Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 24 maggio 2016
Integrazione dei Centri di competenza individuati con i decreti del Capo del Dipartimento del 24 luglio 2013, Rep. n. 3152 e del 14 aprile 2014, Rep. n. 1349.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, di modifica della citata legge n. 225/1992;
Visto l'art. 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e, in particolare, i commi:
1, che ha confermato l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalita' del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
3, il quale dispone che per lo svolgimento delle finalita' di cui al comma 2 «il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attivita' ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attivita' di prevenzione sono svolte «anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2015, visto e annotato al n. 1103 il 20 aprile 2015 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti al n. 1136 il 24 aprile 2015, con il quale all'ing. Fabrizio Curcio e' stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 3 aprile 2015 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed e' stata attribuita la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - «Protezione civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2, che rimanda all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza finalizzati a concorrere al governo e alla gestione del sistema di allertamento nazionale che, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 3-bis, e' costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalita' stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di protezione civile al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale ai diversi livelli territoriali;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei Centri di competenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di competenza», registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7, fog. n. 273, con il quale, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di competenza;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 14 aprile 2014, n. 1349, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014, reg. n. 1549, con il quale, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati ulteriori Centri di competenza;
Visto l'art. 1, comma 2, del succitato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012;
Considerato che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di competenza sub lettera c), il ruolo di Universita', Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;
Vista la nota del 22 febbraio 2016 prot. n. P/14/16, con la quale il prof. Bruno Busacca, Dean della SDA Bocconi School of Management e il dott. Bruno Pavesi, Consigliere delegato dell'Universita' Commerciale Luigi Bocconi, hanno dichiarato che la SDA BocconiSchool of Management dispone di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
Considerato che l'insieme dei metodi e delle modalita' mediante i quali il Servizio nazionale della protezione civile e le sue componenti organizzano le attivita' finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi e alla gestione delle emergenze, articolando capacita' organizzative, modalita' di gestione delle relazioni operative e istituzionali e capacita' di adattamento alle mutevoli condizioni operative, richiedono le piu' avanzate conoscenze e metodologie organizzative e gestionali disponibili a scala nazionale ed internazionale al fine di assicurare l'efficace allertamento del Servizio nazionale della protezione civile nel suo complesso;
Ritenuto, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli Uffici del Dipartimento per gli aspetti di contenuto tecnico e amministrativo, che le caratteristiche della SDA Bocconi School of Management e le motivazioni esposte nella richiamata nota costituiscano i presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di qualificazione della citata istituzione quale centro di competenza del Servizio nazionale della protezione civile;
Ravvisata, quindi, la necessita' di integrare gli elenchi allegati ai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152 e 14 aprile 2014, n. 1349, con l'inserimento del sopra citato Centro di competenza;

Decreta:

Art. 1
Integrazione dei centri di competenza

1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 14 aprile 2014, n. 1349, e' integrato con il Centro specificato nell'allegato al presente atto.
2. Nell'allegato di cui al comma 1 e' riportata l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.
Roma, 24 maggio 2016

Il Capo del Dipartimento: Curcio

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1853


 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico



 
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