Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 agosto 2016
Specifiche tecniche e modalita' operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle strutture autorizzate, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (attuativo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 175/2014, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge di stabilita' 2016).


IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema Tessera Sanitaria);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50;
Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, il quale prevede che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate:
le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
inviano al Sistema TS, secondo le modalita' previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008 i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;
Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Visto il provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016);
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Considerato che il predetto provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate prevede, tra l'altro, una modifica alle Tipologie dei dati di spesa sanitaria indicate nel provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, limitatamente alle prestazioni di chirurgia estetica e che, pertanto, risulta necessario adeguare le Tipologie di spesa di cui al citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015;
Visto l'art. 1, comma 949, lettera a) della legge stabilita' 2016, il quale modifica il predetto art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 estendendo l'obbligo di trasmissione telematica dei dati alle prestazioni erogate dall'anno 2016, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, con le medesime modalita' di cui al medesimo art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Visto l'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie;
Visto l'art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006, concernente le autorizzazioni regionali per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;
Ritenuto di far riferimento al procedimento di cui ai citati art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006, ai fini dell'individuazione delle strutture autorizzate, in assenza di una specifica indicazione del citato art. 1, comma 949, lettera a) della legge stabilita' 2016;
Considerato, pertanto, che risultano obbligate alla trasmissione telematica dei dati delle prestazioni sanitarie di cui al predetto art. 1, comma 949, lettera a) della legge stabilita' 2016 le sole strutture autorizzate ai sensi dei citati art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006;
Visto che il comma 5 del citato 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, il quale prevede che le regioni determinano le modalita' e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria;
Visto che le disposizioni regionali vigenti in materia di autorizzazione di cui al citato art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 prevedono che l'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria possa essere rilasciata anche dai comuni;
Considerato di dover disciplinare il procedimento per il rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della trasmissione telematica dei dati;
Visto l'art. 1, comma 949, lettera b) della legge stabilita' 2016, il quale ha modificato il citato art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-bis, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria;
Visti l'art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l'art. 1, comma 949, lettera e) della legge stabilita' 2016, concernenti l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato art. 3 del decreto legislativo 175/2014 e successive modificazioni;
Considerata la necessita' che il Sistema Tessera Sanitaria provveda alla conservazione, in archivi distinti e separati, dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del citato art. 3 del decreto legislativo 175/2014 e successive modificazioni, per le finalita' di cui al citato art. 3, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonche' per la messa a disposizione, dei medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all'applicazione delle citate disposizioni concernenti le sanzioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice per la protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 28 luglio 2016, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) «Assistito», il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria nell'ambito del SSN;
c) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
d) «Sito web dedicato del Sistema TS», il sito Internet del sistema TS, reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze;
e) «TS-CNS», la Tessera Sanitaria su supporto Carta Nazionale dei Servizi, di cui all'art. 11, comma 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
f) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
g) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016», il provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilita' 2016);
h) «Decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
i) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»;
j) «Codice», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
k) «strutture autorizzate»: le strutture di cui all'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilita' 2016), autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e dell'art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006;
l) «autorizzazione»: autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e dell'art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006;
m) «Enti autorizzatori»: Regioni e Provincie autonome, Aziende sanitarie locali ovvero comuni che provvedono all'autorizzazione, sulla base delle disposizioni vigenti in ogni singola regione e provincia autonoma;
n) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;
o) «scontrino parlante», lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
p) «rimborsi», i rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;
q) «sanzioni», sanzioni previste dall'art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l'art. 1, comma 949, lettera e) della legge stabilita' 2016, concernenti l'applicazione delle per il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato art. 3 del decreto legislativo 175/2014 e successive modificazioni.


 
Allegato A
Disciplinare Tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese
sanitarie sostenute dall'assistito al Sistema TS da parte delle
strutture autorizzate di cui all'art. 1, comma 949, lettera a)
della Legge stabilita' 2016.

1. Introduzione
Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi per prestazione parzialmente o completamente non erogate al Sistema TS da parte delle strutture autorizzate.
I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 che ne stabilisce anche le modalita' tecniche di utilizzo.
Di seguito sono descritti:
1. Le tipologie di prestazione e i dati di spesa sanitaria che devono essere tramessi dalle strutture autorizzate.
2. Le caratteristiche del servizio telematico messo a disposizione dal sistema TS per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria.
Le specifiche tecniche dei servizi descritte nel presente disciplinare sono disponibili sul sito del Sistema TS www.sistemats.it.
2. Soggetti e tipologie di prestazioni
Il presente capitolo descrive le tipologie di prestazioni e i dati delle spese sanitarie sostenute dall'assistito che devono essere trasmessi al Sistema TS dalle strutture autorizzate, in conformita' con quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
2.1 Tipologie di prestazioni
Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa dalla struttura autorizzata devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa la chirurgia estetica e medicina estetica;
Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera;
Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture sanitarie);
Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica e medicina estetica;
Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, al netto delle spese relative ai comfort;
Cure termali, previa prescrizione medica;
Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 «Dati da Trasmettere» dell'allegato A al DM 31 luglio 2015.


=====================================================
| Nome e campo | Descrizione |
+===================+===============================+
| | Il Campo assume i seguenti |
| | valori: SR= Spese prestazioni |
| | assistenza specialistica |
| |ambulatoriale esclusa chirurgia|
| | estetica e medicina estetica. |
| | Visita medica generica e |
| | specialistica o prestazioni |
| | diagnostiche e strumentali. |
| | Prestazione chirurgica ad |
| | esclusione della chirurgia |
| | estetica e della medicina |
| |estetica. Ricoveri ospedalieri,|
| | ad esclusione della chirurgia |
| | estetica e della medicina |
| |estetica, al netto del comfort.|
| |Certificazione medica. CT= Cure|
| | Termali PI= Protesica e |
| | integrativa (extra farmacia e |
| | strutture sanitarie) IC= |
| | Prestazioni di chirurgia |
| |estetica e di medicina estetica|
| |ambulatoriale o ospedaliera AA=|
|Tipologia di spesa | Altre spese sanitarie |
+-------------------+-------------------------------+

3. Dati da trasmettere
Ai fini del presente decreto i dati da trasmettere da parte delle strutture autorizzate, sono quelli riportati nel capitolo 3 dell'allegato A al decreto 31 luglio 2015.
4. Trasmissione dei dati delle spese sanitarie al sistema TS da parte delle strutture autorizzate
Il presente capitolo descrive le modalita' di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie/rimborsi di cui al presente decreto, da parte delle strutture autorizzate di cui all'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in particolare vengono di seguito descritti i servizi per:
la richiesta delle credenziali da parte delle strutture autorizzate le attivita' di verifica da parte degli «Enti autorizzatoci»
la fornitura degli elenchi delle strutture autorizzate da parte degli «Enti autorizzatori»
l'accesso degli utenti degli «Enti autorizzatori» alle funzioni di gestione e trattamento delle informazioni delle strutture autorizzate
Le specifiche tecniche descritte in questo capitolo sono disponibili sul sito internet del MEF www.sistemats.it in una apposita aerea dedicata.
4.1 Richiesta credenziali
Per le attivita' di cui all'art. 3 comma 4 del presente decreto, le strutture autorizzate devono richiedere, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema Tessera Sanitaria.
In particolare per le strutture sanitarie autorizzate, la procedura prevede che il legale rappresentante o, in alternativa, il direttore sanitario della struttura possa attivare il procedimento di richiesta delle credenziali, accedendo in un'apposita area del Sistema TS e inserendo i dati della struttura che rappresenta o dirige.
La funzione di abilitazione prevede l'inserimento da parte del soggetto richiedente (legale rappresentante o, in alternativa, il direttore sanitario della struttura) delle seguenti informazioni:
Parte di provvedimento in formato grafico
Per ogni soggetto giuridico possono essere selezionate uno o piu' regioni in cui sono stati rilasciati atti autorizzativi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Per ogni regione possono essere inseriti uno o piu' atti autorizzativi con le seguenti informazioni:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il Sistema TS a fronte dell'insediamento dei suddetti dati, verifica la validita' del codice fiscale del soggetto da abilitare e la validita' e coerenza del codice fiscale del legale rappresentante con la partita iva della struttura autorizzata e la congruenza formale delle informazioni inserite (es. comune congruente con regione, date coerenti, ecc.)
Se tali controlli sono negativi, il sistema rigetta la richiesta, altrimenti prosegue l'operazione effettuando la ricerca di tali dati negli archivi di cui al comma 5. Il sistema verifica la corrispondenza dei seguenti dati:
Partita IVA della struttura;
Indirizzo della struttura;
Numero Identificativo/Protocollo dell'atto autorizzativo;
Data dell'atto autorizzativo;
Se tali controlli sono positivi, il Sistema TS invia le credenziali per l'accesso al Sistema TS all'indirizzo PEC, altrimenti prosegue l'operazione memorizzando la richiesta e avviando il processo di verifica presso l'ente che ha rilasciato l'atto autorizzativo.
In ogni caso, il soggetto richiedente ricevera' via PEC da parte del sistema TS, la notifica del protocollo di inoltro della richiesta di verifica ai fini dell'abilitazione e l'invito rivolgersi all'ente autorizzatore per eventuali richieste di informazioni circa lo stato della sua richiesta.
4.2 Verifica della autorizzazione
Qualora gli elenchi regionali di cui all'art. 3, comma 6, il cui contenuto e' descritto nel successivo capitolo del presente allegato, non siano disponibili, il Sistema TS, in base alla competenza territoriale, mette a disposizione degli Enti autorizzatori le informazioni inserite dal soggetto richiedente le credenziali di accesso di cui al precedente capitolo (legale rappresentante o, in alternativa, il direttore sanitario della struttura), al fine di verificarne l'autorizzazione ai sensi del citato art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, secondo le modalita' descritte nel precedente capitolo.
Tali elenchi sono consultabili dagli «Enti autorizzatori» tramite un'applicazione web resa disponibile da Sistema TS, che permette la validazione delle seguenti informazioni:
Partita IVA della struttura;
Indirizzo della struttura;
Numero Identificativo/Protocollo dell'atto autorizzativo;
Data dell'atto autorizzativo
Con riferimento alle verifiche di cui all'art. 3 comma 5 del presente decreto, il sistema TS, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria, notifica alla struttura autorizzata in caso di esito:
positivo, l'attribuzione delle credenziali di acceso al sistema inviandole via PEC al soggetto richiedente;
negativo, ovvero di mancata comunicazione dell'esito da parte degli «Enti autorizzatori», l'impossibilita' al rilascio delle credenziali.
4.3 Elenchi delle strutture autorizzate
Ai fini del censimento delle strutture autorizzate necessario per le verifiche previste nel capitolo precedente, gli Enti autorizzatori possono rendere disponibili, con modalita' telematica al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi, laddove presenti, completi delle strutture di propria competenza, autorizzate ai sensi del citato art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.
Parte di provvedimento in formato grafico
Per l'inserimento e il tempestivo aggiornamento di tali informazioni, il sistema TS espone nei confronti degli «Enti autorizzatori» servizi web service e applicazioni web.
4.4 Accesso alle funzioni di gestione e trattamento delle strutture autorizzate
Le funzioni di gestione e trattamento delle strutture autorizzate, previste dall'art. 3, sono rese disponibili dal sistema TS agli utenti appartenenti agli «enti autorizzatori» in possesso di credenziali di accesso rilasciate dal sistema TS stesso.
Per quanto riguarda la possibilita' di accesso al sistema TS da parte di utenti dei Comuni in qualita' di «Enti autorizzatori» il Sistema TS rende disponibili apposite funzionalita' di identita' federata, che prevede l'utilizzo delle stesse credenziali di accesso rilasciate per analoghi servizi da parte dell'Agenzia delle entrate (PuntoFisco-Siatel) o dal sistema TS.
5. Caratteristiche del servizio telematico
Il presente capitolo descrive le caratteristiche e le modalita' di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie/rimborsi di cui al presente decreto, da parte dei soggetti previsti dall'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in particolare vengono descritte:
l'abilitazione e revoca del servizio telematico;
le modalita' di trattamento dei dati;
i servizi messi a disposizione per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria;
la frequenza temporale per la trasmissione dei dati.
5.1 Abilitazione e revoca al servizio telematico
Il Sistema TS genera le credenziali di accesso al sistema secondo quanto descritto nel precedente capitolo 4.
Le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l'accesso ai servizi del sistema, un PINCODE per la corretta identificazione delle strutture abilitate.
Il Sistema TS prevede inoltre la possibilita' di utilizzare la TS-CNS, di cui al comma 15 dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, previa attivazione e registrazione della stessa L'abilitazione alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto ha effetto dallo stesso giorno lavorativo del rilascio dell'attestazione e puo' essere revocata dal Sistema TS in caso di gravi o ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto.
L'abilitazione e' revocata da parte dell'amministratore di sicurezza del sistema al verificarsi delle seguenti circostanze:
A seguito della cessazione dell'attivita' dei soggetti censiti; entro la data di revoca, ha l'obbligo di completare la trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute dall' assistito;
Mancato rispetto o grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni o modificazioni. Il provvedimento di revoca ha decorrenza immediata, fermo restando che la struttura e' tenuta a regolarizzare la propria posizione, ai sensi del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.
5.2 Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza
Ai fini del presente decreto sono in carico alle strutture autorizzate le attivita' di cui al capitolo 4.3 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.
5.3 Servizi per la trasmissione telematica dei dati di spesa
Ai fini del presente decreto sono in carico alle strutture autorizzate le attivita' di cui al capitolo 4.4 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.
5.4 Servizi di ricezione dei dati da parte del sistema TS
Ai fini del presente decreto sono resi disponibili alle strutture autorizzate i servizi di cui al capitolo 4.5 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.
5.5 Frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria
Ai fini del presente decreto, la frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria da parte delle strutture autorizzate segue le stesse modalita' riportate nel capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.


 
Art. 2
Dati delle spese sanitarie da trasmettere al Sistema TS
ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata

1. Al disciplinare tecnico Allegato A del Decreto 31 luglio 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al capitolo 2, paragrafo 2.2.1:
al secondo punto elenco, le parole «esclusi interventi di chirurgia estetica» sono sostituite dalle parole «escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica»;
al quinto punto elenco, le parole «Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero» sono sostituite dalle parole «Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)»;
al settimo punto elenco, le parole «Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti» sono sostituite dalle parole «Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia e medicina estetica»;
all'ottavo punto elenco, dopo le parole «chirurgica o a degenze,» sono aggiunte le parole «...,ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, ...»;
al nono punto elenco, le parole «interventi di chirurgia estetica» sono sostituite dalle parole «prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica».
b) al capitolo 2, paragrafo 2.2.3:
al primo punto elenco, le parole «esclusi interventi di chirurgia estetica» sono sostituite dalle parole «escluse prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica»;
al terzo punto elenco, le parole «ad esclusione della chirurgia estetica» sono sostituite dalle parole «escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica»;
il quarto punto elenco e' sostituito dal seguente: «- Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale ed ospedaliera»;
c) al capitolo 3:
nella descrizione del Valore SR, dopo le parole «Per prestazione chirurgica: ad esclusione della chirurgia estetica» sono aggiunte le parole «...e della medicina estetica...»; le parole «sono esclusi interventi di chirurgia estetica e le spese riguardanti il comfort» sono sostituite dalle parole «ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica e delle spese riguardanti il comfort»;
nella descrizione del Valore IC, le parole «Intervento di chirurgia estetica: ambulatoriale o ospedaliero» sono sostituite dalle parole «Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera»
d) alle tabelle del capitolo 2, paragrafi 2.2.1 e 2.3.1, nonche' alla tabella del capitolo 3, nel campo «Tipologia di spesa»:
alla descrizione della codifica SR, le parole «esclusi interventi di chirurgia estetica» sono sostituite dalle parole «esclusa chirurgia estetica e medicina estetica»; dopo le parole «Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica» aggiungere «... e della medicina estetica....»; dopo le parole «Ricoveri ospedalieri» aggiungere le parole GG, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, ...»;
la descrizione della codifica «IC= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero» e' sostituita con la seguente descrizione «IC= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)».
2. Al disciplinare tecnico Allegato B del Decreto 31 luglio 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla tabella del paragrafo 4.1, nel campo «Tipologia di spesa»:
alla descrizione della codifica SR, le parole «esclusi interventi di chirurgia estetica» sono sostituite dalle parole «esclusa chirurgia estetica e medicina estetica»; dopo le parole «Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica» aggiungere «... e della medicina estetica....»; dopo le parole «Ricoveri ospedalieri» aggiungere le parole «..., ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, ...»;
la descrizione della codifica «AC=Cure termali, protesica e integrativa, interventi di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero» e' sostituita con la seguente descrizione «AC = Cure termali, protesica e integrativa, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera».
b) alla tabella del paragrafo 4.2, nel campo «Tipologia di spesa»:
alla descrizione della codifica SR, le parole «esclusi interventi di chirurgia estetica» sono sostituite dalle parole «esclusa chirurgia estetica e medicina estetica»; dopo le parole «Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica» aggiungere «... e della medicina estetica....»; dopo le parole «Ricoveri ospedalieri» aggiungere le parole «..., ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, ...»;
la descrizione della codifica «IC= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero» e' sostituita con la seguente descrizione «IC= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)».


 
Art. 3
Modalita' di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema
TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata da parte
delle strutture autorizzate

1. Le strutture autorizzate trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016, relativi alle spese sanitarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonche' quelli relativi a eventuali rimborsi.
2. Le modalita' di trasmissione telematica sono conformi con quanto previsto dal decreto 31 luglio 2015 e sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati, nell'allegato disciplinare tecnico (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La trasmissione dei dati di spesa sanitaria da parte delle strutture autorizzate deve essere effettuata entro il termine di cui al capitolo 4.9 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.
4. Per le finalita' di cui al comma 2, le strutture autorizzate devono richiedere, entro il 30 settembre, per ogni atto autorizzativo, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalita' di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato A).
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria, chiede agli Enti autorizzatori, di verificare, entro 30 giorni dalla data di richiesta, che le strutture che abbiano richiesto, ai sensi del comma 4, le credenziali, risultino avere un'autorizzazione valida.
6. Ai fini delle perdette verifiche, gli Enti autorizzatori, rendono disponibili, entro il 30 settembre 2016 con modalita' telematica al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi aggiornati, laddove presenti, delle strutture autorizzate di propria competenza.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile agli Enti autorizzatori le specifiche funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria al fine di aggiornare gli elenchi regionali di cui al comma 6 relativi alle strutture autorizzate gia' censite, nonche' inserire, anche preventivamente alla richiesta delle credenziali di cui al comma 4, le ulteriori strutture autorizzate con i relativi dati autorizzativi.
8. In conformita' con le modalita' previste dall'art. 64 del CAD, ai fini dell'accesso ai Comuni alle funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria di cui al presente articolo, il medesimo Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili apposite funzionalita' telematiche, nell'area autenticata del sito web www.sistemats.it, che prevedono l'utilizzo delle stesse credenziali di accesso rilasciate da parte dell'Agenzia delle entrate (PuntoFisco-Siatel).
9. Gli elenchi aggiornati di cui al comma 7 sono resi disponibili alle regioni e province autonome di competenza, secondo le modalita' di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato A).
10. Con riferimento alle verifiche di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria:
a) in caso di esito positivo, invia alla struttura le credenziali, secondo le modalita' di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato A);
b) in caso di esito negativo ovvero di mancata comunicazione dell'esito da parte degli Enti autorizzatori, comunica alla struttura di non poter rilasciare le credenziali.
11. In conformita' con quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto 31 luglio 2015, i dati di cui al comma l possono essere tramessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi a tal fine individuati e designati dai soggetti di cui al medesimo comma 1, come responsabili al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi alle istruzioni riportate nell'Allegato A.
12. In conformita' con quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto 31 luglio 2015, i soggetti individuati ai sensi del comma 11 del presente articolo richiedono telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria, l'abilitazione all'invio telematico dei dati, in conformita' con quanto previsto dal presente decreto, per conto del soggetto delegante.
13. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria, cura il supporto e l'assistenza alle strutture autorizzate per le attivita' di cui al presente articolo, ad esclusione delle motivazioni inerenti gli esiti negativi di cui al comma 10 lettera b), di competenza degli Enti autorizzatori.
14. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica di cui al presente articolo saranno pubblicate sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.


 
Art. 4
Opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati

1. Le modalita' per l'opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto sono le medesime di cui all'art. 3 del decreto 31 luglio 2015.
2. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 3 del decreto 31 luglio 2015 si applicano con riferimento alle spese sanitarie di cui al presente decreto sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016.
3. Per le spese sostenute nell'anno 2016 e per i rimborsi erogati nello stesso anno, la richiesta di opposizione all'utilizzo dei dati puo' anche essere effettuata in relazione alle voci aggregate per tipologia di spesa con la modalita' di cui al punto 2.4.5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016.


 
Art. 5
Trattamento dei dati delle spese sanitarie da parte del Sistema TS

1. Le modalita' di trattamento dei dati delle spese sanitarie da parte del Sistema TS di cui al presente decreto sono le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015.


 
Art. 6
Disponibilita' dei dati delle spese sanitarie
del Sistema TS all'Agenzia delle entrate

1. Le modalita' della disponibilita' dei dati delle spese sanitarie di cui al presente decreto da parte del Sistema TS all'Agenzia delle entrate sono le medesime di cui all'art. 6 del decreto 31 luglio 2015.


 
Art. 7
Conservazione dei dati delle spese sanitarie del Sistema TS

1. Il Sistema Tessera Sanitaria conserva, in archivi distinti e separati, fino a quando non siano decorsi i termini previsti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016, i dati trasmessi telematicamente ai sensi del decreto 31 luglio 2015 e del presente decreto, per le finalita' di cui all'art. 3, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonche' per la messa a disposizione dei medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all'applicazione delle disposizioni concernenti le sanzioni previste dall'art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l'art. 1, comma 949, lettera e) della legge stabilita' 2016, concernenti l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato art. 3 del decreto legislativo 175/2014 e successive modificazioni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Sistema Tessera Sanitaria provvede alla cancellazione dei dati di cui al medesimo comma 1.
3. Per le finalita' di cui al comma 1:
a) e' abrogato il comma 7 dell'art. 3 del decreto 31 luglio 2015;
b) al capitolo 3 dell'Allegato B del decreto 31 luglio 2015 sono eliminate le seguenti parole: «I soli dati trattati dall'Agenzia delle entrate sono sottoposti a procedura di storicizzazione, dopo 5 anni, al fine di consentire verifiche da parte dell'Agenzia delle entrate. I restanti dati saranno cancellati, entro l'anno successivo al periodo di riferimento».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2016

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco


 
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