Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2016 (vai al sommario) |
CAMERA DEI DEPUTATI |
DELIBERA 27 luglio 2016 |
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e del degrado delle citta' italiane e delle loro periferie. |
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Art. 1 Istituzione e funzioni
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle citta' e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione ha il compito di: a) accertare lo stato del degrado e del disagio sociale delle citta' e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione all'evoluzione della situazione socio-economica e alle implicazioni sociali e della sicurezza, in relazione: 1) alla diversa struttura urbanistica e alla densita' spaziale delle periferie nonche' alle diverse tipologie abitative, produttive e dei servizi; 2) alla composizione sociale della popolazione dei quartieri periferici; 3) alle realta' produttive presenti nei territori delle periferie, nonche' ai tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario, con particolare riferimento alla disoccupazione giovanile e femminile e al fenomeno dei giovani che non lavorano e non sono impegnati in percorsi di istruzione, di formazione o di aggiornamento professionale; 4) alle forme di marginalita' e di esclusione sociale, considerando anche l'incidenza della poverta' in termini assoluti e relativi; 5) all'offerta formativa complessiva, fatta salva l'autonomia scolastica, alle reti tra scuole e tra queste e il territorio, ai livelli di istruzione, di integrazione e di abbandono scolastici e al fenomeno dell'analfabetismo di ritorno; 6) alla distribuzione delle risorse infrastrutturali nel territorio delle aree metropolitane e alla situazione della mobilita'; 7) alla distribuzione dei servizi collettivi, con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive; 8) alla presenza di migranti, con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realta' culturali e religiose, alle strutture e alle politiche messe in atto dalle realta' locali nei confronti degli stranieri, nonche' alla presenza di associazioni di migranti e di organizzazioni di volontariato volte alla mediazione culturale e all'inclusione dei migranti stessi; b) accertare il ruolo delle istituzioni territoriali (regioni, comuni, aree metropolitane, municipalita' o circoscrizioni), le modalita' previste e messe in opera per favorire la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla gestione delle politiche rivolte alle periferie, nonche' la presenza di organismi di base e di cittadinanza attiva che promuovono tale partecipazione; c) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadine e cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori e dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilita', dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport; d) verificare lo stato di attuazione dei commi da 340 a 342 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti l'istituzione di zone franche urbane finalizzate a contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle citta' caratterizzati da degrado urbano e sociale; e) valutare le esperienze realizzate nelle citta' italiane ed europee nelle quali si e' raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la poverta' sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati; f) riferire alla Camera dei deputati proponendo interventi, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle citta' e delle loro periferie.
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| Art. 2 Composizione e durata
1. La Commissione e' composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. 2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare. 3. La Commissione nella prima seduta elegge, ai sensi dell'art. 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera, l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. 4. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini svolte.
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| Art. 3 Poteri e limiti
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale. 2. La Commissione ha facolta' di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. 3. Sulle richieste a essa rivolte l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'art. 117 del codice di procedura penale. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa. 4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto. 5. Per il segreto di Stato nonche' per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. 6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. 7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
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| Art. 4 Obbligo del segreto
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale. 2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonche' la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali e' stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
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| Art. 5 Organizzazione dei lavori
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti. 2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione puo' deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta. 3. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale della collaborazione delle regioni, degli enti locali, dell'Istituto nazionale di statistica, delle universita', delle rappresentanze sociali, delle associazioni culturali e di quartiere e delle associazioni anche locali che promuovono il dialogo interculturale e l'inclusione sociale e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e poverta'. La Commissione si avvale altresi' dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti. 4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione puo' stabilire, con il regolamento interno di cui al comma 1, le modalita' di pubblicazione delle spese dalla stessa sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e documenti soggetti a regime di segretezza. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nella misura di 50.000 euro, di cui 20.000 euro per l'anno 2016 e 30.000 euro per l'anno 2017. Roma, 27 luglio 2016
La Presidente: Boldrini
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