Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2016 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 5 luglio 2016
Adozione del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni. (Delibera n. 19654).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
Visto l'art. 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, in base al quale le autorita' amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione;
Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», e successive modificazioni, che indica i principi a cui la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP, nell'ambito delle rispettive competenze, devono attenersi nell'emanazione dei provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna;
Considerato che, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della citata legge n. 262/2005, la CONSOB disciplina con proprio regolamento l'applicazione dei principi indicati dalla medesima disposizione, specificando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi;
Considerata l'opportunita' di esercitare la sopra richiamata delega regolamentare al fine di garantire la trasparenza dei procedimenti volti all'adozione degli atti di regolazione generale, il rispetto del principio di proporzionalita', nonche' di promuovere il confronto con gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;
Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dalle associazioni di categoria in risposta ai documenti di consultazione pubblicati in data 24 aprile 2007 e in data 25 gennaio 2010;
Considerata l'opportunita' di tener conto dell'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo nelle materie di competenza della CONSOB, nonche' delle prassi applicative seguite dalla CONSOB e dalle altre Autorita' di vigilanza di cui all'art. 23, comma 1, della citata legge n. 262/2005, nell'emanazione della normativa secondaria di competenza;
Considerato, altresi', che i principi di qualita' degli atti normativi affermatisi in ambito europeo riconoscono un ruolo fondamentale alla fase di informazione e di consultazione dei soggetti interessati e alla realizzazione di analisi di impatto sulle proposte regolatorie e nella successiva fase di revisione delle stesse;

Delibera:

Art. 1
Approvazione del regolamento concernente i procedimenti per
l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni
1. E' approvato l'accluso regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni.
2. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della CONSOB e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2016

Il presidente: Vegas


 
Allegato

REGOLAMENTO CONCERNENTE
I PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI ATTI
DI REGOLAZIONE GENERALE

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'adozione degli atti di regolazione generale da parte della CONSOB, intendendosi per tali i regolamenti e gli atti di contenuto generale aventi natura prescrittiva.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
a) le risposte a quesiti relativi a fattispecie specificatamente individuate;
b) gli atti attinenti all'organizzazione e al funzionamento della CONSOB, ivi inclusi quelli in materia di personale, gestione della spesa e accesso agli atti;
c) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) gli atti di regolazione generale adottati dalla CONSOB al di fuori dell'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa attribuite dalla legge;
e) gli atti di regolazione generale adottati d'intesa o congiuntamente con altre Autorita', salvo quanto previsto dall'art. 9;
f) i pareri e le altre valutazioni formulati dalla CONSOB in relazione ad atti normativi o di contenuto generale di competenza di altre Autorita'.
3. La CONSOB tiene conto di quanto previsto nel presente regolamento nell'attivita' istituzionale di collaborazione e cooperazione svolta, anche in ambito internazionale, in ragione delle funzioni di vigilanza ad essa attribuite, nonche' nell'adozione di comunicazioni di carattere generale che forniscono interpretazioni o chiarimenti di norme primarie o secondarie, e di raccomandazioni.


 

Art. 2.
Programmazione

1. La CONSOB, ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalita', definisce annualmente un documento di programmazione non vincolante, contenente il piano delle attivita' che intende svolgere per l'adozione degli atti di regolazione generale e per la revisione periodica prevista dall'art. 8.
2. Ai fini della programmazione di cui al comma 1 la CONSOB tiene conto:
a) delle fonti normative sovraordinate, anche dell'Unione europea, da recepire o attuare con propri atti di regolazione generale;
b) degli impegni assunti nelle sedi di cooperazione nazionale e internazionale tra le Autorita' di vigilanza sui mercati finanziari;
c) dei risultati dell'attivita' di revisione periodica precedentemente svolta ai sensi dell'art. 8;
d) della necessita' di effettuare la revisione periodica della normativa prevista dall'art. 8;
e) delle eventuali indicazioni e proposte pervenute dai soggetti vigilati, dagli investitori e dai risparmiatori nonche' dalle associazioni rappresentative di tali soggetti.
3. L'attivita' indicata nel documento di programmazione e' integrata ovvero modificata nel corso dell'anno di riferimento qualora intervengano nuove esigenze di regolazione. La CONSOB puo' in ogni caso procedere all'adozione di atti di regolazione generale non previsti dal documento di programmazione.
4. Il documento di programmazione e le modifiche apportate al piano di attivita' sono pubblicate nel sito Internet della CONSOB.


 

Art. 3.
Principio di proporzionalita' e analisi
di impatto della regolamentazione

1. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, la CONSOB applica il principio di proporzionalita' adottando le soluzioni ragionevolmente idonee a conseguire le finalita' dell'atto di regolazione con i minori oneri aggiuntivi per i destinatari.
2. Al fine di applicare il principio di proporzionalita', la CONSOB effettua l'analisi di impatto della regolamentazione secondo le linee guida della Commissione europea in materia di migliore regolamentazione, graduando i metodi e le procedure di analisi in funzione della rilevanza dei rischi correlati alle finalita' di vigilanza, della complessita' della materia e del margine di discrezionalita' risultante dalla normativa sovraordinata.
3. L'attivita' di analisi di impatto della regolamentazione, nel rispetto di quanto stabilito al comma 2:
a) indica il presupposto e gli obiettivi dell'intervento normativo, dopo aver condotto l'analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari;
b) definisce le opzioni regolamentari, considerando, ove consentito dalla legge, anche l'opzione di non effettuare alcun intervento regolamentare;
c) stima i costi e i benefici attesi delle opzioni regolamentari, anche in considerazione dei tempi della loro attuazione, della tipologia dei destinatari delle norme e di quanto emerso nell'ambito delle procedure di consultazione;
d) indica gli oneri amministrativi introdotti o eliminati a carico degli investitori e delle imprese, stimandone l'impatto;
e) individua indicatori da utilizzare ai fini della successiva revisione dell'atto;
f) da' conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea.


 

Art. 4.
Redazione delle norme

1. La CONSOB, nella redazione delle disposizioni, adotta un linguaggio chiaro, comprensibile e coerente con il quadro legislativo sovraordinato.


 

Art. 5.
Consultazione

1. Gli atti di regolazione generale sono adottati previo svolgimento di una consultazione in forma pubblica.
2. Ai fini della predisposizione dello schema di atto di regolazione generale, la CONSOB puo' effettuare consultazioni preliminari volte a raccogliere evidenze e opinioni su materie oggetto di intervento regolamentare. La CONSOB puo' istituire comitati, composti da operatori del mercato, esponenti dei soggetti interessati ed esperti, cui richiedere un parere preventivo sui documenti da sottoporre a consultazione. I comitati possono inoltre formulare proposte e osservazioni in merito all'efficacia delle attivita' svolte dalla CONSOB ai sensi del presente regolamento. I comitati sono istituiti e disciplinati ai sensi dell'art. 28 del regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni.
3. Prima dell'adozione dell'atto di regolazione generale la CONSOB diffonde un documento recante:
a) lo schema dell'atto nonche' un'illustrazione, anche sintetica, dei suoi contenuti;
b) la descrizione delle motivazioni, degli obiettivi e delle conseguenze del provvedimento, delle consultazioni preliminari effettuate, nonche' delle attivita' di analisi di impatto della regolamentazione realizzate;
c) le modalita' e il termine entro cui possono essere trasmesse le osservazioni alla CONSOB.
4. Il documento di consultazione e' pubblicato nel sito internet della CONSOB. Dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del medesimo decreto legislativo.
5. Ciascun interessato puo' trasmettere alla CONSOB le proprie osservazioni sul documento di consultazione con le modalita' ed entro il termine indicati nel documento stesso.
6. Le osservazioni al documento sono nominativamente pubblicate nel sito internet della CONSOB al termine della consultazione, salvo richiesta di pubblicarle in forma anonima o di non divulgarle da parte del soggetto che le ha inviate.
7. Durante la fase di consultazione la CONSOB puo' effettuare incontri anche aperti al pubblico e incontri con gruppi ristretti di soggetti interessati. Nel caso di incontri non aperti al pubblico, al termine della consultazione, la CONSOB da' notizia nel proprio sito internet degli elementi di valutazione emersi in tali sedi.
8. La CONSOB, qualora lo ritenga necessario, puo' effettuare ulteriori consultazioni su uno schema di atto di regolazione generale.
9. La CONSOB sottopone alle procedure di consultazione previste dal presente articolo l'adozione di raccomandazioni qualora abbiano contenuto generale.


 

Art. 6.
Adozione dell'atto finale

1. La CONSOB, conclusa la consultazione, adotta l'atto finale accompagnato da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attivita' delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Essa contiene altresi': le motivazioni e gli obiettivi del provvedimento, i risultati dell'attivita' di analisi di impatto della regolamentazione realizzata, gli esiti, anche in forma sintetica, della consultazione e gli indicatori che saranno utilizzati ai fini della successiva revisione dell'atto.
2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, gli atti di regolazione generale sono altresi' pubblicati, unitamente alla relazione illustrativa, nel sito internet della CONSOB.


 

Art. 7.
Casi di deroga

1. La CONSOB puo', indicando le ragioni nella motivazione dell'atto, derogare in tutto o in parte alle disposizioni del presente regolamento in casi di necessita' e urgenza o per ragioni di riservatezza, allorche' ricorra uno dei seguenti motivi:
situazioni di mercato che possano compromettere il regolare funzionamento e l'integrita' dei mercati finanziari nonche' la tutela degli investitori, imponendo la tempestiva adozione di atti di regolazione generale;
il termine per l'attuazione stabilito da una fonte normativa sovraordinata ne impedisca l'osservanza;
specifiche e motivate esigenze di tutela dei soggetti interessati rendano necessaria l'immediata adozione di atti di regolazione generale.


 

Art. 8.
Revisione periodica

1. La CONSOB sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione, per aree tematiche, le disposizioni contenute negli atti indicati all'art. 1, comma 1, valutando l'idoneita' degli stessi a conseguire le finalita' perseguite in relazione all'onerosita' complessiva del quadro regolatorio.
2. La revisione periodica dei regolamenti adottati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, mercati ed emittenti e' effettuata attraverso una revisione, da compiersi a rotazione con cadenza triennale.


 

Art. 9.
Atti adottati congiuntamente con altre autorita'

1. Agli atti di regolazione generale da adottare d'intesa o congiuntamente con altre autorita' si applicano i protocolli d'intesa stipulati con tali autorita' ovvero appositi accordi volti a disciplinare l'attuazione dei principi di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.


 
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