Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2016 (vai al sommario)
LEGGE 21 luglio 2016, n. 149
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Ratifica della Convenzione

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 27 della Convenzione
stabilita dal Consiglio conformemente all'art. 34 del
trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri
dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000:
«Art. 27 (Entrata in vigore). - 1. La presente
convenzione e' sottoposta agli Stati membri per l'adozione
secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al segretario generale
del Consiglio dell'Unione europea lo svolgimento delle
procedure costituzionali per l'adozione della presente
convenzione.
3. La presente convenzione entra in vigore per gli otto
Stati membri interessati novanta giorni dopo la notifica di
cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, che sia membro
dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del
Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione,
che procede per ottavo a detta formalita'.
4. La notifica da parte di uno Stato membro successiva
al ricevimento dell'ottava notifica di cui al paragrafo 2
fa si' che, 90 giorni dopo detta notifica, la presente
convenzione entri in vigore fra tale Stato membro e gli
Stati membri per cui essa e' gia' in vigore.
5. Prima che la convenzione entri in vigore a norma del
paragrafo 3, ciascuno Stato membro puo' dichiarare,
all'atto della notifica di cui al paragrafo 2, o
successivamente in qualsiasi altro momento, che applichera'
la presente convenzione nelle sue relazioni con gli Stati
membri che abbiano fatto la stessa dichiarazione. Tali
dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data
di deposito.
6. La presente convenzione si applica all'assistenza
giudiziaria avviata successivamente alla data della sua
entrata in vigore o alla data in cui, a norma del paragrafo
5, essa si applica tra gli Stati membri interessati.».

 
Art. 3

Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della liberta' individuale e nel rispetto altresi' dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4;
b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e nel rispetto altresi' dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4;
c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;
d) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, relativamente alla disciplina delle condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione nonche' relativamente alle procedure per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza secondo quanto previsto dal titolo II della Convenzione, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; previsione della possibilita' per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali e' prevista l'estradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili;
e) previsione dell'applicazione del principio di reciprocita', ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, nei confronti del Regno Unito e dell'Irlanda, qualora tali Stati membri si avvalgano della facolta' prevista dalla prima parte del medesimo paragrafo 3;
f) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
g) previsione della responsabilita' civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi decreti, affinche' su essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, ciascun decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.


Note all'art. 3:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n.
221.
- Si riporta il testo dell'art. 6, paragrafo 3, art. 8,
art. 9, paragrafo 2, e art. 12 della citata Convenzione
stabilita dal Consiglio conformemente all'art. 34 del
trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri
dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000:
«Art. 6 (Trasmissione di richieste di assistenza
giudiziaria). - 1. e 2. (Omissis).
3. In deroga al paragrafo 1, il Regno Unito e l'Irlanda
possono rispettivamente, all'atto della notifica di cui
all'art. 27, paragrafo 2, dichiarare che le richieste e le
comunicazioni loro dirette, come precisato nella
dichiarazione, devono essere trasmesse attraverso le
rispettive autorita' centrali. In qualsiasi momento tali
Stati membri possono, mediante un'ulteriore dichiarazione,
limitare la portata di tale dichiarazione allo scopo di
dare maggiore efficacia al paragrafo 1. Essi procedono in
tal senso quando sono messe in applicazione nei loro
confronti le disposizioni sull'assistenza giudiziaria della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
Ciascuno Stato membro puo' applicare il principio di
reciprocita' in relazione alle dichiarazioni di cui sopra.
(Omissis).».
«Art. 8 (Restituzione). - 1. Lo Stato membro richiesto,
a domanda dello Stato membro richiedente e fatti salvi i
diritti dei terzi in buona fede, puo' mettere a
disposizione dello Stato membro richiedente, ai fini della
restituzione al legittimo proprietario, i beni ottenuti
attraverso reati.
2. Nell'applicazione degli articoli 3 e 6 della
convenzione europea di assistenza giudiziaria, nonche'
dell'art. 24, paragrafo 2, e dell'art. 29 del trattato
Benelux, lo Stato membro richiesto puo' rinunciare alla
restituzione dei beni prima o dopo la loro consegna allo
Stato membro richiedente, qualora cio' possa favorire la
riconsegna di detti beni al legittimo proprietario. Restano
impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede.
3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei beni
prima della loro consegna allo Stato membro richiedente, lo
Stato membro richiesto non fa valere alcun diritto di
garanzia o alcun altro diritto all'impugnazione a norma
delle disposizioni di legge in materia tributaria o
doganale nei confronti di tali beni. Una rinuncia di cui al
paragrafo 2 non pregiudica il diritto dello Stato membro
richiesto di riscuotere imposte o diritti dal legittimo
proprietario.».
«Art. 9 (Trasferimento temporaneo di persone detenute
ai fini di un'indagine). - (Omissis).
2. L'accordo specifica le modalita' del trasferimento
temporaneo della persona e il termine entro il quale deve
avvenire il suo rientro nel territorio dello Stato membro
richiedente.
(Omissis).».
«Art. 12 (Consegne sorvegliate). - 1. Ciascuno Stato
membro si impegna a garantire che, su richiesta di un altro
Stato membro, possano essere effettuate consegne
sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini
penali relative a reati passibili di estradizione.
2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate e'
presa in ciascun caso specifico dalle autorita' competenti
dello Stato membro richiesto, nel rispetto del diritto
nazionale di tale Stato.
3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le
procedure vigenti nello Stato membro richiesto. Le
autorita' competenti di tale Stato membro mantengono il
diritto di iniziativa, la direzione e il controllo
dell'operazione.».
- Il Titolo II della citata Convenzione stabilita dal
Consiglio conformemente all'art. 34 del trattato
sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in
materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea,
fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, reca: «Richiesta di
forme specifiche di assistenza giudiziaria».
- Si riporta il testo dell'art. 205-ter delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271:
«Art. 205-ter (Partecipazione al processo a distanza
per l'imputato detenuto all'estero). - 1. La partecipazione
all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non
possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il
collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi
internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta.
Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi
internazionali, si applica la disposizione dell'art.
146-bis.
2. Non puo' procedersi a collegamento audiovisivo se lo
Stato estero non assicura la possibilita' di presenza del
difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto
l'atto e se quest'ultimo non ha possibilita' di colloquiare
riservatamente con il suo assistito.
3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete
se non conosce la lingua del luogo ove l'atto e' compiuto o
quella usata per rivolgergli le domande.
4. La detenzione dell'imputato all'estero non puo'
comportare la sospensione o il differimento dell'udienza
quando e' possibile la partecipazione all'udienza in
collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non
da' il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 420-ter
del codice.
5. La partecipazione all'udienza attraverso il
collegamento audiovisivo del testimone o del perito si
svolge secondo le modalita' e i presupposti previsti dagli
accordi internazionali. Per quanto non espressamente
disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la
disposizione dell'art. 147-bis.».

 
Art. 4

Delega al Governo per la riforma del libro XI
del codice di procedura penale

1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalita' e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che:
1) nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;
2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;
b) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonche' alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorita' straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocita';
c) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:
1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria;
2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attivita' di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;
3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attivita' che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica provveda con decreto motivato senza ritardo;
4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti; prevedere, qualora si tratti di attivita' che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione decida secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma 1, e' comunicato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorita' giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di attivita' per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale;
5) prevedere che l'autorita' giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria:
5.1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
5.2) se il fatto per cui procede l'autorita' straniera non e' previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;
5.3) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;
5.4) se l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato;
6) prevedere che l'autorita' giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorita' richiedente alle attivita' da compiere, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;
7) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l'opportunita' di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorita' giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorita' richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;
8) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorita' amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;
9) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, la partecipazione all'udienza dell'imputato, del testimone o del perito, che si trovino all'estero e che non possano essere trasferiti in Italia, abbia luogo attraverso le varie forme di collegamento a distanza, disciplinandone le modalita' e le condizioni di utilizzabilita' anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, per la partecipazione a distanza dell'imputato;
10) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo quando questo e' formato con autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;
11) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 10) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di piu' uffici del pubblico ministero italiano, la necessita' della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti;
12) prevedere l'utilizzabilita' degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con limiti e modalita' analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;
13) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti e informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorita' di altro Stato in conformita' ad accordi internazionali e che l'autorita' giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorita' di altro Stato all'utilizzabilita' degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;
14) prevedere che, nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dia corso alla medesima qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunita' della persona citata; prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria interessata;
d) in materia di estradizione:
1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'estradizione possa compromettere la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorita' giudiziaria;
2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'estradizione e di rifiutare l'estradizione del cittadino, salvo quanto previsto da accordi internazionali;
3) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia di estradizione per l'estero, la competenza della Corte di appello che decide su richiesta del Procuratore generale della Repubblica;
4) prevedere il potere del Procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale e' chiesta l'estradizione, nonche' quello di richiedere direttamente all'autorita' di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al Ministro della giustizia;
5) prevedere che la rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;
6) prevedere che, quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la Corte di appello pronunci sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale e' domandata l'estradizione non e' in corso procedimento penale ne' e' stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato;
7) prevedere che, in ogni caso, la Corte di appello pronunci sentenza contraria all'estradizione:
7.1) se per il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero;
7.2) se per il reato per il quale l'estradizione e' stata domandata la persona e' stata o sara' sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
7.3) se la sentenza per la cui esecuzione e' stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
7.4) se vi e' motivo di ritenere che la persona verra' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
8) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorita' giudiziaria procedente;
9) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, e che l'autorita' giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni accettate;
10) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'estradizione sia computata ad ogni effetto processuale;
11) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'estradizione suppletiva e che e' revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;
12) prevedere che nell'estradizione dall'estero il principio di specialita' operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradato per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialita', salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa;
13) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;
e) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:
1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;
2) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale nelle ipotesi di cui al numero 1), la competenza della Corte di appello e che la sentenza straniera non possa essere riconosciuta se:
2.1) la sentenza non e' divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui e' stata pronunciata;
2.2) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
2.3) la sentenza non e' stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non e' stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorita' straniera ovvero non gli e' stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;
2.4) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;
2.5) il fatto per il quale e' stata pronunciata la sentenza non e' previsto come reato dalla legge italiana;
2.6) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
2.7) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' in corso nello Stato procedimento penale;
2.8) la sentenza straniera, di cui e' chiesto il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;
3) prevedere che la Corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantita' della pena e' determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantita' non puo' eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantita' della pena non e' stabilita nella sentenza straniera, la Corte di appello la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale. In nessun caso la pena cosi' determinata puo' essere piu' grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena e' stata condizionalmente sospesa, la Corte di appello dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato e' stato liberato sotto condizione, la Corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla liberta' vigilata, non puo' aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri;
4) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della sentenza della quale e' stato chiesto il riconoscimento, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
f) in materia di mutuo riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dalla lettera e), ai soli fini della garanzia giurisdizionale:
1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorita' giudiziaria possa richiedere alle competenti autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformita' al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;
2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorita' giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorita' giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorita' giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonche' delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento;
3) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della decisione della quale e' stato chiesto il riconoscimento, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;
5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalita' idonei ad assicurarne la tempestivita' e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;
6) prevedere che l'autorita' giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, in conformita' alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
7) prevedere l'impugnabilita', senza effetto sospensivo della loro esecutivita', delle decisioni di riconoscimento, salvi casi specifici da regolare in ragione della rilevanza dei beni della persona coinvolti dalle procedure di riconoscimento;
8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione;
g) in materia di trasferimento dei procedimenti giurisdizionali prevedere condizioni e forme del medesimo, assicurando, per il caso del trasferimento in favore della giurisdizione di altro Stato:
1) che il Ministro della giustizia sia previamente interpellato e possa esercitare il potere di diniego;
2) che la giurisdizione in cui favore e' operato il trasferimento sia interessata da piu' stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, cosi' da renderla maggiormente idonea alla decisione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, ciascun decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresi' le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai medesimi commi 1 e 2.


Note all'art. 4:
- Il Libro XI del codice di procedura penale reca:
«Rapporti giurisdizionali con autorita' straniere.».
- Si riporta il testo degli articoli 32, 127, 54,
54-bis e 54-ter del codice di procedura penale:
«Art. 32 (Risoluzione del conflitto). - 1. I conflitti
sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in
camera di consiglio secondo le forme previste dall'art.
127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti
e i documenti che ritiene necessari.
2. L'estratto della sentenza e' immediatamente
comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero
presso i medesimi giudici ed e' notificato alle parti
private.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e
27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre
dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.».
«Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a
pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.».
«Art. 54 (Contrasti negativi tra pubblici ministeri). -
1. Il pubblico ministero, se durante le indagini
preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza
di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le
funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se
ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi,
informa il procuratore generale presso la corte di appello
ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il
procuratore generale presso la corte di cassazione. Il
procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale
ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da'
comunicazione agli uffici interessati.
3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima
della trasmissione o della designazione indicate nei commi
1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi
previsti dalla legge.
3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in
ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici
ministeri.».
«Art. 54-bis (Contrasti positivi tra uffici del
pubblico ministero). - 1. Quando il pubblico ministero
riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso
indagini preliminari a carico della stessa persona e per il
medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa
senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio
richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'art.
54 comma 1.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta,
ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale
presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un
diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte
di cassazione. Il procuratore generale, assunte le
necessarie informazioni, determina con decreto motivato,
secondo le regole sulla competenza del giudice, quale
ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da'
comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del
pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi
gli atti da parte del diverso ufficio.
3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della
designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del
pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a
norma dell'art. 54 comma 1.
4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai
diversi uffici del pubblico ministero sono comunque
utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in
ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici
ministeri.».
«Art. 54-ter (Contrasti tra pubblici ministeri in
materia di criminalita' organizzata). - 1. Quando il
contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis, riguarda
taluno dei reati indicati nell'art. 51, commi 3-bis e
3-quater, se la decisione spetta al procuratore generale
presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta
al procuratore generale presso la corte di appello, questi
informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
dei provvedimenti adottati.».
- Per l'art. 205-ter delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vedi
nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 133, 133-bis,
133-ter del codice penale:
«Art. 133 (Gravita' del reato: valutazione agli effetti
della pena). - Nell'esercizio del potere discrezionale
indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener
conto della gravita' del reato, desunta:
1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto,
dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;
2. dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato
alla persona offesa dal reato;
3. dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita'
a delinquere del colpevole, desunta:
1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere,
dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e
sociale del reo.».
«Art. 133-bis (Condizioni economiche del reo;
valutazione agli effetti della pena pecuniaria). - Nella
determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il
giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati
dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche
del reo.
Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda
stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad
un terzo quando, per le condizioni economiche del reo,
ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la
misura minima sia eccessivamente gravosa.».
«Art. 133-ter (Pagamento rateale della multa o
dell'ammenda). - Il giudice, con la sentenza di condanna o
con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle
condizioni economiche del condannato, che la multa o
l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta.
Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a euro 15.
In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena
mediante un unico pagamento.».

 
Art. 5
Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia
di estradizione per l'estero a tutela dei diritti fondamentali:
termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive

1. All'articolo 698 del codice di procedura penale, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione puo' essere concessa solo quando l'autorita' giudiziaria accerti che e' stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa e' stata inflitta, e' stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1».
2. Il comma 5 dell'articolo 708 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«5. Il termine per la consegna e' di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, puo' essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna e' sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui e' accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«4-bis. Le misure coercitive sono altresi' revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine e' sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi».


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 689 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 698 (Reati politici. Tutela dei diritti
fondamentali della persona). - 1. Non puo' essere concessa
l'estradizione per un reato politico ne' quando vi e'
ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verra'
sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi
di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di
lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o
sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o
degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di
uno dei diritti fondamentali della persona.
2. Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione
e' punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato
estero, l'estradizione puo' essere concessa solo quando
l'autorita' giudiziaria accerti che e' stata adottata una
decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla
pena di morte o, se questa e' stata inflitta, e' stata
commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di
quanto stabilito dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 708 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 708 (Provvedimento di estradizione. Consegna). -
1. Il ministro di grazia e giustizia decide in merito
all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla
ricezione del verbale che da' atto del consenso
all'estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del
termine per l'impugnazione o dal deposito della sentenza
della corte di cassazione.
2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la
decisione del ministro, la persona della quale e' stata
chiesta l'estradizione, se detenuta, e' posta in liberta'.
3. La persona medesima e' altresi' posta in liberta' in
caso di diniego dell'estradizione.
4. Il Ministro di grazia e giustizia comunica senza
indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa e'
positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla
quale sara' possibile procedervi, dando altresi' precise
indicazioni circa le limitazioni alla liberta' personale
subite dall'estradando ai fini dell'estradizione.
5. Il termine per la consegna e' di quindici giorni
dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda
motivata dello Stato richiedente, puo' essere prorogato di
altri venti giorni. Il termine per la consegna e' sospeso
in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del
Ministro della giustizia da parte del competente giudice
amministrativo e riprende a decorrere dalla data di
deposito del provvedimento di revoca del provvedimento
cautelare o del provvedimento con cui e' accolto il gravame
proposto avverso il provvedimento cautelare o della
sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che
dichiara l'estinzione del giudizio.
6. Il provvedimento di concessione dell'estradizione
perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato
richiedente non provvede a prendere in consegna
l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in
liberta'.".
- Si riporta il testo dell'art. 714 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 714 (Misure coercitive e sequestro). - 1. In ogni
tempo la persona della quale e' domandata l'estradizione
puo' essere sottoposta, a richiesta del ministro di grazia
e giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo,
puo' essere disposto, a richiesta del ministro di grazia e
giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose
pertinenti al reato per il quale e' domandata
l'estradizione.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del titolo I del libro IV, riguardanti le misure
coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e
280, e le disposizioni del capo III del titolo III del
libro III. Nell'applicazione delle misure coercitive si
tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che
la persona della quale e' domandata l'estradizione non si
sottragga all'eventuale consegna.
3. Le misure coercitive e il sequestro non possono
comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere
che non sussistono le condizioni per una sentenza
favorevole all'estradizione.
4. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio
della loro esecuzione e' trascorso un anno senza che la
corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole
all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione
contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia
stato esaurito il procedimento davanti all'autorita'
giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti
termini possono essere prorogati, anche piu' volte, per un
periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando
e' necessario procedere ad accertamenti di particolare
complessita'.
4-bis. Le misure coercitive sono altresi' revocate se
sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione
favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di
estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato
allo Stato richiedente. Il termine e' sospeso dalla data di
deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo
avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino
alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso
o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio,
comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
5. La competenza a provvedere a norma dei commi
precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso
del procedimento davanti alla corte di cassazione, alla
corte medesima.».

 
Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Qualora uno o piu' dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.


Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
(Omissis).».

 
Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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