Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2016 (vai al sommario) |
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LEGGE 28 luglio 2016, n. 153 |
Norme per il contrasto al terrorismo, nonche' ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare: a) la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). |
| Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism
Convention du Conseil de l'Europe pour la prevention du terrorisme
Parte di provvedimento in formato grafico INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM
Parte di provvedimento in formato grafico Protocol amending the European Convention on the Suppression of Terrorism
Protocole portant amendement a' la Convention europeenne pour la repression du terrorisme
Parte di provvedimento in formato grafico Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism
Parte di provvedimento in formato grafico Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism
Protocole additionnel a' la Convention du Conseil de l'Europe pour la prevention du terrorisme
Parte di provvedimento in formato grafico Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism
Protocole additionnel a' la Convention du Conseil de l'Europe pour la prevention du terrorisme
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, e al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
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| Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intendono: a) per «materia radioattiva»: le materie nucleari e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di uno o piu' tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma, e che, per le loro proprieta' radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all'ambiente; b) per «materie nucleari»: il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all'80 per cento nel plutonio 238, l'uranio 233, l'uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, l'uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o piu' delle suddette categorie; c) per «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233»: l'uranio contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantita' tale che il rapporto di quantita' della somma di questi isotopi con l'isotopo 238 e' maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 che si manifesta in natura; d) per «impianto nucleare»: 1) ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo; 2) ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, l'immagazzinamento, il trattamento o il trasporto di materia radioattiva; e) per «ordigno nucleare»: 1) ogni congegno esplosivo nucleare; 2) ogni dispositivo a dispersione di materia radioattiva od ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue proprieta' radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni sostanziali a beni o all'ambiente; f) per «ISIN»: l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi): «Art. 6 (Autorita' di regolamentazione competente). - 1. L'autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione e' l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). 2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorita' nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non piu' in esercizio e in disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attivita' connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attivita' d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive emanando altresi' le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive stesse. Emana guide tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle autorita' di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attivita' di controllo della radioattivita' ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attivita' svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attivita' di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi. 3. Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che durano in carica sette anni, non rinnovabili. 4. Il direttore dell'ISIN e' nominato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potra' essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. Il Direttore: a) ha la rappresentanza legale dell'ISIN; b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura; c) definisce le linee strategiche e gli obiettivi operativi dell'ISIN; d) definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche di riferimento per l'elaborazione degli atti e dei pareri di spettanza dell'ISIN; e) emana le tariffe da applicare agli operatori ai sensi del comma 18 del presente articolo per lo svolgimento dei servizi dell'ISIN; f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura nell'ambito di istruttorie autorizzative condotte dalle amministrazioni pubbliche e gli atti di approvazione su istanza degli operatori; g) svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza nei consessi comunitari e internazionali; h) trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attivita' svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. 5. Il Direttore e' scelto tra persone di indiscussa moralita' e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalita' ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il Direttore non puo' intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, ne' con le relative associazioni. La violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una annualita' dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore e all'associazione che abbiano violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore ad euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo inerente all'attivita' illecitamente condotta ai sensi del presente comma. I limiti massimo e minimo di tale sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. 6. La Consulta e' costituita da 3 esperti, di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo interno alla medesima, scelti tra persone di indiscussa moralita' e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalita' ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. I componenti della Consulta sono nominati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine potranno essere effettuate in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. La Consulta esprime parere obbligatorio: a) sui piani di attivita', sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi nonche' sulle tariffe da applicare agli operatori; b) in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN; c) sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN. 7. Il trattamento economico del direttore e dei componenti della Consulta e' determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 del presente articolo. 8. L'ISIN e' dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unita'. Le risorse sono costituite dall'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA e' collocato all'ISIN in posizione di comando e conservera' il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 9. Non puo' essere nominato direttore, ne' componente della Consulta ne' puo' far parte dell'ISIN colui che esercita, direttamente o indirettamente, attivita' professionale o di consulenza, e' amministratore o dipendente di soggetti privati operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilita' e inconferibilita' degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni. 10. Il direttore e i componenti della Consulta decadono dall'incarico al venir meno dei requisiti di cui al comma 9, accertato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. Per il personale dell'ISIN, il venir meno dei suddetti requisiti costituisce causa di decadenza dall'incarico. 11. L'ISIN ha autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa ed e' responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale. 12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici che assicuri alla struttura di cui al comma 1, con modalita' regolamentate da apposita convenzione non onerosa, condizioni di operativita' in base ai seguenti principi e requisiti: a) autonomia gestionale ed organizzativa ai fini dello svolgimento delle attivita' ad essa demandate; b) adozione del regime di separazione funzionale e amministrativa; c) dotazione di servizi e di strutture adeguate; d) fornitura di supporto per la gestione amministrativa del personale e delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi con modalita' separate rispetto all'ISPRA. 13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN puo' avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico scientifico e di organizzazioni che soddisfino i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella promozione o nella gestione di attivita' in campo nucleare. 14. Entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al comma 4 del presente articolo, il direttore dell'ISIN trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, affinche' possano formulare entro 30 giorni le proprie osservazioni, il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato. 15. I mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti, per l'avvio della sua ordinaria attivita', dalle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gia' destinate all'avvio delle attivita' di cui all'articolo 29, comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2011, dalle risorse finanziarie attualmente assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, e dalle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN stesso e' autorizzato ad applicare e introitare di cui al comma 17 del presente articolo. Le risorse finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000,00 euro. 16. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ISIN costituiscono conti separati allegati ai corrispondenti documenti contabili dell'ISPRA. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA, svolge sull'ISIN i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 17. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti ed alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi. L'ISIN stabilisce il sistema da applicare alla determinazione dei diritti ispirandosi a principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone pubblicazione sul proprio sito web. Le determinazioni del direttore con le quali sono fissati gli importi, i termini e le modalita' di versamento dei diritti sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 18. L'ISIN assicura, attraverso idonei strumenti di formazione e aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale attribuendo altresi' a quest'ultimo la possibilita' di seguire, ove necessario, specifici programmi di formazione, per contemplare le esigenze del Programma nazionale di cui all'art. 7 per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. 19. Per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive, l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 20. Alla istituzione dell'ISIN si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
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| Art. 4
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 270-quinquies sono inseriti i seguenti: «Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalita' di terrorismo). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro). - Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000»; b) dopo l'articolo 270-sexies e' inserito il seguente: «Art. 270-septies (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto»; c) dopo l'articolo 280-bis e' inserito il seguente: «Art. 280-ter. (Atti di terrorismo nucleare). - E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a se' o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresi' quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici».
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| Art. 5 Modifica al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43
1. All'articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, dopo la parola: «270-quinquies,» e' inserita la seguente: «270-quinquies.1,».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza). - (Omissis). 2. Fino al 31 gennaio 2018: a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'art. 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'art. 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale; (Omissis).».
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| Art. 6 Punto di contatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare
1. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e' il Ministero della giustizia. 2. Quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, il pubblico ministero comunica immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale. 3. Il pubblico ministero comunica altresi' immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuta esecuzione di un provvedimento che applica la misura della custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari nei confronti di persone indagate in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, allegando copia del relativo provvedimento. 4. Nei procedimenti in ordine a taluno dei reati di cui articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, l'autorita' giudiziaria procedente comunica immediatamente al Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento. Da' altresi' immediata comunicazione al Ministro della giustizia del luogo dove i beni sono custoditi e delle modalita' della loro conservazione, per le comunicazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 6, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge. 5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, primo periodo, il Ministro della giustizia comunica senza ritardo l'esercizio dell'azione penale, l'esito del procedimento ovvero l'adozione della misura cautelare agli Stati parte della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), interessati tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel caso di cui al comma 4, secondo periodo, il Ministro della giustizia informa senza ritardo il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.
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| Art. 7 Provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare
1. L'autorita' giudiziaria che dispone il sequestro di materia radioattiva o di un ordigno nucleare ovvero di un impianto nucleare, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti di cui all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, ne da' immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente, il quale, informati i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, su parere dell'ISIN, adotta i provvedimenti adeguati per la loro messa in sicurezza. In caso di urgenza il prefetto puo' comunque adottare i provvedimenti necessari. 2. I beni sequestrati o confiscati sono conferiti all'Operatore nazionale o al Servizio integrato di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che provvede a gestirli sulla base delle indicazioni operative fornite dall'ISIN. 3. Nei casi in cui i beni mobili di cui al comma 1 devono essere restituiti a uno Stato parte della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, vi provvede di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipulando, se del caso, specifici accordi.
Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 (Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2007, n. 95.
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| Art. 8
Introduzione dell'articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito il seguente: «Art. 156-bis (Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della legge 28 aprile 2015, n. 58, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare, sono stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione delle stesse, da adottare nelle pratiche comportanti l'impiego di dette sostanze, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica». 2. Il decreto di cui all'articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 8: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili), modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O.
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| Art. 9 Autorita' previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, nonche' dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo
1. Per Autorita' di intelligence finanziaria ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge si intende l'Unita' di informazione finanziaria istituita dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 2. Per Autorita' centrale ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione di cui al comma 1 si intende il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e' il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attivita' di cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione): «Art. 6 (Unita' di informazione finanziaria). - 1. Presso la Banca d'Italia e' istituita l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF). 2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. 3. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilita' della gestione, e' nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilita', professionalita' e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta. 4. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF e' costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilita' e professionalita'. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi, ne' a rimborso spese. Il Comitato e' convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 5. 5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attivita' svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF. 6. La UIF svolge le seguenti attivita': a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 41 e ne effettua l'analisi finanziaria; c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 41; d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'art. 40; e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'art. 41. 7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attivita': a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realta' economiche territoriali; b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; c) puo' sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell'autorita' giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che cio' non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi. 7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l'art. 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».
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| Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvede mediante appositi provvedimenti legislativi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Alfano, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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