Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2016 (vai al sommario)
LEGGE 21 luglio 2016, n. 145
Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione, la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformita' al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di diritto dell'Unione europea, nonche' a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari, e' consentita, in conformita' a quanto disposto dalla presente legge, a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale.
2. Rientra nell'ambito di applicazione della presente legge l'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalita' internazionale, delle disposizioni e delle finalita' costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari.
3. Nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono adottate iniziative volte ad attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1820 del 19 giugno 2008, n. 1888 del 30 settembre 2009, n. 1889 del 5 ottobre 2009, n. 1960 del 16 dicembre 2010, n. 2106 del 24 giugno 2013 e n. 2122 del 18 ottobre 2013, nonche' il Piano d'azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza 2014-2016» e i piani successivi.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 78 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari.».
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 11 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente in
condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.».
Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009),
1960 (2010), 2106 (2013) e 2122 (2013) - aventi ad oggetto
«Women and Peace and Security» - sono pubblicate sul sito
internet delle Nazioni Unite
(http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/).

 
Art. 2
Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle
missioni internazionali

1. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e' deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi la necessita', puo' essere convocato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio supremo di difesa.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dal Governo alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione. Nel trasmettere alle Camere le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo indica, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unita' di personale coinvolte, nonche' la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso, cui si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Qualora il Governo intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 19, comma 2, per prevedere l'applicazione ad una specifica missione delle norme del codice penale militare di guerra, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, sono destinate a soddisfare il fabbisogno finanziario di cui al comma 2 del presente articolo. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che e' reso entro venti giorni dall'assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Per gli anni successivi a quello in corso alla data di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini del finanziamento e della prosecuzione delle missioni stesse, ivi inclusa la proroga della loro durata, nonche' ai fini dell'eventuale modifica di uno o piu' caratteri delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell'articolo 3.


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il
seguente:
«2. E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne
ravvisi la necessita', dal Presidente della Repubblica, di
propria iniziativa o su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri.».

 
Art. 3

Sessione parlamentare
sull'andamento delle missioni autorizzate

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo, ivi inclusa la proroga della loro durata come definita ai sensi dell'articolo 2, nonche' ai fini dell'eventuale modifica di uno o piu' caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Tale relazione, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonche' i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonche' i dettagli attualizzati della missione. La relazione e' integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231;
b) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;
c) l'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13;
d) l'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135;
e) l'articolo 3-bis del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.


Note all'art. 3:
- La risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite 1325 (2000) e' citata nelle note all'art. 1.
- L'art. 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, l'art.
9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011,
n. 130, l'art. 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 13, l'art. 1-bis del decreto-legge 10
ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 dicembre 2013, n. 135, e l'art. 3-bis del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, abrogati
dalla presente legge, prevedevano varie modalita' di
informazione da parte del Governo al Parlamento sullo stato
delle missioni internazionali e degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace
e di stabilizzazione in corso.

 
Art. 4

Fondo per il finanziamento
delle missioni internazionali

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 2, la cui dotazione e' stabilita annualmente dalla legge di stabilita' ovvero da appositi provvedimenti legislativi.
2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della medesima legge 11 agosto 2014, n. 125.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1, tenuto conto degli importi di cui al comma 2, sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che e' reso entro venti giorni dall'assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per la prosecuzione delle missioni in atto le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione ai sensi del comma 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3.
5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Note all'art. 4:
- La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto
2014. Il capo IV reca disposizioni relative all'Agenzia per
la cooperazione allo sviluppo e alla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo. Il testo dell'art. 12, comma
5, e' il seguente:
«5. Al fine della programmazione degli impegni
internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le
proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo
sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione
triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza
pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, e' il
seguente:
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.».

 
Art. 5

Indennita' di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per la fine della missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali e' corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennita' a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma 2 del presente articolo, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. L'indennita' di missione di cui al comma 1 e' calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la localita' di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nell'ambito delle risorse ivi previste, puo' essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennita' di cui al comma 1 e' calcolata, nelle misure di cui al comma 2, sulla diaria giornaliera prevista per una localita' diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente.
4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
5. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati alla categoria dei graduati.
6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
7. Il personale militare impiegato dall'ONU nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennita' di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.


Note all'art. 5:
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (Indennita' al
personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di
missione all'estero), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- Il testo dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006, e' il seguente:
«1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla
tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto
1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20
per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. La riduzione si applica al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.».

 
Art. 6

Compenso forfetario di impiego e retribuzione
per lavoro straordinario

1. Al personale militare delle unita' navali impiegate nelle missioni internazionali, quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di missione ai sensi dell'articolo 5, e' corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Il compenso forfetario di impiego e' corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata quadriennale.
2. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171
(Recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007),
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, e' il seguente:
«3. Al personale impiegato in esercitazioni o in
operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il
normale orario di lavoro, che si protraggono senza
soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con
l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita'
operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere
corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito
con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente
in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da
corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120
giorni all'anno.».
- Il testo dell'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto
1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento
economico del personale militare), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1990, e' il
seguente:
«3. Per la eventuale corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,
rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specificamente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli
impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.».
- Il testo dell'art. 3, comma 82, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008), pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, e' il
seguente:
«82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le
amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni
di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90
per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate
per l'anno finanziario 2007.».

 
Art. 7

Indennita' di impiego operativo

1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in ferma prefissata quadriennale raffermati, e a 70 euro, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 2, primo comma, della legge 23
marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976,
n. 187, relativa alle indennita' operative del personale
militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28
marzo 1983, e' il seguente:
«Al personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3,
4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta
l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle
misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e
i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli
allievi delle accademie militari e per i graduati e i
militari di truppa volontari, a ferma speciale o
raffermati.».
- Il testo dell'art. 19, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 9 maggio 1974, e' il seguente:
«Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo
di navi in armamento o in riserva e' aumentato di un terzo;
lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da
detti militari sulla costa in tempo di guerra. E' pure
aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto
dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonche'
dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
- Il testo dell'art. 51, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, e' il seguente:
«6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'art.
1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli
ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui
all'art. 2161 del citato codice, nonche' le indennita' di
cui all'art. 133 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare
il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori
e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.».

 
Art. 8

Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali e' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso o di invalidita' per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidita' si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita' contratta in servizio si applica l'articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.
3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermita' nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1881 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


Note all'art. 8:
- La legge 18 maggio 1982, n. 301 (Norme a tutela del
personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone
di intervento) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
148 del 1° giugno 1982.
- Il testo dell'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n.
417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 7 agosto 1978, e' il
seguente:
«Art. 10. - Il massimale previsto, dal secondo comma
dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini
dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di
trasporto aerei e' ragguagliato allo stipendio annuo lordo
e indennita' di funzione, o assegno perequativo
pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile,
moltiplicati per il coefficiente 10.
In conformita' si intendono ragguagliati i massimali
previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico,
dalle rispettive norme sul trattamento di missione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e' citato nelle note all'art. 7.
- Il testo degli articoli 1897, 1896, 1898, 881 e 1881
del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' il
seguente:
«Art. 1897 (Speciale trattamento pensionistico di
reversibilita'). - 1. La pensione privilegiata spettante al
coniuge superstite e agli orfani degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei graduati delle Forze armate e delle
Forze di polizia a ordinamento militare, caduti vittime del
dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a
infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di
soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa
causa, e' stabilita in misura pari al trattamento
complessivo di attivita' percepito dal congiunto all'epoca
del decesso o, se piu' favorevole, in misura pari al
trattamento complessivo di attivita' del grado
immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto
all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti
pensionabili, con esclusione degli assegni per il nucleo
familiare e dell'indennita' integrativa speciale che sono
corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
2. Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari
di truppa, caduti vittime del dovere in servizio di ordine
pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari,
ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata
ordinaria e' liquidata a norma dell'art. 67, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092.
3. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della
legge 24 maggio 1970, n. 336, e, se piu' favorevole, il
trattamento privilegiato ordinario nella misura e alle
condizioni previste dalle disposizioni in materia di
pensioni di guerra. Ai titolari di pensione cosi'
determinata, va attribuito, se piu' favorevole, il
trattamento previsto dal presente articolo.
4. La pensione spettante, in mancanza del coniuge
superstite o degli orfani, ai genitori e ai collaterali dei
militari indicati ai commi da 1 a 3 e' liquidata applicando
le percentuali previste dalle norme in vigore.
5. Il trattamento speciale di pensione di cui al
presente articolo sara' riliquidato in relazione alle
variazioni della composizione del nucleo familiare e ai
miglioramenti economici attribuiti ai militari in attivita'
di servizio di grado corrispondente a quello posto a base
del trattamento pensionistico.»;
«Art. 1896 (Speciale elargizione ai superstiti del
personale deceduto a causa di servizio). - 1. Ai superstiti
dei soggetti deceduti in attivita' di servizio per diretto
effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura
violenta, riportate nell'adempimento del servizio,
appartenenti a una delle seguenti categorie di personale,
e' corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per
cento del beneficio previsto dagli articoli 6 della legge
13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n.
302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206,
aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante
causa ha familiari fiscalmente a carico:
a) militari in servizio permanente e di complemento;
b) personale delle Forze di polizia a ordinamento
militare;
c) militari in servizio di leva;
d) richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di
finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate;
e) allievi carabinieri;
f) allievi finanzieri;
g) allievi delle accademie militari;
h) allievi delle scuole e dei licei militari;
i) volontari in ferma.
2. L'importo della speciale elargizione di cui al comma
1 e' soggetto a rivalutazione annuale automatica in misura
pari al tasso di inflazione accertato per l'anno
precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.»;
«Art. 1898 (Destinatari dell'indennizzo privilegiato
aeronautico). - 1. L'indennizzo privilegiato aeronautico e'
concesso ai militari delle Forze armate, i quali prestino
servizio di volo, anche come allievi presso le scuole di
pilotaggio, nonche' agli allievi delle scuole e degli
istituti di istruzione dei corpi di polizia a ordinamento
militare e agli allievi del primo anno dell'Accademia
navale, i quali, in seguito a incidente di volo subito in
servizio comandato, anche soltanto come passeggeri, sono
dichiarati permanentemente inabili al servizio per
infermita' ascrivibili a una delle prime tre categorie
della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. Gli accertamenti relativi alle infermita' di cui al
comma 1, sono effettuati con le norme stabilite per la
concessione delle pensioni privilegiate.
3. Per incidente di volo deve intendersi ogni evento
che ha diretta e immediata attinenza all'aeronavigazione, e
che si e' verificato in danno dei militari a bordo
dell'aeromobile, dal momento in cui e' iniziato il moto per
spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo
stesso, ovvero dopo un forzato atterraggio o ammaraggio,
anche quando il danno e' conseguente al lancio con
paracadute da un aeromobile eseguito anche a scopo di
semplice esercitazione.
4. L'indennizzo privilegiato aeronautico e' esteso al
personale militare dello Stato che, essendo in servizio
presso gli aeroporti, riporti invalidita' in conseguenza di
incidente di volo.
5. Se dall'incidente di volo e' derivata la morte del
militare, l'indennizzo e' liquidato alle famiglie, nel
seguente ordine di priorita':
a) coniuge superstite, anche se separato, purche'
senza addebito, per l'intero ammontare oppure in concorso
con gli orfani in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del
relativo importo, secondo che i figli stessi siano,
rispettivamente, rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e
piu', mentre la rimanente quota va ripartita tra i figli o
i loro discendenti;
b) figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali
riconosciuti, in mancanza del coniuge superstite;
c) genitori, in mancanza di coniuge superstite e
figli;
d) fratelli e sorelle, in mancanza di coniuge
superstite, figli e genitori.»;
«Art. 881 (Disposizioni per il personale militare
deceduto o che ha contratto infermita' nel corso di
missioni internazionali). - 1. Il personale militare in
ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni
internazionali e contrae infermita' idonee a divenire,
anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a
domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme
annuali, da trascorrere interamente in licenza
straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di
cura, anche per periodi superiori a quelli massimi
previsti, fino alla definizione , con provvedimenti
definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante
l'idoneita' al servizio sia del riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio. Ai fini del
proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al
predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della
causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi
trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in
ricovero in luogo di cura connessi con il recupero
dell'idoneita' al servizio militare a seguito della
infermita' contratta.
2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi
e' computato nelle consistenze annuali previste dagli
articoli 803 e 2207.
3. Al personale militare in servizio permanente, che
presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e
che ha contratto le infermita' nei termini e nei modi di
cui al comma 1, non e' computato nel periodo massimo di
aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di
assenza dal servizio fino a completa guarigione delle
stesse infermita', che non devono comportare inidoneita'
permanente al servizio.
4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali
riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 e' corrisposto
il trattamento economico continuativo nella misura intera.
5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3,
deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio
militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente
inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o
per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute
dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e
ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi
e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'art.
1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni.»;
«Art. 1881 (Rimborso spese di cura). - 1. Sono a carico
dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per
ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal
personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare e delle Forze di polizia a
ordinamento militare, ai sensi degli articoli 68, comma 8
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, 34, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
1, commi 219, 220 e 221 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 e 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

 
Art. 9

Personale in stato di prigionia o disperso

1. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, comma 1, si applicano anche al personale militare e delle Forze di polizia in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.


 
Art. 10

Prolungamento della ferma e richiami
in servizio del personale militare

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo' essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.
2. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda ai sensi dell'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 988-bis del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' il seguente:
«Art. 988-bis (Richiami in servizio dalla riserva di
complemento). - 1. L'Ufficiale nella riserva di
complemento, previo consenso dell'interessato, puo' essere
richiamato in servizio per le esigenze connesse con le
missioni all'estero ovvero con le attivita' addestrative,
operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero, secondo le modalita' di cui all'art. 987,
purche' non abbia superato il 56° anno di eta', se
ufficiale superiore, e il 52° anno di eta', se ufficiale
inferiore.».

 
Art. 11
Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai
fini dell'avanzamento al grado superiore

1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai sensi dell'articolo 1096, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.


Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 1096, comma 3, del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare) e' il seguente:
«3. I predetti periodi devono essere svolti presso
comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti o
costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o
logistico, anche in ambito internazionale.».

 
Art. 12

Norme di salvaguardia del personale militare
per la partecipazione a concorsi interni

1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'amministrazione di appartenenza per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori del territorio nazionale per attivita' connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.
2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso, ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.


 
Art. 13

Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili,
tributari e amministrativi

1. La permanenza all'estero del personale delle Forze armate e di polizia a causa dell'impiego nelle missioni internazionali costituisce, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, causa non imputabile e, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, grave impedimento di fatto.


Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 153, secondo comma, del codice di
procedura civile e' il seguente:
«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze
per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice
di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma
dell'art. 294, secondo e terzo comma.».
- Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), e' pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010.

 
Art. 14

Orario di lavoro

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.


 
Art. 15

Riposi e licenza ordinaria

1. Al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorita' nazionale, competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori del teatro operativo e in costanza di missione.
2. Il periodo di impiego nelle missioni internazionali e' utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.


 
Art. 16

Utenze telefoniche di servizio

1. Fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che partecipa alle missioni internazionali e' concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.


 
Art. 17

Personale civile

1. Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.


 
Art. 18

Consigliere per la cooperazione civile

1. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nell'ambito delle risorse ivi determinate, puo' essere previsto il conferimento dell'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale. Il predetto incarico e' conferito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 35, secondo comma, e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo modificati dal presente articolo.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', se ritenuta opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche»;
b) all'articolo 204, primo comma, dopo le parole: «articolo 35» sono inserite le seguenti: «nonche' ai consiglieri per la cooperazione civile».


Note all'art. 18:
- Il testo degli articoli 35, secondo comma, e 204 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, n. , S.O, come
modificati dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 35 (Delegazioni diplomatiche speciali e
ambascerie straordinarie). - Delegazioni diplomatiche
speciali possono essere istituite nei casi particolari
richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi,
nonche' nei casi in cui la partecipazione a conferenze,
trattative o riunioni internazionali renda necessaria la
costituzione in loco di apposito ufficio.
Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con
il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalita' sono
stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni,
nonche', se ritenuta opportuna, l'applicazione delle
procedure di gestione finanziaria previste per le
rappresentanze diplomatiche.
In occasioni solenni possono essere inviate, in
missione temporanea, ambascerie straordinarie.»;
«Art. 204 (Trattamento dei componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali). - Ai componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali di cui all'art. 35 nonche' ai
consiglieri per la cooperazione civile e' attribuita, con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica su parere della commissione di cui all'art. 172,
un'indennita' adeguata. Il trattamento economico
complessivo e' comunque non superiore a quello che il
personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel
Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica
speciale.
Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al
primo comma dell'articolo predetto, all'indennita'
personale si intende sostituita quella prevista dal primo
comma del presente articolo. La indennita' giornaliera
prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei
casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base
dell'indennita' di cui al primo comma del presente
articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186,
l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa
procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».

 
Art. 19

Disposizioni in materia penale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonche' al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica il codice penale militare di pace. La competenza e' del tribunale militare di Roma.
2. E' fatta salva la facolta' del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del codice penale militare di guerra.
3. Non e' punibile il personale di cui al comma 1 che, nel corso delle missioni internazionali, in conformita' alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessita' delle operazioni militari. Quando, nel commettere uno dei fatti previsti dal primo periodo, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.
4. Il comma 3 non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
5. Nel corso delle missioni internazionali gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, di chiunque e' colto in flagranza dei reati militari di cui agli articoli 173, secondo comma, 174, 186 e 195, secondo comma, del codice penale militare di pace.
6. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo compiuti nel corso delle missioni internazionali, qualora le esigenze operative non consentano che l'arrestato o il fermato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare, l'arresto o il fermo mantiene comunque la sua efficacia purche' il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tali casi gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero e, fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e' presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' ad essa spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestivita' dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto di essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.
7. Con le stesse modalita' di cui al comma 6 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare.
8. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono le missioni internazionali, in danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni stesse, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi in danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.
9. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi in danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale. Nei casi di arresto in flagranza, fermo o interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere si applicano le disposizioni dei commi 6 e 7 del presente articolo. In tali casi, l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. L'autorita' giudiziaria puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 105 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689. Fuori dei casi di cui al primo periodo del presente comma, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia e' parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
10. Per i reati di cui ai commi 8 e 9 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono, la competenza e' del tribunale di Roma.


Note all'art. 19:
- La legge 12 luglio 1999, n. 232 (Ratifica ed
esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale
internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla
Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17
luglio 1998), e' pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999. Il testo
dell'art. 5 dello statuto e' il seguente:
«Art. 5 (Crimini di competenza della Corte). - 1. La
competenza della Corte e' limitata ai crimini piu' gravi,
motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale. La
Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i
crimini seguenti:
a) crimine di genocidio;
b) crimini contro l'umanita';
c) crimini di guerra;
d) crimine di aggressione.
2. La Corte esercitera' il proprio potere
giurisdizionale sul crimine di aggressione successivamente
all'adozione, in conformita' agli articoli 121 e 123, della
disposizione che definira' tale crimine e stabilira' le
condizioni alle quali la Corte potra' esercitare il proprio
potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovra'
essere compatibile con le disposizioni in materia della
Carta delle Nazioni Unite.».
- Il testo degli articoli 173, 174, 186 e 195 del
codice penale militare di pace e' il seguente:
«Art. 173 (Nozione del reato e circostanza aggravante).
- Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a
un ordine attinente al servizio o alla disciplina,
intimatogli da un superiore, e' punito con la reclusione
militare fino a un anno.
Se il fatto e' commesso in servizio, ovvero a bordo di
una nave o di un aeromobile, la reclusione militare e' da
sei mesi a un anno; e puo' estendersi fino a cinque anni,
se il fatto e' commesso in occasione d'incendio o epidemia
o in altra circostanza di grave pericolo.»;
«Art. 174 (Rivolta). - Sono puniti con la reclusione
militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in
numero di quattro o piu':
1. mentre sono in servizio armato, rifiutano,
omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro
superiore;
2. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano,
omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle,
intimato da un loro superiore;
3. abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti,
rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla
intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine,
fatta da un loro superiore.
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la
rivolta e' della reclusione militare non inferiore a
quindici anni.
La condanna importa la rimozione.»;
«Art. 186 (Insubordinazione con violenza). - Il
militare che usa violenza contro un superiore e' punito con
la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio volontario,
consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale
ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si
applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice
penale. La pena detentiva temporanea puo' essere
aumentata.»;
«Art. 195 (Violenza contro un inferiore). - Il
militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito
con la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio volontario,
consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale,
ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si
applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice
penale. La pena detentiva temporanea puo' essere
aumentata.».
- Il testo degli articoli 388, 391 e 294 del codice di
procedura penale e' il seguente:
«Art. 388 (Interrogatorio dell'arrestato o del
fermato). - 1. Il pubblico ministero puo' procedere
all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone
tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in
mancanza, al difensore di ufficio.
2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme
previste dall'art. 64, il pubblico ministero informa
l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e
delle ragioni che hanno determinato il provvedimento
comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non
puo' derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.»;
«Art. 391 (Udienza di convalida) - 1. L'udienza di
convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria [del pubblico ministero e] del
difensore dell'arrestato o del fermato.
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e' stato
reperito o non e' comparso, il giudice provvede a norma
dell'art. 97 comma 4. Il giudice altresi', anche d'ufficio,
verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la
comunicazione di cui all'art. 386, comma 1, o che comunque
sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso
articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la
comunicazione o l'informazione ivi indicate.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi
dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine
alla liberta' personale. Il giudice procede quindi
all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che
questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire;
sente in ogni caso il suo difensore.
4. Quando risulta che l'arresto o il fermo e' stato
legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini
previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il
giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro
l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico
ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre
ricorso per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilita'
previste dall'art. 273 e taluna delle esigenze cautelari
previste dall'art. 274, il giudice dispone l'applicazione
di una misura coercitiva a norma dell'art. 291. Quando
l'arresto e' stato eseguito per uno dei delitti indicati
nell'art. 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i
quali e' consentito anche fuori dai casi di flagranza,
l'applicazione della misura e' disposta anche al di fuori
dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1,
lettera c), e 280.
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice
dispone con ordinanza la immediata liberazione
dell'arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non
sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a
coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le
ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al
pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato,
se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono
dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua
comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa
di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non e'
pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive
al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a
disposizione del giudice.»;
«Art. 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a
misura cautelare personale). - 1. Fino alla dichiarazione
di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in
ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha
proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto
o del fermo di indiziato di delitto procede
all'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre
cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia,
salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.
1-bis. Se la persona e' sottoposta ad altra misura
cautelare, sia coercitiva che interdittiva,
l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il
giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in
stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti
domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'art.
293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi
del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del
caso, a dare o a completare la comunicazione o
l'informazione ivi indicate.
1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare deve avvenire entro il termine di
quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza
nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne da'
atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio
decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve
comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque
accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se
permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze
cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne
ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299,
alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3,
l'interrogatorio e' condotto dal giudice con le modalita'
indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al
difensore, che ha obbligo di intervenire, e' dato
tempestivo avviso del compimento dell'atto.
4-bis. Quando la misura cautelare e' stata disposta
dalla Corte di Assise o dal tribunale, all'interrogatorio
procede il presidente del collegio o uno dei componenti da
lui delegato.
5. Per gli interrogatori da assumere nella
circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il
presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non
ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per
le indagini preliminari del luogo.
6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare da parte del pubblico ministero non puo'
precedere l'interrogatorio del giudice.».
- Il testo degli articoli 1135 e 1136 del codice della
navigazione e' il seguente:
«Art. 1135 (Pirateria). - Il comandante o l'ufficiale
di nave nazionale o straniera, che commette atti di
depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o
del carico, ovvero a scopo di depredazione commette
violenza in danno di persona imbarcata su una nave
nazionale o straniera, e' punito con la reclusione da dieci
a venti anni.
Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena e'
diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli
estranei la pena e' ridotta fino alla meta'.»;
«Art. 1136 (Nave sospetta di pirateria). -Il comandante
o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita
abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle
carte di bordo, e' punito con la reclusione da cinque a
dieci anni.
Si applica il secondo comma dell'articolo precedente.».
- Il testo dell'art. 12 del codice di procedura penale
e' il seguente:
«Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione
di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso
da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se
piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato
l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi
con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od
omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati
commessi per eseguire o per occultare gli altri [o in
occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al
colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o
l'impunita'].».
- Il testo dell'art. 7 del codice penale e' il
seguente:
«Art. 7 (Reati commessi all'estero). - E' punito
secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che
commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1. delitti contro la personalita' dello Stato
italiano;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato
e di uso di tale sigillo contraffatto;
3. delitti di falsita' in monete aventi corso legale
nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte
di pubblico credito italiano;
4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio
dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri
inerenti alle loro funzioni;
5. ogni altro reato per il quale speciali
disposizioni di legge o convenzioni internazionali
stabiliscono l'applicabilita' della legge penale
italiana.».
- La legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di
applicazione della parte XI della convenzione stessa, con
allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994), e'
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1994. Il testo dell'art.
105 della Convenzione e' il seguente:
«Art. 105 (Sequestro di navi o aeromobili pirata). -
Nell'alto mare o in qualunque altro luogo fuori della
giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato puo'
sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o
aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto
il controllo dei pirati; puo' arrestare le persone a bordo
e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato
che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la
pena da infliggere nonche' le misure da adottare nei
confronti delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei
diritti dei terzi in buona fede.».

 
Art. 20
Disposizioni transitorie relative al Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica

1. Limitatamente al prosieguo della XVII legislatura, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' integrato di un ulteriore deputato e di un ulteriore senatore, ferma restando l'attuale composizione dell'organo e dell'ufficio di presidenza.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i Presidenti delle Camere procedono a tale integrazione sulla base del criterio della rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni di cui al richiamato articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, individuando i due componenti aggiuntivi tra il Gruppo di maggioranza e il Gruppo di opposizione con la piu' alta incidenza percentuale nei due rami del Parlamento distintamente considerati.


Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 30, comma 1, della legge 3 agosto
2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto
2007, e' il seguente:
«1. E' istituito il Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e
cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di
ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento
in proporzione al numero dei componenti dei gruppi
parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza
paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo
conto della specificita' dei compiti del Comitato.».

 
Art. 21

Disposizioni in materia contabile

1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operativita' dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale della Guardia di finanza, accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.
2. I Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nei casi di necessita' e urgenza, possono ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.


 
Art. 22

Interventi urgenti

1. Nei casi di necessita' e urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nei limiti delle risorse ivi previste.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.


 
Art. 23

Cessione di mezzi e di materiali

1. Per la cessione di mezzi e di materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, nell'ambito delle missioni internazionali si applicano gli articoli 312 e 2132 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.


Note all'art. 23:
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990.
- Il testo degli articoli 312 e 2132 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' il seguente:
«Art. 312 (Cessioni di beni mobili a titolo gratuito
nell'ambito delle missioni internazionali). - 1. Su
disposizione delle autorita' logistiche di Forza armata,
previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della
difesa, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro della difesa, possono essere ceduti, direttamente
e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle
Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorita'
locali, a organizzazioni internazionali anche non
governative ovvero a organismi di volontariato e di
protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti:
a) i mezzi e materiali, escluso il materiale
d'armamento, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa
di unita' militari all'estero, per i quali non risulta
conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi;
b) i mezzi e materiali, escluso il materiale
d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore
dell'atto che autorizza la missione internazionale.»;
«Art. 2132 (Cessioni di beni mobili a titolo gratuito
nell'ambito delle missioni internazionali da parte del
Corpo della Guardia di finanza). - 1. I mezzi e materiali,
escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio
1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attivita'
operativa del personale del Corpo della Guardia di finanza
impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non
risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi
costi o dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto
che autorizza la missione internazionale, su disposizione
del Comando generale del medesimo Corpo possono essere
ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in
cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia
estere, ad autorita' locali, a organizzazioni
internazionali anche non governative ovvero a organismi di
volontariato e di protezione civile, prioritariamente
italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le
modalita' attuative.».

 
Art. 24

Pagamenti effettuati da Stati esteri
o da organizzazioni internazionali

1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali, ad esclusione di quelli effettuati dall'ONU, come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane, dalla Polizia di Stato e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle missioni internazionali sono versati in entrata per essere riassegnati, relativamente alla quota di pertinenza del Ministero della difesa, nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, per le quote di pertinenza del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai capitoli di spesa dei pertinenti stati di previsione.
2. I pagamenti a qualunque titolo effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo di cui all'articolo 4, comma 1.


Note all'art. 24:
- Il testo dell'art. 616 del citato decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e' il seguente:
«Art. 616 (Fondo per l'efficienza dello strumento
militare). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
della difesa e' istituito un fondo, in conto spese per il
funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in
efficienza dello strumento militare, mediante interventi di
sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e
straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture,
equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle
capacita' operative e dei livelli di efficienza ed
efficacia delle componenti militari, anche in funzione
delle missioni internazionali.
2. Il fondo di cui al comma 1 e', altresi', alimentato
con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od
organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi
corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese
dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni
internazionali. A tale fine non si applica l'art. 1, comma
46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro della difesa e' autorizzato con propri
decreti, da comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.».

 
Art. 25
Modifica all'articolo 705 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. All'articolo 705, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «, se unici superstiti» sono soppresse.


Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 705, comma 1, del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 705 (Particolari categorie protette per il
reclutamento nelle Forze armate). -1. Nell'ambito di
ciascuna Forza armata, possono essere immessi nel ruolo dei
volontari in servizio permanente il coniuge e i figli
superstiti, nonche' i fratelli del personale delle Forze
armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al
servizio militare, per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento di missioni internazionali di
pace ovvero in attivita' operative, individuate con decreto
del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui
agli articoli 87, 89 e 92, comma 1:
a) nei limiti delle vacanze organiche;
b) previo superamento di un corso propedeutico svolto
con modalita' definite dal relativo Capo di stato maggiore;
c) previo accertamento del possesso dei requisiti di
cui all'art. 635, a eccezione del limite di altezza che e'
stabilito in misura non inferiore a metri 1,50.».

 
Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 31 dicembre dell'anno in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l'articolo 20, che entra in vigore il giorno successivo a quello della predetta pubblicazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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