Estratto determina n. 924 /2016 del 12 luglio 2016
Medicinale: RASAGILINA TEVA. Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano - Italia. Confezione: «1 mg compresse» 7 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044097018 (in base 10) 1B1RHU (in base 32). Confezione: «1 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044097020 (in base 10) 1B1RHW (in base 32). Confezione: «1 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044097032 (in base 10) 1B1RJ8 (in base 32). Confezione: «1 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044097044 (in base 10) 1B1RJN (in base 32). Confezione: «1 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044097057 (in base 10) 1B1RK1 (in base 32). Confezione: «1 mg compresse» 112 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044097069 (in base 10) 1B1RKF (in base 32). Confezione: «1 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044097071 (in base 10) 1B1RKH (in base 32). Forma farmaceutica: compressa. Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: 1 mg di rasagilina (come mesilato). Eccipienti: mannitolo; amido di mais; amido di mais pregelatinizzato; silice colloidale anidra; acido stearico; talco; Indicazioni terapeutiche: Rasagilina Teva e' indicata nel trattamento della malattia di Parkinson sia in monoterapia (senza levodopa) sia come terapia in associazione (con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni di fine dose.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: «1 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044097032 (in base 10) 1B1RJ8 (in base 32). Classe di rimborsabilita': A. Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 40,04. Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 75,10. La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rasagilina Teva» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtu' dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rasagilina Teva» e' la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).
Condizioni e modalita' di impiego
Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT).
Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
Stampati
Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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