Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna».



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna», registrata con Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal CSO Servizi Soc. Coop. con sede in via Bologna, 534 - 44040 Ferrara - soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.
Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto e' risultato che la richiesta presentata dal CSO Servizi Soc. Coop soddisfi tale condizione.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.
Considerato altresi', che l'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Emilia Romagna, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P «Pera dell'Emilia Romagna"» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.


 
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«PERA DELL'EMILIA ROMAGNA»
Art. l.

L'indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna», accompagnata da una delle varieta' indicate nel successivo art. 2 e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'indicazione «Pera dell'Emilia Romagna» designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Cascade, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, Passa Crassana, William, Santa Maria e Carmen.

Art. 3.

La zona di produzione comprende la parte di territorio della Regione Emilia Romagna atta alla coltivazione della pera e comprende i seguenti Comuni:
a) Provincia di Reggio Emilia: Casalgrande, Reggio Emilia, Correggio, Rubiera, San Martino in Rio e Scandiano;
b) Provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Formigine, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto e Vignola;
c) Provincia di Ferrara: Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Fiscaglia, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro Ferrarese, S. Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda e Voghiera;
d) Provincia di Bologna: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Valsamoggia - Loc. Bazzano, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello d'Argile, Castelguelfo, Castelmaggiore, Valsamoggia - Loc. Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Pieve di Cento, Sant'Agata Bolognese, S. Giorgio di Piano, S. Giovanni in Persiceto, S. Pietro in Casale e Sala Bolognese;
e) Provincia di Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Castelbolognese, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Russi, Sant'Agata sul Santerno e Solarolo.

Art. 4.

I terreni idonei per la coltivazione della «Pera dell'Emilia Romagna» sono di medio impasto oppure forti.
I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilita' di densita' per ettaro fino ad un massimo 6.000 piante.
Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili al vaso emiliano e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la Palmetta, la Y e il Fusetto e loro modificazioni.
La difesa fitosanitaria di prevalente utilizzo deve far ricorso ove possibile alle tecniche di lotta integrata o biologica.
La produzione unitaria massima e' di 550 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse.
La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione.

Art. 5.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output.
In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 6.

La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall' art. 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione e' Check Fruit srl - via C. Boldrini, 24 - 40121 Bologna - Italia tel. +39 051 6494836 fax +39 051 6494813 - info@checkfruit.it

Art. 7.

La «Pera dell'Emilia Romagna» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
Abate Fetel:
epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosita' attorno alla cavita' calicina e al peduncolo;
forma: calebassiforme, piuttosto allungata;
calibro: diametro minimo 60 mm;
tenore zuccherino minimo: (°Brix) 13;
durezza massima: 5 kg/0,5 cm2;
Conference:
epicarpo: verde giallastro con rugginosita' diffusa intorno alla cavita' calicina che spesso interessa il terzo basale del frutto;
forma: piriforme spesso simmetrica;
calibro: diametro minimo: 60 mm;
tenore zuccherino minimo: (°Brix) 13;
durezza massima: 5,5 kg/0,5 cm2;
Decana del Comizio:
epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa dalla parte del sole, rugginosita' sparsa;
forma: turbinata;
calibro: diametro minimo 70 mm;
tenore zuccherino minimo: (°Brix) 13;
durezza massima: 4,5 kg/0,5 cm2;
Kaiser:
epicarpo: ruvido, completamente rugginoso;
forma: calebassiforme-piriforme;
calibro: diametro minimo 60 mm;
tenore zuccherino minimo: (°Brix) a 13;
durezza massima: 5,5 kg/0,5 cm2;
William e Max Red Bartlett:
epicarpo: liscio, colore di fondo verde-giallo piu' o meno ricoperto da sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato;
forma: cidoniforme-breve o piriforme;
calibro: diametro minimo 60 mm;
tenore zuccherino minimo: (°Brix) 12;
durezza massima: 6,5 kg/0,5 cm2;
Cascade:
epicarpo: verde chiaro di sfondo con sovraccolore rosso vivo e con rugginosita' sul 10-25% della superficie;
forma: doliforme eterogenea con asimmetria verticale e trasversale;
calibro: diametro minimo 60 mm;
tenore zuccherino minimo: (°Brix) 13;
durezza massima: 5,5 kg/0,5 cm2;
Passa Crassana:
epicarpo: consistente, verde e con rugginosita' lenticellare;
forma: maliforme, spesso doliforme;
calibro: diametro minimo 60 mm;
tenore zuccherino minimo: (°Brix) 13;
durezza massima: 6,5 kg/0,5 cm2;
Santa Maria:
epicarpo: liscio colore di fondo verde - giallo;
forma: piriforme o piriforme troncata;
calibro: diametro minimo 60 mm.;
tenore zuccherino minimo: (°Brix) 12°;
durezza massima: 6 kg/0,5 cm2;
Carmen:
epicarpo: verde con sfaccettature rosate;
forma: calebassiforme, leggermente allungata;
calibro: diametro minimo 60 mm.;
tenore zuccherino minimo: (°Brix) 12°;
durezza massima: 6 kg/0,5 cm2.

Art. 8.

La commercializzazione della «Pera dell'Emilia Romagna» ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando i tipi di confezioni accettati in ambito comunitario, secondo le normative vigenti.
Per l'identificazione in plateaux e bins dei prodotti IGP verra' utilizzata la bollinatura sui singoli frutti con una percentuale di unita' bollinate pari ad almeno il 70% del totale dei frutti presenti nella confezione.
Oppure, nel caso in cui i frutti non siano bollinati, le confezioni, come ad esempio vassoi e cestini, debbono essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.
E' altresi' ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni o plateaux sigillati o con i frutti bollinati, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.
La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 25 luglio ed il 31 maggio dell'anno successivo.
Sui contenitori dovranno essere indicate le diciture «Pera dell'Emilia Romagna», immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione geografica protetta» o dall'acronimo «IGP» e dal nome della cultivar. Nel medesimo campo visivo devono comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore.
La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.».


 
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