Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 25 luglio 2016 |
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire il completamento delle iniziative avviate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, e successive modifiche ed integrazioni, per l'ammodernamento dell'Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani». (Ordinanza n. 364). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge convertito n. 59/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto l'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 66 del 22 marzo 2013, che disciplina il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive «Lazzaro Spallanzani»; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' in rassegna; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge convertito n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Viste le relazioni del responsabile unico del procedimento del 15 marzo e del 4 maggio 2016; Vista la comunicazione del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2016; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Per il completamento degli interventi finalizzati alla realizzazione dei laboratori ad alta sicurezza BLS3 e BLS4 presso l'Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», e delle opere interconnesse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 66 del 22 marzo 2013 citata in premessa, ad integrazione delle risorse allo scopo finalizzate, si provvede, nel limite di euro 841.891,83, con le risorse disponibili sul capitolo 957 del Centro di responsabilita' 13 della Presidenza del Consiglio dei ministri, che presenta le necessarie disponibilita'. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2016
Il Capo del Dipartimento Curcio
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