Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 29 luglio 2016
Intervento di promozione e rafforzamento dell'alta formazione e specializzazione post-laurea di livello dottorale, nell'ambito del PON RI 2014-2020 - Asse prioritario I «Investimenti in Capitale Umano», azione I.1 «Dottorati innovativi con caratteristiche industriali». (Decreto n. 15267).


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalita' dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Visto il regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalita' di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorita' di gestione, Autorita' di certificazione, Autorita' di audit e Organismi intermedi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalita' di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilita' di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonche' la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto l'accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
Visto il documento EGESIF_14-0017 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
Vista la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitivita' capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;
Visto il Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014-2020 approvato con decisione della Commissione europea del 14 luglio 2015 CCI 2014IT16M20P005, C(2015)4972final;
Visti i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza (CdS) del PON ricerca e innovazione 2014-2020 (Programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione») con procedura scritta in data 30 marzo 2016 per la selezione delle operazioni a valere sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di rotazione nazionale a sostegno dell'Asse I del Programma e, in particolare, dell'Azione I.1 (Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale);
Visto il Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020 approvato dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con delibera n. 2 del 1° maggio 2016;
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210, recante «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» ed in particolare l'art. 4 («Dottorato di ricerca») e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 18 giugno 2008, «Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'8 febbraio 2013, n. 45 «Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati»;
Visto il decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 recante la «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», entrato in vigore il 29 luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753 «Individuazione di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» con cui e' stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
Considerato che, a seguito del richiamato decreto ministeriale di riorganizzazione degli Uffici come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98/2014, l'Ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e' l'Ufficio preposto alla gestione dei Programmi operativi comunitari finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate (FAS) e l'Ufficio III della medesima Direzione generale e' preposto alla incentivazione della ricerca pubblica e alla valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca;

Decreta:

Art. 1
Contesto di riferimento e finalita'

1. Nell'ambito del Programma operativo nazionale FSE-FESR ricerca e innovazione (di seguito, «PON RI 2014-2020» o Programma) e in particolare, in riferimento all'Azione I.1 - «Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale», il Ministero intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale assicurando la coerenza con i bisogni del sistema produttivo nazionale e con la Strategia nazionale di specializzazione Intelligente 2014/2020, approvata dalla Commissione europea, includendovi gli specifici fabbisogni relativi alla strategia di trasformazione del manifatturiero di Industria 4.0 e dei temi della formazione e delle competenze nel settore dei «big data», per quelle aree disciplinari a forte vocazione scientifico-tecnologica, ovvero di maggiore rilievo rispetto ai fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), contribuendo al conseguimento di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In tale contesto, con il presente decreto, il Ministero promuove le iniziative di formazione dottorale caratterizzate dal forte interesse industriale e dal coinvolgimento delle aziende.
2. Tale area di intervento trova accoglienza nell'ambito del PON RI 2014-2020 - Asse prioritario I «Investimenti in Capitale Umano», Azione I.1 «Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale».
3. In particolare, e' previsto il finanziamento di borse di dottorato di ricerca (di seguito, anche borse o borse di dottorato) di durata triennale, per la frequenza, a partire dall'anno accademico (A.A.) 2016/2017, di percorsi di dottorato (di seguito, anche corsi) nell'ambito dei quali e' fatto obbligo al dottorando di svolgere un periodo di studio e ricerca presso imprese e un periodo di studio e ricerca all'estero per qualificare «in senso industriale» le proprie esperienze formative e di ricerca, con previsione di ricadute sia sul tessuto produttivo dei territori interessati dal programma sia occupazionali, successive al conseguimento del dottorato.
4. Il presente decreto definisce le modalita' di presentazione di domande di finanziamento per borse di dottorato aggiuntive rispetto a quelle gia' finanziate dalle Universita' con altre modalita' per l'A.A. 2016/2017 - Ciclo XXXII.


 
Art. 2
Risorse finanziarie

1. Le risorse, a valere sull'Asse I «Investimenti in Capitale Umano» - Azione I.1 «Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale» del PON RI 2014-2020, finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca, destinate al presente decreto, con riferimento all'A.A. 2016/2017 - Ciclo XXXII, ammontano complessivamente a euro 20.000.000 (Fondo sociale europeo e Fondo di rotazione) da utilizzare nei limiti finanziari previsti dal Programma per le due diverse aree, in ritardo di sviluppo e in transizione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 70 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 1304/2013.
2. Il Ministero si riserva la facolta' di rimodulare la dotazione di cui al punto 1 sulla base delle domande pervenute e degli esiti della valutazione delle proposte progettuali.


 
Art. 3
Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le Universita', statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di seguito, «Universita'»), con sede amministrativa ed operativa nelle Regioni oggetto dell'intervento, di cui all'art. 1, i cui corsi di dottorato sono accreditati alla data di presentazione della domanda ai sensi del decreto ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca «Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati».


 
Art. 4
Principali caratteristiche
della domanda di finanziamento

1. Il presente decreto finanzia, nell'ambito di corsi di dottorato accreditati ai sensi del decreto ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013, borse di dottorato aggiuntive che, sulla base delle domande di finanziamento presentate dalle Universita', rispondono a quanto indicato all'art. 1.
2. Le borse di dottorato di cui si chiede il finanziamento devono, a pena di non ammissione al finanziamento stesso:
a) riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con le traiettorie di sviluppo individuate dalla SNSI 2014/2020 e con i fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro delle Regioni interessate dal programma;
b) avere una durata complessivamente pari a 3 anni;
c) prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Universita' beneficiaria, site nelle Regioni obiettivo del programma, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le attivita' di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente;
d) prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;
e) prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;
f) assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attivita' di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.;
g) prevedere l'attuazione di attivita' didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprieta' intellettuale;
h) prevedere il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni piu' ampie con l'Universita';
i) garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilita' ambientale; sviluppo sostenibile; pari opportunita' e non discriminazione; accessibilita' per le persone disabili).


 
Art. 5
Indicazioni per la formulazione delle proposte

1. Ciascuna Universita', a pena di inammissibilita', puo' presentare domanda di finanziamento unicamente per corsi di dottorato accreditati ai sensi del decreto ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013.
2. L'accreditamento dei percorsi di dottorato di ricerca e delle sedi di svolgimento ai sensi del decreto ministeriale n. 45/2013 costituisce condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento e dovra' essere posseduto alla data di presentazione della domanda.
3. Coerentemente con quanto indicato all'art. 4, nella domanda di finanziamento, compilata secondo il formulario predisposto dal MIUR e dal CINECA, disponibile sul sito CINECA all'indirizzo http://dottorati.miur.it, a far data dal 29 agosto 2016, l'Universita' deve indicare, per ciascun corso di dottorato, il numero di borse di dottorato di ricerca aggiuntive, nel numero massimo di tre (3).
4. Per ciascuna borsa di dottorato aggiuntiva l'Universita' proponente deve indicare:
A. Ricerca proposta
a) Tema della ricerca e coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) approvata dalla Commissione europea;
b) Attivita' di ricerca proposta, metodologie e contenuti;
c) Grado di innovazione della ricerca proposta per il settore di intervento;
d) Coerenza del tema di ricerca con l'ambito disciplinare del dottorato e con la composizione del Collegio dei docenti;
e) Fattibilita' tecnica della proposta e cronoprogramma di attuazione;
f) Sinergie rispetto all'eventuale successivo impiego dei dottori di ricerca (in rapporto al mondo del lavoro).
B. Attivita' da svolgere presso l'impresa con sede nell'intero territorio nazionale
a) Attivita' di ricerca da svolgere presso l'impresa;
b) Denominazione dell'impresa presso cui verra' svolta l'attivita' relativa al tema di ricerca:
c) Settore e attivita' di ricerca dell'impresa;
d) Sede legale dell'impresa (Citta', Provincia, indirizzo);
e) Sede operativa principale (e se pertinente unita' organizzativa) presso cui e' svolta l'attivita' di ricerca del dottorando;
f) Nome, cognome e riferimenti del tutor aziendale;
g) Contributo dell'impresa all'attivita' di ricerca;
h) Modalita' di supervisione tutoriale dei dottorandi;
i) Durata di permanenza in impresa del dottorando titolare della borsa aggiuntiva PON (minimo 6 mesi, massimo 18);
j) Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attivita' di ricerca per l'accrescimento delle abilita' del dottorando con riferimento al settore di intervento;
k) Lettera di intenti da parte dell'impresa con l'impegno a garantire la disponibilita' della sede operativa per l'attivita' di ricerca indicata e la supervisione tutoriale del dottorando (su carta intestata dell'impresa, firmata dal legale rappresentante o suo delegato).
C. Attivita' all'estero
a) Attivita' di ricerca da svolgere all'estero;
b) Denominazione del soggetto ospitante all'estero (universita', ente di ricerca pubblico o privato, impresa);
c) Sede legale del soggetto ospitante all'estero;
d) Sede operativa principale (e se pertinente unita' organizzativa) presso cui e' svolta l'attivita' di ricerca all'estero;
e) Nome, cognome, ruolo e contatti del tutor del soggetto ospitante;
f) Durata della permanenza all'estero (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi);
g) Programmazione e finalita' relative allo svolgimento del periodo all'estero;
h) Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attivita' di ricerca per l'accrescimento delle abilita' del dottorando con riferimento al settore di intervento;
i) Lettera di intenti da parte del soggetto ospitante con l'impegno a garantire la disponibilita' della sede operativa per l'attivita' di ricerca indicata e la supervisione tutoriale del dottorando (su carta intestata del soggetto ospitante, firmata dal legale rappresentante o suo delegato).
D. Attivita' formativa presso l'Universita'
a) Modalita' di svolgimento e contenuti delle attivita' integrative di formazione destinate al dottorando (oltre a quelle gia' previste dal corso di dottorato) rilevanti per il percorso individuato;
b) Elementi di co-progettazione o intervento diretto da parte dell'impresa;
c) Grado di rispondenza della proposta rispetto alla domanda di alta formazione per garantire le adeguate competenze richieste dal tessuto produttivo.
E. Contributo al perseguimento dei principi orizzontali
a) Eventuali iniziative che si intende mettere in atto per assicurare i principi di pari opportunita', antidiscriminazione, parita' di genere ed accessibilita' per le persone disabili sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi di dottorato;
b) Presenza di soluzioni ecocompatibili nella realizzazione e gestione dei percorsi di dottorato, includendo ad esempio la presenza di moduli specifici o contenuti formativi nel campo della green e/o blue economy.


 
Art. 6
Termine e modalita' di presentazione delle domande

1. Ai fini della partecipazione alla presente selezione, i soggetti proponenti devono predisporre l'istanza attraverso la piattaforma online CINECA (all'indirizzo http://dottorati.miur.it), accedendo online con le credenziali delle Universita' gia' rilasciate dal CINECA agli Uffici di Dottorato, e compilare i campi corrispondenti a quanto richiesto all'art. 5. Per il punto B. e C. deve essere prodotta e inserita (upload) nella piattaforma online una lettera di intenti che specifichi la disponibilita' dell'impresa (punto B. k) e del soggetto ospitante estero (punto C. i) ad ospitare presso la propria sede il candidato per il periodo previsto e a fornire la disponibilita' di strutture e supervisione adeguate alla tematica di ricerca indicata nella proposta.
2. A pena di inammissibilita', le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 14 ottobre 2016.
3. L'Amministrazione non assume responsabilita' per eventuali ritardi o malfunzionamenti dipendenti dalla qualita' della connessione utilizzata dal soggetto proponente.
4. Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del decreto devono essere inoltrate a partire dal 29 agosto 2016 tramite il sito CINECA all'indirizzo http://dottorati.miur.it, con le modalita' ivi specificate; le risposte alle richieste piu' frequenti saranno fornite sul sito a cadenza settimanale attraverso FAQ (frequently asked questions).
5. Il termine ultimo per presentare le richieste di chiarimento di cui al punto 4) e' fissato entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione.
6. A partire dal 29 agosto 2016 e' attivo un servizio di assistenza tecnica informatica (help desk) al numero 051 6171691 e all'indirizzo email: dottorati@cineca.it


 
Art. 7
Verifica di ammissibilita', criteri
e valutazione delle proposte

1. Le proposte progettuali sono ritenute non ammesse alla valutazione, se:
a) trasmesse con modalita' diverse da quanto indicato all'art. 6;
b) pervenute oltre i termini previsti;
c) presentate da un soggetto proponente non ricompreso tra i soggetti proponenti di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. La verifica di ammissibilita' viene eseguita a cura del MIUR - Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca - Ufficio III «Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca».
3. Completata la verifica di ammissibilita', e' data comunicazione - da parte dell'Ufficio III, mediante pubblicazione su sito CINECA all'indirizzo http://dottorati.miur.it - ai soggetti proponenti provvisoriamente non ammessi.
4. Il MIUR, tenuto conto delle osservazioni eventualmente ricevute da parte dei soggetti provvisoriamente non ammessi, completa la verifica di ammissibilita' e avvia, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), la successiva fase di valutazione di merito delle proposte progettuali ammissibili, che nella piena responsabilita' dell'ANVUR, e' svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialita'. L'ANVUR, trasmette al Responsabile del Procedimento individuato nell'ambito del presente decreto, le risultanze delle valutazioni effettuate corredate da un'attestazione di regolare svolgimento delle attivita' stesse.
5. Le proposte progettuali ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione di merito da parte dell'ANVUR sulla base dei criteri riportati di seguito:

===================================================================== | | | Punteggio | |Criteri di valutazione | Indicatore | massimo | +=======================+===========================+===============+ | | A.1. Tema della ricerca e | | | | sua coerenza con la | | | | Strategia Nazionale di | | | | Specializzazione | | | | Intelligente (SNSI) - | | | A. Ricerca proposta | Metodologie e contenuti | Max 20 punti | +-----------------------+---------------------------+---------------+ | A.2. Grado di | | | | innovazione e | | | | fattibilita' tecnica | | | |della ricerca proposta | | | | per la competitivita' | | | | del settore di | | | | intervento | Max 15 punti | | +-----------------------+---------------------------+---------------+ |A.3. Sinergie rispetto | | | | all'eventuale | | | |successivo impiego dei | | | | Dottori di ricerca | Max 5 punti | | +-----------------------+---------------------------+---------------+ | | Attivita' di ricerca da | | | |svolgere presso l'impresa. | | | | Modalita' di supervisione | | | | tutoriale dei dottorandi. | | | | Impiego dei risultati e | | | | delle ricadute | | | | dell'attivita' di ricerca | | | | per l'accrescimento delle | | | |abilita' del dottorando con| | | B. Attivita' presso | riferimento al settore di | | | l'impresa | intervento | | +-----------------------+---------------------------+---------------+ | | Attivita' di ricerca da | | | | svolgere all'estero. | | | |Programmazione e finalita'.| | | | Impiego dei risultati e | | | | delle ricadute | | | | dell'attivita' di ricerca | | | | per l'accrescimento delle | | | |abilita' del dottorando con| | | | riferimento al settore di | | |C. Attivita' all'estero| intervento | | +-----------------------+---------------------------+---------------+ | |Modalita' di svolgimento e | | | | contenuti delle attivita' | | | | integrative di formazione | | | | destinate al dottorando. | | | | Elementi di | | | | co-progettazione o | | | |intervento diretto da parte| | | | dell'impresa. Grado di | | | |rispondenza della proposta | | | | rispetto alla domanda di | | | | alta formazione per | | | | garantire le adeguate | | |D. Attivita' formativa | competenze richieste dal | | | presso l'Universita' | tessuto produttivo | | +-----------------------+---------------------------+---------------+ | | Iniziative per assicurare | | | | il perseguimento dei | | | |principi orizzontali sia in| | | E. Contributo al | fase di accesso che di | | | perseguimento dei |attuazione dei percorsi di | | | principi orizzontali | dottorato | | +-----------------------+---------------------------+---------------+ | Max 100 punti | Totale | | +-----------------------+---------------------------+---------------+

6. Sono finanziate esclusivamente le proposte progettuali il cui punteggio di valutazione ottenuto non sia inferiore a 65/100, secondo i criteri di valutazione stabiliti al precedente punto 5.
7. La graduatoria e' articolata, all'esito della valutazione, in relazione al punteggio totale ottenuto.
8. In caso di parita' di punteggio, qualora non vi siano risorse sufficienti a finanziare le proposte progettuali aventi identico punteggio, e' finanziata la proposta che ha ottenuto un punteggio complessivamente piu' alto con riferimento al criterio «A. Ricerca proposta».
9. Ove le domande ammissibili risultino superiori alla dotazione finanziaria, il Ministero puo' procedere alla rimodulazione della dotazione finanziaria iniziale, nel rispetto di quanto previsto dal Programma.
10. Il finanziamento delle proposte approvate e' subordinato all'esito positivo dei controlli, ai sensi di legge, delle autodichiarazioni presentate dalle Universita'.
11. A conclusione delle fasi di verifica di ammissibilita' e di valutazione, il Ministero predispone la graduatoria composta dagli elenchi di seguito indicati:
a) ammessi a finanziamento;
b) ammessi ma non finanziati per incapienza della dotazione finanziaria di cui al presente decreto e per i quali e' prevista la possibilita' di estendere i finanziamenti nei limiti della capacita' dell'Azione I.1 del PON RI 2014-2020;
c) esclusi dal finanziamento per punteggio insufficiente;
d) non ammessi a valutazione.
12. Gli esiti della valutazione sono assunti dal MIUR con apposito decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (GURI) e sul sito internet del MIUR.
13. Successivamente e' predisposto il decreto di approvazione delle graduatorie definitive, finanziamento e impegno, che e' pubblicato sul sito internet del MIUR e, dopo il visto di conformita' della Corte dei conti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai fini della notifica ai soggetti risultati beneficiari del finanziamento.
14. Le risorse finanziarie che si renderanno eventualmente disponibili, potranno essere destinate dall'Amministrazione ad avvisi successivi nel rispetto di quanto previsto dal Programma.


 
Art. 8
Avvio e termine delle attivita'

1. I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dai regolamenti delle Universita'.
2. In ogni caso, le attivita' devono essere completate entro e non oltre i termini ultimi di ammissibilita' al PON RI previsti dalla normativa comunitaria, tenuto conto dei vincoli per le attivita' di espletamento dei controlli e di ogni altra attivita' prevista per la chiusura del Programma.


 
Art. 9
Destinatari delle borse di dottorato

1. I destinatari delle borse di dottorato aggiuntive, di cui alle domande di finanziamento presentate dalle Universita' a valere sul presente decreto, sono i laureati utilmente classificati nella graduatoria di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2016/2017, ciclo XXXII.
2. Tali destinatari devono:
a) dichiarare formalmente la propria disponibilita' ad effettuare:
i.) periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) in imprese attive che svolgono attivita' economiche coerenti con le aree e le traiettorie di sviluppo di cui alla SNSI;
ii.) periodi di studio e ricerca all'estero per il periodo previsto dal percorso di dottorato di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) secondo quanto previsto dall'Universita' nella proposta progettuale presentata a valere sul presente decreto;
b) essere consapevoli che la mancata effettuazione di uno o di entrami i periodi di cui sopra al comma 2.a) se al disotto della tempistica minima richiesta comporta la revoca dell'intera borsa di studio;
c) dichiarare formalmente di non beneficiare al momento di altre borse a qualsiasi titolo conferite durante il periodo di godimento della borsa di dottorato, e di impegnarsi a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale vigente.
3. L'Universita' garantisce procedure di selezione dei dottorandi che assicurano la massima trasparenza, imparzialita' e pubblicita' presso i potenziali destinatari.
4. L'Universita' e' tenuta a verificare, sotto la propria responsabilita', il possesso dei requisiti e le condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 prima dell'assegnazione della borsa di dottorato.


 
Art. 10
Gestione finanziaria, parametri ammissibili e controlli

1. Le operazioni di cui al presente decreto sono gestite mediante l'applicazione di quanto previsto dal paragrafo 1 dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013 attraverso l'adozione di apposito atto delegato in corso di approvazione da parte dell'UE.
2. L'Universita' e' tenuta ad esibire in fase di controllo tutta la documentazione indicata dal presente decreto, dalla normativa comunitaria e nazionale.
3. Le verifiche sono svolte da parte dell'Amministrazione e dai soggetti da essa incaricati con le modalita' previste dai regolamenti comunitari applicabili, recepite nel Sistema di gestione e controllo del programma.
4. Sono costi ammissibili al finanziamento esclusivamente i costi standard di cui alla procedura in corso di approvazione da parte della Commissione europea con atto delegato presentato dal MIUR in data 27 giugno 2016 nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali vigenti in materia di dottorato.


 
Art. 11

Norme per la gestione, l'attuazione e la rendicontazione delle
attivita'

1. Per disciplinare la gestione del finanziamento, le modalita' di rendicontazione e di pagamento, il MIUR rendera' pubblico, successivamente all'emanazione del decreto di ammissione a finanziamento un apposito disciplinare di attuazione, a cui ogni Universita' dovra' attenersi nella fase di gestione delle attivita' di propria competenza.
2. Il soggetto attuatore deve comunicare:
a) l'inizio delle attivita' con almeno 10 giorni lavorativi prima dell'effettivo avvio;
b) l'elenco dei soggetti assegnatari delle borse di cui al presente decreto;
c) le sedi amministrative in cui sono conservati i documenti amministrativi relativi alle borse di dottorato, anche ai fini di eventuali verifiche in loco;
d) all'Ufficio III - DGRIC il termine delle attivita' entro 5 giorni dalla conclusione del percorso di dottorato;
e) alle scadenze previste i dati del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo la normativa comunitaria e le indicazioni fornite dal MIUR. Tali adempimenti sul monitoraggio sono condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti;
f) ogni altro dato informativo richiesto dall'Amministrazione anche ai sensi del sopracitato disciplinare.
3. Il soggetto attuatore e' tenuto a far compilare ai dottorandi assegnatari ogni necessaria documentazione prevista dal disciplinare di attuazione.
4. Per quanto attiene possibili interruzioni e sospensioni a norma di legge, rinunce e revoche delle borse, l'Universita' opera secondo i termini previsti dal Regolamento dell'Universita' stessa fatto salvo il rispetto di quanto indicato nel disciplinare di attuazione e nei regolamenti comunitari di riferimento.
5. Tutti i documenti giustificativi delle attivita' realizzate devono essere conservati ai sensi di quanto disposto dall'art. 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni.
6. La rendicontazione delle attivita' da parte dell'Universita' avviene sulla base delle disposizioni del disciplinare sul sistema informatico reso disponibile sul sito CINECA.


 
Art. 12
Obblighi del soggetto proponente ammesso al finanziamento

1. L'Universita' ammessa al finanziamento e' tenuta, a pena di revoca dello stesso a:
a) realizzare i percorsi previsti conformemente alla proposta progettuale approvata e nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto, nel disciplinare e nella normativa di riferimento;
b) accettare il controllo dello Stato italiano e dell'Unione europea e dai soggetti terzi da essi delegati;
c) redigere le relazioni periodiche secondo la tempistica stabilita nel disciplinare di attuazione;
d) fornito dall'Amministrazione di cui all'art. 11;
e) esibire la documentazione originale su richiesta dell'Amministrazione;
f) mantenere una contabilita' separata o un sistema contabile adeguato;
g) garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche assicurando la presenza del personale interessato al fine di agevolare l'effettuazione dei controlli;
h) rispettare gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari, di cui al successivo art. 14 del presente decreto.


 
Art. 13
Modalita' di erogazione del finanziamento

1. I pagamenti da parte dell'Amministrazione nei riguardi dell'Universita' sono effettuati secondo tempi e modalita' definite in dettaglio nel disciplinare di attuazione, nel rispetto dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale.
2. In caso di erogazione di anticipi a soggetti privati il pagamento e' subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
3. L'erogazione dei pagamenti intermedi e del saldo e' comunque subordinata:
a) all'inserimento telematico da parte del soggetto attuatore di tutta la documentazione prevista nel disciplinare, comprovante l'avanzamento richiesto;
b) all'inserimento e alla validazione sul sistema informativo dei dati di monitoraggio fisici e finanziari relativi all'avanzamento delle operazioni da parte dell'Universita', secondo le scadenze previste;
c) ai controlli positivi da parte del servizio competente dell'Amministrazione sulla documentazione presentata;
d) alla presentazione di apposita richiesta da parte dell'Universita'.


 
Art. 14
Tracciabilita' dei flussi finanziari

1. Ad approvazione della singola operazione, il soggetto proponente ammesso a finanziamento, assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», incluso quello della richiesta del CUP - Codice Unico Progetto e dell'inserimento del medesimo nel sistema di monitoraggio degli interventi finanziati.


 
Art. 15
Proprieta' dei prodotti

1. Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, cosi' come i dati e i risultati, sono di proprieta' degli autori, tuttavia l'Amministrazione puo' esercitare il diritto di utilizzare prodotti, strumenti, dati e risultati citati per i fini legati alle attivita' di comunicazione e disseminazione degli interventi realizzati nell'ambito del PON RI 2014-2020.


 
Art. 16
Informazione e pubblicita'

1. L'avviso pubblico emanato dall'Universita' per l'ammissione alla borsa di dottorato di cui al presente finanziamento deve prevedere modalita' di comunicazione e pubblicizzazione trasparenti ed essere in grado di garantire parita' di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
2. Le Universita', in quanto beneficiarie di risorse a valere sul PON RI, hanno specifiche responsabilita' in materia di informazione e comunicazione e sono tenute ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno del PON RI apponendo il logo dell'Unione e dei Fondi che sostengono le operazioni alle quali hanno accesso, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 «Responsabilita' dei beneficiari».


 
Art. 17
Condizioni di tutela della privacy

1. Tutti i dati forniti a qualsiasi titolo nell'ambito della presente procedura sono trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», esclusivamente ai fini della procedura stessa.


 
Art. 18
Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento e' l'ing. Mauro Massulli, Dirigente dell'Ufficio III «Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca» della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca - Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca.

Roma, 29 luglio 2016

Il direttore generale: Di Felice


 
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