IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2014 con la quale il predetto stato di emergenza e' prorogato fino al 26 gennaio 2015; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 175 del 9 luglio 2014 recante: «Interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena» nonche' l'ordinanza n. 236 del 22 aprile 2015 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena»; Vista la nota del 19 aprile 2016, prot. n. 5574, come integrata dalla nota del 29 aprile 2016, prot. n. 5955, con cui la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato la necessita' di prorogare, fino al 3 maggio 2017, il termine di vigenza della contabilita' speciale n. 5828, per le motivazioni ivi indicate, trasmettendo la documentazione attestante tale esigenza; Ravvisata, quindi, la necessita' di prorogare la durata della contabilita' speciale anzidetta, al fine di assicurare la prosecuzione ed il completamento, senza soluzione di continuita', delle attivita' di liquidazione degli oneri connessi agli interventi posti in essere con riferimento all'emergenza in rassegna; D'intesa con la Regione Emilia-Romagna; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1 Al fine di consentire il completamento delle attivita' di liquidazione degli oneri connessi agli interventi posti in essere per il superamento del contesto di criticita' di cui in premessa, la contabilita' speciale n. 5828, gia' intestata al Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 236 del 22 aprile 2015, rimane aperta fino al 3 maggio 2017. 2 Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 21 luglio 2016
Il Capo del Dipartimento: Curcio
|