Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2016 (vai al sommario) |
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LEGGE 1 agosto 2016, n. 151 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
1. Il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° agosto 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza: Il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 133 del 9 giugno 2016. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28. |
| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2016, N. 98
All'articolo 1: al comma 1, lettera b): al capoverso 8: al primo periodo, la parola: «eventualmente» e' soppressa; dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Tale facolta' deve essere esercitata nel rispetto della parita' dei diritti dei partecipanti»; al terzo periodo, le parole: «del comitato degli esperti» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; al quarto periodo, dopo le parole: «che non accettino» e' inserita la seguente: «tutte»; al capoverso 8.1: dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Della disponibilita' della domanda sul sito web ai fini della consultazione da parte del pubblico e' dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale»; al terzo periodo, dopo le parole: «della domanda,» sono inserite le seguenti: «predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute, nonche'»; al quarto periodo, le parole: «La modifica del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sono disposte» sono sostituite dalle seguenti: «Le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono disposte»; al capoverso 8.2: al secondo periodo, le parole da: «puo' avvalersi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «si avvale della struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e puo' avvalersi delle altre amministrazioni interessate»; al terzo periodo, le parole: «in misura pari» sono sostituite dalle seguenti: «temporalmente parametrato»; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I curricula dei componenti del comitato sono resi pubblici nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati»; dopo il capoverso 8.2 sono inseriti i seguenti: «8.2-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti. La partecipazione al coordinamento non da' in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. 8.2-ter. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attivita' di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalita' e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, puo' autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attivita' di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilita' del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della regione Puglia»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. E' vietato per l'advisor finanziario avere partecipazioni o ricoprire incarichi dirigenziali interni o esterni nel soggetto aggiudicatario acquirente o affittuario. 1-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, intendendosi sostituito all'autorita' di vigilanza il giudice delegato alla procedura"»; al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e anche di inviare alle Camere ogni sei mesi una relazione sull'attivita' posta in essere con particolare riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario»; al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole: «del commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «, dell'affittuario o acquirente» e le parole: «da questo funzionalmente delegati» sono sostituite dalle seguenti: «da questi funzionalmente delegati»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5»; dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i rifiuti in oggetto siano utilizzati fuori dagli stabilimenti ILVA, si applica il test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998."». Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis. - (Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della societa' Ilva S.p.A.) - 1. Entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della societa' Ilva S.p.A.».
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