Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 luglio 2016
Individuazione dei media specializzati ai fini della pubblicita' di giochi con vincite in denaro.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2015, n. 302 - supplemento ordinario n. 70, e, in particolare, l'art. 1, commi 937 - 940;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 939, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sopra citata, il quale, nel vietare la pubblicita' di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, prevede, tra l'altro, che «[s]ono esclusi dal divieto di cui al presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico...»;

Decreta:

Art. 1

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «trasmissioni televisive generaliste»: i canali televisivi digitali terrestri generalisti di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 2005, n. 177, e s.m.i., ed al relativo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, gia' legittimamente irradiati in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast analogico e digitale terrestre, che trasmettono in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione.


 
Art. 2

1. Ai fini del presente decreto, per «media specializzati» si intendono:
1) i canali televisivi digitali terrestri appartenenti alle tipologie di programmazione tematica di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 2005, n. 177, e s.m.i., come definiti dal piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
2) i canali televisivi diffusi su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle digitali terrestri;
3) i canali televisivi a pagamento diffusi su qualsiasi rete di comunicazione elettronica (inclusi servizi on demand e pay per view);
4) i canali diffusi dalle emittenti televisive locali;
5) i canali radiofonici nazionali e locali.


 
Art. 3

1. In nessun caso possono essere considerati «media specializzati», ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, i canali televisivi o radiofonici, diffusi mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, indirizzati in via esclusiva o prevalente ad un pubblico di minori.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono suscettibili di essere riviste alla luce dello sviluppo della radiofonia in tecnica digitale.
Roma, 19 luglio 2016

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda


 
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