Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 12 luglio 2016 |
Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalita' di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» e, in particolare, gli articoli 40, 41 e 58; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 7, comma 1, che prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative funzioni all'INAIL sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2012, n. 173; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 6 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2013, n. 212; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del citato decreto 9 luglio 2012, il quale prevede che sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalita' di trasmissione dei dati; Acquisite le proposte del tavolo di lavoro costituito presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, con il compito di procedere, con il contributo delle associazioni scientifiche di settore, all'analisi dei dati trasmessi dai medici competenti con l'allegato 3B pervenuti sino al 30 settembre 2014, per individuare le modifiche da apportare per migliorare la qualita' dei dati raccolti con lo stesso allegato e la loro fruibilita' per una prevenzione piu' efficace; Acquisita l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla seduta del 26 maggio 2016 (Rep. atti n. 96/CSR);
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2012, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: «esclusivamente per via telematica,» sono inserite le seguenti: «utilizzando unicamente la predetta piattaforma,»; b) all'allegato I (Allegato 3A, decreto legislativo n. 81/2008) nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneita' alla mansione» sono soppresse le parole «Firma del lavoratore» e la nota 13; c) l'allegato II (Allegato 3B, decreto legislativo n. 81/2008) «Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori» e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
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| Allegato
«Allegato II (Allegato 3B, decreto legislativo n. 81/2008) Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori» Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2016
Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
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