Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 maggio 2016
Prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della legge n. 183 del 2014, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarita' dei diversi settori produttivi;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 183 del 2014, recante i criteri di delega relativi al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, in particolare tramite l'eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'Assegno di disoccupazione, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'art. 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno;
Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale stabilisce che nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in eta' prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7;
Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale prevede che l'assegno di disoccupazione e' erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed e' pari al 75 per cento dell'ultima indennita' Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente e' incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6;
Visto l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale statuisce che al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'assegno di disoccupazione nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6;
Visto l'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale dispone che la corresponsione dell'assegno di disoccupazione e' condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilita' a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio;
Visto l'art. 16, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale sancisce che le modalita' attuative ivi specificate siano definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
Visto l'art. 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale prevede che al finanziamento dell'assegno di disoccupazione si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la cui dotazione e' pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonche' iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet;
Visto l'art. 16, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale dispone che all'eventuale riconoscimento dell'assegno di disoccupazione negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto, in particolare, l'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con il quale e' incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni per l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015 ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione assegno di disoccupazione; le modalita' per la prosecuzione sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; in ogni caso l'assegno di disoccupazione non puo' essere usufruito per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, al comma 63, nel disporre il rifinanziamento del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'anno 2018;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto, in particolare, l'art. 21, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 150 del 2015, con il quale si disciplina il rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e le sanzioni da applicarsi anche con riferimento all'assegno di disoccupazione ;
Visto il decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Attuazione dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI)»;
Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387 individua le priorita' del citato Piano per l'anno 2016 e tra queste, in particolare, alla lettera b), l'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'assegno di disoccupazione per 220 milioni di euro;
Considerato che il decreto interministeriale 29 ottobre 2015 disciplina l'assegno di disoccupazione, con riferimento ai lavoratori che abbiano fruito entro il 31 dicembre 2015 della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego per la sua durata massima, in maniera coerente con le previsioni di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' con le previsioni di cui all'art. 21, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 150 del 2015;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 24 marzo 2015;

Decreta:

Art. 1
Prosecuzione della sperimentazione

1. La sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione assegno di disoccupazione prosegue, secondo le modalita' di cui al decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili, anche nei confronti dei lavoratori che abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2016, della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego per la sua durata massima, come definita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
2. Le modalita' di prosecuzione della sperimentazione oltre il termine di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


 
Art. 2
Risorse

1. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, le risorse finalizzate alla prosecuzione nel 2016 della sperimentazione relativa al riconoscimento dell'assegno di disoccupazione sono individuate a valere sulle seguenti fonti:
a) le risorse di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, pari a 180 milioni di euro;
b) le risorse di cui all'art. 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari a 220 milioni di euro.
2. L'erogazione della prestazione assegno di disoccupazione ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, con riferimento alle mensilita' che ricadono nel 2017 e' a valere sulle risorse relative al medesimo anno di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, pari a 270 milioni.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2016

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2824


 
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