Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2016 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 giugno 2016, n. 98
Testo del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 133 del 9 giugno 2016), coordinato con la legge di conversione 1º agosto 2016, n. 151 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del
Gruppo Ilva

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il periodo «L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.» e' sostituito dal seguente: «L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.»;
b) il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
«8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni, al Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che puo' richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle BAT Conclusions, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. ((Tale facolta' deve essere esercitata nel rispetto della parita' dei diritti dei partecipanti)). Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Il parere e' immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti i quali, nei successivi 15 giorni, presentano alla procedura le offerte vincolanti definitive conformando i relativi piani al predetto parere ((del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino (( tutte )) le risultanze del parere ovvero non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata. L'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, redige, nei successivi trenta giorni, una relazione sulla compatibilita' delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne valuta la sostenibilita' finanziaria, con particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione. La relazione dell'esperto indipendente e' acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.
8.1. Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, e' individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo, in qualita' di individuato gestore, puo' presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei relativi allegati, e' resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo di trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. (( Della disponibilita' della domanda sul sito web ai fini della consultazione da parte del pubblico e' dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale )). L'istruttoria sugli esiti della consultazione, e' svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2 nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ((predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute, nonche' )) garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea. (( Le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono disposte, )) nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto, che ha valore di autorizzazione integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8.2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato (( si avvale della struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e puo' avvalersi delle altre amministrazioni interessate )). A ciascun componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di missione, e' corrisposto un compenso (( temporalmente parametrato )) al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria. (( I curricula dei componenti del comitato sono resi pubblici nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati.
8.2-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un coordinamento tra la Regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti. La partecipazione al coordinamento non da' in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.
8.2-ter. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attivita' di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalita' e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, puo' autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attivita' di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilita' del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia. ))

8.3. I beni, aziende e rami di azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le modifiche o integrazioni ai piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi comprese quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto della previsione di cui all'articolo 253 del Codice dell'ambiente approvato con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, solo nel limite della inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e di bonifica o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto che l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare.».
(( 1-bis. E' vietato per l'advisor finanziario avere partecipazioni o ricoprire incarichi dirigenziali interni o esterni nel soggetto aggiudicatario acquirente o affittuario.
1-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, intendendosi sostituito all'autorita' di vigilanza il giudice delegato alla procedura». ))

2. I commi terzo e quinto dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, richiamati all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non trovano applicazione qualora il contratto di affitto preveda l'obbligo, anche sottoposto a condizione o termine, di acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda da parte dell'affittuario. Resta fermo l'obbligo dell'affittuario di prestare idonee garanzie per tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in base al contratto o derivanti dalla legge (( e anche di inviare alle Camere ogni sei mesi una relazione sull'attivita' posta in essere con particolare riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario. ))
3. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le parole: «la societa' Ilva S.p.A. di Taranto e' immessa» sono sostituite dalle seguenti: «la societa' Ilva S.p.A. di Taranto e l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi», e le parole: «ed e' in ogni caso autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «e sono in ogni caso autorizzati».
4. All'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «e' fissato al 30 giugno 2017.» sono inseriti i seguenti periodi: «Tale termine puo' essere prorogato, su istanza dell'aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 gennaio 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria e per un periodo non superiore a 18 mesi, conformemente alle risultanze dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1. Tale termine si applica altresi' ad ogni altro adempimento, prescrizione, attivita' o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre societa' da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati.»;
(( b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «del commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «, dell'affittuario o acquirente» e le parole: «da questo funzionalmente delegati» sono sostituite dalle seguenti: «da questi funzionalmente delegati»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5». ))

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 5-bis. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i rifiuti in oggetto siano utilizzati fuori dagli stabilimenti Ilva, si applica il test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.». ))


Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre
2015, n. 191 (Disposizioni urgenti per la cessione a terzi
dei complessi aziendali del Gruppo Ilva), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio
2016, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 1 (Accelerazione procedimento di cessione e
disposizioni finanziarie). - 1. All'articolo 4, comma
4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «rapidita' ed
efficienza dell'intervento» sono inserite le seguenti: «,
anche con riferimento ai profili di tutela ambientale»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «primaria
istituzione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «o di
consulenza aziendale»; la parola: «individuata» e'
sostituita dalle seguenti: «individuate, ai sensi delle
disposizioni vigenti,»;
c) al terzo periodo, le parole: «Il commissario
straordinario richiede al potenziale affittuario o
acquirente, contestualmente alla presentazione
dell'offerta, la presentazione di» sono sostituite dalle
seguenti: «Le offerte sono corredate da».
2. Entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo
Ilva in amministrazione straordinaria espletano, nel
rispetto dei principi di parita' di trattamento,
trasparenza e non discriminazione, le procedure per il
trasferimento dei complessi aziendali individuati dal
programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle
modalita' di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
assicurando la discontinuita', anche economica, della
gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.
3. Al solo scopo di accelerare il processo di
trasferimento e conseguire la discontinuita' di cui al
comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione
dell'attivita' in modo da contemperare le esigenze di
tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione,
nelle more del completamento delle procedure di
trasferimento, e' disposta in favore dell'amministrazione
straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di
euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili
esigenze finanziarie del Gruppo Ilva in amministrazione
straordinaria. L'erogazione della somma di cui al
precedente periodo e' disposta con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento e'
iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. L'amministrazione straordinaria del
Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti
della procedura, alla restituzione dell'importo erogato
dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso
percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno
lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di
uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto
di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui
all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti
dall'erogazione di cui al presente comma sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di
cui al comma 3, si provvede mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo,
delle somme giacenti sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di cui al
medesimo articolo. All'onere derivante dal venire meno del
rimborso dei mutui di cui al predetto articolo 45, pari a
13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini di
saldo netto da finanziare e a 7,05 milioni di euro per
l'anno 2017, 6,88 milioni di euro per l'anno 2018 e 6,71
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante
riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a
decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio. Ove necessario, previa richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni
di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene
tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul
pertinente capitolo di spesa.
6. L'organo commissariale del Gruppo Ilva in
Amministrazione Straordinaria provvede al pagamento con
priorita' dei debiti prededucibili contratti nel corso
dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al
disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione alle condotte
poste in essere dall'organo commissariale del gruppo Ilva
in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso
funzionalmente delegati, in esecuzione di quanto disposto
dal periodo che precede, trova applicazione, anche con
riguardo alla responsabilita' civile, l'esonero previsto
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo
2015, n. 20.
6-bis. I commissari del Gruppo Ilva, al fine esclusivo
dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, come
eventualmente modificato e integrato per effetto della
procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre
finanziamenti statali, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016
e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti
statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono
iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati
maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi
pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di
erogazione, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. I
predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio
finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro
esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita
disposizione legislativa, e' sostituito dal seguente: «I
predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero
successivamente, secondo la procedura di ripartizione
dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari del
Gruppo Ilva devono tenere conto, ai fini
dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2,
degli impegni assunti dai soggetti offerenti e
dell'incidenza di essi sulla necessita' di ricorrere ai
finanziamenti di cui al primo periodo da parte
dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del
contraente utilizzati dai commissari del Gruppo Ilva sono
indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro
il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per
capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della
procedura di ripartizione dell'attivo della societa', in
prededuzione, ma subordinatamente al pagamento,
nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri
creditori della procedura di amministrazione straordinaria,
nonche' dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo
2751-bis, numero 1), del codice civile. E', comunque, fatto
obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di
responsabilita' e di risarcimento nei confronti dei
soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni
ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo Ilva e al
suo patrimonio.
6-ter. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo
3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.
20, sono versate, per un importo pari a 400 milioni di
euro, all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.
(4)
6-quater. All'articolo 1, comma 958, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, le parole: «2.000 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «2.100 milioni di euro».
6-quinquies. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, per il periodo di programmazione 2014-2020, e'
ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200
milioni di euro per l'anno 2017.
6-sexies. All'articolo 3, comma 1-ter, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al quarto
periodo, dopo le parole: «con una dotazione iniziale di 150
milioni di euro per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti:
«e di 50 milioni di euro per l'anno 2016» e il sesto
periodo e' sostituito dal seguente: «Al relativo onere,
pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto
residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni
2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, e successive modificazioni.».
6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole da: «L'organo commissariale» fino a:
«Allo scopo,» sono soppresse;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «400 milioni di
euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015».
6-octies. All'articolo 2-bis, comma 2-bis, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il secondo
periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli specifici criteri
di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia
per le imprese che non presentino adeguate capacita' di
rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonche'
per le imprese in difficolta' ai sensi di quanto previsto
dalla vigente disciplina dell'Unione europea, tengono conto
in particolare delle esigenze di accesso al credito delle
imprese con un fatturato costituito, per almeno due
esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per cento del
relativo importo, da servizi, lavori e forniture resi ai
complessi aziendali della societa' Ilva S.p.A. I predetti
criteri sono applicati per un periodo non superiore a
dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto,
fermo restando il limite di € 35.000.000 di cui al comma
1».
6-novies. Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo
53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'articolo 14-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
2005, n. 168, dopo le parole: «continuita' occupazionale di
tutti i lavoratori interessati» sono aggiunte le seguenti:
«anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro
socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Allo
scopo sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 5,
comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80». (4)
6-decies. Per i lavoratori dello stabilimento Ilva di
Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarieta'
antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, continua ad
applicarsi, non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di
spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'aumento del
10 per cento della retribuzione persa a seguito di
riduzione di orario, previsto dall'articolo 2-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede
mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi
aziendali del Gruppo Ilva, le somme eventualmente
confiscate o comunque pervenute allo Stato in via
definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi
da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione
dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del
titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa
esercitata in forma societaria, a carico dei soci di
maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o
amministratori, che prima del commissariamento di cui al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano
esercitato attivita' di direzione e coordinamento
sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese
di giustizia, sono versate, fino alla concorrenza
dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del
bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito
statale di cui al comma 6-bis e, per la parte eccedente,
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere
destinate al finanziamento di interventi per il risanamento
e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla
riqualificazione e riconversione produttiva dei siti
contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20, le parole da: «Con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del
periodo, sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando il
rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa
europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano,
comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 3 febbraio 2014, n. 53, e' fissato al 30 giugno 2017.
E' conseguentemente prorogato alla medesima data il termine
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter
dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 89, e' abrogato.».
7-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo sono
concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al
comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e
4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del
20 agosto 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare
dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un
importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per
impresa».
8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30
giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o
integrazioni, al Piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad
altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli
impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di
nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di
cui al comma 8.2, che puo' richiedere a ciascun offerente
di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta,
fornendo gli ulteriori documenti necessari per la
valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi
proposti, compresi i documenti progettuali, i
cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della
richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18
mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo
periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.
20, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi
dell'applicazione delle BAT Conclusions, con espresso
riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli
impianti come individuate dall'offerta presentata. Tale
facolta' deve essere esercitata nel rispetto della parita'
dei diritti dei partecipanti. Entro il termine di 120
giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari
straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta
dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo
eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei
soggetti offerenti. Il parere e' immediatamente comunicato
ai commissari della procedura di amministrazione
straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti
i quali, nei successivi 15 giorni, presentano alla
procedura le offerte vincolanti definitive conformando i
relativi piani al predetto parere del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non
accettino tutte le risultanze del parere ovvero non
confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta
presentata. L'esperto indipendente nominato ai sensi
dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, redige, nei successivi
trenta giorni, una relazione sulla compatibilita' delle
offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato,
tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e
finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne valuta la
sostenibilita' finanziaria, con particolare riferimento al
periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva
cessione. La relazione dell'esperto indipendente e'
acquisita dai commissari straordinari in sede di
valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.
8.1. Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello
sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari
straordinari, e' individuato l'aggiudicatario a norma
dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo, in qualita' di
individuato gestore, puo' presentare apposita domanda di
autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo
autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto,
sulla base dello schema di Piano accluso alla propria
offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei
relativi allegati, e' resa disponibile per la consultazione
del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per un periodo di trenta
giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali
osservazioni. Della disponibilita' della domanda sul sito
web ai fini della consultazione da parte del pubblico e'
dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due
quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a
diffusione regionale. L'istruttoria sugli esiti della
consultazione, e' svolta dal medesimo Comitato di esperti
di cui al comma 8.2 nel termine di sessanta giorni dalla
data di presentazione della domanda, predisponendo una
relazione di sintesi delle osservazioni ricevute, nonche'
garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione
stabiliti dalla normativa dell'Unione europea. Le modifiche
o integrazioni al Piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo
autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto
devono in ogni caso assicurare standard di tutela
ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono disposte,
nei quindici giorni successivi alla conclusione
dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo
economico. Il decreto, che ha valore di autorizzazione
integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della
valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i
procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in
corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
8.2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei
commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo,
nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti
scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di
tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato
si avvale della struttura commissariale di Ilva, del
Sistema nazionale delle agenzie ambientali e puo' avvalersi
delle altre amministrazioni interessate. A ciascun
componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di
missione, e' corrisposto un compenso temporalmente
parametrato al compenso annuale spettante ai componenti
della commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a
carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria. I
curricula dei componenti del comitato sono resi pubblici
nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' mediante link nei siti web
della regione e degli enti locali interessati.
8.2-bis. E' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, un coordinamento tra la
Regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni
interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di
informazioni tra dette amministrazioni in relazione
all'attuazione del Piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni.
Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su
richiesta motivata di uno dei componenti. La partecipazione
al coordinamento non da' in ogni caso luogo alla
corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o
gettoni di presenza comunque denominati.
8.2-ter. In relazione all'assoluta esigenza di
assicurare le necessarie attivita' di vigilanza, controllo
e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici
riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1,
potenziando a tal fine la funzionalita' e l'efficienza
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della
Puglia, la Regione Puglia, valutata prioritariamente
l'assegnazione temporanea di proprio personale, puo'
autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato per un contingente
strettamente necessario ad assicurare le attivita' di cui
al presente comma, individuando preventivamente, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti
risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel
limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per
l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le
assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facolta'
assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo
espletamento delle procedure sulla mobilita' del personale
delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e
seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
successive modificazioni, attraverso procedure di selezione
pubblica disciplinate con provvedimento della Regione
Puglia.
8.3. I beni, aziende e rami di azienda individuati dal
programma commissariale, una volta approvate le modifiche o
integrazioni ai piani ambientali e di bonifica relativi a
tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per
l'esercizio dell'impianto, ivi comprese quelle richieste
dall'aggiudicatario, sono oggetto della previsione di cui
all'articolo 253 del Codice dell'Ambiente approvato con il
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, solo nel limite della inottemperanza alle
prescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e di
bonifica o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi
necessari per l'esercizio dell'impianto che
l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare.
9. Per le modifiche e integrazioni del Piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria e
di altri titoli autorizzatori, diverse da quelle necessarie
per l'attuazione del Piano industriale e autorizzate ai
sensi del comma 8, trovano applicazione il titolo III-bis
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nonche' le altre discipline ordinarie di settore.
10. Le procedure di cui al presente articolo si
svolgono nel rispetto della normativa europea.
10-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i
commissari del Gruppo Ilva inviano alle Camere una
relazione sull'attivita' posta in essere con riguardo al
materiale presente nello stabilimento siderurgico Ilva
S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto o materiale
radioattivo.».
- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,
a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto
1999, e' il seguente:
«Art. 73 (Cessazione dell'esercizio dell'impresa). - 1.
Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di
cessione dei complessi aziendali, se nel termine di
scadenza del programma, originario o prorogato a norma
dell'art. 66, e' avvenuta la integrale cessione dei
complessi stessi, il tribunale, su richiesta del
commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto
la cessazione dell'esercizio dell'impresa.
2. Il decreto e' affisso e comunicato al Ministero
dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a
cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia
interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel
termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di
appello provvede in camera di consiglio, sentito il
commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto
sospensivo.
3. A far data dal decreto previsto dal comma 1
l'amministrazione straordinaria e' considerata, ad ogni
effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.
4. La liquidazione degli eventuali beni residui
acquisiti all'attivo e' effettuata secondo le disposizioni
previste dagli artt. 42, 62, 64 e 65.».
- Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese
di interesse strategico nazionale in crisi e per lo
sviluppo della citta' e dell'area di Taranto.), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2015,
e' il seguente:
«Art. 2 (Disciplina applicabile ad Ilva S.p.A.). - 1.
L'ammissione di Ilva S.p.A. alla amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 determina la
cessazione del commissariamento straordinario di cui al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, di seguito
denominato «decreto-legge n. 61». Il commissario
straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e
le azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, di seguito
«D.P.C.M. 14 marzo 2014».
2. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge
3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di
valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri
metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al
comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n.
207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno
sanitario non puo' unilateralmente modificare le
prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in
corso di validita', ma legittima la regione competente a
chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni. Fatta salva l'applicazione
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, i contenuti del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 possono essere
modificati con i procedimenti di cui agli articoli
29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita nel
rispetto delle prescrizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e' considerata di
pubblica utilita' ad ogni effetto e gli interventi ivi
previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani
urbanistici.
4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma
9, del decreto-legge n. 61 e' avviato su proposta del
commissario entro quindici giorni dalla comunicazione dei
relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri,
visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per
l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle
amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla
richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di
richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini,
si intendono acquisiti con esito positivo. Per la
valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia
di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le
previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo,
del decreto-legge n. 61.
4-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare presenta alle Camere, con cadenza
semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del
piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli
ambientali effettuati.
5. Il piano di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se
entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella
misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in
scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il
commissario straordinario presenta al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni
del piano di cui al primo periodo. Fermo restando il
rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa
europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano,
comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 3 febbraio 2014, n. 53, e' fissato al 30 giugno 2017.
E' conseguentemente prorogato alla medesima data il termine
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter
dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 89, e' abrogato.
6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del
presente articolo, equivale all'adozione ed efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione,
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte
strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle
altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e
dell'incolumita' pubblica. Le condotte poste in essere in
attuazione del Piano di cui al periodo precedente non
possono dare luogo a responsabilita' penale o
amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti
da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono
adempimento delle migliori regole preventive in materia
ambientale, di tutela della salute e dell'incolumita'
pubblica e di sicurezza sul lavoro.
6-bis. La Regione Puglia, al fine di assicurare
adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una piu'
efficace lotta ai tumori, con particolare riferimento alla
lotta alle malattie infantili, e' autorizzata ad effettuare
interventi per il potenziamento della prevenzione e della
cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella
provincia di Taranto, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro per l'anno
2016.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a
0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 4,5 milioni di euro
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «e alle operazioni di finanziamento effettuate ai
sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' ai pagamenti ed alle
operazioni compiuti, per le finalita' di cui alla medesima
disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali
finanziamenti.».
8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del
decreto-legge n. 61. Si applica l'articolo 12 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come
modificato dal presente decreto.
8-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole
imprese, come definite ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che
vantino crediti nei confronti di Ilva S.p.A. per
prestazioni svolte a favore della medesima societa' prima
del deposito della domanda di accertamento dello stato di
insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi i termini
dei versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e il 15 settembre 2015;
per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e
cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione non
si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in
qualita' di sostituti d'imposta, devono continuare ad
operare e versare. Sono altresi' sospesi i termini relativi
ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse
dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti
dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, ancorche' scaduti prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
somme non versate per effetto della sospensione di cui al
presente comma sono versate in unica soluzione entro il 21
dicembre 2015.
8-ter. Al fine di consentire di rimodulare il piano di
ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e
medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantano crediti
verso imprese che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, e che sono ammesse all'amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo
economico, entro il termine previsto dal comma 246
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con
le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei
consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di
sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per
gli anni dal 2015 al 2017.
9. I riferimenti al commissario e al sub-commissario,
nonche' al commissariamento e alla gestione commissariale
contenuti negli articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge
n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-quater, comma 2,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si
devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al
commissario straordinario e alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n.
347, e il riferimento al piano di cui al comma 5
dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere
come riferimento al piano di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.
10. Il riferimento alla gestione commissariale, di cui
al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61, si
intende riferito alla gestione aziendale da parte del
commissario e dell'avente titolo, sia esso affittuario o
cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica
all'impresa commissariata o affittata o ceduta, fino alla
data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa
data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico.
11. Al comma 1 dell'articolo 252-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'esclusione cessa di avere effetto nel
caso in cui l'impresa e' ammessa alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39.».».
- Il testo dell'articolo 4, comma 4-quater, del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per
la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato
di insolvenza.), convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 2004, n.39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.42 del 20 febbraio 2004, e' il seguente:
«4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione per ogni operazione
disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto
dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il
commissario straordinario individua l'affittuario o
l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che
garantiscono, a seconda dei casi, la continuita' nel medio
periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la
continuita' produttiva dello stabilimento industriale di
interesse strategico nazionale anche con riferimento alla
garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonche' la
rapidita' ed efficienza dell'intervento, anche con
riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto
dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai
Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o
il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di
mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria
istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con
funzione di esperto indipendente, individuate ai sensi
delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Le offerte sono corredate da un piano
industriale e finanziario nel quale devono essere indicati
gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e
le relative modalita' di copertura, che si intendono
effettuare per garantire le predette finalita' nonche' gli
obiettivi strategici della produzione industriale degli
stabilimenti del gruppo. Si applicano i commi terzo, quinto
e sesto dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267. L'autorizzazione di cui al quinto comma
dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e
al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma
si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i
commi dal quarto al nono dell'articolo 105 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.».
- Il testo dell'articolo 1, commi 423 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015.), e successive modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 29 dicembre
2014, e' il seguente:
«423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori
di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il
supporto delle societa' in house delle amministrazioni
centrali competenti, piani di riassetto organizzativo,
economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al
comma 421. In tale contesto sono, altresi', definite le
procedure di mobilita' del personale interessato, i cui
criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i
tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del
personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto
dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze
funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa
ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario
delle procedure di mobilita' e' prioritariamente
ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in
via subordinata con le modalita' di cui al comma 425. Si
applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7
aprile 2014, n. 56. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per
l'anno 2016.
424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e
2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo
indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa
vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o
approvate alla data di entrata in vigore della presente
legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita'
soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'. E'
fatta salva la possibilita' di indire, nel rispetto delle
limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le
procedure concorsuali per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale in possesso di titoli di studio
specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni
professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni
fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei
servizi educativi e scolastici, con esclusione del
personale amministrativo, in caso di esaurimento delle
graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unita'
soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure
professionali in grado di assolvere alle predette funzioni.
Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del
personale in mobilita' le regioni e gli enti locali
destinano, altresi', la restante percentuale della spesa
relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e
2015, salva la completa ricollocazione del personale
soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di
stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di
bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato
secondo il presente comma non si calcolano, al fine del
rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
numero delle unita' di personale ricollocato o
ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro
dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure
di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91,
della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle.
425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti
sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 422 del presente articolo
interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
cui al presente comma comunicano un numero di posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse
destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica
pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito
istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di
cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla
ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in
tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma
2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito
facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del
completamento del procedimento di cui al presente comma
alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero
della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a
valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un
contingente massimo di 1.943 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
943 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno
2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione
giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di
acquisizione di personale di cui al presente comma ha
carattere prioritario su ogni altra procedura di
trasferimento all'interno dell'amministrazione della
giustizia.
426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da
421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto
dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalita' volte al
superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre
2018, con possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal
predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle
risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano
dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle
procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1,
comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni
possono procedere alla proroga dei contratti a tempo
determinato interessati alle procedure di cui al presente
periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti
dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
427. Nelle more della conclusione delle procedure di
mobilita' di cui ai commi da 421 a 428, il relativo
personale rimane in servizio presso le citta' metropolitane
e le province con possibilita' di avvalimento da parte
delle regioni e degli enti locali attraverso apposite
convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e
con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di
consentire il regolare funzionamento dei servizi per
l'impiego anche le regioni possono avvalersi della
previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresi', ove
necessario, all'imputazione ai programmi operativi
regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi
strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A
conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi
da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di
altre forme, anche convenzionali, di affidamento di
funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti
locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del
relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o
affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.
428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale
interessato ai processi di mobilita' di cui ai commi da 421
a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente
di area vasta, ivi comprese le citta' metropolitane, si
procede, previo esame congiunto con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni
dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di
utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del
personale non dirigenziale con maggiore anzianita'
contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo
assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione
del processo di mobilita' tra gli enti di cui ai commi da
421 a 425, si applicano le disposizioni dell'articolo 33,
commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento
dei servizi per l'impiego, nonche' la conduzione del Piano
per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio
dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di
una «Garanzia per i giovani», le citta' metropolitane e le
province che, a seguito o in attesa del riordino delle
funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le
funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e
politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto
della vigente normativa in materia di contenimento della
spesa complessiva di personale, hanno facolta' di
finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato
nonche' di prorogare i contratti di lavoro a tempo
determinato e i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa strettamente indispensabili per la
realizzazione di attivita' di gestione dei fondi
strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su
piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali.».
- Il testo dell'articolo 253, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale.) e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88, S.O. n. 96 del 14 aprile 2006, e' il
seguente:
«Art. 253 (Oneri reali e privilegi speciali). - 1. Gli
interventi di cui al presente titolo costituiscono onere
reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio
dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 250.
L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione
del progetto di bonifica e deve essere indicato nel
certificato di destinazione urbanistica.
2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al
comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare
sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto
privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei
diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono
essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito
incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di
inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato
dell'autorita' competente che giustifichi, tra l'altro,
l'impossibilita' di accertare l'identita' del soggetto
responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilita' di
esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo
soggetto ovvero la loro infruttuosita'.
4. In ogni caso, il proprietario non responsabile
dell'inquinamento puo' essere tenuto a rimborsare, sulla
base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le
spese degli interventi adottati dall'autorita' competente
soltanto nei limiti del valore di mercato del sito
determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi
medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile
dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla
bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei
confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese
sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.
5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati
possono essere assistiti, sulla base di apposita
disposizione legislativa di finanziamento, da contributi
pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento
delle relative spese qualora sussistano preminenti
interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela
igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai
predetti contributi pubblici non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».
- Il testo dell'articolo 3, comma 1-ter, del citato
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«1-ter. Per le imprese che gestiscono almeno uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i
crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da
piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi
a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla
sicurezza e alla continuita' dell'attivita' degli impianti
produttivi essenziali nonche' i crediti anteriori relativi
al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione
degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della
salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, sono
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Le
distribuzioni di acconti parziali ai creditori
prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario
dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese
fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, intendendosi sostituito all'autorita'
di vigilanza il giudice delegato alla procedura.».
- Il testo dell'articolo 212, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942, e' il seguente:
«Art. 212 (Ripartizione dell'attivo). - Le somme
ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite
secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.
Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con
l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla
liquidazione, il commissario puo' distribuire acconti
parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie
di essi, anche prima che siano realizzate tutte le
attivita' e accertate tutte le passivita'.
Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il
riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le
ripartizioni gia' avvenute, e possono essere fatte valere
sulle somme non ancora distribuite, osservate le
disposizioni dell'art. 112.
Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni
dell'art. 113.».
- Il testo dell'articolo 104-bis, del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa.), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942, e' il
seguente:
«Art. 104-bis (Affitto dell'azienda o di rami
dell'azienda). - Anche prima della presentazione del
programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su
proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere
favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto
dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a
specifici rami quando appaia utile al fine della piu'
proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.
La scelta dell'affittuario e' effettuata dal curatore a
norma dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando,
con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione
e partecipazione degli interessati. La scelta
dell'affittuario deve tenere conto, oltre che
dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate
e della attendibilita' del piano di prosecuzione delle
attivita' imprenditoriali, avuto riguardo alla
conservazione dei livelli occupazionali.
Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle
forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve
prevedere il diritto del curatore di procedere alla
ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie
per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal
contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore
dal contratto che puo' essere esercitato, sentito il
comitato dei creditori, con la corresponsione
all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai
sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).
La durata dell'affitto deve essere compatibile con le
esigenze della liquidazione dei beni.
Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario puo'
essere concesso convenzionalmente, previa espressa
autorizzazione del giudice delegato e previo parere
favorevole del comitato dei creditori. In tale caso,
esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di
vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro
dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale puo'
esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal
ricevimento della comunicazione.
La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di
aziende, non comporta la responsabilita' della procedura
per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice
civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione
si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del
Capo III del titolo II.».
- Il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge
3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela
della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione,
in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale.), convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 dicembre 2012, n.231, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del gennaio 2013, n. 2, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 3 (Efficacia dell'autorizzazione integrata
ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa'
Ilva S.p.A. Controlli e garanzie). - 1. Gli impianti
siderurgici della societa' Ilva s.p.a. costituiscono
stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma
dell'articolo 1.
1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Governo adotta una strategia industriale per la filiera
produttiva dell'acciaio.
2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in
data 26 ottobre 2012 alla societa' Ilva S.p.A. con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte ad
assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva dello
stabilimento siderurgico della societa' Ilva S.p.A. di
Taranto a norma dell'articolo 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la
societa' Ilva S.p.A. di Taranto e l'affittuario o
acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi nel
possesso dei beni dell'impresa e sono in ogni caso
autorizzati, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui
al comma 2, alla prosecuzione dell'attivita' produttiva
nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti,
ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando
l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel
medesimo decreto.».
- Il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge n.
1 del 2015, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 2 (Disciplina applicabile ad Ilva S.p.A.). - 1.
L'ammissione di Ilva S.p.A. alla amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 determina la
cessazione del commissariamento straordinario di cui al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, di seguito
denominato «decreto-legge n. 61». Il commissario
straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e
le azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, di seguito
«decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo
2014».
2. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge
3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di
valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri
metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al
comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n.
207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno
sanitario non puo' unilateralmente modificare le
prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in
corso di validita', ma legittima la regione competente a
chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni. Fatta salva l'applicazione
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, i contenuti del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 possono essere
modificati con i procedimenti di cui agli articoli
29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita nel
rispetto delle prescrizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e' considerata di
pubblica utilita' ad ogni effetto e gli interventi ivi
previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani
urbanistici.
4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma
9, del decreto-legge n. 61 e' avviato su proposta del
commissario entro quindici giorni dalla comunicazione dei
relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri,
visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per
l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle
amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla
richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di
richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini,
si intendono acquisiti con esito positivo. Per la
valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia
di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le
previsioni del citatoarticolo 1, comma 9, secondo periodo,
del decreto-legge n. 61.
4-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare presenta alle Camere, con cadenza
semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del
piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli
ambientali effettuati.
5. Il piano di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se
entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella
misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in
scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il
commissario straordinario presenta al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni
del piano di cui al primo periodo. Fermo restando il
rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa
europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano,
comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 3 febbraio 2014, n. 53, e' fissato al 30 giugno 2017.
Tale termine puo' essere prorogato, su istanza
dell'aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1
del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13,
formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo
articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria e
per un periodo non superiore a 18 mesi, conformemente alle
risultanze dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 8
dello stesso articolo 1. Tale termine si applica altresi'
ad ogni altro adempimento, prescrizione, attivita' o
intervento di gestione ambientale e di smaltimento e
gestione dei rifiuti inerente Ilva S.p.A. in
amministrazione straordinaria e le altre societa' da essa
partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e
sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale
che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore
del presente decreto, previsto da norme di legge o da
provvedimenti amministrativi comunque denominati. E'
conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell'articolo 2 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e'
abrogato.
6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del
presente articolo, equivale all'adozione ed efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione,
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte
strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle
altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e
dell'incolumita' pubblica. Le condotte poste in essere in
attuazione del Piano di cui al periodo precedente non
possono dare luogo a responsabilita' penale o
amministrativa del commissario straordinario,
dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi
funzionalmente delegati, in quanto costituiscono
adempimento delle migliori regole preventive in materia
ambientale, di tutela della salute e dell'incolumita'
pubblica e di sicurezza sul lavoro. Per quanto attiene
all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente
da questi delegati, la disciplina di cui al periodo
precedente si applica con riferimento alle condotte poste
in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista
dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo
ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del
medesimo comma 5.
6-bis. La Regione Puglia, al fine di assicurare
adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una piu'
efficace lotta ai tumori, con particolare riferimento alla
lotta alle malattie infantili, e' autorizzata ad effettuare
interventi per il potenziamento della prevenzione e della
cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella
provincia di Taranto, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro per l'anno
2016.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a
0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 4,5 milioni di euro
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «e alle operazioni di finanziamento effettuate ai
sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' ai pagamenti ed alle
operazioni compiuti, per le finalita' di cui alla medesima
disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali
finanziamenti.».
8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del
decreto-legge n. 61. Si applica l'articolo 12 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come
modificato dal presente decreto.
8-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole
imprese, come definite ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che
vantino crediti nei confronti di Ilva S.p.A. per
prestazioni svolte a favore della medesima societa' prima
del deposito della domanda di accertamento dello stato di
insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi i termini
dei versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e il 15 settembre 2015;
per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e
cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione non
si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in
qualita' di sostituti d'imposta, devono continuare ad
operare e versare. Sono altresi' sospesi i termini relativi
ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse
dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti
dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, ancorche' scaduti prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
somme non versate per effetto della sospensione di cui al
presente comma sono versate in unica soluzione entro il 21
dicembre 2015.
8-ter. Al fine di consentire di rimodulare il piano di
ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e
medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantano crediti
verso imprese che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, e che sono ammesse all'amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo
economico, entro il termine previsto dal comma 246
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con
le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei
consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di
sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per
gli anni dal 2015 al 2017.
9. I riferimenti al commissario e al sub-commissario,
nonche' al commissariamento e alla gestione commissariale
contenuti negli articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge
n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-quater, comma 2,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si
devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al
commissario straordinario e alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n.
347, e il riferimento al piano di cui al comma 5
dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere
come riferimento al piano di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.
10. Il riferimento alla gestione commissariale, di cui
al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61, si
intende riferito alla gestione aziendale da parte del
commissario e dell'avente titolo, sia esso affittuario o
cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica
all'impresa commissariata o affittata o ceduta, fino alla
data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa
data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico.
11. Al comma 1 dell'articolo 252-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'esclusione cessa di avere effetto nel
caso in cui l'impresa e' ammessa alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39.».
- Il testo dell'articolo 4, comma 2-ter, del citato
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 4 (Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125). - 1. Il comma 2
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e' sostituito dal seguente: «2. Sono approvate le
modalita' di costruzione e di gestione delle discariche di
cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi,
presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed
autorizzate dall'autorita' competente ai sensi e con le
procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni. Sono altresi' approvate, a
saldi invariati per la finanza pubblica, le proposte
presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal
sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013, relative alla
definizione delle misure di compensazione ambientale. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definite le eventuali ulteriori
garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11,
lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni
dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente
comporta la decadenza dall'esercizio dell'attivita' di cui
al presente comma.».
2. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' sostituito dal seguente:
«6. Sono approvate le modalita' di gestione e smaltimento
dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto
presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed
autorizzate dall'autorita' competente ai sensi e con le
procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
definite eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui
all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152. La mancata prestazione
delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto
di cui al periodo precedente comporta la decadenza
dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente comma.».
2-bis. Nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea,
l'attivita' produttiva e le attivita' di gestione di
rifiuti autorizzate in forza del presente decreto devono
rispettare i principi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
e, in particolare, la gerarchia delle modalita' di gestione
dei rifiuti, secondo l'ordine di priorita' della
prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del
recupero.
2-ter. Al fine di favorire il preminente interesse al
recupero di rifiuti e materiali, nel rispetto dei principi
definiti dalla citata direttiva 2008/98/CE, i residui della
produzione dell'impianto Ilva di Taranto costituiti dalle
scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a
combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di
metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione
e deferrizzazione delle stesse classificate con codice
europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903, possono essere
recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di
impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi
stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per
riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al
test di cessione di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, ovvero in applicazione della disciplina del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, se piu' favorevole. In
questo caso, l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale provvede ad accertare l'assenza di
rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai
sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nel termine di dodici mesi
dall'avvenuto recupero. Qualora i rifiuti in oggetto siano
utilizzati fuori dagli stabilimenti Ilva, si applica il
test di cessione di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998.».

 
(( Art. 1 bis
Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della
societa' Ilva S.p.A.

1. Entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della societa' Ilva S.p.A. ))



 
Art. 2

Finanziamenti ad imprese strategiche

1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, il periodo: «I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa» e' sostituito dal seguente: «I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma».
2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo e' estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 191 del 2015, cosi' come modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. All'onere derivante dai maggiori interessi passivi di cui al comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 6-bis, del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, modificato dalla
presente legge, si veda nelle note all'articolo 1.

 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


 
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