Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 luglio 2016 |
Modifica del decreto 3 luglio 2015, recante: «Arresto temporaneo obbligatorio delle unita' autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico - Annualita' 2015.». |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 162 del 15 luglio 2015, recante la misura dell'arresto temporaneo 2015 dell'attivita' di pesca ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2016, recante la misura dell'arresto temporaneo 2016 dell'attivita' di pesca; Visto il decreto 16 giugno 1998 di istituzione di alcune zone di tutela biologica, tra le quali quella sita nella Fossa di Pomo, finalizzate principalmente alla protezione delle specie Merluccius merluccius e il Nephrops norvegicus; Tenuto conto della rilevanza dal punto di vista biologico ed ai fini della ripopolazione ittica, della zona denominata Fossa di Pomo, che richiede ulteriori urgenti misure di gestione; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III; Visto il reg. (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validita', quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; Visto il reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 15; Ritenuto di dover stabilire le misure di gestione dell'area marittima denominata Fossa di Pomo, tenendo conto delle valutazioni scientifiche ancora in corso, nonche' delle discendenti valutazioni di impatto socio-economico;
Decreta:
L'art. 6 del decreto ministeriale 3 luglio 2015 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6.
Fossa di Pomo
1. Dalla data del 26 luglio 2015 fino al 16 ottobre 2016, nell'area marittima individuata nell'allegato 1 al presente decreto, fermo restando il divieto di pesca con il sistema a strascico effettuata con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e/o reti gemelle a divergenti: a) il transito, effettuato dalle suddette unita' da pesca, deve avvenire con rotte dirette ed a velocita' costante non inferiore ai 7 nodi. E' comunque sempre vietato il transito alle suddette unita' da pesca, qualora sprovviste di sistema VMS funzionante; b) le unita' abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca oltre allo strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono esercitare l'attivita' di pesca previo sbarco delle attrezzature per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorita' marittima.». Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti. Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2016
Il Sottosegretario di Stato: Castiglione
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| Allegato 1
Area marittima individuata di cui all'art. 6
Parte di provvedimento in formato grafico
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