministrazione ed, infine, per i reati previsti dal libro II, titolo VI-bis, del codice penale, ancorche' nelle ipotesi in cui, in considerazione dell'entita' della pena inflitta, alla sentenza non consegue la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
e) sono o sono stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.
2. Il Ministero, nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, previo contraddittorio con l'interessato, dispone, motivatamente, la cancellazione dall'Albo. Il collocamento in posizione di quiescenza determina l'automatica cancellazione dall'Albo del soggetto iscritto. Al fine di consentire una regolare e aggiornata tenuta dell'Albo, ogni iscritto e' tenuto a comunicare al Ministero, con congruo anticipo, e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio, la data di decorrenza del proprio collocamento in quiescenza.
3. Il Ministero, qualora risultino a carico di un soggetto iscritto all'Albo fatti, circostanze o notizie di rilevanza penale o che, comunque, possono compromettere gravemente l'immagine dell'amministrazione o il complessivo giudizio di idoneita' al corretto svolgimento delle funzioni di Direttore di parco nazionale, sentito l'interessato, puo' disporne cautelativamente la sospensione dall'iscrizione all'Albo per un periodo fino a diciotto mesi, salvo proroga di ulteriori dodici mesi motivata dal permanere delle circostanze sopra indicate.


Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta).
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere
al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e
quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
Si riporta il testo dell'articolo 407, comma 2, lett.
a), del codice di procedura penale:
«Art. 407. (Termini di durata massima delle indagini
preliminari).
(Omissis).
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni;
(Omissis).».
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

 
Art. 5
Disciplina transitoria e abrogazioni

1. All'albo sono iscritti i direttori in carica e i soggetti inseriti nell'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1999, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 giugno 2016

Il Ministro: Galletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2016 Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2352


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone